| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 16 marzo 2006
n. 3043
Pres. M. Perrelli, est. M. Abbruzzese
Ciro Scotti Belli (Avv. Raffaele Affuso) c. Comune di Bacoli
(n.c.). |
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1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi
– Istanza di sanatoria – Diniego – Procedimento iniziato
su istanza di parte – Obbligo di comunicazione di avvio
– Non sussiste – Violazioni formali inerenti al procedimento
- Art. 21-octies, L. n. 241/90 – Non costituiscono motivi
di annullamento del provvedimento.
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2. Edilizia e Urbanistica – Vincoli ambientali,
paesaggistici ed idrogeologici – Incondonabilità delle opere
ricadenti in aree vincolate ex art. 32 della L. n. 326/2003
– Vincolo generico – Onnicomprensività – Riferimento al
vincolo imposto in individuo all’immobile ai fini dell’incondonabilità
– Non è necessario.
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3. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi
– Opere costruite in assenza di titolo abilitativo su aree
soggette a vincolo – Istanza di sanatoria ex art. 36 del
D.P.R. n. 380/2001 – Irrilevante - Sanatoria paesaggistica
ex post – Non è conseguibile.
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4. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi
– Istanza ex L. 380/2004 (Condono Ambientale) – Ipotesi
fattuali ammesse dalla sopraindicata normativa – Abusi ambientali
minimali – Abuso che comporta consistente aumento della
volumetria – Escluso dalla sanatoria ambientale.
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1. Nel caso di procedimento attivato con
istanza di parte, non sussiste l’obbligo di comunicazione
di avvio del medesimo, posto che il soggetto ne è a conoscenza.
E, dunque, in applicazione dell’art. 21-octies della L.
n. 241/90, come da ultimo modificata, le eventuali violazioni
formali inerenti al procedimento non possono costituire
valida ragione di annullamento dell’atto amministrativo.
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2. La lettera d) del co. 27 dell’art. 32
L. n. 326/2003 contiene un’espressa causa di incondonabilità
con riferimento alle opere realizzate “su immobili soggetti
a vincoli…a tutela degli interessi idrogeologici e delle
faide acquifere, dei beni ambientali e paesistici…etc.”.
Nella sua onnicomprensività, la legge non fa riferimento
alcuno a vincoli imposti “in individuo”, e, al contrario,
il riferimento espresso ai vincoli ambientali, paesistici,
idrogeologici induce viceversa ad escludere che il legislatore
si sia riferito a vincoli imposti su singoli beni e che
invece abbia consapevolmente optato per una più rigida tutela
di beni sensibili quali quelli attinti – genericamente –
da vincoli ambientali e paesistici per la stessa rilevanza
degli interessi sottesi.
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3. In caso di palese difformità urbanistica,
è del tutto irrilevante l’intervenuta presentazione di istanza
ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, tenuto conto dell’impossibilità
di ottenere sanatoria paesaggistica ex post a termini dell’art.
146, comma 10, lett. c), D.lgs. n. 42/2004, che riconduce
la fattispecie alle ipotesi di insanabilità cui consegue
l’obbligata demolizione.
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4. L’istanza di condono ambientale ex L.
