REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
composto dai signori:
Dott. Bartolomeo Perricone - Presidente
Dott. Giancarlo Mozzarelli - Consigliere Dott. Carlo Testori
- Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 184 del 2004 proposto da
NUBILE s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto G. Marra
e con lui elettivamente domiciliata in Bologna, via San
Felice n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sacco,
contro
HERA s.p.a., costituitasi in giudizio in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Carullo, presso lo studio del quale è elettivamente
domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n. 47,
e nei confronti
di CONSAR s.c.a r.l., controinteressata, non costituitasi
in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensione,
del verbale di gara del 19/12/2003 che ha determinato l'esclusione
della ricorrente dalla gara a procedura aperta avente ad
oggetto l'affidamento del servizio di movimentazione materie
per la gestione operativa delle discariche per rifiuti non
pericolosi di Imola e Ravenna, per il periodo 1/2/2004 -
31/1/2005, con facoltà di rinnovo, alle stesse condizioni
contrattuali, di anno in anno, per ulteriori due esercizi,
suddiviso nei lotti 1 e 2, anche nella parte in cui ha altresì
aggiudicato la gara relativa al lotto 2 alla ditta CONSAR;
nonché di tutti gli atti connessi ed in particolare, per
quanto di interesse, della clausola del bando di cui al
punto 9).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di HERA s.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006 gli Avv.ti
R.G. Marra e A. Carullo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) HERA s.p.a. di Bologna ha indetto nel 2003 una gara a
procedura aperta per l'affidamento del servizio di movimentazione
materie per la gestione operativa delle discariche per rifiuti
non pericolosi di Imola e Ravenna, per il periodo 1/2/2004
- 31/1/2005, con facoltà di rinnovo di anno in anno per
ulteriori due esercizi, suddiviso in due lotti.
La società Nubile s.r.l. ha presentato domanda di partecipazione
alla gara, limitatamente al lotto n. 2, ma la sua offerta
è stata esclusa perché la Commissione di gara ha ritenuto
che la documentazione prodotta dalla concorrente non era
conforme a quanto disposto dal punto 9) del bando.
Contro tale determinazione e contro l’aggiudicazione del
servizio all'odierna controinteressata CONSAR s.c.a r.l.
la società Nubile ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando
molteplici censure.
Si è costituita in giudizio HERA s.p.a. chiedendo la reiezione
del gravame.
La domanda cautelare presentata con l'atto introduttivo
del giudizio è stata riunita al merito.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie in
vista dell'udienza del 23 febbraio 2006, in cui la causa
è passata in decisione.
2) Il bando di gara prescriveva che l'offerta fosse corredata
"a pena di esclusione" dalla documentazione specificamente
richiesta, tra cui:
"9) elenco dettagliato dei servizi analoghi a quello
oggetto del presente appalto svolti dall’Impresa negli ultimi
tre esercizi, riportante l'importo, la descrizione e la
durata del servizio e i destinatari pubblici o privati dei
servizi stessi, dal quale risulti lo svolgimento, nell'arco
di un unico anno, di servizi analoghi a quello del presente
bando. Tale elenco dovrà essere corredato da almeno due
certificati di buon esito rilasciati dagli enti committenti
attestanti la regolare esecuzione del servizio;".
Il bando precisava altresì: "La mancanza anche di una
sola delle dichiarazioni o dei documenti sopra elencati
comporterà l'esclusione dalla gara".
La Commissione di gara ha escluso la ricorrente dalla partecipazione
alla procedura per non avere prodotto documentazione conforme
a quanto prescritto dal citato punto 9); in particolare
è stato ritenuto che i due servizi di cui all'elenco presentato
dall'impresa Nubile non fossero analoghi a quello oggetto
dell'appalto. In sostanza la predetta Commissione ha rilevato:
• che i servizi in questione erano definiti "di supporto"
alla conduzione operativa e alla gestione di discariche
e non di movimentazione materie per la gestione operativa;
• che i relativi importi erano sensibilmente inferiori rispetto
a quello a base d'asta;
• che in ogni caso la concorrente non aveva certificato
lo svolgimento di almeno due servizi analoghi nell'arco
di un unico anno.
3) Con il primo motivo di ricorso la società Nubile censura
che la sanzione dell'esclusione prevista dal bando era unicamente
correlata alla assenza di qualche dichiarazione e/o documento,
mentre invece una dichiarazione incompleta (quale sarebbe
quella della ricorrente) doveva tutt’al più determinare
una richiesta di chiarimenti.
La tesi non è condivisibile. Le prescrizioni del bando erano
finalizzate alla presentazione non di dichiarazioni e documenti
"qualsiasi", bensì di dichiarazioni e documenti che valessero
ad attestare il possesso dei requisiti richiesti; se tale
obiettivo non era raggiunto, se cioè i requisiti richiesti
non risultavano dichiarati e/o documentati come prescritto,
conseguiva l'esclusione. Una diversa interpretazione, quale
quella suggerita dall'impresa interessata, finirebbe con
l'attribuire alla previsione di bando una valenza meramente
formale e non sostanziale, dunque inutile e, anzi, illogica.
Si tratta allora di verificare se delle prescrizioni precedentemente
citate la Commissione di gara ha fatto o meno corretta applicazione.
