REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III quater
composta dai magistrati:
MARIO DI GIUSEPPE, Presidente
CARLO TAGLIENTI , Consigliere relatore
UMBERTO REALFONZO, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10608 del 2005 proposto
dagli ingegneri CROCE GIUSEPPE e MARCELLI CAMILLO,
rappresentati e difesi dall’avv. Prof. Federico Tedeschini
e dall’avv. Alessandro Tozzi, elettivamente domiciliati
presso lo studio del primo in largo Messico n. 7;
CONTRO
Il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI di ROMA
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli
avvocati Mario Sanino e Domenico Galli, elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli n. 180;
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ed il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona
dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
degli ingegneri: Beomonte Mario, rappresentato e
difeso dagli avvocati Mario Sanino e Domenico Galli, elettivamente
domiciliato presso il primo in Roma, viale Pariolin. 180;
Rossi Luigi, Cappiello Carla, Leopardi Mario, Galliani
Paola Maria Angela, Kropp Corrado Antonio, Calda Massimo,
Lucchini Maurizio, Rossi Santillo Francesco Duilio, Zappatore
Paolino, Cerato Luca, Ciocca Alessandro, Cabas Fabrizio,
Acernese Emilio, Ferzetti Fabrizio, non costituiti in
giudizio;
per l’annullamento
della delibera del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri
di Roma 15 settembre 2005 di indizione delle elezioni per
il rinnovo del Consiglio stesso;
di tutti gli atti connessi, ivi inclusa la proclamazione
degli eletti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
resistenti e di un controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 15 marzo 2005, con designazione
del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti
come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 14 novembre 2005 e depositato
il 24 successivo gli ingegneri Giuseppe Croce e Camillo
Marcelli hanno impugnato la delibera con la quale il Consiglio
dell’ordine degli ingegneri di Roma ha indetto le elezioni
per il rinnovo del Consiglio stesso, nonché tutti gli atti
connessi, ivi inclusa la delibera di proclamazione degli
eletti.
Deducono i ricorrenti:
1) violazione degli artt. 1 e 3 del DPR n. 169/2005, dell’art.
4 della legge n. 168/2005 e degli artt. 3 e 97 Cost.; eventuale
rinvio alla Corte Costituzionale per dichiarazione di illegittimità
del citato art. 1: il Consiglio scadeva il 31 gennaio 2006
e quindi le elezioni dovevano svolgersi entro detto mese,
e comunque non con tanto anticipo e senza adeguato preavviso;
le procedure di comunicazione sono state carenti e tardive;
l’art. 1 del DPR 169/05 appare incostituzionale nella parte
in cui non prevede un termine di indizione delle elezioni
legato alla scadenza naturale del consiglio;
2) eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà
nella motivazione, travisamento dei fatti, violazione del
procedimento: nella stessa seduta si decide di chiedere
un parere legale in ordine ai termini di indizione delle
elezioni, e quindi si decide di indire le elzioni per il
rinnovo del consiglio senza attendere il parere; la procedura
si è svolta in contrasto con il parere del Ministero di
Giustizia;
3) violazione dell’art. 11 del DPR n. 169/05: le modalità
di presentazione delle candidature sono state tali da favorire
una specifica lista; illegittima appare la procedura di
voto elettronico;
4) eccesso di potere per violazione del procedimento: i
rilievi e le irregolarità rilevate da alcuni elettori non
risultano inseriti a verbale.
Costituitosi il Consiglio dell’ordine degli ingegneri di
Roma, unitamente al suo Presidente, ha preliminarmente eccepito
il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, essendo
la fattispecie rimessa alla cognizione della giurisdizione
speciale del Consiglio Nazionale degli ingegneri, ai sensi
dell’art. 6 del d.lgt. n. 382/44; ha comunque sostenuto
l’infondatezza nel merito delle doglianze in quanto: l’indizione
delle elezioni rispetta il termine di cui all’art. 4 della
l.n. 168/05, poichè il Consiglio era già scaduto il 30 giugno
2005; il procedimento si è svolto nel rispetto delle regole
fissate dal DPR 169/05, ed in particolare dell’art. 3 relativo
all’avviso di convocazione; l’indizione delle elezioni al
15 settembre era sostanzialmente ex lege e la delibera impugnata
risulta essere all’uopo meramente cautelativa, e la seduta
del 15 la prima utile dopo la pausa estiva; l’ordine del
giorno recava l’espresso riferimento all’indizione delle
elezioni con il riferimento alla legge n. 168/05; non c’è
contraddittorietà rispetto alla richiesta di parere in quanto
la delibera d’indizione delle elezioni è avvenuta in via
cautelativa e d’urgenza; le operazioni hanno seguito le
norme fissate nel regolamento interno del Consiglio, adottato
in esecuzione del DPR 169/05, ivi compreso il voto elettronico,
espresso rispettando il principio di segretezza.
