| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 21 marzo 2006
n. 3108
Pres. Fabio Donadono, est. Michele Buonauro
AM General Contractor S.p.A. (Avv.ti Dario Ricciardi e Francesco
Munari) c. Università degli Studi di Napoli – Federico II
(Avv. Luigi Napolitano). |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti
– Principio dell’avvalimento – Possibilità per il partecipante
cessionario di azienda di avvalersi dei requisiti delle
imprese cedenti – Sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti
– Principio dell’avvalimento – Possibilità per il partecipante
cessionario di ramo di azienda di avvalersi dei requisiti
delle imprese cedenti – Applicabilità agli appalti di servizi
– Sussiste.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione
delle offerte tecniche – Discrezionalità tecnica - Sindacato
da parte del G.A. –Sussiste - Limiti.
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4. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione
delle offerte – Esclusione per anomalia delle offerte –
In caso di ammissione di altro partecipante che abbia presentato
giustificazioni del tutto simili a quelle del concorrente
escluso – Eccesso di potere per contraddittorietà – Sussiste.
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1. In caso di trasferimento di azienda, l’impresa
che partecipa ad una gara può avvalersi dei requisiti posseduti
dalle imprese cedenti. Ed invero la ragione delle operazioni
di fusione, incorporazioni, cessioni di ramo d’azienda ed
operazioni similari, consiste proprio nella possibilità,
per la società acquirente, di utilizzare i requisiti tecnici
e professionali propri delle imprese cedute (1).
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2. Il principio secondo cui, il partecipante
alla gara, cessionario di azienda, può avvalersi dei requisiti
delle imprese cedenti, trova un addentellato normativo nella
disciplina sugli appalti di lavori pubblici di cui alla
L. 109/1994: tuttavia tale principio deve ritenersi applicabile
anche nel settore degli appalti di servizi, attesa la sua
portata generale, soprattutto nel caso in cui il bando di
gara non esclude specificamente tale possibilità di “recupero”
dei requisiti delle imprese cedute.
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3. Se il sindacato sulla discrezionalità
tecnica, tipico della valutazione dell’anomalia dell’offerta,
non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice
a quella espressa dall'organo dell'amministrazione, è compito
del giudice verificare se il potere amministrativo si sia
esercitato con utilizzo di regole conformi a criteri di
logicità, congruità e ragionevolezza (2).
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4. E’ illegittimo per eccesso di potere sotto
il profilo della contraddittorietà il giudizio di anomali
dell’offerta effettuato dalla Commissione, laddove la concorrente
esclusa ha presentato giustificazioni in ordine all’organizzazione
del servizio del tutto simili a quelle presentate da altra
concorrente la cui offerta è stata ritenuta congrua.
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(1)
Fattispecie in cui il partecipante alla gara ha dimostrato
l’iscrizione decennale nel registri imprese mediante la
sommatoria delle iscrizione dell’impresa concorrente con
quelle di imprese dalle quali in concorrente aveva acquistato
il corrispondente ramo d’azienda.
(2) Cfr., per tutte, Consiglio Stato, sez. V, 21 settembre
2005, n. 4947. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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n. 3108/06 Reg. Sent.
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Tribunale Amministrativo Regionale Per
La Campania
Napoli - Prima Sezione
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composto dai Signori:Fabio Donadono Presidente;
Paolo Corciulo Componente; Michele Buonauro Componente est.
