| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 8 marzo 2006 n. 87
G. Cicciò Pres. I. Caso Est.
Viacom Express S.p.A. (Avv.ti G. Tanzarella e F. Bassi)
contro il Comune di Parma (Avv. S. Caroppo) |
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1. Processo amministrativo - Interesse all’impugnazione
- Si configura anche nel caso in cui il pregiudizio non
si sia ancora avverato, ma è sicuro il suo verificarsi in
avvenire
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2. Autorizzazione e concessione - Impianti
pubblicitari - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice
della strada”) e del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”)
- Danno una compiuta disciplina della installazione dei
mezzi pubblicitari con impatto sulla circolazione stradale,
ivi compresi quelli ubicati nelle sedi ferroviarie – Non
attribuiscono all’inerzia comunale sulle relative richieste
di autorizzazione il valore di assenso tacito
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3. Autorizzazione e concessione - Impianti
pubblicitari - Attività di pubblicità e promozione effettuate
con affissioni dirette - La normativa vigente non prevede
alcuna possibilità di riservare l’attività stessa ai comuni
ed ai loro concessionari - Art. 3, secondo comma, del d.lgs.
n. 507/93 - si riferisce con evidenza alle esigenze di tipo
urbanistico ed edilizio, ovvero attinenti alla tutela della
sicurezza dei cittadini nella circolazione stradale o, ancora,
alla conservazione del decoro e della integrità dell’arredo
urbano
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1. L’interesse all’impugnazione si configura
anche nel caso in cui il pregiudizio non si sia ancora avverato,
ma è sicuro il suo verificarsi in avvenire, facendo allora
direttamente nascere l’interesse processuale a rimuovere
la causa attuale della lesione futura della posizione soggettiva
del privato
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2. Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”) e del
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada”) – i quali
danno una compiuta disciplina della installazione dei mezzi
pubblicitari con impatto sulla circolazione stradale, ivi
compresi quelli ubicati nelle sedi ferroviarie, senza attribuire
all’inerzia comunale sulle relative richieste di autorizzazione
il valore di assenso tacito –, risulta superata la pregressa
regolamentazione di cui all’art. 14, comma 4-septies, del
decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 (conv. in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 9 agosto 1986, n.
488), contenuta in un corpo normativo riservato alla finanza
locale, e dunque destinato a cedere rispetto all’organica
revisione della materia pubblicitaria, la cui attività è
oramai soggetta al generale potere di vigilanza delle Amministrazioni
comunali, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 15 novembre 1993,
n. 507
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3. La disciplina applicabile alle attività
di pubblicità e promozione effettuate con affissioni dirette
non prevede alcuna possibilità di riservare l’attività stessa
ai comuni ed ai loro concessionari, diversamente da quanto
era previsto nella vigenza dell’art. 28 del d.P.R. n. 639
del 1972. Né può indurre ad opposta conclusione l’art. 3,
secondo comma, del d.lgs. n. 507/93 il quale dispone, quanto
all’effettuazione della pubblicità libera che, fermo il
pagamento dell’imposta, possono tuttavia essere posti limiti
e divieti per motivi di interesse pubblico, poichè la disposizione
si riferisce con evidenza alle esigenze di tipo urbanistico
ed edilizio, ovvero attinenti alla tutela della sicurezza
dei cittadini nella circolazione stradale o, ancora, alla
conservazione del decoro e della integrità dell’arredo urbano,
ma di certo non alla salvaguardia degli interessi economici
del concessionario del servizio delle pubbliche affissioni
ovvero ad introdurre un regime di esclusiva per il comune
(o per il suo concessionario) chiaramente lesivo dei principi
di tutela della concorrenza nell’esercizio delle attività
di promozione e pubblicità
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 172 REG.RIC.
