| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 20 marzo 2006
n. 1994
Pres. ORCIUOLO, Rel. STANIZZI F. CHIAPPETTA c. Ministero
della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato) + altri |
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1. Procedimento amministrativo – Diritto
di accesso – Procedimento non ancora concluso e/o documenti
non recepiti in atti - Diniego – Illegittimità – Ragioni.
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2. Procedimento amministrativo – Diritto
di accesso – Mancata indicazione degli elementi di individuazione
dei documenti – Diniego – Legittimità – Ragioni.
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3. Giustizia amministrativa – Ricorso ex
art. 25 L.241/90 – contestazione della mancata comunicazione
di avvio del procedimento – Inammissibilità
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1. Il diritto di accesso non può essere escluso
per il fatto che il procedimento non si è ancora concluso
o i documenti non risultano ancora recepiti in atti aventi
rilevanza esterna, in quanto, ai sensi dell’art. 10 L. 241/90,
l’accesso è uno strumento essenziale per la partecipazione
degli interessati al procedimento, anche prima, dunque,
della sua conclusione.
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2. Grava sull’interessato il dovere di indicare
gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione,
con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,
non è configurabile alcun obbligo dell’Amministrazione di
provvedere sulla richiesta, non potendo farsi ricadere sull’Amministrazione
un onere di ricerca e di individuazione della documentazione
che si presenti funzionale agli interessi dell’istante e
non potendosi ammettere un controllo generalizzato sull’intero
operato dell’Amministrazione.
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3. La denegata partecipazione al procedimento
amministrativo (nella specie mancata comunicazione di avvio
del procedimento) integra esclusivamente la presenza di
un vizio suscettibile di riverberare conseguenze inficianti
sulla conclusiva determinazione provvedimentale, pertanto
è inammissibile siffatta contestazione in un giudizio, proposto
con rito camerale, esclusivamente preordinato (secondo quanto
previsto dall’art. 25 della legge n. 241 del 1990) a far
valere il denegato diritto di accesso, peraltro nei confronti
di un procedimento non ancora concluso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
ROMA – SEZIONE PRIMA bis
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composto dai Magistrati: ELIA ORCIUOLO Presidente;
PIETRO MORABITO Consigliere; ELENA STANIZZI Consigliere
Rel. Est.
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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Sul ricorso N. 1162/2006 R.G. proposto dal
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Sig. Fabio CHIAPPETTA, in giudizio
personalmente ai sensi del comma V-bis dell’art. 25 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, come inserito dall’art. 17 della
legge 11 febbraio 2005 n. 15;
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CONTRO
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- il Ministero della Difesa, in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato,
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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- il Ministero della Difesa – Direzione
Generale per il Personale Militare – II Reparto – 5^ Divisione
Stato Giuridico ed Avanzamento Sottufficiali, in persona
del responsabile p.t.;
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- lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare,
in persona del Capo di Stato Maggiore p.t.
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PER L'ANNULLAMENTO
- del foglio n. M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/0103039 datato 6
dicembre 2005 del Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Militare – II Reparto, nella parte in cui
si oppone il diniego alla richiesta di prendere visione
ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti amministrativi
utilizzati ai fini della formazione della graduatoria di
cui all’art. 1-bis, comma 9, del D.L. 28 maggio 2004 n.
136, convertito in legge con L. 27 luglio 2004 n. 186; nonché
nella parte in cui si oppone il rifiuto all’accesso ed alla
indicazione dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione
di cui alla citata disposizione di legge, ai fini della
formazione della graduatoria, adottati per l’attribuzione
dei punteggi ai singoli “complessi di elementi” di cui alle
lettere a), b), e c) del III comma dell’art. 35 della L.
10 maggio 1983 n. 212, ovvero si oppone il diniego tacito
alla richiesta di conoscere i criteri utilizzati nel procedimento
di valutazione degli scrutinandi per l’assegnazione, a questi
ultimi, di un punteggio da uno a trenta in relazione ai
predetti complessi di elementi; nonché nella parte in cui
si oppone il diniego alla partecipazione al procedimento
amministrativo, nei modi previsti dalla legge n. 241 del
1990, per la formazione della graduatoria di cui all’art.
