| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 13 marzo 2006 n. 1898
Pres. De Lise, Est. Caponigro
Cassa depositi e Prestiti S.p.a. (Avv.ti F.G. Scoca, P.
Fattori, A. Lirosi, R. Melfa) c/ Autorità Garante della
concorrenza e del Mercato ( Avv. dello Stato), Edison S.p.a.
(Avv.ti M. Bucello, E. Bruti Liberati, M. Molè) |
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1. Mercato e concorrenza- Antitrust- Autorizzazione
di concentrazione e imposizione di misure correttive- Sindacabilità-
Limiti.
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2. Mercato e concorrenza- Normativa antitrust-
Ambito d’applicazione- Soggetto che opera in regime di monopolio
legale- Sussiste- Limiti.
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3. Mercato e concorrenza - Antitrust - Imposizione
di misure correttive - Presupposti - Possibili effetti restrittivi
per la concorrenza - Interpretazione.
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4. Mercato e concorrenza - Antitrust - Autorizzazione
di concentrazione - Acquisizione di informazioni da parte
di soggetti terzi esperti del settore - Legittimità - Limiti.
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5. Mercato e concorrenza - Antitrust - Autorizzazione
di concentrazione – Misure correttive strutturali - Legittimità
- Limiti.
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1. Nel valutare le operazioni di concentrazione
ex art 6 L. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato esercita un potere connotato da discrezionalità
tecnica, soggetto a sindacato in sede di legittimità solo
per difetto di coerenza tecnica o se ictu oculi viziato
da irragionevolezza.
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2. Il fatto che il soggetto gestore della
rete elettrica di trasmissione nazionale operi in regime
di monopolio legale non impedisce l’applicazione della normativa
antitrust, la cui operatività viceversa va esclusa, ex art.
86 co. 2 trattato CE e art. 8 co. 2 l. 287/90, nei limiti
in cui possa ostacolare il perseguimento delle finalità
di interesse generale affidate.
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3. L’imposizione di misure correttive nell’autorizzare
un’operazione di concentrazione si giustifica non solo quando
si accerti la possibilità di un comportamento che integri
di per sé abuso di posizione dominante ma anche quando sia
ipotizzabile che un soggetto privilegi, tra più scelte lecite,
quelle più utili al conseguimento del massimo profitto sulla
base dell’intreccio azionario (ad esempio, nel caso di specie,
selezionando progetti che non peggiorano o che migliorano
le condizioni di mercato per l’operatore dominante nei mercati
a valle).
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4. L’Antitrust, nel corso dell’istruttoria
del procedimento teso a valutare un’operazione di concentrazione,
può legittimamente interpellare altri soggetti, esperti
del settore, sempre che non demandi a tali soggetti valutazioni
di merito ad essa solo riservate, ma si limiti ad acquisire
informazioni da assumere come elementi istruttori.
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5. L’imposizione da parte dell’Antitrust
di una misura correttiva di tipo strutturale (quale la dismissione
di partecipazioni societarie nei mercati a valle dell’enegia
elettrica) e non comportamentale, è legittima ove anche
il risultato immediato dell’operazione di concentrazione,
produttivo di effetti anticoncorrenziali, sia di tipo strutturale
(acquisizione di partecipazione di controllo nel mercato
della trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica.),
in quanto idonea e necessaria a risolvere in via definitiva
i problemi concorrenziali, in conformità al principio di
proporzionalità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Roma - Prima Sezione
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nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale
de Lise Presidente; Dott. Carlo Modica de Mohac Componente;
Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10375 del 2005, proposto dalla
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Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. in
persona del Direttore Generale Antonio Turicchi, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca, Piero Fattori,
Antonio Lirosi e Roberto Melfa ed elettivamente domiciliata
in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20 presso lo studio
legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners
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Contro
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l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi
n. 12
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nonché
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Edison S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore Avv. Piergiuseppe Biandrino,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Bucello, Eugenio
Bruti Liberati e Marcello Molè ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via delle Quattro
Fontane n. 15
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nonché
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Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Terna S.p.a., GRTN, Enel S.p.a., in persona dei rispettivi
legali rappresentanti p.t., non costituiti
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per l’annullamento
del provvedimento n. 14542 del 4 agosto 2005, notificato
in data 5 agosto 2005, con il quale l’Autorità ha autorizzato
l’acquisizione, da parte di CDP, del 29,99% del capitale
sociale della società Trasmissione Elettricità Rete Nazionale
S.p.A. (“Terna”) e del ramo di azienda della società Gestore
della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (“GRTN”), subordinandola,
ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 287/90, al
rispetto delle seguenti misure: (a) la cessione, a decorrere
dal 1° luglio 2007 ed entro i 24 mesi successivi, da parte
di CDP, della partecipazione detenuta nella società ENEL
S.p.A. (“ENEL”) e pari al 10,2% del capitale sociale; (b)
l’adozione, in via transitoria e fino al soddisfacimento
della condizione sub (a), da parte di CDP, dei seguenti
impegni: (i) approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione
di TERNA, entro sei mesi dalla unificazione tra la proprietà
e la gestione della rete di trasmissione nazionale, di una
delibera che disponga le procedure idonee a definire il
ruolo dell’organo denominato Comitato di Consultazione di
cui all’art. 1 del DPCM 11 maggio 2004 secondo quanto descritto
nel Provvedimento; (ii) nomina, nell’ipotesi di un Consiglio
di Amministrazione di 10 membri, di almeno 6 dei 7 consiglieri
spettanti a CDP nel consiglio di amministrazione di TERNA
con caratteristiche di indipendenza tali da garantire una
gestione improntata al rispetto dei principi di neutralità
ed imparzialità, senza discriminazione di utenti o categorie
di utenti. Proporzione da mantenersi qualunque sia il numero
dei membri del Consiglio di Amministrazione di TERNA (“Provvedimento”);
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Edison S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 - giudice
relatore il dott. Roberto Caponigro – gli avv.ti Franco
Gaetano Scoca, Antonio Lirosi, Piero Fattori, Roberta Melfa,
per la società ricorrente, gli avv.ti Marcello Molé e Eugenio
Bruti Liberati per la Edison S.p.a e l’avvocato dello Stato
Danilo Del Gaizo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (di seguito anche “Autorità” o “amministrazione”),
con provvedimento n. 14542 del 4 agosto 2005, ha deliberato
che le operazioni di concentrazione relative all’acquisizione,
da parte della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(di seguito anche “CDP”), del 29,99% del capitale sociale
della società T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete
Nazionale S.p.A. e del ramo di azienda della società Gestore
della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. costituito dal
complesso delle attività, funzioni, beni, rapporti giuridici
attivi e passivi, organizzato per l’esercizio delle attività
di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica,
individuato all’art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 2004,
così come comunicate dalle parti in data 22 maggio 2005,
sono da ritenersi autorizzate prescrivendo, ai sensi dell’art.
6, co. 2, della L. 287/1990, il rispetto delle seguenti
misure:
a) la cessione, a decorrere dal 1° luglio 2007 ed entro
i 24 mesi successivi, da parte della società Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A., della partecipazione detenuta nella società
Enel S.p.A. e pari al 10,2% del capitale sociale;
b) l’adozione, in via transitoria e fino al soddisfacimento
della condizione sub a), da parte della società Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A., dei seguenti impegni:
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione
della società T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete
Nazionale S.p.A., entro sei mesi dalla unificazione tra
la proprietà e la gestione della Rete di Trasmissione Nazionale,
di una delibera che disponga le procedure idonee a definire
il ruolo dell’organo denominato Comitato di Consultazione
di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 2004 secondo quanto
descritto nel provvedimento;
- nomina di almeno sei dei sette consiglieri della società
T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A.
ad essa spettanti nell’ipotesi di un Consiglio di Amministrazione
composto da dieci membri, con caratteristiche di indipendenza
tali da garantire una gestione improntata al rispetto dei
principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione
di utenti o categorie di utenti. Analoga proporzione dovrà
essere mantenuta qualunque sia il numero dei membri del
Consiglio di Amministrazione di T.E.R.N.A. – Trasmissione
Elettricità Rete Nazionale S.p.A.
Il ricorso, proposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
avverso le prescrizioni cui è subordinata l’autorizzazione,
è articolato nei seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 16
della L. 287/1990 e dei princìpi in tema di valutazione
delle operazioni di concentrazione. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 ter del D.L. 239/2003. Eccesso di potere per
carenza e falsità dei presupposti, travisamento dei fatti,
illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria
e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento e per
violazione e falsa applicazione del DPCM 11.5.04, del D.Lgs.
79/99 e della dir. 2003/54.
Il pre-requisito identificato dall’Autorità per l’analisi
degli effetti restrittivi dell’operazione, vale a dire il
suo effetto strutturale, poggerebbe su circostanze erronee
in quanto, da un lato, dall’operazione non deriverebbe la
fuoriuscita della gestione della RTN da un ambito totalmente
pubblicistico, quello del GRTN controllato al 100% dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ed il suo inserimento in
un contesto privatistico, rappresentato da Cassa Depositi
e Prestiti, atteso che in entrambi i casi il Ministero dell’Economia
e delle Finanze eserciterebbe il controllo di diritto sulla
società ed avrebbe piena capacità di determinarne gli indirizzi
semplicemente in virtù della sua posizione di azionista,
dall’altro, che la posizione di ENEL nella situazione pre-merger
sarebbe stata identica a quella che avrebbe rivestito a
seguito dell’operazione, anzi lo scenario preesistente avrebbe
avuto connotazioni anticoncorrenziali assai maggiori atteso
che Cassa Depositi e Prestiti sarebbe venuta a detenere
una partecipazione in ENEL (10,2%) di gran lunga inferiore
a quella a suo tempo posseduta dal Ministero (21,9%). In
definitiva, non sarebbe fondata la tesi secondo cui l’intreccio
azionario in capo a Cassa Depositi e Prestiti derivante
dall’operazione sarebbe idoneo a favorire ENEL in modo più
pregnante rispetto al precedente assetto.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 16
della L. 287/1990. Violazione e falsa applicazione dei criteri
generali in tema di definizione del mercato rilevante. Eccesso
di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta,
travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione,
manifesta irragionevolezza, sviamento.
La determinazione del mercato rilevante non sarebbe corretta.
L’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia
elettrica sarebbe soggetta ad un regime di riserva statale
ed è affidata in concessione al soggetto gestore della RTN,
sicché le attività nelle quali l’Autorità identifica il
mercato rilevante non sarebbero attività di mercato quanto
piuttosto funzioni pubbliche riservate ex lege allo Stato.