ANNO 2003
N. 87 REG.SENT.
ANNO 2006
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò
Presidente; Dott. Umberto Giovannini Dott. Italo Caso Consigliere
Rel.Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 172 del 2003 proposto da
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Viacom Express S.p.A., in persona
del legale rappresentante p.t. dott. Piercarlo Marchiori,
difesa e rappresentata dall’avv. Giancarlo Tanzarella e
dall’avv. Franco Bassi, e presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata in Parma, via Petrarca n. 20;
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contro
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il Comune di Parma, in persona del
vice-Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore
Caroppo e presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Parma, strada Repubblica n. 1;
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per l’annullamento
del provvedimento comunale prot. n. 2003/26749 in data 27
febbraio 2003, avente ad oggetto “installazione impianti
pubblicitari – diffida ai sensi dell’art. 23 c. 13 bis C.d.S.”;
di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato,
conseguente o comunque connesso, ivi incluse la deliberazione
consiliare n. 372/8 del 17 dicembre 2001 (regolamento comunale
per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, e norme integrative della disciplina
della pubblicità e delle affissioni) e la deliberazione
consiliare n. 323/102 del 27 novembre 2001 (piano generale
degli impianti, disciplina degli impianti di pubblicità
e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari), nelle parti
in cui riservano al Comune di Parma il diritto all’effettuazione
di pubblicità mediante impianti affissivi di grande formato
(art. 9.1 del regolamento, e artt. 13.2 e 29.3 del piano
generale degli impianti).
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla pubblica udienza del 21 febbraio 2006 l’avv.
Bassi per la ricorrente e l’avv. Caroppo per l’Amministrazione
comunale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Riferisce la società ricorrente che essa
è concessionaria di Ferrovie dello Stato per l’esercizio
della pubblicità in ambiti ferroviari; che in tale veste
presentava al Comune di Parma, in data 18 dicembre 2002,
sette distinte istanze di autorizzazione alla installazione
di complessivi sedici impianti pubblicitari del tipo “poster”,
e cioè di impianti deputati all’affissione di manifesti
di grande formato; che, intervenuto il silenzio-assenso
per decorso del termine di trenta giorni di cui all’art.
14, comma 4-septies, della legge n. 488 del 1986, essa procedeva
alla installazione delle strutture; che in data 11 marzo
2003, tuttavia, le perveniva dal Comune di Parma una nota
a firma del Dirigente del Servizio Entrate (provvedimento
prot. n. 2003/26749 del 27 febbraio 2003), con cui veniva
comunicato che, essendo ancora in corso l’esame delle istanze,
la ditta era diffidata dall’attivare gli impianti, e che
comunque sugli stessi non sarebbe stata possibile alcuna
forma di affissione diretta di manifesti.
Avverso la nota dirigenziale e le presupposte norme regolamentari
(art. 9.1 del regolamento comunale di pubblicità, e artt.
13.2 e 29.3 del piano generale degli impianti) ha proposto
impugnativa la ricorrente, deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art.
14, comma 4-septies, della legge n. 488/86, anche in relazione
agli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90; art. 23 C.d.S.).
Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto,
falsità e difetto della motivazione, sviamento.
L’esercizio della pubblicità in ambito ferroviario è retto
da un corpus normativo speciale (legge n. 132/59 e art.
14, comma 4-septies, della legge n. 488/86), in forza del
quale le Amministrazione comunali hanno il dovere di pronunciarsi
sulle istanze di autorizzazione entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla loro presentazione, pena la formazione
del silenzio-assenso e la conseguente acquisizione di un
titolo abilitativo ex lege; è dunque illogica e illegittima
la diffida rivolta alla ricorrente, che ha pieno titolo
alla installazione degli impianti. Inoltre, le pretese necessità
istruttorie appaiono del tutto generiche e incomprensibili,
e avrebbero comunque richiesto la previa comunicazione di
avvio del procedimento ove legate a dubbi dell’Amministrazione
circa la conformità degli impianti rispetto alla disciplina
regolamentare, stante la necessità di agire in autotutela
sul titolo abilitativo ex lege.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di
regolamento (art. 1 della legge n. 132/59; art. 13, co.
