REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 2666/2005 e 2787/05 proposti
dall’AZIENDA AGRICOLA BUGLIONI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Stefano Baciga ed Antonio Sartori, con elezione di
domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Calle
del Sale 33;
CONTRO
il Comune di S.Pietro in Cariano, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giulio Pasquini e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio
presso lo studio del secondo in Venezia, S.Polo 3080/L;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per
quanto riguarda il ricorso 2666/05, del provvedimento comunale
29.8.2005 n. 9651 di diniego di titolo edilizio, e per quanto
riguarda il ricorso 2787/05 del provvedimento comunale 7.9.2005
n. 16894 di rigetto istanza di condono edilizio.
Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 10.11.2005
e il 16.11.2005 e depositati presso la Segreteria rispettivamente
l’1.12.2005 e il 13.12.2005, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
S.Pietro in Cariano, depositati rispettivamente il 12.12.2005
e il 13.2.2006;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio dell’8 marzo 2006, convocata
a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000
n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv.
Baciga per la parte ricorrente e l’avv. Pasquini per il
Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971
n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio
2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale
e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo,
di poter decidere le cause con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti
nei loro scritti difensivi;
considerato
opportuna la trattazione congiunta dei due ricorsi indicati
in epigrafe, in quanto aventi per oggetto provvedimenti
con i quali il Comune di S. Pietro in Cariano si è pronunciato
sfavorevolmente in ordine alle richieste avanzate da parte
ricorrente sostanzialmente per il medesimo intervento edilizio
(così come confermato da parte istante nella richiesta di
sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso n.
2787/05);
infatti, con il ricorso contraddistinto con il n. 2666/2005
R.G., è stata dedotta l’illegittimità del diniego di rilascio
del permesso di costruire in sanatoria – provvedimento n.
9651 del 29.8.2005 - relativamente alla destinazione a trattoria
tipica di una costruzione agricola di proprietà posta in
zona rurale, mentre con il ricorso contraddistinto con il
n. 2787/2005 R.G. è stato censurato il provvedimento n.
16894 del 7.9.2005, con il quale è stata rigettata l’istanza
di condono edilizio presentata, ai sensi della L. n. 326/2003,
in data 13.5.2004 per il medesimo abuso edilizio, oltre
alla realizzazione di un portico posto lateralmente all’edificio;
ritenuto che, al fine della definizione della controversia,
appare risolutivo concentrare l’attenzione sul problema
centrale costituito dalla configurazione dell’attività posta
in essere dalla ricorrente all’interno dell’edificio avente
originariamente destinazione rurale;
che, in buona sostanza, atteso il cambio d’uso realizzato
dalla ricorrente sull’immobile originariamente destinato
a stalla e fienile, è necessario stabilire se la nuova destinazione
data all’immobile sia riconducibile ad attività di ristorazione,
quindi commerciale, incompatibile di per sè con quella agricola,
o se trattasi, come sostenuto da parte ricorrente in entrambi
i gravami, di attività compatibile con la destinazione rurale
della zona in quanto svolta come “trattoria – osteria tipica”
con offerta dei piatti tipici della zona;
il Collegio osserva quanto segue.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza, anche di questo
Tribunale confermata dal Consiglio di Stato (così come citata
da parte ricorrente) dalla quale il Collegio non intende
discostarsi, il concetto di “osteria” o “trattoria tipica”
presuppone un esercizio di somministrazione alimenti e bevande
di modeste dimensioni, normalmente ad andamento familiare,
con impiego dei prodotti propri, tipici della zona.
Come tale e proprio per tali caratteristiche tale attività
è stata ritenuta compatibile ed ammissibile nell’ambito
di zone aventi destinazione agricola, non contrastando con
tale destinazione, salvo precise disposizioni ostative contenute
nello strumento urbanistico locale.
Diversa è la nozione di “ristorante”, il quale – indipendentemente
dalla tipologia dei piatti serviti, che non si esclude possa
comprendere piatti tipici della zona, non essendo questa
un’esclusiva della trattoria/osteria, ma solo un elemento
di connotazione proprio di quest’ultima – ha dimensione
e struttura diverse, che pacificamente lo riconducono alla
destinazione d’uso commerciale.