L’attività di dispacciamento svolta dal gestore andrebbe
qualificata come una funzione pubblica attribuita in concessione
ed esercitata in conformità ai criteri dettati dalla legge,
così come l’attività di pianificazione degli interventi
di sviluppo della rete consisterebbe prevalentemente nell’elaborazione
di piani di sviluppo in conformità con i criteri dettati
dal concedente Ministero delle Attività Produttive.
La Corte di Giustizia avrebbe chiarito che per stabilire
se si sia in presenza di un vero e proprio mercato concorrenziale,
si devono tenere in considerazione la natura e le finalità
delle attività svolte dal soggetto cui lo Stato ha conferito
un diritto speciale o esclusivo nonché le norme a cui tali
attività sono soggette.
L’esistenza di un monopolio legale escluderebbe in radice
ogni nesso di causalità fra l’operazione e la costituzione
di una posizione dominante sull’asserito mercato rilevante
che coinciderebbe proprio con l’attività sottoposta a riserva
statale, mentre l’operazione avrebbe determinato unicamente
un effetto di “sostituzione”, ovvero il subentro di un soggetto
ad un altro nell’esercizio del monopolio legale costituito
dall’attività di trasmissione e dispacciamento.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 16
della L. 287/1990. Eccesso di potere per carenza dei presupposti,
illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria
e di motivazione, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia,
sviamento.
I rischi di una gestione non neutrale della RTN si risolverebbero
in una serie di generiche congetture prive dell’indispensabile
livello di concretezza ed attendibilità, nonché dei riscontri
probatori necessari a giustificare l’adozione di un provvedimento
limitativo del diritto delle parti a realizzare la concentrazione
nei termini in cui era stata concepita.
Lo standard probatorio richiesto per giustificare un intervento
nei confronti di un’operazione di concentrazione, infatti,
sarebbe particolarmente elevato, atteso che non si tratta
di reprimere comportamenti anticoncorrenziali già consumati
e dei quali le imprese sottoposte a procedimento sanzionatorio
non avrebbero potuto ignorare l’effettiva rilevanza, bensì
di effettuare una valutazione prospettica dell’impatto concorrenziale
della concentrazione, operazione in sé pienamente lecita.
I ridottissimi margini di discrezionalità rimessi al gestore
sarebbero funzionali a garantire la gestione in sicurezza
del sistema elettrico nazionale.
4. Sviamento di potere in relazione all’impiego dei poteri
istruttori. Difetto di autonomo apprezzamento delle acquisizioni
istruttorie. Violazione dei generali principi di imparzialità.
I poteri istruttori sarebbero stati esercitati per delegare
ad un soggetto di parte o comunque interessato, il secondo
operatore elettrico nazionale Edison, una valutazione di
merito tecnico, valutazione riservata alla sola Autorità
che avrebbe dovuto effettuarla con le relative garanzie
di imparzialità e competenza. Si sarebbe fatto impiego di
valutazioni ed apprezzamenti di parte che avrebbero contribuito
a raggiungere le conclusioni contestate.
La c.d. teoria dell’interesse economico oggettivo, secondo
cui il soggetto che controlla il gestore della RTN sarebbe
incentivato ad adottare comportamenti discriminatori volti
a favorire ENEL per il solo fatto che la partecipazione
detenuta in quest’ultima società avrebbe un valore finanziario
superiore a quella detenuta nel gestore stesso, sarebbe
destituita di fondamento.
Non vi sarebbe un nesso di causalità diretta tra le condotte
discriminatorie genericamente ipotizzate nel provvedimento
impugnato e la redditività di ENEL o il corso del suo titolo
e, comunque, Cassa Depositi e Prestiti non potrebbe liquidare
l’investimento in ENEL senza il consenso del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, né potrebbe determinare la politica di
dividendi dell’ENEL, né vi sarebbe correlazione diretta
fra la redditività di ENEL ed i dividendi percepiti dai
suoi azionisti.
Il processo di pianificazione della rete costituirebbe una
funzione di rilievo pubblicistico vincolata al perseguimento
di obiettivi di interesse generale; tutta l’attività di
investimenti e interventi di sviluppo della rete sarebbe
perciò oggetto di una pianificazione di lungo periodo, disciplinata
da una pluralità di fonti normative e regolamentari.
Nello svolgimento dell’attività di dispacciamento, a parte
rare eccezioni, il gestore sarebbe vincolato ex ante da
algoritmi e procedure predeterminate, ispirate a criteri
trasparenti, obiettivi e non discriminatori. Anche quando
può esercitare una discrezionalità, il gestore sarebbe comunque
vincolato a selezionare le offerte idonee a garantire la
sicurezza del sistema elettrico nel rispetto dei principi
generali di imparzialità e trasparenza.
La regolamentazione vigente sarebbe capillare.
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 16
e 18 della L. 287/1990. Violazione e falsa applicazione
dei principi in materia di prescrizione delle misure correttive.
Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta,
difetto di proporzionalità e di motivazione, manifesta irragionevolezza
ed ingiustizia.
Il principio cardine, nell’esercizio del potere correttivo
in materia di concentrazioni, sarebbe quello di proporzionalità
della misura rispetto alla situazione concreta che si intende
evitare.
Detto principio, espressamente richiamato dal Regolamento
4064/89 CEE ed affermato dalla Corte di Giustizia, richiederebbe
che i provvedimenti incidenti sulle situazioni soggettive
degli interessati siano proporzionati ed adeguati alle situazioni
cui intendano porre rimedio in modo da non imporre misure
eccedenti e che, fra le varie possibili, sia sempre imposta
la misura meno restrittiva e meno invasiva.
Di talché, il principio di proporzionalità richiederebbe
non soltanto la dimostrazione dell’idoneità della misura
a raggiungere lo scopo perseguito ma anche la dimostrazione
della sua adeguatezza.
Il giudizio di insufficienza sulle misure proposte sarebbe
contraddittorio in quanto, pur definite inidonee a rimuovere
in via definitiva gli effetti restrittivi derivanti dall’operazione,
l’osservanza di entrambe le misure sarebbe stata imposta
per quattro anni.
La misura imposta sarebbe inattuabile in quanto la cessione
non è nella libera disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti
dovendo essere preventivamente concordata con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Il provvedimento avrebbe una vocazione regolatoria che,
al di là e al di sopra del quadro normativo, manifesterebbe
la tendenza dell’Autorità ad un esercizio della sua funzione
in chiave di politica attiva della concorrenza, nell’ottica
di un predeterminato assetto del mercato.
In definitiva, fra le varie possibili alternative, la misura
strutturale imposta eccederebbe di gran lunga quanto strettamente
necessario per raggiungere lo scopo, in violazione del principio
di proporzionalità.
L’Avvocatura dello Stato e la controinteressata Edison S.p.A.,
con analitiche memorie, hanno contestato la fondatezza delle
censure proposte concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2006, la causa è stata
introitata per la decisione.
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DIRITTO
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1. L’art. 1 ter, co. 1, del D.L. 239/2003,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della
L. 290/2003, ha stabilito che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei princìpi di
salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza
ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia
imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle
reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri,
le modalità e le condizioni per l’unificazione della proprietà
e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione,
la gestione del soggetto risultante dalla unificazione,
ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva
privatizzazione.
In tal modo, a fronte del sistema introdotto dal D.Lgs.
79/1999 incentrato sulla separazione tra la proprietà e
la gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione,
il legislatore del 2003 ha previsto la loro unificazione
in capo ad un soggetto da privatizzare.
Il successivo quarto comma del detto art. 1 ter ha inoltre
disposto che ciascuna società operante nel settore della
produzione, importazione, distribuzione e vendita dell’energia
elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società
controllate, controllanti, o controllate dalla medesima
controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche
indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi
settori, non può detenere, direttamente o indirettamente,
a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20% del
capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono
reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas
naturale.
Nell’ottica di assicurare l’indipendenza dei soggetti esercenti
le infrastrutture di trasmissione elettrica, l’art. 10 della
Dir. 26.6.2003 n. 2003/54/CE, rubricato separazione giuridica
dei gestori del sistema di trasmissione, ha indicato che
il gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte
di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno
sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione
e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse
alla trasmissione; tali norme non comportano l’obbligo di
separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione
dall’impresa verticalmente integrata. Peraltro, al fine
di garantire l’indipendenza del gestore del sistema di trasmissione,
la direttiva comunitaria ha stabilito l’applicazione di
criteri minimi specificamente indicati nel secondo comma.
L’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 2004, recante criteri, modalità
e condizioni per l’unificazione della proprietà e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione,
in applicazione della disposizione di cui all’art. 1 ter,
co. 1, del D.L. 239/2003, ha previsto che, entro il 31 ottobre
2005, sono trasferiti a Terna s.p.a. a titolo oneroso, eventualmente
anche attraverso conferimento, le attività, le funzioni,
i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi – ivi inclusa
la titolarità delle convenzioni di cui all’art. 3, co. 8,
9 e 10, del D.Lgs. 79/1999 – facenti capo a GRTN s.p.a.
ad eccezione di:
a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni
di cui all’art. 3, co. 12 e 13, e di cui all’art. 11, co.
3, del D.Lgs. 79/1999, nonché le attività correlate di cui
al D.Lgs. 387/2003;
b) le partecipazioni detenute nella società Gestore del
Mercato Elettrico s.p.a. ed Acquirente Unico s.p.a.;
c) gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti
di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per
le attività poste in essere – fino alla data di efficacia
del trasferimento – dallo stesso GRTN s.p.a.; in ogni caso
GRTN s.p.a. tiene indenne Terna s.p.a. da eventuali oneri
di natura risarcitoria e sanzionatoria che potranno derivare
alla stessa Terna s.p.a. per le attività poste in essere
da GRTN s.p.a. fino alla data di efficacia del trasferimento,
fermo restando l’impegno di Terna s.p.a. di fare tutto quanto
in suo potere affinché l’ammontare di tali oneri risulti
minimizzato.
L’art. 3 del decreto, inoltre, ha stabilito che il soggetto
derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della
rete elettrica nazionale di trasmissione è gestito secondo
principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione
di utenti o categorie di utenti e che lo statuto di Terna
è modificato prevedendo clausole conformi a determinati
requisiti, mentre l’art. 4 ha disposto che la privatizzazione
del soggetto risultante dall’unificazione della proprietà
e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione
è finalizzata anche alla costituzione di un nucleo stabile
formato da uno o più azionisti nel capitale di tale soggetto,
tale da garantire la tutela delle caratteristiche di servizio
di pubblica utilità delle attività svolte dallo stesso e,
a tal fine, entro la data del 1° luglio 2007, Enel s.p.a.
deve ridurre la propria partecipazione nel capitale di Terna
s.p.a., o del soggetto risultante dall’unificazione della
proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale
di trasmissione, ad una quota non eccedente il limite del
20% di cui all’art. 1 ter, co. 4, del D.L. 239/2003 attraverso
l’assegnazione a favore dei propri azionisti, mediante scissione
o distribuzione di dividendi in natura, di azioni di Terna
s.p.a. o di tale soggetto e/o mediante trattativa diretta
con potenziali acquirenti, nel rispetto degli obiettivi
di sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale.
