REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sede di Roma - Sezione III quater
composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr. Carlo Taglienti - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4214 del 2005 proposto dal
Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di tutela
dell’Ambiente e dei Consumatori, (CODACONS), in persona
del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso
dagli avvocati Carlo Rienzi e Mariacristina Tabano ed elettivamente
domiciliato presso l’ufficio legale del Coordinamento in
Roma, Viale Mazzini 73;
CONTRO
- il Ministero della Salute e il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del territorio nonché la Regione Sicilia,
ciascuno in persona del rappresentante legale in carica,
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi
12;
- la Regione Toscana, rappresentata e difesa dagli
avvocati Lucia Bora e Fabio Ciari dell’Avvocatura Regionale
e dall’avvocato Fabio Lorenzoni, presso il cui studio in
Roma, Via del Viminale 43 è elettivamente domiciliata;
- la Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
regionale e dall’avv. Federico Tedeschini presso il cui
studio in Roma, Largo Messico n. 7, è elettivamente domiciliata;
- la Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata
e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli,
Stephan Beikircher e Michele Costa, presso il cui studio
in Roma, è elettivamente domiciliata, Via Bassano del Grappa
n. 24;
- la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata
e difesa dagli avvocati Achille Chiappetti, Nicolò Pedrazzoli
e Fernando Spinelli ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del primo in Roma, Via Paolo Emilio n. 7;
per l’annullamento
del decreto del 22 dicembre 2004 sulla “Disciplina concernente
le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate
al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni
e dalle province autonome” e di tutti gli atti presupposti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’ Udienza Pubblica del 18 gennaio 2006
il consigliere dr. Linda Sandulli, sentiti gli avvocati
Carlo Rienzi e Maria Cristina Tabano per il Codacons, l’avvocato
Fabio Lorenzoni per la regione Toscana, l’avvocato Luca
Graziani per l’avvocato Michele Costa per la Provincia Autonoma
di Bolzano, l’avvocato Achille Chiappetti per la Provincia
Autonoma di Trento, l’avvocato Pier Paolo Puliano per l’avvocato
Tedeschini per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato
Cesaroni per i resistenti Ministeri della Salute e dell’Ambiente
nonché per la Regione Sicilia;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 15 aprile 2005 e depositato il
6 maggio successivo il Codacons impugna, chiedendone l’annullamento,
il provvedimento di proroga del valore di soglia di alcune
sostanze inquinanti, compreso l’arsenico, nelle acque destinate
al consumo umano, adottato dai Ministeri intimati, e destinato
ad orientare le Regioni e Provincie Autonome nell’ambito
del territorio di rispettiva competenza.
Con tale provvedimento, infatti, le Regioni e le Provincie
autonome sono state autorizzate ad avvalersi, ancora una
volta, della facoltà di deroga ai valori massimi fissati
nel decreto legislativo n. 31 del 2001.
L’illegittimità del provvedimento gravato, secondo l’Associazione
ricorrente, deriverebbe dai seguenti motivi:
1) Violazione della legge n. 241 del 1990. Violazione della
legge n. 349 del 1986. Mancata previsione della presenza
di associazioni ambientaliste nell’iter procedimentale stabilito
dalla norma sotto il profilo dell’obbligo di avviso e di
partecipazione dei soggetti interessati. Violazione dell’articolo
1, comma 2, lett. a) della legge n. 281 del 1998. Violazione
dell’articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, irragionevolezza
e sviamento. Violazione e disapplicazione della direttiva
comunitaria n. 2003/4/CE.
Il provvedimento impugnato è stato adottato senza la partecipazione
delle associazioni ambientaliste. Trattandosi di un rinnovo
e non di una proroga ai valori fissati nell’allegato I,
parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31,
vale a dire di un nuovo provvedimento e, per giunta, di
grande rilievo, tale partecipazione è da ritenere indispensabile.
L’omessa indicazione delle ragioni del differimento dell’applicazione
dei valori massimi fissati nel decreto del 2001, non ha
reso possibile alcun controllo né una vigilanza sui motivi
che hanno indotto alla richiesta e poi alla concessione
della proroga. Non è stato possibile accertare, inoltre,
se vi siano stati risanamenti ambientali e se ve ne sono
in corso. Per la verifica della situazione appena descritta
si imporrebbe la partecipazione all’interno dell’organo
tecnico dei dicasteri intimati di un rappresentante delle
associazioni ambientaliste, in contrasto con quanto, invece,
avvenuto.
La tutela preventiva intesa come esigenza di evitare un
danno, anche futuro, alla salute, assegnata dalle leggi
richiamate in rubrica alle associazioni ambientaliste e
tra queste alla ricorrente, comportano che un provvedimento
come quello gravato non possa non essere adottato senza
il loro ausilio e, in ogni caso, che tale provvedimento
debba essere eliminato in quanto lo stesso è stato assunto
senza tener conto del livello di pericolo e del danno che
può derivare alla collettività.
