| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 14 marzo 2006 n.
1938
Pres. Corsaro, Rel. Dell’Utri
Sig. G. Recchia (Avv.ti G.P. Sardos Albertini, N. Scaglia,
L. Manzi) C. Federazione Italiana Tennis Tavolo – FITET
(Avv. G. Lanzone) |
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Giustizia amministrativa – Termine d’impugnazione
– Mancata indicazione nell’atto – Errore scusabile – Ruolo
qualificato del ricorrente all’interno dell’ente da cui
proviene l’atto impugnato – Non sussiste
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L’errore correlato alla tardività del ricorso
è scusabile quando nell’atto oggetto di impugnazione manchi
l’indicazione del termine per proporlo, a condizione che
il soggetto che vi sia incorso, non ricopra all’interno
dell’ente da cui proviene l’atto, una posizione tale da
far ritenere improbabile che egli non fosse a conoscenza
dei rimedi esperibili e dei relativi termini d’impugnazione
(nella fattispecie, un dirigente di federazione sportiva).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
- SEZIONE III TER -
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composto dai signori Francesco Corsaro PRESIDENTE;
Angelica Dell'Utri COMPONENTE, relatore; Stefania Santoleri
COMPONENTE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5714/98 Reg. Gen., proposto
da
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RECCHIA Giulio, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Gian Paolo Sardos Alberini, Scaglia Nicoletta
e Luigi Manzi, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo
in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;
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CONTRO
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La Federazione Italiana Tennis Tavolo
- FITET, in persona del Presidente in carica, rappresentata
e difesa dall’Avv. Giorgio Lanzone ed elettivamente domiciliata
presso il medesimo in Roma, via della Camilluccia n. 281/4;
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per l'annullamento
A) della deliberazione n. 1/94 con cui la Commissione nazionale
disciplinare della FITET ha irrogato al ricorrente la sanzione
dell’inibizione a ricoprire incarichi federali per dodici
mesi; B) della deliberazione n. 16/96 della CND della FITET,
recante l’inibizione per dodici mesi al ricorrente a rappresentare
la società sportiva Verona Table Tennis Association s.r.l.;
C) della deliberazione n. 10/97 con cui la CND della FITET
ha disposto la radiazione del ricorrente dalla Federazione.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della FITET;
Vista la sentenza parziale ed interlocutoria 14 febbraio
2005 n. 1245;
Vista la sentenza interlocutoria 26 luglio 2005 n. 5934;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2006, relatore il consigliere
Angelica Dell'Utri, uditi per le parti l’Avv. Caruso, su
delega dell’Avv. Manzi, e l’Avv. Lanzone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con ricorso notificato il 2 maggio 1998 il
signor Giulio Recchia, tesserato FITET e rivestente vari
incarichi federali ufficiali, ha impugnato la deliberazione
n. 1/94 della Commissione nazionale disciplinare della FITET,
con cui gli è stata irrogata la sanzione dell’inibizione
a ricoprire incarichi federali per dodici mesi in relazione
a determinati fatti, la deliberazione n. 16/96 della stessa
Commissione, recante l’inibizione per dodici mesi a rappresentare
la società sportiva Verona Table Tennis Association s.r.l.,
in relazione ad ulteriori fatti, e la deliberazione n. 10/97
della medesima, con cui è stata disposta la sua radiazione
dalla Federazione per violazione dell’art. 54, co. 2, dello
Statuto federale, il quale fissa l’obbligo dei tesserati
di rivolgersi alle autorità federali per la soluzione di
qualsiasi controversia connessa all’attività sportiva nell’ambito
della FITET, in relazione ad esposti da lui presentati alle
Procure di Padova, Genova e Modena volti a promuovere indagini
sul rispetto delle norme di sicurezza negli impianti sportivi,
e degli artt. 52, co.2, dello stesso Statuto ed 1 del R.D.G.
in tema di obbligo di lealtà, probità e rettitudine sportiva
.
A sostegno delle impugnazioni ha esposto varie censure;
quanto in particolare alla deliberazione n. 10/97 ha dedotto:
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1.- Violazione di legge: art. 21 Cost., art.
333 c.p.p..
Gli esposti non erano in stretta connessione con l’attività
sportiva, bensì con l’attività amministrativo-urbanistica
e, comunque, la denuncia penale non è riconducibile alle
“controversie di qualsiasi natura”, costituendo un obbligo
del cittadino e tenuto conto che è la Procura della Repubblica
l’unico organo deputato all’esercizio dell’azione penale,
non surrogabile da organi di giustizia federale. Di conseguenza,
non sussiste violazione dei principi di lealtà, probità
e rettitudine sportiva.