Pertanto, ad una situazione in cui la proprietà della rete,
di titolarità di Terna s.p.a. partecipata al 100% dall’operatore
dominante Enel s.p.a., era disgiunta dalla gestione della
rete, di titolarità di GRTN s.p.a. partecipata al 100% dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è pervenuti
ad una situazione in cui la proprietà e la gestione della
rete sono state ricondotte ad un unico soggetto, Terna s.p.a.,
nel cui capitale la partecipazione di Enel s.p.a. deve essere
ridotta ad una quota non eccedente il limite del 20%.
Nel nuovo sistema, la determinazione dell’assetto proprietario
del gestore della rete elettrica nazionale di trasmissione,
prima operata dall’art. 3, co. 4, del D.Lgs. 79/1999 che
disponeva la partecipazione totalitaria del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora
Ministero dell’Economia e delle Finanze), è rimessa ad operazioni
di mercato, quale quella oggetto dell’intervento dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato a seguito del quale
è stato adottato il provvedimento impugnato.
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2. L’art. 6, co. 1, della L. 287/1990 stabilisce
che, nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette
a comunicazione ai sensi dell’art. 16, l’Autorità valuta
se comportino la costituzione o il rafforzamento di una
posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare
o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle
possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
della posizione sul mercato delle imprese interessate, del
loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi
di mercato, della struttura dei mercati, della situazione
competitiva dell’industria nazionale, delle barriere all’entrata
sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell’andamento
della domanda e dell’offerta dei prodotti o servizi in questione.
Il secondo comma dispone che l’Autorità, al termine dell’istruttoria,
quando accerti che l’operazione comporta le conseguenze
di cui al primo comma, vieta la concentrazione ovvero l’autorizza
prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.
Nella fattispecie in esame, all’Autorità sono state comunicate
operazioni consistenti nell’acquisizione da parte della
Cassa Depositi e Prestiti – trasformata in società per azioni
ex art. 5 del D.L. 269/2003 convertito in legge dall’art.
1 L. 326/2003, con capitale sociale attualmente detenuto
per il 70% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che esercita il controllo sulla società, e per il restante
30% suddiviso tra sessantasei fondazioni di origine bancaria
italiane – di una partecipazione pari al 29,99% del capitale
sociale di Terna s.p.a., attualmente detenuto dall’Enel,
nonché del ramo di azienda del GRTN s.p.a. costituito dal
complesso delle attività, funzioni, beni, rapporti giuridici
attivi e passivi, organizzato per l’esercizio delle attività
di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica,
individuato all’art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 2004.
Tali acquisizioni si inquadrano, come detto, nel processo
di unificazione della proprietà e della gestione della rete
elettrica nazionale di trasmissione e di successiva privatizzazione
del soggetto risultante dall’unificazione, previsto dall’art.
1 ter del D.L. 239/2003.
L’Autorità, tra l’altro, ha specificato che all’esito delle
operazioni, il capitale sociale di Terna s.p.a. sarà ripartito
nel seguente modo: il 29,99% sarà detenuto da CDP; il 5%
circa da Enel; il 5% circa da Generali ed il restante 60%
circa sarà flottante.
L’Autorità ha concluso il procedimento con l’adozione dell’impugnato
provvedimento n. 14542 del 4 agosto 2005, deliberando che
le operazioni di concentrazione relative all’acquisizione,
da parte della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,
del 29,99% del capitale sociale della società T.E.R.N.A.
– Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A. e del ramo
di azienda della società Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale S.p.A. costituito dal complesso delle attività,
funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi, organizzato
per l’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica, individuato all’art. 1, co. 1, del
D.P.C.M. 11 maggio 2004, così come comunicate dalle parti
in data 22 maggio 2005, sono da ritenersi autorizzate prescrivendo,
ai sensi dell’art. 6, co. 2, della L. 287/1990, il rispetto
delle seguenti misure:
- la cessione, a decorrere dal 1° luglio 2007 ed entro i
24 mesi successivi, da parte della società Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A., della partecipazione detenuta nella società
Enel S.p.A. e pari al 10,2% del capitale sociale;
- l’adozione, in via transitoria e fino al soddisfacimento
della prima condizione, da parte della società Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A., dei seguenti impegni:
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della
società T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale
S.p.A., entro sei mesi dalla unificazione tra la proprietà
e la gestione della Rete di Trasmissione Nazionale, di una
delibera che disponga le procedure idonee a definire il
ruolo dell’organo denominato Comitato di Consultazione di
cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 2004 secondo quanto
descritto nel provvedimento;
nomina di almeno sei dei sette consiglieri della società
T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A.
ad essa spettanti nell’ipotesi di un Consiglio di Amministrazione
composto da dieci membri, con caratteristiche di indipendenza
tali da garantire una gestione improntata al rispetto dei
principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione
di utenti o categorie di utenti. Analoga proporzione dovrà
essere mantenuta qualunque sia il numero dei membri del
Consiglio di Amministrazione di T.E.R.N.A. – Trasmissione
Elettricità Rete Nazionale S.p.A.
La previsione di misure correttive al rilascio sic et simpliciter
dell’autorizzazione muove, in primo luogo, dalla considerazione
che, sulla base di un’analisi oggettiva degli incentivi
operanti su CDP in qualità di controllore di Terna ed azionista
di rilievo di Enel, l’attività svolta dal nuovo soggetto
gestore sul mercato della trasmissione e del dispacciamento
dell’energia, nonostante la regolamentazione ed i controlli
esistenti, possa essere indirizzata verso obiettivi, ossia
interventi di sviluppo e di gestione della rete, individuati
in maniera individualmente razionale dal gestore, ma non
indipendenti da quelli dell’operatore dominante sui mercati
all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento, vale a dire
dall’Enel.
L’effetto immediatamente percettibile delle operazioni in
esame, infatti, è rappresentato dalla costituzione di una
posizione dominante, sub specie di monopolio legale, di
CDP sul mercato della trasmissione e del dispacciamento
dell’energia elettrica e la circostanza che tale acquisizione
di un monopolio legale non possa essere formalisticamente
rubricata nella fattispecie “sostituzione di un operatore
con un altro nello svolgimento di un servizio in monopolio
legale” discende da una valutazione legata sia alla natura
delle operazioni in esame, relative alla riunificazione
tra la proprietà e la gestione della rete, sia ad una specifica
situazione di intreccio azionario esistente in capo a CDP,
ad un tempo azionista di controllo dell’operatore gestore
della RTN e azionista di rilievo dell’operatore dominante
sui mercati all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento,
mercati il cui livello di concorrenza è profondamente influenzato
dalle decisioni assunte dal gestore.
Come conseguenza di tale intreccio azionario, l’Autorità
antitrust ha valutato che CDP non sarà in grado di svolgere
la sua funzione di gestore della rete in maniera tale da
garantire il rispetto dei requisiti di neutralità ed indipendenza
dei comportamenti rispetto agli interessi dei soggetti operanti
sui mercati dell’energia all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento,
essendo sin troppo evidente che CDP, essendo al contempo
azionista di controllo di Terna ed azionista di rilievo
di Enel, sarà in grado di orientare le scelte del gestore,
incentivandolo ad assumere, tra le varie decisioni tutte
ugualmente redditizie per Terna, quelle in grado di incidere
sulle condizioni concorrenziali di MI e MSD in maniera più
favorevole ad Enel.
L’analisi degli effetti restrittivi della concorrenza individua
una probabilità concreta, e non la mera astratta possibilità,
che l’acquisizione da parte di CDP di una posizione dominante
sul mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia
elettrica possa ostacolare la concorrenza in maniera effettiva
sui mercati, verticalmente connessi al primo, della vendita
di energia all’ingrosso (MI) e dei servizi di dispacciamento
(MSD).
L’Autorità, pertanto, ha ritenuto che l’unica misura in
grado di rimuovere definitivamente tali effetti restrittivi
consiste nel recidere l’intreccio azionario, in capo a CDP,
tra il gestore della rete e l’operatore dominante Enel sui
mercati rilevanti dell’energia MI e MSD, sicché l’amministrazione
ha considerato l’acquisizione da parte di CDP del 29,99%
di Terna e del ramo di azienda del GRTN autorizzabile solamente
a condizione che CDP ceda la propria partecipazione in Enel
pari al 10,2% del capitale sociale. La necessità della cessione
dell’intera partecipazione detenuta in Enel è una diretta
conseguenza del fatto che fin tanto che CDP sia al tempo
stesso azionista di controllo di Terna ed azionista di Enel,
sebbene con una partecipazione minore del 10,2%, assume
concretezza la tesi, centrale nella identificazione degli
effetti restrittivi delle operazioni in esame, che CDP gestisca
la rete sulla base dell’obiettivo della massimizzazione
congiunta delle sue partecipazioni.
Di qui, la particolare rilevanza della prescrizione imposta,
alla quale è sostanzialmente subordinata l’autorizzazione
alle operazioni di concentrazione, vale a dire all’acquisizione
da parte di CDP del 29,99% del capitale sociale di Terna
nonché del ramo di azienda di GRTN.
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3. Il ricorso è articolato in più motivi
d’impugnativa afferenti: la fondatezza in punto di fatto
delle assunzioni poste a base del provvedimento; le valutazioni
svolte dall’Autorità in relazione alla definizione del mercato
rilevante con riferimento alla qualificazione delle attività
di dispacciamento e trasmissione nonché al regime di riserva
legale; la valutazione degli effetti anticoncorrenziali
asseritamene derivanti dall’operazione; le misure adottate
come condizioni per la realizzazione della stessa.
