REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
FEDERICA TONDIN Ref.
FRANCESCO GAMBATO SPISANI Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 21 marzo 2006
Visto il ricorso 292/2006 proposto da:
SACBO - SOCIETA' PER L'AEROPORTO CIVILE DI
BERGAMO SPA
rappresentata e difesa da:
PERFETTI LUCA R.
SANDULLI MARIA ALESSANDRA
SANTA MARIA ALBERTO
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA FERRAMOLA, 14
presso
BINI MARIA UGHETTA
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
E.N.A.C. ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio ope legis in BRESCIA
VIA S. CATERINA, 6
presso la sua sede
e nei confronti di
ALITALIA LINEE AEREE SPA
rappresentata e difesa da:
FERRARI GIUSEPPE FRANCO
NASCIMBENE BRUNO
SCOCA FRANCO GAETANO
con domicilio eletto in BRESCIA
PIAZZA LOGGIA, 5
presso
GITTI TARCISIO
e con l'intervento ad adiuvandum di
ASSAEROPORTI - ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AEROPORTI
rappresentata e difesa da:
SANDULLI MARIA ALESSANDRA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA FERRAMOLA, 14
presso BINI MARIA UGHETTA
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
dell’atto di indirizzo del Ministero dei Trasporti 30.12.2005,
per i gestori aeroportuali, nonché delle note dell’ENAC,
20.1.2006 e 12.1.2006, relative alle misure attuative, e
degli atti connessi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
ALITALIA LINEE AEREE SPA
ASSAEROPORTI - ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AEROPORTI
E.N.A.C. ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Udito il relatore Ref. FRANCESCO GAMBATO SPISANI e
uditi, altresì, i difensori delle parti;
Rilevato:
- che con il presente ricorso la SACBO, gerente in forza
di autorizzazione amministrativa dell’aeroporto civile di
Bergamo Orio al Serio (cfr. doc. 13 ricorrente, copia convenzione
di gestione), censura quanto ai profili di cui appresso
il regime di determinazione del canone dovuto per il diritto
di gestire lo scalo e dei diritti aeroportuali derivante
dalla l. 2 dicembre 2005 n°248 e dai provvedimenti applicativi
della stessa, in particolare dall’atto di indirizzo 30 dicembre
2005 del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (doc.
a ricorrente, copia di esso) e dalle misure attuative
del nuovo regime deliberate dall’ENAC con atti 20 gennaio
2006 (doc. ti b e c ricorrente, copie di essi);
- che in dettaglio la SACBO, al pari di qualsiasi gestore
aeroportuale, deriva in sintesi estrema il proprio eventuale
utile operativo dalla differenza fra due principali voci
di ricavo e di costo. Sul piano dei costi, essa deve corrispondere
annualmente alla amministrazione, nella specie all’ ENAC
un canone fisso (cfr. ricorso introduttivo, p. 3; il dato
è incontestato); sul piano dei ricavi, incassa da vettori
e passeggeri che utilizzano le strutture dell’aeroporto
per imbarcarsi, sostare e approdarvi, corrispettivi denominati
diritti (cfr. dic. 13 ricorrente citato, art. 8 della convenzione),
il cui importo fino ad oggi è stato fissato, e periodicamente
aggiornato, con provvedimenti amministrativi generali. Per
completezza, va poi detto che a fianco di tali ricavi le
concessionarie ne registrano altri, di natura non certa,
derivanti dalle cd. attività “non aviation”, per
esempio dalla vendita di spazi pubblicitari in aeroporto,
dalla gestione di parcheggi e servizi di ristorazione, e
simili;
- che sul predetto regime economico la novella legislativa,
allo scopo dichiarato di incrementare la competitività degli
scali italiani, ha inteso incidere con una nuova disciplina
a regime e con un’altrettanto nuova disciplina transitoria.
