REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE, Presidente
ALBERTO PASI, Cons. , relatore
CARLO TESTORI, Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 9 legge n. 205/2000
nella Camera di Consiglio del 17 Novembre 2005
Visto il ricorso 1071/2005 proposto da:
BOTTURI STEFANO
rappresentato e difeso da:
CORRADO AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in BOLOGNA
GALLERIA MARCONI 1
presso
CORRADO AVV. FRANCESCO
contro
QUESTORE DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto n. 47/05 emanato in data 14 settembre dal
Questore di Bologna, notificato alla Società ricorrente
il 16 giugno 2005, con il quale veniva disposta la sospensione
della licenza di pubblico esercizio del locale denominato
Bar Carlo;
Rienuto che è possibile decidere il merito della causa in
forma semplificata, per le seguenti ragioni di fatto e di
diritto:
I. Deve essere disattesa la preliminare censura di incompetenza
del Questore, dedotta da parte ricorrente, in quanto la
giurisprudenza amministrativa di I e II grado è, viceversa,
consolidata nell'affermare che, tra le funzioni di cui al
r.d. 18 giugno 1931 n. 773, attribuite ai Comuni ai sensi
dell'art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, non è annoverabile
il potere di revoca e sospensione della licenza di p.e.
(e la chiusura del relativo locale) per motivi di tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, di esclusiva
pertinenza del Questore ( cfr. la decisione n. 7777/2003
della Sez. IV del Consiglio di Stato, e, successivamente
ad essa, la sentenza CdS Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756,
nonche T.A.R. Milano, Sez. III 16 dicembre 2004, n. 6478
e TAR Valle d' Aosta, 17 marzo 2004, n. 27).
II.1.Sono, invece, fondate e meritano accoglimento le
ulteriori censure di difetto di struttoria e violazione
dell'art. 100 T.U.L.P.S., svolte in ricorso.
Il.2. Invero, 1’interpretazione di tale norma seguita
da questo Tribunale è nel senso che:
- il potere attribuito al Questore dall'articolo
100 del T.U. incontra un limite all 'esercizio nell'effettiva
sussistenza di situazioni di fatto di particolare gravità
e allarme concretamente idonee a mettere a repentaglio 1
'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto solo in presenza
di siffatti presupposti può giustificarsi la compressione
di una libertà costituzionalmente tutelata, quale è quella
di iniziativa economica privata (Sez. I, 19 settembre 2003,
n. 1567);
- nella necessaria valutazione dei contrapposti interessi
in gioco, il provvedimento del Questore deve conseguentemente
contenere una chiara e puntuale indicazione delle particolari
esigenze di ordine e sicurezza pubblica che evidenziano
una situazione di pericolo, tale da rendere necessaria la
sospensione dell'autorizzazione (Sezione staccata di Parma,
28/01/2004, n. 21).
Il.3. Detto orientamento è in linea con il prevalente
indirizzo dei Giudici amministrativi di I grado, secondo
cui il riferimento dell'art. 100 è "a situazioni ben precise
e configurate nella gravità (tumulti, disordini, ritrovo
di persone pericolose e pregiudicate )", da cui deriva la
necessità "di una motivazione completa, puntuale ed esaustiva
e con precisi riferimenti di fatti e circostanze" (cfr.
da ultimo T.A.R. Abruzzo, L' Aquila, 14 marzo 2003, n. 97).
II.4.1. Venendo al caso di specie, l'impugnato decreto
questorile di sospensione per 15 giorni delle licenze di
somministrazione del pubblico esercizio gestito dal ricorrente
è motivato con il richiamo ai ripetuti controlli effettuati
dalle forze dell'ordine all'interno del locale nel periodo
23.8.2005/6.9.2005 e con la considerazione che "il Bar Carlo”
è frequentato abitualmente da persone aventi a carico precedenti
penali e/o di polizia e comunque pericolose per la sicurezza
dei cittadini”.
II.4.2. Ebbene, l' esito dell' incombente istruttorio
disposto da questa Sezione con Ordinanza 29 settembre 2005,
n. 908 è tale da inficiare sia il rinvio per relationem
ai suddetti controlli di polizia, sia la conseguente
valutazione effettuata dal Questore.
Si tratta, infatti, di quattro successivi controlli, nel
corso dei quali sono risultati segnalati nel c.d. "CED interforze"
complessivamente 20 avventori (tre dei quali identificati
in distinte occasioni) e due titolari dell’esercizio.
Per tutti i soggetti identificati (e risultati segnalati)
nel corso del primo accertamento (il 23 agosto 2005), accanto
al nominativo è stato indicato soltanto il titolo o la tipologia
del reato, senza in alcun modo precisare gli estremi del’eventuale
procedimento penale (data, stato, e; in ipotesi, esito);
Per la gran parte dei soggetti identificati il 27.8.2005,
si tratta di segnalazioni spesso risalenti nel tempo (agli
anni '90, in certi casi anche agli anni '80) e comunque
caratterizzate da una notevole varietà tipologica quanto
a ipotesi delittuose: ma ciò che rileva sotto il profilo
giuridico è che la maggiore parte di questi precedenti archiviati
nel CED risulta rubricato sotto la voce "notizie di reato
all' A.G. ," oppure "denuncia a piede libero",( l’unica
condanna , per violazione di norme IVA risale all’88) voci
che non danno alcun conto dell'avvenuta apertura o meno
di un procedimento penale.
Il 31 agosto 2005 è risultato segnalato, oltre al proprietario,
un solo avventore, entrambi comuqnue già identificati nelle
procedenti occasioni. Per i quattro avventori identificati
il 6 settembre viene indicato soltanto, con il codice numerico
900, l’esito positivo della ricerca al CED.
II.4.3. Sul punto, il Collegio non può che richiamarsi
al recente insegnamento della Corte Costituzionale (cfr.
18 febbraio 2005, n. 78), reso sempre in tema di sicurezza
pubblica (normativa in materia di immigrazione e di asilo)
e secondo cui "nel nostro ordinamento la denuncia, comunque
formulata e ancorché contenga 1'espresso riferimento a una
o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo
alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato
come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa
obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e
quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà
e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia
ad accertare se-.sussistano le condizioni per 1' inizio
di un procedimento penale”.
Dunque, la gran mole delle segnalazioni CED di cui si tratta
non è idonea a suffragare quel giudizio di pericolosità
formulato dal Questore, pericolosità che l' art. 100 T.
U .L. P. S. individua quale presupposto per la sospensione
della licenza.
Il.4.4. Tra i precedenti archiviati al CED figurano,
tuttavia, anche tre scarcerazioni. Di queste, due sono assai
risalenti (1984 e 1977) mentre la terza risulta disposta
dal GIP in data 27.10.2000, ma sempre in relazione ad addebiti
penali con esito non specificato:Nessun conseguenza è quindi
possibile indurre in termini di pericolo pe rla sicurezza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amminstrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna,
Sezione I, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il decreto questorile in epigrafe:
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amminstrazione.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 17
novembre 2005