REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda sezione
costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere relatore
Alessandra Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2781/97 proposto da
BASSO GUALTIERO, rappresentato e difeso dall’avv.
Silvia Benacchio, con elezione di domicilio presso la segreteria
dell’intestato Tribunale, ai sensi dell’art. 35 del RD n.
1054/24, come da mandato a margine del ricorso stesso;
CONTRO
COMUNE DI PADOVA, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Ferdinando Sichel, Carlo De Simoni, Chiara Laverda, Alessandra
Montobbio, Marina Lotto e Vincenzo Mizzoni, domiciliato
presso la segreteria del TAR ai sensi dell’art. 35 del RD
n. 1054/24;
PER
l’annullamento dei provvedimenti 22.5.1997 n. 27878
di diniego di concessione in sanatoria e 3.7.1997 n. 152
di demolizione di opera abusiva;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 9.2.2006 - relatore il
Consigliere Claudio Rovis -, i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza 23.2.1995 il ricorrente chiedeva concessione
edilizia in sanatoria, ai sensi del DL n. 551/94, di un
manufatto di 44 mq ad uso residenziale abusivamente costruito
in un’area di sua proprietà sita in zona agricola, ove la
LR n. 24/85 consentiva l’edificazione residenziale soltanto
in funzione alla conduzione del fondo.
Con provvedimento 22.5.1997 n. 27878, notificato all’interessato
il successivo 27 maggio, il Comune di Padova denegava il
richiesto condono affermando che l’originario fabbricato,
peraltro privo dei requisiti strutturali di stabilità e
funzionali all’uso abitativo, era stato demolito e sostituito
da uno diverso.
Con provvedimento 3.7.1997 n. 152, pertanto, il Comune,
dato atto che la costruzione abusiva era in contrasto con
l’art. 20 delle NTA al PRG, con l’art. 3 della LR n. 24/85
e con l’art. 18 della legge n. 47/85, ne ordinava la demolizione.
Avversava entrambi i predetti provvedimenti l’interessato
affermando di non aver mai demolito la costruzione di cui
aveva chiesto il condono, ma di averla soltanto ristrutturata
ed ampliata: ciò stante, il diniego si appalesava illegittimo
per illogicità, incongruità e insufficienza della motivazione
(non poteva, invero, negarsi il condono per motivi di stabilità;
se, poi, si riteneva che fosse stata aggiunta una parte
del fabbricato, si doveva sanare quella originaria e sanzionare
quella aggiunta), e l’ordine di demolizione per illegittimità
derivata, incompetenza e difetto di motivazione.
Resisteva in giudizio il Comune di Padova eccependo, preliminarmente,
l’inammissibilità del gravame per violazione del principio
che consente l’impugnazione congiunta di più provvedimenti
soltanto se questi sono connessi o consequenziali, e, comunque,
l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione del diniego
di sanatoria: nel merito, peraltro, ne rilevava l’infondatezza,
chiedendone, conseguentemente, la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 9.2.2006.
DIRITTO
1.- E’ infondata l’eccezione del Comune di inammissibilità
del formulato ricorso cumulativo: a prescindere, invero,
dalla considerazione che l’ammissibilità del ricorso cumulativo
deve essere valutata in termini di ragionevolezza, dovendosi
ritenere precluso un tale gravame soltanto ove con lo stesso
si introducano controversie oggettivamente prive di qualsiasi
collegamento tra di loro (cfr., da ultimo, CdS, VI, 20.10.2004
n. 6896), nel caso di specie esiste certamente un nesso
di consequenzialità, quanto meno fattuale, tra il diniego
di condono (avente ad oggetto un determinato manufatto,
ancorché successivamente sostituito con uno diverso) e il
successivo ordine di demolizione (avente ad oggetto il manufatto
che ha sostituito quello originario).
2.- E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità per
tardività del ricorso nella parte in cui viene impugnato
il diniego di condono.
Il diniego di condono, infatti, risulta notificato a mani
del ricorrente in data 27.5.1997, mentre il ricorso è stato
notificato al Comune di Padova il 17.9.1997, e cioè oltre
il prescritto termine decadenziale (tenuto conto, ovviamente,
del periodo feriale).