2) Violazione del principio di precauzione di derivazione
comunitaria e dell’articolo 32 della Costituzione. La tutela
rafforzata della salute umana prevale su qualsiasi altro
interesse. Applicazione dell’articolo 174 del Trattato istitutivo
della Comunità Europea.
L’esistenza di un dubbio scientifico sui limiti massimi
normativi consentibili, di sostanze nocive per la salute,
nel senso della loro tollerabilità, oltre il tetto già stabilito
nel D.Lgs. n. 31 del 2001, comporta l’applicazione del principio
di precauzione e quindi l’applicazione di misure cautelari
anticipate.
Si tratta di un principio giuridico sia di diritto internazionale
sia dell’ordinamento nazionale che impone l’adozione di
misure tese ad evitare che nel lasso di tempo necessario
a sviluppare la ricerca scientifica e la piena conoscenza
dei fenomeni, si verifichino danni irreparabili per la salute
umana.
Pertanto, nel caso del D.Lgs.- n. 31 del 2001, lo sforamento
dei limiti massimi in esso indicati, non può essere consentita
se non si arrivano ad individuare le cause e i rimedi possibili.
3) Violazione della direttiva 3 novembre 1998 n. 83/CE.
Violazione della direttiva comunitaria 2000/60. Violazione
del D.Lgs. n. 31/2001. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà
e insufficienza della previsione degli strumenti atti a
realizzare gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1998/83/.
Grave danno per la salute umana e per l’ambiente.
Perché il Ministero della Salute e quello dell’Ambiente
adottino provvedimenti di deroga al D.Lgs. n. 31 del 2001
è necessaria una motivata richiesta della Regione interessata
corredata dalle informazioni sui progressi fatti sulla via
dell’obbligatorio avvicinamento ai valori massimi in esso
indicati ed idonea a mettere in luce l’inevitabilità della
deroga concessa.
Nel caso di specie i due Ministeri oltre ad aver consentito
il superamento dei limiti massimi stabiliti nel decreto
legislativo n. 31 prima citato, anche in misura percentuale
assai rilevante pari, in qualche caso, al 500%, si riservano
di operare una verifica solo successivamente alla deroga
consentita ed omettono, inoltre, la prevista informazione
in favore delle popolazioni interessate. Manca, pertanto,
qualsiasi motivazione e/o giustificazione sulle deroghe
consentite.
4) Indubbia pericolosità delle sostanze chimiche autorizzate.
Incremento delle percentuali per valori massimi esageratamente
elevati con gravissimo danno alla salute umana e all’ambiente.
Contraddittorietà del decreto.
Vengono riportati i risultati di ricerche scientifiche sui
gravi danni prodotti dalle sostanze chimiche inserite nel
decreto impugnato con l’indicazione dei valori massimi sopportabili.
Viene depositata una perizia tecnica di parte.
In particolare vengono indicati i trialometani in una determinata
concentrazione nelle acque potabili e il fluoro, come elementi
chimici particolarmente dannosi per la salute umana, in
considerazione del superamento dei livelli consentiti.
Con ordinanza n. 2833 del 25 maggio 2005 questa Sezione
ha ordinato il deposito di una serie di documenti tra i
quali quelli relativi alla tempestività dell’adozione di
misure adottate per la diminuzione dell’inquinamento delle
acque con specifico riferimento ai valori indicati nel D.Lgs.
n. 31 del 2001, nonché le misure utilizzate per informare
le popolazioni delle Regioni interessate.
Successivamente al deposito degli atti appena menzionati,
il Codacons, con memoria depositata il 13 luglio 2005, ha
proposto i seguenti motivi aggiunti:
1) Evidente violazione del Principio di precauzione. Violazione
dell’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea. Violazione dell’articolo 32 della Costituzione.
Il principio di precauzione introdotto nella Convenzione
sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel
giugno 1992 ha trovato esplicito riferimento nel Trattato
della Comunità Europea (articolo 174) la quale ne ha, inoltre,
esteso l’ambito di applicabilità stabilendo i casi in cui
lo stesso trova applicazione e cioè: a) quando i dati scientifici
sono insufficienti, poco conclusivi o non certi; b) nell’ipotesi
in cui da una valutazione scientifica previa emerga che
si possono ragionevolmente temere effetti potenzialmente
pericolosi per l’ambiente e la salute umana, animale o vegetale.
Nei casi appena detti occorre osservare tre regole: 1) una
valutazione scientifica completa condotta da un’Autorità
indipendente, al fine di stabilire il grado di incertezza;
2) una valutazione dei rischi e delle conseguenze in mancanza
di un’azione europea; 3) la partecipazione di tutte le parti
interessate allo studio di eventuali soluzioni.