In particolare, le censure proposte dalla ricorrente Cassa
Depositi e Prestiti possono così riassumersi:
- la gestione della rete, per effetto dell’operazione, non
sarebbe fuoriuscita da un ambito pubblicistico in quanto
non sussisterebbe il contesto privatistico ipotizzato dal
provvedimento;
- l’intreccio azionario che deriverebbe in capo a CDP a
seguito dell’operazione non sarebbe idoneo a favorire Enel
in modo più pregnante rispetto al precedente assetto, sicché
non sussisterebbe un peggioramento delle dinamiche concorrenziali
dei mercati dell’energia;
- la determinazione del mercato rilevante non sarebbe corretta
atteso che le attività nelle quali l’Autorità identifica
il mercato rilevante non sarebbero attività di mercato quanto
piuttosto funzioni pubbliche riservate ex lege allo Stato;
- l’esistenza di un monopolio legale escluderebbe in radice
ogni nesso di causalità fra l’operazione e la costituzione
di una posizione dominante sull’asserito mercato rilevante
che coinciderebbe proprio con l’attività sottoposta a riserva
statale, mentre l’operazione avrebbe determinato unicamente
un effetto di “sostituzione”, ovvero il subentro di un soggetto
ad un altro nell’esercizio del monopolio legale costituito
dall’attività di trasmissione e dispacciamento;
- i rischi di una gestione non neutrale della RTN si risolverebbero
in una serie di generiche congetture prive dell’indispensabile
livello di concretezza ed attendibilità, laddove lo standard
probatorio richiesto per giustificare un intervento nei
confronti di un’operazione di concentrazione sarebbe particolarmente
elevato, atteso che non si tratta di reprimere comportamenti
anticoncorrenziali già consumati e dei quali le imprese
sottoposte a procedimento sanzionatorio non avrebbero potuto
ignorare l’effettiva rilevanza, bensì di effettuare una
valutazione prospettica dell’impatto concorrenziale della
concentrazione, operazione in sé pienamente lecita;
- la discrezionalità del gestore sarebbe confinata in margini
molto ristretti, funzionali a garantire la gestione in sicurezza
del sistema elettrico nazionale;
- l’Autorità avrebbe delegato ad un soggetto interessato,
la Edison s.p.a., il compito di valutazioni di merito ad
essa sola riservate, anziché eventualmente rivolgersi a
consulenti tecnici;
- la teoria dell’interesse economico oggettivo, secondo
cui l’azionista rilevante del gestore della rete sarebbe
incentivato a favorire Enel per il solo fatto che la partecipazione
in Enel ha un valore finanziario superiore rispetto a quella
detenuta nel gestore stesso, non avrebbe fondamento, sicché
difetterebbe il nesso di causalità fra l’operazione e gli
asseriti effetti restrittivi;
- la CDP, gestendo e sviluppando la rete in modo da favorire
Enel, non potrebbe comunque trarre vantaggio dalla propria
condotta discriminatoria non potendo vendere o disporre
di azioni Enel, né potendo incidere sulla politica di distribuzione
dei dividendi Enel;
- il principio di proporzionalità richiederebbe non soltanto
la dimostrazione dell’idoneità della misura a raggiungere
lo scopo perseguito ma anche la dimostrazione della sua
adeguatezza, mentre la misura strutturale imposta eccederebbe
di gran lunga quanto strettamente necessario per raggiungere
lo scopo;
- l’imposizione delle condizioni da parte dell’Autorità,
in luogo dell’accoglimento degli impegni proposti da Cassa
Depositi e Prestiti, sarebbe illegittima ed il giudizio
di insufficienza sulle misure proposte sarebbe contraddittorio
in quanto, pur definite inidonee a rimuovere in via definitiva
gli effetti restrittivi derivanti dall’operazione, l’osservanza
di entrambe le misure sarebbe stata imposta per quattro
anni;
- la misura imposta sarebbe inattuabile in quanto la cessione
non è nella libera disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti
dovendo essere preventivamente concordata con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Le argomentazioni prospettate non sono persuasive.
In linea generale, il Collegio fa presente che, secondo
una costante e condivisibile giurisprudenza, i provvedimenti
adottati nell’esercizio del potere istituzionale delle Authorities
sono sindacabili nei limiti della sussistenza di vizi afferenti
l’iter decisionale seguito nell’adozione del provvedimento
impugnato e il sindacato del giudice consiste, ovviamente,
nel verificare se il potere attribuito dalla legge all’amministrazione
sia stato o meno correttamente esercitato.
Il giudice amministrativo può sindacare con piena cognizione
i fatti oggetto dell’indagine e il processo valutativo mediante
il quale l’Autorità applica al caso concreto la regola individuata.
Peraltro, ove sia accertata la legittimità dell’operato
dell’Autorità, sulla base della corretta utilizzazione delle
regole tecniche sottostanti, il sindacato giurisprudenziale
non può spingersi oltre, fino al punto di sostituire la
valutazione effettuata dall’amministrazione con una diversa
autonoma scelta, perché in tal caso vi sarebbe un’indebita
sostituzione del giudice all’Autorità, la quale soltanto
è titolare del potere di cui trattasi (Cons. Stato, VI,
2 marzo 2004, n. 926; Cons. Stato, VI, 1° ottobre 2002,
n. 5156; T.A.R. Lazio, Roma, I, 15 dicembre 2005, n. 13749;
T.A.R. Lazio, Roma, I, 15 novembre 2005, n. 11292).
Nel caso di valutazione delle operazioni di concentrazione
ex art 6 L. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato esercita un potere connotato da discrezionalità
tecnica, sicché il provvedimento con cui, come nel caso
di specie, autorizza la concentrazione prescrivendo le misure
necessarie ad impedire la costituzione o il rafforzamento
di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo
da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la
concorrenza, è sindacabile in sede di legittimità se ictu
oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza,
arbitrarietà o travisamento dei fatti ovvero se lacunoso
nella motivazione o nell’istruttoria.
In altri termini, la sindacabilità dell’atto espressione
di discrezionalità tecnica non può superare i limiti del
controllo di ragionevolezza e di coerenza tecnica.
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3.1 La censura che farebbe derivare l’illegittimità
dell’atto dal fatto che la gestione della rete non uscirebbe
da un ambito pubblicistico per inserirsi in un contesto
privatistico non può essere accolta.
Nella situazione previgente all’operazione di concentrazione
portata all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, ove proprietà e gestione della rete erano
separate, la gestione era di titolarità della GRTN, società
interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Con il nuovo assetto, invece, si è accentrato in un solo
soggetto, Terna s.p.a., la proprietà e la gestione della
rete, costituendosi in capo a Cassa Depositi e Prestiti
s.p.a., quale azionista di controllo di Terna con il 29,99%
ed acquirente del ramo di azienda della GRTN nonché azionista
rilevante di Enel con il 10,2%, il monopolio legale sul
mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia
elettrica.
L’effetto strutturale dell’operazione di concentrazione,
quindi, è costituito dall’acquisto, da parte di Terna -
Cassa Depositi e Prestiti, del monopolio legale nel suddetto
mercato.
Di talché, non può porsi in dubbio che la gestione della
rete sia passata da un ambito totalmente pubblicistico,
atteso che GRTN è una società posseduta interamente dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad un contesto
quantomeno parzialmente privatistico, atteso che la Cassa
Depositi e Prestiti è una società per azioni partecipata
al 70% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per
il 30% da sessantasei fondazioni bancarie.
D’altra parte, lo stesso art. 1 ter del D.L. 239/2003 ha
previsto, da un lato, la riunificazione tra la proprietà
e la gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione,
dall’altro, la privatizzazione della nuova entità integrata,
sicché la voluntas legis, a prescindere dal sistema previgente,
è senz’altro nel senso che l’attività del soggetto proprietario
e gestore debba avvenire in un contesto privatistico.
Peraltro, anche aderendo alla tesi secondo cui ai fini dell’individuazione
della natura pubblica di un soggetto la forma societaria
non rileva essendo la funzionalizzazione della sua attività
ad interessi generali compatibile con il fine societario
lucrativo di cui all’art. 2247 c.c., lo scopo ineludibile
di una società per azioni è per l’appunto quello lucrativo,
vale a dire la divisione degli utili e, partecipando al
capitale sociale di CDP anche soggetti privati quali azionisti
di minoranza, sussiste una specifica responsabilità degli
amministratori nei confronti di questi ultimi.
In proposito, in disparte il disposto di cui all’art. 2395
c.c. secondo cui le azioni sociali di responsabilità non
pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante
al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori,
l’art. 2393 bis c.c., introdotto a far tempo dal 1° gennaio
2004 dall’art. 1 del D.Lgs. 6/2003, prevede che l’azione
sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai
soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale
o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non
superiore al terzo; nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, detta azione, ai sensi del secondo
comma dell’art. 2393 bis c.c. come modificato dall’art.
3 della l. 262/2005, può essere esercitata dai soci che
rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la
minore misura prevista nello statuto.
Né può assumere rilievo che anche il precedente gestore
della rete, ossia GRTN, fosse costituita sotto forma di
società per azioni e ciò, oltre che per l’assenza di altri
soci oltre al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
quanto la valutazione effettuata dall’Autorità deve avere
ad oggetto esclusivamente i possibili effetti restrittivi
della concorrenza derivante dall’operazione di concentrazione
sottoposta alla sua valutazione, indipendentemente dal riferimento
alla condotta del precedente soggetto gestore.
In concreto, la valutazione compiuta dall’Antitrust riguarda
solo ed esclusivamente i potenziali effettivi distorsivi
della concorrenza determinati dall’assetto risultante dall’operazione
di concentrazione, sicché solo al nuovo monopolista l’amministrazione
deve fare riferimento e non sussiste dubbio che la CDP,
sebbene votata al perseguimento di fini pubblicistici, sia
una società per azioni che deve agire per uno scopo di lucro,
al cui capitale partecipano anche soci privati di minoranza.
Pertanto, non può essere messo in discussione che, a seguito
dell’operazione di concentrazione, la gestione della rete
si inserisce in un contesto almeno in parte privatistico
e che la qualificazione in termini esclusivamente pubblicistici
o meno del sistema previgente non assume alcuna importanza
al fine di valutare la legittimità dell’azione amministrativa.
Parimenti infondata e, comunque, non determinante è la considerazione
per cui l’intreccio azionario che deriverebbe in capo a
CDP a seguito dell’operazione non sarebbe idoneo a favorire
Enel in modo più pregnante rispetto al precedente assetto,
sicché non sussisterebbe un peggioramento delle dinamiche
concorrenziali dei mercati dell’energia.
La prospettazione muove da un assunto non condivisibile,
vale a dire che debba essere effettuata una comparazione
tra la precedente situazione e quella risultante a seguito
dell’operazione, nel senso che ove non vi sia un peggioramento
delle dinamiche concorrenziali, non sarebbe giustificabile
la misura cui l’Autorità ha subordinato l’autorizzazione.
Viceversa, la valutazione degli effetti restrittivi della
concorrenza derivanti dall’operazione deve essere autonomamente
effettuata e, ove gli stessi siano ipotizzabili, l’Autorità
deve porre in essere le misure ritenute adeguate, a prescindere
dal contesto preesistente.
