REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Terza
con l'intervento dei signori magistrati:
- Nicolò Monteleone, Presidente;
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore;
- Mara Bertagnolli, Referendario;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3169/2005, proposto dalla
s.r.l. DIVA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Riccardo Barberis e Fabio Valguarnera, ed elettivamente
domiciliato in Palermo, via G.P. Bertolino n. 2, presso
lo studio dell’avvocato Valguarnera
contro
il Comune di Ribera, in persona del Sindaco pro-tempore,
non costituito in giudizio
e nei confronti:
- dell’impresa Di Nica Costruzioni s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituito
in giudizio;
- della s.r.l. IPSALE Costruzioni, e della s.r.l. EDEL
BAU, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato
Raimondo Alaimo, ed elettivamente domiciliato in Palermo,
via A. Telesino n. 26, presso lo studio dell’avvocato. Michele
Roccella;ù
per l'annullamento, previa sospensione
- della determinazione del Presidente di gara del Comune
di Ribera n. 147 del 24.10.2005 con cui è stata revocata
l’aggiudicazione alla DIVA s.r.l. del pubblico incanto per
l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
della ex Regia Trazzera S. Leonardo;
- della determinazione del Presidente di gara del Comune
di Ribera n. 147 del 24.10.2005 con cui è stata riaperta
la gara ai fini della riammissione delle imprese Ipsale
Costruzioni ed Edel Bau;
- del provvedimento di cui al verbale di gara del 7.11.2005,
con cui la gara è stata provvisoriamente aggiudicata all’Impresa
Di Nica Costruzioni s.r.l.;
- del provvedimento di ammissione alla gara delle imprese
Ipsale Costruzioni ed Edel Bau;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto;
- di ogni altro provvedimento preliminare, consequenziale
e comunque connesso a quello oggetto di impugnazione.
e per la condanna
al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle imprese controinteressate
Ipsale Costruzioni ed Edel Bau;
Vista l’ordinanza cautelare n. 124 del 2006;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti
prodotti dalle parti;
Relatore alla pubblica udienza del 14 marzo 2006 il Referendario
Giovanni Tulumello;
Uditi i procuratori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 16 dicembre 2005, e depositato
il successivo 28 dicembre, la società ricorrente ha impugnato
i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.
In particolare, il ricorso risulta affidato alle seguenti
censure: “Violazione dei princìpi generali in materia di
controllo e collegamento formale o sostanziale tra imprese
concorrenti agli appalti di lavori pubblici. Illegittimità
del procedimento e della successiva aggiudicazione per assoluta
carenza dei presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di
potere per violazione dei princìpi della segretezza delle
offerte e della par condicio dei concorrenti. Violazione
e falsa applicazione dell’art. 10 legge 109/94”.
Le imprese controinteressate Ipsale Costruzioni ed Edel
Bau si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 124 del 2006, è stata accolta la domanda
cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione
all’udienza pubblica del 14 marzo 2006.
DIRITTO
1. Preliminarmente, in relazione all’eccezione sollevata
dalla difesa delle società Ipsale ed Edel Bau in sede di
udienza di discussione, il collegio osserva che il ricorso
il esame è stato tempestivamente notificato a tutte le parti
controinteressate, compresa la s.r.l. Di Nica Costruzioni
(come risulta dalla relata di notifica, con relativi avvisi
di ricevimento versati in atti dalla parte ricorrente).
2. Nel merito, la società ricorrente, aggiudicataria
provvisoria dell’appalto per cui è causa, si è vista revocata
l’aggiudicazione provvisoria, con emissione dei provvedimenti
consequenziali pure impugnati, in conseguenza della riammissione
alla gara delle imprese Ipsale Costruzioni ed Edel Bau,
in precedenza escluse in quanto partecipanti al medesimo
consorzio stabile denominato “Tekton”.
Ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo il provvedimento
di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, ed i provvedimenti
consequenziali relativi alla riapertura della gara, in quanto
fra le predette imprese originariamente escluse sussisterebbe
un collegamento che va al di là della partecipazione allo
stesso consorzio stabile, investendo il profilo delle partecipazioni
sociali delle due società.