2, del piano degli impianti del Comune di Parma, anche in
relazione agli artt. 9, 11, 29.3 e 38.3). Eccesso di potere
per difetto assoluto dei presupposti e falsità della motivazione,
sviamento.
Circa la parte del provvedimento in cui è stato comunicato
alla ricorrente che non sarebbe stata comunque possibile
alcuna forma di affissione diretta di manifesti, si tratta
di determinazione illegittima, in quanto le prescrizioni
contenute nel piano comunale degli impianti non concernono
la pubblicità in ambito ferroviario. Quest’ultima, come
si è detto, è assoggettata ad una disciplina speciale, che
la sottrae al documento programmatorio comunale, nei termini
già indicati dalla giurisprudenza (v. TAR Veneto 17 gennaio
2001 n. 235), e ne prevede solamente un’autorizzazione dell’ente
locale, per verificare la rispondenza dei singoli impianti
ai limiti di carattere generale, ivi inclusi quelli del
codice della strada. Che, poi, la pubblicità ferroviaria
abbia un regime del tutto autonomo, emerge altresì dal regolamento
comunale di pubblicità e dal piano generale degli impianti,
recanti prescrizioni univoche nel riservare al Comune l’affissione
diretta solo per aree diverse da quelle ferroviarie.
3) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di
principi generali dell’ordinamento sulla correttezza ed
imparzialità dell’azione amministrativa (artt. 3 e 12 del
d.lgs. n. 507/93, in relazione agli artt. 42 e 97 Cost.).
Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, inesistenza
assoluta dei presupposti e della motivazione, sviamento.
Con il regolamento e con il piano degli impianti il Comune
di Parma ha avocato a sé il diritto esclusivo di svolgere
pubblicità utilizzando “impianti per affissione diretta”,
costituendo cioè in proprio favore il monopolio delle affissioni
allorché queste siano svolte mediante impianti poster. Tanto
contrasta con il d.lgs. n. 507 del 1993 (che ha aperto al
mercato la pubblicità a mezzo di affissione), ma anche con
i principi di cui agli artt. 42 e 97 Cost. (mancando una
ragione idonea a giustificare il sacrificio del diritto
alla libertà di impresa e risultando le scelte dell’Amministrazione
un vero e proprio abuso delle proprie prerogative per procurarsi
un indebito vantaggio concorrenziale in danno delle imprese
di settore). Né, d’altra parte, emergono esigenze di pubblico
interesse che giustifichino un simile regime nel settore
pubblicitario.
Conclude dunque la società ricorrente per l’annullamento
in parte qua degli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo
al gravame.
All’udienza del 21 febbraio 2006, ascoltati i rappresentanti
delle parti, la causa è passata in decisione.
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D I R I T T O
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Presentate più istanze di autorizzazione
alla installazione in ambito ferroviario di vari impianti
pubblicitari del tipo “poster”, la società ricorrente si
vedeva successivamente comunicare dal Dirigente del Servizio
Entrate del Comune di Parma che l’istruttoria era ancora
in corso e che, in assenza di formale titolo abilitativo,
eventuali anticipati interventi sarebbero stati da intendere
come abusivi, con la precisazione che, in ogni caso, le
suddette strutture non avrebbero potuto essere utilizzate
per l’affissione diretta di manifesti, stante la preclusione
in tal senso derivante dal piano generale degli impianti
pubblicitari. Avverso la nota dirigenziale e le norme regolamentari
presupposte ha proposto impugnativa la ditta, assumendo
formatosi il silenzio-assenso di cui all’art. 14, comma
4-septies, della legge n. 488 del 1986 (inerente l’attività
pubblicitaria effettuata in ambito ferroviario), e pertanto
illegittima la diffida a non procedere alla installazione
degli impianti, anche alla luce della generica indicazione
delle esigenze istruttorie da soddisfare e della carenza
della comunicazione di avvio del procedimento preordinato
alla rimozione, in sede di autotutela, del titolo autorizzatorio
conseguito ex lege; quanto, poi, alla preclusione all’affissione
diretta di manifesti, si tratterebbe di divieto estraneo
agli ambiti ferroviari, e comunque di un’illegittima riserva
all’ente locale di un’attività che il d.lgs. n. 507 del
1993, innovando il precedente regime, avrebbe in realtà
aperto al mercato.
