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T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 15 marzo 2006 n. 30
A. Guida Pres. - M. Filippi Est.
Willis Italia S.p.a. ed altre (Avv. H. d'Herin) contro l’Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Avv. P. Scaparone) e nei confronti di Marsh S.p.a (Avv.ti G. Gariboldi, D. Mirabella e S. Soncini) e Area Insurance Brokers S.r.l (non costituita)


1. Procedimento amministrativo – Appalto di servizi – Impugnazione - Notifica del ricorso alle singole imprese di un raggruppamento temporaneo e non all’associazione temporanea costituita - Corretta instaurazione del contraddittorio – Sussistenza

 

2. Contratti della p.a. - Appalti di servizi aggiudicati con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 - Giudizio espresso dalla Commissione - Non prende in esame singolarmente tutti gli elementi dei progetti operativi descritti nelle offerte ma fa diretto riferimento solo agli elementi ritenuti di particolar pregio - Legittimità

 

3. Contratti della p.a. - Appalto di servizi – Capitolato di gara - La “certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 rilasciata da un competente ente di accreditamento”, rientra fra gli elementi di giudizio attraverso l'assegnazione di “punti 10 se posseduta” e di “punti 0 se non posseduta” – stabilisce, con riguardo all’ipotesi di raggruppamento di imprese, che “il punteggio relativo (...) terrà in considerazione la certificazione della sola capogruppo” - Legittimità

1. In tema di impugnazione di un appalto di servizi la notifica del ricorso alle singole imprese di un raggruppamento temporaneo e non all’associazione temporanea costituita, è sufficiente per una corretta instaurazione del contraddittorio non essendo la ricorrente tenuta a sapere dell’avvenuta costituzione del raggruppamento

 

2. In tema di appalti di servizi aggiudicati con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, è legittimo il giudizio favorevole espresso dalla Commissione di gara sulla innovatività e pregevolezza dell’offerta risultata vittoriosa rispetto a quella seconda classificata, anche se non prende in esame singolarmente tutti gli elementi dei progetti operativi descritti nelle offerte ma fa diretto riferimento solo agli elementi ritenuti di particolar pregio, in quanto tale motivazione è comunque sufficiente a dar conto delle ragioni del punteggio attribuito

 

3. È legittima la norma del capitolato speciale di un appalto per l’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo di una ASL la quale – dopo aver precisato che la “certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 rilasciata da un competente ente di accreditamento”, rientra fra gli elementi di giudizio attraverso l'assegnazione di “punti 10 se posseduta” e di “punti 0 se non posseduta” – stabilisce, con riguardo all’ipotesi di raggruppamento di imprese, che “il punteggio relativo (...) terrà in considerazione la certificazione della sola capogruppo”. Difatti, poiché il brokeraggio assicurativo non rientra tra i servizi per la cui fornitura le imprese devono essere in possesso di certificazione di qualità, appartiene senz’altro alla discrezionalità dell’Amministrazione non solo la scelta se consentire la partecipazione alla gara soltanto ad imprese in possesso di certificazione di qualità, ma anche, in caso contrario, la scelta del punteggio da assegnare alle imprese in possesso di tale certificazione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 00051 del 2005, proposto da:

 

Willis Italia S.p.a, L'Arca Consulenza Assicurativa S.r.l, nonché Aon S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Hebert d'Herin, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Aosta, via De Lostan, n. 24;

contro



Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Aosta, Piazza Accademia di S. Anselmo, n. 2;

nei confronti di



Marsh S.p.a, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Gariboldi, Dora Mirabella e Stefano Soncini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Aosta, piazza Narbonne, n. 16; Area Insurance Brokers S.r.l, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento



a) della deliberazione del direttore generale dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta n. 1089 del 15 maggio 2005, avente ad oggetto l’aggiudicazione alla associazione temporanea di imprese costituita da M.a.r.s.h. S.p.a., in qualità di mandataria, e da Area Insurance Brokers S.r.l, in qualità di mandante, del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1° agosto 2005-31 luglio 2010;
b) del verbale della Commissione giudicatrice in data 3 maggio 2005, di attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche, nonché di aggiudicazione provvisoria del servizio;
c) della deliberazione del direttore generale n. 950 del 22 aprile 2005 di nomina della Commissione giudicatrice;
d) ove occorra: del bando di gara nella parte in cui – sezione IV. 2 - rimette al capitolato speciale d’appalto l’enunciazione dei criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché, in parte qua, degli artt. 14 e 15 del capitolato speciale d'appalto;
e) di tutti gli atti comunque connessi e in particolare della deliberazione n. 415 del 14 febbraio 2005 di indizione della gara d’appalto;
f) del contratto per l’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo, stipulato il 13 giugno 2005 (impugnato con motivi aggiunti);

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Marsh S.p.a;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2006 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO




1. - Le società Willis Italia S.p.a., Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. e Aon S.p.a. impugnano la deliberazione n. 1089 del 15 maggio 2005, con cui il direttore generale dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (di seguito Azienda U.S.L.) ha aggiudicato alla associazione temporanea di imprese costituita da M.a.r.s.h. S.p.a., in qualità di mandataria, e da Area Insurance Brokers S.r.l, in qualità di mandante, il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1° agosto 2005-31 luglio 2010.
2. - Con il ricorso, notificato in data 5 luglio 2005, si espone quanto segue:
- il sistema di aggiudicazione previsto dal bando di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;
- il capitolato speciale d'appalto, all'articolo 14, individua così gli i criteri e i punteggi ai fini della valutazione delle offerte:
a. “numero di portafogli assicurativi gestiti a favore di aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche nel triennio 2002-2004 (...) Max punti 25 (...)”;
b. “composizione dello staff tecnico di interfaccia con l'U.S.L. (...) Max punti 10 (...)”;
c. “anzianità di iscrizione dell'impresa all'albo di cui alla legge n. 792/1984 (...) Max punti 5 (...)”;
d. “modalità operative per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico, progetto operativo (...) Max punti 35 (...)”;
e. “servizi aggiuntivi che il broker si offre di svolgere a titolo gratuito (...) Max punti 5 (...)”;
f. “certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 rilasciata da un competente ente di accreditamento (...) punti 10 se posseduta punti 0 se non posseduta”;
g. “corrispettivo richiesto (...) polizze RCA fino ad un massimo di punti 4 (...) polizze diverse da RCA fino ad un massimo di punti 6 (...)”;
- in data 22 aprile 2005, con deliberazione del direttore generale dell'Azienda U.S.L. prot. n. 950, è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- entro il termine fissato dal bando per la ricezione dei plichi, hanno presentato la loro offerta tre raggruppamenti temporanei di imprese;
- all’esito della valutazione compiuta dalla Commissione Giudicatrice, nell'unica seduta svoltasi il 3 maggio 2005, il raggruppamento Marsh S.p.a.-Area Insurance Brokers S.r.l. è risultato primo in graduatoria con punti 93, mentre il raggruppamento delle ricorrenti (Willis Italia S.p.a.-Arca Consulenza Assicurativa S.r.l.-Aon S.p.a.) è risultato secondo con punti 84,5;
- in data 4 maggio 2005 la Willis Italia S.p.a., anche a nome delle altre imprese del raggruppamento, ha chiesto all’amministrazione copia di una serie di atti e documenti (e in particolare del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, della documentazione presentata dal raggruppamento M.a.r.s.h. S.p.a.-Area Insurance Brokers S.r.l e contenuta nella busta contrassegnata con la lettera “A”, nonché dell'offerta tecnica di quest’ultimo raggruppamento, contenuta nella busta contrassegnata con la lettera “B”);
- in data 11 maggio 2005, con nota prot. n. 39092, l’Azienda U.S.L. ha opposto un diniego all’istanza di accesso, in relazione alla mancata dimostrazione di un interesse attuale e diretto e alla necessità di tutelare la riservatezza dell’offerente;
- in data 16 maggio 2005, con deliberazione n. 1089, il direttore generale ha approvato il verbale della Commissione giudicatrice aggiudicando il servizio di brokeraggio assicurativo al raggruppamento costituito da M.a.r.s.h. S.p.a., in qualità di mandataria, e da Area Insurance Brokers Srl, in qualità di mandante.
3. - Insieme a tale ultima deliberazione le ricorrenti impugnano il verbale della Commissione di attribuzione dei punteggi e di aggiudicazione provvisoria, la deliberazione di nomina della Commissione medesima, il bando di gara nella parte in cui rimette al capitolato speciale d’appalto l’enunciazione dei criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché il capitolato speciale d'appalto nella parte in cui statuisce (art. 14), ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'elemento della “certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 rilasciata da un competente ente di accreditamento”, di tenere in considerazione “la certificazione della sola capogruppo”, nonché nella parte in cui assume (art. 14), fra gli elementi di valutazione del “progetto tecnico”, anche quello afferente il “corrispettivo richiesto” per l'espletamento del servizio e prescrive (art. 15) che la sua indicazione avvenga unitamente a quella degli altri elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. - Con i motivi di ricorso si lamenta, sotto diversi profili, la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; la violazione delle norme e dei principi in materia di procedure ad evidenza pubblica, ed in particolare del principio della par condicio tra i concorrenti e del regolare, trasparente ed imparziale svolgimento della gara; nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà e sviamento.
4. – L’Azienda U.S.L. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche la M.a.r.s.h. S.p.a., sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
In data 13 luglio 2005 questo Tribunale ha richiesto alla Azienda U.S.L. di provvedere al deposito della busta contrassegnata con la lettera “A” presentata in sede di gara dal raggruppamento M.a.r.s.h. S.p.a.-Area Insurance Brokers S.r.l.
In data 29 luglio 2005 la M.a.r.s.h. S.p.a. ha notificato ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento del verbale della Commissione giudicatrice, approvato con la deliberazione di aggiudicazione, nella parte in cui non dispone l’esclusione del raggruppamento capeggiato dalla Willis Italia S.p.a. o comunque attribuisce allo stesso un punteggio superiore a quello spettante, o comunque attribuisce al raggruppamento risultato vittorioso un punteggio inferiore a quello che a quest’ultimo sarebbe spettato.
In data 20 settembre 2005, le società ricorrenti – in relazione alla documentazione prodotta dalla società controinteressata e dalla Azienda U.S.L. (in sede di costituzione e in ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questo Tribunale) – hanno notificato motivi aggiunti al ricorso introduttivo, chiedendo inoltre che il contratto stipulato in data 13 giugno 2005 tra l’ Azienda USL e le società controinteressate, nel frattempo costituitesi in associazione temporanea di imprese) sia dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace.


DIRITTO




1. – Oggetto del ricorso sono gli atti della procedura di aggiudicazione alla associazione temporanea di imprese - costituita da M.a.r.s.h. S.p.a., in qualità di mandataria, e da Area Insurance Brokers S.r.l., in qualità di mandante - del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1° agosto 2005-31 luglio 2010.

