| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 15 marzo
2006 n. 319
B. Perricone Pres. A. Pasi Est.
Coopadriatica Soc.Coop. a r.l. (Avv.ti B. e G. Graziosi)
contro la Camera di Commercio Industria Artig.to e Agricoltura
di Ravenna (Avv.ti C. Perelli e A.M. Cantagalli) ed il Ministero
delle Attivita' Produttive (Avvocatura Dello Stato) e nei
confronti della Panetteria del Centro di S. Govetti e C
snc (Avv. M. Salari) Panificio f.lli G. Camacci e C. snc
(Avv. M. Salari) |
|
1. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni
commerciali – Panificio - Art.2 della legge n.1002/1956
– Subordina il rilascio dell’autorizzazione all’accertamento
dell’opportunità del nuovo impianto “in relazione alla densità
dei panifici esistenti ed al volume della produzione nella
località ove è stata chiesta l’autorizzazione” – Oggetto
dell’accertamento - Deve essere il volume effettivo e non
potenziale della produzione
|
| |
|
2. Responsabilità e risarcimento – Lesione
di interessi legittimi – Perdita di chances per illegittimo
diniego all’installazione di un nuovo panificio – Non è
assimilabile alla perdita di chances correlata all’annullamento
dell’aggiudicazione – Non è configurabile – Risarcibilità
– Non sussiste
|
|
1. In tema di autorizzazione all’installazione
di un nuovo panificio l’art.2 della legge n.1002/1956 dispone
che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento
dell’opportunità del nuovo impianto “in relazione alla densità
dei panifici esistenti ed al volume della produzione nella
località ove è stata chiesta l’autorizzazione”. A tal fine
occorre avere riguardo alla quantità di pane effettivamente
prodotta ed immessa nel mercato e non alla potenziale produzione
delle imprese già operanti nel settore (fattispecie in cui
è stato ritenuto illegittimo il diniego opposto in quanto
mancava una concreta verifica della produzione locale effettiva
poiché il calcolo era solo presuntivo e basato sui criteri
della circolare del Minindustria 18 luglio 1997 n.161 e
del Regolamento camerale in materia di panificazione)
|
| |
|
2. In tema di risarcimento del danno per
mancato rilascio di autorizzazione all’installazione di
un panificio non sussiste alcuna analogia con la ben diversa
ipotesi della perdita di “chance” correlata all’annullamento
dell’aggiudicazione perché la valutazione sulla opportunità,
per il mercato, di un nuova autorizzazione, è provocata
soltanto dall’interessato con la sua domanda e pertanto
l’unica conseguenza che può trarsi dalla sua illegittimità
è la necessità di rinnovarla, cosa sempre possibile dal
momento che la licenza non è nel frattempo stata affidata
irreversibilmente ad altri (come lo è invece il contratto
aggiudicato ed eseguito nel caso della gara). Ne consegue
che nessuna “chance” viene perduta e quindi nessun risarcimento
può essere accordato
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
|
| |
|
nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente; ALBERTO PASI Cons., relatore; CARLO TESTORI
Cons.
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nell'Udienza Pubblica del 01 Dicembre 2005
Visto il ricorso 1025/2003 proposto da:
|
| |
|
COOPADRIATICA SOC.COOP. A R.L. rappresentata
e difesa da: GRAZIOSI AVV. BENEDETTO GRAZIOSI AVV. GIACOMO
con domicilio eletto in BOLOGNA VIA DEI MILLE 7/2 presso
GRAZIOSI AVV. BENEDETTO
|
| |
|
Contro
|
| |
|
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.TO
E AGRICOLTURA DI RAVENNA rappresentata e difesa da:
PERELLI AVV. CRISTINA CANTAGALLI AVV. ANTONIO MARIA con
domicilio eletto in BOLOGNA C/OUNIONE CCIAA EMILIA-V.LE
MORO,62 presso PERELLI AVV. CRISTINA
|
| |
|
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
PANETTERIA DEL CENTRO DI GOVETTI SIMONA
E C SNC rappresentata e difesa da: SALARI AVV. MAURIZIO
con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso
SEGRETERIA TAR
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
PANIFICIO F.LLI CAMACCI GIANPAOLO E C.