1-bis, comma 9, del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito
in legge con L. 27 luglio 2004 n. 186;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della
Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Camera di Consiglio dell’1 marzo 2006, il ricorrente
Fabio Chiappetta e l’Avv. dello Stato Vittorio Cesaroni
per l’Amministrazione resistente - Giudice relatore il Consigliere
Elena Stanizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Espone in fatto l’odierno ricorrente – incluso
nell’elenco dei Marescialli di 2^ Classe dell’Aeronautica
Militare provvisoriamente inquadrati nel grado di Maresciallo
di 1^ Classe previa valutazione ai sensi dell’art. 1 bis,
commi 2 e 9, della legge n. 186 del 27 luglio 2004 di conversione
in legge del D.L. 28 maggio 2004 n. 136 – di aver formulato,
in data 17 ottobre 2005, istanza volta a conoscere lo stato
del procedimento di cui all’art. 1 bis, commi 2 e 9, della
legge n. 186 del 27 luglio 2004 di conversione in legge
del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, l’avvenuta costituzione
dell’apposita Commissione prevista da detto articolo, i
criteri di valutazione ai fini della formazione della graduatoria
per l’avanzamento al grado di Maresciallo di 1^ classe,
ad estrarre copia di tutti gli atti utilizzati per la formazione
di tale graduatoria, nonché, in subordine, a partecipare
al procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria
in questione.
Tale richiesta è esitata nella adozione del gravato provvedimento
di diniego sia alla sollecitazione preordinata all’esercizio
del diritto di partecipazione endoprocedimentale, sia all’accesso
alla documentazione della procedura di selezione in discorso,
con particolare riferimento ai criteri impiegati dalla apposita
Commissione per la ponderazione delle posizioni vantate
dai partecipanti preordinata alla formazione della conclusiva
graduatoria ed agli atti del procedimento.
Chiede, pertanto, il ricorrente, in accoglimento del proposto
gravame, l’annullamento dell’atto di diniego avversato,
nelle parti in precedenza indicate, nonché l’accertamento
del proprio diritto ad ottenere l’accesso relativamente
all’anzidetta documentazione amministrativa, con facoltà
di estrarne copia.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha
contestato la fondatezza delle dedotte censure, insistendo
per la reiezione del gravame.
Alla Camera di Consiglio dell’1 marzo 2006, la causa è stata
chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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D I R I T T O
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La delibazione del presente gravame transita
necessariamente attraverso la disamina del contenuto dell’atto
con esso impugnato, rappresentato dal foglio n. M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/0103039
adottato in data 6 dicembre 2005 dal Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto.
In tale atto viene, fra l’altro, precisato che:
- allo stato attuale sono in corso i lavori della competente
Commissione, la quale è stata costituita ai sensi dell’art.
1 bis, comma 9, del D.L. n. 136 del 2004;
- la Commissione di cui all’art. 1 bis, comma 9, della legge
27 luglio 2004 n. 186 esprime, “ai sensi dell’art. 33 della
legge 12 maggio 1983 n. 212 … i giudizi di avanzamento sulla
base degli elementi risultanti dalla documentazione personale
di ciascun sottufficiale ed attribuisce a ciascuno di essi
un punto di merito secondo i criteri stabiliti dall’art.
35, commi terzo e quarto, della predetta norma”;
- relativamente alla richiesta di accesso agli atti amministrativi
inerenti il procedimento di cui all’art. 1-bis, comma 9,
della legge 27 luglio 2004 n. 186 “non è possibile dar seguito
alla predetta richiesta, in quanto nella stessa non sono
stati specificati dettagliatamente gli atti che l’interessato
intende acquisire; né può imporsi all’Amministrazione l’onere
della ricerca dei documenti utili ai richiedenti. In particolare
tali richieste non possono oggettivamente risolversi in
un controllo generalizzato di tutta l’attività amministrativa,
svolta per un determinato periodo. Per quanto sopra, si
pone la necessità che il sottufficiale in oggetto fornisca
l’indicazione specifica e puntuale dei documenti per i quali
si chiede l’accesso…”
- per quanto concerne … la richiesta di partecipazione al
procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria
di cui all’art. 1 bis, comma 9, della legge n. 186 del 2004,
“le valutazioni sono effettuate ai sensi degli articoli
31 e seguenti della legge 10 maggio 1983 n. 212, la quale
affida alla Commissione la valutazione complessiva degli
elementi presi in considerazione dalla stessa norma, espressi
legittimamente mediante punteggi. Conseguentemente, deve
ritenersi inapplicabile l’arricchimento mediante documentazione
prodotta dall’interessato, in ragione della tassatività
dei documenti valutabili da parte della predetta Commissione.