2. – Va rilevata, in primo luogo, l’infondatezza delle eccezioni dedotte dalla controinteressata M.a.r.s.h. S.p.a.
2.a – Con una prima eccezione si sostiene l’inammissibilità del ricorso perché notificato alle singole imprese del raggruppamento temporaneo e non all’associazione temporanea costituita da M.a.r.s.h. S.p.a. e Area Insurance Brokers S.r.l. il 25 maggio 2005 (quindi oltre un mese prima della notifica del ricorso), o comunque perché non notificato alla M.a.r.s.h. S.p.a. nella sua qualità di capogruppo della costituenda associazione temporanea.
Va subito rilevato che le ricorrenti non erano tenute a conoscere l’avvenuta costituzione dell’associazione temporanea: dalla istanza di sospensione formulata con il ricorso (v. pag. 30), risulta che le ricorrenti non erano a conoscenza dell’avvenuta stipulazione del contratto, impugnato solo con i motivi aggiunti.
Il ricorso è stato regolarmente e correttamente notificato individualmente alle due imprese del raggruppamento temporaneo: sicché - proprio alla stregua della giurisprudenza richiamata dalla controinteressata (Cons. St., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2148, che, con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione dei contratti, qualifica come soggetti controinteressati le singole imprese dell’associazione temporanea risultata vittoriosa nella gara e sottolinea come solo per ragioni di economia processuale e correlative all’esistenza del mandato si ammette la notificazione del ricorso all’impresa capogruppo) – deve ritenersi che il contraddittorio sia stato validamente instaurato.
D’altra parte, considerata la natura dell’associazione temporanea di imprese – che non e' soggetto giuridico e nemmeno centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle imprese raggruppate – deve escludersi anche la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio.
2.b – E’ infondata anche l’eccezione con cui la M.a.r.s.h. S.p.a. deduce l’irricevibilità dei motivi aggiunti – formulati con esclusivo riferimento a circostanze rilevate dall’esame di documenti il cui accesso è stato negato dalla resistente Azienda USL - in relazione alla mancata impugnazione del diniego opposto alla istanza di accesso presentata dalle ricorrenti.
Ad escludere la fondatezza dell’eccezione è sufficiente la considerazione che i motivi aggiunti risultano tempestivi rispetto al deposito della documentazione, a nulla rilevando la mancata impugnazione del diniego di accesso.
2.c – Per le ragioni già sopra evidenziate (sub 2.a) è infondata anche l’ulteriore eccezione con cui la M.a.r.s.h. S.p.a. deduce l’inammissibilità dei motivi aggiunti in relazione alla errata notifica del ricorso introduttivo e comunque per la mancata evocazione in giudizio della associazione temporanea controinteressata.
Quanto al profilo dell’eccezione con cui si sostiene che i motivi aggiunti – notificati alla M.a.r.s.h. S.p.a. in qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese – sarebbero inammissibili per la mancata coincidenza tra le parti del ricorso introduttivo e quelle del ricorso per motivi aggiunti, è sufficiente osservare che quest’ultimo è stato notificato alla società controinteressata, oltre che nella veste di mandataria dell’associazione, anche in proprio, come avvenuto con il ricorso introduttivo.

3. – Ancora in via preliminare va esaminato (perché pregiudiziale) il primo motivo del ricorso incidentale con il quale la M.a.r.s.h. S.p.a. sostiene che l’offerta presentata dalle ricorrenti avrebbe dovuto essere esclusa in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni - stabilite in parte dalla legge (articoli 38 e 47 del Testo unico della documentazione amministrativa), in parte dal bando (punto III.2.1) e dal capitolato speciale d’appalto (art. 13) - concernenti le dichiarazioni sostitutive rese dalle ricorrenti.
In particolare si sostiene che la Commissione avrebbe dovuto rilevare i seguenti vizi:
a) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della Willis Italia S.p.a. (resa con riferimento ai punti da 1 a 15 del modello allegato al capitolato speciale d’appalto) non sarebbe accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore;
b) la dichiarazione del raggruppamento costituito dalle imprese ricorrenti (resa con riferimento ai punti da 16 a 18 del medesimo allegato) sarebbe accompagnata dalla copia del documento di identità del solo rappresentante della Willis Italia S.p.a.;
c) la dichiarazione dell’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. (resa con riferimento ai punti da 1 a 15 del medesimo modello) sarebbe accompagnata da una copia della carta di identità del legale rappresentante che, in quanto illeggibile nella sottoscrizione, non consente di verificarne l’autenticità.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo, risulta dagli atti che l’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente reca in allegato una copia del documento di identità del legale rappresentante della Willis Italia S.p.a.: tale fatto è sufficiente ad escludere la fondatezza della censura, a nulla rilevando la circostanza che la copia del documento di identità non risulti ‘spillata’ insieme alla relativa dichiarazione.
Altrettanto vale con riguardo alla dichiarazione resa cumulativamente dal raggruppamento temporaneo: risulta dagli atti che l’offerta conteneva la copia del documento di identità dei legali rappresentanti di tutte le imprese del raggruppamento, anche se solo una è ‘spillata’ insieme alla dichiarazione medesima.
Da ultimo, con riguardo al profilo della illegibilità della sottoscrizione, la censura è infondata in fatto: la sottoscrizione è infatti riconoscibile, tenuto anche conto che si tratta di riproduzione di una tessera magnetica. La circostanza sarebbe comunque irrilevante non essendo contestato né contestabile la provenienza del documento e l’identità della persona.

