REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO
Sez. III^ quater
composto da
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. ssa Linda Sandulli - Consigliere
Dr. Umberto Realfonzo - Consigliere-Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6702/1999 R.G. proposto da
ZONETTI EMMA rappresentata e difesa dall’avv. Maria
Cristina Cialdini presso cui è elettivamente domiciliata
alla v. degli Scipioni, 235 in Roma;
contro
- la CRI - Croce rossa Italiana, in persona del Presidente
p.t., costituitosi in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;
per l’annullamento
dell’Ordinanza Commissariale n. 3020 del 12.11.1996
di conclusione dell’inquadramento ex d.P.R. n. 285/1989;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 18 gennaio 2006
il Consigliere Umberto Realfonzo; uditi l’Avv. M.Cristina
Cialdini e l’Avv. dello Stato Federica Varrone.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la ricorrente:
-- trascrive il testo integrale di un precedente ricorso,
diretto avverso il mancato riconoscimento del diritto all'avanzamento
alla V° qualifica funzionale di cui all’Ordinanza Commissariale
n. 1973/1989,e che era stato accolto con la sentenza n.
1705/93 della III° Sezione del TAR Lazio (confermata dalla
Sesta Sezione del Consiglio di Stato 05.04.1996 n. 534)
limitatamente alla parte in cui non specificava le ragioni
che avevano determinato l'inquadramento delle ricorrenti
nella IV° qualifica funzionale, e facendo comunque salvi
i successivi provvedimenti dell'Amministrazione in ordine
alla predetta pretesa;
-- impugna il nuovo diniego all’inquadramento nella V° qualifica
ex art. 4 D.P.R. 285/88 disposto nei confronti della ricorrente
adottata in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1705/93,
a seguito di una rinnovata procedura istruttoria affidata
ad un gruppo di lavoro appositamente costituito per rivedere
le singole posizioni.
La CRI si è solo formalmente costituita in giudizio.
All’udienza di discussione non è stato autorizzato dalla
Difesa della ricorrente il deposito di documento della CRI
perché tardivo.
Il ricorso è stato conseguentemente trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
1. In una prima prospettazione di censura il ricorso,
senza l’intestazione di alcuna specifica rubrica, denuncia
l’illegittimità del procedimento per l’inidoneità della
comunicazione effettuata al domicilio eletto dalla ricorrente,
presso l’avvocato che l’aveva patrocinata nel corso della
lite.
Per la ricorrente, le comunicazioni – rispettivamente: dell’avvio
dell’esecuzione della sentenza, del successivo avvio del
procedimento; e dell’ordinanza commissariale di rinnovo
del procedimento e dell’atto finale con cui si era denegato
il V Livello -- fatte all’avvocato non potevano integrare
la rituale notificazione alla parte.
Ai fini dell’effettiva e piena conoscenza e della decorrenza
dei termini di impugnazione, la conoscenza dell’atto deve
essere sempre della parte e non del procuratore costituito.
L’assunto non può essere condiviso.
Nell’ottica che qui interessa appaiono del tutto inconferenti
gli indirizzi giurisprudenziali invocati dalla ricorrente
relativi la rilevanza della conoscenza in giudizio degli
atti ai fini della decorrenza del termine decadenziale per
l’impugnazione.
Quando il privato, senza fornire alcuna informazione circa
la propria residenza o il proprio domicilio personale, si
affida ad un avvocato, per la notifica di intimazioni, diffide
o di sollecitazione procedimentali, elegge implicitamente
domicilio presso di lui.
Pertanto fino all’elezione di un nuovo domicilio,deve ritenersi
valida la comunicazione ai sensi della L. n. 241/1990 e
s.m., di atti procedimentali o dei provvedimenti adottati
da una P.A. fatta all’avvocato, in esito alle istanze del
legale medesimo.
Nell’ambito del procedimento amministrativo ed in esecuzione
del proprio mandato, è il legale domiciliatario della parte
che deve farsi carico di informare l’interessato della comunicazione
di atti, dato che l'elezione di domicilio presso lo studio
di un legale è atto ontologicamente distinto dal mandato
alle liti, per cui senza un’apposita comunicazione in contrario
non viene meno con la decisione della lite stessa (arg.
ex. Cassazione civile, sez. lav., 26 settembre 2002, n.
13979).
Nel caso di rottura del rapporto fiduciario con il professionista,
è invece compito del privato interessato informare la P.A.
di tale nuova situazione ed, in conseguenza, comunicare
il nuovo domicilio o la propria residenza.