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ha pronunziato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 99 del 2006 proposto da:
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AM GENERAL CONTRACTOR S.P.A. rappresentato
e difeso da: RICCIARDI DARIO MUNARI FRANCESCO con domicilio
eletto in NAPOLI VIA SIMONE MARTINI N. 46 presso RICCIARDI
DARIO
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Contro
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UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI - FEDERICO
II rappresentato e difeso da: NAPOLITANO LUIGI con domicilio
eletto in NAPOLI VIA C.CONSOLE,3,C/O AVV.MARONE presso la
sua sede
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RETTORE UNIVERS.STUDI NAPOLI”FEDERICO
II”
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UNIVERSITA' STUDI FEDERICO II - POLO SCIENZE
E TECNOLOGIE
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e nei confronti di
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SOCIETA' GRADED S.P.A. rappresentata
e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napoletano,
presso i quali domicilia in Napoli, Piazza della Repubblica
2;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento di aggiudicazione, contenuto nella lettera
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, comunicata
a mezzo telefax in data 1 dicembre 2005, della gara 5/S/2005
relativa al servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti tecnologici di tutti i complessi afferenti al Polo
delle Scienze e delle Tecnologie;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.
Nonché sul ricorso incidentale proposto daSOCIETA' GRADED
S.P.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola
e Bianca Luisa Napoletano, presso i quali domicilia in Napoli,
Piazza della Repubblica 2;
per l’annullamento
del provvedimento di ammissione alla gara in oggetto di
A.M. General Contractor;
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Visto il ricorso principale, il ricorso incidentale
ed i relativi allegati;
Letti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 01.03.06, il dott. Michele
Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale
d’udienza;
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Ritenuto in fatto
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Con il ricorso principale, la società ricorrente
A.M. Generale Contractor (d’ora in poi A.M.G.C.), premesso
che l’amministrazione resistente ha bandito la gara di appalto
a procedura aperta, indetta per l’affidamento quinquennale
del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti
tecnologici di tutti i complessi afferenti al Polo delle
Scienze e Tecnologie, secondo il criterio del massimo ribasso,
esponeva in fatto:
- che sulla scorta dei criteri ivi stabiliti, sulle sei
ditte partecipanti, la ricorrente risultava aggiudicataria
provvisoria, avendo offerto un ribasso pari al 43,25%;
- l’amministrazione, avendo calcolato la soglia di anomalia,
invitava la ricorrente A.M.G.C., nonché la seconda classificata
costituienda A.T.I. Graded S.p.a. (d’ora in poi Graded s.p.a.),
a fornire chiarimenti sull’offerta;
- a seguito di una serie di precisazioni richieste dall’amministrazione,
la A.M.G.C. veniva esclusa dalla gara con verbale n. 6 del
28.10.2005 in quanto l’offerta veniva ritenuta non congrua,
nonostante i chiarimenti forniti dalla società;
- viceversa la valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata
dalla Graded S.p.a. aveva esito positivo, onde la Commissione
proponeva l’assegnazione dell’appalto a quest’ultima.
Con il ricorso principale A.M.G.C. impugna i provvedimenti
in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento, perché
adottati in violazione di molteplici norme sostanziali e
procedimentali, ed in particolare per violazione dell’art.
25, commi 2 e 3, del d.lgs. 157/95, nonché per difetto ed
illogicità della motivazione e per violazione dei principi
di proporzionalità e ragionevolezza, poiché i chiarimenti
forniti dall’impresa, oltre ad essere conformi alle disposizioni
del bando e del C.S.A., evidenziavano congrue giustificazioni
tecniche.
Costituitesi l’amministrazione resistente e la società controinteressata,
contrastavano il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile
e, comunque, chiedendone l’integrale rigetto nel merito.
La società controinteressata, con ricorso incidentale, impugnava
l’ammissione della A.M.G.C. alla gara, difettando i requisiti
di partecipazione stabiliti dai punti 4.a) e 14.a) del bando,
poiché la ricorrente principale non poteva vantare un’iscrizione
ultradecennale nel registro delle imprese, e comunque il
ramo d’azienda confluito nella A.N.G.C. non aveva la competenza
tecnica specifica richiesta dal bando.
All’udienza del 01.03.2006, il ricorso è stato discusso
e ritenuto per la decisione.