4. – Quanto al merito, il ricorso non è fondato.
4.a – E’ prima di tutto infondata la censura (dedotta con il quinto motivo del ricorso introduttivo) con cui si lamenta la violazione dei principi generali in materia di composizione delle Commissioni giudicatrici, nonché dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. Nella specie, sostengono le ricorrenti, la Commissione nominata dalla Azienda U.S.L. non avrebbe avuto le competenze adeguate alla natura del servizio appaltato, tenuto conto sia del criterio di aggiudicazione (quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa), sia del contenuto - prevalentemente tecnico - delle valutazioni da compiere in sede di esame delle offerte sulla base dei parametri stabiliti dal capitolato speciale d’appalto (come sarebbe particolarmente evidente con riguardo alla valutazione della “composizione dello staff tecnico di interfaccia”, delle “modalità operative per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico” e dei “servizi aggiuntivi”).
Come risulta dalla documentazione agli atti (deliberazione del direttore generale n. 950 del 22 aprile 2005), la Commissione è composta dal direttore amministrativo dell’Azienda USL, in qualità di presidente, da un dirigente del servizio affari generali e legali e da un dirigente del servizio ragioneria.
Il Collegio ritiene che una tale composizione assicuri la necessaria competenza tecnica per la valutazione della qualità delle offerte tenuto conto della qualificazione professionale dei membri prescelti, collocati al vertice dei settori specificamente interessati dal servizio oggetto di gara, della loro esperienza in ordine alle esigenze e alle problematiche relative ai rischi in ambito sanitario.
4.b – E’ invece da ritenersi superata la censura (formulata con il primo motivo del ricorso introduttivo) con cui sostanzialmente si lamenta l’illegittimità del diniego opposto dalla Azienda USL alla domanda di accesso agli atti presentata dalle ricorrenti: come anticipato in fatto, i documenti oggetto dell’istanza sono stati prodotti, tanto è vero che in relazione agli stessi sono stati notificati motivi aggiunti.
4.c – Con altra censura (formulata con il secondo motivo del ricorso introduttivo) si lamenta l’illogicità e la contraddittorietà delle valutazioni espresse dalla Commissione, nonché la disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio con riguardo alle “modalità operative” proposte dai concorrenti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico (art. 14 del capitolato speciale d'appalto, punto 4 del progetto tecnico).
4.c.1. - Si sostiene, in particolare, che sarebbe illogica la valutazione secondo cui il “progetto operativo” delle ricorrenti – al quale la Commissione ha attribuito il punteggio di 25 punti su 35 - pur ritenuto “corretto”, ed “apprezzabile” , sarebbe “standardizzato” in quanto privo di “spunti di particolare innovatività rispetto alle procedure già seguite dall'Azienda”.
L’illogicità risulterebbe con evidenza dal confronto con la valutazione espressa dalla Commissione sul progetto operativo del raggruppamento controinteressato che è stato ritenuto ricco di elementi “di particolare pregio” e di “innovatività rispetto agli standars”, tanto da giustificare l'attribuzione di punti 29 su 35.
Tra gli elementi evidenziati nel verbale, le ricorrenti richiamano in particolare:
a) la “Attivazione, da parte dell'ATI, di tutte le azioni onde evitare scoperture assicurative, nel caso l'Azienda segnali difficoltà nell'adempiere entro i termini”;
b) la “Analisi dei picchi di rischio (...)”, la “analisi dei sinistri di frequenza (...)”, la “triangolazione dei dati disponibili”;
c) i “Progetti formativi mirati alla gestione del rischio clinico”;
d) la “Messa a disposizione (...) dei seguenti software: Client Connectivity; Eurosys e Stars Light”;
e) la “Predisposizione di un manuale di procedura sinistri concordato con l'Azienda ed elaborato, quindi, sulla base delle specifiche esigenze aziendali”;
f) la “Istituzione di un Comitato misto di monitoraggio e di prevenzione dei sinistri”.
Con il motivo si lamenta in sostanza che gli elementi di pregevolezza e di innovatività - che, secondo la valutazione della Commissione, giustificano il più alto punteggio attribuito all’offerta risultata migliore - caratterizzano anche l’offerta delle ricorrenti; e, d’altra parte, che molte delle proposte contenute in quest’ultima non sarebbero state sufficientemente considerate dalla Commissione.
4.c.2 – La censura non può essere condivisa.
Il progetto operativo delle società ricorrenti è stato così valutato: “Il progetto è, da un punto di vista della tecnica assicurativa, ineccepibile. Inquadra correttamente le fasi di lavoro. Emerge una discreta contestualizzazione all’ambiente sanitario. Dimostra una certa conoscenza dell’organizzazione dell’Azienda ospedaliera. La fattispecie di razionalizzazione dei costi è inquadrata correttamente. Le procedure di gestione pratica dei sinistri sono descritte in maniera corretta, ma standardizzata, senza offrire spunti di particolare innovatività rispetto alle procedure già seguite dall’Azienda. I corsi di formazione, compresi nell’ambito progettuale, riguardano materie di interesse e appaiono sufficientemente strutturati. La mappatura dei coinvolgimenti delle strutture aziendali per l’analisi di problematiche appare sufficientemente orientata anche nei tempi. Risultano sufficientemente sviluppati i riferimenti al risk management. In base a quanto sopra narrato la Commissione ritiene, quindi, di attribuire un punteggio (25 punti) che premia un progetto apprezzabile, seppur standardizzato”.
4.c.3 - E’ senz’altro vero, come si osserva con la censura, che il giudizio della Commissione non prende in esame singolarmente tutti gli elementi del progetto operativo descritto nell’offerta: ma altrettanto si può dire con riguardo al giudizio espresso sul progetto operativo del raggruppamento controinteressato, del quale vengono richiamati solo alcuni dei servizi proposti.
Come si ricava dalla comparazione dei due giudizi, l’esplicito richiamo a tali servizi viene fatto non per rimarcarne la presenza in un’offerta e non nell’altra, ma per evidenziare le aree nelle quali il confronto tra le due proposte ha condotto a ritenere che il progetto del raggruppamento controinteressato, a differenza di quello delle ricorrenti, fosse “fortemente orientato all’ambito sanitario” con “elementi di innovatività rispetto allo standard”.
