| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 8 marzo 2006 n. 95
G. Cicciò Pres. I. Caso Est.
Viacom Express S.p.A. (Avv.ti G. Tanzarella e F. Bassi)
contro il Comune di Parma (Avv. S. Caroppo) |
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Autorizzazione e concessione – Piano generale
degli impianti pubblicitari – Impugnazione – Norme regolamentari
che non sono rivolte direttamente a soggetti individuati,
non incidono su preesistenti rapporti giuridici e riguardano
unicamente le modalità da seguire in futuri procedimenti
amministrativi - Si sottraggono ad un’autonoma impugnativa
Inammissibilità del ricorso
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È inammissibile il ricorso proposto avverso
il Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune
di Parma in quanto le censurate disposizioni regolamentari
si sottraggono ad un’autonoma impugnativa perché non sono
rivolte direttamente a soggetti individuati, non incidono
su preesistenti rapporti giuridici e riguardano unicamente
le modalità da seguire in futuri procedimenti amministrativi
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RE P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 510 REG.RIC.
ANNO 2004
N. 95 REG.SENT.
ANNO 2006
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò
Presidente; Dott. Umberto Giovannini Consigliere; Dott.
Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 510 del 2004 proposto da
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Viacom Express S.p.A., in persona
del legale rappresentante p.t. dott. Piercarlo Marchiori,
difesa e rappresentata dall’avv. Giancarlo Tanzarella e
dall’avv. Franco Bassi, e presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata in Parma, via Petrarca n. 20;
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contro
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il Comune di Parma, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore
Caroppo e presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Parma, strada Repubblica n. 1;
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per l’annullamento
della deliberazione consiliare n. 139/64 in data 28 luglio
2004, avente ad oggetto “parziali modifiche e integrazioni
alla disciplina regolamentare del piano generale degli impianti”,
nelle parti in cui vieta l’utilizzo a fini pubblicitari
di ponti, sottoponti e infrastrutture di attraversamento
ferroviario (art. 13.9), vieta l’installazione di impianti
pubblicitari “entro la distanza di 50 m” da ponti, sottoponti
e infrastrutture di attraversamento ferroviario (art. 13.9),
estende il limite della distanza di m. 50 a ponti, sottoponti
e altri manufatti di attraversamento attinenti alla circolazione
ferroviaria (art. 18.18), esclude dalle limitazioni di cui
all’art. 18 i soli “impianti installati dal Comune di Parma
o dai suoi concessionari” (art. 18.17), interdice nell’intero
territorio comunale lo svolgimento di attività pubblicitaria
ordinaria nella forma dell’affissione diretta di manifesti
(art. 29.9).
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla pubblica udienza del 21 febbraio 2006 l’avv.
Bassi per la ricorrente e l’avv. Caroppo per l’Amministrazione
comunale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Riferisce la società ricorrente che essa
è concessionaria di Ferrovie dello Stato per l’esercizio
della pubblicità in ambiti ferroviari; che con deliberazione
consiliare n. 139/64 del 28 luglio 2004 il Comune di Parma
introduceva parziali modifiche alla disciplina regolamentare
del Piano generale degli impianti; che, in particolare,
risultano lesive le disposizioni con cui si vieta l’utilizzo
a fini pubblicitari di ponti, sottoponti e infrastrutture
di attraversamento ferroviario (art. 13.9), si vieta l’installazione
di impianti pubblicitari “entro la distanza di 50 m” da
ponti, sottoponti e infrastrutture di attraversamento ferroviario
(art. 13.9), si estende il limite della distanza di m. 50
a ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento
attinenti alla circolazione ferroviaria (art. 18.18), si
esclude dalle limitazioni di cui all’art. 18 i soli “impianti
installati dal Comune di Parma o dai suoi concessionari”
(art. 18.17), si interdice nell’intero territorio comunale
lo svolgimento di attività pubblicitaria ordinaria nella
forma dell’affissione diretta di manifesti (art. 29.9).
Avverso tali nuove prescrizioni ha proposto impugnativa
la ricorrente, deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari
(art. 3.2 del d.lgs. n. 507/93 e art. 3 della legge n. 241/90,
in relazione agli artt. 51.3 e 51.4 del d.P.R. n. 495/92),
nonché di principi generalissimi dell’ordinamento in tema
di salvaguardia della libertà di iniziativa economica, di
correttezza ed imparzialità nell’operato della pubblica
Amministrazione e di proporzionalità e adeguatezza del provvedimento
amministrativo (artt. 42 e 97 Cost.). Eccesso di potere
per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione.