Il ricorso è fondato.
3. Le coordinate ermeneutiche della fattispecie dedotta
sono state tracciate da un indirizzo giurisprudenziale ormai
consolidato.
Il Consiglio di Stato, sez. V, nella decisione 3362/2001
ha affermato che “Nelle procedure ad evidenza pubblica nelle
quali la media delle offerte rileva ai fini dell'aggiudicazione,
attraverso detta media s’intende, com’è noto, ricreare le
condizioni del mercato relativo alla prestazione in gara,
e ciò allo scopo d’individuare l'ambito entro il quale le
offerte formulate possono considerarsi serie e, in conseguenza
- previa, ove prevista, l’esclusione dei concorrenti che
hanno proposto ribassi non compatibili con la situazione
del mercato così evidenziata - al fine di prescegliere l'offerta
più vantaggiosa tra quelle che nel suddetto ambito rientrano.
E’ evidente, pertanto, che l'esistenza di una situazione
di collegamento fra alcuni partecipanti, siccome incompatibile
con un’effettiva concorrenza fra di loro ed idonea a favorire
la produzione di offerte concordate in modo da influenzare
la media, incide sulla parità di condizione tra i concorrenti
e vizia il risultato al quale il sistema è preordinato,
rendendo illegittimo ogni ulteriore atto della procedura
e, in particolare, quello conclusivo costituito dall’aggiudicazione.
Poiché, per altro, sul corretto svolgimento della gara può
incidere anche il collegamento indiretto fra imprese, rappresentando
questo uno strumento di facile elusione del divieto di partecipazione
in argomento, è privo di consistenza il rilievo dato, nella
specie, a tale carattere del rapporto intercorrente tra
le imprese sopra menzionate”.
Se, dunque, anche il collegamento indiretto fra imprese
legittima l’esercizio del potere di esclusione de quo,
va ulteriormente precisato che il richiamo - contenuto nel
citato art. 10, comma 1-bis, l. 109/1994 – all’art.
2359 cod. civ., ha la funzione di individuare una presunzione,
senza che possa escludersi che possano esistere altre forme
di collegamento o controllo, societario od imprenditoriale,
atti ad alterare il corretto svolgimento – secondo logiche
puramente concorrenziali – di una gara d’appalto (in questo
senso Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 6424/2001,
che si segnala per la precisazione secondo la quale anche
prescindendo dai rigidi criteri previsti dall’art. 2359
cod. civ., le offerte provenienti da più imprese giuridicamente
diverse vanno comunque considerate lesive della concorrenza
quando, nella sostanza, siano riconducibili allo stesso
centro di interessi, e per l’affermazione della non necessarietà
della indicazione, nel bando di gara, dell’elenco dei casi
specifici di presunto collegamento fra imprese, giacché
l’art. 10, comma 1-bis, della citata l. 109/1994
è norma di ordine pubblico, applicabile indipendentemente
da un espresso richiamo nella lex specialis).
Conseguentemente, oltre all’ipotesi di controllo societario
ex art. 2359 cod. civ., rilevante ex se ai sensi
dell’art. 10, comma 1-bis, della legge 109/1994,
legittimamente l’amministrazione commina l’esclusione anche
nei riguardi di altri fenomeni (comunanza di soci od amministratori)
che, le appaiano tali da vulnerare la par condicio,
purché con il limite della ragionevolezza e della logicità
(in questo senso Consiglio di Stato, sez. IV, decisione
949/2002).
Del resto, se si interpretasse diversamente il rinvio all’art.
2359 cod. civ., contenuto nel citato art. 10, comma 1-bis,
quest’ultima disposizione opererebbe solo in presenza di
un controllo societario diretto fra imprese partecipanti
alla gara, laddove invece “Il riferimento alle imprese,
anziché alle sole società che la norma del codice contempla,
consente di ritenere che si deve aver riguardo agli effetti
delle situazioni che la stessa disposizione definisce per
individuare i rapporti di controllo. La possibilità di applicare
a qualsiasi impresa la verifica di una situazione di controllo,
e perciò anche ad altre società di capitali, alle società
di persone o agli imprenditori individuali, non già alle
sole società cui specificamente ha riguardo l’art. 2359,
fa giustificatamente concludere che quel che la legge n.
