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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 15 marzo 2006 n. 947
M. Colombati Pres. f.f. Est.
Impresa Individuale Autocarrozzeria Rontini (Avv. N. Scripelliti) contro il Comune di Scarperia (non costituito)


Autorizzazione e concessione - Industrie o manifatture insalubri di prima classe – Autocarrozzeria – Vi rientra - Art. 216, quinto comma, del t.u. delle leggi sanitarie n. 1265/1934 – L’esercizio può essere permesso nell’abitato se l’interessato dimostri che per l’introduzione di metodi o cautele il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato – Concreta verifica della nocività dell’impianto – Necessità - Specifica valutazione dei metodi e delle cautele offerte dall’interessato – Necessità – Mancata valutazione della relativa relazione tecnica - Diniego del nulla-osta e divieto di esercizio di attività di carrozzeria - Illegittimità

L’art. 216, quinto comma, del t.u. delle leggi sanitarie n. 1265/1934, dispone che l’esercizio di industrie o manifatture insalubri di prima classe (tra cui rientrano le autocarrozzerie) può essere consentito nell’abitato se l’interessato dimostri che per l’introduzione di metodi o cautele non reca nocumento alla salute del vicinato. Poiché il Comune è tenuto a verificare la nocività dell’impianto in concreto, con la specifica valutazione dei metodi e delle cautele offerte dall’interessato, ne consegue che è illegittimo il diniego del nulla-osta ed il divieto di esercizio di attività di carrozzeria opposto senza che si stata valutata la relazione tecnica sulla riduzione delle emissioni inquinanti



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
III^SEZIONE



ha pronunciato la seguente:


SENTENZA




sul ricorso n. 3244/1993 proposto

dall’IMPRESA INDIVIDUALE AUTOCARROZZERIA RONTINI, in persona del legale rappresentante sig. Oriano Rontini, rappresentata e difesa dall’avv. Nino Scripelliti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze, via Laura n. 20;


c o n t r o




- il COMUNE DI SCARPERIA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi i n giudizio;


PER L’ANNULLAMENTO



previa sospensiva, del provvedimento del Sindaco di Scarperia dell’1.09.1993 (prot. n. 7945-6/93) di diniego del nulla-osta e divieto di esercizio di attività di carrozzeria presso l’insediamento artigianale e commerciale “COMART 2000”, posto in Scarperia (Firenze), viale Matteotti nel fondo n. 9 lotto B.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 2005 il Presidente f.f. Marcella COLOMBATI;
Nessuno comparso per le parti in causa;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




