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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 7 marzo 2006 n. 533


Edilizia e urbanistica – Interventi che non comportano una trasformazione urbanistica – Vi rientra la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno

La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già trasformazione urbanistica (non comporta, infatti, trasformazione morfologica del territorio), ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios, immanente al diritto di proprietà, con la conseguente illegittimità del provvedimento che ne ordina la demolizione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda sezione




costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere relatore
Alessandra Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sui ricorsi n.i 1628/91, 1629/91 e 1911/91 proposti da

BALLARIN GERMANO E GHEZZO GIACOMINA, rappresentati e difesi dall’avv. Piero Fontanin, con elezione di domicilio presso lo stesso in Venezia-Mestre, P.tta G. Bruno n. 24;


CONTRO




COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni e M. Maddalena Morino, domiciliato presso gli stessi nella sede municipale;


PER
L’ANNULLAMENTO



1)
dell’ordinanza 31.7.1990 di demolizione di una superficie di calcestruzzo di m 16x30, notificata alla sola Giacomina Ghezzo;
2) del provvedimento sindacale 24.4.1991 con cui, accertata la mancata ottemperanza all’ordinanza sub 1), si dispone l’acquisizione al Comune della relativa area di sedime, notificata alla sola Giacomina Ghezzo;
3) dell’ordinanza sindacale 27.3.1991 di demolizione di una superficie di calcestruzzo di m 16x30, di un’altra superficie di calcestruzzo di m 7,50x3, di un manufatto in legno di m 56x7,50 e di una recinzione dell’area interessata dai predetti manufatti per complessivi m 126, notificata solo a Giacomina Ghezzo;
4) dell’ordinanza sindacale 5.6.1991 avente contenuto identico all’ordinanza di cui sub 3), notificata a Giacomina Ghezzo e a Germano Ballarin;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Viste le memorie del Comune;
Visti gli atti tutti delle cause;
Uditi, nella pubblica udienza del 9/2/2006 - relatore il Consigliere Claudio Rovis -, i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO




Gli odierni ricorrenti sono comproprietari di un terreno sito in Pallestrina con destinazione a “zona rurale e per industrie alimentari”.
Sul terreno in questione, limitrofo ad uno stabilimento industriale per la trasformazione e la conservazione dei prodotti ittici, sono state realizzate due gettate in calcestruzzo a livello di campagna (di m 16x30 e, rispettivamente, di m 7,50x3), asseritamente utilizzate come aree di scarico e di carico dei prodotti ittici prima e dopo la lavorazione, nonché un manufatto in legno (di m 56x7,50x2) a servire come deposito materiali ed attrezzi strumentale al processo produttivo dell’industria.
Parte dell’area è stata altresì recintata con pali e rete metallica, senza cordolo di cemento.
Con provvedimento 31.7.1990, notificato soltanto alla signora Giacomina Ghezzo, il Comune di Venezia, accertata l’abusività della piattaforma di calcestruzzo di m 16x30, ne ordinava la demolizione.
Con successivo provvedimento 24.4.1991, analogamente notificato alla sola Grezzo, il Comune, verificata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, dichiarava l’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e della relativa area.
Nelle more, peraltro, il Comune di Venezia, accertata l’abusività anche delle ulteriori opere, aveva adottato l’ordinanza 27.3.1991 – pure questa notificata alla sola Ghezzo - con cui disponeva la demolizione di entrambe le piattaforme in calcestruzzo (parzialmente reiterando, dunque, il precedente ordine), del manufatto in legno e della recinzione.
Tali provvedimenti venivano impugnati con separati ricorsi (1928 e 1929 del 1991) dagli odierni ricorrenti lamentando, pregiudizialmente, la mancata notifica degli stessi al comproprietario Germano Ballarin, e, nel merito, che sia le piattaforme che il fabbricato erano strumentali all’attività di trasformazione dei prodotti ittici che si svolgeva nel limitrofo stabilimento industriale e, dunque, conformi alla destinazione urbanistica dell’area (zona rurale per industrie alimentari): la recinzione, peraltro, era priva di cordolo in cemento e, quindi, non costituendo trasformazione urbanistica, non era assoggettata a concessione o autorizzazione e non poteva ordinarsene la demolizione.
Con provvedimento 5.6.1991 il Comune, constatando che la signora Ghezzo non era l’unica proprietaria dell’area ove sorgevano le opere abusive, annullava i propri precedenti provvedimenti 31.7.1990 e 24.4.1991 con cui aveva ordinato la demolizione della gettata in calcestruzzo 16x30 e, rispettivamente, dichiarato l’acquisizione dell’opera e della relativa area e, con ulteriore provvedimento di pari data (prot. n. 91/2913/149), reiterava il contenuto del precedente provvedimento 27.3.1991 (notificato alla sola Ghezzo) ordinando la demolizione delle due piattaforme, del fabbricato e della recinzione e notificandolo ad entrambi i proprietari: i quali, dal canto loro, lo impugnavano congiuntamente (ric. RG n. 1911/91) riproponendo le medesime censure già evidenziate nei ricorsi n.i 1928 e 1929 avverso l’atto sindacale 27.3.1991.
Nelle more degli epigrafati giudizi il Comune di Venezia accoglieva, rilasciando il relativo titolo legittimante, la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/94 per le opere abusive realizzate, indicate in un manufatto in legno di mq 32,58 poggiante su una platea in calcestruzzo (evidentemente, l’originaria costruzione in legno di m 56x7,50 parzialmente insistente sulla platea di m 7,50x3 era stata, nel frattempo, sostituita da altra avente una superficie di mq 32,58, insistente sulla medesima platea), in una pompeiana in legno di mq 69,51 (che in questa sede non rileva) e in una gettata in calcestruzzo di m 15x29,80.
Donde la richiesta del Comune di improcedibilità di tutti gli epigrafati ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Le cause, chiamate all’udienza del 9.2.2006, sono state ivi trattenute in decisione.


