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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 15 marzo 2006 n. 318
B. Perricone Pres. - A. Pasi Est.
S. Botturi (Avv. F. Corrado) contro il Questore di Bologna (Avvocatura dello Stato)


1. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni commerciali - Articolo 110 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 - Potere del Questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio – Limiti - Effettiva sussistenza di situazioni di fatto di particolare gravità e allarme concretamente idonee a mettere a repentaglio 1'ordine e la sicurezza pubblica – Il provvedimento deve contenere una chiara e puntuale indicazione delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che evidenziano una situazione di pericolo

 

2. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni commerciali - Articolo 110 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 - Potere del questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio per motivi di ordine e sicurezza pubblica – Denuncia - Non è idonea a suffragare quel giudizio di pericolosità che l' art. 100 T. U .L. P. S. individua quale presupposto per la sospensione della licenza di pubblico esercizio

1. Il potere di sospendere la licenza di pubblico esercizio attribuito al Questore dall'articolo 100 del T. U .L. P. S. incontra un limite nell'effettiva sussistenza di situazioni di fatto di particolare gravità e allarme concretamente idonee a mettere a repentaglio 1'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto solo in presenza di siffatti presupposti può giustificarsi la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata, quale è quella di iniziativa economica privata. Nella necessaria valutazione dei contrapposti interessi in gioco, il provvedimento del Questore deve conseguentemente contenere una chiara e puntuale indicazione delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che evidenziano una situazione di pericolo, tale da rendere necessaria la sospensione dell'autorizzazione.

 

2. Poichè nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga 1'espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce ne consegue che essa non è idonea a suffragare quel giudizio di pericolosità formulato dal Questore che l' art. 100 T. U .L. P. S. individua quale presupposto per la sospensione della licenza di pubblico esercizio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I




nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE, Presidente
ALBERTO PASI, Cons. , relatore

CARLO TESTORI, Cons.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA
Ex art. 9 legge n. 205/2000




nella Camera di Consiglio del 17 Novembre 2005

Visto il ricorso 1071/2005 proposto da:

BOTTURI STEFANO



rappresentato e difeso da:

CORRADO AVV. FRANCESCO



con domicilio eletto in BOLOGNA

GALLERIA MARCONI 1
presso
CORRADO AVV. FRANCESCO

contro

QUESTORE DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,



del decreto n. 47/05 emanato in data 14 settembre dal Questore di Bologna, notificato alla Società ricorrente il 16 giugno 2005, con il quale veniva disposta la sospensione della licenza di pubblico esercizio del locale denominato Bar Carlo;

Rienuto che è possibile decidere il merito della causa in forma semplificata, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto:

I.
Deve essere disattesa la preliminare censura di incompetenza del Questore, dedotta da parte ricorrente, in quanto la giurisprudenza amministrativa di I e II grado è, viceversa, consolidata nell'affermare che, tra le funzioni di cui al r.d. 18 giugno 1931 n. 773, attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, non è annoverabile il potere di revoca e sospensione della licenza di p.e. (e la chiusura del relativo locale) per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, di esclusiva pertinenza del Questore ( cfr. la decisione n. 7777/2003 della Sez. IV del Consiglio di Stato, e, successivamente ad essa, la sentenza CdS Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756, nonche T.A.R. Milano, Sez. III 16 dicembre 2004, n. 6478 e TAR Valle d' Aosta, 17 marzo 2004, n. 27).

