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n. 3-2006 - © copyright

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 8 marzo 2006 n. 92
G. Cicciò Pres. I. Caso Est.
Guerra Orlis & C. S.n.c. (Avv.ti G.C. Bonazzi e M. Molinari) contro il Ministero dell'Ambiente - Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (Avvocatura dello Stato)


Ambiente e territorio - Smaltimento rifiuti - Iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti - D.m. 21 giugno 1991, n. 324 – È riservata a quelle società in nome collettivo i cui soci amministratori non abbiano riportato condanne a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente – Oggettiva sussistenza di precedenti penali di tali caratteristiche - Si impone ex se quale causa ostativa all’iscrizione – Valutazione discrezionale sulla rilevanza dei fatti ascritti – Non è possibile – Intervenuto condono della pena e beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale - Irrilevanza

Il d.m. 21 giugno 1991, n. 324 dispone che l’iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti sia riservata a quelle società in nome collettivo i cui soci amministratori «… non abbiano riportato … condanne a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente … Dal tenore della norma risulta indubbio che trattasi di una condizione che si ricollega oggettivamente al fatto storico della sussistenza di precedenti penali di tali caratteristiche e che dunque si impone ex se quale causa ostativa all’iscrizione, senza consentire all’Amministrazione né una valutazione discrezionale circa la congruità di una simile preclusione, né tanto meno un autonomo apprezzamento circa la rilevanza penale dei fatti ascritti al soggetto interessato. Ne consegue la legittimità del diniego di iscrizione impugnato a nulla rilevando che la pena inflitta sia stata condonata e che l’interessato abbia ottenuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 414 REG.RIC.
ANNO 1997
N. 92 REG.SENT.
ANNO 2006

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA

 

composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò Presidente; Dott. Umberto Giovannini Consigliere; Dott. Italo Caso Consigliere Rel.Est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 414 del 1997 proposto da

 

Guerra Orlis & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante sig. Guerra Orlis, difesa e rappresentata dall’avv. Giulio Cesare Bonazzi e dall’avv. Marida Molinari, e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma, via Farini n. 37;

 

contro

 

il Ministero dell’Ambiente – Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 00117/DEL/RIC/CN in data 5 maggio 1997, con cui il Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti ha respinto il ricorso amministrativo proposto dalla ditta Guerra Orlis & C. S.n.c. avverso la sua esclusione dall’iscrizione all’Albo, deliberata dalla Sezione regionale dell’Emilia-Romagna.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente – Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 l’avv. Nardo, in sostituzione dell’avv. Molinari, per la parte ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Riferisce la società ricorrente che in data 25 novembre 1994 essa presentava alla Sezione regionale dell’Emilia-Romagna l’istanza di iscrizione dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti; che nella seduta del 27 giugno 1996 la Sezione si pronunciava negativamente, evidenziando come il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante della ditta riportasse la condanna per un reato in materia ambientale, causa preclusiva dell’iscrizione all’Albo, a norma dell’art. 11 del d.m. n. 324/91; che avverso tale determinazione veniva esperito rimedio amministrativo dinanzi al Comitato nazionale dell’Albo, il quale però respingeva il ricorso (v. provvedimento prot. n. 00117/DEL/RIC/CN in data 5 maggio 1997).
Ha impugnato la società ricorrente il provvedimento del Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, deducendo:
1) Della rivalutazione della responsabilità penale di Guerra Orlis in tema di reati ambientali e della conseguente illegittimità del provvedimento del Ministero dell’Ambiente.
Secondo il giudice penale la responsabilità del Guerra deriverebbe dall’avere posto in essere attività di raccolta di rifiuti senza l’apposita autorizzazione. In realtà, le operazioni di travaso dalle vasche della cabina di verniciatura al carro-botte non integrano un’ipotesi riconducibile al d.P.R. n. 915 del 1982, e comunque non avrebbero giustificato una condanna, trattandosi di fatto commesso per ignoranza inevitabile della legge penale.
2) Dell’illegittimità del provvedimento per estinzione della pena.
Al Guerra è stato concesso il beneficio della non menzione della pena, e di tanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto, trattandosi di misura che mira a favorire il ravvedimento del condannato senza ostacolarne le possibilità di lavoro. Inoltre egli ha goduto del condono della pena, circostanza ugualmente meritevole di considerazione.
Conclude dunque la società ricorrente per l’annullamento dell’atto impugnato e per la conseguente declaratoria del diritto all’iscrizione all’Albo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente – Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
All’udienza del 7 febbraio 2006, ascoltato il rappresentante della parte ricorrente, la causa è passata in decisione.

