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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 marzo 2006 n. 325
L. Papiano Pres. - U. Di Benedetto Est.
Magnico Costruzioni s. r. l. (Avv. A. Angelucci) contro il Comune di Monte San Pietro (Avv. G.A. Ferrero)


Ambiente e territorio - Inquinamento del territorio - Articolo 14 del del D. lgs 22/1997, come interpretato da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002 – Nozione di rifiuto - Gru edile “obsoleta e ridotta allo stato di rottame” - Aabbandonata da oltre due anni - Non suscettibile di riutilizzo – Vi rientra – Ordine di rimozione - Legittimità

Ai sensi dell’articolo 14 del del D. lgs 22/1997, come interpretato da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002, una gru edile “obsoleta e ridotta allo stato di rottame”, in stato di abbandono da oltre due anni, rientra nella nozione di rifiuto in quanto non appare suscettibile di riutilizzo. Ne consegue la legittimità dell’ordine di rimozione nei confronti della proprietaria



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA



composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano - Presidente
Dott. Alberto Pasi - Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto - Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso N. 68/2003, proposto da

Magnico Costruzioni s. r. l., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Angelucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bologna, piazza san Francesco n.7;


contro




il Comune di Monte San Pietro, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gian Alberto Ferrero, ed elettivamente domiciliato in Bologna presso il suo studio, piazza Garibaldi n. 1;


per l’annullamento



dell’ordinanza n. 84/2002 di rimozione di gru edile;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 16/2/2006 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




1.Riferisce la società ricorrente di essere prorpietaria di una gru e di averla sistemata temporaneamente in un’area privata.
Il Comune ritnendola obsoleta ed in stato di abbandono e qualificandola come rifiuto ne ordinava la rimozione.
La società interessata ha presentato un ricorso al T. A. R., impugnando l’atto in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità.
Il Comune si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente alle avverse doglianze.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16/2/2006.

2. La polizia municiple ha accertato in data 7/4/2002, la violazione dell’articolo 14 del D. lgs 22/1997 avendo trovato in stato di abbandono la gru edile di colore verde di proprietà della società ricorrente “obsoleta e ridotta allo stato di rottame” abbandonata già dal 3/4/2000 e, conseguentemente, il responsabile del servizio comunale competente ha adottato l’ordinanza, , oggetto della presente impugnativa, che ne ha disposto la rimozione.

3. Ciò premesso il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’articolo 14 del del D. lgs 22/1997, come interpretato da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002, l’attrezzatura in parola rientra nella nozione di rifiuto in quanto non appare suscettibile di riutilizzo ed in stato di abbandono da oltre due anni. Infatti, come emerge dal verbale di accertamento e dalla relazione di servizio in atti, essa è obsoleta ed inidonea ad un ulteriore uso “in quanto presenta un vistoso arrugginimento delle funi e dei tiranti metallici, con crescita di muschio sulle carrucole di rinvio; vi sono spezzoni di cavo eletrico penzolanti ed alcune morsetterie dei collegamenti elettrici sono invase dalla ruggine, che peraltro si sta diffondendo anche sul traliccio della struttura. Inoltre, il timone di traino e le ruote sono avviluppate dai rovi”. Tali elementi di fatto puntulamente accertati evidenziano il carattere obsoleto e la natura di rottame di detto bene che non appare suscettibile di riutilizzo e, tenuto conto anche della inesistente manutenzione e del tempo trascorso senza utilizzo (oltre due anni), costituiscono elementi decisivi in ordine alla volontà del proprietario di disfarsene, contariamente a quanto affermato, ora, negli scritti difensivi.
Correttamente, pertanto, il Comune ne ha disposto la rimozione a carico del proprietario.

4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricoro in epigrafe indicato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune intimato che si liquidano in complessivi Euro 2000 (duemila), oltre I. V. A. e C. P. A.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16/2/2006.


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