II.1.
Sono, invece, fondate e meritano accoglimento le ulteriori censure di difetto di struttoria e violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., svolte in ricorso.
Il.2. Invero, 1’interpretazione di tale norma seguita da questo Tribunale è nel senso che:
- il potere attribuito al Questore dall'articolo 100 del T.U. incontra un limite all 'esercizio nell'effettiva sussistenza di situazioni di fatto di particolare gravità e allarme concretamente idonee a mettere a repentaglio 1 'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto solo in presenza di siffatti presupposti può giustificarsi la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata, quale è quella di iniziativa economica privata (Sez. I, 19 settembre 2003, n. 1567);
- nella necessaria valutazione dei contrapposti interessi in gioco, il provvedimento del Questore deve conseguentemente contenere una chiara e puntuale indicazione delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che evidenziano una situazione di pericolo, tale da rendere necessaria la sospensione dell'autorizzazione (Sezione staccata di Parma, 28/01/2004, n. 21).
Il.3. Detto orientamento è in linea con il prevalente indirizzo dei Giudici amministrativi di I grado, secondo cui il riferimento dell'art. 100 è "a situazioni ben precise e configurate nella gravità (tumulti, disordini, ritrovo di persone pericolose e pregiudicate )", da cui deriva la necessità "di una motivazione completa, puntuale ed esaustiva e con precisi riferimenti di fatti e circostanze" (cfr. da ultimo T.A.R. Abruzzo, L' Aquila, 14 marzo 2003, n. 97).
II.4.1. Venendo al caso di specie, l'impugnato decreto questorile di sospensione per 15 giorni delle licenze di somministrazione del pubblico esercizio gestito dal ricorrente è motivato con il richiamo ai ripetuti controlli effettuati dalle forze dell'ordine all'interno del locale nel periodo 23.8.2005/6.9.2005 e con la considerazione che "il Bar Carlo” è frequentato abitualmente da persone aventi a carico precedenti penali e/o di polizia e comunque pericolose per la sicurezza dei cittadini”.
II.4.2. Ebbene, l' esito dell' incombente istruttorio disposto da questa Sezione con Ordinanza 29 settembre 2005, n. 908 è tale da inficiare sia il rinvio per relationem ai suddetti controlli di polizia, sia la conseguente valutazione effettuata dal Questore.
Si tratta, infatti, di quattro successivi controlli, nel corso dei quali sono risultati segnalati nel c.d. "CED interforze" complessivamente 20 avventori (tre dei quali identificati in distinte occasioni) e due titolari dell’esercizio.
Per tutti i soggetti identificati (e risultati segnalati) nel corso del primo accertamento (il 23 agosto 2005), accanto al nominativo è stato indicato soltanto il titolo o la tipologia del reato, senza in alcun modo precisare gli estremi del’eventuale procedimento penale (data, stato, e; in ipotesi, esito);
Per la gran parte dei soggetti identificati il 27.8.2005, si tratta di segnalazioni spesso risalenti nel tempo (agli anni '90, in certi casi anche agli anni '80) e comunque caratterizzate da una notevole varietà tipologica quanto a ipotesi delittuose: ma ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che la maggiore parte di questi precedenti archiviati nel CED risulta rubricato sotto la voce "notizie di reato all' A.G. ," oppure "denuncia a piede libero",( l’unica condanna , per violazione di norme IVA risale all’88) voci che non danno alcun conto dell'avvenuta apertura o meno di un procedimento penale.
Il 31 agosto 2005 è risultato segnalato, oltre al proprietario, un solo avventore, entrambi comuqnue già identificati nelle procedenti occasioni. Per i quattro avventori identificati il 6 settembre viene indicato soltanto, con il codice numerico 900, l’esito positivo della ricerca al CED.
II.4.3. Sul punto, il Collegio non può che richiamarsi al recente insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. 18 febbraio 2005, n. 78), reso sempre in tema di sicurezza pubblica (normativa in materia di immigrazione e di asilo) e secondo cui "nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga 1'espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se-.sussistano le condizioni per 1' inizio di un procedimento penale”.
Dunque, la gran mole delle segnalazioni CED di cui si tratta non è idonea a suffragare quel giudizio di pericolosità formulato dal Questore, pericolosità che l' art. 100 T. U .L. P. S. individua quale presupposto per la sospensione della licenza.
Il.4.4. Tra i precedenti archiviati al CED figurano, tuttavia, anche tre scarcerazioni. Di queste, due sono assai risalenti (1984 e 1977) mentre la terza risulta disposta dal GIP in data 27.10.2000, ma sempre in relazione ad addebiti penali con esito non specificato:Nessun conseguenza è quindi possibile indurre in termini di pericolo pe rla sicurezza.


P.Q.M.




Il Tribunale Amminstrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto questorile in epigrafe:
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amminstrazione.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2005


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