| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 8 marzo 2006 n. 89
G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.
A. Barozzi (Avv.ti L. Berni e L. Campanini) contro l’Ufficio
Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma
(Dott. Copelli) e la Direzione Centrale Poste Italiane di
Parma (Avv. P. Bruno) |
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Pubblica amministrazione - Acceso agli atti
amministrativi – Richiesta di accesso agli atti di Poste
Italiane per irregolarità nel cronologico delle raccomandate
il giorno previsto per le richieste di autorizzazione al
lavoro per cittadini extra comunitari – Accesso non esteso
agli atti a rilevanza interna dai quali fosse possibile
risalire al nominativo del dipendente postale che era addetto
allo sportello di accettazione delle raccomandate - Illegittimità
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In relazione ad una motivata richiesta di
accesso agli atti di Poste Italiane da parte di un soggetto
che, pur essendo stato il primo a presentarsi allo sportello
dell’ufficio postale il giorno 3/2/2005 si è successivamente
accorto che la propria raccomandata, contenente la richiesta
di autorizzazione al lavoro per cittadini extra comunitari,
aveva assunto il numero cronologico n. 5 e, successivamente,
che la stessa aveva trovato collocazione nella graduatoria
redatta da U.P.L.M.O. di Parma solo tra la posizione n.
79 e n. 107 (posizione non utile per ottenere il rilascio
delle richieste autorizzazioni lavorative) è parziale e
pertanto illegittimo l’accesso laddove non sia esteso a
quegli ulteriori atti - anche a rilevanza interna - dai
quali sia possibile risalire al nominativo del dipendente
postale che, quella mattina, era addetto allo sportello
di accettazione delle raccomandate
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 421/05 REG.RIC.
N. 89 REG.SEN.
ANNO 2006
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori: Dott. Gaetano CICCIO’
Presidente; Dott. Umberto GIOVANNINI Consigliere rel.est;
Dott. Italo CASO Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 421 del 2005, proposto ai
sensi dell’art. 25 e segg. della L. n. 241 del 1990 dal
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sig. Alberto BAROZZI, rappresentato
e difeso dall’Avv. Luca BERNI e dall’Avv. Luca CAMPANINI
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,
in Parma, via Goldoni n. 2;
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contro
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- Ufficio Provinciale del Lavoro e della
Massima Occupazione di Parma, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal dott. COPELLI
e domiciliato presso la sede dell’Ufficio, in Parma, piazzale
Matteotti n. 9;
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- Direzione Centrale Poste Italiane di
Parma, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Patrizia BRUNO ed elettivamente domiciliata
presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora
n. 7;
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per ottenere
declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle
Amministrazioni intimate sulla istanza di accesso agli atti
presentata dai ricorrenti, unitamente alla condanna della
stessa all’esibizione degli atti indicati nella suddetta
richiesta.
Visto il ricorso presentato ex art. 25 L. n. 241 del 1990,
con i relativi allegati;
Preso atto che alla camera d consiglio del 7/2/2006, si
sono costituite in giudizio entrambe le amministrazioni
intimate e che Poste Italiane s.p.a. si è costituita al
solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per
difetto di notificazione dello stesso alla sede centrale
della società in Roma;
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Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla suddetta camera di consiglio del 7/2/2006,
il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. BERNI
per il ricorrente, il Dott. Giorgio COPELLI funzionario
in servizio presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Parma
e l’Avv. BRUNO per Poste Italiane s.p.a;
La difesa del ricorrente chiede che sia trascritto a verbale
che la documentazione depositata in atti da Poste Italiane
s.p.a. non soddisfa pienamente la richiesta di accesso agli
atti, mancando l’elenco del personale che prestava servizio
presso l’Ufficio P.T. n. 9 in Parma la mattina del 3/2/2005
e, in particolare, del dipendente in servizio presso la
macchina affrancatrice al momento dell’invio delle raccomandate
n. 3 e 4.
La difesa dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Parma chiede
che parimenti sia trascritto a verbale che la graduatoria
in questione è stata redatta in base alla specifica normativa
vigente e, specificamente, sulla base dell’ordine cronologico
di arrivo delle raccomandate.