A regime, si prevede che l’ammontare dei diritti di cui
sopra sia determinato per ogni singolo aeroporto attraverso
un meccanismo particolare, che tenga conto fra l’altro dei
ricavi delle attività non aviation. La disciplina
transitoria prevede poi in primo luogo una riduzione generalizzata
del 75% da applicare tanto alla voce di ricavo rappresentata
dai diritti quanto alla voce di costo rappresentata dal
canone; prevede ancora ulteriori interventi sul piano dei
soli ricavi. In particolare, tale disciplina transitoria
abroga da subito la maggiorazione prevista per i diritti
relativi a operazioni notturne e impone una ulteriore decurtazione
del 10 % all’importo incassabile a titolo di diritti per
i gestori i quali non siano dotati di un sistema di contabilità
analitica, dal quale desumere quali costi e quali ricavi
vengano apportati al bilancio complessivo da ciascuna delle
attività non aviation in concreto svolte;
- che di tale regime transitorio, sommariamente delineato,
i provvedimenti impugnati rappresentano attuazione, come
si desume in particolare dall’allegato all’atto di indirizzo,
che reca la formula per calcolare la nuova misura dei diritti,
ai dichiarati fini di “assicurare la neutralità economica
per i gestori aeroportuali e l’allineamento delle riduzioni
dei diritti con le riduzioni dei canoni” (doc. a
ricorrente);
- che il primo ordine di censure dedotto dalla ricorrente
avverso il suddetto regime transitorio, risultante dagli
atti impugnati, fa centro sulla sua pretesa contrarietà
al divieto posto in sede comunitaria dei cd. aiuti di Stato
e sulla altrettanto pretesa sua contrarietà al regime comunitario,
nel senso che esso causerebbe distorsione alla libertà di
impresa latamente apprezzata, non consentendo alla concessionaria
di recuperare i costi della gestione;
- che sotto il primo profilo, attinente la qualificazione
del regime delineato in termini di aiuto di Stato, le censure
suddette appaiono, nella sommarietà di valutazione imposta
dalla presente sede cautelare, non sprovviste di fumus,
per le ragioni che seguono;
- che in termini generali costituiscono aiuti di Stato,
vietati dall’art. 87 del Trattato UE, tutti gli aiuti concessi
dalla mano pubblica che “favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
In proposito, la Corte di Giustizia UE, sentenza 2 agosto
1974 in causa C-173/73, ha avuto modo di chiarire che non
rientrano nel concetto le misure generali di politica economica,
fin tanto però che esse non vadano a riguardare uno specifico
settore produttivo; ha poi evidenziato, sentenza 15 marzo
2001 in causa C-265/99, che una disciplina apparentemente
generale ed astratta, formalmente rivolta ad un intero settore,
può costituire aiuto di Stato ove concretamente interessi
una o più imprese determinate;
- che ciò premesso, il regime transitorio sul quale si controverte
in questa sede, nel prevedere la descritta riduzione generalizzata
dei canoni e dei diritti, intende trasferire sulle compagnie
aeree le quali operino sugli scali italiani il beneficio
della riduzione dei canoni, ponendo l’onere relativo a carico
dello Stato, il quale li incassa. Ciò è confermato dallo
stesso atto di indirizzo, che come si è detto calcola la
riduzione ai fini di “assicurare la neutralità economica
per i gestori aeroportuali e l’allineamento delle riduzioni
dei diritti con le riduzioni dei canoni” (doc. a
ricorrente, cit.) e prevede comunque un “differenziale”,
sempre a carico del soggetto pubblico, per recuperare eventuali
scostamenti. Avvalora la suesposta conclusione la circostanza
per cui l’introdotto regime transitorio ha per effetto,
anziché quello di una graduale introduzione delle nuove
regole, l’immediata entrata in vigore delle misure finanziariamente
più incisive a carico dei gerenti degli scali aeroportuali,
ben lungi dal riequilibrio, pur previsto con riferimento
a tutte le poste attive del bilancio di essi, da individuare
nell’assetto a regime;
- che il beneficio così attribuito alle compagnie aeree
si applica in astratto a qualsiasi compagnia, italiana o
no, la quale operi su uno scalo italiano. E’ però innegabile,
in concreto, come la principale destinataria di tali misure
sia la compagnia di bandiera Alitalia, la quale utilizza
gli scali nazionali con prevalenza rispetto alle concorrenti.
Appare pertanto allo stato non manifestamente infondato
ipotizzare un aiuto a vantaggio di tale soggetto, tanto
più che la disciplina in discussione è stata considerata
dall’Alitalia stessa un efficace rimedio alla propria presente
difficile situazione economica (cfr. in proposito il doc.
