| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 16 marzo 2006
n. 3045
Pres. C. D’Alessandro, est. P. Carpentieri
Salvatore Lana (Avv. Enrico Soprano) c. Comune di Napoli
(Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges,
Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi,
Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna
Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano). |
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Edilizia e Urbanistica – Autorizzazione edilizia
ed assegnazione contributo ai sensi della Legge n. 219/1981
– Revoca per difformità delle opere dal progetto approvato
il 15 aprile 1992 – Giurisdizione Ordinaria – Sussiste.
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La controversia originata dal provvedimento
di revoca dell’autorizzazione edilizia e dell’assegnazione
del contributo, corrisposto ai sensi della legge n. 219/1981
concernente la ricostruzione degli immobili colpiti dal
sisma del 1980/81, per difformità delle opere dal progetto
approvato il 15 aprile 1992, rientra nella giurisdizione
dell’A.G.O.. La Corte regolatrice della giurisdizione assegna,
infatti, all’A.G.O. la materia delle contribuzioni ex lege
219/1981 nella sua interezza, anche per quanto attiene alla
fase di assegnazione del contributo. (1).
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(1)
Cfr. Cass. SS.UU., 18 febbraio 2002, n. 2369; id., 4 novembre
2002, n. 15439; sul punto, in senso conforme si è espressa
anche la giurisdizione amministrazione, si veda Cons. Stato,
sez. IV, 11 aprile 2002, n. 1990; sez. IV, 15 novembre 2004,
n. 7384. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3045 Reg. Sent.
ANNO 2006
N. 4186 Reg. Ric.
ANNO 1998
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione V^ -
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composto dai Signori: 1) Carlo d’Alessandro
– Presidente; 2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore;
3) Diego Sabatino – Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4186/1998 Reg. Gen., proposto
da
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Lana Salvatore, rappresentato e difeso
dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Napoli
alla via Melisurgo 4
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Contro
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il Comune di Napoli, in persona del
sindaco p.t., rappresentato e difeso, tanto congiuntamente
quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara
Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora
Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana
Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele
Romano, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio,
Pal. San Giacomo, presso la sede dell’ente;
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per l’annullamento, previa sospensiva
<< del decreto del Responsabile G.O. del comune di
Napoli – Dipartimento Assetto del Territorio – prot. n.
40 dell’11.2.1998, con il quale viene revocata l’autorizzazione
edilizia n. 26 inerente la riattazione del fabbricato sito
in via A.C. De Meis n. 515 – Circoscrizione Ponticelli –
rilasciata al ricorrente ai sensi degli artt. 9 e 10 della
legge 219/1981 ed il contributo di £ 157.437.992 assegnato
per la ristrutturazione del medesimo fabbricato; di tutti
gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque
connessi con particolare riferimento al verbale n. 104 del
14.10.1997 della commissione tecnica comunale di cui all’art.
14 della l. 219/81, non conosciuto allo stato. >>.
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VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del comune di Napoli
con le annesse produzioni;
VISTA l’ordinanza n. 878/1998 del 7 maggio 1998 con la quale
la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento
impugnato;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006 - relatore
il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
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FATTO
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Con il presente ricorso – ritualmente notificato
in data 20 aprile 1998 e depositato nella Segreteria del
Tribunale il successivo 27 aprile – il sig. Lana, proprietario
di un immobile sito in Ponticelli alla via De Meis n. 515,
ha impugnato il decreto del Responsabile G.O. del comune
di Napoli – Dipartimento Assetto del Territorio n. 40 dell’11.2.1998
con cui è stata revocata l’autorizzazione edilizia n. 26del
15 aprile 1992, nonché il previsto contributo ex l. 219/1981,
determinato in £ 157.437.992.
Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- in seguito al sisma del 1980, il suddetto immobile subiva
notevoli danni che determinavano la necessità di effettuare
lavori di riparazione e consolidamento;
- il progetto relativo ai lavori veniva redatto ai sensi
della legge 219/1981 ed approvato dalla commissione tecnica
istituita ai sensi dell’art. 14 della stessa legge, con
verbale n. 26 adottato nella seduta del 15 aprile 1992;
- il provvedimento di autorizzazione edilizia, con contestuale
assegnazione di contributo, veniva affisso all’Albo pretorio
in data 19 maggio 1994 e successivamente notificato al ricorrente
il 6 settembre 1994;
- il 14 ottobre 1994 il sig. Lana stipulava il contratto
con l’impresa esecutrice dei lavori che iniziavano in data
7 novembre 1994;
- in data 18 gennaio 1995 il direttore dei lavori, ravvisandone
necessità a seguito delle risultanze delle prime opere eseguite,
presentava perizia di variante tecnica, provvedendo a non
alterare la consistenza originaria dell’immobile, né a determinare
un aumento della prevista spesa;
- la commissione tecnica al cui vaglio era veniva sottoposta
la pratica, richiedeva al ricorrente, in data 18 novembre
1996, il deposito di documentazione integrativa;
- valutata la documentazione presenta, la medesima commissione,
con verbale n. 104 del 14 ottobre 1997 esprimeva parere
sfavorevole;
- conseguentemente, il responsabile G.O. del Dipartimento
assetto del territorio del Comune di Napoli – con l’impugnato
decreto n. 40 dell’11.2.1998 – provvedeva a revocare la
concessa autorizzazione edilizia n. 26del 15 aprile 1992,
nonché il previsto contributo determinato in £ 157.437.992.