Poiché, come costantemente ritenuto, sussiste la preclusione
delle attività commerciali in ambiti a destinazione agricola,
senza necessità di una specifica motivazione, in quanto
derivante dall’incompatibilità tra le due qualificazioni,
diversamente considerate dall’ordinamento (v. C.d.S., V,
17.10.2002, n. 5656, ed id. n. 3639/2000 cit.), è di tutta
evidenza che una tale destinazione d’uso dell’immobile posto
in zona agricola non può essere ammessa .
Premesso e ribadito che la sola tipologia dei piatti offerti
nel menù non esclude di per sè la classificazione dell’esercizio
nell’una o nell’altra categoria, il Collegio rileva come
l’intera vicenda che ha caratterizzato l’intervento de quo
(prima oggetto di richiesta di condono edilizio, estesa
anche all’utilizzo al piano superiore di alloggi da locare,
oltre alla costruzione laterale di un portico, poi oggetto
di richiesta di permesso di costruire in sanatoria limitatamente
alla parte dell’immobile adibita alla somministrazione pasti)
non consente di avallare la tesi di parte ricorrente e quindi
di ritenere l’intervento abusivo compatibile con la destinazione
di zona.
Fermo restando che, ovviamente per le opere realizzate al
piano terra, trattasi dello stesso intervento abusivamente
realizzato ed implicante il mutamento della destinazione
d’uso di un immobile avente destinazione agricola, oggetto
sia della richiesta di condono che del permesso di costruire
in sanatoria, esaminata la documentazione agli atti, con
particolare riguardo alla prima istanza presentata dalla
ricorrente, si rileva che:
- per espressa dichiarazione della richiedente, all’atto
della presentazione, in data 13.5 2004, dell’istanza di
condono ex lege n. 326/03, l’illecito edilizio denunciato
viene descritto come “cambio d’uso da agricolo a commerciale
– costruzione di un portico” e la destinazione d’uso
dichiarata è quella “commerciale”;
- sempre a tale riguardo, anche in occasione della richiesta
del parere preventivo da parte dell’U.L.S.S. n. 22, è stato
dichiarato il “…cambio di destinazione d’uso da fabbricato
rurale a ristorante con camere”, ed in tal senso il
parere favorevole espresso dall’autorità sanitaria sotto
il profilo igienico sanitario del 27.10.2004 è stato rilasciato
con riferimento ad un fabbricato rurale modificato quanto
a destinazione d’uso in “ristorante con camere”;
- la descrizione dell’intervento da condonare, contenuta
nell’originaria relazione del tecnico della ricorrente,
datata 20.5.2004, conferma l’avvenuta realizzazione di un
ristorante con relativi annessi (cucina, locali di deposito,
servizi igienici) al piano terra, oltre ad una ulteriore
sala da pranzo al primo piano;
- altra conferma di tale destinazione è poi rinvenibile
nella richiesta di agibilità del 4.6.2004, ove ancora una
volta viene fatto riferimento all’attività di ristorante
(richiesta peraltro respinta dal Comune con provvedimento
del 9.6.2004, così come riportato nella relazione della
Polizia Municipale all’Autorità Giudiziaria del 16.5.2005,
doc. n. 4 del Comune, dep. il 2.3.2006);
- infine, sempre in ragione della dichiarata finalità di
avviare un ristorante, è stata chiesta dalla società Agenit
l’autorizzazione amministrativa per la somministrazione
di alimenti e bevande al pubblico categoria “A”- Ristorante
(richiesta peraltro respinta dal Comune, cui ha fatto seguito
la sentenza di questo Tribunale, Sez. III, n. 3839/2004,
di reiezione del gravame proposto dalla Agenit avverso il
diniego di autorizzazione);
- tale destinazione è altresì confermata dal contratto di
locazione ad uso commerciale stipulato tra la suddetta ditta
Agenit e la società ricorrente in data 1.3.2004, ove chiaramente
viene fatto riferimento all’attività di ristorazione al
pubblico, con annesso pernottamento (cfr. doc. n. 5 del
Comune, dep. il 2.3.2006).
