| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 9 marzo 2006
n. 2803
Pres.f.f. Nappi, est. Guarracino
Buonuomo Giuseppe (avv. Carrera) c. Regione Campania (avv.
Marzocchella). |
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1. Ambiente – Aree Protette regionali - Individuazione
dei Presidenti Enti Parco ex L. Reg. 33/93 e 17/96 – Atto
di alta amministrazione – Sindacato del giudice amministrativo
– Sussiste – Limiti.
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2. Ambiente – Aree Protette regionali - Individuazione
dei Presidenti Enti Parco – Atto di alta amministrazione
- Obbligo di motivazione – Sussiste.
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1. Gli atti regionali di individuazione dei
presidenti degli Enti parco regionali, anche se assimilabili
ad atti di alta amministrazione connotati di un tasso di
discrezionalità particolarmente elevato, non sono sottratti
al principio di legalità ed al sindacato del giudice amministrativo,
che, proprio in relazione alla natura squisitamente discrezionale
del provvedimento, è destinato ad indirizzarsi soprattutto
verso il riscontro di eventuali profili di eccesso di potere.
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2. Gli atti regionali di individuazione dei
presidenti degli Enti parco regionali, per effetto di quanto
sopra detto, necessitano di adeguata motivazione, che dia
conto, anche per relationem ad atti endoprocedimentali,
delle ragioni che hanno indotto a privilegiare un aspirante
in luogo di un altro, se non in rapporto di comparazione
diretta quanto meno mediante evidenziazione della coerenza
dei requisiti professionali dei candidati prescelti rispetto
alla peculiarità dell'incarico da conferirsi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
SEZIONE PRIMA
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composto dai Magistrati: Luigi Domenico Nappi
Presidente f.f.; Paolo Corciulo Primo Referendario; Francesco
Guarracino Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti n. 3668/05 e n. 3824/05,
proposti rispettivamente da
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BUONOMO Giuseppe, rappresentato e
difeso dall'avv. Gaetano Carrera, con il quale elettivamente
domicilia in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n. 121, e da
NICOLETTI Domenico, rappresentato e difeso dal prof. avv.
Ferdinando Pinto e dagli avv. Giulio Renditiso e Rosa Persico,
con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del
prof. avv. Erik Furno in Napoli, via Cesario Console n.
3,
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CONTRO
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la Regione Campania, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Angelo Marzocchella, col quale elettivamente domicilia
in Napoli, via S.Lucia n. 81;
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e nei confronti di
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- COLUCCI Raffaele, rappresentato
e difeso dall'avv. Ciro Centore, con domicilio eletto in
Napoli, via C. Rosaroll n. 70;
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- DI CERBO Clemente, rappresentato
e difeso dall'avv. Ferdinando Di Cerbo, col quale elettivamente
domicilia in Napoli, via Cirillo n. 10, presso lo studio
dell'avv. Michele Labella;
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- MARINO Domenico, rappresentato e
difeso dall'avv. Ciro Centore, con domicilio eletto in Napoli,
via C. Rosaroll n. 70;
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- SCOGNAMIGLIO Vincenzo (nel giudizio
RG 3824/05), rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio
e Ferdinando Scotto, con i quali elettivamente domicilia
in Napoli, via Caracciolo n. 15;
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nonché con l'intervento ad adiuvandum
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dell'Associazione italiana per il World
Wide Fund for Nature - WWF Italia - ONLUS (nel giudizio
RG 3824/05), in persona del presidente legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Razzano
con la quale elettivamente domicilia presso la sede del
WWF Campania in Napoli, via A. Da Salerno n. 13
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per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3668/05:
1) del decreto dirigenziale del Settore Ecologia n. 4 del
14.1.2005 con cui è stato approvato l'elenco degli idonei
a ricoprire la carica di Presidente dei Parchi e Riserve
Naturali regionali;
2) della determina dirigenziale del Settore Ecologia n.
20 del 18.10.2004, con la quale è stato costituito un gruppo
di lavoro per l'istruttoria delle istanze presentate ai
sensi dell'avviso pubblico del 1.3.2004 (BURC n. 9/2004)
per la nomina a presidente delle Aree protette regionali;
3) della nota prot. n. 166/SP del 13 ottobre 2004 dell'Assessore
all'ecologia; 4) dei verbali, decisioni ed atti tutti del
gruppo di lavoro di cui sub 2 e 3, conclusi con atto dell'11
novembre 2004;
5) del decreto regionale n. 10 del 14 gennaio 2005, adottato
dagli Assessori regionali all'Agricoltura e Foreste, all'Ambiente
e all'Urbanistica, con i quali si sono designati i soggetti
idonei da nominare;
6) della deliberazione G.R. n. 165 del 15 febbraio 2005,
con cui si è provveduto alla nomina dei presidenti;
7) del parere reso in data 8 febbraio 2005 dalla commissione
consiliare Affari generali;
8) di ogni atto preparatorio, conseguente e comunque connesso,
con particolare riferimento alla istruttoria del gruppo
di lavoro.
