REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda sezione
costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere relatore
Alessandra Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n.i 1628/91, 1629/91 e 1911/91 proposti da
BALLARIN GERMANO E GHEZZO GIACOMINA, rappresentati
e difesi dall’avv. Piero Fontanin, con elezione di domicilio
presso lo stesso in Venezia-Mestre, P.tta G. Bruno n. 24;
CONTRO
COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giulio Gidoni e M. Maddalena Morino, domiciliato presso
gli stessi nella sede municipale;
PER L’ANNULLAMENTO
1) dell’ordinanza 31.7.1990 di demolizione di una superficie
di calcestruzzo di m 16x30, notificata alla sola Giacomina
Ghezzo;
2) del provvedimento sindacale 24.4.1991 con cui, accertata
la mancata ottemperanza all’ordinanza sub 1), si dispone
l’acquisizione al Comune della relativa area di sedime,
notificata alla sola Giacomina Ghezzo;
3) dell’ordinanza sindacale 27.3.1991 di demolizione di
una superficie di calcestruzzo di m 16x30, di un’altra superficie
di calcestruzzo di m 7,50x3, di un manufatto in legno di
m 56x7,50 e di una recinzione dell’area interessata dai
predetti manufatti per complessivi m 126, notificata solo
a Giacomina Ghezzo;
4) dell’ordinanza sindacale 5.6.1991 avente contenuto identico
all’ordinanza di cui sub 3), notificata a Giacomina Ghezzo
e a Germano Ballarin;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Venezia;
Viste le memorie del Comune;
Visti gli atti tutti delle cause;
Uditi, nella pubblica udienza del 9/2/2006 - relatore il
Consigliere Claudio Rovis -, i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni ricorrenti sono comproprietari di un terreno
sito in Pallestrina con destinazione a “zona rurale e per
industrie alimentari”.
Sul terreno in questione, limitrofo ad uno stabilimento
industriale per la trasformazione e la conservazione dei
prodotti ittici, sono state realizzate due gettate in calcestruzzo
a livello di campagna (di m 16x30 e, rispettivamente, di
m 7,50x3), asseritamente utilizzate come aree di scarico
e di carico dei prodotti ittici prima e dopo la lavorazione,
nonché un manufatto in legno (di m 56x7,50x2) a servire
come deposito materiali ed attrezzi strumentale al processo
produttivo dell’industria.
Parte dell’area è stata altresì recintata con pali e rete
metallica, senza cordolo di cemento.
Con provvedimento 31.7.1990, notificato soltanto alla signora
Giacomina Ghezzo, il Comune di Venezia, accertata l’abusività
della piattaforma di calcestruzzo di m 16x30, ne ordinava
la demolizione.
Con successivo provvedimento 24.4.1991, analogamente notificato
alla sola Grezzo, il Comune, verificata l’inottemperanza
all’ordine demolitorio, dichiarava l’acquisizione al patrimonio
comunale del manufatto e della relativa area.
Nelle more, peraltro, il Comune di Venezia, accertata l’abusività
anche delle ulteriori opere, aveva adottato l’ordinanza
27.3.1991 – pure questa notificata alla sola Ghezzo - con
cui disponeva la demolizione di entrambe le piattaforme
in calcestruzzo (parzialmente reiterando, dunque, il precedente
ordine), del manufatto in legno e della recinzione.
Tali provvedimenti venivano impugnati con separati ricorsi
(1928 e 1929 del 1991) dagli odierni ricorrenti lamentando,
pregiudizialmente, la mancata notifica degli stessi al comproprietario
Germano Ballarin, e, nel merito, che sia le piattaforme
che il fabbricato erano strumentali all’attività di trasformazione
dei prodotti ittici che si svolgeva nel limitrofo stabilimento
industriale e, dunque, conformi alla destinazione urbanistica
dell’area (zona rurale per industrie alimentari): la recinzione,
peraltro, era priva di cordolo in cemento e, quindi, non
costituendo trasformazione urbanistica, non era assoggettata
a concessione o autorizzazione e non poteva ordinarsene
la demolizione.
Con provvedimento 5.6.1991 il Comune, constatando che la
signora Ghezzo non era l’unica proprietaria dell’area ove
sorgevano le opere abusive, annullava i propri precedenti
provvedimenti 31.7.1990 e 24.4.1991 con cui aveva ordinato
la demolizione della gettata in calcestruzzo 16x30 e, rispettivamente,
dichiarato l’acquisizione dell’opera e della relativa area
e, con ulteriore provvedimento di pari data (prot. n. 91/2913/149),
reiterava il contenuto del precedente provvedimento 27.3.1991
(notificato alla sola Ghezzo) ordinando la demolizione delle
due piattaforme, del fabbricato e della recinzione e notificandolo
ad entrambi i proprietari: i quali, dal canto loro, lo impugnavano
congiuntamente (ric. RG n. 1911/91) riproponendo le medesime
censure già evidenziate nei ricorsi n.i 1928 e 1929 avverso
l’atto sindacale 27.3.1991.