Tutto questo iter procedurale risulta totalmente disatteso
nel caso di specie.
2) Violazione della direttiva 98/83/CE (qualità delle acque
destinate al consumo umano). Violazione del decreto legislativo
n. 31 del 2001. Inesistenza di un’adeguata e tempestiva
informazione alla popolazione. Inesistenza di una prova
circa l’effettiva assenza di alternativa per l’approvvigionamento.
Inesistenza di un effettivo controllo e/o risanamento.
Con ordinanza n. 1402 del 5 ottobre 2005 il Collegio ha
disposto l’integrazione del contraddittorio, puntualmente
adempiuta dall’Associazione ricorrente.
In prossimità dell’udienza stabilita per l’esame della questione,
nel merito, il Codacons, con ulteriore memoria, ha illustrato
le proprie tesi difensive.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
Alcune di esse hanno sollevato eccezioni di inammissiblità
del ricorso, tutte hanno controdedotto nel merito delle
censure sollevate dal Codacons e chiesto il rigetto del
gravame.
All’udienza del 18 gennaio 2006 la causa è stata trattenuta
in decisione.
DIRITTO
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso per mancanza di un interesse attuale all’annullamento
del provvedimento impugnato, sollevata dalla Regione Lombardia,
la quale, basandosi sulla natura regolamentare dell’atto,
ne sostiene l’inidoneità a produrre una lesione immediata.
L’eccezione è infondata.
Il decreto ministeriale impugnato si presenta, infatti,
in parte come atto regolamentare, di carattere generale,
in parte come atto rivolto a destinatari individuati in
quanto consente la deroga di alcuni valori di soglia di
talune sostanze inquinanti contenute nell’acqua destinata
al consumo umano, in favore di determinate Regioni, rivelando,
così una sua immediata capacità lesiva.
Va, ora, esaminata l’eccezione di sopravvenuta carenza di
interesse alla decisione sollevata dalla medesima Regione
Lombardia.
Ritiene quest’ultima che essendo, il provvedimento gravato,
valido fino al 31 dicembre 2005, vale a dire fino ad una
data ormai superata, non vi sarebbe alcun interesse dell’Associazione
ricorrente al suo annullamento tenuto conto che lo stesso
sarebbe divenuto, ormai, inefficace.
Anche tale eccezione si rivela infondata.
L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse alla decisione può essere dichiarata solo allorché
sussista una situazione, in fatto o in diritto, del tutto
nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione
del ricorso e tale da escludere, con assoluta sicurezza,
che la sentenza di merito possa conservare una residua utilità
anche strumentale o morale per il ricorrente.
Ciò, anche, al fine di evitare che una pronuncia di improcedibilità
del gravame si risolva in una sostanziale elusione del dovere
del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda (TAR
del Lazio, sezione I, 4 novembre 2004 n. 12370)
Nella fattispecie in esame il provvedimento gravato, secondo
quanto prima precisato, si presenta, in parte, come atto
generale ed in parte come atto rivolto a determinate Regioni,
in quanto contenente una statuizione sulla possibilità di
deroga al tetto massimo di alcune sostanze inquinanti presenti
nell’acqua destinata al consumo umano, a termine, sulla
base di affermate difficoltà a condurre nei limiti massimi
previsti, tali sostanze.
Si tratta di deroghe chieste (e concesse), spesso, in relazione
alla natura del terreno e alla necessità di apportare sostanziali
modifiche al sistema idrico territoriale attraverso costose
opere sugli impianti esistenti o da realizzare.
Ebbene, nessuna delle Regioni evocate in giudizio ha reso
noto di aver concluso gli interventi di risanamento necessari
per il raggiungimento del livello di normalità dei valori
delle sostanze presenti nell’acqua destinata al consumo
umano, nei territori di sua competenza, e di non avere più,
di conseguenza, la necessità di continuare ad avvalersi
di deroghe al valore massimo assentibile di tali sostanze
inquinanti, oltre il tempo, breve, riconosciuto per le deroghe.
Dalla documentazione versata in atti emerge, anzi, che molte
di esse hanno già espresso la materiale impossibilità di
concludere le opere necessarie alla messa in regola del
sistema idrico entro il termine del 31 dicembre 2005.
Nel perdurare della situazione descritta e nell’assenza
di un nuovo e diverso provvedimento di deroga (adottato
per la sola Regione Toscana) deve dedursi che il provvedimento
impugnato abbia continuato a spiegare la sua efficacia al
di là del termine temporale ad esso apposto, in forza di
una sua indispensabile ultrattività.
D’altro canto non può escludersi che dall’eventuale annullamento
dell’atto gravato, possano derivare conseguenze o situazioni
capaci di trovare tutela su piani diversi da quello della
giurisdizione amministrativa. Il tempo trascorso dalla proposizione,
tempestiva, del ricorso, infine, non può ricadere sulla
parte istante che ha rinnovato in udienza il suo interesse
alla decisione.
