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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 22 marzo 2006 n. 2035
Pres. Di Giuseppe, Est. Realfonzo
E. Zonetti (Avv. M. C. Cialdini) c/ Croce Rossa Italiana (Avv. Stato)


Procedimento amministrativo – L. 241/90 – Comunicazione di atti procedimentali o di provvedimenti adottati dalla P.A. presso il legale domiciliatario – Assenza di informazioni circa la residenza del privato destinatario – Legittimità della comunicazione – Sussiste

Quando il privato, senza fornire alcuna informazione circa la propria residenza o il proprio domicilio personale, si affida ad un avvocato, per la notifica di intimazioni, diffide o di sollecitazione procedimentali, elegge implicitamente domicilio presso di lui; è valida, pertanto, fino all’elezione di nuovo domicilio, la comunicazione ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m., di atti procedimentali o dei provvedimenti adottati da una P.A. che sia fatta presso l’avvocato domiciliatario; nel caso di rottura del rapporto fiduciario con il professionista, invece, è compito del privato interessato di informare la P.A. di tale nuova situazione e di comunicare il nuovo domicilio o la propria residenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO
Sez. III^ quater


composto da
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. ssa Linda Sandulli - Consigliere
Dr. Umberto Realfonzo - Consigliere-Rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 6702/1999 R.G. proposto da

ZONETTI EMMA rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristina Cialdini presso cui è elettivamente domiciliata alla v. degli Scipioni, 235 in Roma;


contro




- la CRI - Croce rossa Italiana, in persona del Presidente p.t., costituitosi in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;


per l’annullamento



dell’Ordinanza Commissariale n. 3020 del 12.11.1996 di conclusione dell’inquadramento ex d.P.R. n. 285/1989;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 18 gennaio 2006 il Consigliere Umberto Realfonzo; uditi l’Avv. M.Cristina Cialdini e l’Avv. dello Stato Federica Varrone.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO e DIRITTO




Con il presente gravame la ricorrente:
-- trascrive il testo integrale di un precedente ricorso, diretto avverso il mancato riconoscimento del diritto all'avanzamento alla V° qualifica funzionale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 1973/1989,e che era stato accolto con la sentenza n. 1705/93 della III° Sezione del TAR Lazio (confermata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato 05.04.1996 n. 534) limitatamente alla parte in cui non specificava le ragioni che avevano determinato l'inquadramento delle ricorrenti nella IV° qualifica funzionale, e facendo comunque salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione in ordine alla predetta pretesa;
-- impugna il nuovo diniego all’inquadramento nella V° qualifica ex art. 4 D.P.R. 285/88 disposto nei confronti della ricorrente adottata in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1705/93, a seguito di una rinnovata procedura istruttoria affidata ad un gruppo di lavoro appositamente costituito per rivedere le singole posizioni.
La CRI si è solo formalmente costituita in giudizio.
All’udienza di discussione non è stato autorizzato dalla Difesa della ricorrente il deposito di documento della CRI perché tardivo.
Il ricorso è stato conseguentemente trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.

