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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 10 marzo 2006 n. 313
B. Perricone Pres. - C. Testori Est.
Nubile s.p.a. (Avv. R.G. Marra) contro Hera s.p.a. (Avv. A. Carullo) e nei confronti di Consar s.c.a r.l. (non costituita)


Contratti della p.a. – Svolgimento della gara - Valutazione dei servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto – Considerazione anche del rilievo economico degli stessi – È legittima

Nella valutazione dei servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto è corretta l'impostazione seguita dalla Commissione di gara che, nel verificare il profilo in questione, non si è limitata al solo aspetto oggettivo dei servizi considerati, ma ha rivolto l'attenzione anche al rilievo economico degli stessi (in conformità, peraltro, con quanto previsto in tema di capacità tecnica dall'art. 14 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 157/1995). Nè appare contestabile la considerazione svolta dalla Commissione di gara circa l'insufficienza, ai fini della richiesta analogia, dell'indicazione dei servizi elencati dall'impresa ricorrente come 'di supporto' alla conduzione operativa e alla gestione di discariche. Tale indicazione difatti non coincide con l'oggetto dell'appalto di cui si controverte (riguardante la movimentazione di materie per la gestione operativa di discariche) ed è altresì del tutto generica



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I




composto dai signori:
Dott. Bartolomeo Perricone - Presidente
Dott. Giancarlo Mozzarelli - Consigliere Dott. Carlo Testori - Consigliere rel.est.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 184 del 2004 proposto da

NUBILE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto G. Marra e con lui elettivamente domiciliata in Bologna, via San Felice n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sacco,


contro




HERA s.p.a., costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Carullo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n. 47,


e nei confronti




di CONSAR s.c.a r.l., controinteressata, non costituitasi in giudizio,


per l'annullamento, previa sospensione,



del verbale di gara del 19/12/2003 che ha determinato l'esclusione della ricorrente dalla gara a procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del servizio di movimentazione materie per la gestione operativa delle discariche per rifiuti non pericolosi di Imola e Ravenna, per il periodo 1/2/2004 - 31/1/2005, con facoltà di rinnovo, alle stesse condizioni contrattuali, di anno in anno, per ulteriori due esercizi, suddiviso nei lotti 1 e 2, anche nella parte in cui ha altresì aggiudicato la gara relativa al lotto 2 alla ditta CONSAR; nonché di tutti gli atti connessi ed in particolare, per quanto di interesse, della clausola del bando di cui al punto 9).

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di HERA s.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006 gli Avv.ti R.G. Marra e A. Carullo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




1) HERA s.p.a. di Bologna ha indetto nel 2003 una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di movimentazione materie per la gestione operativa delle discariche per rifiuti non pericolosi di Imola e Ravenna, per il periodo 1/2/2004 - 31/1/2005, con facoltà di rinnovo di anno in anno per ulteriori due esercizi, suddiviso in due lotti.
La società Nubile s.r.l. ha presentato domanda di partecipazione alla gara, limitatamente al lotto n. 2, ma la sua offerta è stata esclusa perché la Commissione di gara ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla concorrente non era conforme a quanto disposto dal punto 9) del bando.
Contro tale determinazione e contro l’aggiudicazione del servizio all'odierna controinteressata CONSAR s.c.a r.l. la società Nubile ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando molteplici censure.
Si è costituita in giudizio HERA s.p.a. chiedendo la reiezione del gravame.
La domanda cautelare presentata con l'atto introduttivo del giudizio è stata riunita al merito.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie in vista dell'udienza del 23 febbraio 2006, in cui la causa è passata in decisione.

2) Il bando di gara prescriveva che l'offerta fosse corredata "a pena di esclusione" dalla documentazione specificamente richiesta, tra cui:
"9) elenco dettagliato dei servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto svolti dall’Impresa negli ultimi tre esercizi, riportante l'importo, la descrizione e la durata del servizio e i destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, dal quale risulti lo svolgimento, nell'arco di un unico anno, di servizi analoghi a quello del presente bando. Tale elenco dovrà essere corredato da almeno due certificati di buon esito rilasciati dagli enti committenti attestanti la regolare esecuzione del servizio;".
Il bando precisava altresì: "La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni o dei documenti sopra elencati comporterà l'esclusione dalla gara".
La Commissione di gara ha escluso la ricorrente dalla partecipazione alla procedura per non avere prodotto documentazione conforme a quanto prescritto dal citato punto 9); in particolare è stato ritenuto che i due servizi di cui all'elenco presentato dall'impresa Nubile non fossero analoghi a quello oggetto dell'appalto. In sostanza la predetta Commissione ha rilevato:
• che i servizi in questione erano definiti "di supporto" alla conduzione operativa e alla gestione di discariche e non di movimentazione materie per la gestione operativa;
• che i relativi importi erano sensibilmente inferiori rispetto a quello a base d'asta;
• che in ogni caso la concorrente non aveva certificato lo svolgimento di almeno due servizi analoghi nell'arco di un unico anno.