Il divieto di utilizzo a fini pubblicitari di ponti, sottoponti
e infrastrutture di attraversamento ferroviario (art. 13.9)
e il divieto di installazione di impianti pubblicitari “entro
la distanza di 50 m” da ponti, sottoponti e infrastrutture
di attraversamento ferroviario (art. 13.9 e art. 18.18)
comportano limitazioni che incidono sul diritto costituzionale
di libertà economica, onde il sacrificio imposto al privato
dovrebbe trovare fondamento in uno specifico interesse pubblico
ed essere contenuto nei limiti strettamente necessari alla
sua soddisfazione. Nella fattispecie, invece, non potendo
la ratio essere ricercata nell’esigenza di tutela della
circolazione stradale (l’art. 51 del regolamento di attuazione
del codice della strada ammette l’uso pubblicitario di ponti
e sottoponti ferroviari), l’Amministrazione comunale ha
omesso di dare indicazione delle ragioni del duplice divieto,
che risulta dunque del tutto incomprensibile e ingiustificato.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari
(art. 3.2 del d.lgs. n. 507/93 e art. 3 della legge n. 241/90,
in relazione agli artt. 12.3 e 18 del d.lgs. n. 507/93;
art. 51.1 del d.P.R. n. 495/92), nonché di principi generalissimi
dell’ordinamento in tema di salvaguardia della libertà di
iniziativa economica, di correttezza ed imparzialità nell’operato
della pubblica Amministrazione e di proporzionalità e adeguatezza
del provvedimento amministrativo (artt. 42 e 97 Cost.).
Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e
della motivazione; sviamento.
L’art. 29.9 del piano comporta il divieto assoluto di svolgimento
di attività di affissione in capo agli operatori economici
del settore, perché è ammessa unicamente l’affissione operata
dal Comune, direttamente o a mezzo di concessionario. E’
stato in tal modo illegittimamente ricostituito il monopolio
delle affissioni, soppresso dal legislatore del 1993, con
evidente violazione anche dei principi di cui agli artt.
42 e 97 Cost. (mancando una ragione idonea a giustificare
il sacrificio del diritto alla libertà di impresa e risultando
le scelte dell’Amministrazione un vero e proprio abuso delle
proprie prerogative per procurarsi un indebito vantaggio
concorrenziale in danno delle imprese di settore). Né, d’altra
parte, emergono esigenze di pubblico interesse che giustifichino
un simile regime.
3) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari
(art. 3.2 del d.lgs. n. 507/93 e art. 3 della legge n. 241/90,
in relazione all’art. 51 del d.P.R. n. 495/92), nonché di
principi generalissimi dell’ordinamento in tema di parità
di trattamento, di salvaguardia della libertà di iniziativa
economica, di correttezza ed imparzialità nell’operato della
pubblica Amministrazione e di proporzionalità e adeguatezza
del provvedimento amministrativo (artt. 3, 42 e 97 Cost.).
Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e
della motivazione; sviamento.
La prescrizione che esclude dalle limitazioni di cui all’art.
18 (in tema di sicurezza della circolazione) i soli “impianti
installati dal Comune di Parma o dai suoi concessionari”
(art. 18.17) determina un indebito favor per l’Amministrazione,
in violazione di qualsiasi regola di parità di trattamento
e con un inammissibile privilegio nell’agone concorrenziale
per gli impianti pubblici rispetto a quelli privati.
Conclude dunque la società ricorrente per l’annullamento
in parte qua dell’atto impugnato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo
al gravame.
All’udienza del 21 febbraio 2006, ascoltati i rappresentanti
delle parti, la causa è passata in decisione.
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D I R I T T O
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Impresa operante nel settore della c.d. “pubblicità
esterna” e concessionaria del corrispondente servizio in
ambito ferroviario, la società ricorrente impugna in parte
qua la deliberazione con cui il Consiglio comunale di Parma
ha disposto di apportare alcune modifiche ed integrazioni
alla disciplina regolamentare del piano generale degli impianti
pubblicitari. Quanto, in particolare, al previsto divieto
di installazione di mezzi pubblicitari presso ponti e sottoponti
ferroviari – ivi compresa la fascia di 50 metri dagli stessi
–, si imputa all’Amministrazione comunale di essersi ingiustificatamente
ed incomprensibilmente discostata dalla disposizione di
cui all’art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 495 del 1992, che
consente l’uso a fini pubblicitari di quelle strutture.