n. 308/2004 è del tutto irrilevante in ipotesi fattuali
in cui l’abuso edilizio sia perpetrato con consistente aumento
di volumetria, poiché la sanatoria ambientale è ammissibile
solo in ipotesi in cui vi siano abusi ambientali minimali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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n.3043/06 Reg.Sent.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione Sesta -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA in forma semplificata
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sul ricorso n.950 del 2006 proposto da
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SCOTTI BELLI CIRO, rappresentato e
difeso dall’avv.Raffaele Affuso, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale
Isola G/1,
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CONTRO
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COMUNE DI BACOLI, in persona del Sindaco
pro tempore, non costituito in giudizio,
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per l’annullamento,
previa sospensiva, del provvedimento emesso dal Responsabile
del Settore XI del Comune di Bacoli in data 3.11.2005 con
il quale è stato comunicato al ricorrente che: “a) si dispone
il rigetto dell’istanza protocollo 22113 del 10.12.2004,
del sig. Scotti Belli Ciro; b) si ordina la demolizione
dell’opera a norma del D.P.R. 380/01 in esecuzione del provvedimento
n.46 del 27.1.2005 protocollo n.1879”; b) d’ogni altro atto
connesso, preordinato, conseguente e in ogni modo collegato.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 6 marzo 2006, il Cons. Maria
Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale anche in ordine
alla possibilità di definire il giudizio in forma semplificata;
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 9
L.205/2000;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O e D I R I T T O
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I. Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe
individuati aventi ad oggetto diniego di condono ex L. 326/2003
e conseguente ordine di demolizione di opere edilizie abusive
realizzate in Bacoli via Nerva n.93, consistenti in un manufatto
a destinazione residenziale della superficie complessiva
di mq.159 e volume di mc.456, già attinto da precedente
ordinanza di demolizione sospesa in sede giurisdizionale.
Il ricorso deduce: 1) Violazione e falsa applicazione degli
articoli 7,8, 10 e 10/bis della legge 241/90 – Eccesso di
potere – Difetto di istruttoria – Omessa e/o insufficiente
motivazione: il provvedimento è inficiato dai vizi indicati
in rubrica, tutti preclusivi della partecipazione procedimentale
; 2) Violazione dell’art.32 D.L.269/2003, della L.326703
– Violazione dell’art. 31, 38, 44 L.47/85 – Illegittimità
– Difetto di motivazione ed eccesso di potere – Difetto
di istruttoria: è erronea la motivazione addotta circa la
incondonabilità delle opere, che per un verso richiama la
legge regionale sottoposta a vaglio della Corte Costituzionale
e per altro richiamando il vincolo paesaggistico imposto
sull’intero territorio del Comune di Bacoli con D.M.15.12.1959
richiamato dalle disposizioni del D.L.vo 42/04; infatti
i vincoli ostativi al condono sono solo quelli imposti in
individuo sull’immobile e non sull’area sulla quale lo stesso
insiste; pertanto i motivi addotti non sono ostativi alla
chiesta sanatoria, previo parere dell’Autorità preposta
alla tutela del vincolo; il ricorrente ha inoltre fatto
richiesta di condono ambientale ex L.308/04 e domanda di
accertamento di conformità edilizia ex art. 36 D.P.R. 380/2001;
inoltre, la demolizione non può essere disposta in esecuzione
di precedente ordinanza sospesa in via giurisdizionale (n.46/2005),
non risulta acquisita la relazione tecnica del responsabile
del procedimento né svolta alcuna istruttoria tecnica, né
acquisito il parere della Commissione edilizia.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza
cautelare.
All’esito della udienza in camera di consiglio del 6 marzo
2006, il Collegio riservava la decisione.
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II. Il ricorso, che investe un diniego di
condono edilizio e conseguente ordine di demolizione di
fabbriche abusive, è infondato.
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II.1) Va premesso che il diniego impugnato
è motivato alla stregua della circostanza che l’immobile,
realizzato in assenza del pertinente titolo abilitativo
su area soggetta a vincoli a tutela dei beni ambientali
e paesistici, ha comportato un incremento volumetrico di
mc.456 in zona designata dal P.T.P. dei Campi Flegrei come
zona P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale),
ed pertanto non sarebbe suscettibile di sanatoria, giacché
eseguita su immobile soggetto a vincoli di tutela e difforme
dalle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente alla
data della sua edificazione.
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II.2) Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria non essendogli
mai stato comunicato l’avvio del relativo procedimento,
e, per altro verso, non essendogli stato comunicato il previo
avviso di diniego.
Va tuttavia osservato che il procedimento medesimo è stato
attivato dallo stesso ricorrente, che ne era pertanto a
conoscenza; per altro verso, non sembra che la partecipazione
procedimentale del ricorrente, ove pure sollecitata o consentita,
avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento medesimo,
non avendo, neppure in questa sede, l’istante addotto ragioni
valide a modificare l’avviso dell’Amministrazione.
E dunque, anche in applicazione dell’art.21-octies L.241/90,
come da ultimo modificata, le eventuali violazioni formali
inerenti al procedimento non possono costituire valida ragione
di annullamento dell’atto amministrativo.
Ed analoga conclusione non può che assumersi anche in relazione
alle ulteriori doglianze formali sollevate dal ricorrente
(cfr. secondo motivo, ultima parte; mancata acquisizione
di pareri obbligatori ovvero mancanza della relazione del
responsabile) che non incidono in alcun modo sull’esito
del procedimento medesimo.
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II.3) Con il secondo motivo di ricorso, il
ricorrente deduce l’erroneità del diniego non essendo rilevante,
secondo la prospettazione, l’esistenza del vincolo generico
ai fini della incondonabilità dell’immobile, e rilevando
invece solo un eventuale vincolo “in individuo” in concreto
insussistente.
Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.
La lettera d) del c.27 dell’art.32 L.326/2003 contiene un’espressa
causa di incondonabilità con riferimento alle opere realizzate
“su immobili soggetti a vincoli….a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali
e paesistici…ecc.”; nella sua onnicomprensività, la legge
non fa riferimento alcuno ad vincoli imposti “in individuo”,
e, al contrario, il riferimento espresso ai vincoli ambientali,
paesistici, idrogeologici (e non già storico-artistici,
per i quali si applica la successiva lett) e) induce viceversa
ad escludere che il legislatore si sia riferito a vincoli
imposti su singoli beni (difficilmente configurabili oggettivamente
in materia ambientale, paesistica ed idrogeologica) e che
invece abbia consapevolmente optato per una più rigida tutela
di beni sensibili quali quelli attinti – genericamente -
da vincoli ambientali e paesistici per la stessa rilevanza
degli interessi sottesi.
Il rilievo della concomitanza, nel caso di specie, della
sussistenza di un vincolo paesaggistico preesistente alla
realizzazione delle opere e della difformità rispetto alle
norme urbanistiche vigenti (conclamata dalla palese violazione
del disposto di cui al richiamato art. 12 delle N.T.A. del
vigente P.T.P., strumento prevalente e vincolante nei confronti
del P.R.G., che vieta qualsiasi intervento comportante aumenti
volumetrici) integra l’ipotesi di incondonabilità prevista
dal citato art.32 L.326/2003.
Del tutto irrilevante è l’intervenuta presentazione di istanza
ex art. 36 D.P.R. 380/2001, stante la già palesata difformità
urbanistica e tenuto conto dell’impossibilità di ottenere
sanatoria paesaggistica ex post a termini dell’art.146,
comma 10, lett.c), D.L.vo 42/2004, che riconduce la fattispecie
alle ipotesi di insanabilità cui consegue l’obbligata demolizione.
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II.4) Del pari irrilevante è la presentazione
di istanza ex L.308/2004 (cd. Condono ambientale), per un
verso rilevando la questione solo sul piano delle sanzioni
penali, per altro dovendosi riscontrare l’assoluta estraneità
della fattispecie fattuale all’esame (che come detto comporta
consistente aumento di volumetria) rispetto alle ipotesi
minimali di abusi “ambientali” ammessi a sanatoria dalla
sopra indicata normativa.
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II.5) Va infine osservato che con il provvedimento
impugnato viene reiterato l’ordine di demolizione così come
previsto dall’art. 40 L.47/85, quale sanzione dell’accertata
incondonabilità dell’opera, essendo quindi del tutto irrilevante
il richiamo alla precedente ordinanza n.46/2005, peraltro
sospesa proprio in considerazione della presentazione del
condono.
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II.6) Il ricorso va conclusivamente respinto
giacchè infondato.
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III. Nulla sulle spese stante la mancata
costituzione del Comune intimato.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania - Sezione VI, pronunciando sul ricorso di cui
in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 6 marzo 2006, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI - Presidente
Alessandro PAGANO - Componente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.
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