Sulla scorta della documentazione agli atti testè richiamata,
non appare sufficiente, ai fini della corretta configurazione
della natura dell’abuso, la mera variazione della denominazione
della tipologia del locale avviato, effettuata dall’azienda
ricorrente mediante la perizia giurata del 14.7.2005, depositata
a distanza di un anno dalla presentazione della richiesta
di condono dal tecnico incaricato, ove viene precisato che
la destinazione d’uso del ristorante “…viene corretta
in Trattoria Tipica, in quanto vengono serviti cibi e bevande
per la maggior parte di produzione propria dell’Azienda
Agricola”.
Il mutamento meramente formale della denominazione della
tipologia del locale, da ristorante a trattoria tipica,
poi utilizzata anche per la successiva presentazione della
richiesta di permesso di costruire in sanatoria, non risulta,
invero, idonea e sufficiente a superare le caratteristiche
dell’abuso commesso, così come fin dall’inizio dichiarate
dalla stessa ricorrente nell’istanza di condono, avente
sostanzialmente lo stesso oggetto.
Al contrario, tenuto conto anche delle rilevazioni della
Polizia Municipale riportate nella richiamata relazione
del 16.5.2005, ove si evidenzia che l’attività di ristorazione
viene esercitata in due saloni, uno al piano terra ed uno
al piano primo, più due salette più piccole, idonei ad ospitare
complessivamente non meno di 150 persone, risulta chiaro
che, nella specie, il mero utilizzo del termine “trattoria
tipica” al posto di “ristorante” ed il solo riferimento
alla somministrazione di piatti tipici locali, non costituiscono
elementi utili e sufficienti a superare la descrizione del
mutamento di destinazione d’uso, da agricolo a commerciale,
originariamente denunciato.
Di conseguenza, i provvedimenti impugnati con i due ricorsi
indicati in epigrafe risultano legittimi, per quanto riguarda
l’utilizzo del piano terra, proprio con riguardo alla rilevata
impossibilità di sanare o condonare l’abuso commesso per
contrasto con la destinazione rurale della zona.
Va altresì rilevato, con riguardo al diniego di condono,
che detto provvedimento risulta legittimo anche con riguardo
alla richiesta avente per oggetto il portico ove sono stati
collocati i servizi igienici ad uso della clientela del
ristorante.
Invero, come risulta dalle prescrizioni urbanistiche comunali,
per detto portico era prevista la demolizione, senza possibilità
di ricostruzione, per cui il suo recupero, abusivamente
realizzato dalla ricorrente, non poteva essere sanato.
Per quanto, infine, riguarda l’utilizzo del piano superiore
quale locazione di camere, che originariamente era strettamente
connesso all’attività di ristorazione esercitata al piano
terra, va comunque sottolineato che, per espressa dichiarazione
successivamente presentata dalla ricorrente in occasione
della richiesta del permesso di costruire in sanatoria,
la destinazione del piano superiore è rimasta residenziale
e non più finalizzata ad alloggi per pernottamento.
In ogni caso, dalle indagini effettuate dalla Polizia Municipale
per conto dell’Autorità Giudiziaria, risulta avallata la
circostanza per cui il completamento funzionale – da intendersi
quale esecuzione di tutti gli interventi necessari al fine
di consentire l’utilizzo del bene secondo la diversa destinazione
d’uso da sanare - non è avvenuto entro la data stabilita
dal Legislatore ai fini del conseguimento del condono.
In conclusione, stanti le considerazioni sin qui svolte,
le quali risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione
sollevata in giudizio, entrambi i ricorsi vanno respinti.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della
soccombenza, e sono pertanto posti a carico dell’Azienda
ricorrente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) al netto
di I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda
sezione, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, definitivamente
pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
li rigetta.
Condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese e
degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in
€ 3.000,00 (tremila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’8
marzo 2006.