Nel merito, la censura proposta non è comunque condivisibile.
Le operazioni di concentrazione in esame sono strutturate
al fine di garantire che la riunificazione tra proprietà
e gestione della rete e privatizzazione del soggetto riunificato
avvengano contestualmente, sicché, per un verso, è evitato
che Enel, sia pure per un tempo inapprezzabile, acquisiti
il controllo del ramo d’azienda della GRTN, per altro verso,
occorre affermare che l’effetto strutturale connesso all’operazione
è l’acquisto, da parte della Cassa Depositi e Prestiti,
del monopolio legale sul mercato della trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica.
Orbene, è sostanzialmente diverso e certamente più insidioso
per le dinamiche concorrenziali il passaggio da un sistema
in cui la gestione della rete è affidata ad una società
partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, a sua volta detentore anche del 21,9% del capitale
sociale di Enel, ad un sistema in cui la gestione della
rete è unificata alla proprietà della stessa in capo ad
un soggetto, Terna, partecipato in via maggioritaria (29,99%)
da una società, Cassa Depositi e Prestiti, al cui capitale
partecipa per il 70% il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e per il 30% soci privati, detentrice anche di una
quota rilevante (10,2%) del capitale sociale di Enel, operatore
dominante sui mercati a valle, vale a dire sul mercato all’ingrosso
e dei servizi di dispacciamento.
Il monopolio legale dell’attività di trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica insomma era precedentemente esercitato
da GRTN che, partecipato al 100% dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, non aveva a sua volta partecipazione in
Enel, detenuta invece dal detto Ministero, mentre è oggi
esercitato da Terna, il cui azionista di maggioranza è Cassa
Depositi e Prestiti s.p.a. detentrice anche di una rilevante
partecipazione in Enel, che è altresì proprietaria della
rete di trasmissione.
Di talché, possono enuclearsi rilevanti differenze tra i
due assetti.
In primis, nel nuovo assetto, l’operazione di concentrazione
porta ad unificare in un solo soggetto sia la proprietà
che la gestione della rete.
Inoltre, l’intreccio azionario che nel precedente assetto
faceva capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze (100%
di GRTN e 21,9% di Enel), riguarda ora la Cassa Depositi
e Prestiti s.p.a. (29,99% di Terna e 10,2% di Enel).
Tali considerazioni, oltre a dare conto della effettiva
fuoriuscita della gestione della rete da un ambito totalmente
pubblicistico e del suo inserimento in un contesto quantomeno
in parte privatistico, attestano senz’altro la maggiore
capacità di influenza sulle dinamiche concorrenziali derivante
dall’intreccio azionario in capo a CDP a seguito dell’operazione
di concentrazione, in quanto monopolista delle attività
di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica
diviene in concreto una società per azioni, quale azionista
di controllo del soggetto ad un tempo proprietario e gestore
della rete di trasmissione nazionale, che, sebbene prevalentemente
partecipata dallo Stato, è ontologicamente orientata al
perseguimento di fini di lucro.
In tale direzione, Cassa Depositi e Prestiti nel piano di
sviluppo industriale 2005 – 2009 ha indicato l’intenzione
di adottare un approccio più attivo nel monitoraggio e nella
gestione delle partecipazioni, anche al fine di proteggere
i propri investimenti e contribuire alla creazione di valore
da parte delle società partecipate.
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3.2 Con successive censure, la ricorrente,
da un lato, ha evidenziato che la determinazione del mercato
rilevante non sarebbe corretta atteso che le attività de
quibus non sarebbero attività di mercato quanto piuttosto
funzioni pubbliche riservate ex lege allo Stato, dall’altro,
ha fatto presente che l’esistenza di un monopolio legale
escluderebbe in radice ogni nesso di causalità fra l’operazione
e la costituzione di una posizione dominante sull’asserito
mercato rilevante che coinciderebbe proprio con l’attività
sottoposta a riserva statale; l’operazione, secondo la tesi
proposta, avrebbe determinato unicamente un effetto di “sostituzione”,
ovvero il subentro di un soggetto ad un altro nell’esercizio
del monopolio legale costituito dall’attività di trasmissione
e dispacciamento.
Le doglianze non possono essere condivise.
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3.2.1 Con riferimento al primo profilo, occorre
premettere che l’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 79/1999 – attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica – attribuisce al gestore
della RTN il monopolio delle attività di trasmissione e
dispacciamento dell’energia elettrica.
Il provvedimento impugnato, sul punto, ha posto in chiaro
rilievo che il mercato della trasmissione e dispacciamento
esiste, dal punto di vista economico e del diritto antitrust,
indipendentemente dal fatto che la sua struttura sia quella
di un monopolio legale gestito in concessione e che tale
mercato rileva ai fini della valutazione dell’operazione
in quanto è su di esso che si realizza la riunificazione
della proprietà con la gestione della rete, con conseguente
costituzione di un nuovo operatore dominante prima non esistente,
ed in quanto rappresenta la fase a monte della filiera elettrica
necessaria ai funzionamenti dei mercati a valle, all’ingrosso
e dei servizi di dispacciamento, sui quali l’operazione
determina i rischi di effetti restrittivi, in termini di
riduzione sostanziale della concorrenza.
In particolare, l’Autorità ha osservato che l’esistenza
di un mercato distinto, individuato nelle attività di trasmissione
e dispacciamento dell’energia elettrica, si fonda sulla
considerazione che l’accesso e l’uso della rete comporta
l’espressione di una domanda da parte dei suoi utenti (generatori,
importatori, grossisti, clienti idonei), il cui soddisfacimento
avviene, dati i limiti infrastrutturali della rete, con
l’offerta di capacità di trasporto gestita, attraverso il
c.d. dispacciamento, secondo l’ordine di merito economico
ed i criteri di sicurezza dettati dal gestore.
Né esiste, dal lato della domanda, alcuna sostituibilità
dei servizi di trasmissione forniti dal gestore con altre
modalità di immissione di energia elettrica nei mercati
“a valle” – MI e MSD - e, del resto, proprio perché su di
esso si domanda e si offre un prodotto distinto, tale mercato
comporta anche l’emergere di un prezzo per il servizio prestato
dal gestore identificato, con riferimento all’utilizzo della
rete di trasmissione, dai c.d. corrispettivi per l’assegnazione
dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.
Le censure proposte dalla ricorrente non riescono a dare
conto dell’illogicità di tali considerazioni.
Viceversa, le attività de quibus, svolte dal gestore in
regime di monopolio legale sulla base di concessione in
esclusiva ex art. 3, co. 1, del D.Lgs. 79/1999, presentano
i connotati del servizio di pubblica utilità e costituiscono
un mercato rilevante ai fini del diritto della concorrenza,
tanto più che esso rappresenta il presupposto indispensabile
per il funzionamento dei mercati “a valle”, MI e MSD, sui
quali l’attività degli operatori è liberalizzata e dove
l’operazione di concentrazione potrebbe determinare effetti
restrittivi della concorrenza favorendo Enel, operatore
dominante su tali mercati, al cui capitale il monopolista
legale del mercato “a monte”, Cassa Depositi e Prestiti,
partecipa con la rilevante misura del 10,2%.
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3.2.2 In ragione di tali considerazioni,
è altresì da ritenere infondata l’ulteriore argomentazione
secondo cui l’esistenza di un monopolio legale escluderebbe
in radice ogni nesso di causalità fra l’operazione e la
costituzione di una posizione dominante sull’asserito mercato
rilevante che coinciderebbe proprio con l’attività sottoposta
a riserva statale, mentre l’operazione avrebbe determinato
unicamente un effetto di “sostituzione”, ovvero il subentro
di un soggetto ad un altro nell’esercizio del monopolio
legale costituito dall’attività di trasmissione e dispacciamento.
Il collegamento tra il mercato “a monte”, costituito dalle
attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica,
gestito da un soggetto in condizione di monopolio legale
ex art. 3, co. 1, D.Lgs. 79/1999, e i mercati “a valle”,
costituiti dai mercati all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento,
sui quali l’attività imprenditoriale è libera e deve svolgersi
secondo le regole della corretta concorrenza, determina
che il monopolista legale del mercato “a monte”, che nel
caso di specie è Cassa Depositi e Prestiti a seguito dell’operazione
di concentrazione, deve essere ritenuto in posizione dominante
in quanto in grado di incidere con le proprie decisioni
relative al mercato della trasmissione e del dispacciamento
dell’energia sui mercati “a valle” dove le dinamiche concorrenziali
devono essere in grado di operare senza condizionamenti
e dove, anzi, sussiste un obiettivo di promozione della
concorrenza.
D’altra parte, sia l’art. 86, co. 2, del trattato CE (legge
di ratifica 1203/1957) sia l’art. 8, co. 2, della L. 287/1990
non escludono l’applicazione delle norme antitrust al monopolista
legale se non nei limiti in cui detta applicazione possa
ostacolare la realizzazione della specifica missione affidata.
Infatti, la disposizione del Trattato stabilisce che le
imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse
economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale,
sono sottoposte alle norme del Trattato, e in particolare
alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto
e di fatto, della specifica missione loro affidata; lo sviluppo
degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria
agli interessi della Comunità.
L’art. 8, co. 2, della L. 287/1990, inoltre, indica che
le disposizioni relative alla tutela della concorrenza e
del mercato non si applicano alle imprese che, per disposizioni
di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse
economico generale ovvero operano in regime di monopolio
sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento
degli specifici compiti loro affidati.
Di talché, ove non sussista una specifica incompatibilità
tra il perseguimento delle finalità di interesse generale
affidate al monopolista ex lege e il mercato, non vi è ragione
per non applicare la disciplina a tutela della concorrenza.
In definitiva, il Collegio è dell’avviso che, nella fattispecie
in esame, sebbene il soggetto gestore della rete elettrica
di trasmissione nazionale operi in regime di monopolio legale,
si sia in presenza di un mercato rilevante e debba essere
di conseguenza applicata la normativa antitrust soprattutto
perché, trattandosi di mercati verticalmente collegati,
le decisioni assunte dal monopolista legale sul mercato
delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia
elettrica sono idonee ad incidere sui mercati all’ingrosso
e dei servizi di dispacciamento con possibili effetti restrittivi
e distorsivi delle dinamiche concorrenziali in tali mercati
che, sebbene attualmente caratterizzati dalla presenza di
un operatore dominante, sono liberalizzati, sicché in essi
devono poter liberamente competere, a parità di condizioni,
tutti gli operatori economici del settore.
Sotto diverso profilo, non è neppure condivisibile la prospettazione
secondo cui l’operazione determinerebbe soltanto un effetto
di “sostituzione”, ovvero il subentro di un soggetto ad
un altro nell’esercizio del monopolio legale costituito
dall’attività di trasmissione e dispacciamento.
