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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 8 marzo 2006 n. 89
G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.
A. Barozzi (Avv.ti L. Berni e L. Campanini) contro l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma (Dott. Copelli) e la Direzione Centrale Poste Italiane di Parma (Avv. P. Bruno)


Pubblica amministrazione - Acceso agli atti amministrativi – Richiesta di accesso agli atti di Poste Italiane per irregolarità nel cronologico delle raccomandate il giorno previsto per le richieste di autorizzazione al lavoro per cittadini extra comunitari – Accesso non esteso agli atti a rilevanza interna dai quali fosse possibile risalire al nominativo del dipendente postale che era addetto allo sportello di accettazione delle raccomandate - Illegittimità

In relazione ad una motivata richiesta di accesso agli atti di Poste Italiane da parte di un soggetto che, pur essendo stato il primo a presentarsi allo sportello dell’ufficio postale il giorno 3/2/2005 si è successivamente accorto che la propria raccomandata, contenente la richiesta di autorizzazione al lavoro per cittadini extra comunitari, aveva assunto il numero cronologico n. 5 e, successivamente, che la stessa aveva trovato collocazione nella graduatoria redatta da U.P.L.M.O. di Parma solo tra la posizione n. 79 e n. 107 (posizione non utile per ottenere il rilascio delle richieste autorizzazioni lavorative) è parziale e pertanto illegittimo l’accesso laddove non sia esteso a quegli ulteriori atti - anche a rilevanza interna - dai quali sia possibile risalire al nominativo del dipendente postale che, quella mattina, era addetto allo sportello di accettazione delle raccomandate


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 421/05 REG.RIC.
N. 89 REG.SEN.
ANNO 2006

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA

 

composto dai Signori: Dott. Gaetano CICCIO’ Presidente; Dott. Umberto GIOVANNINI Consigliere rel.est; Dott. Italo CASO Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 421 del 2005, proposto ai sensi dell’art. 25 e segg. della L. n. 241 del 1990 dal

 

sig. Alberto BAROZZI, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca BERNI e dall’Avv. Luca CAMPANINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Parma, via Goldoni n. 2;

 

contro

 

- Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal dott. COPELLI e domiciliato presso la sede dell’Ufficio, in Parma, piazzale Matteotti n. 9;

 

- Direzione Centrale Poste Italiane di Parma, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Patrizia BRUNO ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora n. 7;

 

per ottenere
declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulla istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti, unitamente alla condanna della stessa all’esibizione degli atti indicati nella suddetta richiesta.
Visto il ricorso presentato ex art. 25 L. n. 241 del 1990, con i relativi allegati;
Preso atto che alla camera d consiglio del 7/2/2006, si sono costituite in giudizio entrambe le amministrazioni intimate e che Poste Italiane s.p.a. si è costituita al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione dello stesso alla sede centrale della società in Roma;

 

Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla suddetta camera di consiglio del 7/2/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. BERNI per il ricorrente, il Dott. Giorgio COPELLI funzionario in servizio presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Parma e l’Avv. BRUNO per Poste Italiane s.p.a;
La difesa del ricorrente chiede che sia trascritto a verbale che la documentazione depositata in atti da Poste Italiane s.p.a. non soddisfa pienamente la richiesta di accesso agli atti, mancando l’elenco del personale che prestava servizio presso l’Ufficio P.T. n. 9 in Parma la mattina del 3/2/2005 e, in particolare, del dipendente in servizio presso la macchina affrancatrice al momento dell’invio delle raccomandate n. 3 e 4.
La difesa dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Parma chiede che parimenti sia trascritto a verbale che la graduatoria in questione è stata redatta in base alla specifica normativa vigente e, specificamente, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle raccomandate.
A sua volta, il difensore di Poste Italiane s.p.a. chiede che sia trascritto a verbale che la società si è costituita alla camera di consiglio al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso presso la sede legale sociale in Roma.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in esame, notificato il 11/11/2005 ad entrambe le controparti e depositato il 29/11/2005, il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 25 L. n. 241 del 1990, declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Parma e dalla Direzione Centrale di Parma di Poste Italiane s.p.a. del diniego opposto da entrambi detti organismi sulla sua istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di presentazione, da parte di datori di lavoro quale è l’attuale ricorrente, delle domande di autorizzazione al lavoro per cittadini di origine extracomunitaria.
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 17/12/2004, detta richiesta di autorizzazione può essere inoltrata unicamente a mezzo raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice, poiché dette domande sono soddisfatte dai competenti uffici territoriali del lavoro, fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili, esclusivamente sulla base di apposita graduatoria redatta esclusivamente in base alla data e all’orario di spedizione delle suddette raccomandate.
Sostiene il ricorrente che, pur essendo stato il primo a presentarsi allo sportello del suddetto ufficio postale la mattina del 3/2/2005, rilevava accorgeva che la propria raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione a lavoro per cittadini extra comunitari aveva assunto il numero cronologico n. 5 e, successivamente, che la stessa aveva trovato collocazione nella graduatoria redatta da U.P.L.M.O. di Parma solo tra la posizione n. 79 e a 107; posizione non utile per ottenere il rilascio delle richieste autorizzazioni lavorative.
Da qui la richiesta di accesso agli atti proposta nei confronti dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma e del concessionario del pubblico servizio Poste Italiane s.p.a., i due soggetti indicati in epigrafe, rispetto alla quale, secondo la prospettazione del ricorrente, entrambi avrebbero mantenuto un comportamento inerte avverso il quale egli ha proposto la presente azione ai sensi dell’art. 25 L. n. 241 del 1990, chiedendo ulteriormente la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.
Resiste l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma, sostenendo di avere redatto la graduatoria in questione secondo le i criteri e le modalità previste dalla specifica normativa in materia.
Poste Italiane s.p.a., invece, si è costituita nel presente giudizio al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso presso la sede legale di Roma.
Alla camera di consiglio del 7/2/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, sentiti i difensori delle parti e le dichiarazioni dai medesimi rese, è stata trattenuta per la decisione, come risulta da verbale.

