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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 16 marzo 2006 n. 3043
Pres. M. Perrelli, est. M. Abbruzzese
Ciro Scotti Belli (Avv. Raffaele Affuso) c. Comune di Bacoli (n.c.).


1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di sanatoria – Diniego – Procedimento iniziato su istanza di parte – Obbligo di comunicazione di avvio – Non sussiste – Violazioni formali inerenti al procedimento - Art. 21-octies, L. n. 241/90 – Non costituiscono motivi di annullamento del provvedimento.

 

2. Edilizia e Urbanistica – Vincoli ambientali, paesaggistici ed idrogeologici – Incondonabilità delle opere ricadenti in aree vincolate ex art. 32 della L. n. 326/2003 – Vincolo generico – Onnicomprensività – Riferimento al vincolo imposto in individuo all’immobile ai fini dell’incondonabilità – Non è necessario.

 

3. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Opere costruite in assenza di titolo abilitativo su aree soggette a vincolo – Istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 – Irrilevante - Sanatoria paesaggistica ex post – Non è conseguibile.

 

4. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza ex L. 380/2004 (Condono Ambientale) – Ipotesi fattuali ammesse dalla sopraindicata normativa – Abusi ambientali minimali – Abuso che comporta consistente aumento della volumetria – Escluso dalla sanatoria ambientale.

1. Nel caso di procedimento attivato con istanza di parte, non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del medesimo, posto che il soggetto ne è a conoscenza. E, dunque, in applicazione dell’art. 21-octies della L. n. 241/90, come da ultimo modificata, le eventuali violazioni formali inerenti al procedimento non possono costituire valida ragione di annullamento dell’atto amministrativo.

 

2. La lettera d) del co. 27 dell’art. 32 L. n. 326/2003 contiene un’espressa causa di incondonabilità con riferimento alle opere realizzate “su immobili soggetti a vincoli…a tutela degli interessi idrogeologici e delle faide acquifere, dei beni ambientali e paesistici…etc.”. Nella sua onnicomprensività, la legge non fa riferimento alcuno a vincoli imposti “in individuo”, e, al contrario, il riferimento espresso ai vincoli ambientali, paesistici, idrogeologici induce viceversa ad escludere che il legislatore si sia riferito a vincoli imposti su singoli beni e che invece abbia consapevolmente optato per una più rigida tutela di beni sensibili quali quelli attinti – genericamente – da vincoli ambientali e paesistici per la stessa rilevanza degli interessi sottesi.

 

3. In caso di palese difformità urbanistica, è del tutto irrilevante l’intervenuta presentazione di istanza ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, tenuto conto dell’impossibilità di ottenere sanatoria paesaggistica ex post a termini dell’art. 146, comma 10, lett. c), D.lgs. n. 42/2004, che riconduce la fattispecie alle ipotesi di insanabilità cui consegue l’obbligata demolizione.

 

4. L’istanza di condono ambientale ex L. n. 308/2004 è del tutto irrilevante in ipotesi fattuali in cui l’abuso edilizio sia perpetrato con consistente aumento di volumetria, poiché la sanatoria ambientale è ammissibile solo in ipotesi in cui vi siano abusi ambientali minimali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

n.3043/06 Reg.Sent.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione Sesta -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA in forma semplificata

 

sul ricorso n.950 del 2006 proposto da

 

SCOTTI BELLI CIRO, rappresentato e difeso dall’avv.Raffaele Affuso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola G/1,

 

CONTRO

 

COMUNE DI BACOLI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

 

per l’annullamento,
previa sospensiva, del provvedimento emesso dal Responsabile del Settore XI del Comune di Bacoli in data 3.11.2005 con il quale è stato comunicato al ricorrente che: “a) si dispone il rigetto dell’istanza protocollo 22113 del 10.12.2004, del sig. Scotti Belli Ciro; b) si ordina la demolizione dell’opera a norma del D.P.R. 380/01 in esecuzione del provvedimento n.46 del 27.1.2005 protocollo n.1879”; b) d’ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e in ogni modo collegato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 6 marzo 2006, il Cons. Maria Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio in forma semplificata;
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 9 L.205/2000;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

F A T T O e D I R I T T O

 

I. Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe individuati aventi ad oggetto diniego di condono ex L. 326/2003 e conseguente ordine di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in Bacoli via Nerva n.93, consistenti in un manufatto a destinazione residenziale della superficie complessiva di mq.159 e volume di mc.456, già attinto da precedente ordinanza di demolizione sospesa in sede giurisdizionale.
Il ricorso deduce: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 7,8, 10 e 10/bis della legge 241/90 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Omessa e/o insufficiente motivazione: il provvedimento è inficiato dai vizi indicati in rubrica, tutti preclusivi della partecipazione procedimentale ; 2) Violazione dell’art.32 D.L.269/2003, della L.326703 – Violazione dell’art. 31, 38, 44 L.47/85 – Illegittimità – Difetto di motivazione ed eccesso di potere – Difetto di istruttoria: è erronea la motivazione addotta circa la incondonabilità delle opere, che per un verso richiama la legge regionale sottoposta a vaglio della Corte Costituzionale e per altro richiamando il vincolo paesaggistico imposto sull’intero territorio del Comune di Bacoli con D.M.15.12.1959 richiamato dalle disposizioni del D.L.vo 42/04; infatti i vincoli ostativi al condono sono solo quelli imposti in individuo sull’immobile e non sull’area sulla quale lo stesso insiste; pertanto i motivi addotti non sono ostativi alla chiesta sanatoria, previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; il ricorrente ha inoltre fatto richiesta di condono ambientale ex L.308/04 e domanda di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 D.P.R. 380/2001; inoltre, la demolizione non può essere disposta in esecuzione di precedente ordinanza sospesa in via giurisdizionale (n.46/2005), non risulta acquisita la relazione tecnica del responsabile del procedimento né svolta alcuna istruttoria tecnica, né acquisito il parere della Commissione edilizia.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
All’esito della udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2006, il Collegio riservava la decisione.

 

II. Il ricorso, che investe un diniego di condono edilizio e conseguente ordine di demolizione di fabbriche abusive, è infondato.

 

II.1) Va premesso che il diniego impugnato è motivato alla stregua della circostanza che l’immobile, realizzato in assenza del pertinente titolo abilitativo su area soggetta a vincoli a tutela dei beni ambientali e paesistici, ha comportato un incremento volumetrico di mc.456 in zona designata dal P.T.P. dei Campi Flegrei come zona P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale), ed pertanto non sarebbe suscettibile di sanatoria, giacché eseguita su immobile soggetto a vincoli di tutela e difforme dalle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente alla data della sua edificazione.

 

II.2) Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria non essendogli mai stato comunicato l’avvio del relativo procedimento, e, per altro verso, non essendogli stato comunicato il previo avviso di diniego.
Va tuttavia osservato che il procedimento medesimo è stato attivato dallo stesso ricorrente, che ne era pertanto a conoscenza; per altro verso, non sembra che la partecipazione procedimentale del ricorrente, ove pure sollecitata o consentita, avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento medesimo, non avendo, neppure in questa sede, l’istante addotto ragioni valide a modificare l’avviso dell’Amministrazione.
E dunque, anche in applicazione dell’art.21-octies L.241/90, come da ultimo modificata, le eventuali violazioni formali inerenti al procedimento non possono costituire valida ragione di annullamento dell’atto amministrativo.
Ed analoga conclusione non può che assumersi anche in relazione alle ulteriori doglianze formali sollevate dal ricorrente (cfr. secondo motivo, ultima parte; mancata acquisizione di pareri obbligatori ovvero mancanza della relazione del responsabile) che non incidono in alcun modo sull’esito del procedimento medesimo.

 

II.3) Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’erroneità del diniego non essendo rilevante, secondo la prospettazione, l’esistenza del vincolo generico ai fini della incondonabilità dell’immobile, e rilevando invece solo un eventuale vincolo “in individuo” in concreto insussistente.
Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.
La lettera d) del c.27 dell’art.32 L.326/2003 contiene un’espressa causa di incondonabilità con riferimento alle opere realizzate “su immobili soggetti a vincoli….a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici…ecc.”; nella sua onnicomprensività, la legge non fa riferimento alcuno ad vincoli imposti “in individuo”, e, al contrario, il riferimento espresso ai vincoli ambientali, paesistici, idrogeologici (e non già storico-artistici, per i quali si applica la successiva lett) e) induce viceversa ad escludere che il legislatore si sia riferito a vincoli imposti su singoli beni (difficilmente configurabili oggettivamente in materia ambientale, paesistica ed idrogeologica) e che invece abbia consapevolmente optato per una più rigida tutela di beni sensibili quali quelli attinti – genericamente - da vincoli ambientali e paesistici per la stessa rilevanza degli interessi sottesi.
Il rilievo della concomitanza, nel caso di specie, della sussistenza di un vincolo paesaggistico preesistente alla realizzazione delle opere e della difformità rispetto alle norme urbanistiche vigenti (conclamata dalla palese violazione del disposto di cui al richiamato art. 12 delle N.T.A. del vigente P.T.P., strumento prevalente e vincolante nei confronti del P.R.G., che vieta qualsiasi intervento comportante aumenti volumetrici) integra l’ipotesi di incondonabilità prevista dal citato art.32 L.326/2003.
Del tutto irrilevante è l’intervenuta presentazione di istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001, stante la già palesata difformità urbanistica e tenuto conto dell’impossibilità di ottenere sanatoria paesaggistica ex post a termini dell’art.146, comma 10, lett.c), D.L.vo 42/2004, che riconduce la fattispecie alle ipotesi di insanabilità cui consegue l’obbligata demolizione.

 

II.4) Del pari irrilevante è la presentazione di istanza ex L.308/2004 (cd. Condono ambientale), per un verso rilevando la questione solo sul piano delle sanzioni penali, per altro dovendosi riscontrare l’assoluta estraneità della fattispecie fattuale all’esame (che come detto comporta consistente aumento di volumetria) rispetto alle ipotesi minimali di abusi “ambientali” ammessi a sanatoria dalla sopra indicata normativa.

 

II.5) Va infine osservato che con il provvedimento impugnato viene reiterato l’ordine di demolizione così come previsto dall’art. 40 L.47/85, quale sanzione dell’accertata incondonabilità dell’opera, essendo quindi del tutto irrilevante il richiamo alla precedente ordinanza n.46/2005, peraltro sospesa proprio in considerazione della presentazione del condono.

 

II.6) Il ricorso va conclusivamente respinto giacchè infondato.

 

III. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune intimato.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 marzo 2006, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI - Presidente
Alessandro PAGANO - Componente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.

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