quanto al ricorso n. 3824/05:
- del decreto dell'Assessore all'Ecologia della Giunta Regionale
della Campania n. 10 del 14 gennaio 2005, avente ad oggetto
la "Designazione presidenti dei Parchi e Riserve Regionali
della Campania soggetti idonei a seguito avviso pubblico";
- di ogni altro atto precedente e/o successivo collegato
e/o connesso a quello impugnato comunque pregiudizievole
al ricorrente e in particolare della deliberazione n. 165
della seduta di Giunta Regionale del 15.2.2005, nonché dell'istruttoria
espletata in merito a tale procedura concorsuale e delle
delibere ad essa conseguenti.
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Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Campania e dei sigg. Colucci Raffaele, Di Cerbo Clemente
e Marino Domenico nel giudizio RG 3668/05, nonché del dott.
Scognamiglio Vincenzo nel giudizio RG 3824/05;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio RG
3824/05 dell'Associazione italiana per il World Wide Fund
for Nature (WWF Italia) ONLUS;
Vista l'ordinanza dell'8 giugno 2005, n. 1787, nel giudizio
RG 3668/05;
Vista l'ordinanza del 7 settembre 2005, n. 2496, nel giudizio
RG 3824/05;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2006 i difensori
delle parti, come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con distinti ricorsi, rispettivamente notificati
il 18-19 aprile ed il 26-27 aprile 2005 e ritualmente depositati,
il dott. Giuseppe Buonomo e l'arch. Domenico Nicoletti,
che a seguito dell'avviso pubblicato nel BURC n. 9/2004
per acquisire le istanze dei soggetti interessati alle nomine
a presidente degli Enti parco e delle Riserve naturali protette
avevano presentato domanda, impugnano gli atti, indicati
in epigrafe, di designazione e nomina alle cariche suddette,
in uno con gli atti preparatori, onde ottenere il loro annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia, ed il risarcimento
del danno.
Il dott. Buonomo propone due motivi di gravame: col primo
deduce l'illegittimità degli atti impugnati per violazione
dell'avviso pubblico, carenza di motivazione e d'istruttoria
e violazione di legge sotto più profili, in quanto, nel
corso dell'istruttoria condotta dal gruppo di lavoro all'uopo
costituito (di cui avrebbe fatto parte anche un dirigente
poi incluso dell'elenco degli idonei) sarebbe stata omessa
ogni valutazione di merito dei requisiti posseduti dai soggetti
designati, riducendo il decreto dirigenziale n. 4 del 14.1.2005
ad una mera elencazione di nomi; col secondo motivo sostiene
che in conseguenza della mancata valutazione comparativa
dei curricola dei candidati sarebbe derivato l'inserimento
nell'elenco degli idonei alla carica anche di nominativi
privi dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico e dalla
l.r. n. 33/93, alcuni dei quali effettivamente nominati
alla presidenza degli Enti parco (i sigg. Colucci Raffaele,
Di Cerbo Clemente e Marino Domenico, odierni controinteressati).
A sua volta, nel proprio ricorso, l'arch. Nicoletti lamenta:
la mancata acquisizione delle dichiarazioni sostitutive
che sarebbero state richieste, a pena di decadenza, dall’art.
5 dell’avviso pubblico; la difformità tra l’avviso pubblicato
sul BURC e quello approvato dalla Giunta Regionale; la violazione
dell’obbligo di motivazione, stante l'omessa evidenziazione
dei requisiti professionali positivamente valutati ai fini
della designazione di ciascun candidato, con riferimento
ai candidati Colucci, Di Cerbo, Marino e Scognamiglio, che
sarebbero stati privi dei requisiti professionali richiesti.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso
l'Amministrazione regionale ed i controinteressati intimati.
I resistenti eccepiscono, nelle diverse loro difese, l'inammissibilità
del ricorso per carenza d'interesse (essendo il ricorrente
inserito nell'elenco degli idonei), l'insindacabilità degli
atti di individuazione dei presidenti degli Enti parco (in
ragione del loro carattere politico) e l'infondatezza del
gravame nel merito.
Alla camera di consiglio del 7 giugno 2005 entrambe le cause
sono state chiamate per l'esame delle istanze cautelari:
nel giudizio RG 3668/05 la domanda cautelare è stata respinta
con ordinanza dell'8 giugno 2005 n. 1787, mentre la causa
RG 3824/05 è stata cancellata dal ruolo cautelare. In tale
ultimo giudizio l'istanza di cautela è stata riproposta
con atto notificato il 20-21 giugno 2005 e depositato il
14 luglio.
