REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano - Presidente
Dott. Alberto Pasi - Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto - Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 68/2003, proposto da
Magnico Costruzioni s. r. l., rappresentata e difesa
dall’Avv. Alessandra Angelucci ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio, in Bologna, piazza san Francesco n.7;
contro
il Comune di Monte San Pietro, costituito in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avv. Gian Alberto Ferrero, ed
elettivamente domiciliato in Bologna presso il suo studio,
piazza Garibaldi n. 1;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 84/2002 di rimozione di gru edile;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 16/2/2006 gli Avv. ti presenti come
risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Riferisce la società ricorrente di essere prorpietaria
di una gru e di averla sistemata temporaneamente in un’area
privata.
Il Comune ritnendola obsoleta ed in stato di abbandono e
qualificandola come rifiuto ne ordinava la rimozione.
La società interessata ha presentato un ricorso al T. A.
R., impugnando l’atto in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità.
Il Comune si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente
alle avverse doglianze.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate
memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza
del 16/2/2006.
2. La polizia municiple ha accertato in data 7/4/2002, la
violazione dell’articolo 14 del D. lgs 22/1997 avendo trovato
in stato di abbandono la gru edile di colore verde di proprietà
della società ricorrente “obsoleta e ridotta allo stato
di rottame” abbandonata già dal 3/4/2000 e, conseguentemente,
il responsabile del servizio comunale competente ha adottato
l’ordinanza, , oggetto della presente impugnativa, che ne
ha disposto la rimozione.
3. Ciò premesso il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’articolo 14 del del D. lgs 22/1997, come interpretato
da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002, l’attrezzatura
in parola rientra nella nozione di rifiuto in quanto non
appare suscettibile di riutilizzo ed in stato di abbandono
da oltre due anni. Infatti, come emerge dal verbale di accertamento
e dalla relazione di servizio in atti, essa è obsoleta ed
inidonea ad un ulteriore uso “in quanto presenta un vistoso
arrugginimento delle funi e dei tiranti metallici, con crescita
di muschio sulle carrucole di rinvio; vi sono spezzoni di
cavo eletrico penzolanti ed alcune morsetterie dei collegamenti
elettrici sono invase dalla ruggine, che peraltro si sta
diffondendo anche sul traliccio della struttura. Inoltre,
il timone di traino e le ruote sono avviluppate dai rovi”.
Tali elementi di fatto puntulamente accertati evidenziano
il carattere obsoleto e la natura di rottame di detto bene
che non appare suscettibile di riutilizzo e, tenuto conto
anche della inesistente manutenzione e del tempo trascorso
senza utilizzo (oltre due anni), costituiscono elementi
decisivi in ordine alla volontà del proprietario di disfarsene,
contariamente a quanto affermato, ora, negli scritti difensivi.
Correttamente, pertanto, il Comune ne ha disposto la rimozione
a carico del proprietario.
4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna,
Sezione Seconda, respinge il ricoro in epigrafe indicato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese
di causa in favore del Comune intimato che si liquidano
in complessivi Euro 2000 (duemila), oltre I. V. A. e C.
P. A.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16/2/2006.