Nel caso in cui il Collegio si limitasse a constatare, semplicemente,
il decorso del tempo, in una situazione inalterata rispetto
alla vicenda dedotta in giudizio, il giudizio apparirebbe,
effettivamente, ispirato dalla volontà di eludere la trattazione
della questione nel merito.
Le argomentazioni ora svolte non riguardano il decreto del
28 ottobre 2005 del Ministero della Salute con il quale
sono state consentite deroghe ai valori di soglia ammissibili
per la sola Regione Lazio.
Si tratta, infatti, di un nuovo provvedimento rivolto ad
una Regione non contemplata nell’atto gravato e che, per
tale ragione non si riferisce al giudizio a suo tempo instaurato
al quale rimane estranea.
Con il primo motivo, il Codacons lamenta l’illegittimità
del procedimento impugnato, che si è concluso con l’autorizzazione
alla deroga del valore di soglia di alcune sostanze inquinanti,
compreso l’arsenico, nelle acque destinate al consumo umano,
in favore delle Regioni che ne avevano fatto istanza.
Secondo la ricostruzione dell’Associazione ricorrente, l’amministrazione
intimata, ancorché tenuta, avrebbe omesso di chiederle di
partecipare al procedimento.
L’entità degli interessi coinvolti rivelerebbe, da sola,
l’indispensabilità della sua presenza nella procedura contestata,
presenza che la natura dell’ atto adottato - rinnovo e non
proroga- confermerebbe come tanto più necessaria.
La stessa amministrazione, inoltre, non avrebbe inviato,
al suo indirizzo, l’avviso di inizio del procedimento.
La censura è infondata.
In nessuna delle disposizioni richiamate dal Codacons, a
dimostrazione della fondatezza della tesi esposta, è contenuta
una previsione dell’obbligo della cui inosservanza l’associazione
menzionata si duole.
Infatti, in tali norme non ha trovato ingresso il preteso
diritto alla partecipazione nei sensi indicati ma soltanto
la legittimazione ad agire a tutela di determinati interessi
diffusi. Segnatamente, per quello che qui interessa, quelli
relativi alla salute umana.
Passando all’omessa comunicazione di invio dell’avviso di
procedimento, osserva il Collegio che l’articolo 7 della
legge n. 241 del 1990, impone tale comunicazione nei riguardi
dei “soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi”.
Precisato che il Codacons non è tra i soggetti che per legge
sono tenuti a partecipare al procedimento anzidetto, a causa
dell’inesistenza di una norma che sancisca tale diritto
di partecipazione, deve, allora, essere valutato se ricorra
l’altra circostanza prevista dalla disposizione riferita,
quella secondo la quale l’Associazione ricorrente è un soggetto
nei cui confronti l’atto è destinato a produrre effetti
diretti.
Ebbene, anche tale circostanza non sembra sussistere, nel
caso in esame.
Gli effetti diretti del provvedimento impugnato sono quelli
che si verificano nei confronti delle Regioni, che sono
le vere destinatarie di esso, mentre quelli che si verificano
nei riguardi del Codacons sono soltanto effetti indiretti,
assistiti, sulla base di quanto sopra precisato, dal potere
di esperire apposita azione per la tutela giurisdizionale
(CdS, sezione IV, 24 ottobre 1997 n. 1234) esattamente quella
che è stata richiesta in questa sede.
Da osservare, infine, che la legge n. 241 del 1990 accorda,
nell’articolo 9, ai soggetti portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, la possibilità di
partecipare al procedimento.
Si tratta, però, di una norma che sancisce un possibilità
e non un diritto di partecipazione e che, in ogni caso,
ha come sua primaria finalità quella di elevare a rango
di strumento endo-procedimentale, cioè di dare giuridica
rilevanza ad interessi che non sono riconoscibili in capo
a singoli individui, e dei quali è dubbia la tutela giurisdizionale
nei casi in cui ne siano portatrici associazioni che, a
differenza della ricorrente, non risultino inserite negli
elenchi previsti dall’articolo 5 della legge n. 281 del
1998.
Per una compiuta valutazione della censura in esame il Collegio
si sofferma, infine, sulla natura dell’atto gravato, definito
atto di rinnovo dal Codacons (e confermato tale in un atecnico
richiamo contenuto nel testo di esso) e non proroga (secondo
quanto la situazione in atto, perdurante nel tempo senza
soluzione di continuità lascerebbe supporre), per osservare
che l’esatta definizione del provvedimento impugnato si
rivela indifferente.