L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso, perché relativo ad atto di natura non provvedimentale,
e ne ha altresì addotto l’improcedibilità, in ragione di
un sopraggiunto diniego definitivo di autorizzazione non
impugnato. Sennonché – osserva il Collegio – la nota comunale
censurata, pur riferendo di un’istruttoria ancora in corso,
reca tuttavia la puntuale indicazione di una causa ostativa
all’esercizio dell’attività di affissione diretta di manifesti
pubblicitari da parte della ricorrente, e tanto in asserita
diretta applicazione della locale normativa, sicché è immediatamente
insorto l’interesse della ditta a vedere eliminato dal mondo
giuridico un atto applicativo che ne rende certa, e non
meramente ipotetica, la preclusione a provvedere a quel
servizio a mezzo degli impianti oggetto delle istanze di
autorizzazione; l’interesse all’impugnazione, come è noto,
si configura anche nel caso in cui il pregiudizio non si
è ancora avverato, ma è sicuro il suo verificarsi in avvenire,
facendo allora direttamente nascere l’interesse processuale
a rimuovere la causa attuale della lesione futura della
posizione soggettiva del privato (v., ex multis, TAR Emilia-Romagna,
Bologna, Sez. II, 4 novembre 1994 n. 511). Né v’è ragione
per invocare l’improcedibilità del gravame, posto che il
nuovo atto comunale in data 4 giugno 2004, lungi dal concretarsi
nel conclusivo rigetto delle richieste di autorizzazione,
si limita a definire, archiviandolo, il sub-procedimento
preordinato all’annullamento in autotutela del silenzio-assenso
(la cui formazione si è alla fine negata); e che questa
sia la reale portata dell’atto sopravvenuto appare confermato
tanto dalla circostanza che quale “oggetto del procedimento”
viene ivi indicato l’«annullamento della comunicazione di
avvio di procedimento di valutazione per l’annullamento
del silenzio assenso …» (pag. 3), quanto dal rilievo che,
ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, gli interessati
sono contestualmente avvertiti del diritto di «prendere
visione degli atti del procedimento» e di «presentare, nel
termine di 15 giorni …, memorie scritte e documenti, che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti
all’oggetto del procedimento» (pag. 3), procedimento evidentemente
non ancora terminato.
Venendo alle questioni di merito, va innanzi tutto escluso
che sulle istanze della ricorrente sia intervenuto il silenzio-assenso
per decorso dell’invocato termine legale di trenta giorni
dalla loro presentazione. E’ stato invero rilevato in giurisprudenza
che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (“Nuovo codice della strada”) e del d.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada”) – i quali danno una compiuta
disciplina della installazione dei mezzi pubblicitari con
impatto sulla circolazione stradale, ivi compresi quelli
ubicati nelle sedi ferroviarie, senza attribuire all’inerzia
comunale sulle relative richieste di autorizzazione il valore
di assenso tacito –, risulta superata la pregressa regolamentazione
di cui all’art. 14, comma 4-septies, del decreto-legge 1°
luglio 1986, n. 318 (conv. in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 9 agosto 1986, n. 488), contenuta
in un corpo normativo riservato alla finanza locale, e dunque
destinato a cedere rispetto all’organica revisione della
materia pubblicitaria, la cui attività è oramai soggetta
al generale potere di vigilanza delle Amministrazioni comunali,
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
(“Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni
e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”),
in funzione dell’esercizio di un potere di intervento diretto
a garantire che l’attività pubblicitaria “esterna” si svolga
in conformità delle disposizioni sulla tipologia, dimensioni
e quantità degli impianti pubblicitari – contenute nel regolamento
di cui all’art. 3 del decreto n. 507 medesimo –, e cioè
a tutela di interessi di natura non solo tributaria, ma
anche estetica ed ambientale, mentre la circostanza che
i mezzi pubblicitari nelle sedi ferroviarie siano visibili
dalla strada, e possano quindi interferire con la circolazione
stradale, impone – ai sensi dell’art. 23, comma 5, del d.lgs.
