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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 9 marzo 2006 n. 586


Edilizia e urbanistica – Destinazioni agricole e commerciali – Compatibilità, incompatibilità delle attività di “osteria” e di “ristorante”

 

Edilizia e urbanistica – Destinazioni agricole e commerciali – Provvedimento preclusivo di attività incompatibile – Non necessita di motivazione

Il concetto di “osteria” o “trattoria tipica” presuppone un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di modeste dimensioni, normalmente ad andamento familiare, con impiego dei prodotti propri, tipici della zona. Tali caratteristiche rendono questa attività compatibile e ammissibile nell’ambito di zone aventi destinazione agricola, salvo precise disposizioni ostative contenute nello strumento urbanistico locale. Viceversa, la destinazione agricola risulta incompatibile con la diversa nozione di “ristorante”, la quale implica dimensioni e strutture diverse, che pacificamente lo riconducono alla destinazione d’uso commerciale.

 

Il provvedimento amministrativo che preclude l’esercizio di attività commerciali in ambiti a destinazione agricola non necessita di specifica motivazione, in quanto la preclusione deriva dall’incompatibilità tra le due qualificazioni, diversamente considerate dall’ordinamento.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione




con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sui ricorsi nn. 2666/2005 e 2787/05 proposti

dall’AZIENDA AGRICOLA BUGLIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Baciga ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Calle del Sale 33;


CONTRO




il Comune di S.Pietro in Cariano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Pasquini e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Polo 3080/L;


PER



l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per quanto riguarda il ricorso 2666/05, del provvedimento comunale 29.8.2005 n. 9651 di diniego di titolo edilizio, e per quanto riguarda il ricorso 2787/05 del provvedimento comunale 7.9.2005 n. 16894 di rigetto istanza di condono edilizio.

Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 10.11.2005 e il 16.11.2005 e depositati presso la Segreteria rispettivamente l’1.12.2005 e il 13.12.2005, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di S.Pietro in Cariano, depositati rispettivamente il 12.12.2005 e il 13.2.2006;
Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio dell’8 marzo 2006, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Baciga per la parte ricorrente e l’avv. Pasquini per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere le cause con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;