Con atto notificato il 2.9.2005 e depositato il successivo
giorno 7, è intervenuta ad adiuvandum nel giudizio RG 3824/05
l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature
(WWF Italia) ONLUS. Con ordinanza del 7 settembre 2005,
n. 2496, anche la domanda cautelare proposta nel giudizio
RG 3824/05 è stata respinta.
In vista dell'udienza di discussione sono state prodotte
memorie.
All’udienza pubblica del 18 gennaio 2006 entrambi i ricorsi
sono stati posti in decisione.
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DIRITTO
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1. I ricorsi vanno riuniti, stante la loro
connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
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2. E' contestata dai ricorrenti la legittimità
della deliberazione della Giunta regionale della Campania
n. 165 del 15 febbraio 2005 di nomina dei presidenti dei
Parchi regionali e delle Riserve naturali regionali, nonché
del decreto dirigenziale n. 4 del 14 gennaio 2005 di approvazione
dell'elenco degli idonei a ricoprire la carica, del decreto
interassessoriale n. 10 del 14 gennaio 2005 di designazione
degli idonei da nominare e degli altri atti preparatori.
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3. Va dichiarata, in via preliminare, l'ammissibilità
dell'intervento ad adiuvandum della Associazione italiana
per il World Wide Fund for Nature - WWF Italia - ONLUS nel
giudizio RG 3824/05, ritualmente proposta.
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4. In rito, è infondata l'eccezione di carenza
d'interesse, poiché i due ricorrenti hanno un interesse
tutelato all'annullamento degli atti impugnati, conseguendo,
suo tramite, l'interesse strumentale alla corretta ripetizione
della procedura cui hanno partecipato.
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5. Venendo all'esame del merito dei due ricorsi,
che per la sostanziale coincidenza del nucleo centrale delle
rispettive censure può essere condotto congiuntamente, si
deve innanzitutto precisare l'oggetto della controversia,
in quanto l'unico atto con valenza provvedimentale, lesiva
dell'interesse dei due ricorrenti, è la deliberazione della
Giunta regionale della Campania n. 165 del 15 febbraio 2005
di nomina dei presidenti degli Enti parco e delle Riserve
naturali regionali, il quale ha, peraltro, natura di atto
contestuale plurimo, poiché consiste, concettualmente, in
una serie di atti diversi per riferimento soggettivo, seppure
dello stesso contenuto ed emessi sotto un'unica forma, con
la conseguenza che ciascuna delle contestuali determinazioni
conserva la propria individualità.
Ebbene le censure dedotte dai ricorrenti, pur quando sembrano
rivolte a denunciare vizi che potenzialmente potrebbero
coinvolgere l'atto nella sua interezza (e che perciò vedrebbero
quali parti necessarie del processo tutti i soggetti ivi
nominati alla presidenza degli enti parco), in realtà investono
la nomina solo di determinati soggetti (i sigg. Colucci,
Di Cerbo, e Marino nel primo ricorso, con l'aggiunta del
sig. Scognamiglio nel secondo ricorso), per i quali soltanto,
in definitiva, si contesta la legittimità della valutazione
delle relative domande.
E' per tale motivo che le impugnazioni appaiono circoscritte
in parte qua, e che deve ritenersi dunque integro il contraddittorio.
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6. Ciò detto, occorre brevemente riassumere
il quadro giuridico in cui la vicenda si colloca.
La procedura per pervenire alle nomine in questione è disciplinata
dal combinato disposto delle leggi regionali della Campania
1 settembre 1993, n. 33, e 7 agosto 1996, n. 17.
La prima (recante l'istituzione dei parchi e riserve naturali
in Campania) dispone, al suo art. 8, che i Presidenti degli
Enti Parco "sono nominati dalla Giunta regionale su proposta
degli assessori alle foreste, all'urbanistica ed all'ecologia,
sentito il parere delle commissioni consiliari competenti
ai sensi della legge n. 26 del 24 aprile 1980 e prescelti
tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per
la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente".
La seconda, sopravvenuta a dettare norme a valenza generale
per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza
della Regione, dettaglia l'iter procedurale da seguirsi,
il quale si snoda attraverso: la pubblicazione di un avviso
nel bollettino regionale delle nomine da effettuarsi (art.
5); la presentazione, da parte dei soggetti interessati,
delle candidature accompagnate da un curriculum comprensivo,
fra l'altro, dell'indicazione "dei requisiti di professionalità
e competenza nel settore inerente la carica da ricoprire"
(art. 6); la trasmissione - da parte dell'organo competente
- delle "proposte" di nomina alla commissione consiliare
chiamata ad esprimere parere sulla proposta almeno quarantacinque
giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve
provvedere, in una alla documentazione prodotta dai soggetti
designati ed alla specificazione "dei motivi che giustificano
la nomina con particolare riferimento alla idoneità professionale
in relazione all'incarico da conferire" (art. 7, commi 1
e 2); l'onere per la Commissione "di esprimere parere entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta pervenuta
al protocollo della stessa. Decorso tale termine, il competente
organo procede alla nomina anche se il parere della commissione
non sia stato reso" (art. 7. comma 3).