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Considerato in diritto
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Va data priorità all’esame delle censure
prospettate nel ricorso incidentale. Ed invero, nel caso
di specie la proposizione del ricorso incidentale tende
a paralizzare l’azione principale sollevando questioni (esclusione
della partecipazione della ricorrente principale) che si
riverberano sull’interesse a ricorrente di quest’ultima,
onde assumono carattere di priorità logica nella decisione
della controversia.
Tanto premesso, il ricorso incidentale è infondato nel merito
e va rigettato atteso che la valutazione dell’ammissione
della ricorrente principale da parte della stazione appaltante,
nel caso di specie, non evidenzia le illegittimità di cui
al ricorso.
I punti 4.a) e 14.a) del bando prevedono che le imprese
concorrenti devono possedere l’iscrizione nel registro delle
imprese da almeno 10 anni. Nel caso della A.M.G.C. la stessa,
pur non avendo tale requisito, ha versato in atti la documentazione
relativa alla cessione del ramo d’azienda dell’Ansaldo Industria
s.p.a. ad Ansaldo Montaggio (poi divenuta A.M.G.C.) avvenuta
il 30 dicembre 1996, di modo che essa, avvalendosi della
pregressa iscrizione della società cessionaria del ramo
di azienda, ha integrato il requisito della iscrizione ultradecennale
prevista nel bando.
Sul punto va condiviso l’orientamento giurisprudenziale,
assunto sulla scorta delle indicazioni provenienti dall’ordinamento
comunitario, secondo cui in caso di trasferimento di azienda,
l’impresa che partecipa ad una gara può avvalersi dei requisiti
posseduti dalle imprese cedenti. Ed invero la ragione delle
operazioni di fusione, incorporazioni, cessioni di ramo
d’azienda ed operazioni similari, consiste proprio nella
possibilità, per la società acquirente, di utilizzare i
requisiti tecnici e professionali propri delle imprese cedute.
Tale principio, che trova un addentellato normativo nella
disciplina sugli appalti di lavori pubblici, deve ritenersi
applicabile anche nel settore degli appalti di servizi,
attesa la sua portata generale, tanto più che, nel caso
di specie, il bando non esclude specificamente tale possibilità
di “recupero” dei requisiti delle imprese cedute, onde l’iscrizione
decennale ben può essere raggiunta mediante la sommatoria
delle iscrizione dell’impresa concorrente con quelle delle
imprese cedute.
Parimenti infondata è l’ulteriore censura sviluppata con
il ricorso incidentale, secondo cui l’A.M.G.C. non poteva
avvalersi comunque dei requisiti del ramo d’azienda ceduto,
atteso che quest’ultimo si occupava di attività manutentiva
di impianti nel settore dell’energia, industria, infrastrutture
e petrolchimico, e dunque non aveva competenza tecnica specifica
nel settore della manutenzione di impianti termici e di
ventilazione.
A contrastare l’assunto riportato vale osservare che il
bando non precisa quale dovesse essere l’oggetto specifico
dell’attività svolta dalle imprese concorrenti, anche perchè
il possesso dei requisiti di capacità tecnica specifica
è affidato alla verifica della tipologia di lavori realizzati
nel triennio antecedente l’indizione della gara ai sensi
del punto 14.c) e d) del bando di gara.
L’ultimo motivo del ricorso incidentale, avendo ad oggetto
la legittimità della valutazione dell’anomalia dell’offerta,
può essere trattato congiuntamente all’esame del ricorso
principale.
Passando dunque alle doglianze formulate dalla ricorrente
principale, deve esaminarsi la censura concernente l’irrazionalità
e la contraddittorietà del giudizio di anomalia dell’offerta
effettuato dalla Commissione.
Tanto perché il motivo è fondato.
È noto, in punto di diritto, che gli spazi riservati al
Collegio ai fini della valutazione dell’operato dell’amministrazione
risentano del peculiare carattere tecnico-discrezionale
dell’operato della Commissione. Sicchè, se il sindacato
sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione
dell’anomalia dell’offerta, non può sfociare nella sostituzione
dell’opinione del giudice a quella espressa dall'organo
dell'amministrazione, è compito del giudice verificare se
il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo
di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza
(cfr., per tutte, Consiglio Stato, sez. V, 21 settembre
2005, n. 4947).