La posizione di Terna – CDP nel nuovo assetto, infatti,
è ben differente da quella di GRTN nel precedente assetto.
Il Collegio ha già posto in evidenza che l’effetto strutturale
dell’operazione di concentrazione portata all’attenzione
dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ai
sensi dell’art. 6 della L. 287/1990 è costituito, in primo
luogo, nell’unificazione in unico soggetto integrato della
proprietà e della gestione della rete, attività separate
nel precedente assetto ed attribuite a soggetti diversi.
L’attribuzione a CDP del controllo sul soggetto proprietario
e gestore della rete, inoltre, assume una peculiare rilevanza
essendo la stessa azionista di rilievo di Enel, operatore
dominate sui mercati “a valle” all’ingrosso e dei servizi
di dispacciamento.
Pertanto, è riduttivo ritenere che l’effetto dell’operazione
si limiti alla mera sostituzione di un monopolista legale
all’altro senza alcuna ulteriore implicazione, mentre l’effetto
strutturale dell’acquisto del monopolio legale sul mercato
della trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica
da parte di CDP determina una realtà molto più complessa.
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3.3 Con ulteriori censure, la cassa Depositi
e Prestiti s.p.a. ha rilevato che i rischi di una gestione
non neutrale della RTN si risolverebbero in una serie di
congetture generiche prive dell’indispensabile livello di
concretezza ed attendibilità, mentre lo standard probatorio
richiesto per giustificare un intervento nei confronti di
un’operazione di concentrazione sarebbe particolarmente
elevato, trattandosi di effettuare una valutazione prospettica
dell’impatto concorrenziale della concentrazione, operazione
in sé pienamente lecita.
Il Collegio osserva che, mentre nel caso di abuso di posizione
dominante la valutazione dell’Autorità è incentrata sull’accertamento
ex post di comportamenti illeciti, in sede di esame della
concentrazione, ai fini dell’autorizzazione, l’Autorità
è chiamata a valutare ex ante, all’atto, cioè, della operazione
e della costituzione o rafforzamento della posizione dominante,
quali ne siano i riflessi prevedibili e gli effetti possibili
sulle strutture del mercato e sui comportamenti delle imprese
(cfr. Cons. Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156).
La valutazione di un’operazione di concentrazione, quindi,
postula un’analisi prospettica che deve avere ad oggetto
la considerazione di un lungo lasso di tempo nel futuro,
sicché la qualità degli elementi di prova addotti a sostegno
dell’incompatibilità dell’operazione con il diritto della
concorrenza assume particolare rilevanza (cfr. Corte di
Giustizia CE 15 febbraio 2005, n. 12).
La valutazione degli effetti dell’operazione, in particolare,
non si esaurisce nella presa d’atto dei fatti avvenuti e
delle immediate conseguenze di essi, ma implica una valutazione
in chiave prospettica di elementi potenziali, tra i quali
devono essere ricomprese anche le opportunità per comportamenti
anticompetitivi ed anticoncorrenziali, che potranno essere
posti in essere dall’impresa che si è concentrata, opportunità
rese economicamente razionali dalle modifiche strutturali
intervenute sul mercato per effetto dell’operazione (Cons.
Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156).
Nella fattispecie in esame, il Collegio è dell’avviso che
l’Autorità abbia individuato in maniera esauriente le ragioni
per le quali dall’operazione di concentrazione derivano
modifiche strutturali tali da rendere economicamente razionali
per il monopolista comportamenti potenzialmente distorsivi
della concorrenza.
In sostanza, il provvedimento mostra chiaramente il motivo
per il quale, a seguito dell’operazione di concentrazione,
la Cassa Depositi e Prestiti, in virtù della connessione
economica derivante dall’intreccio azionario, potrebbe essere
indotta a porre in essere comportamenti idonei a favorire
Enel, sua partecipata ed operatore dominante dei mercati
a valle, a scapito delle ordinarie dinamiche concorrenziali.
In primo luogo, l’Autorità ha rilevato che gli effetti restrittivi
sono strettamente connessi a come i cambiamenti strutturali
derivanti dalle operazioni in esame incideranno sulle modalità
di condotta del nuovo soggetto gestore e che detti effetti
si apprezzeranno sui mercati MI e MSD, collegati verticalmente
a quello della trasmissione e del dispacciamento.
Le attività svolte sul mercato della trasmissione e del
dispacciamento dell’energia elettrica (esercizio, manutenzione
e sviluppo della RTN), infatti, incidono direttamente sul
livello concorrenziale esistente a valle sui mercati di
vendita ed acquisto di energia elettrica, vale a dire MI
e MSD, secondo quanto evidenziato nel provvedimento.
L’attività controllata da CDP a seguito dell’operazione,
pertanto, non riguarda il mero svolgimento di una funzione
neutrale ma assume rilievo nevralgico per la definizione
dell’assetto competitivo dei detti mercati “a valle”, caratterizzati
dalla presenza di un’operatore dominante, Enel, e da altre
imprese non in grado, al momento, di minacciarne la leadership.
L’incentivo, in capo a CDP, ad esercitare il proprio potere
discrezionale in modo di incidere sui mercati determinando
condizioni concorrenziali favorevoli ad ENEL è individuabile
nel fatto che, come detto, per effetto dell’operazione di
concentrazione, CDP sarà al contempo azionista di controllo
di Terna, in cui è riunificata la proprietà e la gestione
della rete, con una partecipazione del 29,99%, ed azionista
di Enel, con una partecipazione non di controllo del 10,2%.
Il rapporto tra le due partecipazioni, nel portafoglio di
CDP, sebbene l’una sia di controllo e l’altra sia puramente
finanziaria, è quasi di 1 a 4, sicché, ribadito che CDP
nel proprio piano industriale 2005 – 2009 ha indicato l’obiettivo
di gestire le proprie partecipazioni secondo un approccio
attivo al fne di proteggere i propri investimenti e contribuire
alla creazione di valore da parte delle società partecipate,
è verosimile ritenere che la gestione delle partecipazioni
potrebbe avvenire secondo un principio di massimizzazione
congiunta del loro valore e tale risultato sarà razionalmente
perseguibile attraverso l’adozione di decisioni, e la tenuta
di comportamenti, che, pur rispettando il vincolo della
massimizzazione del valore di Terna non diminuisca, anche
in prospettiva, il valore di Enel.
Di talché, gli effetti restrittivi che l’Autorità ravvisa
non si fondano sulla possibilità che il nuovo gestore, andando
contro gli interessi dei propri azionisti, scarti progetti
di investimento redditizi al fine di avvantaggiare Enel,
quanto nel fatto che, sulla base della propria discrezionalità
tecnica ineliminabile, selezioni e consideri prioritari
i progetti, o effettui le scelte, che non peggiorano, o
che migliorano, le condizioni di mercato per l’operatore
dominante.
Tale argomentazione non è illogica né è basata su un travisamento
dei fatti ma, anzi, prende in considerazione i comportamenti
anticoncorrenziali più insidiosi, vale a dire quelli che,
almeno in apparenza, non costituiscono abuso di posizione
dominante sui mercati considerati e, purtuttavia, privilegiando
tra più scelte lecite quelle più utili al conseguimento
del massimo profitto sulla base dell’intreccio azionario
esistente, possono produrre effetti distorsivi della concorrenza.
In sostanza, il Collegio è dell’avviso che l’amministrazione
dà pienamente conto del perché l’effetto strutturale dell’operazione
sia tale da poter seriamente determinare nel soggetto gestore
della rete l’incentivo ad atti e comportamenti che, anche
se singolarmente considerati non illegittimi o illeciti,
possano in concreto rilevarsi vantaggiosi per l’Enel e restrittivi
per la concorrenza nei mercati verticalmente collegati a
quelli della trasmissione e del dispacciamento dell’energia
elettrica.
A seguito dell’operazione di concentrazione, in definitiva,
sussiste la concreta opportunità per il soggetto, al contempo
proprietario e gestore della rete, di comportamenti anticoncorrenziali,
sicché le relative censure di genericità prospettate dalla
ricorrente non possono essere accolte.
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3.4 La ricorrente ha ancora osservato che
la discrezionalità del gestore sarebbe confinata in margini
molto ristretti, funzionali a garantire la gestione in sicurezza
del sistema elettrico nazionale.
Tale prospettazione sarebbe idonea ad inficiare la determinazione
amministrativa che, proprio dalla ineliminabile discrezionalità
tecnica di cui gode, ha desunto la possibilità per il gestore
di porre in essere condotte discriminatorie.
L’assunto, peraltro, non è persuasivo.
L’Autorità, infatti, ha esaustivamente indicato che il ruolo
svolto dal nuovo soggetto gestore e proprietario della RTN
presenta profili di discrezionalità tecnica, ridotti ma
non eliminati dalla regolazione di settore, tanto nell’attività
di pianificazione dei programmi di sviluppo e manutenzione
della rete quanto nell’attività di dispacciamento degli
impianti elettrici.
In particolare, è stato evidenziato che la complessità e
l’aleatorietà insita nell’elaborazione degli scenari futuri
nel settore elettrico (in termini di evoluzione della domanda,
nuovi impianti da connettere alla rete, interruzioni, manutenzioni,
tempistica degli interventi e delle autorizzazioni etc.)
e nella valutazione degli impatti di alcune decisioni (in
termini di sovraccarico di linee o stabilità del sistema
in tempo reale) rende inevitabile che il gestore, prima
di assumere ogni decisione, sia per gli interventi sulla
rete che per le modalità di offerta di taluni servizi di
dispacciamento, conduca ex ante un’attività di valutazione
e scelta delle alternative, basata su una discrezionalità
non sindacabile da soggetti terzi quali il Ministero delle
Attività Produttive e l’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas.
L’amministrazione, dopo aver distinto tra discrezionalità
degli interventi di medio-lungo e quelli di breve periodo,
ha in conclusione argomentato che il gestore è l’unico soggetto
in grado di formulare analisi di scenario e previsioni ex
ante in base alle quali predisporre il piano di sviluppo,
atteso che sarà il piano nella sua forma definitiva e non
certamente le scelte strategiche propedeutiche alla sua
definizione ad essere sottoposto alla autorizzazione ed
approvazione del Ministero delle Attività Produttive, il
quale formula un suo parere su un insieme compiuto di scelte,
la cui definizione è svolta in maniera insindacabile dal
gestore.
Quanto all’attività di breve periodo connessa al dispacciamento
degli impianti, l’Autorità ha fatto presente che l’esistenza
di spazi di discrezionalità ineliminabile nell’attività
del gestore è stata confermata nel corso dell’istruttoria
su vari ambiti.