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2.- Eccesso di potere per travisamento dei
fatti e falsità dei presupposti.
E’ stato considerato solo il discredito subito dalla Federazione
e non anche la libertà di pensiero ed il diritto di critica,
peraltro esercitati mediante iniziative prive di carattere
sportivo ed in via personale, non nella qualità di rappresentante
di una società, oggetto di inibizione. Inibizione che tuttavia
non esclude, da un lato, il diritto di chiedere informazioni
alle autorità amministrative competenti in merito alla sicurezza
ed agibilità di strutture pubbliche, garantito dalla l.
n. 241 del 1990 ad ogni cittadino, e dall’altro lato la
rappresentanza di società per ciò che esula dalla mera attività
sportiva. Né sussiste l’assunto dolo, giacché la sua azione
risponde all’intento di garantire il miglior esercizio e
la sicurezza dello sport.
La FITET si è costituita in giudizio e con memoria del 19
maggio 1998, eccepita la tardività del ricorso, ha svolto
controdeduzioni.
Il ricorrente ha replicato con memoria del 18 gennaio 2005,
insistendo altresì nelle proprie tesi e richieste.
Con sentenza 14 febbraio 2005 n. 1245 il ricorso è stato
dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione delle prime
due delibere, mentre in ordine a quella della terza sono
stati disposti incombenti istruttori, la cui richiesta è
stata reiterata con sentenza 26 luglio 2005 n. 5934, ad
oggi non eseguiti.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.
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D I R I T T O
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Com’è esposto nella narrativa che precede,
della controversia in trattazione resta da definire l’impugnazione
della deliberazione 31 agosto 1997 n. 10/97 della Commissione
nazionale disciplinare della FITET, con la quale il ricorrente
Giulio Recchia è stato radiato dalla medesima Federazione
per violazione dell’art. 54, co. 2, dello Statuto federale.
Tale impugnazione è irricevibile, come eccepito da controparte.
L’atto introduttivo del giudizio risulta notificato in data
2 maggio 1998 e lo stesso ricorrente ne ammette chiaramente
la tardività osservando, tuttavia, che “tale errore, consistente
nell’intempestività della notifica del ricorso, è giustificato
dal fatto che nel provvedimento n. 10/97 non erano stati
specificamente indicati il termine dell’impugnazione e l’organo
giurisdizionale competente” (pag. 14 della memoria datata
14 gennaio 2005). Siffatta omissione giustificherebbe, secondo
giurisprudenza, il riconoscimento del beneficio dell’errore
scusabile, dal medesimo ricorrente richiesto.
Ora, al di là dell’applicabilità o meno ai provvedimenti
delle Federazioni sportive della regola della menzione del
termine di impugnazione e dell’organo giurisdizionale competente,
posta dall’art. 3, co. 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241,
è risolutiva della questione in trattazione l’osservazione
già svolta dalla Sezione con riguardo alle altre due delibere
oggetto dell’atto introduttivo del giudizio, e cioè che
la “impugnazione (…) s’appalesa manifestamente tardiva,
come ben evincesi dal tenore del ricorso medesimo e per
l’evidente ragione che le relative sanzioni hanno avuto
piena ed incondizionata esecuzione in capo al sig. Recchia,
senza che questi, pur dirigente federale e, quindi, consapevole
delle forme interne di tutela sportiva, abbia avuto alcunché
da ridire …” (cfr. la sent. n. 1245/05, citata in narrativa).
Osservazione, questa, che si attaglia puntualmente alla
fattispecie qui in esame, posto che anche tal caso la specifica
qualità di dirigente federale, rivestita dall’istante, non
consente di ritenere che egli fosse all’oscuro dei rimedi
esperibili e dei rispettivi termini. In altri termini, rende
non scusabile l’errore in cui è incorso, ancorché tali indicazioni
non comparissero nel provvedimento.
Pertanto, non resta che dichiarare irricevibile il ricorso,
nella parte non ancora definita.
Tuttavia, tenuto anche conto del comportamento processuale
di controparte in ordine all’esecuzione dell’incombente
disposto a suo carico, il Collegio ravvisa giuste ragioni
affinché possa disporsi la compensazione integrale tra le
parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione III ter, dichiara irricevibile il ricorso
in epigrafe nella parte non definita con la precedente sentenza
14 febbraio 2005 n. 1245.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 9 febbraio 2006.
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