| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 8 marzo 2006 n. 92
G. Cicciò Pres. I. Caso Est.
Guerra Orlis & C. S.n.c. (Avv.ti G.C. Bonazzi e M. Molinari)
contro il Ministero dell'Ambiente - Comitato nazionale dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
rifiuti (Avvocatura dello Stato) |
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Ambiente e territorio - Smaltimento rifiuti
- Iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento rifiuti - D.m. 21 giugno 1991, n.
324 – È riservata a quelle società in nome collettivo i
cui soci amministratori non abbiano riportato condanne a
pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente
– Oggettiva sussistenza di precedenti penali di tali caratteristiche
- Si impone ex se quale causa ostativa all’iscrizione –
Valutazione discrezionale sulla rilevanza dei fatti ascritti
– Non è possibile – Intervenuto condono della pena e beneficio
della non menzione nel certificato del casellario giudiziale
- Irrilevanza
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Il d.m. 21 giugno 1991, n. 324 dispone che
l’iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento rifiuti sia riservata a quelle società
in nome collettivo i cui soci amministratori «… non abbiano
riportato … condanne a pena detentiva per reati previsti
dalle norme a tutela dell’ambiente … Dal tenore della norma
risulta indubbio che trattasi di una condizione che si ricollega
oggettivamente al fatto storico della sussistenza di precedenti
penali di tali caratteristiche e che dunque si impone ex
se quale causa ostativa all’iscrizione, senza consentire
all’Amministrazione né una valutazione discrezionale circa
la congruità di una simile preclusione, né tanto meno un
autonomo apprezzamento circa la rilevanza penale dei fatti
ascritti al soggetto interessato. Ne consegue la legittimità
del diniego di iscrizione impugnato a nulla rilevando che
la pena inflitta sia stata condonata e che l’interessato
abbia ottenuto il beneficio della non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 414 REG.RIC.
ANNO 1997
N. 92 REG.SENT.
ANNO 2006
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò
Presidente; Dott. Umberto Giovannini Consigliere; Dott.
Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 414 del 1997 proposto da
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Guerra Orlis & C. S.n.c., in persona
del legale rappresentante sig. Guerra Orlis, difesa e rappresentata
dall’avv. Giulio Cesare Bonazzi e dall’avv. Marida Molinari,
e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma,
via Farini n. 37;
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contro
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il Ministero dell’Ambiente – Comitato
nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento rifiuti, in persona del legale rappresentante
p.t., difeso e rappresentato dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
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per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 00117/DEL/RIC/CN in data 5 maggio
1997, con cui il Comitato nazionale dell’Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti ha
respinto il ricorso amministrativo proposto dalla ditta
Guerra Orlis & C. S.n.c. avverso la sua esclusione dall’iscrizione
all’Albo, deliberata dalla Sezione regionale dell’Emilia-Romagna.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente
– Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento rifiuti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 l’avv. Nardo,
in sostituzione dell’avv. Molinari, per la parte ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Riferisce la società ricorrente che in data
25 novembre 1994 essa presentava alla Sezione regionale
dell’Emilia-Romagna l’istanza di iscrizione dell’Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;
che nella seduta del 27 giugno 1996 la Sezione si pronunciava
negativamente, evidenziando come il certificato del casellario
giudiziale del legale rappresentante della ditta riportasse
la condanna per un reato in materia ambientale, causa preclusiva
dell’iscrizione all’Albo, a norma dell’art. 11 del d.m.
n. 324/91; che avverso tale determinazione veniva esperito
rimedio amministrativo dinanzi al Comitato nazionale dell’Albo,
il quale però respingeva il ricorso (v. provvedimento prot.
n. 00117/DEL/RIC/CN in data 5 maggio 1997).
Ha impugnato la società ricorrente il provvedimento del
Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento rifiuti, deducendo:
1) Della rivalutazione della responsabilità penale di Guerra
Orlis in tema di reati ambientali e della conseguente illegittimità
del provvedimento del Ministero dell’Ambiente.
Secondo il giudice penale la responsabilità del Guerra deriverebbe
dall’avere posto in essere attività di raccolta di rifiuti
senza l’apposita autorizzazione. In realtà, le operazioni
di travaso dalle vasche della cabina di verniciatura al
carro-botte non integrano un’ipotesi riconducibile al d.P.R.
n. 915 del 1982, e comunque non avrebbero giustificato una
condanna, trattandosi di fatto commesso per ignoranza inevitabile
della legge penale.
2) Dell’illegittimità del provvedimento per estinzione della
pena.
Al Guerra è stato concesso il beneficio della non menzione
della pena, e di tanto l’Amministrazione avrebbe dovuto
tener conto, trattandosi di misura che mira a favorire il
ravvedimento del condannato senza ostacolarne le possibilità
di lavoro. Inoltre egli ha goduto del condono della pena,
circostanza ugualmente meritevole di considerazione.