1.
In una prima prospettazione di censura il ricorso, senza l’intestazione di alcuna specifica rubrica, denuncia l’illegittimità del procedimento per l’inidoneità della comunicazione effettuata al domicilio eletto dalla ricorrente, presso l’avvocato che l’aveva patrocinata nel corso della lite.
Per la ricorrente, le comunicazioni – rispettivamente: dell’avvio dell’esecuzione della sentenza, del successivo avvio del procedimento; e dell’ordinanza commissariale di rinnovo del procedimento e dell’atto finale con cui si era denegato il V Livello -- fatte all’avvocato non potevano integrare la rituale notificazione alla parte.
Ai fini dell’effettiva e piena conoscenza e della decorrenza dei termini di impugnazione, la conoscenza dell’atto deve essere sempre della parte e non del procuratore costituito.
L’assunto non può essere condiviso.
Nell’ottica che qui interessa appaiono del tutto inconferenti gli indirizzi giurisprudenziali invocati dalla ricorrente relativi la rilevanza della conoscenza in giudizio degli atti ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione.
Quando il privato, senza fornire alcuna informazione circa la propria residenza o il proprio domicilio personale, si affida ad un avvocato, per la notifica di intimazioni, diffide o di sollecitazione procedimentali, elegge implicitamente domicilio presso di lui.
Pertanto fino all’elezione di un nuovo domicilio,deve ritenersi valida la comunicazione ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m., di atti procedimentali o dei provvedimenti adottati da una P.A. fatta all’avvocato, in esito alle istanze del legale medesimo.
Nell’ambito del procedimento amministrativo ed in esecuzione del proprio mandato, è il legale domiciliatario della parte che deve farsi carico di informare l’interessato della comunicazione di atti, dato che l'elezione di domicilio presso lo studio di un legale è atto ontologicamente distinto dal mandato alle liti, per cui senza un’apposita comunicazione in contrario non viene meno con la decisione della lite stessa (arg. ex. Cassazione civile, sez. lav., 26 settembre 2002, n. 13979).
Nel caso di rottura del rapporto fiduciario con il professionista, è invece compito del privato interessato informare la P.A. di tale nuova situazione ed, in conseguenza, comunicare il nuovo domicilio o la propria residenza.
Qui la ricorrente non dà alcun elemento diretto a dimostrare di aver provveduto a comunicare la propria residenza o il proprio domicilio alla CRI. Anche nella diffida del 9.3.1998, con cui aveva nuovamente richiesto, unitamente e per il tramite del suo legale l’inquadramento nella V° qualifica, non recava alcuna informazione sul suo indirizzo.
In definitiva, l’illegittimità delle comunicazioni deve equivalere all’inesistenza delle medesime, e di conseguenza può essere ravvisata solo quando la difformità dal modulo legale è tale da far risultare le comunicazioni totalmente estranee alla parte e quindi oggettivamente inidone a raggiungerla (errori di indirizzo, omonimie, ex-coniuge divorziato o separato, colleghi di lavoro presso l’ufficio, ecc.).
Ai fini del procedimento amministrativo ed a maggior ragione in sede di esecuzione del giudicato amministrativo, la comunicazione presso il legale patrocinatore del privato deve esser sempre considerata legittima nei casi di mancata indicazione da parte del ricorrente della sua residenza o del suo domicilio.
Nel caso in esame la consegna degli atti non è stata fatta a persona che, in nessun modo, non poteva esser considerata riferibile alla destinataria, ma appare legittimamente effettuata al legale domiciliatario, a cura del quale, tra l’altro, era notificata alla CRI la sentenza in favore della ricorrente (cfr. allegato n. 8 al ricorso introduttivo).

2.
Per ragioni di completezza deve definirsi la natura del richiamo alle seguenti due rubriche di gravame:
1 motivo illegittimità per violazione dell’art. 4, 5° comma del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 285, degli artt. 16, 25, 26 e 2 della L. 20 marzo 1975 n. 70; del punto 3 del preambolo del D.P.R. 26 maggio 1976 n. 411; degli artt.17 e 18 della L. n.. 83/83 legge quadro del pubblico impiego; dell'art. 18, 2° comma del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 346, illegittimità della .predetta ordinanza per violazione dei principi generali dell'ordinamento.
2: illegittimità per eccesso di potere sotto i profili di disparità di trattamento, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità difetto di motivazione
. “
Tali rubriche non sono tuttavia accompagnate dalla introduzione di specifici motivi per cui la loro mera intestazione, non è idonea ad integrare alcuna censura.
Essendo assolutamente privo di specifiche ed ulteriori doglianze,sul punto il ricorso è, in ogni caso, inammissibile per assoluta mancanza di doglianze.
A conclusioni non differenti si giunge anche nel caso in cui la ricorrente -- attraverso il solo riferimento alle relative seguenti intestazioni -- abbia implicitamente inteso estendere all'ordinanza commissariale qui impugnata n. 3020 del 12/11/1996, gli originari profili di gravame già introdotti nel ricorso del 1989.
Per l’annullamento della nuova Ordinanza commissariale la ricorrente non poteva infatti limitarsi ad un generico richiamo alle precedenti doglianze, ma avrebbe dovuto introdurre, e comprovare, le censure specificamente dirette alla declaratoria di illegittimità del nuovo provvedimento.
E ciò perché il secondo diniego di inquadramento nella V° qualifica si fonda su di un elemento nuovo. A seguito di una rinnovata valutazione dei presupposti da parte del gruppo di lavoro appositamente nominato, era infatti risultata l’erroneità del codice 337 -- la cui originaria attribuzione aveva portato all’annullamento del precedente inquadramento – che individuava le attività della ricorrente nella tenuta di registi, libri contabili,schedari bibliografici e del personale.
In altre parole la ricorrente avrebbe dovuto introdurre specifiche e motivate doglianze dirette a censurare il presente provvedimento di rigetto, che è basato sul fatto nuovo dell’assegnazione alla ricorrente, in luogo del predetto coefficiente di attività, del codice 306 concernente la tenuta di archivi, protocollazioni, smistamento e smistamento posta, ecc. .
Anche in tale direzione il ricorso è comunque inammissibile.

3.
In definitiva il ricorso deve essere respinto perché infondato ed inammissibile.
Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.


P.Q.M.




il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater :
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez. III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2006.


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