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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 16 marzo 2006 n. 3045
Pres. C. D’Alessandro, est. P. Carpentieri
Salvatore Lana (Avv. Enrico Soprano) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano).


Edilizia e Urbanistica – Autorizzazione edilizia ed assegnazione contributo ai sensi della Legge n. 219/1981 – Revoca per difformità delle opere dal progetto approvato il 15 aprile 1992 – Giurisdizione Ordinaria – Sussiste.

La controversia originata dal provvedimento di revoca dell’autorizzazione edilizia e dell’assegnazione del contributo, corrisposto ai sensi della legge n. 219/1981 concernente la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del 1980/81, per difformità delle opere dal progetto approvato il 15 aprile 1992, rientra nella giurisdizione dell’A.G.O.. La Corte regolatrice della giurisdizione assegna, infatti, all’A.G.O. la materia delle contribuzioni ex lege 219/1981 nella sua interezza, anche per quanto attiene alla fase di assegnazione del contributo. (1).

 

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(1) Cfr. Cass. SS.UU., 18 febbraio 2002, n. 2369; id., 4 novembre 2002, n. 15439; sul punto, in senso conforme si è espressa anche la giurisdizione amministrazione, si veda Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2002, n. 1990; sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3045 Reg. Sent.
ANNO 2006
N. 4186 Reg. Ric.
ANNO 1998

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione V^ -

 

composto dai Signori: 1) Carlo d’Alessandro – Presidente; 2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore; 3) Diego Sabatino – Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 4186/1998 Reg. Gen., proposto da

 

Lana Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Napoli alla via Melisurgo 4

 

Contro

 

il Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Pal. San Giacomo, presso la sede dell’ente;

 

per l’annullamento, previa sospensiva
<< del decreto del Responsabile G.O. del comune di Napoli – Dipartimento Assetto del Territorio – prot. n. 40 dell’11.2.1998, con il quale viene revocata l’autorizzazione edilizia n. 26 inerente la riattazione del fabbricato sito in via A.C. De Meis n. 515 – Circoscrizione Ponticelli – rilasciata al ricorrente ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 219/1981 ed il contributo di £ 157.437.992 assegnato per la ristrutturazione del medesimo fabbricato; di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con particolare riferimento al verbale n. 104 del 14.10.1997 della commissione tecnica comunale di cui all’art. 14 della l. 219/81, non conosciuto allo stato. >>.

 

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del comune di Napoli con le annesse produzioni;
VISTA l’ordinanza n. 878/1998 del 7 maggio 1998 con la quale la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;

 

FATTO

 

