Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Ordinanza 15 marzo 2006 n. 733
Pres f.f. Donadono, est. Buonauro
Comune di Acerra (avv. Balletta) c. Commissario di Governo Emergenza Rifiuti Campania (avv. D’Amico) e FIBE S.P.A. (avv. E. Magrì, F. Magrì e M. Ambroselli)


1. Rifiuti - Provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza - D.L. 245/2005 conv. in L. 21/2006 - Art 3, co. 2 bis - Devoluzione della competenza al Tar Lazio - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.

 

2. Giustizia Amministrativa – Questione di legittimità costituzionale – Delibata nella fase cautelare del giudizio - Manifesta fondatezza della questione – Insussistenza dei presupposti per l’emanazione della misura cautelare – Rilevanza della questione – Non sussiste.

1. Si appalesa non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 97 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2-bis del decreto-legge n. 245 del 2005 (introdotto dalla legge di conversione n. 21 del 2006 ed entrata in vigore il 29/1/2006, applicabile anche ai giudizi pendenti che devolve al Tar Lazio la competenza in materia di provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza ex art. 5, c. 1, l. 225/1992): ed invero la devoluzione ad altro Tribunale amministrativo della cognizione su controversie relative ad atti emanati da autorità amministrative insediate nella regione e con effetti circoscritti pure rientranti nell’ambito regionale, per fatti aventi la loro origine nella regione e con effetti circoscritti alla regione appare in contrasto infatti con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, con il principio del giudice naturale, con i principi di economicità, celerità, effettività ed agevolezza nell’accesso alla tutela giurisdizionale, nonché con il principio di buon andamento dell’attività amministrativa.

 

2. Quand’anche manifestamente fondata, è da escludere, tuttavia, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in sede di tutela cautelare, ove non sussistano i presupposti per l’emanazione dell’invocata sospensione: ed infatti in via di principio, desumibile anche dall’art. 30 della legge n. 1034 del 1971, la tutela cautelare non ammette, per sua natura, interruzione durante il tempo necessario alla soluzione di questioni pregiudiziali, per cui l’istanza di sospensiva introitata per la decisione andrebbe comunque valutata per la salvaguardia di posizioni giuridiche soggettive dall’incombente pericolo di una irrimediabile compromissione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE



nelle persone dei Signori:

 

FABIO DONADONO, Presidente f.f.
PAOLO CORCIULO, Primo Ref.
MICHELE BUONAURO, Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



 

nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2006

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 1341/2006 proposto da:

COMUNE DI ACERRA
rappresentato e difeso da:
BALLETTA MAURIZIO con domicilio eletto in NAPOLI C.SO VITT.EMANUELE,142, SIG. CAJANO presso BALLETTA MAURIZIO

contro



 

COMMISSARIO DI GOVERNO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA
rappresentato e difeso da D’AMICO ANGELO

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

e nei confronti di

 

FIBE S.P.A. rappresentato e difeso da MAGRI’ ENNIO MAGRI’ FABRIZIO AMBROSELLI MASSIMO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti e provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. MICHELE BUONAURO
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

 

RILEVATO che:

 

- l’art. 3, co. 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005 prevede che la competenza in materia sia devoluta al TAR Lazio anche per quanto riguarda l’emanazione di misure cautelari; - tale disposizione, introdotta dalla legge di conversione n. 21 del 2006 ed entrata in vigore il 29/1/2006, si riferisce anche ai giudizi pendenti;

 

- emerge un problema attinente la illegittimità costituzionale della norma sopravvenuta;

 

RITENUTO che la questione di costituzionalità si palesa non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 97 cost., in quanto la devoluzione ad altro Tribunale amministrativo della cognizione su controversie relative ad atti emanati da autorità amministrative insediate nella regione, nei confronti di soggetti pure rientranti nell’ambito regionale, per fatti aventi la loro origine nella regione e con effetti circoscritti alla regione appare in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, con il principio del giudice naturale, con i principi di economicità, celerità, effettività ed agevolezza nell’accesso alla tutela giurisdizionale, nonché con il principio di buon andamento dell’attività amministrativa;

 

CONSIDERATO che:

- in via di principio, desumibile anche dall’art. 30 della legge n. 1034 del 1971, la tutela cautelare non ammette, per sua natura, interruzione durante il tempo necessario alla soluzione di questioni pregiudiziali, per cui l’istanza di sospensiva introitata per la decisione andrebbe comunque valutata per la salvaguardia di posizioni giuridiche soggettive dall’incombente pericolo di una irrimediabile compromissione;

 

- pertanto, anche a voler prescindere dalla valutazione del “fumus boni iuris”, non emerge allo stato un pregiudizio imminente tale da rendere improcrastinabile l’adozione di misure cautelari urgenti, atteso che i lavori autorizzati con il provvedimento commissariale sono già stati realizzati ed ultimati dall’ENEL;

 

RITENUTO quindi che, attesa l’insussistenza allo stato dei presupposti per l’emanazione della invocata sospensione, è da escludere che, almeno nella presente sede cautelare, possa essere sollevata innanzi alla Corte costituzionale una questione che sarebbe destinata alla declaratoria di inammissibilità per manifesta irrilevanza;

 

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui agli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

P.Q.M.



 

RESPINGE la suindicata domanda cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.



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