Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2006 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 27 marzo 2006 n. 2111
Pres. DI GIUSEPPE; Rel. TAGLIENTI
G. CROCE e C. MARCELLI (Avv. Prof. F. Tedeschini e Avv. A. Tozzi) c. CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI di ROMA (Avv. M. Sanino e D. Galli) + altri


Giurisdizione e competenza – Elezioni degli ordini professionali – Impugnazione di atti preliminari – Giurisdizione del Consiglio Nazionale dell’ordine - Sussistenza

La giurisdizione speciale del Consiglio Nazionale dei vari ordini professionali in materia di operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (ex art. 6 del d.lgs.lgt n. 382/44) è “onnicomprensiva” e si estende anche agli atti preliminari a dette operazioni (nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso e tutti gli atti connessi inclusa la proclamazione) (1)

 

----------------

 

(1) Cfr. sul punto Cass. SS UU 10 giugno 2003 n. 9296 che ha operato un netto distinguo tra le varie materie elettorali, riconoscendo alla giurisdizione del giudice amministrativo solo quella relativa alle controversie per i consigli comunali, provinciali e regionali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE III quater




composta dai magistrati:
MARIO DI GIUSEPPE, Presidente
CARLO TAGLIENTI , Consigliere relatore
UMBERTO REALFONZO, Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 10608 del 2005 proposto

dagli ingegneri CROCE GIUSEPPE e MARCELLI CAMILLO, rappresentati e difesi dall’avv. Prof. Federico Tedeschini e dall’avv. Alessandro Tozzi, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in largo Messico n. 7;


CONTRO




Il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI di ROMA in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Domenico Galli, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli n. 180;

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ed il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


e nei confronti




degli ingegneri: Beomonte Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Domenico Galli, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, viale Pariolin. 180;

Rossi Luigi, Cappiello Carla, Leopardi Mario, Galliani Paola Maria Angela, Kropp Corrado Antonio, Calda Massimo, Lucchini Maurizio, Rossi Santillo Francesco Duilio, Zappatore Paolino, Cerato Luca, Ciocca Alessandro, Cabas Fabrizio, Acernese Emilio, Ferzetti Fabrizio, non costituiti in giudizio;


per l’annullamento



della delibera del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma 15 settembre 2005 di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso;
di tutti gli atti connessi, ivi inclusa la proclamazione degli eletti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti e di un controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 15 marzo 2005, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso notificato il 14 novembre 2005 e depositato il 24 successivo gli ingegneri Giuseppe Croce e Camillo Marcelli hanno impugnato la delibera con la quale il Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, nonché tutti gli atti connessi, ivi inclusa la delibera di proclamazione degli eletti.
Deducono i ricorrenti:
1) violazione degli artt. 1 e 3 del DPR n. 169/2005, dell’art. 4 della legge n. 168/2005 e degli artt. 3 e 97 Cost.; eventuale rinvio alla Corte Costituzionale per dichiarazione di illegittimità del citato art. 1: il Consiglio scadeva il 31 gennaio 2006 e quindi le elezioni dovevano svolgersi entro detto mese, e comunque non con tanto anticipo e senza adeguato preavviso; le procedure di comunicazione sono state carenti e tardive; l’art. 1 del DPR 169/05 appare incostituzionale nella parte in cui non prevede un termine di indizione delle elezioni legato alla scadenza naturale del consiglio;
2) eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà nella motivazione, travisamento dei fatti, violazione del procedimento: nella stessa seduta si decide di chiedere un parere legale in ordine ai termini di indizione delle elezioni, e quindi si decide di indire le elzioni per il rinnovo del consiglio senza attendere il parere; la procedura si è svolta in contrasto con il parere del Ministero di Giustizia;
3) violazione dell’art. 11 del DPR n. 169/05: le modalità di presentazione delle candidature sono state tali da favorire una specifica lista; illegittima appare la procedura di voto elettronico;
4) eccesso di potere per violazione del procedimento: i rilievi e le irregolarità rilevate da alcuni elettori non risultano inseriti a verbale.
Costituitosi il Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma, unitamente al suo Presidente, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, essendo la fattispecie rimessa alla cognizione della giurisdizione speciale del Consiglio Nazionale degli ingegneri, ai sensi dell’art. 6 del d.lgt. n. 382/44; ha comunque sostenuto l’infondatezza nel merito delle doglianze in quanto: l’indizione delle elezioni rispetta il termine di cui all’art. 4 della l.n. 168/05, poichè il Consiglio era già scaduto il 30 giugno 2005; il procedimento si è svolto nel rispetto delle regole fissate dal DPR 169/05, ed in particolare dell’art. 3 relativo all’avviso di convocazione; l’indizione delle elezioni al 15 settembre era sostanzialmente ex lege e la delibera impugnata risulta essere all’uopo meramente cautelativa, e la seduta del 15 la prima utile dopo la pausa estiva; l’ordine del giorno recava l’espresso riferimento all’indizione delle elezioni con il riferimento alla legge n. 168/05; non c’è contraddittorietà rispetto alla richiesta di parere in quanto la delibera d’indizione delle elezioni è avvenuta in via cautelativa e d’urgenza; le operazioni hanno seguito le norme fissate nel regolamento interno del Consiglio, adottato in esecuzione del DPR 169/05, ivi compreso il voto elettronico, espresso rispettando il principio di segretezza.
Costituitasi l’Avvocatura Generale dello Stato per i due dicasteri intimati, ha preliminarmente chiesto l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; nel merito ha espresso l’opinione che il nuovo consiglio si sia insediato illegittimamente.
Con memorie le parti hanno ribadito tesi e ragioni; alla pubblica udienza del 15.3.2006, esperita la discussione orale, la causa è passata in decisione.