Il Collegio rileva come, ad una attenta lettura della documentazione agli atti, una tale valutazione non appaia illogica.
4.c.4 - In effetti, mettendo a confronto le due offerte nella parte relativa alle modalità operative, si ricava per esempio che, con riguardo alla gestione informatica dei sinistri e delle polizze, entrambi i raggruppamenti hanno proposto un servizio di gestione “on line”, ma il livello di dettaglio e di specificazione appare molto diverso.
L’offerta delle ricorrenti si limita a proporre “l’inserimento delle polizze nel sistema gestionale informatico” e “la gestione dei contratti assicurativi … tramite il sistema informatico ‘WIBS’ . . . che consente la gestione integrata dei flussi amministrativi e cartacei” (pag. 3 delle modalità operative), specificando che tale servizio di gestione “on line” – che “consente all’Azienda Cliente il controllo sulla gestione di ogni singola pratica di sinistro” – “mira a rendere complessivamente più efficiente l’intero processo gestionale dei sinistri rendendo più approfondite le analisi consulenziali e statistiche conseguenti” (pag. 22 dell’offerta, nella parte relativa ai servizi aggiuntivi).
L’offerta della controinteressata, come si legge nel giudizio della Commissione, propone invece software particolarmente innovativi. Il riferimento è al sistema di “Client Connectivity” che, attraverso “l’inserimento del Cliente nel database e-mail del sistema di posta elettronica (Lotus Notes)” della M.a.r.s.h. S.p.a., consente di accedere a diversi database della stessa “contenenti informazioni sul mercato assicurativo in genere, su nuovi prodotti/soluzioni, su rischi relativi a particolari settori” (pag. 40 dell’offerta). Ma il riferimento è soprattutto al sistema Eurosys che in Italia “opera in un ambiente dedicato, in lingua italiana ed è aggiornato con le necessarie modifiche per ottemperare alle normative fiscali e legali italiane” e che consente di gestire “on line”, “in modo integrato, interfunzionale e in tempo reale, sia il portafoglio contratti (statistiche, scadenzari, corrispondenza, sinistri) che la gestione contabile dei premi e la contabilità generale ed analitica”; tale sistema inoltre, in quanto “collegato con i sistemi informativi delle altre aree geografiche presso cui opera Marsh nel mondo”, permette “la totale integrazione delle informazioni a livello internazionale e di conseguenza l’accesso immediato a informazioni ed esperienze comparabili su quanto accade in altri Paesi” (ibidem). Ancora, l’offerta della controinteressata propone l’utilizzazione di un nuovo servizio - “Stars Light” – che consente di verificare sia “l’andamento dei sinistri gestiti da Marsh S.p.A., aggiornati con cadenza almeno mensile, attraverso report standard”, sia “lo stato dei singoli sinistri accedendo a specifiche cartelle di dettaglio”, sia “le principale informazioni relative alle polizze”, permettendo, su richiesta dell’Azienda USL, l’installazione di una versione con maggiore funzionalità (“Starsasp”), tramite la quale trattare in un unico ambiente non solo i sinistri gestiti da MARSH, ma anche quelli gestiti da altri brokers (ibidem).
4.c.5 – Ancora, a titolo di esempio, si richiama un altro elemento delle modalità operative considerato di particolare pregio nella versione proposta dalla controinteressata, concernente i “progetti formativi mirati alla gestione del rischio clinico”.
Non v’è dubbio che, come si sottolinea con il ricorso, anche l’offerta del raggruppamento capeggiato dalla Willis Italia S.p.a. contenga, nell’ambito delle modalità operative, proposte concernenti l’attività di formazione del personale dipendente dell'Azienda USL attraverso l'organizzazione di “corsi specifici e/o monotematici” (pag. 7) per l’approfondimento delle tematiche di maggiore interesse e dedicati anche alla gestione del rischio medico (pag. 8).
Ma è altrettanto indubbio che la corrispondente proposta dell’offerta risultata aggiudicataria sia illustrata in modo molto più puntuale e risulti meglio strutturata. Il programma “Gestione del Rischio Clinico” propone infatti corsi di formazione, della durata di 2 giorni (tenuti da relatori esperti di Risk Management e di problematiche riguardanti il mondo sanitario) ed indica, tra i temi che saranno specificamente affrontati, la valutazione degli errori individuali e di quelli organizzativi, la valutazione concernente i cosiddetti “sistemi vulnerabili” rispetto a quelli “affidabili”, l’approfondimento delle “problematiche Assicurative di professionisti e Aziende del settore sanitario”, nonché “il miglioramento continuo in una Struttura Sanitaria” (pagg. 36 e 37 dell’offerta M.a.r.s.h. S.p.a.).
4.c.6 – Sotto altro aspetto, con riguardo non al profilo della innovatività, ma a quello della specifica attenzione dell’offerta all’ambito sanitario, va rilevato che nel giudizio espresso dalla Commissione viene indicata, tra gli elementi di pregio della proposta del raggruppamento controinteressato, l’esperienza “deducibile … dal progetto sanitario unificato elaborato, dalla MARSH, per la Regione Piemonte”.
Come si legge nell’offerta aggiudicataria (pag. 34), tale precedente esperienza in materia di collocamento dei rischi sul mercato assicurativo, ha consentito il raggiungimento di obiettivi di “risparmio economico immediato di € 3.800.000,00 - su base annua - rispetto ai costi del 2004” e di “risparmio economico stimabile intorno ad € 9.000.000,00 su base annua, rispetto ai costi che la Regione avrebbe dovuto sostenere nell’anno 2005”, con la previsione di “un risparmio triennale superiore a € 18.000.000,00”: sicché non pare illogico che di questa esperienza la Commissione abbia tenuto conto in sede di attribuzione del punteggio.
Né può condividersi la censura, formulata con il secondo motivo aggiunto al ricorso introduttivo, con cui, a tale proposito, si lamenta una commistione tra elementi soggettivi ed oggettivi dell’offerta e si sostiene che il richiamo alla precedente esperienza in campo sanitario maturata dalla M.a.r.s.h. S.p.a. avrebbe un valore puramente “curriculare”, non essendo state specificate, nell’offerta del raggruppamento controinteressato, le possibili ricadute del progetto relativo alla Regione Piemonte sul contenuto delle modalità operative proposte.