Quanto, poi, all’introdotta preclusione assoluta di pubblicità
affissiva privata, ne conseguirebbe un’inammissibile riserva
all’ente locale di un’attività che il d.lgs. n. 507 del
1993, innovando il precedente regime, avrebbe in realtà
aperto al mercato. Quanto, infine, alla facoltà riconosciuta
a vantaggio dei soli impianti dell’Amministrazione e dei
suoi concessionari di derogare alle distanze minime stabilite
per il posizionamento dei vari mezzi pubblicitari, si tratterebbe
di un favor lesivo della necessaria parità di trattamento
delle posizioni degli operatori del settore, pubblici o
privati che siano.
Il Comune di Parma ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,
perché proposto avverso un atto di natura regolamentare,
suscettibile di divenire lesivo solo a seguito di eventuali
provvedimenti applicativi, nella circostanza inesistenti.
L’eccezione è fondata.
La giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio
2005 n. 450 e 19 ottobre 1993 n. 897) distingue tra regolamenti
costituenti “volizioni preliminari” e regolamenti costituenti
“volizioni azioni”: i primi, caratterizzati dai requisiti
di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative
astratte e programmatiche, che non si traducono in una immediata
incisione o modifica della sfera giuridica dei destinatari
– a nulla rilevando che ciò possa accadere in futuro –,
ma regolano la condotta che la pubblica Amministrazione
dovrà tenere in prosieguo nei loro confronti, condotta che
si esplicherà in atti amministrativi di applicazione, che
– essi sì – costituiscono, modificano o estinguono un rapporto
giuridico con il privato; i secondi, invece, recano previsioni
destinate alla immediata applicazione, in quanto capaci
di produrre un diretto effetto lesivo della posizione soggettiva
del privato, e cioè sono quelli che si rivolgono direttamente
agli amministrati, costituendo, modificando o estinguendo
un rapporto giuridico tra di loro o tra di essi e la pubblica
Amministrazione. Se ne desume che i regolamenti possono
essere oggetto di autonoma e immediata impugnazione solo
quando siano suscettibili di produrre, in via diretta e
immediata, una effettiva e attuale lesione dell’interesse
di un determinato soggetto; se, invece, il pregiudizio deriva
dall’atto di applicazione concreta, le disposizioni regolamentari
vanno impugnate congiuntamente al provvedimento attuativo,
il quale rende attuale e certa la lesione dell’interesse
protetto.
Nella fattispecie, a ben vedere, le prescrizioni censurate
concorrono a determinare la generale disciplina dell’attività
pubblicitaria in ambito locale, fissandone modalità e limiti.
Si tratta di norme che, nonostante il contenuto precettivo
per la futura azione dell’Amministrazione comunale, non
possono considerarsi immediatamente lesive, in quanto il
pregiudizio ad esse ascritto deriva ai vari operatori del
settore dagli atti con cui l’ente locale provvede a dare
loro reale attuazione, nel senso che l’attitudine lesiva
degli interessi concreti richiede la mediazione di provvedimenti
applicativi che rendano attuale il pregiudizio potenziale
espresso dalla norma astratta (il che avviene con la presentazione
di una specifica istanza di rilascio del titolo autorizzatorio
e con il conseguente provvedimento di reiezione della medesima
istanza). In altri termini, le censurate disposizioni regolamentari
si sottraggono ad un’autonoma impugnativa perché non si
sono rivolte direttamente a soggetti individuati, non hanno
inciso su preesistenti rapporti giuridici e hanno riguardato
unicamente le modalità da seguire in futuri procedimenti
amministrativi.
La società ricorrente, pertanto, avrà interesse a censurare
le suddette previsioni regolamentari se e quando si concretizzerà
la sua esigenza di installare determinati impianti pubblicitari
e l’Amministrazione comunale le negherà l’invocata autorizzazione
per l’ostacolo insito nelle previsioni regolamentari medesime,
solo allora venendo effettivamente inibito l’esercizio dell’attività
di sua pertinenza. Non appare, poi, superfluo osservare
che, ad anticipare la soglia della lesività al momento dell’emanazione
della normativa regolamentare in questione, si finirebbe
per negare di fatto la legittimazione all’impugnativa a
quegli operatori economici che, non essendo ancora entrati
sul mercato, vedrebbero in futuro preclusa la tutela giurisdizionale
avverso disposizioni divenute inoppugnabili ancor prima
della loro nascita quali attori del settore pubblicitario.
Di qui l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone
giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio
del 21 febbraio 2006.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55
L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 8 marzo 2006
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