109/1994 prende in considerazione è il fatto che, in virtù
degli incroci di partecipazione e di interessi sussistenti,
si rilevi l’esistenza di un unico centro decisionale, corrispondente
a quello, che con la maggioranza dei voti, con l’influenza
dominante o con particolari vincoli contrattuali, si avvera
nelle predette società. Le forme e le misure di possesso
di azioni, di quote o di partecipazioni in genere, l’esistenza
di patti parasociali, la collocazione di soggetti negli
organi di amministrazione possono essere le più varie. Quel
che assume rilievo, ai fini della partecipazione alle suddette
procedure, è che non vi sia riferibilità ad una medesima
persona, ad un medesimo gruppo di persone o ad una medesima
società delle decisioni formalmente attribuibili ad entità
diverse” (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 3601/2002).
4. Date le superiori premesse relative all’esegesi della
disposizione attributiva del potere-dovere di cui si discute
(il citato art. 10, comma 1-bis), va rilevato che,
in punto di fatto, la censura posta a fondamento del ricorso
si basa sul rilievo della coincidenza della composizione
societaria delle due imprese (Ipsale Costruzioni ed Edel
Bau), non solo quanto alla corrispondenza fra le persone
fisiche che risultano come soci in entrambe le società (Rosano
Giuseppe, Ipsale Giuseppe, Ipsale Antonino, Ipsale Rosa,
Ipsale Fortunato e Ipsale Salvatore), ma altresì quanto
alla esatta corrispondenza delle quote di capitale di pertinenza
di ciascuno dei predetti soci (identiche, per ciascuno,
in entrambe le società: € 12.825,00).
5. Oltre a tale elemento, già di per sé altamente sintomatico
della unicità di un centro di imputazione di interessi imprenditoriali
pur in presenza di due soggetti formalmente diversi, la
censura in esame si fonda su ulteriori fattori, ritenuti
rilevanti nell’ottica della prospettazione posta a fondamento
del ricorso: la contiguità dei ribassi offerti (24,52% in
un caso, 24,56% nell’altro); le polizze per la partecipazione
alla gara emesse dalla stessa compagnia assicurativa, nello
stesso giorno, e con identico arrotondamento dell’importo;
la certificazione di qualità è stata rilasciata ad entrambe
le imprese dalla stessa società di attestazione; le offerte
sono state presentate nello stesso giorno.
Inoltre, il collegamento fra le due imprese risulta già
annotato nell’apposito casellario a cura dell’Autorità di
Vigilanza sui LL.PP.
Questi elementi, unitariamente valutati in chiave di inferenza
logica, consentono di ritenere che, alla luce del richiamato
orientamento giurisprudenziale, sia configurabile un collegamento
fra le imprese Ipsale Costruzioni e Edel Bau, rilevante
ai sensi dell’art. 10 della legge n. 109 del 1994.
6. Le contrarie difese delle due imprese controinteressate
si articolano su tre livelli.
In primo luogo si allega che l’unica forma di collegamento
sarebbe data da rapporti di parentela (essendo fratelli
i due amministratori): che non si tratti di mero vincolo
di parentela lo dimostra la documentazione allegata dalla
ricorrente circa il già esaminato profilo della composizione
societaria (visure camerali con indicazione dei nominativi
e dei codici fiscali dei singoli soci: ciò che esclude la
possibilità di omonimie), peraltro sostanzialmente incontestato
dalla difesa delle due controinteressate.
In secondo luogo, si contesta la partecipazione delle due
imprese allo stesso consorzio stabile: ma si è già precisato
che il ricorso in esame poggia su elementi diversi ed autonomi
rispetto a quello che causò l’originaria esclusione dalla
gara delle odierne controinteressate.
In terzo luogo, la difesa delle controinteressate assume
che l’annotazione del collegamento nel casellario è attualmente
oggetto di impugnazione: tuttavia, la ricorrente ha prodotto
in proposito le ordinanze con cui questo Tribunale ha respinto
le domande cautelari di sospensione degli effetti di tali
annotazioni, ritenendo i relativi ricorsi, ad una cognizione
sommaria, sprovvisti di fumus boni iuris.