Nel caso in cui vi fosse un obbligo di partecipazione al
procedimento in favore del Codacons, tale obbligo dovrebbe,
infatti, essere rispettato a prescindere dalla natura del
provvedimento contestato. Poiché tale obbligo non è stato
ravvisato in nessuna delle disposizioni evocate deve concludersi
che non vi è alcun interesse ad accertare la natura del
provvedimento in questione.
Con il secondo motivo di ricorso l’Associazione ricorrente
lamenta la violazione del principio di precauzione, di derivazione
comunitaria, e dell’articolo 32 della Costituzione in forza
del quale la tutela rafforzata della salute umana prevarrebbe
su qualsiasi altro interesse. Lamenta, altresì, la violazione
dell’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea che quel principio contiene. L’esistenza di un dubbio
scientifico sui limiti massimi normativi consentibili, di
sostanze nocive per la salute, nel senso della loro tollerabilità,
oltre il tetto già stabilito nel D.Lgs. n. 31 del 2001,
comporta l’applicazione del principio di precauzione e quindi
l’applicazione di misure cautelari anticipate. Con il quarto
motivo, che per comodità di trattazione, viene esaminato
congiuntamente al secondo, la ricorrente Associazione lamenta
la pericolosità delle sostanze chimiche autorizzate a causa
dell’incremento delle percentuali dei valori massimi consentiti,
che sarebbe esageratamente elevato.
Il principio di precauzione, come anche quello di prevenzione,
correzione e responsabilità economica, secondo quanto esattamente
rilevato dall’Associazione ricorrente, trova la sua disciplina
nel Trattato istitutivo della Comunità Europea nel quale,
all’articolo 174, si precisa che la Comunità “mira ad un
elevato livello di tutela…fondata sui principi di precauzione
e dell’azione preventiva, sul principio della correzione,
in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente,
nonché sul principio secondo cui “chi inquina paga”.
Si tratta di un principio riconosciuto, una prima volta,
nella Carta mondiale della natura adottata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite nel 1982, e, poi, consacrato
nell’articolo 15 della Dichiarazione di Rio emanata a seguito
della omonima Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo del
giugno 1992, ed infine, fatto proprio dal Consiglio della
Comunità Economica Europea, con decisione del 25 ottobre
1993 con la quale si è stabilito di estenderne il campo
- prima limitato all’ambiente - a quello sulla salute umana,
animale e vegetale.
Secondo la precisazione contenuta nella comunicazione (COM
2000) 1 del 2 febbraio 2000, della Unione Europea, il principio,
inserito nell’articolo 174 del Trattato CE, non è definito
e come altre nozioni di carattere generale quali la sussidiarietà
o la proporzionalità assume contorni precisi sulla base
dell’intervento dei responsabili politici.
Su tale profilo si è soffermata anche la giurisprudenza
nazionale e comunitaria, che ne ha evidenziato il carattere
orientativo in ragione del suo contenuto generale e di larga
massima e lo ha ritenuto capace di ispirare le attività
nomative ed amministrative dell’Unione Europea e degli Stati
membri ma insuscettibile di tradursi in un tassativo comando
giuridico, proprio per difetto di concretezza. (TAR del
Lazio, sezione I, 31 maggio 2004 n. 5118).
E ne ha chiarito i presupposti storico ambientali indicandoli
nell’ipotesi di incertezza sulla possibile esistenza di
rischi per la salute delle persone o sulla loro portata,
e nell’intervento delle istituzioni che “prendono provvedimenti
di tutela senza dover attendere che la realtà e la gravità
di essi siano scientificamente dimostrati (Tribunale I grado
Cee, 28 gennaio 2003 n. 147).
La scelta sulla risposta da dare ad una situazione di rischio
“accettabile” deriva, quindi, sulla base di quanto appena
precisato, da una decisione eminentemente politica.
Nella fattispecie in esame la scelta è stata fatta, ed anche
incisivamente, dall’Unione Europea, sulla base delle conoscenze
scientifiche acquisite allo stato, con la direttiva 98/83/CEE,
di profonda modificazione della precedente direttiva n.
80/778/CEE, sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano, attraverso una diversa e assai più rigorosa modalità
di approccio della valutazione delle caratteristiche di
qualità dell’acqua ed una limitata possibilità di deroghe
per periodi predeterminati.
Nelle premesse della direttiva, il Consiglio dell’Unione
Europea, ha precisato che le ragioni delle modificazioni
del sistema di valutazione delle acque risiedono, tra l’altro,
nella necessità di tener conto delle conoscenze scientifiche
disponibili e “del principio di precauzione e che i valori
delle acque destinate al consumo umano possano essere consumate
in condizioni di sicurezza nell’intero arco della vita e
rappresentino pertanto un livello elevato di tutela della
salute”.
