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| n. 3-2006 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Ordinanza 15 marzo 2006
n. 733
Pres f.f. Donadono, est. Buonauro
Comune di Acerra (avv. Balletta) c. Commissario di Governo
Emergenza Rifiuti Campania (avv. D’Amico) e FIBE S.P.A.
(avv. E. Magrì, F. Magrì e M. Ambroselli) |
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1. Rifiuti - Provvedimenti adottati nelle
situazioni di emergenza - D.L. 245/2005 conv. in L. 21/2006
- Art 3, co. 2 bis - Devoluzione della competenza al Tar
Lazio - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta
infondatezza.
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2. Giustizia Amministrativa – Questione di
legittimità costituzionale – Delibata nella fase cautelare
del giudizio - Manifesta fondatezza della questione – Insussistenza
dei presupposti per l’emanazione della misura cautelare
– Rilevanza della questione – Non sussiste.
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1. Si appalesa non manifestamente infondata,
per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 97 cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2-bis del
decreto-legge n. 245 del 2005 (introdotto dalla legge di
conversione n. 21 del 2006 ed entrata in vigore il 29/1/2006,
applicabile anche ai giudizi pendenti che devolve al Tar
Lazio la competenza in materia di provvedimenti adottati
nelle situazioni di emergenza ex art. 5, c. 1, l. 225/1992):
ed invero la devoluzione ad altro Tribunale amministrativo
della cognizione su controversie relative ad atti emanati
da autorità amministrative insediate nella regione e con
effetti circoscritti pure rientranti nell’ambito regionale,
per fatti aventi la loro origine nella regione e con effetti
circoscritti alla regione appare in contrasto infatti con
i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, con il principio
del giudice naturale, con i principi di economicità, celerità,
effettività ed agevolezza nell’accesso alla tutela giurisdizionale,
nonché con il principio di buon andamento dell’attività
amministrativa.
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2. Quand’anche manifestamente fondata, è
da escludere, tuttavia, la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale in sede di tutela cautelare,
ove non sussistano i presupposti per l’emanazione dell’invocata
sospensione: ed infatti in via di principio, desumibile
anche dall’art. 30 della legge n. 1034 del 1971, la tutela
cautelare non ammette, per sua natura, interruzione durante
il tempo necessario alla soluzione di questioni pregiudiziali,
per cui l’istanza di sospensiva introitata per la decisione
andrebbe comunque valutata per la salvaguardia di posizioni
giuridiche soggettive dall’incombente pericolo di una irrimediabile
compromissione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
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FABIO DONADONO, Presidente f.f.
PAOLO CORCIULO, Primo Ref.
MICHELE BUONAURO, Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2006
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 1341/2006 proposto da:
COMUNE DI ACERRA
rappresentato e difeso da:
BALLETTA MAURIZIO con domicilio eletto in NAPOLI C.SO VITT.EMANUELE,142,
SIG. CAJANO presso BALLETTA MAURIZIO
contro
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COMMISSARIO DI GOVERNO EMERGENZA RIFIUTI
CAMPANIA
rappresentato e difeso da D’AMICO ANGELO
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MINISTERO DELL'INTERNO
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ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
e nei confronti di
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FIBE S.P.A. rappresentato e difeso
da MAGRI’ ENNIO MAGRI’ FABRIZIO AMBROSELLI MASSIMO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
degli atti e provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. MICHELE BUONAURO
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
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RILEVATO che:
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- l’art. 3, co. 2-bis, del decreto-legge
n. 245 del 2005 prevede che la competenza in materia sia
devoluta al TAR Lazio anche per quanto riguarda l’emanazione
di misure cautelari; - tale disposizione, introdotta dalla
legge di conversione n. 21 del 2006 ed entrata in vigore
il 29/1/2006, si riferisce anche ai giudizi pendenti;
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- emerge un problema attinente la illegittimità
costituzionale della norma sopravvenuta;
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RITENUTO che la questione di costituzionalità
si palesa non manifestamente infondata, per violazione degli
artt. 3, 24, 25 e 97 cost., in quanto la devoluzione ad
altro Tribunale amministrativo della cognizione su controversie
relative ad atti emanati da autorità amministrative insediate
nella regione, nei confronti di soggetti pure rientranti
nell’ambito regionale, per fatti aventi la loro origine
nella regione e con effetti circoscritti alla regione appare
in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza,
con il principio del giudice naturale, con i principi di
economicità, celerità, effettività ed agevolezza nell’accesso
alla tutela giurisdizionale, nonché con il principio di
buon andamento dell’attività amministrativa;
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CONSIDERATO che:
- in via di principio, desumibile anche dall’art. 30 della
legge n. 1034 del 1971, la tutela cautelare non ammette,
per sua natura, interruzione durante il tempo necessario
alla soluzione di questioni pregiudiziali, per cui l’istanza
di sospensiva introitata per la decisione andrebbe comunque
valutata per la salvaguardia di posizioni giuridiche soggettive
dall’incombente pericolo di una irrimediabile compromissione;
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- pertanto, anche a voler prescindere dalla
valutazione del “fumus boni iuris”, non emerge allo stato
un pregiudizio imminente tale da rendere improcrastinabile
l’adozione di misure cautelari urgenti, atteso che i lavori
autorizzati con il provvedimento commissariale sono già
stati realizzati ed ultimati dall’ENEL;
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RITENUTO quindi che, attesa l’insussistenza
allo stato dei presupposti per l’emanazione della invocata
sospensione, è da escludere che, almeno nella presente sede
cautelare, possa essere sollevata innanzi alla Corte costituzionale
una questione che sarebbe destinata alla declaratoria di
inammissibilità per manifesta irrilevanza;
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Ritenuto che non sussistono le ragioni di
cui agli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034,
P.Q.M.
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RESPINGE la suindicata domanda cautelare.
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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