| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 17 marzo 2006
n. 3099
Pres. Est. M. Perrelli
Unione Italiana Ciechi Onlus (Avv.ti Raffaello Capunzo e
Guglielmo Conca) c. M.I.U.R. e Direzione Regionale Scolastica
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli). |
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Silenzio inadempimento della P.A. – Ricorso
ex art. 21 bis della L. n. 1034/1971 s.m. –Delibazione sulla
fondatezza dell’istanza – Potere del g.a. in caso di attività
vincolata della P.A. – Sussiste – In caso di attività discrezionale
– Non sussiste.
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Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/90 come
modificato dalla L. n. 15/2005, il giudice adito ex art.
21 bis della L. n. 1034/71 e s.m. ha la possibilità di valutare
la fondatezza dell’istanza avanzata dall’interessato solo
ove venga in rilievo un’attività vincolata da parte dell’amministrazione.
Nel caso di attività discrezionale, infatti, attribuire
tale potere al g.a. implicherebbe l’affermazione di una
vera e propria giurisdizione di merito, nella quale la condanna
all’adempimento presupporrebbe una valutazione giudiziale
sostitutiva della scelta discrezionale dell’amministrazione,
giurisdizione di merito limitata, nel nostro ordinamento,
ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.3099 Reg.Sent.
Anno 2006
N. 9338 Reg. Sent.
Anno 2005
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA
Sede di Napoli - Sezione Sesta
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ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21 bis
della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9338/2005, proposto da
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Unione Italiana Ciechi Onlus, in persona
del legale rappresentante p.t. Giovanni D’Alessandro, rappresentata
e difesa dagli avvocati Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca,
con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, via Tommaso
Carovita n. 10;
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contro
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli,
via A.Diaz n. 11;
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Direzione Regionale Scolastica, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
presso cui domicilia ope legis in Napoli, via A.Diaz n.
11;
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Istituto Professionale di Stato per l’Industria
e l’Artigianato per Ciechi (I.P.S.I.A.) “Paolo Colosimo”,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
presso cui domicilia ope legis in Napoli, via A.Diaz n.
11;
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per l’annullamento
del silenzio - rifiuto o silenzio – inadempimento formatosi
per l’inutile decorso del termine assegnato per provvedere
giusto atto stragiudiziale di significazione diffida del
2/31 agosto 2005
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei non vedenti alla partecipazione in via esclusiva
ai corsi di istruzione secondaria superiore professionale
abilitanti all’esercizio della professione di massiofisioterapista.
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Visto l’art. 21 bis della legge n. 1034/71;
Sentito altresì il relatore Presidente Michele Perrelli;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 13/14 dicembre 2005
e depositato il successivo giorno 29, l’Unione ricorrente,
premesso di avere notificato in data 2.8.2005 e 31.8.2005
alla Direzione Regionale Scolastica per la Regione Campania
e all’I.P.S.I.A. “Paolo Colosimo”, atto di diffida per ottenere
dalle dette amministrazioni il riconoscimento del diritto
esclusivo dei non vedenti alla partecipazione ai corsi di
istruzione secondaria superiore abilitanti all’esercizio
della professione di massiofisioterapista a seguito dell’abrogazione
tacita della normativa (R.D. 29 agosto 1941, n. 1449) che
consentiva l’accesso ai detti corsi anche ai vedenti, ha
impugnato innanzi a questo Tribunale il silenzio inadempimento
formatosi sull’istanza. L’Unione ricorrente ha agito sia
per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento
serbato dalle amministrazioni convenute sull’istanza notificata
il 2/31 agosto 2005, sia per vedere accertare la fondatezza
della pretesa azionata con il citato atto di diffida deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge
n. 241/90 – eccesso di potere per manifesta ingiustizia
ed irragionevolezza, sviamento;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.l.vo
n. 502/92, eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed
irragionevolezza, sviamento;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.lvo
n. 502/92, dell’art. 15 delle preleggi, dell’art. 3 Cost..
Le amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio
per resistere al ricorso ex adverso proposto.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
nei limiti di cui in motivazione.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che
l’Unione Italiana Ciechi ha notificato alla Direzione Regionale
Scolastica e all’Istituto Professionale di Stato per l’Industria
e l’Artigianato per Ciechi “Paolo Colosimo” , rispettivamente
il 2 e il 31 agosto 2005, atto di significazione e diffida
per ottenere il riconoscimento del diritto dei non vedenti
alla frequenza esclusiva dei corsi di formazione per massiofisioterapisti
sulla scorta dell’interpretazione della normativa disciplinante
la materia e dell’asserita intervenuta abrogazione tacita
delle disposizioni regolanti l’accesso anche di soggetti
vedenti ai predetti corsi.
E’, inoltre, pacifico che le Amministrazioni convenute non
hanno provveduto, nel termine assegnato, sull’istanza de
qua.
Nel caso di specie risultano, pertanto, integrati i presupposti
richiesti per la formazione del cosiddetto silenzio - inadempimento
o silenzio - rifiuto e cioè sia l’obbligo di provvedere
da parte della P.A. in base al disposto dell’art. 2 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche, sia il protrarsi
dell’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine per provvedere,
nonostante la formale diffida intimata dal soggetto interessato.