Nella vicenda in esame la Regione ha provveduto alla pubblicazione
dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n. 9 del 11 marzo 2004.
Successivamente un apposito gruppo di lavoro (costituito
con d.d. del settore ecologia n. 20 del 18.10.04) ha redatto
l'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico, il
quale è stato approvato con d.d. del settore ecologia n.
4 del 14.1.2005.
In pari data, con decreto interassessoriale n. 10 del 14.1.2005
sono stati designati i candidati idonei da nominare alla
carica e tale decreto, con la relativa documentazione, è
stato trasmesso alla Commissione consiliare permanente per
gli Affari generali perché rilasciasse il parere prescritto.
La Commissione ha espresso il proprio parere favorevole
nella seduta dell'8.2.2005.
Infine, con deliberazione n. 165 del 15.2.2005 la Giunta
regionale ha provveduto alle nomine.
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7. Non meritano accoglimento le censure proposte
dall'arch. Nicoletti in ordine all'omessa acquisizione delle
dichiarazioni sostitutive che sarebbero state richieste,
a pena di decadenza, dall’art. 5 dell’avviso pubblico, nonché
alla difformità tra l’avviso pubblicato sul B.U.R.C. e quello
approvato dalla Giunta Regionale.
La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi
della Regione Campania è prescritta dalla legge regionale
del 5.6.1975, n. 61, ed è disciplinata dal regolamento approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 1516 del 24.4.2003
("Disciplina della pubblicazione degli atti nel bollettino
ufficiale della Regione Campania"), il quale stabilisce
all'art. 3 che "la pubblicazione degli atti nel Bollettino
Ufficiale della Regione costituisce testo legale degli atti
medesimi".
A ciò deve aggiungersi che l'avviso pubblico, distinto in
articoli, cui il ricorrente fa riferimento per segnalarne
la difformità con quello apparso sul B.U.R.C. (non scandito
in articoli) dovrebbe essere quello depositato al n. 6 della
sua produzione; esso, però, si dimostra affatto estraneo
al procedimento in parola, come emerge dalla data impressavi
in più punti da apparecchiature telefax (5.11.2002), anteriore
di quasi due anni alla procedura controversa.
Ciò detto, l'avviso pubblico apparso sul B.U.R.C. n. 9 del
11 marzo 2004 non conteneva alcuna prescrizione che imponesse,
a pena di decadenza, la presentazione di dichiarazioni sostitutive
di certificazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'arch.
Nicoletti.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di doglianza
del ricorso RG 3824/05, basati sul supposto contenuto dell'avviso
pubblico.
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8. Le restanti censure attengono, in entrambi
i ricorsi, all'istruttoria e alla motivazione degli atti
impugnati; i ricorrenti, in particolare, si dolgono dell'inadeguata
valutazione dei requisiti posseduti dai candidati, che avrebbe
dato luogo all'inclusione nell'elenco degli idonei e alla
successiva nomina alle cariche di presidente di soggetti
privi dei requisiti necessari.
Va innanzitutto confutato l'assunto della difesa dei controinteressati
Colucci e Marino, secondo cui andrebbe affermata l'insindacabilità
degli atti di individuazione dei presidenti degli Enti parco,
salvo i vizi procedimentali, in ragione del loro preteso
carattere politico. Trattasi, difatti, di atti di alta amministrazione,
i quali, seppure connotati da un tasso di discrezionalità
particolarmente elevato, non sono tuttavia sottratti, come
tali, al principio di legalità ed al sindacato del giudice
amministrativo, che, proprio in relazione alla natura squisitamente
discrezionale del provvedimento, è destinato ad indirizzarsi
soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di eccesso
di potere (TAR Campania, Napoli, I, 8 maggio 2001, n. 1994).
Quanto alla valutazione di merito dei requisiti posseduti
dai candidati, questa Sezione ha chiarito in passato (TAR
Napoli, I, n. 1994/01 cit.) che l'ambito della discrezionalità
rimesso all'amministrazione in materia di nomina dei presidenti
degli enti parco è stato prefissato dal legislatore regionale,
il quale ha imposto alla Giunta dapprima di specificare
i motivi a sostegno delle designazioni effettuate, con particolare
riferimento alla idoneità professionale in relazione all'incarico
da conferire (art. 7, commi 1 e 2, l.r. 7 agosto 1996, n.
