REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sede di Roma - Sezione III quater
composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr. Carlo Taglienti - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 47 del 2006 proposto da
Santirocco Fatima, rappresentata e difesa dall’ avvocato
Montini Emanuele ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Roma, Via Luigi Rizzo 62;
CONTRO
L’Agenzia Territoriale Edilizia Residenziale Comune di
Roma (ATER), in persona del rappresentante legale in
carica, rappresentata e difesa dall’ avvocato Viarengo Monica
ed elettivamente domiciliata presso la sede del suo servizio
legale in Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli 20/e;
e nei confronti
dell’Azienda Municipale Ambiente spa, in persona
del legale rappresentante in carica, non costituita;
per l’accesso
agli atti relativi all’immobile ATER n. 959000 e per l’esibizione
documentale, ex articolo 25, comma 5, della legge n. 241
del 1990, dell’eventuale disdetta del contratto di locazione
da parte dell’AMA, precedente detentore dell’immobile e
dell’eventuaale lettera di richiesta di lavori di ristrutturazione
del predetto immobile nonché dello stato dei pagamenti e
delle pregresse morosità ascrivibili all’AMA;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza in Camera di Consiglio del
1° marzo 2006 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti
l’avvocato Montini, per la ricorrente, e l’avvocato Viarengo
per l’ATER;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Occupante dell’immobile situato in Via Andrea Doria n. 3
scala B, piano terra, interno 1, dal 13 giugno 2005, la
signora Santirocco Fatima, assume di aver chiesto di poter
regolarizzare la sua situazione con lettera del 20 giugno
successivo e di aver fissato l’indennità di occupazione,
stante la vetustà dell’immobile, in € 90,00 mensili.
In data 9 novembre 2005 la stessa ha prodotto istanza di
accesso relativamente a documentazione concernente l’immobile
occupato ed ha evidenziato di essere titolare di una posizione
di interesse legittimo, derivante, a suo dire, dall’utilizzazione
dell’alloggio sopra riportato.
In forza di tale premessa ritiene di aver titolo ad ottenere
i documenti richiesti chem afferma essere utili per la tutelar
delle proprie ragioni nelle sedi competenti.
A tale richiesta ha replicato l’Ater intimata negando l’accesso
in ragione dell’assenza di qualunque titolo da parte della
ricorrente.
La signora Santirocco ha impugnato il diniego espresso dall’ATER
resistente deducendo la violazione degli articoli 22 e seguenti
della legge 241 del 1990 e lo sviamento di potere per difetto
di motivazione e travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che
ha controdedotto alle argomentazioni ora esposte e chiesto
il rigetto del gravame.
All’udienza del 1° marzo 2006 la causa è stata posta in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente, nella sua veste di detentrice di fatto dell’immobile,
non è titolare di una posizione giuridica che la legittimi
alla richiesta di accesso di atti riguardanti il predetto
immobile.
Non gode, infatti, di una posizione di diritto soggettivo
rispetto all’immobile, considerato che una posizione del
genere appartiene a chi è titolare di un contratto di locazione
o è proprietario dell’immobile oppure si trova in una posizione
di legame, giuridicamente riconosciuta, con chi è rispettivamente,
conduttore o proprietario.
Ma non gode nemmeno di una posizione di interesse legittimo
attesoc he una posizione del genere, meno piena della precedente,
può essere riconosciuta, comunque, a chi si trovi in un
rapporto legittimamente instaurato con il bene del quale
rivendica la tutela.
La posizione della ricorrente è, al contrario, una posizione
di mero fatto, in quanto l’immobile occupato non le è stato
attribuito sulla base di un titolo giuridicamente valido
ma è stato da lei appreso abusivamente, senza che assuma
rilievo la volontà manifestata, dalla medesima ricorrente,
di voler procedere alla regolarizzazione dell’utilizzazione
dell’alloggio e la circostanza della corresponsione di un’indennità
di occupazione, peraltro autonomamente fissata, in favore
del proprietario.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione
(sezione II Penale, 13 maggio 1997) “il carattere della
indisponibilità giuridica che assiste gli alloggi dell'edilizia
residenziale pubblica (ERP), per cui gli stessi non possono
formare oggetto di valida assegnazione in favore dei terzi
se non nel rispetto dei modi e dei mezzi previsti a tale
scopo dalla legge, influenza la posizione sostanziale dell’aspirante
al godimento del bene immobile che non può efficacemente
realizzarsi se non attraverso il rispetto delle norme di
diritto sostanziale e strumentale che presidiano il procedimento
di assegnazione degli alloggi”
Nel caso in esame non essendovi stata una valida procedura
di assegnazione dell’alloggio occupato quest’ultimo non
è entrato nella sfera della ricorrente, se non in via di
fatto, sicchè deve dedursi che la stessa ricorrente non
rivesta una posizione che la legittimi a richiedere la documentazione
di cui alla nota inviata all’ATER.
Secondo l’articolo 22 della legge n. 241 del 1990, lettera
b), infatti, per «interessati», (si intendono) tutti i soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
La disposizione richiamata nell’individuare i presupposti
cui è legata la sua operatività, richiede, pertanto, che
l’istante sia, oltre che portatore di interessi pubblici
o diffusi o individuali nel senso sopra precisato, anche
titolare di una situazione giuridicamente tutelata o tutelabile.
Nel caso in esame tale situazione non sussiste sicchè manca
uno dei due presupposti previsti per l’operatività della
disposizione medesima.
Al fine di una compiuta trattazione della questione, il
Collegio osserva, infine, che la richiesta di accesso presentata
dalla ricorrente si rivela infondata anche in relazione
alla natura degli atti richiesti che riguardano un ordinario
contratto di locazione stipulato “iure privatorum” dall’ATER
resistente e quindi al di fuori dell’ambito di applicazione
della L. 241/90 (vedi art. 22 lett. d) così come modificata
dalla L. n. 15/2005.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di
Roma - Sezione III quater
respinge il ricorso proposto dalla signora Santirocco Fatima,
meglio specificato in epigrafe.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° marzo
2006