Nelle more degli epigrafati giudizi il Comune di Venezia
accoglieva, rilasciando il relativo titolo legittimante,
la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata
dai ricorrenti ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/94
per le opere abusive realizzate, indicate in un manufatto
in legno di mq 32,58 poggiante su una platea in calcestruzzo
(evidentemente, l’originaria costruzione in legno di m 56x7,50
parzialmente insistente sulla platea di m 7,50x3 era stata,
nel frattempo, sostituita da altra avente una superficie
di mq 32,58, insistente sulla medesima platea), in una pompeiana
in legno di mq 69,51 (che in questa sede non rileva) e in
una gettata in calcestruzzo di m 15x29,80.
Donde la richiesta del Comune di improcedibilità di tutti
gli epigrafati ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Le cause, chiamate all’udienza del 9.2.2006, sono state
ivi trattenute in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va disposta la riunione degli epigrafati
ricorsi, stante la loro evidente connessione che ne rende
opportuna la trattazione congiunta.
Ciò premesso, va osservato che i ricorsi – con la sola eccezione
della parte ove si censura l’atto di demolizione della recinzione
- sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di
interesse in quanto gli impugnati provvedimenti o sono stati
annullati dallo stesso Comune di Venezia in sede di autotutela
(è il caso dei provvedimenti 31.7.1990 e 24.4.1991 di demolizione
della piattaforma 16x30 e, rispettivamente, di acquisizione
del manufatto e dell’area di sedime che sono stati annullati
con il provvedimento 5.6.1991), o sono stati abrogati tacitamente,
in quanto rinnovati (è il caso dell’ordinanza 27.3.1991
che, notificata erroneamente alla sola Ghezzo, è stata reiterata
con l’ordinanza 5.6.1991 notificata al Ballarin e rinotificata
alla Ghezzo) o sono divenuti incompatibili con il successivo
comportamento del Comune che, per le opere di cui aveva
disposto la demolizione, ha rilasciato la concessione edilizia
in sanatoria (è il caso della piattaforma di m 16x30, di
quella ulteriore di m 7,50x3 e del fabbricato di mq 32,58
che su quest’ultima insiste: quanto all’originaria costruzione
di m 56x7,50, come si è accennato in narrativa, né i ricorrenti
ne hanno chiesto la sanatoria, né il Comune ne ha riscontrato
l’esistenza in occasione del rilascio della concessione
a posteriori, sicchè deve desumersi essere stata sostituita
da quella di minori dimensioni, mq 32,58, sopra indicata).
A questo punto, dunque, l’interesse alla decisione dei gravami
sussiste in via residuale soltanto relativamente all’ordine
di demolizione della recinzione di m 126 realizzata dai
ricorrenti per delimitare parzialmente l’area di loro proprietà,
ordine contenuto nel provvedimento 5.6.1991 (che, come si
è detto, ha reiterato, abrogandolo, il precedente provvedimento
27.3.1991), impugnato con il ricorso 1911/91.
Orbene, un principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza
amministrativa è sempre stato quello che la recinzione in
legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna
concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce
non già trasformazione urbanistica (non comporta, infatti,
trasformazione morfologica del territorio), ma estrinsecazione
lecita dello jus excludendi alios, immanente al diritto
di proprietà: a tale nozione si adatta egregiamente la recinzione
di cui è causa, che è costituita – come descritto dagli
stessi agenti accertatori (cfr. doc. 4 della produzione
7.8.1991 in ric. 1911/91) - da paletti infissi al suolo
(senza cordolo di calcestruzzo) e collegati da una rete
metallica, con conseguente illegittimità, dunque, dell’ordine
di demolizione.
Per le considerazioni che precedono, dunque, i ricorsi 1628/91
e 1629/91 vanno dichiarati improcedibili, mentre il ricorso
1911/91 va accolto nella parte ove si impugna l’ordine di
demolizione della recinzione del fondo e va dichiarato improcedibile
nella restante parte.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda
sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi n.i 1628/91,
1629/91 e 1911/91, previa riunione degli stessi, dichiara
improcedibili i primi due, ed in parte accoglie ed in parte
dichiara improcedibile il terzo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 9.2.2006.