La motivazione dell’esclusione dell’offerta presentata da
A.M.G.C. emerge dalla lettura del verbale n. 5 del 24.10.2005
(richiamata senza significative aggiunte nel verbale n.
6 del 28.10.2005), e si basa su due specifici punti:
- non sarebbe risultata esplicitamente rispettata la richiesta
di presidio antincendio 24h/24h presente nel C.S.A., per
la discordanza fra le 4.586h/annue offerte e le 8.760h/annue
richieste dall’art. 8.A del C.S.A.;
- A.M.G.C., in sede di chiarimenti, ha precisato di voler
assumere 4 unità lavorative di IV livello, senza dare precisazioni
sulla tipologia di lavoro da instaurare.
Su questo secondo punto A.M.G.C. ha specificato che la tipologia
di lavoro era quella a tempo determinato (con le connesse
economie sul piano previdenziale) in sede di ultimi chiarimenti
(richiesti proprio con il verbale del 24.10.2005), e dunque
l’attenzione del Collegio deve concentrarsi sul primo punto
riportato.
A seguito della contestazione in oggetto, la ricorrente
principale ha precisato, in sede di chiarimenti ai sensi
dell’art. 25 d.lgs.157/95, che il ridotto monte ore calcolato
per garantire il presidio 24h/24 della centrale idrica antincendio
e delle centraline di allarme degli impianti di rilevazione
incendi (richiesto dall’art. 8.A del C.S.A.) derivava dalla
peculiare organizzazione dell’impresa, che avrebbe utilizzato
una specifica ed aggiuntiva unità lavorativa solo per il
periodo (giorni festivi, ore notturne e così via) in cui
non fosse presente negli impianti il personale ordinariamente
addetto alla manutenzione, al quale sarebbe stato dato il
compito, nel corso dell’ordinario svolgimento della mansioni,
anche di presidiare la centrale idrica antincendio e delle
centraline di allarme degli impianti di rilevazione incendi.
Pertanto, il monte ore necessario per coprire il servizio
in oggetto si riduceva per effetto di questa soluzione organizzativa
quasi del 50%.
A fronte di tale giustificazione l’amministrazione resistente
ha eccepito la violazione delle modalità di svolgimento
del presidio della centrale idrica antincendio e delle centraline
di allarme degli impianti di rilevazione incendi come desumibile
dalle indicazioni del C.S.A., dal quale emergerebbe la necessità
di affidare tale servizio, in via esclusiva per l’intero
arco delle 24 ore, ad un soggetto distinto ed ulteriore
rispetto al personale ordinariamente addetto alla manutenzione
degli impianti.
Questa impostazione non sembra coerente con le specifiche
organizzative desumibili dal C.S.A.. In effetti la prescrizione
di cui al punto 8.A del C.S.A. (“il presidio 24/24h della
centrale idrica antincendio e delle centraline di allarme
degli impianti di rilevazione incendio con un presidio costituito
dalla presenza costante di almeno n. 1 (una) unità di personale”)
deve essere letta ed integrata dal successivo punto 8.B
– 2.2 del C.S.A., che, nello specificare le modalità di
funzionamento del presidio in oggetto, distingue chiaramente
l’organizzazione necessaria durante le ore di funzionamento
del Complesso (stabilendo che “il personale che cura la
conduzione e la manutenzione delle centrali idriche antincendio
è quotidianamente presente”), e quella necessaria durante
le ore di inattività del Complesso, nelle quali deve essere
“presente un operatore addestrato alla conduzione delle
centrali idriche antincendio”, che presiederà anche “il
quadro sinottico di ripetizione degli allarmi”.