Né possono condividersi le perplessità espresse dalla difesa
del ricorrente - fondate su ammissibili, ma per ciò stesso
affatto irrilevanti discrepanze tra il documento originale
e la copia - circa l’autenticità del documento e della relata
di notifica, la cui sottoscrizione del ricorrente non è
mai stata formalmente contestata dal medesimo.
Ritiene, dunque, il collegio, che nel caso di specie ed
allo stato attuale del giudizio non ricorrano le condizioni
di ammissibilità della querela di falso: querela che oltre
tutto la parte, qualora avesse voluto, avrebbe potuto proporre
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 41 del
RD n. 642/07 e 221 c.p.c.) già da tempo, avendola (inutilmente)
“minacciata” fin dal deposito della memoria 3.4.1998 (pag.
4, penultimo capoverso).
Ad abundantiam, comunque, va detto che il manufatto
non era suscettibile di sanatoria: appare arduo, infatti,
pensare che una costruzione in legno di 44 mq di superficie,
non ancorata al suolo e priva di finestre (cfr. la documentazione
fotografica in atti) a cui siano stati sostituiti i “pannelli
perimetrali” e la “copertura” (e, quindi, tutto) e che ha
subito un “ampliamento di circa 40 mq” (cfr. memoria del
ricorrente dd. 3.4.1998, pag. 5), non sia una costruzione
nuova e diversa rispetto a quella originaria (smantellata)
per la quale era stato chiesto il condono.
3.- Avverso l’ordine di demolizione il ricorrente deduce
tre censure: illegittimità derivata (dall’illegittimità
del presupposto atto di diniego di condono), incompetenza
(del dirigente ad adottare l’atto) e difetto di motivazione
(in ordine all’interesse pubblico a demolire).
La prima censura è, evidentemente, infondata: si è appena
affermato (sopra, sub 2.-), invero, che il diniego
di condono è divenuto inimpugnabile per inutile decorso
del termine decadenziale, e che, comunque, è stato correttamente
adottato.
Analogamente infondata è la terza censura: il provvedimento
che irroga la sanzione demolitoria di opere edilizie realizzate
in difetto della concessione edilizia non necessita di alcuna
motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico
a disporre la sanzione stessa (l’interesse pubblico alla
rimozione dell’abuso è, infatti, in re ipsa: cfr.,
per tutte, CdS, IV, 3.2.1996 n. 95) e, costituendo atto
dovuto, è sufficientemente motivato con l’indicazione degli
interventi ritenuti abusivi e delle norme di legge violate
(cfr., da ultimo, TAR Lazio, II bis, 22.5.2005 n.
4128).
E’ fondata, invece, la seconda censura con cui si afferma
che la competenza ad adottare il provvedimento demolitorio
era non già del dirigente, bensì del Sindaco.
L’art. 51 della legge n. 142/90 (che si applica alla fattispecie
in virtù del principio tempus regit actum), infatti,
nell’attribuire competenza generale ai dirigenti, mantiene
ferme le incombenze del Sindaco previste dalla legge: orbene,
sia l’art. 7 della legge n. 47/85, sia l’art. 91 della LR
n. 61/85 assegnano al Sindaco la potestà di ordinare la
demolizione dell’abuso edilizio.
Soltanto con la novella introdotta (al predetto art. 51)
dall’art. 2 della legge 16.6.1998 n. 191 i provvedimenti
di vigilanza in campo edilizio e di irrogazione delle relative
sanzioni sono affidati ai dirigenti: tale spostamento di
competenze, peraltro, non è automatico, ma resta subordinato
alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari
atte a determinare le modalità per l’espletamento delle
relative funzioni (CdS, V, 23.6.2003 n. 3717).
E’ invece con l’art. 117 del TU 18.8.2000 n. 267 che il
dirigente acquista competenza generale ed incondizionata
all’adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi.
4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso
è inammissibile nella parte ove si impugna il diniego di
condono, ed è fondato nella parte ove si censura l’ordine
di demolizione.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda
sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,
in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie
come in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato
provvedimento 3.7.1997 n. 152 di demolizione di opere abusive.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 9.2.2006.