| T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 27 marzo 2006 n.
492
Giuseppe Caruso – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore.
Melara (avv. P. Zoccali) c. Confraternita Misericordia di
Reggio Calabria (n.c.), Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli
(avv. G. Foti, A. Curatolo e A. Rabotti). |
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Pubblica amministrazione – Accesso agli atti
amministrativi – Organizzazione di volontariato – Iscritta
sospesa dal servizio di prestare opera come volontaria –
Accesso agli atti per verificare la legittimità della sua
sospensione – Diritto – Sussiste.
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Un’iscritta ad un’organizzazione di volontariato,
sospesa dal servizio di prestare opera come volontaria,
ha diritto di accedere ad atti dell’organizzazione al fine
di verificare la legittimità della sua sospensione, perché
l’art. 11, l. 11 agosto 1991 n.266, stabilisce che alle
organizzazioni di volontariato si applicano le disposizioni
di cui al capo V della l. 7 agosto 1990 n.241 e perché l’art.
22, l. n.241 del 1990, prevede che l’istanza di accesso
possa essere rivolta anche a soggetti di diritto privato,
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o comunitario
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 492/06 Reg.Sent.
N. 44/06 Reg.Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
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COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:- Giuseppe
Caruso - Presidente; - Daniele Burzichelli - Primo Referendario,
rel.; - Gabriele Nunziata - Referendario
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 44/06, proposto da
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Melara Carmela, rappresentata e difesa
dall’Avvocato Pasquale Zoccali, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata, in Reggio Calabria, Via III Settembre n. 16;
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contro
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la Confraternita Misericordia di Reggio
Calabria, in persona del legale rappresentante, non
costituita in giudizio,
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e nei confronti
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l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli,
in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa
dagli Avvocati Giovanni Foti, Anna Curatolo e Angelo Rabotti,
unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso l’Ufficio
Legale dell’Ente, in Reggio Calabria, Via Provinciale Spirito
Santo, n. 24;
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per ottenere l’accesso
ai documenti indicati nell’istanza presentata dalla ricorrente
in data 17 ottobre 2005;
Designato quale relatore per la camera di consiglio dell’8
marzo 2006 il primo referendario dott. Daniele Burzichelli;
Uditi i difensori delle parti, come indicato nell’apposito
verbale, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con il presente gravame, come già indicato
in epigrafe, la ricorrente ha chiesto di poter accedere,
mediante estrazione di copia, ai documenti indicati nella
sua richiesta in data 17 ottobre 2005.
Deve specificarsi che la Melara si è iscritta nel gennaio
2005 alla Confraternita della Misericordia per prestare
opera di volontaria e ha svolto, dal 27 gennaio, la propria
attività presso l’Ospedale Bianchi-Mecrino-Malara.
Dal mese di marzo 2005 la ricorrente non è stata più chiamata
a svolgere attività di volontariato. La stessa ha rappresentato
al Tribunale di aver appreso che il Presidente della Confraternita
avrebbe dato ordine di sospenderla dal servizio.
La Melara ha, quindi, presentato domanda di accesso, mediante
estrazione di copia, allo statuto, all’atto costitutivo
della Confraternita e alla convenzione stipulata dalla Confraternita
con la Regione Calabria, avente ad oggetto l’attività di
volontariato da svolgere presso la struttura pubblica. La
Confraternita ha negato l’accesso, ritenendo che, nella
specie, non potessero individuarsi situazioni giuridicamente
rilevanti, come previsto dalla legge, a sostegno della domanda.
La ricorrente ha presentato una nuova domanda di accesso
in data 17 ottobre 2005, specificando che l’interesse alla
conoscenza dei documenti in questione consisteva nella verifica
di legittimità della sua esclusione, anche alla luce degli
scopi statutari perseguiti dalla Confraternita.
L’Azienda Ospedaliera, chiaramente intimata a fini tuzioristici,
si è costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto
di legittimazione passiva, che risulta di chiara evidenza,
posto che la controversia sostanziale vede opposte la parte
ricorrente e la Confraternita, la quale, ancorché ritualmente
intimata, non si è, tuttavia, costituita in giudizio.
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato.
L’art. 11 della legge n. 266/1991 stabilisce che alle organizzazioni
di volontariato si applicano le disposizioni di cui al capo
V della legge n. 241/1990 (e che, ai fini di cui al primo
comma, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari
dell’organizzazione).
L’art. 22 della legge n. 241/1990 prevede, poi, che l’istanza
di accesso possa essere rivolta anche a soggetti di diritto
privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (e la Confraternita
Misericordia è un’organizzazione di volontariato, iscritta
nei registri istituiti dalla Regioni e dalla Province autonome
ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/1991, che svolge
attività di pubblico interesse secondo il disposto dell’art.
1 della citata legge n. 266/1991).
Né può dubitarsi che la ricorrente abbia interesse a visionare
ed estrarre copia dei documenti in questione, atteso che
la stessa intende tutelare una ben specifica situazione
giuridica (consistente nel proprio diritto a svolgere opera
di volontariato nella Confraternita).
Per le considerazioni che precedono il presente ricorso
deve essere accolto, orinandosi alla Confraternita di consentire
alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti
di cui si tratta non oltre il termine perentorio di giorni
trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente
decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra la ricorrente
e l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli, mentre,
in ragione del principio della soccombenza, il Tribunale
condanna la Confraternita Misericordia al pagamento, in
favore della Melara, delle spese processuali, liquidate
in complessivi € 1.500,00= (millecinquecento), oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per la Calabria,
Sezione Staccata di Reggio Calabria:
1) accoglie il ricorso in epigrafe e ordina alla Confraternita
Misericordia di consentire alla ricorrente la visione e
l’estrazione di copia dei documenti indicati in motivazione
non oltre il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione
in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla
sua notifica su istanza di parte;
4) compensa le spese di giudizio fra la parte ricorrente
e l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli e condanna
la Confraternita Misericordia n. 11 di Reggio Calabria al
pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi
€ 1.500,00= (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A. come
per legge;
5) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa;
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Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera
di Consiglio dell’8 marzo 2006.
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depositata il 27 marzo 2006
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