A sostegno della propria azione, il ricorrente deduce diversi
motivi di illegittimità ed eccesso di potere, chiedendo
l’annullamento degli atti impugnati.
In data 6 maggio 1998 si è costituito in giudizio il Comune
di Napoli che ha genericamente eccepito l’inammissibilità
e l’improcedibilità del ricorso, contestandone la fondatezza
e concludendo per il suo rigetto.
Con ordinanza cautelare n. 878/1998 del 7 maggio 1998, la
Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento
impugnato.
In data 20 ottobre 2005 la difesa di parte ricorrente ha
depositato istanza di prelievo rappresentando l’interesse
alla definizione della causa e chiedendone la fissazione
dell’udienza di merito.
Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, la causa è stata
chiamata e assunta in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è inammissibile per difetto di
giurisdizione di questo adito G.A., per essere competente
a conoscere della causa il G.O.
Come esposto in narrativa, con il ricorso in esame è stato
impugnato il provvedimento del Comune di Napoli con il quale
è stata disposta la revoca dell’autorizzazione edilizia
e dell’assegnazione del contributo, corrisposto ai sensi
della legge 219/1981 concernente la ricostruzione degli
immobili colpiti dal sisma del 1980/81, per difformità delle
opere dal progetto approvato il 15 aprile 1992.
La controversia, riguardando la revoca del contributo corrisposto
ai sensi della già citata legge 219/81, coinvolge la materia
relativa al riconoscimento del contributo stesso, in ordine
al quale la Corte regolatrice della giurisdizione ha avuto
modo di affermare la sussistenza della competenza del giudice
ordinario.
La Corte regolatrice assegna all’A.G.O. la materia delle
contribuzioni ex lege 219/1981 nella sua interezza, anche
per quanto attiene alla fase dell’assegnazione (Cass. SS.UU.,
18 febbraio 2002, n. 2369; id. 4 novembre 2002, n. 15439:
“la controversia promossa dal privato per il riconoscimento
e la quantificazione del contributo contemplato dal d.l.
19 marzo 1981 n. 75, convertito dalla l. 14 maggio 1981,
n. 219 e s.m.i, al fine della ricostruzione o riparazione
di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980
e del febbraio 1981, spetta – vertendosi in tema di erogazione
in cui l’attività dell’Amministrazione è rigorosamente vincolata
dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni
dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza
di diritti soggettivi – alla cognizione del giudice ordinario,
senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità
del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità
in ordine all’erogazione dei finanziamenti, né essendo,
d’altra parte, configurabile un’ipotesi di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art.
34 .D. lvo 31 marzo 1998 n. 80, trattandosi appunto di controversia
che, in quanto concernente la corresponsione del contributo
e non l’intervento edilizio, è estranea all’uso e all’assetto
del territorio”).
La giurisprudenza amministrativa, a sua volta, afferma che
“rientra in particolare nella giurisdizione dell’A.G.O.
una controversia instaurata o per ottenere gli importi di
finanziamenti o sovvenzioni pubbliche dovuti (ma in concreto
non erogati), ovvero per contrastare l’amministrazione che,
servendosi degli istituti della revoca, della decadenza
o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la
sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da
parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla
legge o dagli atti concessivi del contributo” (Cons. Stato,
Sez. IV, 11 aprile 2002, n. 1990 e più di recente Sez. IV,
15 novembre 2004, n. 7384).
In disparte la questione se sia condivisibile la ritenuta
giurisprudenza nella parte in cui nega la giurisdizione
amministrativa nel caso di controversie in ordine alla concessione
del beneficio ex l. 219/1981, non v’è dubbio circa l’insussistenza
della giurisdizione del G.A. nelle ipotesi, come nel caso
in esame, in cui si controverta sulla “revoca” dell’erogato
contributo a motivo dell’asserito inadempimento da parte
del privato beneficiario, delle condizioni cui il sussidio
era subordinato (difformità delle opere dal progetto).
In conclusione, la vicenda in questione esorbita dalla sfera
di attribuzione del giudice adito, con conseguente inammissibilità
dell’azione intentata, con declaratoria di difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale
delle spese processuali tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Spese compensate.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 23 febbraio 2006.
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