17) e, quindi, di valutare il parere della commissione consiliare
competente ovvero di trarre conclusioni dalla sua omissione
nei termini fissati.
Ciò si riflette in un corrispondente obbligo di motivazione,
dovendosi dar conto, anche per relationem ad atti endoprocedimentali,
delle ragioni che hanno indotto a privilegiare un aspirante
in luogo di un altro, se non in rapporto di comparazione
diretta quanto meno mediante evidenziazione della coerenza
dei requisiti professionali dei candidati prescelti rispetto
alla peculiarità dell'incarico da conferirsi. Nel caso della
nomina dei presidenti degli Enti parco, come si è detto,
i requisiti di idoneità professionale sono specificati dall'art.
8 della l.r. 33/93, il quale prescrive che la nomina avvenga
"tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o
per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente".
La disposizione risponde all'esigenza di assicurare che
al vertice degli enti di diritto pubblico responsabili della
gestione dei parchi siano preposte personalità munite di
una particolare sensibilità per le tematiche ambientali,
in coerenza con le finalità di garanzia e promozione, in
forma coordinata, della conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale perseguite, attraverso la disciplina
dell'istituzione e della gestione delle aree protette, dal
legislatore nazionale (legge 6.12.1991, n. 394) e dal legislatore
regionale (l.r. n. 33/93).
La rappresentanza all'interno dell'ente dei diversi interessi
coinvolti è assicurata dalla composizione del consiglio
direttivo, nel quale siedono, oltre al presidente, sia i
rappresentanti degli enti locali interessati che quelli
delle associazioni ambientalistiche e naturalistiche nonché
delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente
presenti sul territorio.
Il legislatore ha invece voluto che l'ente parco fosse presieduto
da una figura evidentemente rappresentativa di quei medesimi
valori che, attraverso lo strumento delle aree naturali
protette, si è inteso sottoporre a uno speciale regime di
tutela, in attuazione degli artt. 9 e 32 della Carta costituzionale.
Ed invero, dovendo i presidenti degli enti parco essere
"persone che si siano distinte per i loro studi e/o per
la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente",
requisito per la nomina non è genericamente l'aver compiuto
studi o svolto attività comunque attinenti all'ambiente,
ma l'essersi segnalati in virtù della propria opera, per
impegno superiore alla media, nello specifico campo della
protezione dell'ambiente.
Il dubbio che, nella fattispecie in esame, in ragione della
lex specialis posta nell'avviso pubblico la Regione Campania
si accontentasse del possesso di un cursus honorum meno
significativo va subito fugato.
Se è vero che l'avviso pubblico apparso sul B.U.R.C. n.
9 dell'undici marzo 2004 prevedeva che nel curriculum vitae
richiesto ai candidati fossero indicate, insieme alle attività
e agli studi svolti nel campo della protezione dell'ambiente,
della conservazione della natura e della gestione delle
aree naturali protette, anche le eventuali esperienze lavorative
ed amministrative e gli incarichi pubblici in passato ricoperti,
ciò non consente di concludere che, in tal modo, si fosse
inteso derogare, peraltro tacitamente, ai chiari principi
stabiliti nell'art. 8 della l.r. n. 33/93, introducendo
elementi valutativi ulteriori cui dare (illegittima) preminenza.
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9. Chiarito quanto sopra, occorre verificare
il rispetto dei suddetti principi nel corso del procedimento
di nomina degli odierni controinteressati alla carica di
presidente di ente parco.
Nel preambolo della deliberazione della Giunta regionale
n. 14 del 15.2.2005 di nomina dei presidenti dei Parchi
regionali e delle Riserve naturali regionali, per ciascuno
dei nominati sono riportati gli elementi di valutazione
che hanno indotto la Giunta a condividere le proposte di
designazione, già positivamente esaminate dalla competente
Commissione consiliare, assolvendo, sul piano formale, all'obbligo
di motivazione imposto dalla legge.
Ciò consente di verificare partitamente la congruenza degli
elementi valutati per ciascuno dei controinteressati rispetto
ai criteri di cui all'art. 8 l.r. n. 33/93.
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9.1. Nel caso del dott. Di Cerbo Clemente,
la delibera impugnata riporta la seguente motivazione: "Ha
presieduto la Commissione Edilizia Integrata per i beni
ambientali, organo comunale istituito per legge regionale
con il compito di valutare per l'approvazione tutti i progetti
di modificazione del contesto paesaggistico ambientale,
nelle aree sottoposte al vincolo relativo. Vanta, inoltre,
rilevanti esperienze gestionali, quale Sindaco e Consigliere
Provinciale. E' inoltre consulente dell'Agenzia Regionale
di Protezione Ambientale della Regione Campania".