Si precisa, inoltre, che il personale interessato alla valutazione
controlla e sottoscrive preventivamente la ‘dichiarazione
di completezza’ della documentazione caratteristica e matricolare…sulla
quale la citata Commissione esprime il punteggio da attribuire
ai valutandi. Ciò premesso, la suddetta richiesta di partecipazione
al procedimento di valutazione non può essere accolta”.
Quanto sopra preliminarmente osservato, va innanzi tutto
escluso che possano rinvenirsi ragioni legittimamente ostative
all’azionabilità della pretesa di accesso di cui trattasi
nell’attuale perduranza dell’iter procedimentale di selezione
preordinato all’avanzamento al grado di Maresciallo di 1^
classe.
È infatti noto che il diritto di accesso non può essere
escluso per il fatto che il procedimento non si è ancora
concluso o i documenti non risultano ancora recepiti in
atti aventi rilevanza esterna.
Se l’art. 22 della legge 241 del 1990 dà espressamente atto
dell’accessibilità a “tutti in documenti amministrativi”
il precedente art. 10 garantisce l’accesso come strumento
essenziale per la partecipazione degli interessati al procedimento,
anche prima, dunque, della sua conclusione (cfr., ex multis,
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8127 del 18 dicembre 2002).
E, d’altro canto, eventuali ragioni ostative ad una immediata
conoscibilità degli atti oggetto di richiesta di accesso,
lungi dal fondare legittimamente l’avversato diniego, ben
avrebbe potuto formare oggetto di determinazione di “differimento”,
ai sensi del IV comma dell’art. 24 della legge 2141, come
sostituito dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n.
15.
Se, alla stregua di quanto precedentemente osservato, il
denegato accesso non trova legittimo fondamento nella immanenza
dell’iter selettivo in questione, va parimenti escluso che
la richiesta conoscitiva fata valere dal ricorrente possa
dirsi compiutamente soddisfatta dalla risposta contenuta
nell’impugnata nota.
L’affermazione, ivi contenuta, che la Commissione – di cui
all’art. 1 bis, comma IX, della legge 27 luglio 2004 n.
186 – ai sensi dell’art. 33 della legge 12 maggio 1983 n.
212, esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi
risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale
e attribuisce a ciascuno di essi un punto di merito secondo
i criteri stabiliti dall’art. 35 della predetta norma, non
rivela, infatti, carattere esaustivo rispetto alla pretesa
di conoscenza dei criteri con i quali l’organo di valutazione
procede alla ponderazione delle posizioni degli aspiranti
all’avanzamento ed alla conseguente graduazione degli stessi.
Dispone l’art. 35 della citata legge n. 212 del 1983, ai
commi III e IV, che:
“… le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei,
attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo
i criteri di seguito indicati.
Ogni componente della commissione assegna distintamente
per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno
dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze
di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera,
specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo
al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale
attività svolta al comando di minori unità, nonché numero
ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni
possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi
di cui alle lettere a ), b ) e c ), sono divise per il numero
dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo,
sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi
diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto
quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale
dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito
risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo
quadro d'avanzamento”.
Se quindi è ben vero che la competente Commissione perviene
alla formulazione dei giudizi sulla base degli elementi
desunti dalla documentazione caratteristica dei sottufficiali
interessati, è altrettanto vero che l’attribuzione di coefficienti
numerici relativamente a ciascuno dei complessi di elementi
di cui alle lett. a), b) e c) di cui all’art. 35 costituisce
attività che, in quanto evidentemente prodromica alla concreta
attribuzione dei punteggi, necessariamente transita attraverso
la fissazione di criteri che consentano l’attribuzione di
un “peso” ai singoli elementi, suscettibili di refluire
nella conclusiva attribuzione del “punto di merito” rilevante
ai fini dell’inserimento del militare nella graduatoria.
Tale attività, pur nell’attualità dello svolgimento delle
procedure di selezione, non può essere legittimamente sottratta
al diritto di accesso.
Ciò non soltanto in ragione della valenza direttamente strumentale
rispetto alle operazioni di valutazione (e, quindi, rilevante
ai fini dell’interesse pretensivo del quale è portatore
il sottufficiale aspirante alla promozione), ma in quanto
propria di una sequenza sub-procedimentale necessariamente
preordinata al compimento delle operazioni di scrutinio
dei singoli aspiranti, ex se perfezionata al momento in
cui l’organo di valutazione ha iniziato a prendere in considerazione
le singole posizioni dei militari.