Ai parametri esistenti, suddivisi in cinque sezioni ha sostituito
altri parametri raggruppati solo in tre sezioni ammettendo
le deroghe in ambito locale, soltanto in relazione ai “parametri
indicatori” (parte C) e consentendole in ambito nazionale
(Ministero), esclusivamente per i parametri chimici (parte
B). Ai valori di soglia precedenti ha sostituito valori
inferiori, in alcuni casi anche sensibilmente inferiori;
alla possibilità di ottenere deroghe all’osservanza dei
valori di soglia senza limitazioni nel tempo ha sostituito
una previsione temporale più stringente che limita a tre
anni, salvo due proroghe, il periodo massimo assentibile.
E’ stato precisato, infatti, nella direttiva comunitaria,
che gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori
di parametro fissati nell'allegato I, parte B, fino al raggiungimento
di un valore massimo stabilito dagli stessi Stati membri,
per la più breve durata possibile e sempre che la deroga
non costituisca un potenziale pericolo per la salute umana
e l'approvvigionamento delle acque destinate al consumo
umano nella zona interessata non possa essere mantenuto
con nessun altro mezzo congruo. E’ stata prevista, inoltre,
la possibilità che verso la fine del primo periodo di proroga
si proceda ad un riesame della situazione esistente al fine
di stabilire se sono stati compiuti sufficienti progressi
tali da consentire, in presenza degli altri elementi richiesti,
la concessione di una seconda deroga non superiore a tre
anni, previa comunicazione da parte dello Stato membro alla
Commissione Europea, dei risultati del riesame svolto e
sui motivi della decisione di concessione di una seconda
deroga.
E’ stato previsto, infine, che in presenza di circostanze
eccezionali, si possa giungere ad una ulteriore e conclusiva
richiesta da parte di uno Stato membro alla Commissione,
di una terza deroga, per un periodo fino a tre anni.
La possibilità di concedere tre proroghe per un totale di
nove anni, che ad una prima lettura può destare sconcerto,
nel senso che può apparire incongruente, deve essere valutata,
invece, tenendo conto delle impegnative opere necessarie
per riportare i livelli dell’acqua destinata al consumo
a quelli assai più rigorosi introdotti, con la direttiva
98/83/CE ed alla situazione dei luoghi, anche per quello
che riguarda la loro conformazione geomorfologia.
A tale considerazione deve, poi, essere associata l’altra
considerazione sul carattere straordinario delle deroghe
assentibili che, assieme alla prima consente di valutare
nella giusta luce il quadro normativo sopra delineato.
Sempre come risposta alle esigenze sottese al principio
di precauzione, va osservato che è intervenuto, a livello
nazionale, il decreto legislativo n. 31 del 2001 il quale
ha fornito una risposta, per alcuni versi, più puntuale
in materia di acque destinate al consumo umano.
Nell’allegato I di detto decreto sono stati stabiliti i
parametri massimi ammissibili, pari o più rigorosi di quelli
indicati nella direttiva comunitaria; all’articolo 13 sono
state previste le deroghe possibili e all’articolo 16, le
eccezioni ammissibili.
Oltre a recepire il contenuto dell’Allegato I della direttiva
europea, il decreto legislativo n. 31 del 2001 ha introdotto
valori di parametro supplementari, vale a dire non previsti
nella predetta direttiva ed ha reso più rigorosi, tra quelli
previsti, altri valori in essa contenuti, mediante abbassamento
della soglia massima. Ha stabilito, altresì, all’articolo
15 il termine finale entro il quale i valori di parametro
indicati nell’allegato I dovevano essere raggiunti, indicandolo
nel 25 dicembre 2003.
Secondo il legislatore nazionale la sistemazione del servizio
relativo alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano
avrebbe dovuto perfezionarsi, pertanto, – in via generale-
entro la data sopra indicata.
Chiarito che il principio di precauzione ha trovato risposta
nella direttiva comunitaria e nel decreto legislativo che
ne ha dato attuazione a livello interno, e che lo stesso
principio non può ritenersi violato nel caso di deroghe
ai valori massimi indicati, in quanto le deroghe, in presenza
di determinate circostanze, sono espressamente ammesse,
va osservato che secondo l’Associazione ricorrente l’inosservanza
di tale principio sarebbe ricavabile nell’avallo di deroghe
ai limiti massimi ammissibili indicati nel decreto legislativo,
senza un previo studio sulla nocività e sugli effetti di
tale superamento, necessari, in considerazione della pericolosità
e dell’elevatezza dei valori ammessi ed in ogni caso senza
un’adeguata istruttoria.
Il Collegio, premette che la parte relativa alla pretesa
carenza di istruttoria o all’inadeguatezza della motivazione
riguarda il procedimento di deroga seguito, espressamente
censurato con il terzo motivo e da esaminare subito dopo,
ed osserva che l’esame del motivo di ricorso ora esposto,
verrà condotto con riguardo alla pretesa assenza di valutazioni
su uno studio riguardante la nocività e gli effetti delle
deroghe assentite e sulla pretesa eccessività di esse.