n. 285 del 1992 – l’autorizzazione dell’ente proprietario
della strada da cui gli impianti medesimi sono percepibili
(v. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16 dicembre 2004 n.
6479 e 26 gennaio 2004 n. 86; TAR Puglia, Lecce, Sez. I,
4 aprile 2003 n. 1795; TAR Friuli - Venezia Giulia 13 marzo
2001 n. 136). Inoltre, la richiesta di autorizzazione alla
collocazione di impianti e manufatti da utilizzare per l’affissione
diretta di manifesti commerciali implica l’esercizio di
un potere ben diverso da quello inerente l’affissione diretta
in spazi di propria pertinenza – regolato dall’art. 28,
quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 –, onde
solo per il consenso richiesto da quest’ultima disposizione,
finché in vigore, si renderebbe semmai configurabile il
silenzio-assenso previsto dall’art. 20 della legge n. 241
del 1990 (in virtù del rinvio operato dal d.P.R. 9 maggio
1994, n. 407), restandone invece sicuramente estraneo il
procedimento relativo alla installazione di cartelli pubblicitari,
iter che attiene ad una fase del tutto distinta da quella
che riguarda l’affissione diretta di materiale pubblicitario
sui cartelli medesimi (v., in tal senso, TAR Lombardia,
Milano, Sez. III, n. 6479/2004 e n. 86/2004 citt.).
L’accertata inesistenza di un titolo abilitativo tacito
rende inconferenti le doglianze incentrate sulla genericità
delle esigenze istruttorie rappresentate dall’Autorità procedente
e sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento teso
all’annullamento d’ufficio del predetto titolo abilitativo.
Si tratta in effetti di censure che implicano la tardività
della pronuncia dell’Amministrazione rispetto ad un termine
perentorio già scaduto, onde le stesse perdono rilievo una
volta acclarato che di termine perentorio non si può parlare
e che il silenzio-assenso non si è in realtà formato.
Quanto, poi, all’addotta estraneità della pubblicità ferroviaria
alle prescrizioni del piano generale degli impianti (e quindi
alla pretesa inapplicabilità alle istanze della ricorrente
dei vincoli ivi contenuti), appare sufficiente richiamare
– per disattendere la censura – il diverso avviso espresso
dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 355 del 17 luglio
2002). Nella circostanza, in particolare, il giudice delle
leggi ricordava che il d.lgs. n. 507 del 1903, nel dettare
la nuova normativa in materia di imposta comunale sulla
pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ha previsto,
all’art. 3, che il comune, con un apposito regolamento,
debba fra l’altro determinare la quantità e la tipologia
degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il
provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per
la elaborazione del piano generale degli impianti; osservava
che il successivo art. 36, comma 8, al fine di contemperare
l’esercizio dell’attività pubblicitaria effettuata mediante
la installazione di cartelloni con l’esigenza di pianificazione
degli impianti in ambito comunale, ha disposto che «il comune
non dà corso alle istanze per l’installazione di impianti
pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già
stati adottati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, né può autorizzare l’installazione di nuovi impianti
fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano
generale previsti dall’art. 3»; ne desumeva che la tutela
degli interessi pubblici presenti nell’attività pubblicitaria
effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola
in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere
generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni
possano essere rilasciate dalle Amministrazioni comunali
in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara
visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche
abitative, estetiche, ambientali e di viabilità, l’altro,
a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento
autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati
vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e
solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte;
puntualizzava, infine, che il piano generale degli impianti
concerne anche la cosiddetta pubblicità ferroviaria, vale
a dire quella che si effettua in ambito ferroviario mediante
l’installazione di impianti pubblicitari visibili dalla
pubblica via, così ritenendo rilevante (per poi dichiarandola
però infondata) la questione di legittimità costituzionale
sollevata nell’ambito di un giudizio relativo ad un diniego
di autorizzazione alla installazione di un impianto pubblicitario
su un sottoponte ferroviario, diniego motivato con la mancata
approvazione, al momento della domanda, del piano generale
degli impianti pubblicitari previsto dall’art. 3 del d.lgs.