Tali considerazioni consentono quindi di disattendere la
determinazione negativa contenuta nell’atto con il presente
gravame impugnato.
In accoglimento della pretesa dal ricorrente fatta valere,
dispone quindi la Sezione che la resistente Amministrazione
della Difesa, nella persona del responsabile p.t. della
Direzione Generale per il Personale Militare, consenta al
ricorrente, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente
dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa
della presente decisione, di prendere visione ed estrarre
copia degli atti formati dalla Commissione costituita ai
sensi dell’art. 1-bis, IX comma, della legge n. 186 del
2004 relativamente alla individuazione dei criteri di valutazione
del personale militare interessato all’avanzamento al grado
di Maresciallo di 1^ classe ai fini dell’attribuzione dei
punteggi per ciascuno dei complessi di elementi di cui all’art.
35, comma III, lett. a), b) e c) della legge n. 212 del
1983.
Quanto all’opposto diniego di accesso a tutti gli atti amministrativi
inerenti il procedimento di cui all’art. 1-bis, comma 9,
della legge 27 luglio 2004 n. 186, motivato sulla considerazione
della mancata specificazione degli atti e della estraneità
al diritto di accesso di ogni controllo sull’attività amministrativa,
il Collegio ne ritiene la legittimità.
Va, difatti, ricordato in proposito che l’accesso ai documenti
amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241
è finalizzato a consentire al privato richiedente, che vi
abbia un apprezzabile interesse, la conoscenza di un atto
fisicamente esistente negli archivi dell’Amministrazione
e puntualmente individuato, e non già ad imporre a questa
di porre in essere un’attività di elaborazione dei dati
e dei documenti in suo possesso (ex plurimis: T.A.R. Lazio
– Roma – Sez. III - 31 ottobre 1998 n. 2928), esulando dall’ambito
di esperibilità di tale azione quei documenti non indicati
nei loro riferimenti essenziali e la cui esibizione imporrebbe
all’Amministrazione la prestazione di un facere, consistente
nella ricerca ed individuazione degli stessi, non potendo
farsi ricadere, mediante l’attivazione del diritto di accesso,
sull’Amministrazione destinataria della relativa richiesta,
un onere di ricerca e di individuazione della documentazione
che si presenti funzionale agli interessi dell’istante e
che non sia individuata nei suoi estremi e non rivesta natura
di atto del procedimento amministrativo.
Inoltre, l’art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.
241, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della
Pubblica Amministrazione a “chiunque vi abbia interesse”,
non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare,
diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato
sull’Amministrazione, tant’è che ha successivamente ricollegato
tale interesse all’esigenza di tutela di “situazioni giuridicamente
rilevanti”. Pertanto, anche se il diritto di accesso è volto
ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa
e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l’art.
22 citato), rimane fermo che l’accesso è consentito soltanto
a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente
si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere
per la tutela di una posizione soggettiva, la quale, anche
se non deve assumere necessariamente la consistenza del
diritto soggettivo o dell’interesse legittimo, deve essere
però giuridicamente rilevante, non potendo identificarsi
con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino
al buon andamento dell’attività amministrativa (Cons. Stato
– Sez. IV - 29 aprile 2002 n. 2283).
Ne consegue che, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 4, comma
4, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, grava sull’interessato
il dovere di indicare gli estremi del documento oggetto
della richiesta di accesso ovvero gli elementi che ne consentano
l’individuazione, con la conseguenza che, in mancanza di
tale indicazione, non è configurabile alcun obbligo dell’Amministrazione
di provvedere sulla richiesta.
Il principio giurisprudenziale secondo il quale il soggetto
interessato alla conoscenza di atti amministrativi, anche
se non ha l’onere di specificare dettagliatamente i documenti
che intende visionare (per l’assorbente motivo che gli stessi
sono sovente estranei alle sue possibilità conoscitive,
dirette o indirette), è però tenuto, all’atto della presentazione
della domanda, a fornire all’Amministrazione elementi utili
alla loro esatta individuazione, si ispira a una duplice
finalità, e cioè innanzitutto evitare che l’accesso agli
atti amministrativi si risolva in uno strumento di controllo
generalizzato sull’intero operato dell’Amministrazione,
alla stregua di un’azione popolare e, in secondo luogo,
ad evitare che il diritto di accesso si trasformi in una
sorta di controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione
anche a fini di tutelare del diritto alla riservatezza di
soggetti terzi.