11 ricorrente depositato all’udienza 21 marzo, estratto
dalla relazione di bilancio Alitalia). In termini più espliciti,
la stampa quotidiana (cfr. i ritagli citati in udienza dalla
difesa della ricorrente) ha parlato della normativa stessa
come del “decreto salva Alitalia”, e ciò non è privo di
significato, se si ricorda che, se pure a fini in parte
diversi, la giurisprudenza comunitaria, ha ritenuto gli
articoli della stampa indizi valorizzabili per ravvisare
appunto un aiuto di Stato in un trasferimento di risorse
pubbliche: si veda la sentenza C. Giustizia UE 16 maggio
2002 in causa C-482/99;
- che tutto ciò posto è senz’altro vero che la sanzione
tipica, per il caso di indebita corresponsione di aiuti
di Stato, è rappresentata dall’intervento della Commissione
europea. Contrariamente a quanto sostenuto dall’intimata
Alitalia, non si tratta però dell’unica sanzione possibile,
poiché la giurisprudenza comunitaria ammette, in casi particolari,
la legittimazione di un soggetto privato, come potrebbe
essere nella specie la SACBO, a far valere avanti al giudice
nazionale l’illegittimità dell’aiuto in questione;
- che in relazione a quanto sopra, l’aiuto di Stato di che
trattasi, a ritenerlo tale, rientrerebbe nella categoria
degli aiuti posti in essere senza preventiva notifica alla
Commissione europea, poiché tale adempimento non consta,
e quindi ad esso si applicherebbe il cd. obbligo di standstill,
ovvero di non esecuzione da parte dello Stato che ne è autore
(in tal senso, la sentenza Corte di Giustizia UE 11 dicembre
1973 in causa C-120/73, cd. Lorenz). In tal caso,
sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, in particolare
secondo la sentenza Corte di Giustizia UE 21 novembre 1991
in causa C-354/90, cd. del “salmone francese”, gli operatori
nazionali che si assumono danneggiati dall’aiuto possono
adire il giudice pure nazionale, per far rispettare l’obbligo
di standstill in questione, e in tal senso la legittimazione
della SACBO astrattamente sussiste;
- che il concreto interesse ad agire della SACBO medesima
deriva dalle sue allegazioni, secondo le quali essa verrebbe
danneggiata dalla disciplina in discussione. In tal senso,
è innegabile che la SACBO stessa si trovi ad incassare con
effetto immediato i diritti in misura ridotta, e che in
caso di squilibrio fra la diminuzione degli stessi e quella
dei costi per canoni il “differenziale” di cui si è detto
sopra sia di corresponsione futura e non legata a termini
certi. Vi è poi da considerare che comunque la riduzione
dei diritti di volo notturno e l’ulteriore riduzione del
10% di cui si è detto sopra sono immediate e senza contropartita
sul fronte dei costi, e pertanto la possibilità astratta
di un pregiudizio per la SACBO stessa senza dubbio sussiste;
- che per quanto si riferisce a detti due ultimi prelievi,
mentre per il secondo può riconoscersi che esso resta condizionato
all’assolvimento di un onere di predisposizione di contabilità
analitica da parte dei gerenti, il primo di essi è efficace
da subito senza correttivo alcuno, il che incrementa la
possibile diminuzione reddituale indotta dagli scostamenti
fra costi e ricavi nella misura di cui sopra;
- che peraltro, sotto il profilo del danno grave e irreparabile
la SACBO non ha dimostrato quali sarebbero per il proprio
equilibrio di gestione le esatte conseguenze delle decurtazioni
in parola. Sul punto specifico, il doc. 14 ricorrente contiene
dati relativi ai soli diritti di volo notturno, ma non asseverati
da alcun principio di prova in ordine al loro effettivo
ammontare. I dati stessi sono poi sganciati da un collegamento
con le altre voci di bilancio, e non sono in alcun modo
assimilabili ad una perizia, o documento equivalente, che
ricostruisca in modo ragionevole gli effetti del regime
in discussione sui conti della ricorrente. Non è quindi
possibile, allo stato, individuare neppure sommariamente
in quale misura i servizi prestati per volo notturno, ora
remunerati al pari di quelli diurni, si traducano in una
perdita corrispondente ai costi direttamente inerenti allegati.
Non è quindi possibile ritenere provata l’allegazione per
cui la SACBO, la quale pacificamente è obbligata a gestire
l’aeroporto e a fornire tutte le prestazioni connesse (cfr.
doc. 13 ricorrente, copia convenzione citata) e risente
in modo particolare dell’abolizione dei diritti di volo
notturno essendo, per fatto notorio, uno dei tre soli aeroporti
italiani ad offrire il relativo servizio, si troverebbe
a far ciò in condizioni di diseconomicità per l’imposta
contrazione dei suoi ricavi;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
respinge, ai sensi di cui in motivazione, la suindicata
domanda cautelare.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria
della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle
parti.