A sua volta, il difensore di Poste Italiane s.p.a. chiede
che sia trascritto a verbale che la società si è costituita
alla camera di consiglio al solo fine di eccepire l’inammissibilità
del ricorso per mancata notificazione dello stesso presso
la sede legale sociale in Roma.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 11/11/2005
ad entrambe le controparti e depositato il 29/11/2005, il
ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 25 L. n. 241 del 1990,
declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da Ufficio
Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Parma e
dalla Direzione Centrale di Parma di Poste Italiane s.p.a.
del diniego opposto da entrambi detti organismi sulla sua
istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di
presentazione, da parte di datori di lavoro quale è l’attuale
ricorrente, delle domande di autorizzazione al lavoro per
cittadini di origine extracomunitaria.
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 17/12/2004, detta
richiesta di autorizzazione può essere inoltrata unicamente
a mezzo raccomandata spedita da ufficio postale dotato di
affrancatrice, poiché dette domande sono soddisfatte dai
competenti uffici territoriali del lavoro, fino ad esaurimento
delle autorizzazioni disponibili, esclusivamente sulla base
di apposita graduatoria redatta esclusivamente in base alla
data e all’orario di spedizione delle suddette raccomandate.
Sostiene il ricorrente che, pur essendo stato il primo a
presentarsi allo sportello del suddetto ufficio postale
la mattina del 3/2/2005, rilevava accorgeva che la propria
raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione a
lavoro per cittadini extra comunitari aveva assunto il numero
cronologico n. 5 e, successivamente, che la stessa aveva
trovato collocazione nella graduatoria redatta da U.P.L.M.O.
di Parma solo tra la posizione n. 79 e a 107; posizione
non utile per ottenere il rilascio delle richieste autorizzazioni
lavorative.
Da qui la richiesta di accesso agli atti proposta nei confronti
dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione
di Parma e del concessionario del pubblico servizio Poste
Italiane s.p.a., i due soggetti indicati in epigrafe, rispetto
alla quale, secondo la prospettazione del ricorrente, entrambi
avrebbero mantenuto un comportamento inerte avverso il quale
egli ha proposto la presente azione ai sensi dell’art. 25
L. n. 241 del 1990, chiedendo ulteriormente la condanna
delle controparti al pagamento delle spese processuali.
Resiste l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima
Occupazione di Parma, sostenendo di avere redatto la graduatoria
in questione secondo le i criteri e le modalità previste
dalla specifica normativa in materia.
Poste Italiane s.p.a., invece, si è costituita nel presente
giudizio al solo fine di eccepire l’inammissibilità del
ricorso per mancata notificazione dello stesso presso la
sede legale di Roma.
Alla camera di consiglio del 7/2/2006, la causa è stata
chiamata e, quindi, sentiti i difensori delle parti e le
dichiarazioni dai medesimi rese, è stata trattenuta per
la decisione, come risulta da verbale.
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D I R I T T O
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Il ricorrente, datore di lavoro che ha inteso
avvalersi della possibilità di cui al D.P.C.M. 17/12/2004
di essere autorizzato ad impiegare alle proprie dipendenze
cittadini di origine extra comunitaria, con la presente
azione ex art. 25 L. n. 241 del 1990, chiede che sia rimosso
il silenzio serbato sia dall’Ufficio Provinciale del Lavoro
di Parma che dalla Direzione Centrale delle Poste Italiane
di Parma sulla sua richiesta di prendere visione ed estrarre
copia degli atti relativi a detto procedimento, che è stato
avviato dal medesimo, come imposto dalla suddetta normativa
regolamentare, con la spedizione di apposita raccomandata
contenente detta richiesta di autorizzazione.
Il Tribunale deve innanzitutto respingere l’eccezione di
inammissibilità del ricorso sollevata da Poste Italiane
s.p.a. sulla base della ritenuta omessa notificazione dello
stesso a Roma presso la sede legale della società, stante
che, nella specie, attesa la peculiarità dell’oggetto dell’azione
di cui all’art. 25 L. n. 241 del 1990, risulta essere stata
correttamente chiamata in giudizio la Direzione Centrale
delle Poste di Parma, quale ufficio territoriale – avente
rilevanza esterna e connessa autonomia giuridica – direttamente
sovraordinato a quello in possesso dei documenti di cui
è stata richiesta l’ostensione.