Conclude dunque la società ricorrente per l’annullamento
dell’atto impugnato e per la conseguente declaratoria del
diritto all’iscrizione all’Albo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente –
Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento rifiuti, a mezzo dell’Avvocatura
dello Stato, resistendo al gravame.
All’udienza del 7 febbraio 2006, ascoltato il rappresentante
della parte ricorrente, la causa è passata in decisione.
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D I R I T T O
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Oggetto di impugnativa è il provvedimento
con cui, chiamato a pronunciarsi sul ricorso amministrativo
proposto dalla ditta Guerra Orlis & C. S.n.c. avverso
il diniego di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento rifiuti, il Comitato nazionale
dell’Albo ha confermato l’originaria decisione della Sezione
regionale dell’Emilia-Romagna, motivata con la pregressa
condanna del rappresentante legale della società per un
reato in materia ambientale, ai sensi dell’art. 11, comma
2, lett. e), del d.m. n. 324 del 1991. Secondo la ditta
l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere autonome indagini
per acclarare i fatti materiali vagliati in sede penale
e valutare l’effettiva sussistenza dei presupposti legali
della condanna – a suo dire inesistenti –, e comunque avrebbe
dovuto tenere conto dell’avvenuto condono della pena nonché
della disposta ammissione al beneficio della non menzione
nel certificato del casellario giudiziale, circostanze entrambe
incompatibili con l’asserita preclusione dell’iscrizione
all’albo.
Il ricorso è infondato, e ciò induce il Collegio a prescindere
dalle eccezioni preliminarmente sollevate dall’Avvocatura
dello Stato.
Nell’adottare il “regolamento delle modalità organizzative
e di funzionamento dell’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché
dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti
di iscrizione”, il d.m. 21 giugno 1991, n. 324, applicabile
alla fattispecie ratione temporis, prevede – tra l’altro
– che l’iscrizione all’albo sia riservata a quelle società
in nome collettivo i cui soci amministratori «… non abbiano
riportato … condanne a pena detentiva per reati previsti
dalle norme a tutela dell’ambiente … Il requisito si comprova
con la presentazione di un certificato del casellario giudiziario
o di un documento equivalente in base alla legislazione
dello Stato di appartenenza …» [art. 11, comma 2, lett.
e)]. Si tratta, come è evidente, di una condizione che si
ricollega oggettivamente al fatto storico della sussistenza
di precedenti penali di tali caratteristiche e che dunque
si impone ex se quale causa ostativa all’iscrizione, senza
consentire all’Amministrazione né una valutazione discrezionale
circa la congruità di una simile preclusione, né tanto meno
un autonomo apprezzamento circa la rilevanza penale dei
fatti ascritti al soggetto interessato.
Il che induce a disattendere innanzi tutto la censura incentrata
sull’asserita carenza di una effettiva responsabilità penale
del Guerra, in quanto si pretenderebbe dall’Amministrazione
un inammissibile riesame degli accertamenti di esclusiva
pertinenza dell’Autorità giudiziaria.
Né a diverse conclusioni porta l’esame della doglianza legata
al duplice rilievo che la pena inflitta era stata condonata
e che l’interessato aveva ottenuto il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Sotto il primo profilo, infatti, appare decisiva la circostanza
che, ai sensi dell’art. 174 cod.pen., l’indulto determina
il condono della pena principale e, se autorizzato dalla
relativa legge, fa venire meno anche le pene accessorie,
ma in ogni caso non estingue gli altri effetti della condanna,
onde – si è rilevato – legittimamente viene negata l’iscrizione
all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
rifiuti all’imprenditore che abbia subito condanna penale,
ancorché beneficiando dell’indulto (v. Cons. Stato, Sez.
V, ord. 2 maggio 2000 n. 2127; TAR Puglia, Bari, Sez. I,
11 luglio 2001 n. 2838). Quanto al secondo profilo, invece,
va considerato che la condanna non riportata nel certificato
del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati
resta suscettibile di piena conoscenza da parte dell’Amministrazione
pubblica attraverso il certificato integrale di cui all’art.
688 cod.proc.pen., vigente all’epoca in cui è insorta la
presente controversia (“Ogni organo avente giurisdizione
penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia
penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti
al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene
a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati
di pubblici servizi, quando il certificato è necessario
per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione
alla persona cui il certificato stesso si riferisce”), a
fronte di una misura che, pur a tutela del reo – il quale
si giova in tale modo dell’eliminazione del particolare
effetto negativo costituito dalla pubblicità del reato presso
la collettività –, non fa tuttavia venire meno le altre
conseguenze della condanna penale, e quindi ne salvaguarda
la rilevanza ogni qual volta l’ordinamento vi attribuisca
una qualche valenza giuridicamente significativa.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte
ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di
lite in favore dell’Amministrazione resistente, nella misura
di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre le spese prenotate
a debito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio
del 7 febbraio 2006.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55
L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 8 marzo 2006
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