La censura è infondata perché è la stessa Commissione ad individuare le positive ricadute della precedente esperienza in ambito sanitario: si legge infatti nel giudizio formulato dalla Commissione che tale esperienza, considerata “di rilievo”, è “valutabile in quanto consente forti iniziative di benchmarking con altre realtà e potrebbe conseguire economie scala”.
Sicché, in relazione ai profili esaminati – e tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui è investita la Commissione, anche in sede di valutazione dello specifico profilo della innovatività delle offerte - il Collegio ritiene che nella attribuzione di un punteggio superiore di 4 punti (su 35) all’offerta della controinteressata non sia ravvisabile alcuna palese illogicità o incongruità.
Quanto al lamentato difetto di motivazione nel giudizio espresso dalla Commissione, il Collegio ritiene che la specificazione degli elementi di particolare pregio - sotto il profilo della innovatività rispetto agli standard e dell’attenzione all’ambiente sanitario - contenuti nell’offerta risultata vittoriosa, sia sufficiente a dar conto delle ragioni del punteggio.
Né ha rilievo il profilo della censura formulato con l’ultimo motivo aggiunto con cui si sostiene che, in relazione al primo elemento di pregio richiamato nel giudizio dell’offerta aggiudicataria - “l’attivazione … di tutte le azioni onde evitare scoperture assicurative” - la valutazione della Commissione sarebbe erronea perché avrebbe ritenuto ricompresa, nell’ambito di tali azioni, anche l’anticipazione dei premi che invece non risulta prevista nell’offerta del raggruppamento controinteressato.
Il giudizio della Commissione si limita infatti a riconoscere il particolare pregio di tale elemento delle modalità operative proposte dal raggruppamento capeggiato dalla M.a.r.s.h. S.p.a., richiamando l’insieme delle azioni proposte nell’offerta per evitare scoperture assicurative: sicché non vi sono motivi per ritenere che la Commissione abbia espresso la propria valutazione sul presupposto di un impegno da parte del raggruppamento a garantire anche l’anticipazione dei premi, impegno del quale non v’è traccia alcuna nell’offerta.
4.d – Censura sostanzialmente analoga (formulata con il terzo motivo di ricorso) viene dedotta con riguardo al giudizio espresso dalla Commissione sull'elemento dell’offerta relativo ai “servizi aggiuntivi che il broker si offre di svolgere a titolo gratuito”.
4.d.1 - Si sostiene infatti che i servizi del raggruppamento controinteressato presi in considerazione dalla Commissione (l'attività di “aggiornamento legislativo” e il “piano di formazione” con “la possibilità di stage formativi personalizzati presso gli uffici della MARSH”) e valutati con il massimo del punteggio (5 punti su 5 assegnabili), sarebbero presenti anche nella proposta delle ricorrenti che non solo include un “servizio di consulenza legale”, in grado di fornire anche “un costante aggiornamento giurisprudenziale e legislativo, con particolare riferimento al settore assicurativo e delle Amministrazioni pubbliche” (pag. 21), ma contempla anche lo svolgimento di corsi di formazione in favore degli operatori aziendali da svolgersi presso gli uffici di una delle società del raggruppamento (pag. 7).
Si aggiunge, d’altra parte, che la Commissione avrebbe valutato solo alcuni dei servizi offerti dalle ricorrenti – “servizio on line di gestione sinistri, gruppo monitoraggio sinistri, inviti ed informazioni relativi a seminari e convegni su tematiche d'interesse assicurativo”, ai quali è stato attribuito il complessivo punteggio di 3,5 punti su 5 - senza tenere in alcuna considerazione ulteriori servizi aggiuntivi offerti gratuitamente dalle ricorrenti, che non sarebbero invece compresi nell'offerta aggiudicataria. Il riferimento è in particolare all'istituzione di un numero telefonico dedicato, operativo dalle 8,30 alle 18,30 (pag. 15); al “servizio di Rating delle Compagnie” finalizzato all’accertamento della solidità patrimoniale e l'efficienza delle Compagnie assicurative (pag. 17); ai “servizi assicurativi in convenzione studiati su misura per i Dipendenti” (pag. 17); all’assistenza “nell'adeguamento della gestione dei beni immobili e mobili alle vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza, nonché per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi” (pag. 18); all’analisi dell'adeguatezza delle garanzie e delle coperture assicurative prestate dai fornitori, dai prestatori di servizi e dagli esecutori di lavori a vario titolo incaricati dall'Azienda ASL (pagg. 19 e 20); alla messa “a disposizione del Personale della Azienda USL Valle d'Aosta (di) un servizio quotidiano di Rassegna Stampa, espletato in outsourcing, da primario operatore professionale, mirato allo specifico settore della Sanità” (pag. 20); all'assistenza, da prestarsi attraverso l'intervento di ingegneri e tecnici, agli adempimenti successivi al sinistro al fine di contenerne gli effetti dannosi ed alla fase di quantificazione del danno (pag. 23).
4.d.2 – Anche tale censura non può essere condivisa.
Come risulta dall’esame dell’offerta risultata aggiudicataria, i servizi aggiuntivi proposti dal raggruppamento controinteressato, come si è verificato per quello delle ricorrenti, sono molto più numerosi dei servizi richiamati nel giudizio della Commissione.
Nell’offerta sono infatti indicati servizi di elaborazione di perizie tecniche assicurative di parte; servizi di consulenza sulle polizze di fornitori ed appaltatori; servizi di market security; di consulenza sulla legge Merloni; di consulenza assicurativa per garanzie fidejussorie; di consulenza in materia di project financing; programmi a favore dei dipendenti dell’azienda; servizi di gestione della sicurezza del parco veicoli; il servizio “Marsh bulletin”; il servizio di aggiornamento legislativo mediante accesso a numerose banche dati; il servizio di risk control consulting; l’elaborazione di piani di continuità di servizio; il servizio di supporto da parte di una struttura di diritto amministrativo e studio legale; servizi di formazione del personale mediante corsi base ed avanzati specifici per le aziende operanti nel settore della sanità e per la enti locali; stage formativi presso Marsh; sponsorizzazioni.
Come si ricava dal giudizio espresso sul punto, la Commissione non ha ritenuto di formulare un giudizio analitico, specifico per ogni singola voce, ma ha preferito considerare i soli servizi aggiuntivi ritenuti di maggiore interesse per l’Amministrazione: la Commissione ha infatti selezionato alcune voci di entrambe le offerte, rilevando che i servizi di aggiornamento legislativo e di formazione proposti dalla controinteressata, in relazione alla struttura e all’articolazione degli stessi, come delineate nella proposta, “rispondano ai bisogni dell’Azienda”.