La commissione edilizia comunale integrata (con la partecipazione
di esperti in materia di beni ambientali o culturali, ovvero
in discipline artistiche, storico-artistiche, agricolo-forestali
o naturalistiche) è prevista nelle direttive allegate alla
legge regionale della Campania del 23 febbraio 1982, n.
10, col compito di esprimere pareri in materia di esercizio
delle funzioni amministrative per la protezione delle bellezze
naturali subdelegate ai comuni per le sole zone sottoposte
a vincolo paesistico dall'art. 6 della l.r. 1.9.1981, n.
65, vale a dire quelle concernenti la concessione delle
autorizzazioni o nulla osta per le modificazioni delle bellezze
naturali, la posa in opera di cartelli o di altri mezzi
di pubblicità e l'adozione dei provvedimenti di demolizione
e l'irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 82,
co. 2, lettere b), d) ed f), dp.r. 616/77, cui rinviano
le norme sopracitate); nonché con compiti di "consulenza
su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale riterrà
opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia
dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali".
La natura delle funzioni di competenza delle commissioni
comunali edilizie integrate escludono, contrariamente all'avviso
di parte ricorrente, che la relativa esperienza sia classificabile
in termini esclusivamente gestionali e politici, attenendo
invece al campo della protezione dei valori ambientali per
lo specifico compito ad essa attribuito di consulenza in
materia d'assenso alle modificazioni del contesto paesaggistico-ambientale,
come posto in rilievo dalla Regione nella motivazione del
provvedimento oggi impugnato.
La Regione, pertanto, con riferimento alla nomina del dott.
Di Cerbo appare aver congruamente evidenziato la coerenza
dei requisiti professionali del candidato con la peculiarità
dell'incarico, sicché il suo operato resiste alle censure
formulate da parte dei ricorrenti.
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9.2. Per il sig. Colucci Raffaele la delibera
riporta che egli "ha svolto compiti di responsabilità nella
materia ambientale in qualità di assessore comunale all'ambiente,
nella materia ambientale. Ha svolto attività gestionali
di massimo livello avendo ricoperto anche l'incarico di
Sindaco".
Anche nel decreto interassessoriale del 14 gennaio 2005,
contenente le proposte di nomina, e le cui motivazioni sono
espressamente fatte proprie dalla delibera di G.R. n. 165
del 2005, null'altro di significativo è aggiunto sul conto
del nominativo predetto.
Non è dubbio, in questo caso, che la nomina a presidente
dell'ente parco è avvenuta sulla scorta d'una positiva quanto
esclusiva valutazione di esperienze professionali di natura
schiettamente politico-amministrativa, che, anche quando
possono aver comportato l'esercizio di competenze nel campo
ambientale (è il caso dell'incarico di assessore all'ambiente),
non attengono allo specifico settore della protezione dell'ambiente
e perciò non evidenziano alcun particolare impegno nella
salvaguardia, conservazione e valorizzazione di tale importante
patrimonio pubblico.
La nomina del sig. Colucci, motivata in relazione a circostanze
che appaiono non congruenti con i parametri rigidamente
fissati dalla l.r. 33/93, è perciò viziata per violazione
di quest'ultima norma ed eccesso di potere nelle figure
sintomatiche dello sviamento e della carenza di istruttoria.
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9.3. Quanto al dott. Marino Domenico, nel
provvedimento gravato si afferma che "ha svolto attività
in materia ambientale all'interno del WWF, primaria associazione
per la tutela dell'ambiente, distinguendosi come fondatore
del Gruppo Attivo del Lago di Falciano, che si è contraddistinto
nel perseguimento dei suoi fini ambientalisti, tanto da
ottenere la gestione dell'oasi sul monte Massico". In effetti,
nel curriculum vitae del dott. Marino si legge che "nel
1996 si è iscritto al W.W.F. ed insieme ad altri ha fondato
il "Gruppo attivo lago di Falciano" che ha avuto in gestione
l'oasi sul monte Massico".
Parte ricorrente pone, invece, in dubbio che il dott. Marino
sia stato iscritto o, comunque, abbia svolto attività all'interno
del W.W.F..
Inoltre, nell'atto di intervento in giudizio il W.W.F. Italia
afferma che il dott. Domenico Marino non sarebbe un suo
socio attivista e rivendica l'interesse a non veder collegato
il proprio nome ed immagine alla attività d'un soggetto
ad esso estraneo.
Ciò importa la necessità di un approfondimento istruttorio
in merito, che viene disposto mediante separata ordinanza
collegiale riservando all'esito ogni decisione sulla legittimità
della nomina del dott. Marino.
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9.4. La nomina del dott. Scognamiglio Vincenzo,
infine, è motivata col fatto che egli "è componente, quale
esperto, del Nucleo di Valutazione previsto dalla L.R. 58/74
riguardante il recupero e la valorizzazione dei beni Culturali
della regione Campania. In campo ambientale ha anche esperienze
gestionali specifiche, quale consigliere di Amministrazione
e presidente dell'AMAV S.p.A.. Svolge attività di collaborazione
con l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio attraverso l'Associazione
Culturale ambientalista l'Olivella".
