| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 16 marzo 2006 n.
1970
Pres. Baccarini; Rel. Tomassetti
ITINERIS s.r.l. (Avv. C. Guccione) c. Autorità di Vigilanza
sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato) e ANAS n.c.
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Contratti della p.a. – Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici – Casellario - Inserimento di fatti
che hanno esaurito l’efficacia interdittiva – Legittimità
– Motivazione – Ragioni di pubblico interesse - Sufficienza.
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L’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici
ha un ampio margine di discrezionalità nell’inserimento
di informazioni nel Casellario e può mantenere la notizia
anche di fatti (nella specie, false dichiarazioni) che hanno
esaurito l’efficacia interdittiva, ma che sono utili alla
stazione appaltante ai fini dell’esercizio dei poteri di
verificazione e vigilanza. Il richiamo alle “ragioni di
pubblico interesse” con specifico riferimento al contenuto
della annotazione (falsa dichiarazione) è sufficiente a
giustificare l’esigenza di mantenimento della notizia nell’ambito
del Casellario informatico allo scopo di valutare la complessiva
posizione della impresa a fini pubblicitari.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
SEZIONE III
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composto dai Signori Magistrati: Stefano
BACCARINI Presidente; Germana PANZIRONI Consigliere; Alessandro
TOMASSETTI Primo Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3322/2004 RG proposto dalla
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ITINERIS S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Claudio Guccione ed elett.te dom.ta presso lo studio legale
Orrick, Herrington & Sutcliffe in Roma, via del Consolato
n. 6;
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CONTRO
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- l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura dello Stato;
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- l’ANAS, Compartimento per la viabilità
della Sardegna, in persona del legale rappresentante
pro-tempore;
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PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
- della nota prot. n. 8429 del 26 febbraio 2004;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato,
conseguente con esplicito, ma non esclusivo, riferimento:
a) al provvedimento con il quale l’Autorità ha disposto
l’iscrizione di una “annotazione” nel Casellario informatico
delle imprese, relative alla Itinersi S.r.l.;
b) ai provvedimenti con i quali l’Autorità ha disposto modifiche
all’annotazione anzidetta.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006, relatore
il Primo Referendario Alessandro Tomassetti, i difensori
delle parti come da verbale;
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 27 marzo 2004
e depositato il 5 aprile 2004, la ricorrente impugnava i
provvedimenti in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
Tempo addietro l’impresa ricorrente aveva partecipato ad
una gara bandita dall’ANAS Sardegna per la fornitura e la
posa in opera di barriere autostradali.
In tale sede la stazione appaltante aveva ritenuto di ravvisare
una situazione di collegamento sostanziale tra la ricorrente
e la Nuova Alfer S.r.l., ragion per cui l’ANAS Sardegna
aveva escluso la ricorrente dalla procedura di gara in questione.
Contemporaneamente l’ANAS Sardegna aveva inviato una comunicazione
all’Autorità resistente (e non anche alla ricorrente) nella
quale, dato atto della situazione di collegamento ravvisata,
aveva chiesto di annotare tale circostanza nel Casellario
informatico delle imprese.
L’Autorità aveva disposto la pubblicazione di una annotazione
relativa alla ditta ricorrente.
Successivamente l’ANAS Sardegna aveva inviato una seconda
comunicazione all’Autorità di Vigilanza relativa all’aggiornamento
dell’annotazione nel Casellario informatico.
In questa seconda comunicazione l’ANAS Sardegna aveva chiesto
all’Autorità di annotare che il 9 settembre 2003 era cessato
il periodo di validità dell’annotazione anzidetta.
Nel corso dei mesi l’annotazione anzidetta è stata cambiata
varie volte, ad opera dell’Autorità, senza che di ciò fosse
fornita alcuna spiegazione e, soprattutto, senza che alla
diretta interessata fosse comunicato alcunché.
In considerazione di tali inspiegabili cambiamenti la ricorrente
ha chiesto di accedere agli atti e di estrarre copia della
documentazione di interesse relativa alle annotazioni.
Una volta presa visione di tale documentazione, la ricorrente
ha potuto appurare che l’ANAS Sardegna, nell’escludere la
ricorrente dalla menzionata procedura di gara, non le aveva
mai inviato alcuna comunicazione circa l’iscrizione di annotazioni
nel Casellario informatico.
In altri termini, la prima annotazione nel Casellario era
stata eseguita senza che la ricorrente ne sapesse alcunché.
In considerazione di ciò, la ricorrente con fax del 24 febbraio
2004 ha richiesto all’Autorità di Vigilanza di cancellare
tale annotazione per due motivi:
a) perché l’annotazione non è stata preceduta da quelle
“apposite precisazioni” che la stessa Autorità ritiene necessarie
ai fini dell’iscrizione di tali annotazioni nel Casellario;
b) perché come ha rilevato l’ANAS Sardegna, il tempo di
validità della stessa annotazione è scaduto il 9 settembre
2003.
L’Autorità ha risposto con la nota impugnata con la quale
ha ritenuto necessario “mantenere” l’annotazione anzidetta
per ragioni di pubblico interesse.
Deduce la ricorrente la illegittimità dei provvedimenti
impugnati per i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione dell’art.
75, comma 1, D.P.R. n. 554/1999 anche in combinato disposto
con l’art. 27 D.P.R. n. 34/2000; eccesso di potere per sviamento;
- violazione dell’art. 24 Cost.; violazione dell’art. 3
L. n. 241/1990; violazione dell’art. 75, comma 1, D.P.R.
n. 554/1999; violazione della determinazione dell’Autorità
di Vigilanza sui LL.PP. n. 10 del 6 maggio 2003; eccesso
di potere per irragionevolezza, illogicità e sviamento,
violazione del principio tempus regit actum;
- violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione dell’art.