4) Il punto 9) del bando disponeva la presentazione di un
elenco dettagliato dei servizi analoghi a quell'oggetto
dell’appalto; tale analogia è stata ritenuta insussistente
dalla stazione appaltante in relazione ai due servizi elencati
dall'impresa ricorrente, sia sotto il profilo oggettivo,
sia per quanto riguarda l'importo degli stessi. Premesso
che il concetto di "servizi analoghi" non può evidentemente
identificarsi con il concetto di "servizi identici",
il Collegio ritiene corretta l'impostazione seguita dalla
Commissione di gara che, nel verificare il profilo in questione,
non si è limitata al solo aspetto oggettivo dei servizi
considerati, ma ha rivolto l'attenzione anche al rilievo
economico degli stessi (in conformità, peraltro, con quanto
previsto in tema di capacità tecnica dall'art. 14 comma
1 lett. a) del decreto legislativo n. 157/1995).
Quanto al primo aspetto non appare contestabile la considerazione
svolta dalla Commissione di gara circa l'insufficienza,
ai fini della richiesta analogia, dell'indicazione dei servizi
elencati dall'impresa Nubile come "di supporto" alla
conduzione operativa e alla gestione di discariche; tale
indicazione non solo non coincide con l'oggetto dell'appalto
di cui si controverte (riguardante la movimentazione materie
per la gestione operativa di discariche), ma, per la sua
genericità, non consente neppure di valutare adeguatamente
il profilo che qui interessa. Peraltro, atteso che si trattava
di valutare non in senso formale, bensì sostanziale il possesso
di requisiti e tenuto conto, altresì, che il confronto tra
servizi in termini di analogia si traduce necessariamente
in una valutazione (più o meno ampiamente) discrezionale,
sussistevano i presupposti perché la stazione appaltante,
in applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 157/1995, invitasse
l'odierna ricorrente a fornire chiarimenti circa l'esatta
natura dei servizi di supporto che aveva elencato; ciò non
avrebbe comportato alcuna lesione della par condicio
rispetto agli altri concorrenti, essendo l'iniziativa finalizzata
solo ad acquisire una più puntuale conoscenza dei titoli
già fatti valere nella procedura dall'impresa interessata
(che poi ha avuto modo di documentare, nel presente giudizio,
l'attinenza con l'oggetto dell'appalto quantomeno del servizio
prestato per il Comune di Brindisi).
Tuttavia, se anche la Commissione di gara avesse così operato,
sarebbe rimasta irrimediabilmente ostativa al riconoscimento
dell'analogia richiesta (e dunque all'ammissione in gara
dell'impresa Nubile) la netta differenza, in termini di
valore economico, tra il servizio di cui si controverte
(di importo annuo presunto pari a euro 550.000,00) e quelli
elencati dalla ricorrente (di importo complessivamente inferiore
alla metà: euro 24.789,94 + euro 173.824,72).
Un ulteriore (e di per sé solo determinante) elemento ostativo
è stato poi correttamente individuato dalla Commissione
di gara nella circostanza che la dichiarazione presentata
dall'impresa Nubile non recava indicazione circa lo svolgimento,
nell'arco di un unico anno, di almeno due servizi analoghi
a quello da appaltare. La ricorrente sostiene che la disposizione
di bando non può essere letta nel senso preteso dalla stazione
appaltante, non contenendo alcun riferimento al necessario
svolgimento di una pluralità di servizi nel medesimo anno.
Al contrario, il Collegio condivide quanto ritenuto da HERA,
tenuto conto:
• che almeno due erano i servizi analoghi da elencare, dovendo
l'elenco essere corredato da almeno due certificati di buon
esito;
• che il requisito concernente "lo svolgimento, nell'arco
di un unico anno, di servizi analoghi a quello del… bando"
utilizza al plurale il sostantivo "servizio": il che induce
ragionevolmente a riferire la previsione ad una pluralità
di servizi e non ad uno solo (e in quest’ultimo senso la
disposizione avrebbe potuto sicuramente esprimersi);
• che in ogni caso l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente
(secondo cui bastava un solo servizio nell'arco di un anno)
renderebbe del tutto inutile la prescrizione del bando perché
è ovvio che ciascuno dei servizi elencati era riconducibile
almeno all'arco di un unico anno; mentre la previsione trova
un senso solo se riferita a più servizi svolti nel medesimo
anno.
5) Le censure fin qui esaminate risultano dunque infondate,
nei sensi appena precisati; e alla stessa conclusione si
deve pervenire per quanto concerne i presunti profili di
illegittimità della clausola di cui al punto 9) del bando.
Anche ad ammettere che la clausola in questione poteva essere
formulata in termini più chiari, essa risulta comunque sufficientemente
comprensibile nel suo contenuto e d'altra parte, con particolare
riferimento alla prescrizione relativa alla pluralità di
servizi svolti in un unico anno, neppure in sede giurisdizionale
la società ricorrente ha dimostrato il possesso del requisito
in questione; né la prescrizione contestata supera, ad avviso
del Collegio, il limite della ragionevolezza in rapporto
alle finalità di garanzia per la stazione appaltante che
persegue.
6) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione
I, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna il 23 febbraio 2006.