Nel merito si osserva che la controversia in esame trae
spunto dal fatto che il ricorrente, nella sua qualità di
imprenditore – datore di lavoro, la mattina del 7/2/2005
spediva dall’ufficio postale n. 9 di Parma la raccomandata
al competente Ufficio del Lavoro diretta a richiedere l’autorizzazione
al lavoro di cittadini di origine extra comunitaria; unico
mezzo, questo, che il D.P.C.M. 17/12/2004 prescrive al fine
dell’inserimento – effettuato unicamente sulla base dell’orario
di spedizione delle raccomandate stesse registrato dalla
affrancatrice postale – nella graduatoria dei richiedenti
dette autorizzazioni numericamente limitate.
Il ricorrente, pur essendo stato il primo, quella mattina,
a presentarsi allo sportello di accettazione delle raccomandate
all’apertura dell’ufficio postale, inopinatamente è risultato
il mittente della raccomandata n. 5 spedita alle 8.03 con
conseguente collocazione in posizione non utile nella relativa
graduatoria stilata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro
e della Massima Occupazione di Parma.
Da qui l’istanza di accesso agli atti del procedimento autorizzatorio
in questione e, a seguito del silenzio serbato da entrambi
gli uffici pubblici destinatari della richiesta, l’inoltro
del ricorso in esame.
Il Collegio ritiene che il ricorso in parte debba essere
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse
e in parte debba essere accolto.
In particolare, va rilevato il venire meno di ogni interesse
del ricorrente all’ostensione degli atti procedimentali
in possesso dell’Ufficio del Lavoro di Parma e, in particolare,
della graduatoria delle richieste di autorizzazione da questo
redatta, stante, da un lato, quanto comunicato dalla stessa
amministrazione all’interessato con la nota in data 11/10/2005
e, dall’altro lato che la difesa del ricorrente, alla camera
di consiglio del 7/2/2006, ha insistito per ottenere l’ostensione
unicamente di atti in possesso di Poste Italiane s.p.a..
Riguardo, invece, agli atti la cui richiesta di esibizione
doveva essere soddisfatta da Poste Italiane, si deve rilevare
che tale soggetto ha esibito, peraltro successivamente all’instaurazione
della presente controversia, solo parte della documentazione
richiesta.
In particolare, come espressamente è stato ribadito dalla
difesa del ricorrente in camera di consiglio – non risultano
essere stati esibiti quegli ulteriori atti - anche a rilevanza
interna - dai quali sia possibile risalire al nominativo
del dipendente postale che, quella mattina, era addetto
allo sportello di accettazione delle raccomandate.
Per quanto sopra esposto, il Tribunale, in parte dichiara
il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza
d’interesse e in parte lo accoglie e, per l’effetto, condanna
Poste Italiane s.p.a. ad esibire al ricorrente gli atti
di cui sopra e a consentirne l’estrazione di copia fotostatica.
Condanna inoltre Poste Italiane, quale parte soccombente
nel presente giudizio, al pagamento delle spese processuali
e degli onorari legali che liquida come indicato in dispositivo.
Compensa le spese nei confronti dell’Ufficio Provinciale
del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma.
Il Tribunale ritiene, infine, che da quanto esposto emergano
fatti aventi possibile rilevanza penale e, pertanto, ai
sensi dell’art. 331 c.p.p., dispone che, a cura della Segreteria
della Sezione, copia della presente sentenza sia inviata
alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Parma.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando
sul ricorso n. 421del 2005 di cui in epigrafe, presentato
ai sensi dell’art. 25 L. n. 241 del 1990, in parte lo dichiara
improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in
parte lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Poste Italiane
s.p.a. l’esibizione degli atti indicati in motivazione.
Condanna la stessa società, al pagamento, in favore del
ricorrente, delle spese di lite che liquida nell’importo
complessivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A..
Spese compensate nei riguardi di U.P.L.M.O. di Parma.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella camera di consiglio
del 7 febbraio 2006.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55
L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 8 marzo 2006
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