7. La difesa delle odierne controinteressate, inoltre,
conduce una contestazione analitica della rilevanza, quale
fatto sintomatico del collegamento, di ciascuno dei riferiti
elementi dedotti nel ricorso, afferenti la polizza fideiussoria,
la data di presentazione delle domande, etc.
Così condotta l’analisi, non può non convenirsi con la difesa
delle odierne controinteressate sulla portata neutra, in
assoluto, di alcuni di tali elementi: così, potrebbe essere
di per sé irrilevante la partecipazione alla gara di due
imprese riconducibili a soggetti portanti lo stesso cognome,
o comunque aventi rapporti di parentela; ovvero la presentazione
dell’offerta con le stesse modalità e nello stesso giorno.
Il vizio di fondo delle contestazioni in esame risiede però
nel fatto che la valutazione da operare in proposito non
deve essere analitica, ma unitaria.
Le argomentazioni in esame, basate sulla individuazione
di un tertium comparationis non idoneo a supportare
il riferito giudizio relazionale, sono dunque infondate.
8. Neppure la difesa controinteressata individua correttamente
la causa del potere amministrativo in contestazione, allorché
(a pag. 8 della memoria di costituzione) afferma che “Ciò
che conta, infatti, ai fini della segretezza dell’offerta
è che la stessa provenga – caso di specie - dal soggetto
legittimato ad esprimerla”.
La fattispecie in esame non ha riguardo ai profili di segretezza
dell’offerta, tutelati e regolati da altre disposizioni,
ma all’esigenza di evitare che venga alterato il meccanismo
concorrenziale della gara mediante competizione fra imprese
solo apparentemente diverse, ma in realtà riconducibile
ad un unico centro di interesse.
9. Quanto all’affermazione (pag. 15 della memoria delle
parti controinteressate) secondo la quale, accogliendo la
prospettazione posta a fondamento del ricorso, “verrebbe
compromesso il principio costituzionale della libertà di
iniziativa economica privata, e della autonomia delle persone
giuridiche”, è sufficiente osservare che una corretta percezione
della libertà d’impresa, costituzionalmente tutelata, non
si identifica con la fittizia creazione di una pluralità
di soggetti imprenditoriali al fine di concorrere sul mercato
delle commesse pubbliche aggirando le rigorose regole che
la norma primaria, proprio a tutela del valore della concorrenza
(anch’esso oggetto di tutela costituzionale: art. 117 Cost,
sul cui significato si veda la sentenza n. 14/2004 della
Corte costituzionale), impone al fine di assicurare una
competizione effettiva fra i vari imprenditori.
Il ricorso avverso i provvedimenti impugnati è pertanto
fondato e, come tale, va accolto.
10. La domanda risarcitoria è formulata, in via principale,
nel senso di chiedere, come forma di risarcimento del danno
in forma specifica, l’aggiudicazione della gara; e, in subordine,
il risarcimento dei danni per equivalente monetario.
11. La domanda risarcitoria proposta in via principale
è inammissibile.
L’aggiudicazione della gara può infatti conseguire quale
effetto della pronuncia annullatoria (forma di tutela riparatoria
di regola connaturale alla tutela risarcitoria dell’interesse
legittimo in rapporto simbiotico con l’interesse pubblico
portato dall’amministrazione), ma non come forma di risarcimento
del danno in forma specifica, non potendo la statuizione
risarcitoria del giudice sostituirsi all’esercizio della
funzione amministrativa da parte dell’amministrazione.
Pertanto, delle due l’una: o l’aggiudicazione della gara
consegue, in quanto possibile, quale effetto del giudicato
di annullamento (il che si pone al di fuori di una fattispecie
risarcitoria propriamente intesa); oppure tale risultato
è divenuto materialmente o giuridicamente impossibile nelle
more del giudizio (del che va data adeguata prova a cura
della parte che ha un interesse in tal senso), con la conseguenza
che l’unica forma di tutela risarcitoria possibile che residua
è quella per equivalente.
12. Anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata
è inammissibile.
Non è stata infatti fornita dalla parte ricorrente la dimostrazione
della impossibilità che il soddisfacimento dell’interesse
della stessa, rispetto al bene della vita rivendicato, consegua
direttamente come effetto della pronuncia annullatoria,
anche per effetto della concessione della cautela processuale:
senza tale dimostrazione non è dato al collegio accedere
al successivo stadio dell’esame della domanda risarcitoria,
rivolta alla quantificazione dell’equivalente monetario
del pregiudizio subìto.
Se non si seguisse tale rigoroso schema logico, si consentirebbero
infatti possibili duplicazioni del risarcimento, nel senso
che all’effetto direttamente conseguente all’annullamento
degli atti di gara, vale a dire all’aggiudicazione della
gara stessa ad opera della ricorrente (ove ne ricorrano
le condizioni), si aggiungerebbe l’attribuzione di un equivalente
monetario pari all’utilità asseritamente non conseguita.
L’accesso alla tutela per equivalente presuppone dunque
la dimostrazione, ad opera della parte che vi ha interesse,
della definitiva impossibilità di soddisfare il proprio
interesse a conseguire il bene della vita rivendicato quale
effetto della statuizione demolitoria (ad esempio, perché
nel frattempo il contratto è stato eseguito da altra impresa).
13. Quanto poi all’entità del risarcimento domandato,
va rilevato che è stata fornita dalla parte ricorrente una
mera allegazione, e non una - pur parziale – dimostrazione,
della sussistenza dei presupposti della stessa, ed in particolare
dell’esistenza di un danno giuridicamente rilevante.
In proposito va rilevato che l’azione risarcitoria, pur
se proposta davanti al giudice amministrativo in virtù del
principio di concentrazione della tutela sancito dalla disposizione
attributiva della giurisdizione esclusiva in materia, sul
piano probatorio è comunque soggetta non già alla regola
del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì
al principio dell’onere della prova ex artt. 2697 cod. civ.
e 115 cod. proc. civ., applicabili anche al processo amministrativo
avente ad oggetto diritti soggettivi, come quello al risarcimento
del danno ingiusto (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione
n. 6666 del 2003, peraltro citata dalla ricorrente).
Irrilevante appare in proposito il richiamo al rito della
c.d. ottemperanza anomala, in base al quale il giudice amministrativo
indica i criteri per la liquidazione del danno risarcibile,
lasciando alle parti la determinazione (in base a tali criteri)
del suo concreto ammontare.
L’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998, come novellato dalla
legge n. 205 del 2000, non ha infatti introdotto nel processo
amministrativo una forma di condanna generica, ex
art. 278 cod. proc. civ., limitata all’accertamento dell’an
debeatur, ma ha previsto un meccanismo di liquidazione
del quantum debeatur il cui presupposto è la valida
proposizione di un’azione risarcitoria, assistita da tutti
gli elementi di fondatezza (e di prova della stessa), accertata
come tale dal giudice, in punto di sussistenza dei presupposti
legittimanti l’affermazione della responsabilità (in questo
senso Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2004, n. 942).
Ciò che tuttavia appare dirimente nell’esame della domanda
di risarcimento del danno, è che nei confronti della pubblica
amministrazione la proposizione della domanda risarcitoria,
che presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’agire
funzionale, rimane preclusa, in linea di principio, dal
carattere della pronuncia di accoglimento della domanda
– di annullamento dell’atto - tendente a far dichiarare
detta illegittimità, tutte le volte che una simile pronuncia
implichi un nuovo esercizio del potere da parte dell’amministrazione,
all’esito del quale, e solo all’esito del quale, può essere
valutata la fondatezza o meno della domanda risarcitoria
(Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 4435 del 4 settembre
2002).
Per tutte le superiori ragioni, la domanda risarcitoria
proposta con il ricorso in esame va dichiarata inammissibile.
14. Sussistono giusti motivi, in relazione alla parziale
soccombenza, per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione
terza, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il
ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti
impugnati.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14
marzo 2006.