Quanto al primo profilo, osserva il Collegio che gli studi
necessari per pervenire ad una soglia di rischio accettabile
sono stati già esaminati e valutati in occasione dell’approvazione
della direttiva 98/83/CE, di completa modificazione della
normativa precedente e, successivamente, dell’approvazione,
in ambito nazionale, del decreto legislativo n. 31 del 2001,
entrambi ispirati ad un rinnovato rigore, rigore che, secondo
quanto prima precisato, non ha portato, in ogni caso, ad
eliminare ogni possibilità di deroga.
Non basta la richiesta (e la concessione di una deroga),
insomma, a far ritenere violato il principio di precauzione,
quale principio ispiratore di tutta la disciplina normativa
richiamata.
Perché le previsioni contenute nelle disposizioni riferite
si rivelino assunte in violazione del principio di precauzione
è necessario che, rispetto a tutti gli studi valutati in
occasione dell’approvazione della direttiva comunitaria,
vengano proposti, nella materia, elementi nuovi, capaci
di mettere quantomeno in dubbio la possibilità che si pervenga
alla concessione di deroghe ai valori massimi consentiti
e tali elementi non sono riscontrabili nel caso di specie,
in quanto non risultano presentati elementi di novità, rispetto
alle conoscenze scientifiche già utilizzate e nemmeno elementi
che mettano in discussione la possibilità di concessione
di deroghe.
Deve ribadirsi, allora, che la semplice applicazione del
decreto legislativo n. 31 del 2001, sulla base di quanto
prima precisato, non può costituire di per sé violazione
del principio di precauzione tenuto conto che sia tale decreto
sia la direttiva comunitaria consentono agli Stati membri
– relativamente alla parte B dell’allegato I – non soltanto
di derogare ai valori di soglia previsti, ma non prescrivono
limiti superiori comunque inderogabili.
Impongono, però, questo sì, la presenza concorrente di determinate
circostanze, tutte quelle prima riferite e delle quali il
Collegio si occuperà subito dopo.
Quanto all’eccessivo incremento delle deroghe ammesse non
può sottacersi che l’intimato Ministero prima di concedere
le deroghe richieste ha consultato il Consiglio Superiore
di Sanità, che, a sua volta, si è avvalso, secondo quanto
riferito nella relazione tecnica depositata in data 23 maggio
2005, delle relazioni di alcune UUSSLL regionali e dell’apporto
di esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e che lo stesso
Ministero ha limitato il periodo di deroga richiesto dalle
Regioni concedendone uno più ridotto.
Nè può trascurarsi, e con ciò si risponde alla quarta censura
che i valori di soglia ammessi sono, in qualche caso, pari
a quelli stabiliti nella vigenza del dPR 268 del 1988; inferiori
a quelli stabiliti nella direttiva 98/83/CE (trialometani)
in qualche altro caso ed in altri casi, infine, risultano
introdotti solo in ambito nazionale dal decreto legislativo
n. 31 più volte richiamato mentre non sono previsti in sede
comunitaria.
Conclusivamente, sembra al Collegio che l’azione svolta
dal provvedente Ministero sia stata nel senso dell’accertamento
della sussistenza di quel potenziale pericolo per la salute
umana richiesto per la corretta applicazione del principio
di precauzione e che quest’ultimo non appaia violato.
Con il terzo motivo il Codacons lamenta, sostanzialmente,
la violazione del procedimento previsto nel decreto legislativo
n. 31 del 2001 sotto il profilo del difetto di istruttoria,
dell’incoerenza, per quello che si riferisce alle industrie
alimentari artigianali con distribuzione del prodotto in
ambito locale, e sull’informazione alle popolazioni.
Prima di esaminare la censura appena esposta il Collegio
ritiene utile precisare che l’atto impugnato costituisce
il punto di arrivo di un procedimento interamente scandito
dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2001
che, come prima chiarito, prevede, al comma 2:
1) una richiesta motivata da parte della Regione interessata;
2) l’indicazione dei parametri interessati e i risultati
dei controlli effettuati negli ultimi tre anni; il valore
massimo che si chiede e la durata della deroga;
3) l’area geografica interessata con l’indicazione della
quantità di acqua fornita e gli eventuali effetti sulle
industrie alimentari interessate;
4) un opportuno programma di controllo;
5) il piano relativo alla necessaria azione correttiva,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi,
la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per
il riesame.
Deve ritenersi che tutte le prescrizioni contenute nell’articolo
13 del d.lgs. n. 31 del 2001 siano di pari peso, in quanto
l’insieme di esse dà conto dell’azione svolta dalle singole
Regioni per realizzare nel più breve tempo possibile o meglio,
nel tempo strettamente necessario, quanto è indispensabile
per pervenire ai valori di soglia prescritti.