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Tre, dunque, sono i profili qualificanti
favorevolmente considerati per addivenire alla sua nomina:
la qualità di componente "esperto" del nucleo di valutazione
ex l.r. 58/74; l'esperienza acquisita quale membro del c.d.a.
e presidente della società A.M.A.V.; la collaborazione prestata,
mediante una associazione culturale ambientalista, all'Ente
parco del Vesuvio.
Per quanto concerne il primo profilo, la l.r. Campania 9
novembre 1974, n. 58, concerne la predisposizione del piano
di interventi regionale nel settore dei beni culturali e
l'utilizzazione, ai fini del loro restauro, acquisto e valorizzazione,
del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di
sviluppo, anche mediante concessione di contributi e finanziamenti
ad enti pubblici e a privati.
Il "nucleo di valutazione" di cui il dott. Scognamiglio
ha fatto parte negli anni 2001 e 2002 (giusta quanto dallo
stesso dichiarato nel curriculum, versato in atti dalla
Regione Campania) non è contemplato da tale legge, ma è
stato istituito con distinte delibere della Giunta regionale
quale "nucleo di valutazione per la proposta di graduatoria
degli interventi per i beni culturali" (lo si legge nel
preambolo dei due decreti del P.G.R. di nomina dei relativi
componenti, depositati in giudizio dal dott. Scognamiglio)
ed effettivamente costituito con i detti decreti del P.G.R.
(n. 1298 del 1.6.2001; n. 701 del 24.9.2002) con lo specifico
compito di formulare la graduatoria dei progetti, relativi
ad interventi di valorizzazione dei beni culturali, ritenuti
meritevoli di finanziamento.
L'attività del predetto nucleo era dunque circoscritta alla
graduazione dei progetti di valorizzazione dei beni culturali
che aspiravano al contributo finanziario della Regione;
e la nomina del dott. Scognamiglio in tale nucleo, inoltre,
era avvenuta (come risulta ex actis, e come d'altronde correttamente
specificato nel suo curriculum vitae) quale esperto in discipline
economiche.
Ne consegue che l'attività prestata dal dott. Vincenzo Scognamiglio
quale esperto economico nell'ambito del predetto nucleo
di valutazione non era affatto riconducibile (per il compito
del nucleo, prima ancora che per il ruolo del dott. Scognamiglio)
al novero delle attività nel campo della protezione dell'ambiente
per le quali, ai sensi dell'art. 8 l.r. n. 33/93, occorre
che i candidati alla presidenza degli enti parco si siano
distinti.
Per quanto concerne, poi, l'esperienza gestionale maturata
in campo ambientale quale amministratore e presidente della
società AMAV, come si è innanzi chiarito il legislatore
regionale richiede che coloro i quali siano chiamati alla
presidenza degli enti parco si siano "distinti" per la propria
opera scientifica o professionale nel campo specifico della
protezione dell'ambiente, e cioè che si siano segnalati
e contraddistinti in tale campo per la significatività dell’impegno:
per il qual motivo non ogni studio od attività in materia
ambientale o ad essa attinente possono bastare a qualificare
positivamente il candidato alla presidenza.
Con abile prospettazione la difesa del dott. Scognamiglio
afferma che la società AMAV ha quale oggetto sociale la
gestione dei rifiuti nell'area vesuviana, anche attraverso
iniziative di sensibilizzazione e di organizzazione della
raccolta differenziata, deducendo da ciò "un impegno diretto
per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente" da parte
del dott. Scognamiglio, vieppiù confermato dall'essere stato
egli promotore di un progetto scolastico di promozione della
cultura ambientale.
Non per questo, tuttavia, la AMAV Ambiente s.p.a. cessa
di essere una società con scopo di lucro - forma di esercizio
collettivo di un'attività di impresa -, e più in dettaglio
una società di servizi i più vari (tra cui, a termini di
oggetto sociale, servizi di manutenzione della pubblica
illuminazione, di edifici pubblici e di strade urbane, o
di gestione di parcheggi) per trasformarsi in una associazione
ambientalista. Vero è che l'AMAV Ambiente, come ha dimostrato
in giudizio il dott. Scognamiglio, ha promosso campagne
di informazione e sensibilizzazione nel campo ambientale
e segnatamente della raccolta differenziata, tra le quali,
in collaborazione con il Comune di Sant'Anastasia (suo azionista)
un "progetto scuola di tutela ambientale" incentrato sui
temi della raccolta differenziata, del rispetto del territorio
e della costruzione di una cultura della sostenibilità.
