REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
III^SEZIONE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 3244/1993 proposto
dall’IMPRESA INDIVIDUALE AUTOCARROZZERIA RONTINI,
in persona del legale rappresentante sig. Oriano Rontini,
rappresentata e difesa dall’avv. Nino Scripelliti ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze, via
Laura n. 20;
c o n t r o
- il COMUNE DI SCARPERIA, in persona del Sindaco
pro-tempore, non costituitosi i n giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensiva, del provvedimento del Sindaco di
Scarperia dell’1.09.1993 (prot. n. 7945-6/93) di diniego
del nulla-osta e divieto di esercizio di attività di carrozzeria
presso l’insediamento artigianale e commerciale “COMART
2000”, posto in Scarperia (Firenze), viale Matteotti nel
fondo n. 9 lotto B.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre
2005 il Presidente f.f. Marcella COLOMBATI;
Nessuno comparso per le parti in causa;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 24.9.1993 l’impresa individuale
Autocarrozzeria Rontini, in persona del legale rappresentante
ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Sindaco
del Comune di Scarperia (FI) dell’ 1.9.1993 n. 7945-6 di
diniego del nulla osta e di divieto di esercizio dell’attività
di carrozzeria presso l’insediamento artigianale e commerciale
COMART 2000 sito nel territorio comunale.
Espone di aver inoltrato richiesta per l’attivazione della
predetta attività ai sensi dell’art. 216, comma 6, del t.u.
delle leggi sanitarie (n. 1265/1934), per poter beneficiare
dell’autorizzazione preventiva generale di cui alla delibera
della Giunta regionale toscana n. 6855/1992; di aver ricevuto
il diniego perché si tratterebbe di industria insalubre
di 1^ classe situata all’interno del centro abitato.
Questi i motivi: 1) incompetenza del Sindaco e violazione
dell’art. 216 t.u. n. 1265/1934, dell’art. 8 del d.p.r.
n. 203/1988, del punto 18 del d.p.c.m. 21.7.1989, dell’art.
5, comma 1, del d.p.r. 25.7.1991 e della delibera G. R.
N. 6855/1992: competente a rilascio del richiesto nulla
osta per la specifica attività è la Regione toscana, che
può autorizzare in via generale le attività a ridotto inquinamento
atmosferico, fra le quali quelle di “riparazione e verniciatura
di autoveicoli” con determinate cautele (uso di prodotti
di verniciatura non superiore a 20 kg/g.; la competenza
non è stata trasferita al Comune; la competenza sindacale
prevista nell’art. 216 del predetto t.u. è venuta meno per
effetto della richiamata nuova disciplina; 2) in subordine,
eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione,
travisamento: non sono stati evidenziati i pericoli per
la salute pubblica in presenza dei quali il sindaco può
vietare l’attivazione dell’impianto; si tratta di un modesto
laboratorio artigianale sito non in zona residenziale, ma
in zona con specifica destinazione produttiva e il divieto
di cui al richiamato art. 216, comma 5, non è assoluto;
la ricorrente aveva rappresentato al Comune gli accorgimenti
tecnici che intendeva applicare per evitare il pregiudizio
per l’ambiente; 3) eccesso di potere per sviamento e violazione
del principio del giusto procedimento: illegittimamente
il Comune richiama pretese limitazioni contenute nella concessione
edilizia.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
Con ordinanza n. 535/1993 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza del 14 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
In punto di fatto la ricostruzione operata dalla ricorrente
va integrata nei termini che seguono.
La Autocarrozzeria Rontini intende trasferire l’attività
dal Comune di San Piero a Sieve al Comune di Scarperia (v.
doc. 7) in un edificio artigianale sul cui progetto costruttivo
la Usl n. 11 aveva espresso parere favorevole con la prescrizione
che non venissero ivi “insediate attività rientranti nella
prima classe di insalubrità” (v. doc. 8).
Tale considerazione è ora ripresa dal Comune, nel negare
il nulla osta all’attivazione della autocarrozzeria nel
luogo prescelto, ricordando appunto che la concessione edilizia
n. 126/89 con la quale si permise la costruzione dell’insediamento
artigianale-commerciale, denominato COMART 2000, recava
espressamente il divieto di quelle attività ritenute industrie
insalubri di 1^ classe, senza ulteriori specificazioni.