DIRITTO




In via preliminare va disposta la riunione degli epigrafati ricorsi, stante la loro evidente connessione che ne rende opportuna la trattazione congiunta.
Ciò premesso, va osservato che i ricorsi – con la sola eccezione della parte ove si censura l’atto di demolizione della recinzione - sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto gli impugnati provvedimenti o sono stati annullati dallo stesso Comune di Venezia in sede di autotutela (è il caso dei provvedimenti 31.7.1990 e 24.4.1991 di demolizione della piattaforma 16x30 e, rispettivamente, di acquisizione del manufatto e dell’area di sedime che sono stati annullati con il provvedimento 5.6.1991), o sono stati abrogati tacitamente, in quanto rinnovati (è il caso dell’ordinanza 27.3.1991 che, notificata erroneamente alla sola Ghezzo, è stata reiterata con l’ordinanza 5.6.1991 notificata al Ballarin e rinotificata alla Ghezzo) o sono divenuti incompatibili con il successivo comportamento del Comune che, per le opere di cui aveva disposto la demolizione, ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria (è il caso della piattaforma di m 16x30, di quella ulteriore di m 7,50x3 e del fabbricato di mq 32,58 che su quest’ultima insiste: quanto all’originaria costruzione di m 56x7,50, come si è accennato in narrativa, né i ricorrenti ne hanno chiesto la sanatoria, né il Comune ne ha riscontrato l’esistenza in occasione del rilascio della concessione a posteriori, sicchè deve desumersi essere stata sostituita da quella di minori dimensioni, mq 32,58, sopra indicata).
A questo punto, dunque, l’interesse alla decisione dei gravami sussiste in via residuale soltanto relativamente all’ordine di demolizione della recinzione di m 126 realizzata dai ricorrenti per delimitare parzialmente l’area di loro proprietà, ordine contenuto nel provvedimento 5.6.1991 (che, come si è detto, ha reiterato, abrogandolo, il precedente provvedimento 27.3.1991), impugnato con il ricorso 1911/91.
Orbene, un principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa è sempre stato quello che la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già trasformazione urbanistica (non comporta, infatti, trasformazione morfologica del territorio), ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios, immanente al diritto di proprietà: a tale nozione si adatta egregiamente la recinzione di cui è causa, che è costituita – come descritto dagli stessi agenti accertatori (cfr. doc. 4 della produzione 7.8.1991 in ric. 1911/91) - da paletti infissi al suolo (senza cordolo di calcestruzzo) e collegati da una rete metallica, con conseguente illegittimità, dunque, dell’ordine di demolizione.
Per le considerazioni che precedono, dunque, i ricorsi 1628/91 e 1629/91 vanno dichiarati improcedibili, mentre il ricorso 1911/91 va accolto nella parte ove si impugna l’ordine di demolizione della recinzione del fondo e va dichiarato improcedibile nella restante parte.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi n.i 1628/91, 1629/91 e 1911/91, previa riunione degli stessi, dichiara improcedibili i primi due, ed in parte accoglie ed in parte dichiara improcedibile il terzo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 9.2.2006.


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