Con ricorso notificato il 24.9.1993 l’impresa individuale Autocarrozzeria Rontini, in persona del legale rappresentante ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Scarperia (FI) dell’ 1.9.1993 n. 7945-6 di diniego del nulla osta e di divieto di esercizio dell’attività di carrozzeria presso l’insediamento artigianale e commerciale COMART 2000 sito nel territorio comunale.
Espone di aver inoltrato richiesta per l’attivazione della predetta attività ai sensi dell’art. 216, comma 6, del t.u. delle leggi sanitarie (n. 1265/1934), per poter beneficiare dell’autorizzazione preventiva generale di cui alla delibera della Giunta regionale toscana n. 6855/1992; di aver ricevuto il diniego perché si tratterebbe di industria insalubre di 1^ classe situata all’interno del centro abitato.
Questi i motivi: 1) incompetenza del Sindaco e violazione dell’art. 216 t.u. n. 1265/1934, dell’art. 8 del d.p.r. n. 203/1988, del punto 18 del d.p.c.m. 21.7.1989, dell’art. 5, comma 1, del d.p.r. 25.7.1991 e della delibera G. R. N. 6855/1992: competente a rilascio del richiesto nulla osta per la specifica attività è la Regione toscana, che può autorizzare in via generale le attività a ridotto inquinamento atmosferico, fra le quali quelle di “riparazione e verniciatura di autoveicoli” con determinate cautele (uso di prodotti di verniciatura non superiore a 20 kg/g.; la competenza non è stata trasferita al Comune; la competenza sindacale prevista nell’art. 216 del predetto t.u. è venuta meno per effetto della richiamata nuova disciplina; 2) in subordine, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento: non sono stati evidenziati i pericoli per la salute pubblica in presenza dei quali il sindaco può vietare l’attivazione dell’impianto; si tratta di un modesto laboratorio artigianale sito non in zona residenziale, ma in zona con specifica destinazione produttiva e il divieto di cui al richiamato art. 216, comma 5, non è assoluto; la ricorrente aveva rappresentato al Comune gli accorgimenti tecnici che intendeva applicare per evitare il pregiudizio per l’ambiente; 3) eccesso di potere per sviamento e violazione del principio del giusto procedimento: illegittimamente il Comune richiama pretese limitazioni contenute nella concessione edilizia.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
Con ordinanza n. 535/1993 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza del 14 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In punto di fatto la ricostruzione operata dalla ricorrente va integrata nei termini che seguono.
La Autocarrozzeria Rontini intende trasferire l’attività dal Comune di San Piero a Sieve al Comune di Scarperia (v. doc. 7) in un edificio artigianale sul cui progetto costruttivo la Usl n. 11 aveva espresso parere favorevole con la prescrizione che non venissero ivi “insediate attività rientranti nella prima classe di insalubrità” (v. doc. 8).
Tale considerazione è ora ripresa dal Comune, nel negare il nulla osta all’attivazione della autocarrozzeria nel luogo prescelto, ricordando appunto che la concessione edilizia n. 126/89 con la quale si permise la costruzione dell’insediamento artigianale-commerciale, denominato COMART 2000, recava espressamente il divieto di quelle attività ritenute industrie insalubri di 1^ classe, senza ulteriori specificazioni.
Passando ai motivi di ricorso, è infondata la censura di incompetenza del Sindaco (parte del primo motivo), perché l’autorizzazione regionale generale per le attività di autocarrozzeria (del. G.R. n. 6855/1992) fa espressamente salve le competenze dell’autorità sanitaria locale (punto 2 del deliberato) e il Sindaco riveste tale qualità (Tar Toscana, n. 4345/2004). Né si può affermare (restante parte del primo motivo) che la vigenza dell’art. 216 del t.u. n. 1265 del 1934 e la competenza del sindaco ivi prevista sia venuta meno per effetto della normativa successiva, che in più occasioni la richiama.
Sul punto della localizzazione delle industrie insalubri di 1^ classe, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il giudizio valutativo del Comune su dette industrie, che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni, presenta ampi margini di insindacabilità, censurabile solo quando le valutazioni di lontananza e vicinanza siano manifestamente illogiche (Cons. di Stato, V, n.240/90).
E’ stato di recente anche affermato (Cons. di Stato, n. 5854/2004) che presupposto per l’autorizzazione all’esercizio di lavorazioni insalubri di 1^ classe (quale è appunto l’attività di autocarrozzeria) è che la relativa localizzazione sia conforme alla destinazione urbanistica dell’immobile in cui l’attività è svolta, altrimenti verrebbe sovvertita la disciplina urbanistica con nocumento del corretto uso del territorio; in ogni caso deve essere osservata la destinazione urbanistica assentita in sede di rilascio della concessione edilizia, fino a quando questa non sia modificata con specifico provvedimento comunale.
Nella specie, il Comune qualifica l’ “immobile” COMART 2000 come destinato ad attività artigianale- commerciale, ma non è accertata la destinazione della zona. Proprio la condizione imposta nella concessione edilizia, con la quale è stato realizzato il centro, fa presumere che esso sia stato autorizzato in zona abitativa o comunque vicino ad abitazioni.
La nota della Usl n. 11 (servizio di igiene ambientale) del 5.8.1993, con la quale è stato espresso il parere negativo dal punto di vista igienico sanitario, richiama appunto la prescrizione limitativa di cui alla concessione edilizia precedentemente rilasciata e ricorda di aver dato il parere favorevole alla realizzazione del centro commerciale subordinatamente alla predetta condizione limitativa: non avrebbero dovuto esservi insediate industrie insalubri di 1^ classe, senza ulteriori precisazioni.
Ma va ricordato che l’art. 216 del t.u. delle leggi sanitarie n. 1265/1934, al quinto comma, prevede una deroga per la “industria o manifattura” insalubre di prima classe, che può essere “permessa nell’abitato” se l’interessato dimostri che per l’introduzione di metodi o cautele il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato; nella specie risulta documentalmente che l’interessato ha prodotto al Comune una relazione tecnica in tal senso e che il Comune l’ha ricevuta (cfr. ultime due righe della prima pagina dell’atto impugnato) ma non ha ritenuto di tenerne conto e di valutarla, limitandosi a richiamare la precedente determinazione.
Ma il Comune, proprio ai sensi dell’art. 216 ricordato, è tenuto a verificare la nocività dell’impianto in concreto, con la specifica valutazione dei metodi e delle cautele offerte dall’interessato. Nella specie tale verifica è del tutto mancata, nonostante che, per effetto del d.p.r. 25.7.1991 (art. 4 e allegato 2), le attività di “riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g” siano considerate tra quelle “a ridotto inquinamento atmosferico”.
In conclusione è fondato il secondo motivo sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, di carattere assorbente, e deve essere annullato il provvedimento impugnato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune riterrà di adottare nel rispetto delle prescrizioni legali.
Le spese processuali possono essere dichiarate irripetibili.


P. Q. M.




il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti; spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 14 dicembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Presidente f.f., est.
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere
Dott.ssa Rita CERIONI - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 Marzo 2006


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