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n. 3-2006 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 22 marzo 2006 n. 2031
Pres. Di Guseppe, Est. Taglienti
F. Santirocco (Avv. E. Montini) c/ Agenzia Territoriale Edilizia Residenziale Comune di Roma (ATER) (Avv. M. Viarengo)


Procedimento amministrativo – Accesso agli atti e documenti – Art. 22 L. 241/90 – Soggetto occupante di alloggio dell’edilizia residenziale pubblica – Istanza di accesso ai documenti concernenti l’immobile occupato – Interesse diretto concreto ed attuale – Non sussiste – Motivi

Attesa l’assoluta carenza di titolarità di posizioni giuridiche soggettive, non sussiste, in capo al soggetto occupante di un alloggio di edilizia pubblica residenziale, l’interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti concernenti l’immobile occupato.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sede di Roma - Sezione III quater




composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr. Carlo Taglienti - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 47 del 2006 proposto da

Santirocco Fatima, rappresentata e difesa dall’ avvocato Montini Emanuele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Luigi Rizzo 62;


CONTRO




L’Agenzia Territoriale Edilizia Residenziale Comune di Roma (ATER), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall’ avvocato Viarengo Monica ed elettivamente domiciliata presso la sede del suo servizio legale in Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli 20/e;


e nei confronti



dell’Azienda Municipale Ambiente spa, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita;

per l’accesso



agli atti relativi all’immobile ATER n. 959000 e per l’esibizione documentale, ex articolo 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, dell’eventuale disdetta del contratto di locazione da parte dell’AMA, precedente detentore dell’immobile e dell’eventuaale lettera di richiesta di lavori di ristrutturazione del predetto immobile nonché dello stato dei pagamenti e delle pregresse morosità ascrivibili all’AMA;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza in Camera di Consiglio del 1° marzo 2006 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti l’avvocato Montini, per la ricorrente, e l’avvocato Viarengo per l’ATER;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO




Occupante dell’immobile situato in Via Andrea Doria n. 3 scala B, piano terra, interno 1, dal 13 giugno 2005, la signora Santirocco Fatima, assume di aver chiesto di poter regolarizzare la sua situazione con lettera del 20 giugno successivo e di aver fissato l’indennità di occupazione, stante la vetustà dell’immobile, in € 90,00 mensili.
In data 9 novembre 2005 la stessa ha prodotto istanza di accesso relativamente a documentazione concernente l’immobile occupato ed ha evidenziato di essere titolare di una posizione di interesse legittimo, derivante, a suo dire, dall’utilizzazione dell’alloggio sopra riportato.
In forza di tale premessa ritiene di aver titolo ad ottenere i documenti richiesti chem afferma essere utili per la tutelar delle proprie ragioni nelle sedi competenti.
A tale richiesta ha replicato l’Ater intimata negando l’accesso in ragione dell’assenza di qualunque titolo da parte della ricorrente.
La signora Santirocco ha impugnato il diniego espresso dall’ATER resistente deducendo la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 1990 e lo sviamento di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto alle argomentazioni ora esposte e chiesto il rigetto del gravame.
All’udienza del 1° marzo 2006 la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO




Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente, nella sua veste di detentrice di fatto dell’immobile, non è titolare di una posizione giuridica che la legittimi alla richiesta di accesso di atti riguardanti il predetto immobile.
Non gode, infatti, di una posizione di diritto soggettivo rispetto all’immobile, considerato che una posizione del genere appartiene a chi è titolare di un contratto di locazione o è proprietario dell’immobile oppure si trova in una posizione di legame, giuridicamente riconosciuta, con chi è rispettivamente, conduttore o proprietario.
Ma non gode nemmeno di una posizione di interesse legittimo attesoc he una posizione del genere, meno piena della precedente, può essere riconosciuta, comunque, a chi si trovi in un rapporto legittimamente instaurato con il bene del quale rivendica la tutela.
La posizione della ricorrente è, al contrario, una posizione di mero fatto, in quanto l’immobile occupato non le è stato attribuito sulla base di un titolo giuridicamente valido ma è stato da lei appreso abusivamente, senza che assuma rilievo la volontà manifestata, dalla medesima ricorrente, di voler procedere alla regolarizzazione dell’utilizzazione dell’alloggio e la circostanza della corresponsione di un’indennità di occupazione, peraltro autonomamente fissata, in favore del proprietario.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (sezione II Penale, 13 maggio 1997) “il carattere della indisponibilità giuridica che assiste gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), per cui gli stessi non possono formare oggetto di valida assegnazione in favore dei terzi se non nel rispetto dei modi e dei mezzi previsti a tale scopo dalla legge, influenza la posizione sostanziale dell’aspirante al godimento del bene immobile che non può efficacemente realizzarsi se non attraverso il rispetto delle norme di diritto sostanziale e strumentale che presidiano il procedimento di assegnazione degli alloggi”
Nel caso in esame non essendovi stata una valida procedura di assegnazione dell’alloggio occupato quest’ultimo non è entrato nella sfera della ricorrente, se non in via di fatto, sicchè deve dedursi che la stessa ricorrente non rivesta una posizione che la legittimi a richiedere la documentazione di cui alla nota inviata all’ATER.
Secondo l’articolo 22 della legge n. 241 del 1990, lettera b), infatti, per «interessati», (si intendono) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
La disposizione richiamata nell’individuare i presupposti cui è legata la sua operatività, richiede, pertanto, che l’istante sia, oltre che portatore di interessi pubblici o diffusi o individuali nel senso sopra precisato, anche titolare di una situazione giuridicamente tutelata o tutelabile.
Nel caso in esame tale situazione non sussiste sicchè manca uno dei due presupposti previsti per l’operatività della disposizione medesima.
Al fine di una compiuta trattazione della questione, il Collegio osserva, infine, che la richiesta di accesso presentata dalla ricorrente si rivela infondata anche in relazione alla natura degli atti richiesti che riguardano un ordinario contratto di locazione stipulato “iure privatorum” dall’ATER resistente e quindi al di fuori dell’ambito di applicazione della L. 241/90 (vedi art. 22 lett. d) così come modificata dalla L. n. 15/2005.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater



respinge il ricorso proposto dalla signora Santirocco Fatima, meglio specificato in epigrafe.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° marzo 2006


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