Qui la ricorrente non dà alcun elemento diretto a dimostrare
di aver provveduto a comunicare la propria residenza o il
proprio domicilio alla CRI. Anche nella diffida del 9.3.1998,
con cui aveva nuovamente richiesto, unitamente e per il
tramite del suo legale l’inquadramento nella V° qualifica,
non recava alcuna informazione sul suo indirizzo.
In definitiva, l’illegittimità delle comunicazioni deve
equivalere all’inesistenza delle medesime, e di conseguenza
può essere ravvisata solo quando la difformità dal modulo
legale è tale da far risultare le comunicazioni totalmente
estranee alla parte e quindi oggettivamente inidone a raggiungerla
(errori di indirizzo, omonimie, ex-coniuge divorziato o
separato, colleghi di lavoro presso l’ufficio, ecc.).
Ai fini del procedimento amministrativo ed a maggior ragione
in sede di esecuzione del giudicato amministrativo, la comunicazione
presso il legale patrocinatore del privato deve esser sempre
considerata legittima nei casi di mancata indicazione da
parte del ricorrente della sua residenza o del suo domicilio.
Nel caso in esame la consegna degli atti non è stata fatta
a persona che, in nessun modo, non poteva esser considerata
riferibile alla destinataria, ma appare legittimamente effettuata
al legale domiciliatario, a cura del quale, tra l’altro,
era notificata alla CRI la sentenza in favore della ricorrente
(cfr. allegato n. 8 al ricorso introduttivo).
2. Per ragioni di completezza deve definirsi la natura
del richiamo alle seguenti due rubriche di gravame:
“1 motivo illegittimità per violazione dell’art. 4, 5°
comma del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 285, degli artt. 16, 25,
26 e 2 della L. 20 marzo 1975 n. 70; del punto 3 del preambolo
del D.P.R. 26 maggio 1976 n. 411; degli artt.17 e 18 della
L. n.. 83/83 legge quadro del pubblico impiego; dell'art.
18, 2° comma del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 346, illegittimità
della .predetta ordinanza per violazione dei principi generali
dell'ordinamento.
2: illegittimità per eccesso di potere sotto i profili di
disparità di trattamento, travisamento, difetto di istruttoria,
illogicità difetto di motivazione. “
Tali rubriche non sono tuttavia accompagnate dalla introduzione
di specifici motivi per cui la loro mera intestazione, non
è idonea ad integrare alcuna censura.
Essendo assolutamente privo di specifiche ed ulteriori doglianze,sul
punto il ricorso è, in ogni caso, inammissibile per assoluta
mancanza di doglianze.
A conclusioni non differenti si giunge anche nel caso in
cui la ricorrente -- attraverso il solo riferimento alle
relative seguenti intestazioni -- abbia implicitamente inteso
estendere all'ordinanza commissariale qui impugnata n. 3020
del 12/11/1996, gli originari profili di gravame già introdotti
nel ricorso del 1989.
Per l’annullamento della nuova Ordinanza commissariale la
ricorrente non poteva infatti limitarsi ad un generico richiamo
alle precedenti doglianze, ma avrebbe dovuto introdurre,
e comprovare, le censure specificamente dirette alla declaratoria
di illegittimità del nuovo provvedimento.
E ciò perché il secondo diniego di inquadramento nella V°
qualifica si fonda su di un elemento nuovo. A seguito di
una rinnovata valutazione dei presupposti da parte del gruppo
di lavoro appositamente nominato, era infatti risultata
l’erroneità del codice 337 -- la cui originaria attribuzione
aveva portato all’annullamento del precedente inquadramento
– che individuava le attività della ricorrente nella tenuta
di registi, libri contabili,schedari bibliografici e del
personale.
In altre parole la ricorrente avrebbe dovuto introdurre
specifiche e motivate doglianze dirette a censurare il presente
provvedimento di rigetto, che è basato sul fatto nuovo dell’assegnazione
alla ricorrente, in luogo del predetto coefficiente di attività,
del codice 306 concernente la tenuta di archivi, protocollazioni,
smistamento e smistamento posta, ecc. .
Anche in tale direzione il ricorso è comunque inammissibile.
3. In definitiva il ricorso deve essere respinto perché
infondato ed inammissibile.
Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater
:
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio–
Sez. III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del
18 gennaio 2006.