Si tratta, tuttavia, di iniziative che, a prescindere da
ogni giudizio circa la loro significatività nella logica
della l.r. 33/93, non sono mai emerse nel corso dell'istruttoria
condotta dall'Amministrazione regionale (né ve ne è traccia
nella domanda del dott. Scognamiglio e nell'allegato curriculum)
e di esse non è fatta menzione alcuna nella motivazione
della delibera impugnata, la quale fonda la propria determinazione
sulla sola circostanza delle cariche rivestite dal dott.
Scognamiglio nella A.M.A.V. Ambiente, la cui attività connessa
alla promozione di valori ambientali è del tutto ignorata.
Per questo motivo le iniziative promosse in campo ambientale
dalla società A.M.A.V. restano del tutto estranee alla valutazione
positiva espressa sul candidato dalla Giunta regionale,
basata invece, come chiaramente palesa la motivazione della
delibera, sulle esperienze di tipo gestionale dallo stesso
acquisite in qualità di consigliere di amministrazione e
presidente di detta società.
Evidente perciò, al di là del tentativo di integrazione
ex post della motivazione, è l'incongruenza in parte qua
della valutazione della Giunta regionale.
Resta, infine, il profilo della collaborazione prestata
all'Ente parco del Vesuvio mediante l'associazione culturale
ambientalista "L'Olivella".
Perché l'appartenenza a una associazione ambientalista possa
tradursi in un elemento di distinzione nel campo della protezione
ambientale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 33/93, è
essenziale, in primo luogo, che essa si sia concretizzata
in una partecipazione attiva alla vita dell'associazione
(e non in una mera adesione statica) e, in secondo luogo,
che l'attività di quest'ultima sia stata significativa per
la tutela dell'ambiente.
Nulla di tutto ciò emerge dall'istruttoria degli organi
regionali, che si limitano a dedurre, per proprietà transitiva,
una collaborazione del candidato con l'Ente parco del Vesuvio,
in virtù della dichiarazione contenuta nel suo curriculum
(dove si legge che "collabora con l'associazione Culturale,
Ambientalista l'Olivella, quest'ultima collabora con l'Ente
Parco Nazionale del Vesuvio").
Neppure nel corso del presente giudizio è emersa quale attività
specifica di protezione dell'ambiente l'associazione in
parola svolgerebbe in collaborazione col parco del Vesuvio
(la difesa del controinteressato si limita a richiamare
generici corsi e progetti di educazione ambientale) e tanto
meno il ruolo che vi avrebbe avuto il dott. Scognamiglio,
del quale è attestata semplicemente (doc. 5 della sua produzione)
una collaborazione per la realizzazione di imprecisate iniziative.
Alla luce di tutto ciò, in relazione alla nomina del dott.
Scognamiglio a presidente di ente parco emerge il vizio
di carenza di istruttoria ed inadeguatezza della motivazione
per quanto riguarda la congruenza dei requisiti posseduti
con quelli prescritti dalla l.r. 33/93.
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10. In conclusione, per i motivi esposti,
i ricorsi devono essere accolti per quanto concerne l'impugnazione
della nomina a presidente di ente parco del sig. Colucci
Raffaele e del dott. Scognamiglio Vincenzo e perciò va pronunciato,
per l'effetto, l'annullamento dei relativi provvedimenti.
Va respinta invece, perché infondata, la domanda di annullamento
della nomina del dott. Di Cerbo Clemente.
Per quanto riguarda l'impugnazione del provvedimento di
nomina del dott. Marino Domenico, con separata ordinanza
vengono disposti incombenti istruttori, riservando ogni
decisione in merito all'esito degli stessi.
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11. La domanda risarcitoria va rigettata,
per la assorbente considerazione che alcuna prova è stata
offerta del pregiudizio in tesi sofferto.
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12. La sostanziale novità delle questioni
giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
tra le parti per le quali, con la presente sentenza, viene
definito il giudizio, restando, per il resto, riservata
alla decisione sulla impugnazione della nomina del dott.
Marino.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione I, riuniti i ricorsi RG 3668/05 e RG
3824/05, riservata ogni decisione in merito all'impugnazione
del provvedimento di nomina del dott. Marino Domenico all’esito
della istruttoria di cui in motivazione, disposta con separata
ordinanza, così provvede:
- accoglie i ricorsi limitatamente all'impugnazione dei
provvedimenti di nomina a presidente degli Enti parco del
sig. Colucci Raffaele e del dott. Scognamiglio Vincenzo
e, per l'effetto, annulla i relativi provvedimenti; - respinge
i ricorsi relativamente all'impugnazione del provvedimento
di nomina a presidente di Ente parco del dott. Di Cerbo
Clemente; - respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa le spese di giudizio limitatamente alle domande
definite con la presente sentenza parziale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 18 gennaio 2006.
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