Così come sussiste l’interesse dell’Unione Italiana Ciechi
ad ottenere un pronunciamento delle Amministrazioni resistenti
sulla diffida intimata in considerazione della finalità
di tutela della categoria dei non vedenti e dell’incidenza
sulla medesima della possibilità o meno di accesso ai corsi
di formazione per massiofisioterapisti anche di una percentuale
di soggetti vedenti.
Accertata, quindi, l’illegittimità del silenzio serbato
dalle amministrazioni sull’istanza intimata va ordinato
alle medesime di provvedere entro il termine di trenta giorni.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda
della ricorrente volta all’accertamento e alla declaratoria
della fondatezza della pretesa azionata con la diffida notificata
il 2/31 agosto 2005. Tale domanda, secondo la prospettazione
della ricorrente, si fonda sul combinato disposto degli
artt. 21 bis della legge n. 1034/71 e dell’art. 2 della
legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005.
Infatti il 5° comma del novellato art. 2 stabilisce che
“salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di
cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione,
ai sensi dell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n.
1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida
all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento
e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini
di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo
può conoscere della fondatezza dell’istanza.”.
In relazione all’oggetto del processo disciplinato all’art.
21 bis della legge n. 1034/1971 il Consiglio di Stato, con
la decisione dell’Adunanza plenaria n. 1/2002, ha statuito
che la pronuncia di annullamento del silenzio – rifiuto
non presuppone alcuna valutazione sulla spettanza del bene
della vita e non esprime speciali vincoli sull’azione amministrativa
oltre quello che nasce dall’obbligo di provvedere, pena
la sostituzione di un commissario ad acta, a nulla rilevando
il tipo di potere, vincolato o discrezionale, esercitato
dalla P.A. .
Il detto orientamento giurisprudenziale sembrerebbe essere
stato superato dal dettato dell’art. 2, 5° comma, della
legge n. 241/90, come modificato dalla legge n.15/2005,
nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice,
adito ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/71,
di valutare, oltre all’illegittimità del silenzio inadempimento,
anche la fondatezza dell’istanza avanzata dall’interessato
laddove la stessa implichi l’esercizio di poteri vincolati
da parte dell’amministrazione.
Non appare, invece, condivisibile la tesi di quella parte
della dottrina secondo la quale le modifiche apportate dalla
legge n. 15/2005 alla legge sul procedimento amministrativo
avrebbero introdotto nel nostro ordinamento un’azione di
adempimento nei confronti della P.A., secondo il modello
già previsto nella normativa tedesca, e, pertanto, sarebbe
ammissibile una delibazione della fondatezza dell’istanza
anche in ipotesi di esercizio di un potere discrezionale
da parte della P.A..
Aderire a tale prospettazione, implicherebbe, infatti, l’affermazione
di una vera e propria giurisdizione di merito, nella quale
la condanna all’adempimento presupporrebbe una valutazione
giudiziale sostitutiva della scelta discrezionale dell’amministrazione,
giurisdizione di merito limitata, nel nostro ordinamento,
ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Sulla scorta delle predette considerazioni, il Collegio
ritiene, pertanto, di non potere accogliere la domanda dell’Unione
Italiana Ciechi avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria
della fondatezza dell’istanza fatta valere con la diffida
notificata il 2/31 agosto 2005, trattandosi di materia che
implica l’esercizio di poteri discrezionali da parte della
P.A.. Peraltro, non può sottacersi - con specifico riferimento
a quanto dedotto col terzo motivo di ricorso – che il continuare
a consentire, sulla base del non più vigente art. 30 del
R.D. 1449/41, l’accesso alla scuola istituita con la L.
570/61 anche ai soggetti vedenti,potrebbe comportare una
elusione del disposto di cui all’art. 6 D. Lgs. N. 502/92
poiché la frequentazione della Scuola in parola comporterebbe
anche per i vedenti il titolo finale abilitante all’esercizio
della professione di massofisioterapista, mentre gli stessi
soggetti che seguissero il percorso formativo di cui al
citato D.Lgs. 502/92 potrebbero conseguire l’abilitazione
all’esercizio professionale solo a seguito del Corso universitario
triennale.
In conclusione va ordinato alle Amministrazioni resistenti
di provvedere espressamente sulla diffida inoltrata dalla
ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla presente
decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vengono
liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Sesta, in parzile accoglimento del
ricorso n. 9338/2005 R.G., meglio in epigrafe specificato,
proposto da Unione Italiana Ciechi Onlus, ordina alle amministrazioni
resistenti di provvedere espressamente sulla diffida notificata
il 2/31 agosto 2005 entro il termine di trenta giorni dalla
presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Istruzione - Direzione Scolastica
Regionale della Campania al pagamento delle spese di giudizio,
complessivamente determinate in € 2.000,00 (duemila/00)
in favolre della ONLUS ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del giorno 23 gennaio 2006, con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli - Presidente rel.
Alessandro Pagano - Componente
Sergio Zeuli - Componente
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