DIRITTO




Con il ricorso in epigrafe due ingegneri hanno impugnato la deliberazione del Consiglio dell’ordine dagli ingegneri di Roma con la quale sono state indette le elezioni per il rinnovo del consiglio stesso, coinvolgendo nell’azione impugnatoria le operazioni elettorali ed ogni atto connesso e conseguente.
Viene preliminarmente all’esame l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Consiglio dell’ordine resistente, che precede ogni altra questione in rito e nel merito.
Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
L’art. 6 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 prevede che contro i risultati dell’elezione dei consigli degli ordini professionali locali ogni professionista iscritto all’albo può proporre reclamo alla “Commissione centrale”, oggi Consigli nazionali ex art. 2 del d.lgs. 21 giugno 1946 n. 6.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto trattarsi di una giurisdizione speciale (cfr. tra le tante n. 1444/98) ed ha sempre ritenuto che avverso le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti fosse competente a decidere il Consiglio Nazionale dei vari ordini professionali (cfr. ad es. SSUU. 20.2.96 n. 1283; 4.12.95 n. 12461; 10.12.1993 n. 12161).
Nella fattispecie tuttavia si contesta anche l’atto preliminare a dette operazioni, costituito dalla delibera di indizione della procedura elettorale stessa; ciò avrebbe potuto comportare una qualche perplessità in ordine alla competenza giurisdizionale a giudicare su detto atto, alla luce della giurisprudenza sopra indicata.
Tuttavia il Collegio ritiene che la normativa vada interpretata secondo criteri di razionalità, onde evitare all’interessato di dover percorrere due diverse strade giurisdizionali per ottenere il risultato voluto, e cioè nel senso della concentrazione presso unico giudice dell’intera gamma di controversie riguardanti l’elezione dei consigli degli ordini professionali provinciali; in tale ottica quindi la delibera d’indizione delle elezioni deve considerarsi facente integralmente parte della materia elettorale devoluta alla giurisdizion speciale dei Consigli Nazionali.
Una conferma a tale interpretazione viene da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (10 giugno 2003 n. 9296) che ha operato un netto distinguo tra le varie materie elettorali, riconoscendo alla giurisdizione del giudice amministrativo solo quella relativa alle controversie per i consigli comunali, provinciali e regionali; con ciò escludendo che qualsiasi altra materia elettorale possa essere devoluta alla sua giurisdizione e confermando l’interpretazione “onnicomprensiva” dell’art. 6 del d.lgs.lgt n. 382/44.
Conclusivamente il Collegio ritiene che nella fattispecie ed in relazione agli atti impugnati, che rientrano tutti nell’ambito della materia elettorale per il rinnovo del consiglio di un ordine professionale provinciale, il Giudice amministrativo difetti di giurisdizione.
Peraltro la particolarità della questione può configurare i presupposti per la scusabilità dell’errore in ordine ai brevi termini di proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale, ove non già proposto.
Per gli stessi motivi le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del 15 marzo 2006 .



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento