| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 21 marzo 2006 n.
1596
Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore.
Antonini (avv. P.G. Relleva e G. Prete) c. Comune di Oria
(avv. N. Massari), Dirigente dell’U.T.C. di Oria (n.c.).
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1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia
– Rilascio – Richiesta – Situazione giuridica soggettiva
– Mero interesse legittimo.
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2. Responsabilità e risarcimento – Risarcimenti
degli interessi legittimi – Azione risarcitoia – Senza previa
impugnazione dei provvedimenti- Accertamento incidenter
tantum dell’illegittimità – Impossibilità – Ricorso – E’
inammissibile.
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3. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia
– Provvedimenti positivi di concessione contenenti limitazioni
o condizioni – Onere impugnatorio – E’ configurabile.
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1. In caso di reiterata richiesta di rilascio
di concessioni edilizie per la realizzazione sulle aree
di un complesso edificatorio, la situazione giuridica soggettiva
azionata dal ricorrente è qualificabile alla stregua di
mero interesse legittimo, considerata la necessaria intermediazione
di un’attività provvedimentale autorizzatoria della p.a.
che permetta la concreta esplicazione del c.d. “ius aedificandi”
(che, notoriamente, ha consistenza di interesse legit-timo
pretensivo).
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2. In caso di provvedimenti che hanno impedito
la realizzazione di un complesso edificatorio, è inammissibile
il ricorso volto all’ottenimento del risarcimento dei danni
senza la pre-via impugnazione dei provvedimenti comunali
all’adozione dei quali è sicuramente riconducibile il pregiudizio
patrimoniale asseritamente subìto dal privato, perché l’
accertamento incidenter tantum dell’illegittimità di uno
o più provvedimenti amministrativi, ai soli fini di un giudizio
risarcitorio, non è possibile nel vigente sistema di giustizia
amministrativa, nel quale sono previsti rigidi termini per
l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi e non è
consentita la disapplicazione da parte del g.a. di atti
di natura non regolamentare; sicchè l’azione di risarcimento
del danno è ammissibile solo a condizione che sia stato
tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e
sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di
annullamento, essendo necessario e vincolante, in sede di
decisione sulla domanda di risarcimento del danno, un previo
o contestuale accertamento circa l’illegittimità dell’atto
amministrativo, operato dal g.a. in sede di giudizio di
impugnazione.
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3. In relazione ai provvedimenti inerenti
l’istanza di concessione edilizia, è configurabile l’onere
impugnatorio da parte del richiedente, oltre che nei casi
di diniego espresso di con-cessione e di silenzio-rifiuto
dell’Amministrazione sulla istanza concessoria, anche in
relazione ai provvedimenti positivi di concessione contenenti,
però, limitazioni o condizioni che il richiedente ritenga
illegittime o comunque lesive dei suoi interessi, che si
concretano in “condizioni aggiuntive” che fanno corpo con
il titolo concessorio e partecipano del regime impugnatorio
proprio di quest’ultimo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1596/2006 Reg.Dec
N. 2085 Reg.Ric.
ANNO 2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia-Sezione di Lecce
Prima Sezione
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Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli
Presidente; Enrico d’Arpe Componente est.; Ettore Manca
Componente
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 2085/2004 presentato dal
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Sig. Antonini Alberto, rappresentato
e difeso dagli Avvocati Piero G. Relleva e Gianluca Prete
ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via Zanardelli n°
7, presso lo Studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato,
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contro
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- il Comune di Oria, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola
Massari;
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- il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
di Oria Arch. Pietro Incalza;
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per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del
danno patito a causa del comportamento ostativo (protratto
sin dal 1987) del Comune di Oria e del Dirigente dell’Ufficio
Tecnico Comunale di Oria conclusosi con la mancata realizzazione
di un complesso edificatorio nel territorio del Comune di
Oria, su aree di proprietà del ricorrente;
e per la condanna
del Comune di Oria e del Dirigente dell’Ufficio Tecnico
Comunale di Oria, in solido, a risarcire il ricorrente del
danno subìto, mediante il pagamento delle relative somme,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza dell’8 Marzo 2006 il Relatore
Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Gianluca
Prete, anche in sostituzione dell’Avv. Piero G. Relleva,
per il ricorrente e l'Avv. Nicola Massari per l'Amministrazione
Comunale resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente – comproprietario di un suolo
(distinto in catasto al fol. 39 p.lle 50, 51, 1310, 1311,
1312, 1423, 1664 e 1665) sito nel Comune di Oria di mq.
9.942, tipizzato dal vigente P.d.F. in parte come zona “B”
e in parte a servizi, e titolare di impresa commerciale
anche costituita in forma Societaria (S.r.l. I.A.G.A.) –
espone:
- che caratteristica precipua della predetta area è di essere
posta in posizione sopraelevata rispetto al resto del centro
abitato, il cui confine (lungo il lato prospiciente la zona
edificata) è costituto da un costone di roccia alto mediamente
sei metri;
- che, conseguentemente, le strade pubbliche (costituenti
la rete viaria del centro sottostante e che raggiungono
l’area di proprietà del ricorrente) sono interrotte dal
suddetto fronte roccia, ad eccezione della sola Via Corrado,
che costituisce l’unico accesso carrabile;
- che, nell’anno 1987, fu presentato (in relazione all’area
de qua) un primo progetto per 29 alloggi, approvato dalla
Commissione Edilizia, ma mai oggetto di concessione per
l’indebita inerzia (a dire del ricorrente) del Comune di
Oria;
- che, in data 28 Gennaio 1992, presentò (congiuntamente
ai comproprietari dell’epoca) una nuova richiesta di concessione
edilizia finalizzata alla realizzazione di un complesso
residenziale di 27 appartamenti (per un totale di mc. 11.904);
- che il progetto venne esaminato dalla Soprintendenza ai
B.A.A.A.S. della Puglia che, con nota del 12 Giugno 1993,
“ritenuta l’opportunità di provvedere all’assoggettamento
della zona collinare in questione alle disposizioni di vincolo
ai sensi della L. 1497/1939”, invitò il Sindaco di Oria
“a voler salvaguardare lo stato naturale dei luoghi, al
fine di impedire possibili modificazioni e/o trasformazioni”;
- che, quindi, il Sindaco di Oria dispose (nell’anno 1993)
la sospensione del rilascio della concessione edilizia;
- che tali provvedimenti furono, però, impugnati dinanzi
al T.A.R. Puglia sede di Bari, che li annullò con la sentenza
n° 445 del 1995 (passata in giudicato);
- che, a questo punto, il Comune di Oria rilasciò la concessione
edilizia n° 140 del 22 Dicembre 1995;
- che, con nota prot. n° 38178 del 9 Dicembre 1996, il Ministero
dei Beni Culturali e Ambientali comunicò al Comune di Oria
che l’area interessata dai lavori autorizzati con la concessione
edilizia n° 140/1995 era stata sottoposta a vincolo paesaggistico,
per cui il Sindaco di Oria adottò l’ordinanza n° 119 del
16 Dicembre 1996, con la quale sospese i lavori precedentemente
assentiti;
- che questi provvedimenti furono impugnati innanzi a codesto
T.A.R. che, con sentenza n° 5599 del 28 Settembre 2001,
li annullò, ma respinse la domanda di risarcimento del danno
proposta dai proprietari interessati;
- che tale sentenza venne tempestivamente appellata e la
VI Sezione del Consiglio di Stato ha emanato la decisione
n° 1261 del 12 Marzo 2004, con la quale (in parziale riforma
della sentenza appellata) ha condannato il Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali al risarcimento dei danni subìti
dagli appellanti;
- che, nelle more del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato,
i proprietari dell’area in questione comunicarono (in data
8 Ottobre 2001) al Comune resistente la ripresa dei lavori
di cui alla concessione edilizia n° 140/1995, ma il Dirigente
dell’U.T.C. di Oria oppose, con nota prot. n° 13464 del
15 Ottobre 2001, l’impossibilità di riprendere i lavori
edilizi per l’avvenuta decorrenza del termine annuale previsto
dalla Legge n° 10/1977;
- che quest’ultimo provvedimento comunale si basava (inoltre)
sulla precedente determinazione n° 1207 del 23 Novembre
2000 del medesimo Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale,
con la quale veniva disposto che – avendo l’Autorità Comunale
restituito gli oneri concessori proprio per il mancato inizio
dei lavori – la concessione edilizia n° 140/1995 doveva
ritenersi decaduta;
- che, però, (a dire del ricorrente) i dati di fatto sulla
base dei quali sono stati emessi i predetti provvedimenti
dirigenziali sarebbero macroscopicamente errati e, dunque,
tali determinazioni avrebbero illegittimamente impedito
l’attuazione del programma edificatorio sull’area di che
trattasi;
- che l’odierno ricorrente incaricava l’Ing. Italiano di
redigere un nuovo progetto, rispetto a quello di cui alla
concessione edilizia n° 140/1995, per realizzare (in luogo
del complesso residenziale) un “centro congressuale, alberghiero,
convegni e ricevimenti”;
- che, a seguito di una lunga istruttoria, il Dirigente
dell’U.T.C. di Oria, con provvedimento del 5 Luglio 2002,
accoglieva l’istanza di concessione edilizia per la costruzione
(in località Colle Iris) del predetto complesso congressuale,
ponendo però le seguenti condizioni: 1) il locale garage/deposito
del fabbricato “A” ed il piano scantinato del Fabbricato
“B”, tenuto conto del conseguente aumento del carico urbanistico
che l’intervento potrà generare nell’intera zona, dovranno
essere destinati per intero ad area a parcheggio mediante
opportune opere che consentano un agevole accesso agli stessi;
2) i fabbricati dovranno essere traslati verso il confine
Sud; 3) l’altezza dei corpi di fabbrica dovrà essere ridotta
di mt. 1,00; 4) l’accesso principale al complesso immobiliare
dovrà essere realizzato mediante prolungamento e sistemazione
di via L. Rizzo;……:
- che le soprariportate quattro prescrizioni sarebbero arbitrarie,
illegittime, ingiustificate ed irrealizzabili (nonché finalizzate
a compulsare il diritto del ricorrente allo sfruttamento
edificatorio e di intrapresa della sua proprietà);
- che, con atto stragiudiziale notificato in data 25 Settembre
2004, l’odierno ricorrente (anche in qualità di amministratore
unico della S.r.l. I.A.G.A.) ha diffidato il Sindaco ed
il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Oria a provvedere
alla revoca delle predette prescrizioni di cui ai numeri
1), 2), 3) e 4) del provvedimento di assenso edilizio del
5 Luglio 2002;
- che tale diffida non ha trovato alcun riscontro da parte
del Comune di Oria;
- che, peraltro, il Comune resistente avrebbe operato (emanando,
in favore di altri soggetti, provvedimenti autorizzatori
in tema di demolizione e ricostruzione di muri di recinzione,
senza disporre arretramento rispetto all’esistente) in modo
da rendere di fatto irrealizzabile ogni programma costruttivo
sull’area di proprietà del ricorrente, rendendo materialmente
impossibile l’allargamento di Via Corrado (che costituisce
l’unico accesso viario all’area stessa) previsto, invece,
dal vigente P.d.F.;
- che, in tale situazione, il ricorrente è stato costretto
a rinunciare a portare avanti ogni progetto costruttivo
sull’area de qua e ha dovuto abbandonare la propria attività
di impresa.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto
della pretesa risarcitoria azionata, il ricorrente concludeva
come riportato in epigrafe, quantificando il danno patrimoniale
subìto nella misura complessiva di € 3.222.576,00 (oltre
i costi di gestione amministrativa dell’intrapresa), di
cui € 2.941.776,00 a titolo di lucro cessante, ed € 280.800,00
a titolo di danno emergente, il tutto da maggiorare dei
profili monetari accessori.
Si è costituito in giudizio il Comune di Oria, depositando
memorie difensive con le quali ha replicato alle argomentazioni
della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità
ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza dell’8 Marzo 2006, su richiesta di
parte, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Come illustrato in narrativa, il ricorrente
– comproprietario di un suolo sito nel Comune di Oria di
mq. 9.942 (tipizzato dal vigente P.d.F. in parte come zona
“B” e in parte a servizi) e titolare di impresa commerciale
anche costituita in forma Societaria (S.r.l. I.A.G.A.) –
chiede, nella predetta duplice qualità: 1) l’accertamento
del diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale
asseritamente patito a causa del comportamento ostativo
posto in essere a partire dal 1987 (e persistente negli
anni) dal Comune di Oria e dalla persona fisica titolare
della funzione di Dirigente dell’U.T.C. dello stesso Comune,
conclusosi con la mancata realizzazione di un complesso
edificatorio sul suolo di sua proprietà; 2) la condanna,
in via solidale, del Comune di Oria e del Dirigente dell’U.T.C.
al risarcimento del danno quantificato nella misura di €
3.222.576 (oltre i costi per la costituzione e la gestione
della S.r.l. I.A.G.A., da liquidare perché non più necessaria,
le spese di progettazione e di consulenza tecnica e i profili
monetari accessori), ovvero in quella che sarà ritenuta
di giustizia.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Il Collegio, ritiene necessario – anzitutto – precisare
che, pur trattandosi di controversia risarcitoria ascrivibile
alla materia dell’edilizia rientrante (ai sensi dell’art.
34 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 e ss.mm.)
nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo,
la situazione giuridica soggettiva azionata nel presente
giudizio dal ricorrente – che ha reiteratamente richiesto
al Comune resistente il rilascio di concessioni edilizie
per la realizzazione sulle aree di sua proprietà di un complesso
immobiliare (dapprima di carattere residenziale e succesivamente
di tipo congressuale-alberghiero) – è qualificabile alla
stregua di mero interesse legittimo, considerata la necessaria
intermediazione di un’attività provvedimentale autorizzatoria
della Pubblica Amministrazione che permetta la concreta
esplicazione del c.d. “ius aedificandi” (che, notoriamente,
ha consistenza di interesse legittimo pretensivo).
Ciò premesso, è agevole rilevare che la domanda risarcitoria
proposta dal ricorrente nei confronti del Comune di Oria
appare inammissibile, in ragione della mancata impugnazione
da parte del predetto dei provvedimenti comunali all’adozione
dei quali è sicuramente riconducibile il pregiudizio patrimoniale
asseritamente subìto dallo stesso (d’altronde, ove si opinasse
trattarsi di danni derivanti da un mero comportamento materiale
della P.A. lesivo di diritti soggettivi, sussisterebbe in
proposito - dopo la sentenza della Consulta n° 204 del 2004
- il difetto di giurisdizione dell’adito G.A.).
E’ noto, infatti, che – alla stregua dell’insegnamento assolutamente
prevalente e preferibile della giurisprudenza amministrativa
– l’accertamento incidenter tantum dell’illegittimità di
uno o più provvedimenti amministrativi, ai soli fini di
un giudizio risarcitorio, non è possibile nel vigente sistema
di giustizia amministrativa, nel quale sono previsti rigidi
termini per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi
e non è consentita la disapplicazione da parte del G.A.
di atti di natura non regolamentare; sicchè l’azione di
risarcimento del danno è ammissibile solo a condizione che
sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo
e sia stato coltivato con successo il relativo giudizio
di annullamento, essendo necessario e vincolante, in sede
di decisione sulla domanda di risarcimento del danno, un
previo o contestuale accertamento circa l’illegittimità
dell’atto amministrativo, operato dal G.A. in sede di giudizio
di impugnazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria,
26 Marzo 2003 n° 4).
In altri termini, in ragione del principio della c.d. “pregiudiziale
di annullamento interna al processo amministrativo”, la
domanda risarcitoria può essere proposta dinanzi al G.A.
soltanto se sia stato gravato entro il termine di decadenza
il provvedimento amministrativo lesivo e può essere accolta
solo se tale provvedimento sia stato annullato; nel mentre,
nell’ipotesi di omessa impugnazione di atti autoritativi
lesivi della sfera giuridica degli amministrati istanti,
l’assetto di interessi deve ritenersi stabile, legittimo
e valido, e quindi non disapplicabile dal Giudice Amministrativo
ai fini risarcitori (ex multis: Consiglio di Stato, IV Sezione,
23 Settembre 2004 n° 6239).
Orbene, nella fattispecie concreta oggetto del presente
giudizio, la parte ricorrente ha completamente omesso di
impugnare (in sede giurisdizionale o amministrativa) i principali
provvedimenti amministrativi emanati nella vicenda di che
trattasi dal Comune di Oria, all’adozione dei quali sono
– con ogni evidenza – eziologicamente riconducibili i pregiudizi
patrimoniali lamentati dall’Antonini.
Il Tribunale – rammentato che in relazione agli atti comunali
posti in essere sino al 1996 la responsabilità risarcitoria
del Comune di Oria è stata espressamente esclusa dalla sentenza
della VI Sezione del Consiglio di Stato n° 1261 del 12 Marzo
2004 (resa inter partes) – osserva, infatti, che l’Antonini
non ha mai impugnato né le determinazioni dirigenziali prot.
n° 1207 del 23 Novembre 2000 e prot. n°13464 del 15 Ottobre
2001, con le quali il Comune resistente ha dichiarato decaduta
(per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale
di cui alla Legge n° 10/1977 e per l’avvenuta restituzione
dei relativi oneri concessori) la concessione edilizia n°
140 del 22 Dicembre 1995 già rilasciata in suo favore per
la realizzazione di un complesso residenziale di 15 appartamenti
sul terreno sito in località Colle Impisi, né la concessione
edilizia assentita su sua richiesta con provvedimento del
5 Luglio 2002 (per la costruzione di un complesso congressuale,
alberghiero, convegni e ricevimenti, sul terreno in località
Colle Iris), nella parte in cui poneva esplicitamente le
quattro condizioni limitative (1^ il locale garage/deposito
del fabbricato “A” ed il piano scantinato del fabbricato
“B” dovranno essere destinati per intero ad area parcheggio;
2^ i fabbricati dovranno essere traslati verso il confine
Sud; 3^ l’altezza dei corpi di fabbrica dovrà esere ridotta
di mt. 1,00; 4^ l’accesso principale al complesso immobiliare
dovrà essere realizzato mediante prolungamento e sistemazione
di Via L. Rizzo), da lui ritenute “illegittime, ingiustificate
ed irrealizzabili”, certamente lesive della sua posizione
giuridica soggettiva, visto che gli avrebbero impedito –
secondo l’assunto – di avviare la realizzazione del centro
congressi.
E’ appena il caso di rilevare, poi, che – in relazione ai
provvedimenti inerenti l’istanza di concessione edilizia
– il condivisibile insegnamento dottrinario e giurisprudenziale
ha chiarito che è configurabile l’onere impugnatorio da
parte del richiedente, oltre che nei casi di diniego espresso
di concessione e di silenzio-rifiuto dell’Amministrazione
sulla istanza concessoria, anche in relazione ai provvedimenti
positivi di concessione contenenti, però, limitazioni o
condizioni che il richiedente ritenga illegittime o comunque
lesive dei suoi interessi, che si concretano in “condizioni
aggiuntive” che fanno corpo con il titolo concessorio e
partecipano del regime impugnatorio proprio di quest’ultimo
(ex multis: T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 19 Novembre
1992 n° 674).
Per completezza espositiva, si osserva inoltre sia che per
l’originario progetto costruttivo (del 1987) di 29 alloggi
residenziali (mai sfociato nel rilascio della concessione
edilizia e poi superato dalla nuova istanza concessoria
presentata dall’Antonini nel 1992) l’odierno ricorrente
non ha assunto le necessarie iniziative giurisdizionali
volte a far accertare l’illegittimità dell’allegata inerzia
dell’Autorità Comunale, sia che lo stesso ha omesso di impugnare
anche l’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di
Oria in data 9 Maggio 1987 in favore di tal Mangia Pasquale
(per la demolizione e ricostruzione senza arretramento del
muro di cinta della proprietà dello stesso, a confine con
la strada denominata Via Corrado), che ostacolando l’allargamento
di detta strada previsto dal P.d.F. avrebbe impedito (a
dire del ricorrente) l’adeguato accesso al terreno di proprietà
dell’Antonini, rendendo di fatto irrealizzabile ogni programma
costruttivo di una certa rilevanza su quest’ultimo.
Infine, è palesemente inammissibile per difetto di giurisdizione
amministrativa la pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente
nei confronti della persona fisica del funzionario del Comune
di Oria (Dirigente dell’U.T.C.), trattandosi di causa tra
soggetti privati, estranea al disposto dell’art. 103 della
Costituzione.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza
e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune
resistente, delle spese e competenze del presente giudizio,
liquidate in complessivi € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00),
oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio
dell’8 Marzo 2006.
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Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 21 marzo 2006
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