n. 507 del 1993.
Risulta invece meritevole di accoglimento la doglianza con
cui si imputa all’Amministrazione di avere indebitamente
riservato a sé l’attività pubblicitaria a mezzo di affissione
diretta.
Il Collegio ritiene in tal senso convincente l’orientamento
di recente espresso in materia dal giudice amministrativo
(v. Cons. Stato, Sez. V, 16 novembre 2005 n. 6386). Chiamato
ad accertare se sia legittima una normativa regolamentare
comunale che, per lo svolgimento dell’attività di affissione
avente ad oggetto messaggi promozionali e pubblicitari,
richiede il conseguimento di una specifica concessione da
parte degli operatori economici del settore, e cioè preclude
loro la possibilità di provvedere in proprio, obbligandoli
ad avvalersi del servizio comunale delle pubbliche affissioni,
il Consiglio di Stato ha osservato che la disciplina delle
attività qui considerate è contenuta nel d.lgs. n. 507 del
1993, capo primo, articoli da 1 a 37; che dall’art. 1 emerge
la sostanziale differenza tra la pubblicità esterna e le
pubbliche affissioni, sottoposte la prima solo al regime
impositivo proprio della pubblicità e le seconde, invece,
ad un diritto comprensivo della imposta sulla pubblicità
ma destinato a coprire almeno in parte anche i costi del
servizio pubblico locale che assicura la possibilità a tutti
gli operatori, anche se privi della disponibilità di spazi
ed impianti privati, di svolgere, attraverso affissioni
dirette su spazi ed impianti pubblici, le attività economiche
aventi ad oggetto la pubblicità e la promozione per conto
terzi; che, in effetti, l’art. 18 del d.lgs. n. 507/93,
nel definire i contenuti del servizio delle pubbliche affissioni,
prevede solo in via eventuale, come una facoltà dei comuni
da attivare con una specifica previsione regolamentare,
che il servizio si estenda ai messaggi diffusi nell’esercizio
di attività economiche, mentre di regola deve assicurare
le forme di pubblicità aventi ad oggetto comunicazioni istituzionali,
sociali o comunque prive di rilevanza economica; che, coerentemente
con la funzione specifica assegnata al servizio comunale,
gli artt. 20 e 21 disciplinano, in relazione alle diverse
tipologie delle comunicazioni di interesse generale, le
riduzioni e le esenzioni dal pagamento del diritto sulle
pubbliche affissioni, e fissano il criterio della priorità
temporale per l’attribuzione della facoltà di utilizzare
gli impianti pubblici destinati alle affissioni dirette;
che da tale assetto normativo discendono due effetti: in
primo luogo, è definita in modo chiaro la distinzione tra
le attività oggetto del servizio pubblico e le attività
pubblicitarie e promozionali svolte dai privati, su spazi
ed impianti di cui essi hanno la disponibilità, nell’esercizio
di attività economiche ed imprenditoriali, in secondo luogo,
la circostanza che il legislatore abbia prefigurato una
organizzazione del servizio delle pubbliche affissioni a
livello locale dal quale può essere esclusa ogni attività
promozionale di attività economiche prova che le attività
di questo tipo – che costituiscono indubbiamente un elemento
portante della competizione economica degli operatori sul
mercato e che non è pensabile siano vietate tout court nei
comuni che non intendono disciplinarle nel regolamento sulle
pubbliche affissioni – sono considerate libere e vengono
garantite dalle disposizioni costituzionali che assicurano
l’esercizio della iniziativa economica privata (artt. 3
e 41 Cost.), nonché dai principi e dalle norme di tutela
della concorrenza presenti nel nostro ordinamento ed anche
di derivazione comunitaria; che, in ogni caso, è esclusa
la possibilità di istituire surrettiziamente un regime di
esclusiva, per il comune o per i suoi concessionari, quanto
