REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano - Presidente
Dott. Alberto Pasi - Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto - Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 1164/2002, proposto da
Altariva Stefano, Altariva Maria Rosa, Franchini Francesco,
Mengoli Edda, rappresentati e difesi dall’Avv. Ernesto
Di Rienzo ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Giorgio
Sacco con studio, in Bologna, via S. Felice, n. 6;
contro
il Comune di Polinago, costituito in giudizio, rappresentato
e difeso dall’Avv. Alberto Della Fontana, ed elettivamente
domiciliato in Bologna, strada Maggiore n. 53 presso la
segreteria del T.A.R.;
per l’annullamento
- per quanto attiene ai sig. ri Altariva Stefano e Altariva
Maria Rosa della comunicazione del Comune del 13/6/2002;
- per quanto attiene ai sig. ri Franchini Francesco e Mengoli
Edda della comunicazione del Comune del 29/7/2002;
- per tutti i riorrenti dell’articolo 58, comma 2°, del
Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polinago
e della deliberazione della G. M. del Comune di Polinago
del 26/3/2002, n. 22, nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso e conseguente;
e per l’accertamento
- del diritto dei ricorrenti a mantenere la concessioen
dei loculi alle condizioni previste nei contratti di concessione
senza spese per la ricostruzione e ristrutturazione del
cimitero e del diritto alla ricollocazione dei loculi nell’ala
originaria una volta eseguiti i lavori.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 16/2/2006 gli Avv. ti presenti come
risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Riferiscono i ricorrenti di essere concessionari e/o eredi
del diritto di sepoltura di cui ai contratti di concessione
di loculi a titolo perpetuo rilasciate da Comune di Polinago.
Il Comune, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi
cimiteriali ha ritenuto di dover effettuare anche opere
di ricostruzione e ristrutturazione del cimitero, ivi comprese
le sepolture individuali, ponendo a carico anche dei concessonari
dei loculi, a titolo perpetuo, le relative spese ai sensi
dell’articolo 58, comma 2°, del Regolamento di Polizia mortuaria
del Comune di Polinago, quantificate con deliberazione della
G. M. del Comune di Polinago del 26/3/2002, n. 22.
Gli interessati hanno presentato un ricorso al T. A. R.,
contestando le pretese del Comune ed impugnando gli atti
in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.
Il Comune si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente
alle avverse doglianze.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate
memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza
del 16/2/2006.
2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità
del ricorso eccepita dalla difesa del Comune per tardività
dell’impugnativa dell’articolo 58, comma 2°, del Regolamento
di Polizia mortuaria del Comune di Polinago.
Infatti, detta norma ha assunto carattere di lesività soltanto
con la concreta applicazione nei confronti dei ricorrenti
i quali lo hanno ritualmente impugnato congiuntamente alla
determinazione del Comune di procedere alla riorganizzazione
e ristrutturazione del cimitero. Prima di detto momento,
infatti, la norma in contestazione non incideva immediatamente
sulla posizione giuridica degli interessati costituendo
una mera norma astratta e programmatica.
Nel momento in cui il Comune vi ha dato concreta applicazione
i ricorrenti l’hanno impugnata unitamente ai provvedimenti
sfavorevoli (Cons. Stato, sez. V, 12/6/2005, n. 450).
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Tra le parti opera un vero e proprio rapporto concessorio
che ha ad oggetto “il loculo per sepoltura privata” realizzato
dal Comune e dato in concessione perpetua, previo corrispettivo.
I contratti accessivi alla concessione (contrassegnati dai
numeri 87 e 244) prevedono espressamente che l’oggetto della
concessione è il loculo per collocare la salma del defunto.
L’unico obbligo a carico del concessionario e dei suoi eredi
è rappresentato dal dovere di collocare una lastra di marmo
bianco a chiusura del loculo stesso sul quale dovrà essere
scolpito il nome e cognome del defunto e la data del decesso.
In mancanza anche detto obbligo sarà assolto dal Comune
con spese a carico degli interessati.
4. Ciò premesso va osservato che costituisce un obbligo
dell’Amministrazione, a sensi del DPR n. 285/1990, quello
di provvedere alla costruzione e manutenzione ordinaria
e straordinaria dei cimiteri al fine di garantire alla collettività
il diritto di sepoltura. Pertanto, l’articolo 58 del regoamento
comunale impugnato, si pone in contrasto con detta disposizione
normativa di carattere inderogabile. Inoltre, L’oggetto
della concessione perpetua, per la quale è stato integralmente
versato il corrispettivo richiesto dal Comune, non è rappresentato
dal suolo su cui gli interessati dovevano realizzare i loculi,
a loro spese, bensì dal loculo stesso di proprietà comunale,
puntulmente localizzato nel contratto con numero progressivo,
arcata e fila, con obbligo degli interessati dell’apposizione
della sola lastra in marmo.
5. Conseguentemente, in caso di necessità di manutenzione
e/o ristrutturazione, essa non può che costituire un obbligo
per l’Amministrazione che vi provvederà a proprie spese
garantendo, poi, ai concessionari l’uso perpetuo del loculo
nella stessa posizione in cui era stato costruito.
6. Per tali ragioni il ricorso è fondato e va accolto e,
per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati,
sussistendo il diritto dei ricorrenti sopra indicato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna,
Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato
nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla
i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di
causa in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi
Euro 2000 (duemila), oltre I. V. A. e C. P. A.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16/2/2006.