75, comma 1, D.P.R. n. 554/1999; eccesso di potere per carenza
di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, illogicità
e sviamento.
Alla udienza dell’8 febbraio 2006 il ricorso veniva assunto
in decisione dal Collegio.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre rilevare – come del resto sostiene
la stessa parte ricorrente – come la mancata indicazione,
nell’atto impugnato, dell’informazione in ordine alla proposizione
dei mezzi di gravame ex art. 3 L. n. 241/1990 non possa
di per sé condurre all’annullamento dell’atto, comportando,
eventualmente, una mera irregolarità utile ai fini della
rimessione in termini per la proposizione del ricorso.
Con una prima censura la parte ricorrente deduce la illegittimità
dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 75
D.P.R. n. 554/1999 e ciò poiché “l’articolo in parola (letto
in combinato disposto con le norme che istituiscono e regolano
il Casellario informatico) dispone in modo chiaro ed univoc
che lo sole false dichiarazioni rilevanti ai fini di un’eventuale
esclusione dalla gara sono solo quelle commesse nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando. In tale
ottica, anche il periodo di tempo durante il quale un’annotazione
può essere contenuta nel Casellario è di un anno; ciò in
quanto, decorso tale periodo, cessa automaticamente qualunque
interesse al mantenimento di tali annotazioni, poiché non
più rilevanti”.
L’assunto è infondato.
L’art. 27, lett. t) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 dispone
che nel Casellario sono inserite anche “tutte le altre notizie
riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione
dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini
della tenuta del Casellario”.
Ritiene il Collegio come la lettera della norma lasci ampio
spazio all’Autorità di Vigilanza, in assenza di ulteriori
norme impeditive dell’effetto, per l’inserimento di informazioni
ritenute utili, con la conseguenza che non può ritenersi
che il mero decorso del termine previsto dall’art. 75, lett.
h) D.P.R. n. 554/1999 determini, automaticamente, la caducazione
della annotazione. E’ ben possibile, invece, che l’Autorità
di Vigilanza valuti – come nella fattispecie in oggetto
– la necessità di mantenere la notizia, attraverso la integrazione
della annotazione, al fine di soddisfare esigenze di pubblico
interesse e di pubblicità in relazione ad un fatto – quello
che l’impresa abbia reso false dichiarazioni – che, pur
avendo esaurito l’efficacia interdittiva, è comunque utile
alla stazione appaltante ai fini dell’esercizio dei poteri
di verificazione e vigilanza.
Con una seconda censura la parte ricorrente deduce la illegittimità
del provvedimento impugnato per violazione della determinazione
n. 10 del 6 maggio 2003 dal momento che “nel caso di specie,
però, nessuna ‘apposita precisazione’ (…) è mai stata inviata
dall’ANAS Sardegna alla ricorrente. Questa circostanza denota
un duplice profilo di illegittimità del provvedimento impugnato
e, comunque, del comportamento complessivamente considerato
dall’amministrazione resistente”.
La censura è inammissibile.
Così come risulta dalla documentazione depositata in atti,
alla data del 16 febbraio 2004 (istanza di accesso ex artt.
7, 10 e 22 L. n. 241/1990) l’odierna ricorrente era sicuramente
a conoscenza della avvenuta iscrizione in capo ad essa della
prima annotazione relativa alla avvenuta esclusione ed alla
dichiarazione non veritiera, con conseguente inammissibilità
della censura in esame, volta a contestare un procedimento
– iscrizione della prima annotazione – ormai divenuto inoppugnabile.
Con una terza censura si deduce la illegittimità dei provvedimenti
impugnati sotto il profilo della violazione di legge.
In particolare, secondo la ricorrente, “non risulta in alcun
modo vero l’assunto fatto proprio dall’Autorità, circa l’esistenza
di ‘ragioni di pubblico interesse’ dell’annotazione, nel
casellario, anche oltre i termini di validità della stessa.
Peraltro, non vi è – né nella legge n. 109/94, né nel d.P.R.
n. 554/99, né nel d.P.R. n. 34/2000 – alcuna norma che attribuisca
all’Autorità il potere di mantenere ‘sine die’ un’annotazione
sul Casellario. Viceversa, vi è un’espressa disposizione
(art. 75, comma 1, lett.h) che, lo si ripete, limita la
rilevanza alle sole false dichiarazioni rese nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando”.
La censura è infondata.
Si è già rilevato come il disposto di cui all’art. 75, lett.
h) D.P.R. n. 554/1999 debba essere letto in combinato con
l’art. 27, lett. t) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, secondo
cui nell’ambito del Casellario sono inserite “tutte le altre
notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute
utili ai fini della tenuta del Casellario”.
D’altra parte, quanto alla motivazione indicata dalla Autorità
di Vigilanza nel provvedimento impugnato, non v’è dubbio
che il richiamo alle “ragioni di pubblico interesse” con
specifico riferimento al contenuto della annotazione (falsa
dichiarazione) risulti sufficiente giustificazione della
esigenza di mantenimento della notizia nell’ambito del Casellario
informatico allo scopo di valutare la complessiva posizione
della impresa a fini pubblicitari.
Quanto, infine, alla censura in ordine alla carenza di adeguata
valutazione della istanza di cancellazione, dedotta anche
dal fatto che l’Autorità, nel provvedimento impugnato, non
ha minimamente rilevato la mancanza delle ‘apposite precisazioni’
con riguardo alla prima annotazione, occorre osservare che
legittimamente l’Autorità non ha preso in considerazione
l’asserita illegittimità della prima annotazione, in considerazione
della cristallizzazione degli effetti della annotazione
stessa nel Casellario informatico.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato
e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di giudizio, in considerazione della sussistenza
di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra
le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’8 febbraio 2006.
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