alla gestione dell’utilizzo degli impianti pubblicitari;
che è in questo contesto che vanno apprezzate le norme ex
artt. 5 e 12 del d.lgs. n. 507/93, e cioè la previsione
per cui la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata
in forme diverse da quelle assoggettate al diritto sulle
pubbliche affissioni è sottoposta alla sola imposta di pubblicità
(art. 5, primo comma), la disposizione per cui in tali forme
rientrano anche i messaggi finalizzati a “promuovere la
domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare
l’immagine del soggetto pubblicizzato” (art. 5, secondo
comma), la prescrizione secondo cui “per la pubblicità effettuata
mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di
manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione
di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie
complessiva degli impianti …” (art. 12, terzo comma); che,
dunque, la disciplina applicabile alle attività di pubblicità
e promozione effettuate con affissioni dirette non prevede
alcuna possibilità di riservare l’attività stessa ai comuni
ed ai loro concessionari, diversamente da quanto era previsto
nella vigenza dell’art. 28 del d.P.R. n. 639 del 1972; che
non induce ad altra conclusione l’art. 3 del d.lgs. n. 507/93
– il quale contempla il potere regolamentare dei comuni
nelle materie qui considerate e dispone, al secondo comma,
quanto all’effettuazione della pubblicità libera che, fermo
il pagamento dell’imposta, possono tuttavia essere posti
limiti e divieti per motivi di interesse pubblico –, riferendosi
la disposizione con evidenza alle esigenze di tipo urbanistico
ed edilizio, ovvero attinenti alla tutela della sicurezza
dei cittadini nella circolazione stradale o, ancora, alla
conservazione del decoro e della integrità dell’arredo urbano,
ma di certo non alla salvaguardia degli interessi economici
del concessionario del servizio delle pubbliche affissioni
ovvero ad introdurre un regime di esclusiva per il comune
(o per il suo concessionario) chiaramente lesivo dei richiamati
principi di tutela della concorrenza nell’esercizio delle
attività di promozione e pubblicità; che il terzo comma
dello stesso art. 3 disciplina invece i contenuti del servizio
delle pubbliche affissioni, individua gli spazi e gli impianti
pubblici da destinare alle affissioni di tipo istituzionale
e la quota da attribuire a soggetti privati nei casi in
cui il comune si sia avvalso della facoltà di estendere
anche alla pubblicità commerciale l’ambito del servizio
in applicazione dell’art. 18, ma ciò, per quanto già precisato,
senza incidere sull’autonoma facoltà dei privati di operare
in proprio, ovvero indipendentemente dal servizio comunale;
che anche la disposizione contenuta nella prima parte del
terzo comma – la quale fissa l’obbligo per i Comuni di determinare
“la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari”
nonchè le modalità per ottenere i titoli abilitativi ed
i criteri per la predisposizione del piano generale degli
impianti – consente di determinare limiti massimi degli
spazi, pubblici e privati da destinare ad impianti pubblicitari,
ma tenendo conto delle esigenze complessive degli operatori
e non soltanto delle esigenze del servizio delle pubbliche
affissioni, per il quale il limite dimensionale è fissato
con i parametri dell’art. 18, terzo comma (numero degli
abitanti e dimensione del comune), e deve costituire solo
una quota degli spazi complessivamente resi disponibili
per le affissioni dirette e per le altre forme di pubblicità;
che in questo contesto si colloca coerentemente anche la
modifica dell’art. 3 del d.lgs. n. 507/93, intervenuta con
l’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha
esteso ai concessionari dei servizi delle pubbliche affissioni
la possibilità di essere destinatari dell’attribuzione degli