3) Con il primo motivo di ricorso la società Nubile censura che la sanzione dell'esclusione prevista dal bando era unicamente correlata alla assenza di qualche dichiarazione e/o documento, mentre invece una dichiarazione incompleta (quale sarebbe quella della ricorrente) doveva tutt’al più determinare una richiesta di chiarimenti.
La tesi non è condivisibile. Le prescrizioni del bando erano finalizzate alla presentazione non di dichiarazioni e documenti "qualsiasi", bensì di dichiarazioni e documenti che valessero ad attestare il possesso dei requisiti richiesti; se tale obiettivo non era raggiunto, se cioè i requisiti richiesti non risultavano dichiarati e/o documentati come prescritto, conseguiva l'esclusione. Una diversa interpretazione, quale quella suggerita dall'impresa interessata, finirebbe con l'attribuire alla previsione di bando una valenza meramente formale e non sostanziale, dunque inutile e, anzi, illogica.
Si tratta allora di verificare se delle prescrizioni precedentemente citate la Commissione di gara ha fatto o meno corretta applicazione.

4) Il punto 9) del bando disponeva la presentazione di un elenco dettagliato dei servizi analoghi a quell'oggetto dell’appalto; tale analogia è stata ritenuta insussistente dalla stazione appaltante in relazione ai due servizi elencati dall'impresa ricorrente, sia sotto il profilo oggettivo, sia per quanto riguarda l'importo degli stessi. Premesso che il concetto di "servizi analoghi" non può evidentemente identificarsi con il concetto di "servizi identici", il Collegio ritiene corretta l'impostazione seguita dalla Commissione di gara che, nel verificare il profilo in questione, non si è limitata al solo aspetto oggettivo dei servizi considerati, ma ha rivolto l'attenzione anche al rilievo economico degli stessi (in conformità, peraltro, con quanto previsto in tema di capacità tecnica dall'art. 14 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 157/1995).
Quanto al primo aspetto non appare contestabile la considerazione svolta dalla Commissione di gara circa l'insufficienza, ai fini della richiesta analogia, dell'indicazione dei servizi elencati dall'impresa Nubile come "di supporto" alla conduzione operativa e alla gestione di discariche; tale indicazione non solo non coincide con l'oggetto dell'appalto di cui si controverte (riguardante la movimentazione materie per la gestione operativa di discariche), ma, per la sua genericità, non consente neppure di valutare adeguatamente il profilo che qui interessa. Peraltro, atteso che si trattava di valutare non in senso formale, bensì sostanziale il possesso di requisiti e tenuto conto, altresì, che il confronto tra servizi in termini di analogia si traduce necessariamente in una valutazione (più o meno ampiamente) discrezionale, sussistevano i presupposti perché la stazione appaltante, in applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 157/1995, invitasse l'odierna ricorrente a fornire chiarimenti circa l'esatta natura dei servizi di supporto che aveva elencato; ciò non avrebbe comportato alcuna lesione della par condicio rispetto agli altri concorrenti, essendo l'iniziativa finalizzata solo ad acquisire una più puntuale conoscenza dei titoli già fatti valere nella procedura dall'impresa interessata (che poi ha avuto modo di documentare, nel presente giudizio, l'attinenza con l'oggetto dell'appalto quantomeno del servizio prestato per il Comune di Brindisi).
Tuttavia, se anche la Commissione di gara avesse così operato, sarebbe rimasta irrimediabilmente ostativa al riconoscimento dell'analogia richiesta (e dunque all'ammissione in gara dell'impresa Nubile) la netta differenza, in termini di valore economico, tra il servizio di cui si controverte (di importo annuo presunto pari a euro 550.000,00) e quelli elencati dalla ricorrente (di importo complessivamente inferiore alla metà: euro 24.789,94 + euro 173.824,72).
Un ulteriore (e di per sé solo determinante) elemento ostativo è stato poi correttamente individuato dalla Commissione di gara nella circostanza che la dichiarazione presentata dall'impresa Nubile non recava indicazione circa lo svolgimento, nell'arco di un unico anno, di almeno due servizi analoghi a quello da appaltare. La ricorrente sostiene che la disposizione di bando non può essere letta nel senso preteso dalla stazione appaltante, non contenendo alcun riferimento al necessario svolgimento di una pluralità di servizi nel medesimo anno. Al contrario, il Collegio condivide quanto ritenuto da HERA, tenuto conto:
• che almeno due erano i servizi analoghi da elencare, dovendo l'elenco essere corredato da almeno due certificati di buon esito;
• che il requisito concernente "lo svolgimento, nell'arco di un unico anno, di servizi analoghi a quello del… bando" utilizza al plurale il sostantivo "servizio": il che induce ragionevolmente a riferire la previsione ad una pluralità di servizi e non ad uno solo (e in quest’ultimo senso la disposizione avrebbe potuto sicuramente esprimersi);
• che in ogni caso l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente (secondo cui bastava un solo servizio nell'arco di un anno) renderebbe del tutto inutile la prescrizione del bando perché è ovvio che ciascuno dei servizi elencati era riconducibile almeno all'arco di un unico anno; mentre la previsione trova un senso solo se riferita a più servizi svolti nel medesimo anno.

5) Le censure fin qui esaminate risultano dunque infondate, nei sensi appena precisati; e alla stessa conclusione si deve pervenire per quanto concerne i presunti profili di illegittimità della clausola di cui al punto 9) del bando. Anche ad ammettere che la clausola in questione poteva essere formulata in termini più chiari, essa risulta comunque sufficientemente comprensibile nel suo contenuto e d'altra parte, con particolare riferimento alla prescrizione relativa alla pluralità di servizi svolti in un unico anno, neppure in sede giurisdizionale la società ricorrente ha dimostrato il possesso del requisito in questione; né la prescrizione contestata supera, ad avviso del Collegio, il limite della ragionevolezza in rapporto alle finalità di garanzia per la stazione appaltante che persegue.

6) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 23 febbraio 2006.


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