Con il presente ricorso – ritualmente notificato in data 20 aprile 1998 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 27 aprile – il sig. Lana, proprietario di un immobile sito in Ponticelli alla via De Meis n. 515, ha impugnato il decreto del Responsabile G.O. del comune di Napoli – Dipartimento Assetto del Territorio n. 40 dell’11.2.1998 con cui è stata revocata l’autorizzazione edilizia n. 26del 15 aprile 1992, nonché il previsto contributo ex l. 219/1981, determinato in £ 157.437.992.
Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- in seguito al sisma del 1980, il suddetto immobile subiva notevoli danni che determinavano la necessità di effettuare lavori di riparazione e consolidamento;
- il progetto relativo ai lavori veniva redatto ai sensi della legge 219/1981 ed approvato dalla commissione tecnica istituita ai sensi dell’art. 14 della stessa legge, con verbale n. 26 adottato nella seduta del 15 aprile 1992;
- il provvedimento di autorizzazione edilizia, con contestuale assegnazione di contributo, veniva affisso all’Albo pretorio in data 19 maggio 1994 e successivamente notificato al ricorrente il 6 settembre 1994;
- il 14 ottobre 1994 il sig. Lana stipulava il contratto con l’impresa esecutrice dei lavori che iniziavano in data 7 novembre 1994;
- in data 18 gennaio 1995 il direttore dei lavori, ravvisandone necessità a seguito delle risultanze delle prime opere eseguite, presentava perizia di variante tecnica, provvedendo a non alterare la consistenza originaria dell’immobile, né a determinare un aumento della prevista spesa;
- la commissione tecnica al cui vaglio era veniva sottoposta la pratica, richiedeva al ricorrente, in data 18 novembre 1996, il deposito di documentazione integrativa;
- valutata la documentazione presenta, la medesima commissione, con verbale n. 104 del 14 ottobre 1997 esprimeva parere sfavorevole;
- conseguentemente, il responsabile G.O. del Dipartimento assetto del territorio del Comune di Napoli – con l’impugnato decreto n. 40 dell’11.2.1998 – provvedeva a revocare la concessa autorizzazione edilizia n. 26del 15 aprile 1992, nonché il previsto contributo determinato in £ 157.437.992.
A sostegno della propria azione, il ricorrente deduce diversi motivi di illegittimità ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
In data 6 maggio 1998 si è costituito in giudizio il Comune di Napoli che ha genericamente eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, contestandone la fondatezza e concludendo per il suo rigetto.
Con ordinanza cautelare n. 878/1998 del 7 maggio 1998, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
In data 20 ottobre 2005 la difesa di parte ricorrente ha depositato istanza di prelievo rappresentando l’interesse alla definizione della causa e chiedendone la fissazione dell’udienza di merito.
Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A., per essere competente a conoscere della causa il G.O.
Come esposto in narrativa, con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento del Comune di Napoli con il quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione edilizia e dell’assegnazione del contributo, corrisposto ai sensi della legge 219/1981 concernente la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del 1980/81, per difformità delle opere dal progetto approvato il 15 aprile 1992.
La controversia, riguardando la revoca del contributo corrisposto ai sensi della già citata legge 219/81, coinvolge la materia relativa al riconoscimento del contributo stesso, in ordine al quale la Corte regolatrice della giurisdizione ha avuto modo di affermare la sussistenza della competenza del giudice ordinario.
La Corte regolatrice assegna all’A.G.O. la materia delle contribuzioni ex lege 219/1981 nella sua interezza, anche per quanto attiene alla fase dell’assegnazione (Cass. SS.UU., 18 febbraio 2002, n. 2369; id. 4 novembre 2002, n. 15439: “la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione del contributo contemplato dal d.l. 19 marzo 1981 n. 75, convertito dalla l. 14 maggio 1981, n. 219 e s.m.i, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta – vertendosi in tema di erogazione in cui l’attività dell’Amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi – alla cognizione del giudice ordinario, senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all’erogazione dei finanziamenti, né essendo, d’altra parte, configurabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 .D. lvo 31 marzo 1998 n. 80, trattandosi appunto di controversia che, in quanto concernente la corresponsione del contributo e non l’intervento edilizio, è estranea all’uso e all’assetto del territorio”).
La giurisprudenza amministrativa, a sua volta, afferma che “rientra in particolare nella giurisdizione dell’A.G.O. una controversia instaurata o per ottenere gli importi di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l’amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo” (Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2002, n. 1990 e più di recente Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384).
In disparte la questione se sia condivisibile la ritenuta giurisprudenza nella parte in cui nega la giurisdizione amministrativa nel caso di controversie in ordine alla concessione del beneficio ex l. 219/1981, non v’è dubbio circa l’insussistenza della giurisdizione del G.A. nelle ipotesi, come nel caso in esame, in cui si controverta sulla “revoca” dell’erogato contributo a motivo dell’asserito inadempimento da parte del privato beneficiario, delle condizioni cui il sussidio era subordinato (difformità delle opere dal progetto).
In conclusione, la vicenda in questione esorbita dalla sfera di attribuzione del giudice adito, con conseguente inammissibilità dell’azione intentata, con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2006.



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