impianti per l’esercizio delle affissioni dirette, in precedenza
riservata a soggetti privati, essendosi in tal modo consentito
ai comuni di affidare in concessione la gestione degli spazi
ed impianti pubblici da destinare alle affissioni dirette
in un regime concorrenziale con gli operatori privati; che
rimane, quindi, indenne il regime di effettuazione della
pubblicità commerciale per affissioni dirette da parte di
privati su spazi privati, ovvero su quelli pubblici riservati
all’utilizzo dei privati, mentre il conseguente regime autorizzatorio
assolve alla funzione di verificare che non vi siano interessi
pubblici confliggenti con l’attività promozionale da svolgere
(così Cons. Stato, Sez. V, n. 6385/2005 cit.).
Ora, dall’art. 9.1 del regolamento comunale della pubblicità
e delle affissioni (“Nel Comune di Parma è vietata l’installazione
di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti
da parte di privati, su aree private e su beni immobili
privati”), dall’art. 13.2 del piano generale degli impianti
(“E’ vietata l’installazione di preinsegne e di impianti
fissi per le affissioni dirette di manifesti, da parte di
privati, su aree private o su beni immobili privati”) e
dall’art. 29.3 del piano generale degli impianti (“Le affissioni
dirette sono effettuate su spazi pubblici da attribuire
a soggetti privati previa gara ad evidenza pubblica o comunque
previa stipula di apposita convenzione”), tutte disposizioni
censurate nel presente giudizio, emerge una disciplina locale
che illegittimamente riserva l’attività di affissione diretta
all’Amministrazione comunale e ai suoi concessionari, precludendone
l’esercizio in proprio agli operatori del settore; a tale
divieto, dunque, ha fatto riferimento la nota dirigenziale
impugnata, così rendendo attuale quella lesione – prima
solo ipotetica ed eventuale – che alla sfera giuridica della
società ricorrente deriva dalle contestate norme regolamentari
per il servizio di pubblicità ed affissioni dettate dal
Comune di Parma (il che priva di pregio l’eccezione di tardività
sollevata dall’Amministrazione). Né, poi, rileva che il
testo dell’art. 13.2 del piano generale degli impianti sia
stato medio tempore modificato con l’aggiunta delle parole
“… se il messaggio pubblicitario è percepibile da luogo
pubblico o aperto al pubblico” e che la ricorrente non abbia
impugnato la relativa determinazione (in tal senso l’eccezione
formulata dal difensore dell’Amministrazione nel corso dell’udienza
di trattazione della causa), in quanto il significato della
norma regolamentare resta sostanzialmente invariato – è
evidente che l’attività di propaganda viene svolta per rendere
partecipe dell’informazione pubblicitaria la generalità
degli individui –, e le ragioni della controversia permangono
quindi intatte, mentre il venir meno della disposizione
originaria ha effetto caducante sull’integrazione sopravvenuta.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente all’ultima
doglianza esaminata, con il conseguente annullamento dell’art.
9.1 del regolamento comunale della pubblicità e delle affissioni
e degli artt. 13.2 e 29.3 del piano generale degli impianti,
nonché della nota dirigenziale del 27 febbraio 2003 nella
parte in cui comunica alla ditta che la stessa non può utilizzare
gli impianti, oggetto della richiesta di autorizzazione,
per l’affissione diretta di manifesti.
Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone
giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione
e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio
del 21 febbraio 2006.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55
L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 8 marzo 2006
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