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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 marzo 2006 n. 326
L. Papiano Pres. - U. Di Benedetto Est.
S. Altariva ed altri (Avv. G. Sacco) contro il Comune di Polinago (Avv. A. Della Fontana)


Autorizzazione e concessione - Concessione di loculi a titolo perpetuo - Costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi cimiteri - DPR n. 285/1990 - Costituisce un obbligo dell’Amministrazione al fine di garantire alla collettività il diritto di sepoltura

Ai sensi del DPR n. 285/1990, costituisce un obbligo dell’Amministrazione, quello di provvedere alla costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri al fine di garantire alla collettività il diritto di sepoltura. D’altronde l’oggetto della concessione di loculi a titolo perpetuo non è rappresentato dal suolo su cui gli interessati dovevano realizzare i loculi, a loro spese, bensì dal loculo stesso di proprietà comunale, puntulmente localizzato nel contratto con numero progressivo, arcata e fila, con obbligo degli interessati dell’apposizione della sola lastra in marmo. Ne consegue che in caso di necessità di manutenzione e/o ristrutturazione, essa non può che costituire un obbligo per l’Amministrazione che vi provvederà a proprie spese garantendo, poi, ai concessionari l’uso perpetuo del loculo nella stessa posizione in cui era stato costruito (fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo l’articolo del Regolamento di Polizia mortuaria comunale che poneva a carico anche dei concessonari dei loculi a titolo perpetuo le relative spese di manutenzione)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA




composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano - Presidente
Dott. Alberto Pasi - Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto - Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso N. 1164/2002, proposto da

Altariva Stefano, Altariva Maria Rosa, Franchini Francesco, Mengoli Edda, rappresentati e difesi dall’Avv. Ernesto Di Rienzo ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Giorgio Sacco con studio, in Bologna, via S. Felice, n. 6;


contro




il Comune di Polinago, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Della Fontana, ed elettivamente domiciliato in Bologna, strada Maggiore n. 53 presso la segreteria del T.A.R.;


per l’annullamento



-
per quanto attiene ai sig. ri Altariva Stefano e Altariva Maria Rosa della comunicazione del Comune del 13/6/2002;
- per quanto attiene ai sig. ri Franchini Francesco e Mengoli Edda della comunicazione del Comune del 29/7/2002;
- per tutti i riorrenti dell’articolo 58, comma 2°, del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polinago e della deliberazione della G. M. del Comune di Polinago del 26/3/2002, n. 22, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;


e per l’accertamento



- del diritto dei ricorrenti a mantenere la concessioen dei loculi alle condizioni previste nei contratti di concessione senza spese per la ricostruzione e ristrutturazione del cimitero e del diritto alla ricollocazione dei loculi nell’ala originaria una volta eseguiti i lavori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 16/2/2006 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




1.Riferiscono i ricorrenti di essere concessionari e/o eredi del diritto di sepoltura di cui ai contratti di concessione di loculi a titolo perpetuo rilasciate da Comune di Polinago.
Il Comune, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi cimiteriali ha ritenuto di dover effettuare anche opere di ricostruzione e ristrutturazione del cimitero, ivi comprese le sepolture individuali, ponendo a carico anche dei concessonari dei loculi, a titolo perpetuo, le relative spese ai sensi dell’articolo 58, comma 2°, del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polinago, quantificate con deliberazione della G. M. del Comune di Polinago del 26/3/2002, n. 22.
Gli interessati hanno presentato un ricorso al T. A. R., contestando le pretese del Comune ed impugnando gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.
Il Comune si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente alle avverse doglianze.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16/2/2006.

2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso eccepita dalla difesa del Comune per tardività dell’impugnativa dell’articolo 58, comma 2°, del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polinago.
Infatti, detta norma ha assunto carattere di lesività soltanto con la concreta applicazione nei confronti dei ricorrenti i quali lo hanno ritualmente impugnato congiuntamente alla determinazione del Comune di procedere alla riorganizzazione e ristrutturazione del cimitero. Prima di detto momento, infatti, la norma in contestazione non incideva immediatamente sulla posizione giuridica degli interessati costituendo una mera norma astratta e programmatica.
Nel momento in cui il Comune vi ha dato concreta applicazione i ricorrenti l’hanno impugnata unitamente ai provvedimenti sfavorevoli (Cons. Stato, sez. V, 12/6/2005, n. 450).

3. Nel merito il ricorso è fondato.
Tra le parti opera un vero e proprio rapporto concessorio che ha ad oggetto “il loculo per sepoltura privata” realizzato dal Comune e dato in concessione perpetua, previo corrispettivo. I contratti accessivi alla concessione (contrassegnati dai numeri 87 e 244) prevedono espressamente che l’oggetto della concessione è il loculo per collocare la salma del defunto. L’unico obbligo a carico del concessionario e dei suoi eredi è rappresentato dal dovere di collocare una lastra di marmo bianco a chiusura del loculo stesso sul quale dovrà essere scolpito il nome e cognome del defunto e la data del decesso. In mancanza anche detto obbligo sarà assolto dal Comune con spese a carico degli interessati.

4. Ciò premesso va osservato che costituisce un obbligo dell’Amministrazione, a sensi del DPR n. 285/1990, quello di provvedere alla costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri al fine di garantire alla collettività il diritto di sepoltura. Pertanto, l’articolo 58 del regoamento comunale impugnato, si pone in contrasto con detta disposizione normativa di carattere inderogabile. Inoltre, L’oggetto della concessione perpetua, per la quale è stato integralmente versato il corrispettivo richiesto dal Comune, non è rappresentato dal suolo su cui gli interessati dovevano realizzare i loculi, a loro spese, bensì dal loculo stesso di proprietà comunale, puntulmente localizzato nel contratto con numero progressivo, arcata e fila, con obbligo degli interessati dell’apposizione della sola lastra in marmo.

5. Conseguentemente, in caso di necessità di manutenzione e/o ristrutturazione, essa non può che costituire un obbligo per l’Amministrazione che vi provvederà a proprie spese garantendo, poi, ai concessionari l’uso perpetuo del loculo nella stessa posizione in cui era stato costruito.

6. Per tali ragioni il ricorso è fondato e va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, sussistendo il diritto dei ricorrenti sopra indicato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi Euro 2000 (duemila), oltre I. V. A. e C. P. A.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16/2/2006.


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