Le risultanze istruttorie, tra l’altro, hanno provato che
la soluzione efficiente nella selezione degli impianti da
chiamare alla produzione per l’acquisto della riserva e
il bilanciamento in tempo reale del sistema, pur derivando
da un algoritmo matematico che individua la soluzione che
minimizza il costo di acquisto delle riserve per il gestore,
deve essere poi verificata, con riferimento alla sua coerenza
con la gestione complessiva del sistema, sulla base di una
valutazione puramente discrezionale del gestore.
D’altra parte, la stessa Autorità per l’energia elettrica
ed il gas (AEEG), in fase istruttoria, ha affermato che
le preoccupazioni connesse alle potenziali distorsioni che
il nuovo assetto proprietario potrebbe determinare sono
tuttavia mitigate dal fatto che il servizio di trasmissione
e il servizio di dispacciamento si configurano come servizi
di pubblica utilità soggetti alla regolamentazione della
stessa AEEG, sicché l’Autorità antitrust ha dedotto che
la circostanza che i servizi de quibus siano di pubblica
utilità e soggetti a regolamentazione non sia un elemento
in grado di eliminare le preoccupazioni concorrenziali individuate
dall’AEEG, ma solo di “mitigarle”.
In definitiva, il Collegio ritiene che la puntuale indicazione,
resa nel provvedimento, dell’esistenza di una sfera ineliminabile
di discrezionalità tecnica nella gestione della rete non
è stata efficacemente contestata con la censura dedotta.
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3.5 Con ulteriore doglianza, è stato fatto
presente che l’Autorità avrebbe delegato ad un soggetto
interessato, la Edison s.p.a., il compito di valutazioni
di merito ad essa sola riservate, anziché eventualmente
rivolgersi a consulenti tecnici.
La censura è infondata.
La funzione pubblica, e cioè la traduzione del potere amministrativo
in atto, deve svolgersi attraverso il procedimento, che
costituisce il luogo deputato all’acquisizione, alla valutazione
e alla parametrazione degli interessi pubblici e privati
coinvolti dall’azione amministrativa e nel quale avviene
la conseguente scelta della soluzione ritenuta maggiormente
rispondente al fine pubblico affidato alle cure dell’autorità
procedente dalla norma attributiva del potere.
L’attività amministrativa discrezionale, pertanto, richiede
una fase istruttoria di particolare spessore, tanto più
complessa quanto più rilevanti e molteplici sono gli interessi
in gioco.
Nel caso di specie, l’Autorità, nella fase istruttoria del
procedimento, ha interpellato anche altri soggetti del settore
elettrico e ciò al fine di acquisire il più ampio spettro
di informazioni utili alla valutazione dell’operazione di
concentrazione sottoposta al suo esame ai sensi dell’art.
6 della L. 287/1990.
Pertanto, alla Edison s.p.a. non è stata demandata alcuna
valutazione di merito riservata all’amministrazione, ma
detta Società ha fornito elementi istruttori che, al pari
degli altri, l’Autorità ha provveduto a valutare nell’esercizio
del potere conferitole dalla legge.
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3.6 La ricorrente ha ancora sostenuto, da
un lato, che la teoria dell’interesse economico oggettivo,
secondo cui l’azionista rilevante del gestore della rete
sarebbe incentivato a favorire Enel per il solo fatto che
la partecipazione in Enel ha un valore finanziario superiore
rispetto a quella detenuta nel gestore stesso, non avrebbe
fondamento, sicché difetterebbe il nesso di causalità fra
l’operazione e gli asseriti effetti restrittivi, dall’altro,
che la CDP, gestendo e sviluppando la rete in modo da favorire
Enel, non potrebbe comunque trarre vantaggio dalla propria
condotta discriminatoria non potendo vendere o disporre
di azioni Enel, né potendo incidere sulla politica di distribuzione
dei dividendi Enel.
Le argomentazioni non sono persuasive.
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3.6.1 La connessione economica derivante
dall’intreccio azionario che vede Cassa Depositi e Prestiti
azionista di controllo di Terna, proprietario e gestore
della rete, ed azionista rilevante di Enel, operatore dominante
dei mercati “a valle” verticalmente collegati a quelli della
trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica,
è evidente.
La partecipazione in Enel, sebbene percentualmente meno
rilevante, è notevolmente maggiore di quella in Terna in
termini di valore finanziario e CDP, che in quanto società
per azioni ha finalità necessariamente lucrative, ha indicato
nel proprio piano industriale 2005/2009 l’obiettivo di gestire
le proprie partecipazioni secondo un approccio attivo, al
fine di proteggere i propri investimenti e contribuire alla
creazione di valore da parte delle società partecipate.
D’altra parte, come in precedenza osservato, l’Autorità
ha evidenziato che gli effetti restrittivi ravvisati non
si fondano sulla possibilità che il nuovo gestore, andando
contro gli interessi dei propri azionisti, scarti progetti
di investimento redditizi al fine di avvantaggiare Enel,
quanto dal fatto che selezioni e consideri prioritari i
progetti, o effettui le scelte, che non peggiorano, o che
migliorano, le condizioni di mercato per l’operatore dominante,
sicché il gestore potrebbe avere comportamenti anticoncorrenziali
anche non danneggiando Terna.
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3.6.2 Per quanto attiene alla non disponibilità
delle azioni Enel ed all’impossibilità di incidere sulla
politica dei dividendi, il Collegio ritiene che tali circostanze
non rilevano sulla creazione di valore della società partecipata
e, quindi, non assumono pregnanza nella fattispecie.
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3.7 La Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha
specificamente rivolto un’ultima serie di censure alle misure
correttive, di tipo strutturale, imposte dall’Autorità.
In particolare, ha posto in evidenza che:
- il principio di proporzionalità richiederebbe non soltanto
la dimostrazione dell’idoneità della misura a raggiungere
lo scopo perseguito ma anche la dimostrazione della sua
adeguatezza, mentre la misura strutturale imposta eccederebbe
di gran lunga quanto strettamente necessario per raggiungere
lo scopo;
- l’imposizione delle condizioni da parte dell’Autorità,
in luogo dell’accoglimento degli impegni proposti da Cassa
Depositi e Prestiti, sarebbe illegittima ed il giudizio
di insufficienza sulle misure proposte sarebbe contraddittorio
in quanto, pur definite inidonee a rimuovere in via definitiva
gli effetti restrittivi derivanti dall’operazione, l’osservanza
di entrambe le misure sarebbe stata imposta per quattro
anni;
- la misura imposta sarebbe inattuabile in quanto la cessione
non è nella libera disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti
dovendo essere preventivamente concordata con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
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3.7.1 L’art. 6, co. 2, della L. 287/1990
prevede che l’Autorità, quando accerti che l’operazione
comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione
dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre
in modo sostanziale e durevole la concorrenza, vieta la
concentrazione ovvero l’autorizza prescrivendo le misure
necessarie ad impedire tali conseguenze.
Nel caso di specie, l’Autorità ha autorizzato la concentrazione,
prescrivendo la modifica strutturale della totale dismissione
della partecipazione azionaria di Cassa Depositi e Prestiti
in Enel, previa applicazione temporanea di misure comportamentali.
Il principio di proporzionalità tra effetti concreti della
concentrazione e misure imposte è espressamente richiamato
dal regolamento 4064/89 CE ed affermato dalla Corte di Giustizia
e richiede che i provvedimenti che incidano sulle situazioni
soggettive degli interessati siano proporzionati ed adeguati
alla situazione cui intendono porre rimedio, in modo da
non imporre misure eccedenti e che, tra le varie possibili
alternative, sia sempre imposta la misura meno restrittiva
e meno invasiva (cfr. Cons. Stato, VI, 1° ottobre 2002,
n. 5156).
L’affermazione del principio di proporzionalità, pertanto,
richiede non soltanto la dimostrazione dell’idoneità della
misura a raggiungere lo scopo perseguito, ma anche la dimostrazione
della sua adeguatezza, nel duplice senso della corrispondenza
alla situazione presa in considerazione e della non eccedenza
rispetto ad essa, in modo che la stessa risulti corrispondente
a quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo.
D’altra parte, occorre anche considerare che le misure adottate
dall’Autorità devono essere in grado di risolvere in maniera
effettiva e duratura il problema concorrenziale causato
dalla concentrazione rendendo contendibili i mercati su
cui, diversamente, si costituirebbero o si rafforzerebbero
le posizioni dominanti.
In tal senso, il 30° “considerando” del Regolamento CE 20.1.2004
n. 139/2004 - regolamento comunitario sulle concentrazioni
– prevede che gli impegni assunti dalle imprese interessate
per rendere la concentrazione compatibile con il mercato
comune dovrebbero essere proporzionati al problema sotto
il profilo della concorrenza e “risolverlo interamente”.
Di talché, il giudizio di legittimità sull’atto, nella parte
in cui impone la misura strutturale della dismissione della
partecipazione azionaria da Enel, richiede di verificare
se sia ragionevole ritenere che detta misura, oltre che
idonea, sia anche necessaria.
In particolare, il provvedimento con cui l’amministrazione
decide di autorizzare l’operazione di concentrazione imponendo
le misure necessarie ad impedire effetti distorsivi della
concorrenza, al pari di ogni provvedimento espressione di
discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede di legittimità
se ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza,
arbitrarietà o travisamento dei fatti ovvero se lacunoso
nella motivazione o nell’istruttoria.
La Cassa Depositi e Prestiti ha presentato una proposta
di misure correttive ai sensi dell’art. 18, co. 2, della
L. 287/1990 impegnandosi, in alternativa:
- al rafforzamento del ruolo dell’organo tecnico denominato
Comitato di Consultazione in merito alle modalità di approvazione
e alle verifiche periodiche dell’attuazione dei piani di
sviluppo della RTN;
- all’indicazione, in sede di presentazione della lista
di candidati alla nomina di amministratori del soggetto
gestore della RTN, come risulterà dalla integrazione di
Terna e GRTN, di una quota, pari ad almeno la metà, di amministratori
che rispondano ai requisiti di indipendenza previsti dal
Codice di autodisciplina delle società quotate.
Gli impegni sono stati presentati in alternativa, in quanto
ritenuti entrambi di per sé idonei a risolvere i timori
concorrenziali connessi alle operazioni, atteso che il primo
incide sulle procedure volte a garantire una maggiore trasparenza
del processo decisionale, mentre il secondo riguarda i requisiti
dei soggetti chiamati a vigilare sulla trasparenza e correttezza
del processo decisionale.
Gli impegni proposti dalla ricorrente nel corso del procedimento
sono di tipo “comportamentale” in quanto attengono alle
modalità di composizione o di funzionamento degli organi
senza interferire sulla struttura degli operatori di mercato.