Sulla base delle superiori considerazioni deve, pertanto
ritenersi legittimo il gravato diniego opposto dall’intimata
Amministrazione alla istanza di accesso presentata dal ricorrente
a tutti gli atti del procedimento, con la conseguenza che
il ricorso, in riferimento a tale punto di domanda, va rigettato.
Se la pretesa, dal ricorrente azionata, concernente il denegato
diritto di accesso si è dimostrata, secondo quanto sopra
evidenziato, in parte meritevole di accoglimento ed in parte
da rigettare, va invece dato atto dell’inammissibilità dell’ulteriore
domanda – pure con il presente gravame dedotta – con la
quale parte ricorrente ha contestato il diniego di partecipazione
all’azione amministrativa, denunciando la violazione delle
pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.
Difatti, in linea di principio, l’orientamento giurisprudenziale
esclude la sussistenza, quanto ai procedimenti della specie,
di un obbligo di comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo, in quanto tale obbligo trova giustificazione
solo laddove la partecipazione stessa sia suscettibile di
apportare una qualche utilità all’azione amministrativa
perché questa sul piano del merito e della legittimità sia
suscettibile di ricevere arricchimento dalla partecipazione
del destinatario del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 19 marzo 1996 n. 283 e T.A.R. Sicilia, Palermo, 9 giugno
1998 n. 1123).
Inoltre, deve comunque osservarsi che la denegata partecipazione
al procedimento amministrativo, quand’anche fondatamente
argomentabile, integra esclusivamente la presenza di un
vizio suscettibile di riverberare conseguenze inficianti
sulla conclusiva determinazione provvedimentale.
Ne consegue che tale tipologia di vizio va denunciata in
una con la sollecitazione del sindacato giurisdizionale
– veicolata dall’ordinario giudizio di legittimità – volta
a stigmatizzare la determinazione amministrativa avente
valenza provvedimentale: rimanendo esclusa – e, quindi,
ove dedotta, dimostrandosi inammissibile – siffatta contestazione
qualora la stessa sia incardinata in un giudizio, proposto
con rito camerale, esclusivamente preordinato (secondo quanto
previsto dall’art. 25 della legge n. 241 del 1990) a far
valere il denegato diritto di accesso.
Come sopra ribadite le esposte considerazioni, rileva conclusivamente
il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare
fra le parti le spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Roma - Sezione Prima bis - Pronunciando sul ricorso
N. 1162/2006 R.G., come in epigrafe proposto, così statuisce:
- accoglie il ricorso indicato in epigrafe limitatamente
all’impugnazione del provvedimento in epigrafe individuato
nei suoi estremi, nella parte in cui viene al ricorrente
negato l’accesso agli atti amministrativi utilizzati ai
fini della formazione della graduatoria di cui all’art.
1-bis, comma 9, del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito
in legge con L. 27 luglio 2004 n. 186, e, per l’effetto,
annulla tale provvedimento, in parte qua, accerta e dichiara
il diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione
amministrativa richiesta, limitatamente agli atti formati
dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 1-bis, IX
comma, della legge n. 186 del 2004 relativamente all’individuazione
dei criteri di valutazione del personale militare interessato
all’avanzamento al grado di Maresciallo di 1^ classe ai
fini dell’attribuzione dei punteggi per ciascuno dei complessi
di elementi di cui all’art. 35, comma III, lett. a), b)
e c) della legge n. 212 del 1983; ordina all’Amministrazione
della Difesa, nella persona del responsabile p.t. della
Direzione Generale per il Personale Militare, di consentire
al ricorrente – entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla
notificazione o comunicazione della presente decisione –
l’accesso (con diritto dell’interessato all’estrazione di
copia) ai rilievi documentali onde trattasi;
- rigetta il ricorso quanto all’impugnazione dell’opposto
diniego all’accesso a tutta la documentazione inerente il
procedimento di cui all’art. 1 bis, comma 9, della legge
27 luglio 2004 n. 186;
- dichiara inammissibile il gravame, limitatamente all’avversato
diniego alla partecipazione al procedimento amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
dell’1 marzo 2006.
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