Costituitasi l’Avvocatura Generale dello Stato per i due
dicasteri intimati, ha preliminarmente chiesto l’estromissione
dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; nel
merito ha espresso l’opinione che il nuovo consiglio si
sia insediato illegittimamente.
Con memorie le parti hanno ribadito tesi e ragioni; alla
pubblica udienza del 15.3.2006, esperita la discussione
orale, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe due ingegneri hanno impugnato
la deliberazione del Consiglio dell’ordine dagli ingegneri
di Roma con la quale sono state indette le elezioni per
il rinnovo del consiglio stesso, coinvolgendo nell’azione
impugnatoria le operazioni elettorali ed ogni atto connesso
e conseguente.
Viene preliminarmente all’esame l’eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata dal Consiglio dell’ordine resistente,
che precede ogni altra questione in rito e nel merito.
Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile per difetto
di giurisdizione del Giudice amministrativo.
L’art. 6 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 prevede
che contro i risultati dell’elezione dei consigli degli
ordini professionali locali ogni professionista iscritto
all’albo può proporre reclamo alla “Commissione centrale”,
oggi Consigli nazionali ex art. 2 del d.lgs. 21 giugno 1946
n. 6.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto
trattarsi di una giurisdizione speciale (cfr. tra le tante
n. 1444/98) ed ha sempre ritenuto che avverso le operazioni
elettorali e la proclamazione degli eletti fosse competente
a decidere il Consiglio Nazionale dei vari ordini professionali
(cfr. ad es. SSUU. 20.2.96 n. 1283; 4.12.95 n. 12461; 10.12.1993
n. 12161).
Nella fattispecie tuttavia si contesta anche l’atto preliminare
a dette operazioni, costituito dalla delibera di indizione
della procedura elettorale stessa; ciò avrebbe potuto comportare
una qualche perplessità in ordine alla competenza giurisdizionale
a giudicare su detto atto, alla luce della giurisprudenza
sopra indicata.
Tuttavia il Collegio ritiene che la normativa vada interpretata
secondo criteri di razionalità, onde evitare all’interessato
di dover percorrere due diverse strade giurisdizionali per
ottenere il risultato voluto, e cioè nel senso della concentrazione
presso unico giudice dell’intera gamma di controversie riguardanti
l’elezione dei consigli degli ordini professionali provinciali;
in tale ottica quindi la delibera d’indizione delle elezioni
deve considerarsi facente integralmente parte della materia
elettorale devoluta alla giurisdizion speciale dei Consigli
Nazionali.
Una conferma a tale interpretazione viene da una recente
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(10 giugno 2003 n. 9296) che ha operato un netto distinguo
tra le varie materie elettorali, riconoscendo alla giurisdizione
del giudice amministrativo solo quella relativa alle controversie
per i consigli comunali, provinciali e regionali; con ciò
escludendo che qualsiasi altra materia elettorale possa
essere devoluta alla sua giurisdizione e confermando l’interpretazione
“onnicomprensiva” dell’art. 6 del d.lgs.lgt n. 382/44.
Conclusivamente il Collegio ritiene che nella fattispecie
ed in relazione agli atti impugnati, che rientrano tutti
nell’ambito della materia elettorale per il rinnovo del
consiglio di un ordine professionale provinciale, il Giudice
amministrativo difetti di giurisdizione.
Peraltro la particolarità della questione può configurare
i presupposti per la scusabilità dell’errore in ordine ai
brevi termini di proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale,
ove non già proposto.
Per gli stessi motivi le spese di giudizio possono essere
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III
quater, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per
difetto di giurisdizione;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio
del 15 marzo 2006 .