L’Autorità, in relazione alla prima proposta, ha considerato
che, pur trattandosi di una misura che rafforza i poteri
di controllo sull’attività di sviluppo della RTN svolta
dal gestore, non sia di per sé sufficiente a rimuovere definitivamente
le preoccupazioni emerse nel provvedimento atteso che non
garantisce un intervento da parte del Comitato di consultazione
nella fase della elaborazione degli scenari di piano.
La misura, quindi, è stata ritenuta non idonea a risolvere
in via definitiva gli effetti restrittivi derivanti dal
quadro strutturale sotteso alle operazioni in esame, con
specifico riferimento alla discrezionalità del soggetto
gestore sussistente nell’attività di elaborazione ed analisi
delle alternative di sviluppo della RTN, risultando utile
solo in fase transitoria.
L’Autorità ha parimenti ritenuto che anche la seconda misura
proposta non appare idonea a rimuovere in via definitiva
gli effetti restrittivi connessi alle operazioni in esame
derivanti dai cambiamenti strutturali connessi alle operazioni
stesse.
Ciò in quanto, anche volendo ammettere che CDP, nell’ipotesi
di un Consiglio di Amministrazione di Terna composto da
dieci consiglieri, possa nominare quattro su sette amministratori
con caratteristiche di indipendenza, non è garantito che
il CdA di Terna sia in grado di assumere decisioni improntate
alla volontà di tali amministratori indipendenti, essendo
possibile che dei tre consiglieri nominati dalle minoranze,
alcuni, due nello scenario peggiore, siano nominati da Enel
e siano dunque portatori degli interessi dell’operatore
dominante sui mercati all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento,
sicché non è detto che in seno al CdA di Terna si possano
formare maggioranze stabili intorno ai quattro amministratori
indipendenti nominati da CdP sulla base dell’impegno.
Pertanto, considerate le misure “comportamentali” proposte
dalla parte inidonee a risolvere in via definitiva i problemi
relativi agli effetti restrittivi derivanti dall’operazione,
l’Autorità ha ritenuto che l’unica misura in grado di rimuovere
definitivamente tali effetti sia quella di recidere l’intreccio
azionario, in capo a CDP, tra il gestore della rete e l’operatore
dominante Enel sui mercati rilevanti dell’energia MI e MSD.
Di conseguenza, ha ritenuto che l’acquisizione da parte
di CDP del 29,99% di Terna e del ramo di azienda del GRTN
sia autorizzabile solamente a condizione che CDP ceda la
propria partecipazione in Enel pari al 10,2% del capitale
sociale; la necessità della cessione dell’intera partecipazione
detenuta da CDP in Enel, indica l’amministrazione, è una
diretta conseguenza del fatto che fin tanto che CDP sia
al tempo stesso azionista di controllo di Terna ed azionista
di Enel, ancorché con una partecipazione minore dell’attuale
10,2%, assume concretezza la tesi, centrale nella identificazione
degli effetti restrittivi delle operazioni in esame, che
CDP gestisca la RTN sulla base dell’obiettivo della massimizzazione
congiunta delle sue partecipazioni.
In ragione del descritto impianto motivazionale, il Collegio
ritiene che, nonostante la particolare rilevanza ed incisività
della prescrizione adottata, le censure proposte dalla ricorrente
non sono in grado di dare conto dell’illegittimità dell’azione
amministrativa.
In particolare, l’Autorità ha esaurientemente chiarito perché
le misure proposte in alternativa da CDP non sono idonee
a risolvere definitivamente gli effetti distorsivi della
concorrenza derivanti dall’operazione.
In ordine, poi, alla natura della misura adottata, vale
a dire di tipo “strutturale” anziché di tipo “comportamentale”,
occorre osservare che l’anomalia generata dall’operazione
di concentrazione deriva da un fatto di tipo strutturale,
vale a dire la costituzione in capo a Cassa Depositi e Prestiti
di una posizione dominante sul mercato della trasmissione
e del dispacciamento dell’energia elettrica che potrebbe
favorire Enel sui mercati “a valle” a causa dell’intreccio
azionario, sicché appare logico ritenere che solo una misura
“strutturale”, quale la dismissione della partecipazione
azionaria nel capitale sociale dell’operatore dominante
nei mercati verticalmente collegati a quello dell’attività
e dispacciamento dell’energia elettrica, possa eliminare
con carattere di definitività il rischio paventato.
In altri termini, considerato il carattere strutturale del
fatto produttivo degli effetti anticoncorrenziali, è ragionevole
ritenere che solo l’imposizione di una misura anch’essa
strutturale, in grado di recidere l’intreccio azionario
frutto dell’operazione di concentrazione, sia in grado di
eliminare con carattere di definitività tali effetti.
Né, può assumere rilievo la considerazione che, in caso
di abuso di posizione dominante, l’Autorità potrebbe intervenire
ai sensi di legge a reprimere l’abuso stesso e ciò in quanto,
come in precedenza evidenziato, il provvedimento ha chiaramente
messo in evidenza che gli effetti restrittivi ravvisati
a seguito dell’operazione di concentrazione non si fondano
sulla possibilità che il nuovo gestore, andando contro gli
interessi dei propri azionisti, scarti progetti di investimento
redditizi al fine di avvantaggiare Enel, quanto nel fatto
che, sulla base della propria ineliminabile discrezionalità
tecnica, selezioni e consideri prioritari i progetti, o
effettui le scelte, che non peggiorano, o che migliorano,
le condizioni di mercato per l’operatore dominante.
Ne consegue che l’effetto temuto è quello che la lesione
delle dinamiche concorrenziali possa avvenire a mezzo di
comportamenti che, almeno in apparenza, non costituiscono
abuso di posizione dominante e, quindi, siano più difficili
da reprimere.
In conclusione, il Collegio ritiene che, avendo l’Autorità
imposto una prescrizione di tipo “strutturale” a fronte
di un’anomalia derivante da un fatto anch’esso strutturale,
quale la costituzione di una posizione dominante che potrebbe
favorire l’operatore dominante sui mercati “a valle” in
virtù dell’intreccio azionario, la misura adottata sia logica
e ragionevole e, quindi, immune dai vizi prospettati.
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3.7.2 La ricorrente ha altresì evidenziato
che il giudizio di insufficienza sulle misure proposte sarebbe
contraddittorio in quanto, pur definite inidonee a rimuovere
in via definitiva gli effetti restrittivi derivanti dall’operazione,
l’osservanza delle stesse è stata imposta per quattro anni.
La doglianza è infondata.
In primo luogo, l’Autorità ha disposto, in via transitoria,
l’applicazione congiunta delle misure “comportamentali”,
rendendo anzi la seconda più pregnante rispetto alla proposta
presentata dalla parte, atteso che ha imposto la nomina
di almeno sei dei sette consiglieri di Terna spettanti a
CDP nell’ipotesi di un Consiglio di Amministrazione composto
da dieci membri, con caratteristiche di indipendenza tali
da garantire una gestione improntata al rispetto dei principi
di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione di
utenti o categorie di utenti e con l’obbligo di mantenere
analoga proporzione qualunque sia il numero dei membri del
CdA di Terna.
Inoltre, ed è questo un aspetto ancora più significativo,
l’imposizione della misura “strutturale”, vale a dire la
dismissione della partecipazione azionaria dal capitale
sociale di Enel, è stata differita nel tempo proprio in
ragione del principio di proporzionalità delle misure correttive
invocato dalla ricorrente.
La misura imposta è particolarmente rilevante alla luce
del valore della partecipazione, della complessità delle
operazioni di dismissione e della necessità di effettuare
la vendita senza pregiudizio economico per il cedente.
Su tale ultimo aspetto, infatti, è verosimile ritenere che
la previsione di un termine stringente per procedere alla
vendita sul mercato azionario di una considerevole partecipazione,
oltre a possibili effetti di turbativa sul mercato, comporterebbe,
a causa del decremento del corso del titolo, un nocumento
economico per il cedente sotto forma di lucro cessante nonché,
eventualmente, di danno emergente nel caso di vendita a
quotazioni inferiori a quelle di iscrizione in bilancio.
Di talché, si presenta del tutto ragionevole la concessione
a Cassa Depositi e Prestiti di un congruo termine, quantificato
in due anni a partire dal 1° luglio 2007, per la dismissione
della partecipazione detenuta in Enel.
Allo stesso modo, dovendo nel periodo transitorio fronteggiare
nella misura più efficace possibile i potenziali effetti
distorsivi derivanti dall’operazione di concentrazione,
è stata imposta l’applicazione congiunta delle due misure
“comportamentali” dinanzi indicate.
In definitiva, in ragione del principio di proporzionalità,
l’amministrazione ha ricercato un equilibrato trade off
tra l’esigenza di applicare la misura in grado di eliminare
in via definitiva gli effetti restrittivi della concorrenza
recidendo l’intreccio azionario e diverse, ma anch’esse
apprezzabili, esigenze, tra cui quella di non determinare
un pregiudizio economico per il cedente, ed a tal fine ha
individuato l’arco temporale di applicazione della misura
“strutturale” imponendo, nelle more, il rispetto congiunto
delle due misure “comportamentali”.
La censura di contraddittorietà, pertanto, non può essere
accolta.
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3.7.3 Parimenti infondata è l’ultima doglianza
con cui la ricorrente deduce che la misura imposta sarebbe
inattuabile in quanto la cessione non è nella libera disponibilità
di Cassa Depositi e Prestiti dovendo essere preventivamente
concordata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La censura non coglie nel segno in quanto il destinatario
della prescrizione non poteva che essere la Cassa Depositi
e Prestiti in qualità di soggetto richiedente l’acquisizione
della partecipazione in Terna e l’eventuale mancato rispetto
della misura imposta non farebbe altro che determinare il
venir meno dell’autorizzazione.
D’altra parte, l’amministrazione ha tenuto conto della complessità
delle operazioni di dismissione e si è mostrata consapevole
che qualsiasi atto di disposizione o di trasferimento avente
ad oggetto la partecipazione detenuta da CDP in Enel debba
essere preventivamente concordato con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, sicché è da ritenere che, anche con riferimento
a tale situazione, abbia, nell’applicazione del principio
di proporzionalità, concesso un lasso di tempo sufficientemente
lungo a CDP per porre in atto la dismissione.
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4. All’infondatezza delle censure proposte
segue l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.
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5. Sussistono giuste ragioni, attesa la peculiarità
e l’estrema complessità della fattispecie, per disporre
la compensazione integrale delle spese del giudizio tra
le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in
epigrafe.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le
parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
dell’8 febbraio 2006.
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