Anche in questo caso la lettura degli atti consente di escludere profili di manifesta illogicità e incongruenza nella valutazione compiuta dalla Commissione.
Va infatti rilevato, con particolare riguardo al piano di formazione proposto dalla controinteressata, che il servizio è affidato a docenti di specifica esperienza nel settore e viene articolato in un primo corso dedicato alle tematiche del mercato assicurativo e del risk management, ad un secondo corso dedicato al tema della responsabilità civile (dell’Ente e del medico) e ad un corso avanzato (per l’approfondimento di aspetti ulteriori come il fenomeno del mobbing e gli statutory risks): sicché tale servizio aggiuntivo risulta senza dubbio meglio strutturato rispetto a quello proposto dalle ricorrenti, che si limita a fare generico riferimento a corsi di formazione in favore degli operatori aziendali da svolgersi pressi gli uffici di una delle imprese del raggruppamento temporaneo (pag. 7).
Il diverso grado di dettaglio nella strutturazione del programma di formazione è sufficiente ad escludere che l’attribuzione di 2 punti in più (sul massimo di 5) alla proposta contenuta nell’offerta del raggruppamento capeggiato dalla Marsh sia viziata sotto il profilo della ragionevolezza.
4.e – Con altra censura (formulata con il quarto motivo del ricorso introduttivo e con il primo dei motivi aggiunti) si lamenta ancora l’illogicità e la disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi con riguardo alla valutazione dell'elemento relativo alla “composizione dello staff tecnico di interfaccia con l'USL”.
Come ricordano le ricorrenti, la Commissione, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, ha così ritenuto di ripartire i punti (in totale 10) assegnati dal capitolato speciale d'appalto a tale elemento dell’offerta:
“fino ad un massimo di 4 punti per l'esperienza professionale dei referenti nel settore sanitario;
fino ad un massimo di 2 punti per la congruità del numero complessivo dei componenti lo staff tecnico;
fino ad un massimo di 4 punti per l'esperienza professionale nel settore sanitario dello staff nella sua interezza”.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha assegnato alla proposta del raggruppamento controinteressato 9 punti di cui:
- 4 punti per l'esperienza professionale dei referenti nel settore sanitario;
- 2 punti per la congruità del numero complessivo dei componenti lo staff tecnico, accertato in un valore pari a “30 risorse”;
- 3 punti per l'esperienza professionale nel settore sanitario dello staff nella sua interezza, valutata la “presenza di 8 soggetti con specifica esperienza professionale in ambito sanitario”.
Alla proposta delle ricorrenti sono stati, invece, attribuiti 6 punti di cui:
- 1 punto per l'esperienza professionale dei referenti nel settore sanitario;
- 2 punti per la congruità del numero complessivo dei componenti lo staff tecnico, accertato in un valore pari a “32 risorse”;
- 3 punti per l'esperienza professionale nel settore sanitario dello staff nella sua interezza, valutata la “presenza di 11 soggetti con specifica esperienza professionale in ambito sanitario”.
Il punteggio attribuito al raggruppamento controinteressato sarebbe illogico e basato su falso presupposto di fatto, sotto un duplice profilo.
4.e.1 - In primo luogo, perché la motivazione del giudizio concernente l’esperienza professionale nel settore sanitario del referente si fonda sul rilievo che questi “vanta un’esperienza specifica nel settore sanitario a partire dal 1999”: dall’esame del curriculum professionale del referente sarebbe invece emerso che lo stesso risulta iscritto all’albo Broker solo dal 6 novembre 2002, per cui solo da tale data avrebbe potuto maturare una esperienza professionale nell’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa valutabile da parte della Commissione.
Sotto questo profilo la censura non può essere condivisa.
Va infatti rilevato che, contrariamente a quanto ritengono le ricorrenti, il criterio stabilito dalla Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio con riguardo alla composizione dello staff tecnico di interfaccia con l’Azienda U.S.L. (come del resto il capitolato speciale), si limita a richiedere una specifica “esperienza nel settore sanitario”, senza fare riferimento a precedenti esperienze di mediazione assicurativa.
Sicché – essendo circostanza incontestata tanto che il referente del raggruppamento controinteressato vanta un’esperienza nel settore sanitario fino dal 1999, maturata proprio nel rapporto con la Azienda USL, quanto che il referente del raggruppamento ricorrente non vanta alcuna esperienza nello specifico settore – tutt’altro che illogica appare l’attribuzione di 4 punti alla offerta del primo e di un punto alla offerta del secondo.
4.e.2 – Sotto altro profilo si lamenta l’illogicità della valutazione della Commissione nella parte in cui ha ritenuto equivalenti le offerte in gara, sia con riguardo al numero complessivo dei componenti lo staff tecnico, sia con riguardo alla esperienza degli stessi componenti nel settore sanitario, nonostante l’offerta del raggruppamento controinteressato prevedesse un numero inferiore di risorse (30 rispetto alle 32 indicate nell’offerta delle ricorrenti) e di soggetti con specifica esperienza professionale in ambito sanitario (8 rispetto agli 11 indicati nell’offerta delle ricorrenti).
La censura è fondata limitatamente a tale secondo aspetto.
Con riguardo al primo, il Collegio osserva che, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione, la valutazione doveva essere compiuta in relazione alla “congruità” del numero complessivo dei componenti: sicché, alla stregua di tale parametro, ampiamente discrezionale, non pare irragionevole l’attribuzione del medesimo punteggio (3 punti su 3) ad entrambe le offerte.
Deve invece ritenersi fondata la censura con riguardo alla valutazione di equivalenza espressa in relazione al numero complessivo di soggetti aventi esperienza professionale in ambito sanitario. In questo caso il parametro prefissato dalla Commissione non richiede valutazioni di congruità: sicché appare illogico attribuire il medesimo punteggio (3 punti) per “l’esperienza professionale nel settore sanitario”, pur essendo diverso il numero complessivo dei soggetti aventi una tale esperienza negli staff proposti con le offerte (8 contro 11) e pur avendo la Commissione previsto per tale voce il punteggio massimo di 4 punti.