considerato



opportuna la trattazione congiunta dei due ricorsi indicati in epigrafe, in quanto aventi per oggetto provvedimenti con i quali il Comune di S. Pietro in Cariano si è pronunciato sfavorevolmente in ordine alle richieste avanzate da parte ricorrente sostanzialmente per il medesimo intervento edilizio (così come confermato da parte istante nella richiesta di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso n. 2787/05);
infatti, con il ricorso contraddistinto con il n. 2666/2005 R.G., è stata dedotta l’illegittimità del diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria – provvedimento n. 9651 del 29.8.2005 - relativamente alla destinazione a trattoria tipica di una costruzione agricola di proprietà posta in zona rurale, mentre con il ricorso contraddistinto con il n. 2787/2005 R.G. è stato censurato il provvedimento n. 16894 del 7.9.2005, con il quale è stata rigettata l’istanza di condono edilizio presentata, ai sensi della L. n. 326/2003, in data 13.5.2004 per il medesimo abuso edilizio, oltre alla realizzazione di un portico posto lateralmente all’edificio;
ritenuto che, al fine della definizione della controversia, appare risolutivo concentrare l’attenzione sul problema centrale costituito dalla configurazione dell’attività posta in essere dalla ricorrente all’interno dell’edificio avente originariamente destinazione rurale;
che, in buona sostanza, atteso il cambio d’uso realizzato dalla ricorrente sull’immobile originariamente destinato a stalla e fienile, è necessario stabilire se la nuova destinazione data all’immobile sia riconducibile ad attività di ristorazione, quindi commerciale, incompatibile di per sè con quella agricola, o se trattasi, come sostenuto da parte ricorrente in entrambi i gravami, di attività compatibile con la destinazione rurale della zona in quanto svolta come “trattoria – osteria tipica” con offerta dei piatti tipici della zona;
il Collegio osserva quanto segue.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale confermata dal Consiglio di Stato (così come citata da parte ricorrente) dalla quale il Collegio non intende discostarsi, il concetto di “osteria” o “trattoria tipica” presuppone un esercizio di somministrazione alimenti e bevande di modeste dimensioni, normalmente ad andamento familiare, con impiego dei prodotti propri, tipici della zona.
Come tale e proprio per tali caratteristiche tale attività è stata ritenuta compatibile ed ammissibile nell’ambito di zone aventi destinazione agricola, non contrastando con tale destinazione, salvo precise disposizioni ostative contenute nello strumento urbanistico locale.
Diversa è la nozione di “ristorante”, il quale – indipendentemente dalla tipologia dei piatti serviti, che non si esclude possa comprendere piatti tipici della zona, non essendo questa un’esclusiva della trattoria/osteria, ma solo un elemento di connotazione proprio di quest’ultima – ha dimensione e struttura diverse, che pacificamente lo riconducono alla destinazione d’uso commerciale.
Poiché, come costantemente ritenuto, sussiste la preclusione delle attività commerciali in ambiti a destinazione agricola, senza necessità di una specifica motivazione, in quanto derivante dall’incompatibilità tra le due qualificazioni, diversamente considerate dall’ordinamento (v. C.d.S., V, 17.10.2002, n. 5656, ed id. n. 3639/2000 cit.), è di tutta evidenza che una tale destinazione d’uso dell’immobile posto in zona agricola non può essere ammessa .
Premesso e ribadito che la sola tipologia dei piatti offerti nel menù non esclude di per sè la classificazione dell’esercizio nell’una o nell’altra categoria, il Collegio rileva come l’intera vicenda che ha caratterizzato l’intervento de quo (prima oggetto di richiesta di condono edilizio, estesa anche all’utilizzo al piano superiore di alloggi da locare, oltre alla costruzione laterale di un portico, poi oggetto di richiesta di permesso di costruire in sanatoria limitatamente alla parte dell’immobile adibita alla somministrazione pasti) non consente di avallare la tesi di parte ricorrente e quindi di ritenere l’intervento abusivo compatibile con la destinazione di zona.
Fermo restando che, ovviamente per le opere realizzate al piano terra, trattasi dello stesso intervento abusivamente realizzato ed implicante il mutamento della destinazione d’uso di un immobile avente destinazione agricola, oggetto sia della richiesta di condono che del permesso di costruire in sanatoria, esaminata la documentazione agli atti, con particolare riguardo alla prima istanza presentata dalla ricorrente, si rileva che:
- per espressa dichiarazione della richiedente, all’atto della presentazione, in data 13.5 2004, dell’istanza di condono ex lege n. 326/03, l’illecito edilizio denunciato viene descritto come “cambio d’uso da agricolo a commerciale – costruzione di un portico” e la destinazione d’uso dichiarata è quella “commerciale”;
- sempre a tale riguardo, anche in occasione della richiesta del parere preventivo da parte dell’U.L.S.S. n. 22, è stato dichiarato il “…cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale a ristorante con camere”, ed in tal senso il parere favorevole espresso dall’autorità sanitaria sotto il profilo igienico sanitario del 27.10.2004 è stato rilasciato con riferimento ad un fabbricato rurale modificato quanto a destinazione d’uso in “ristorante con camere”;