 

D I R I T T O

 

Oggetto di impugnativa è il provvedimento con cui, chiamato a pronunciarsi sul ricorso amministrativo proposto dalla ditta Guerra Orlis & C. S.n.c. avverso il diniego di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, il Comitato nazionale dell’Albo ha confermato l’originaria decisione della Sezione regionale dell’Emilia-Romagna, motivata con la pregressa condanna del rappresentante legale della società per un reato in materia ambientale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. e), del d.m. n. 324 del 1991. Secondo la ditta l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere autonome indagini per acclarare i fatti materiali vagliati in sede penale e valutare l’effettiva sussistenza dei presupposti legali della condanna – a suo dire inesistenti –, e comunque avrebbe dovuto tenere conto dell’avvenuto condono della pena nonché della disposta ammissione al beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, circostanze entrambe incompatibili con l’asserita preclusione dell’iscrizione all’albo.
Il ricorso è infondato, e ciò induce il Collegio a prescindere dalle eccezioni preliminarmente sollevate dall’Avvocatura dello Stato.
Nell’adottare il “regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione”, il d.m. 21 giugno 1991, n. 324, applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede – tra l’altro – che l’iscrizione all’albo sia riservata a quelle società in nome collettivo i cui soci amministratori «… non abbiano riportato … condanne a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente … Il requisito si comprova con la presentazione di un certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza …» [art. 11, comma 2, lett. e)]. Si tratta, come è evidente, di una condizione che si ricollega oggettivamente al fatto storico della sussistenza di precedenti penali di tali caratteristiche e che dunque si impone ex se quale causa ostativa all’iscrizione, senza consentire all’Amministrazione né una valutazione discrezionale circa la congruità di una simile preclusione, né tanto meno un autonomo apprezzamento circa la rilevanza penale dei fatti ascritti al soggetto interessato.
Il che induce a disattendere innanzi tutto la censura incentrata sull’asserita carenza di una effettiva responsabilità penale del Guerra, in quanto si pretenderebbe dall’Amministrazione un inammissibile riesame degli accertamenti di esclusiva pertinenza dell’Autorità giudiziaria.
Né a diverse conclusioni porta l’esame della doglianza legata al duplice rilievo che la pena inflitta era stata condonata e che l’interessato aveva ottenuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Sotto il primo profilo, infatti, appare decisiva la circostanza che, ai sensi dell’art. 174 cod.pen., l’indulto determina il condono della pena principale e, se autorizzato dalla relativa legge, fa venire meno anche le pene accessorie, ma in ogni caso non estingue gli altri effetti della condanna, onde – si è rilevato – legittimamente viene negata l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti all’imprenditore che abbia subito condanna penale, ancorché beneficiando dell’indulto (v. Cons. Stato, Sez. V, ord. 2 maggio 2000 n. 2127; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 11 luglio 2001 n. 2838). Quanto al secondo profilo, invece, va considerato che la condanna non riportata nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati resta suscettibile di piena conoscenza da parte dell’Amministrazione pubblica attraverso il certificato integrale di cui all’art. 688 cod.proc.pen., vigente all’epoca in cui è insorta la presente controversia (“Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce”), a fronte di una misura che, pur a tutela del reo – il quale si giova in tale modo dell’eliminazione del particolare effetto negativo costituito dalla pubblicità del reato presso la collettività –, non fa tuttavia venire meno le altre conseguenze della condanna penale, e quindi ne salvaguarda la rilevanza ogni qual volta l’ordinamento vi attribuisca una qualche valenza giuridicamente significativa.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre le spese prenotate a debito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2006.

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 8 marzo 2006

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