Va però rilevato che – tenuto conto del maggior punteggio ottenuto dal raggruppamento della controinteressata rispetto a quello delle ricorrenti (8,5 punti) - l’annullamento di tale parte del giudizio espresso dalla Commissione non sarebbe di alcuna utilità.
4.f – In via subordinata si sostiene l’illegittimità dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui – dopo aver precisato che la “certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 rilasciata da un competente ente di accreditamento”, rientra fra gli elementi di giudizio attraverso l'assegnazione di “punti 10 se posseduta” e di “punti 0 se non posseduta” - stabilisce invece, con riguardo all’ipotesi di raggruppamento di imprese, che “il punteggio relativo (...) terrà in considerazione la certificazione della sola capogruppo”.
In applicazione di questa disposizione la Commissione ha attribuito il medesimo punteggio (10 punti) ad entrambe le offerte, in quanto le capogruppo dei due raggruppamenti posseggono entrambe la certificazione di qualità: ma l’attribuzione di tale punteggio, si sostiene con la censura, è palesemente irragionevole perché non tiene conto del fatto che tutte e tre le imprese ricorrenti posseggono la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9000, mentre l’impresa mandante del raggruppamento controinteressato (Area Insurance Brokers S.r.l.) risulta priva di tale certificazione.
L’illogicità cui conduce l’applicazione della impugnata disposizione del capitolato speciale d’appalto sarebbe poi evidente anche in considerazione della attività di assistenza e di consulenza che, secondo quanto previsto dal contratto stipulato il 13 giugno 2005, la mandante è incaricata di fornire alla Azienda U.S.L.
Tra l’altro, si aggiunge, l’impugnata disposizione sarebbe illegittima anche sotto altro profilo perché - omettendo di dare il giusto rilievo in termini di punteggio alla rilevata carenza dell’elemento qualità in capo alla mandante - giunge a configurare l’associazione temporanea quale entità autonoma e distinta dalle soggettività che la compongono, in contrasto con quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del D. Lgs 17 marzo 1995 n. 157, ai sensi del quale “il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione od associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.
La censura non può essere condivisa.
Poiché il brokeraggio assicurativo non rientra tra i servizi per la cui fornitura le imprese devono essere in possesso di certificazione di qualità, appartiene senz’altro alla discrezionalità dell’Amministrazione non solo la scelta se consentire la partecipazione alla gara soltanto ad imprese in possesso di certificazione di qualità, ma anche, in caso contrario, la scelta del punteggio da assegnare alle imprese in possesso di tale certificazione.
Altrettanto discrezionale deve ritenersi la scelta, effettuata nella specie dalla Azienda U.S.L. con l’impugnata disposizione del capitolato, di prevedere che, in caso di raggruppamenti temporanei, ai fini dell’attribuzione del punteggio rilevi la sola posizione dell’impresa capogruppo.
Né una tale scelta appare irragionevole tenuto conto che è l’impresa capogruppo il soggetto chiamato a rispondere della buona esecuzione del servizio nei confronti dell’Amministrazione.
Ma la previsione appare tutt’altro che irragionevole anche sotto il diverso profilo della tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica: si tratta infatti di una disposizione di favore verso la costituzione di raggruppamenti che consentano a imprese piccole e medie di partecipare, a fianco di imprese più solide ed in possesso della certificazione di qualità, a gare cui singolarmente non sarebbero in grado di accedere.
4.g – Ancora in via subordinata, si lamenta l’illegittimità del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui assume (art. 14), fra gli elementi di valutazione del “progetto tecnico”, anche quello afferente il “corrispettivo richiesto” per l'espletamento del servizio e nella parte in cui prescrive (art. 15) che l’indicazione di tale corrispettivo avvenga unitamente a quella degli altri elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Una tale previsione – si sostiene - comporta la commistione tra aspetti di natura qualitativa e quantitativa e consente alla Commissione di avere contezza degli elementi tecnici congiuntamente a quelli economici, in violazione del fondamentale principio della par condicio tra concorrenti che esige l'assoluta segretezza delle offerte economiche fino a che non siano state esaminate le componenti tecnico-qualitative dell'offerta.
La regola generale che impone la separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica – aggiungono le ricorrenti - dovrebbe valere a maggior ragione nell’ambito di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dell’elevato margine di discrezionalità di cui è investita l’Amministrazione in sede di attribuzione del punteggio.
La censura nella specie non può essere condivisa perché non tiene conto, da un lato che, trattandosi di servizio di brokeraggio assicurativo, il compenso previsto per l’appaltatore grava solo in modo indiretto sull’Amministrazione; dall’altro, che entrambi i raggruppamenti hanno comunque richiesto il medesimo compenso (fino a un massimo del 4% per le polizza RCA, fino a un massimo del 9% per le polizze diverse), tanto è vero che identico è stato il punteggio attribuito dalla Commissione (rispettivamente 4 e 6 punti).
In relazione a tali circostanze di fatto, la mancata separazione dell’offerta economica rispetto a quella tecnica nella fattispecie all’esame diventa irrilevante.

5. – Considerata l’infondatezza delle censure formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, non vi è luogo all’esame dei motivi del ricorso incidentale non considerati.

6. - Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio tenuto conto della natura e della complessità della controversia.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2006 con l'intervento dei signori:

Antonio Guida, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Rosaria Trizzino, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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