- la descrizione dell’intervento da condonare, contenuta nell’originaria relazione del tecnico della ricorrente, datata 20.5.2004, conferma l’avvenuta realizzazione di un ristorante con relativi annessi (cucina, locali di deposito, servizi igienici) al piano terra, oltre ad una ulteriore sala da pranzo al primo piano;
- altra conferma di tale destinazione è poi rinvenibile nella richiesta di agibilità del 4.6.2004, ove ancora una volta viene fatto riferimento all’attività di ristorante (richiesta peraltro respinta dal Comune con provvedimento del 9.6.2004, così come riportato nella relazione della Polizia Municipale all’Autorità Giudiziaria del 16.5.2005, doc. n. 4 del Comune, dep. il 2.3.2006);
- infine, sempre in ragione della dichiarata finalità di avviare un ristorante, è stata chiesta dalla società Agenit l’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico categoria “A”- Ristorante (richiesta peraltro respinta dal Comune, cui ha fatto seguito la sentenza di questo Tribunale, Sez. III, n. 3839/2004, di reiezione del gravame proposto dalla Agenit avverso il diniego di autorizzazione);
- tale destinazione è altresì confermata dal contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra la suddetta ditta Agenit e la società ricorrente in data 1.3.2004, ove chiaramente viene fatto riferimento all’attività di ristorazione al pubblico, con annesso pernottamento (cfr. doc. n. 5 del Comune, dep. il 2.3.2006).
Sulla scorta della documentazione agli atti testè richiamata, non appare sufficiente, ai fini della corretta configurazione della natura dell’abuso, la mera variazione della denominazione della tipologia del locale avviato, effettuata dall’azienda ricorrente mediante la perizia giurata del 14.7.2005, depositata a distanza di un anno dalla presentazione della richiesta di condono dal tecnico incaricato, ove viene precisato che la destinazione d’uso del ristorante “…viene corretta in Trattoria Tipica, in quanto vengono serviti cibi e bevande per la maggior parte di produzione propria dell’Azienda Agricola”.
Il mutamento meramente formale della denominazione della tipologia del locale, da ristorante a trattoria tipica, poi utilizzata anche per la successiva presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, non risulta, invero, idonea e sufficiente a superare le caratteristiche dell’abuso commesso, così come fin dall’inizio dichiarate dalla stessa ricorrente nell’istanza di condono, avente sostanzialmente lo stesso oggetto.
Al contrario, tenuto conto anche delle rilevazioni della Polizia Municipale riportate nella richiamata relazione del 16.5.2005, ove si evidenzia che l’attività di ristorazione viene esercitata in due saloni, uno al piano terra ed uno al piano primo, più due salette più piccole, idonei ad ospitare complessivamente non meno di 150 persone, risulta chiaro che, nella specie, il mero utilizzo del termine “trattoria tipica” al posto di “ristorante” ed il solo riferimento alla somministrazione di piatti tipici locali, non costituiscono elementi utili e sufficienti a superare la descrizione del mutamento di destinazione d’uso, da agricolo a commerciale, originariamente denunciato.
Di conseguenza, i provvedimenti impugnati con i due ricorsi indicati in epigrafe risultano legittimi, per quanto riguarda l’utilizzo del piano terra, proprio con riguardo alla rilevata impossibilità di sanare o condonare l’abuso commesso per contrasto con la destinazione rurale della zona.
Va altresì rilevato, con riguardo al diniego di condono, che detto provvedimento risulta legittimo anche con riguardo alla richiesta avente per oggetto il portico ove sono stati collocati i servizi igienici ad uso della clientela del ristorante.
Invero, come risulta dalle prescrizioni urbanistiche comunali, per detto portico era prevista la demolizione, senza possibilità di ricostruzione, per cui il suo recupero, abusivamente realizzato dalla ricorrente, non poteva essere sanato.
Per quanto, infine, riguarda l’utilizzo del piano superiore quale locazione di camere, che originariamente era strettamente connesso all’attività di ristorazione esercitata al piano terra, va comunque sottolineato che, per espressa dichiarazione successivamente presentata dalla ricorrente in occasione della richiesta del permesso di costruire in sanatoria, la destinazione del piano superiore è rimasta residenziale e non più finalizzata ad alloggi per pernottamento.
In ogni caso, dalle indagini effettuate dalla Polizia Municipale per conto dell’Autorità Giudiziaria, risulta avallata la circostanza per cui il completamento funzionale – da intendersi quale esecuzione di tutti gli interventi necessari al fine di consentire l’utilizzo del bene secondo la diversa destinazione d’uso da sanare - non è avvenuto entro la data stabilita dal Legislatore ai fini del conseguimento del condono.
In conclusione, stanti le considerazioni sin qui svolte, le quali risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata in giudizio, entrambi i ricorsi vanno respinti.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico dell’Azienda ricorrente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..


P.Q.M.




il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li rigetta.
Condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 3.000,00 (tremila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2006.


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