Già dall’esame letterale del C.S.A. emerge l’irragionevolezza
dell’interpretazione fornita dalla Commissione e posta a
base della esclusione dell’offerta della A.M.G.C.; tale
valutazione si rafforza alla luce dell’analisi delle giustificazioni
fornite dalla seconda classificata sul medesimo punto. Pur
condividendosi l’eccezione di inammissibilità delle censure
svolte dalla ricorrente principale avverso la valutazione
dell’offerta della controinteressata, difettando un concreto
interesse a ricorrere sul punto, non di meno la valutazione
di congruità dell’offerta della Graded s.p.a. costituisce
parametro idoneo ed utile ai fini della connotazione in
termini di logicità e coerenza dell’operato della Commissione;
logicità e coerenza che, per come detto, costituiscono il
nucleo del sindacato del giudice amministrativo in tema
di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Dalla lettura delle precisazioni offerte da Graded s.p.a.,
e ritenute dalla Commissione sufficienti a giustificare
il superamento della soglia dell’anomalia, è facile desumere
che anche quest’ultima ha inteso organizzare il servizio
di presidio 24h/24 della centrale idrica antincendio e delle
centraline di allarme degli impianti di rilevazione incendi
secondo le medesime condizioni offerte da A.M.G.C. (cfr.
i chiarimenti allegati da Graded s.p.a. con la memoria depositata
il 26.01.2006, all.6). Nella relazione della costituenda
A.T.I. Graded s.p.a. dell’11.10.2005, sullo specifico punto
in oggetto, si legge che dal bando e dal C.S.A. “non è fatto
cenno né è richiesta in maniera specifica una distinzione
tra il personale addetto ai Presidi di cui sopra ed il personale
che assicura il Presidio fisso di conduzione e manutenzione
nelle fasce orarie indicate nell’art. 9”. In sostanza, in
adesione peraltro al tenore letterale del C.S.A., anche
la Graded s.p.a. avrebbe garantito il presidio costante
della centrale idrica antincendio e delle centraline di
allarme degli impianti di rilevazione incendi mediante l’utilizzazione,
durante le ore di attività del Complesso, del personale
ordinariamente addetto alla manutenzione.
Dalle superiori considerazioni emerge l’illogicità e la
contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione nella
valutazione negativa dell’offerta presentata dalla ricorrente
principale, con assorbimento degli ulteriori motivi sviluppati
nel ricorso principale.
In definitiva il ricorso principale è fondato. Ne consegue
l’annullamento di tutti gli atti impugnati con il ricorso
principale,
Passando alla richiesta risarcitoria, ritiene il Collegio
che la domanda debba essere rigettata in difetto di un concreto
danno conseguente all’illegittimo esercizio del potere amministrativo,
atteso che l’annullamento degli atti della procedura di
aggiudicazione lesivi della posizione di A.M.G.C. costituisce
risarcimento in forma specifica integralmente satisfattivo.
Le superiori considerazioni impongono la reiezione del quarto
ed ultimo motivo del ricorso incidentale, atteso che, al
di là delle illegittimità evidenziate, la procedura di verifica
dell’anomalia delle offerte (e le connesse giustificazioni
offerte sui residui punti dalle concorrenti) non evidenzia
profili esorbitanti il potere tecnico-discrezionale attribuito
per legge alla Commissione, con particolare riferimento
alle precisazioni offerte da A.M.G.C. in relazione al contenimento
dei costi per materiali ed oneri.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza nei
rapporti tra ricorrente, da un lato, ed amministrazione
resistente, liquidandosi come da dispositivo che segue.
Si compensano tra le altre parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Prima Sezione di Napoli, definitivamente decidendo
sul ricorso emarginato
- Rigetta il ricorso incidentale.
- Accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in parte
motiva e per l’effetto annulla gli atti impugnati dalla
A.M.G.C..
- Rigetta la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente
principale A.M.G.C..
- Condanna l’amministrazione resistente a rimborsare le
spese del giudizio sostenute dalla ricorrente principale
A.M.G.C., nella somma complessiva di € 2.500,00. Spese compensate
tra le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 01.03.06
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