 

D I R I T T O

 

Il ricorrente, datore di lavoro che ha inteso avvalersi della possibilità di cui al D.P.C.M. 17/12/2004 di essere autorizzato ad impiegare alle proprie dipendenze cittadini di origine extra comunitaria, con la presente azione ex art. 25 L. n. 241 del 1990, chiede che sia rimosso il silenzio serbato sia dall’Ufficio Provinciale del Lavoro di Parma che dalla Direzione Centrale delle Poste Italiane di Parma sulla sua richiesta di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi a detto procedimento, che è stato avviato dal medesimo, come imposto dalla suddetta normativa regolamentare, con la spedizione di apposita raccomandata contenente detta richiesta di autorizzazione.
Il Tribunale deve innanzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Poste Italiane s.p.a. sulla base della ritenuta omessa notificazione dello stesso a Roma presso la sede legale della società, stante che, nella specie, attesa la peculiarità dell’oggetto dell’azione di cui all’art. 25 L. n. 241 del 1990, risulta essere stata correttamente chiamata in giudizio la Direzione Centrale delle Poste di Parma, quale ufficio territoriale – avente rilevanza esterna e connessa autonomia giuridica – direttamente sovraordinato a quello in possesso dei documenti di cui è stata richiesta l’ostensione.
Nel merito si osserva che la controversia in esame trae spunto dal fatto che il ricorrente, nella sua qualità di imprenditore – datore di lavoro, la mattina del 7/2/2005 spediva dall’ufficio postale n. 9 di Parma la raccomandata al competente Ufficio del Lavoro diretta a richiedere l’autorizzazione al lavoro di cittadini di origine extra comunitaria; unico mezzo, questo, che il D.P.C.M. 17/12/2004 prescrive al fine dell’inserimento – effettuato unicamente sulla base dell’orario di spedizione delle raccomandate stesse registrato dalla affrancatrice postale – nella graduatoria dei richiedenti dette autorizzazioni numericamente limitate.
Il ricorrente, pur essendo stato il primo, quella mattina, a presentarsi allo sportello di accettazione delle raccomandate all’apertura dell’ufficio postale, inopinatamente è risultato il mittente della raccomandata n. 5 spedita alle 8.03 con conseguente collocazione in posizione non utile nella relativa graduatoria stilata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma.
Da qui l’istanza di accesso agli atti del procedimento autorizzatorio in questione e, a seguito del silenzio serbato da entrambi gli uffici pubblici destinatari della richiesta, l’inoltro del ricorso in esame.
Il Collegio ritiene che il ricorso in parte debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte debba essere accolto.
In particolare, va rilevato il venire meno di ogni interesse del ricorrente all’ostensione degli atti procedimentali in possesso dell’Ufficio del Lavoro di Parma e, in particolare, della graduatoria delle richieste di autorizzazione da questo redatta, stante, da un lato, quanto comunicato dalla stessa amministrazione all’interessato con la nota in data 11/10/2005 e, dall’altro lato che la difesa del ricorrente, alla camera di consiglio del 7/2/2006, ha insistito per ottenere l’ostensione unicamente di atti in possesso di Poste Italiane s.p.a..
Riguardo, invece, agli atti la cui richiesta di esibizione doveva essere soddisfatta da Poste Italiane, si deve rilevare che tale soggetto ha esibito, peraltro successivamente all’instaurazione della presente controversia, solo parte della documentazione richiesta.
In particolare, come espressamente è stato ribadito dalla difesa del ricorrente in camera di consiglio – non risultano essere stati esibiti quegli ulteriori atti - anche a rilevanza interna - dai quali sia possibile risalire al nominativo del dipendente postale che, quella mattina, era addetto allo sportello di accettazione delle raccomandate.
Per quanto sopra esposto, il Tribunale, in parte dichiara il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte lo accoglie e, per l’effetto, condanna Poste Italiane s.p.a. ad esibire al ricorrente gli atti di cui sopra e a consentirne l’estrazione di copia fotostatica.
Condanna inoltre Poste Italiane, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali che liquida come indicato in dispositivo.
Compensa le spese nei confronti dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma.
Il Tribunale ritiene, infine, che da quanto esposto emergano fatti aventi possibile rilevanza penale e, pertanto, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente sentenza sia inviata alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 421del 2005 di cui in epigrafe, presentato ai sensi dell’art. 25 L. n. 241 del 1990, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Poste Italiane s.p.a. l’esibizione degli atti indicati in motivazione.
Condanna la stessa società, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida nell’importo complessivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A..
Spese compensate nei riguardi di U.P.L.M.O. di Parma.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2006.

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 8 marzo 2006

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