Deve, altresì, ritenersi che il provvedimento di deroga
si configuri come atto finale della procedura descritta.
Dall’esame del provvedimento gravato emerge, invece, che
lo stesso anziché essere adottato, secondo quanto prescrive
la norma riferita, a conclusione di una rigorosa istruttoria
svolta nei confronti delle Regioni richiedenti, è il risultato
di un’azione “aperta” nel senso della previa fissazione
di valori derogatori comuni, dei quali le Regioni potevano
avvalersi indipendentemente da una precedente istruttoria
individuale e con esibizione successiva degli elementi di
conoscenza indicati nel citato articolo 13.
Il Ministero della Salute, con il provvedimento del 22 dicembre
2004, dopo aver richiamato i precedenti decreti interministeriali
del 23 dicembre 2003 e del 13 agosto 2004 ha dettato una
deroga ai valori massimi assentibili indicati nell’allegato
I, parte B, del d.lgs. n. 31 del 2001 non soltanto in favore
di alcune delle Regioni già richiedenti ma anche nei confronti
di tutte le Regioni che “ne facciano regolare e motivata
richiesta entro il 31 gennaio 2005” ed ha disposto, al punto
5, che le stesse “dovranno presentare, entro il 30 settembre
2005, (vale a dire ben dopo la domanda) una documentazione
completa e dettagliata relativamente..alle analisi effettuate
entro il periodo settembre 2004-settembre 2005 (vale a dire
contestualmente alla conclusione del periodo indicato);
le attività di informazione alle popolazioni; lo stato di
avanzamento degli interventi posti in atto per rientrare
nei limiti richiesti dalla normativa vigente”
Sembra al Collegio che quanto fino ad ora esposto faccia
emergere con chiarezza che il procedimento seguito (e le
date stabilite per il compimento di alcuni adempimenti lo
confermano), si è svolto sulla base di un’inversione logica.
La procedura seguita avrebbe dovuto svolgersi, infatti,
sulla base di un esame anticipato condotto in relazione
alle singole esigenze manifestate e motivate da ciascuna
Regione interessata, e non in via generale, e avrebbe dovuto
condurre alla concessione di deroghe soltanto laddove strettamente
necessario.
Il modo di operare descritto, invece, contraddistinto da
un’autorizzazione ad un innalzamento dei valori di soglia
ammissibili prima di ogni esame istruttorio puntuale, rischia
di apparire come una generalizzata modificazione dell’allegato
I del D.Lgs. n. 31 prima menzionato, non consentita dalla
normativa riferita che prevede la possibilità di concessione
di deroghe soltanto in relazione a casi specifici.
Incongruente, poi, l’obbligo, contenuto nel medesimo provvedimento,
del rispetto dei limiti previsti dalla normativa più volte
richiamata a carico delle industrie alimentari con l’eccezione
di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto
in ambito locale.
Premesso che tale distinzione non si rinviene nell’articolo
13 del D.Lgs. n.31 prima riferito, deve osservarsi che se
rischi per la salute impongono l’esclusione della concessione
di deroghe per le acque destinate alla produzione alimentare
non si comprende quale possa essere la ragione che porta
ad una diversa considerazione per i prodotti alimentari
di imprese artigianali con limitata distribuzione del prodotto.
Non appare chiaro, invero, come le dimensioni dell’impresa
produttrice e la limitata superficie dell’area interessata
alla distribuzione del prodotto possano incidere sulla qualità
dell’acqua tanto da giustificare l’esclusione dall’obbligo
di osservanza dei limiti o meglio la possibilità di deroghe
per queste e nell’impossibilità di deroga per le altre.
Illegittima si presenta, in ogni caso, l’assenza di una
qualunque motivazione sul punto.
Resta da esaminare il profilo relativo all’informazione
alle popolazioni interessate.
A tale proposito va osservato che si tratta di adempimento
da svolgersi da parte delle Regioni in relazione al quale
l’intimato Ministero si è preoccupato di svolgere uno specifico
richiamo riservandosi un controllo su quanto fatto dalle
Regioni medesime.
La ricorrente Associazione, in ogni caso si è limitata a
denunciare un comportamento illegittimo senza fornire al
riguardo, nemmeno un principio di prova su quanto ritiene
effettivamente avvenuto, sicchè la censura in tale sua parte
deve essere ritenuta inammissibile per genericità.
Restano da esaminare i motivi aggiunti che il Collegio ritiene
irricevibili per omessa notifica dei medesimi alle parti
controinteressate nel presente giudizio.
Il ricorso, in ogni caso deve intendersi accolto, nei limiti
delle argomentazioni che precedono e nei limiti indicati
in motivazione.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di
Roma - Sezione III quater
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso proposto
dal CODACONS e meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto,
annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio
2006