SNC rappresentato e difeso da: SALARI AVV. MAURIZIO
con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso
SEGRETERIA TAR
|
| |
|
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della determinazione del vice Segretario Generale Vicario
della C.C.I.A.A. di Ravenna n.108 del 16.6.2003, comunicata
il successivo 25.6.2003, portante “diniego di autorizzazione
all’installazione di un nuovo panificio in Lugo, Via Concordia
n.56 c/o Ipercoop;
del parere negativo sull’apertura di tale panificio espresso
dalla Commissione consultiva ex art.2 l. 1002/1956 in data
29.5.2003;
degli artt. 2 e 3 del Regolamento in materia di panificazione
approvato con delibera n.25 del 19.7.1999 dal Consiglio
della C.C.I.A.A. di Ravenna;
della circolare 18.7.1997 n.161 del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato, contenente “Istruzioni
relative agli adempimenti in materia di panificazione di
cui alla l. 31 luglio 1956 n.1002”;
|
| |
|
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Alberto Pasi;
Uditi, all.udienza dell’1.12.2005, gli Avvocati presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
Con istanza in data 16 aprile 2003 il signor
Gilberto Coffari, legale rappresentante della Coop Adriatica,
ha domandato alla Camera di Commercio di Ravenna l’autorizzazione
all’installazione di un nuovo panificio (da ubicarsi nel
Comune di Lugo presso il centro Commerciale “Ipercoop”),
ai sensi dell’art.2 della legge n.1002/1956.
Tale norma stabilisce che il rilascio dell’autorizzazione
è subordinato all’accertamento dell’opportunità del nuovo
impianto “in relazione alla densità dei panifici esistenti
ed al volume della produzione nella località ove è stata
chiesta l’autorizzazione”, da effettuarsi ad opera di una
Commissione composta da due rappresentanti della Camera
di Commercio,un rappresentante dell’Associazione provinciale
panificatori, un rappresentante delle OO.SS. degli operai
panettieri e un rappresentante del Comune interessato.
La domanda della Coop Adriatica è stata esaminata dalla
Commissione nella seduta del 29 maggio 2003;
l’organo consultivo – applicati i criteri (contenuti nella
circolare del Minindustria 18 luglio 1997 n.161 e nel Regolamento
camerale in materia di panificazione) predisposti per la
valutazione della esigenza di un nuovo impianto – ha espresso
parere negativo all’apertura di un nuovo panificio nel Comune
di Lugo, essendo l’attuale produzione di pane più che sufficiente
a soddisfare il fabbisogno della popolazione.
Il parere della commissione consultiva è stato successivamente
recepito dall’amministrazione camerale, che con determinazione
del Segretario Generale n.108 del 16 giugno 2003 ha negato
alla società istante l’autorizzazione richiesta.
Con ricorso notificato in data 17 settembre 2003 la Coop.
Adriatica ha impugnato detto provvedimento (unitamente alla
sopracitata circolare del Minindustria e al Regolamento
della Camera di Ravenna in materia di panificazione).
Sia la Camera di Commercio di Ravenna che il Ministero delle
Attività Produttive si sono costituiti nell’instaurato giudizio.
La causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che
il sistema di calcolo della produzione di pane fissato dalla
circolare ministeriale e dal Regolamento camerale sarebbe
erroneo, giacchè fondato sulla presunzione che i forni siano
sempre mantenuti in funzione per almeno quattro ore al giorno,
e che in tale lasso di tempo la produzione sia sempre quella
massima consentita dagli impianti.
A tale rilievo la C.C.I.A.A. replica che – una volta che
la legge in via generale abbia previsto che debba essere
accertato il volume della produzione nella località ove
è stata chiesta l’autorizzazione – la scelta del sistema
di calcolo di tale volume rientra nel potere discrezionale
della P.A., il cui esercizio potrà essere censurato soltanto
ove si palesi illogico o manifestamente incongruo.
Occorre premettere che, in sede di autorizzazione alla apertura
di nuovi panifici, le Camere di Commercio sono chiamate,
ex art. 2 della legge 1002/56, a verificare “l’opportunità
di un nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici
esistenti ed al volume della produzione nella località in
cui è stata chiesta l’autorizzazione”.