Passando ai motivi di ricorso, è infondata la censura di
incompetenza del Sindaco (parte del primo motivo), perché
l’autorizzazione regionale generale per le attività di autocarrozzeria
(del. G.R. n. 6855/1992) fa espressamente salve le competenze
dell’autorità sanitaria locale (punto 2 del deliberato)
e il Sindaco riveste tale qualità (Tar Toscana, n. 4345/2004).
Né si può affermare (restante parte del primo motivo) che
la vigenza dell’art. 216 del t.u. n. 1265 del 1934 e la
competenza del sindaco ivi prevista sia venuta meno per
effetto della normativa successiva, che in più occasioni
la richiama.
Sul punto della localizzazione delle industrie insalubri
di 1^ classe, la giurisprudenza amministrativa ha affermato
che il giudizio valutativo del Comune su dette industrie,
che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano
dalle abitazioni, presenta ampi margini di insindacabilità,
censurabile solo quando le valutazioni di lontananza e vicinanza
siano manifestamente illogiche (Cons. di Stato, V, n.240/90).
E’ stato di recente anche affermato (Cons. di Stato, n.
5854/2004) che presupposto per l’autorizzazione all’esercizio
di lavorazioni insalubri di 1^ classe (quale è appunto l’attività
di autocarrozzeria) è che la relativa localizzazione sia
conforme alla destinazione urbanistica dell’immobile in
cui l’attività è svolta, altrimenti verrebbe sovvertita
la disciplina urbanistica con nocumento del corretto uso
del territorio; in ogni caso deve essere osservata la destinazione
urbanistica assentita in sede di rilascio della concessione
edilizia, fino a quando questa non sia modificata con specifico
provvedimento comunale.
Nella specie, il Comune qualifica l’ “immobile” COMART 2000
come destinato ad attività artigianale- commerciale, ma
non è accertata la destinazione della zona. Proprio la condizione
imposta nella concessione edilizia, con la quale è stato
realizzato il centro, fa presumere che esso sia stato autorizzato
in zona abitativa o comunque vicino ad abitazioni.
La nota della Usl n. 11 (servizio di igiene ambientale)
del 5.8.1993, con la quale è stato espresso il parere negativo
dal punto di vista igienico sanitario, richiama appunto
la prescrizione limitativa di cui alla concessione edilizia
precedentemente rilasciata e ricorda di aver dato il parere
favorevole alla realizzazione del centro commerciale subordinatamente
alla predetta condizione limitativa: non avrebbero dovuto
esservi insediate industrie insalubri di 1^ classe, senza
ulteriori precisazioni.
Ma va ricordato che l’art. 216 del t.u. delle leggi sanitarie
n. 1265/1934, al quinto comma, prevede una deroga per la
“industria o manifattura” insalubre di prima classe, che
può essere “permessa nell’abitato” se l’interessato dimostri
che per l’introduzione di metodi o cautele il suo esercizio
non reca nocumento alla salute del vicinato; nella specie
risulta documentalmente che l’interessato ha prodotto al
Comune una relazione tecnica in tal senso e che il Comune
l’ha ricevuta (cfr. ultime due righe della prima pagina
dell’atto impugnato) ma non ha ritenuto di tenerne conto
e di valutarla, limitandosi a richiamare la precedente determinazione.
Ma il Comune, proprio ai sensi dell’art. 216 ricordato,
è tenuto a verificare la nocività dell’impianto in concreto,
con la specifica valutazione dei metodi e delle cautele
offerte dall’interessato. Nella specie tale verifica è del
tutto mancata, nonostante che, per effetto del d.p.r. 25.7.1991
(art. 4 e allegato 2), le attività di “riparazione e verniciatura
di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole
con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g” siano
considerate tra quelle “a ridotto inquinamento atmosferico”.
In conclusione è fondato il secondo motivo sotto il profilo
del difetto di istruttoria e di motivazione, di carattere
assorbente, e deve essere annullato il provvedimento impugnato,
restando salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune
riterrà di adottare nel rispetto delle prescrizioni legali.
Le spese processuali possono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione
terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato,
salvi gli ulteriori provvedimenti; spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 14 dicembre 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Presidente f.f., est.
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere
Dott.ssa Rita CERIONI - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 Marzo 2006