L’art. 4 del Regolamento Camerale 19.7.1999, in consonanza
con la menzionata Circolare ministeriale, dispone che la
produzione reale di ogni forno, da considerare per valutare
la opportunità di una nuova autorizzazione, è pari alla
massima produzione di pane durante un ciclo produttivo ordinario,
che secondo l’esperienza di settore corrisponde a quattro
ore giornaliere (la metà di una giornata lavorativa di otto
ore, di cui quattro dedicate alla cottura e le altre quattro
alla preparazione e al confezionamento). Ogni metro quadrato
di superficie di cottura viene considerato in grado di cuocere
circa 250 Kg di pane al giorno (cioè in quattro ore).
Tale parametro viene assunto per valutare, ai fini autorizzatori
di un nuovo impianto, “il volume della produzione nella
località in cui è stata chiesta l’autorizzazione”, valutazione
richiesta, come si è visto dall’art.2 della legge n.1002/56.
Esso è evidentemente fondato su una duplice presunzione,
e cioè che ciascun forno sia mantenuto in funzione per tutte
le quattro ore giornaliere, e che in tale lasso di tempo
il panificatore utilizzi sempre tutta la superficie di cottura.
Tuttavia la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. VI 14
aprile 1974, n. 146; TAR Lombardia Sez. II 5/5/87 n. 139
e Sez. III 27.6.2002 n.2656; TAR Lazio Sez.III 23.4.92 n.
449; TAR Marche 9.11.1990 n. 558; TAR Abruzzo Pescara 2.8.1982
n.222) è costante nel ritenere che ai fini del rilascio
della nuova autorizzazione occorre avere riguardo” alla
quantità di pane effettivamente prodotta ed immessa nel
mercato e non alla potenziale produzione delle imprese già
operanti nel settore”. Solo in questi limiti può dunque
condividersi la tesi resistente, di una scelta discrezionale
del metodo accertativo del sistema di produzione, non sindacabile
se non per manifesta illogicità: la discrezionalità sussiste,
ma riguarda le modalità dell’accertamento e non il suo oggetto,
che deve comunque essere il volume effettivo e non potenziale
della produzione. La censura è dunque fondata.
La Camera di Commercio assume (sia pure in sede di confutazione
di diverso motivo) di non poter procedere a capillari controlli
sulla effettiva attività dei forni, non essendo a ciò abilitata
dalla legge 1002/56, che prevede espressamente la effettuazione
di sopralluoghi tecnici soltanto al fine di verificare la
idoneità dei nuovi impianti (art.3), ma non anche il volume
di produzione attuale per i fini di cui all’art.2. Ritiene
il Collegio che, anche a prescindere dalla effettuazione
di sopralluoghi, il volume della produzione ben può essere
accertato, in modo effettivo e non presuntivo, su basi documentali:
ad esempio tenendo conto della effettiva percentuale di
utilizzo degli impianti risultante dal corrispondente consumo
energetico, oppure della documentazione contabile e fiscale,
degli eventuali documenti di carico e scarico, delle fatture
di acquisto e degli scontrini fiscali emessi, del numero
dei dipendenti, dei dati forniti dagli stessi panificatori
o loro associazioni di categoria. E un tale accertamento
non sembra neanche particolarmente gravoso, in relazione
al numero complessivo (venti) dei panifici considerati esistenti
dalla Camera di Commercio nel Comune interessato.
Ciò stante, perde ogni rilevanza la questione, approfondita
sotto diversi profili nei primi tre motivi di ricorso, del
se sia sufficiente e corretto affidarsi esclusivamente alle
risultanze del Registro delle imprese per accertare il numero
dei panifici esistenti: se, infatti, per ciascuno di essi
deve essere accertato in concreto il volume effettivo della
produzione, non vi è comunque alcun rischio di computare
come attive licenze che non lo sono, consentendo in tal
modo ai loro titolari la sostanziale riserva di una quota
di mercato, non direttamente utilizzata ma tuttavia commerciabile.
Peraltro, in tale interpretazione, che àncora il volume
di produzione ad un accertamento concreto della sua effettiva
quantità, l’art. 2 della legge 1002/56 non si espone ad
alcuna delle censure, dedotte con il quinto e sesto motivo,
di violazione di principi costituzionali e comunitari in
materia di libera iniziativa economica e tutela della concorrenza
e dei consumatori, sotto il denunciato profilo della riserva
di quote esclusive di mercato impermeabili a nuovi concorrenti.
Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento
del ricorso e l’annullamento dell’impugnato diniego, nonché,
“in parte qua”e con effetto solo “inter partes”, degli atti
presupposti (art. 2, comma 4 e 5, del Regolamento camerale
approvato il 19 luglio 1999 e Circolare 18 luglio 1997,
n.161 del Ministero Industria, Commercio e Artigianato,
pubblicata in G.U. 1.8.1997, n.178, nota 3 di pag.53).
Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente chiede il
ristoro del costo sopportato per l’acquisto della licenza
da terzi in data 19.5.2005 ( Rep.147268 Notaio Pasi di Ravenna,
registrato il 7.6.2005) e del mancato profitto per i due
anni precedenti l’acquisto, in misura proporzionale alla
consistenza della “chance” perduta, da valutarsi in base
ad un giudizio prognostico sulla fondatezza della pretesa
sostanziale.
Va osservato che non sussiste affatto l’analogia, sostenuta
dal ricorrente, con la ben diversa ipotesi della perdita
di “chance” correlata all’annullamento della aggiudicazione,
ove l’amministrazione ha già riconosciuto la necessità dell’opera,
della fornitura o del servizio, e deliberato di metterne
a concorso l’esecuzione, per cui l’interessato concorre
per conseguire un vantaggio di cui è incorto soltanto il
destinatario.
Nella fattispecie, invece, la valutazione sulla opportunità,
per il mercato, di un nuova autorizzazione, è provocata
soltanto dall’interessato con la sua domanda, ed è stata
sinora negativa; l’unica conseguenza che può trarsi dalla
sua illegittimità è la necessità di rinnovarla (laddove
l’interessato vi avesse ancora interesse), il che è sempre
possibile, dal momento che la licenza non è nel frattempo
stata affidata irreversibilmente ad altri (come lo è invece
il contratto aggiudicato ed eseguito nel caso della gara),
per cui nessuna “chance” è stata perduta.
E la rinnovazione del procedimento non è affatto preclusa
dalla intervenuta esecuzione dell’atto illegittimo, bensì
ha semplicemente perduto interesse per l’istante a causa
di una sua scelta imprenditoriale (quella di acquistare
altrimenti la licenza, anziché confidare nell’esito positivo
del giudizio e del procedimento amministrativo di rinnovazione,
salvo poi richiedere, in tal caso supportando la domanda
con tale esito positivo, il risarcimento del mancato guadagno
causato dal ritardo).
D’altronde, la valutazione sulla opportunità di un nuovo
impianto di panificazione in relazione all’ottimale equilibrio
tra domanda ed offerta non è un esercizio di sola discrezionalità
tecnica, ma coinvolge spazi di discrezionalità in senso
stretto, nei quali il giudizio della Amministrazione competente
per legge non potrebbe essere supplito da una C.T.U. o una
verificazione (come il ricorrente vorrebbe).
Anche gli argomenti relativi alla inoperatività di due panifici
considerati attivi dall’Amministrazione, ove risultassero
fondati, condurrebbero soltanto a confortare la già ritenuta
illegittimità del diniego, ma non certo la sostenibilità
di una nuova licenza.
Rispetto a tale ipotesi favorevole esisteva, in definitiva,
soltanto una mera aspettativa di fatto, e non quel legittimo
affidamento richiesto dalla giurisprudenza formatasi in
materia di risarcimento del danno da illegittimo esercizio
dalla funzione pubblica: “la lesione degli interessi pretensivi
va accertata a mezzo di un giudizio prognostico favorevole
sulla esistenza di una situazione soggettiva di legittimo
affidamento nella positiva conclusione del procedimento,
diversa dalla mera aspettativa di fatto” (Cass. Civile,
Sez. III, 10 febbraio 2005, n.2705).
Conclusivamente:
-la domanda impugnatoria va accolta, annullandosi per l’effetto,
il diniego impugnato nonché, “in parte qua” e con effetti
solo “inter partes”, il regolamento camerale 19 luglio 1999,
art.2, commi 4 e 5, e la circolare ministeriale 18 luglio
1997, n.161, nota 3.
-la domanda risarcitoria va respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione I, Bologna,
pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe,
lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, negli stessi
limiti annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti
della P.A.
Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna in solido la Camera di Commercio di Ravenna e il
Ministero delle attività produttive a risarcire alla ricorrente
le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi
Euro 5000 (cinquemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio
del 1° Dicembre 2005.
|
|