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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 7 marzo 2006 n. 532


Edilizia e urbanistica – Sanzioni amministrative – Ordine di demolizione dell’opera realizzata in assenza di concessione edilizia – Non necessita della motivazione in ordine all’interesse pubblico

Il provvedimento che irroga la sanzione demolitoria di opere edilizie realizzate in difetto della concessione edilizia (oggi permessi costruire) non necessita di alcuna motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico a disporre la sanzione stessa, essendo l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso in re ipsa; costituendo il provvedimento in questione atto dovuto è da ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione degli interventi ritenuti abusivi e delle norme di legge violate.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda sezione




costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere relatore
Alessandra Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 2781/97 proposto da

BASSO GUALTIERO, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Benacchio, con elezione di domicilio presso la segreteria dell’intestato Tribunale, ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24, come da mandato a margine del ricorso stesso;


CONTRO




COMUNE DI PADOVA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Sichel, Carlo De Simoni, Chiara Laverda, Alessandra Montobbio, Marina Lotto e Vincenzo Mizzoni, domiciliato presso la segreteria del TAR ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24;


PER



l’annullamento dei provvedimenti 22.5.1997 n. 27878 di diniego di concessione in sanatoria e 3.7.1997 n. 152 di demolizione di opera abusiva;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 9.2.2006 - relatore il Consigliere Claudio Rovis -, i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO




Con istanza 23.2.1995 il ricorrente chiedeva concessione edilizia in sanatoria, ai sensi del DL n. 551/94, di un manufatto di 44 mq ad uso residenziale abusivamente costruito in un’area di sua proprietà sita in zona agricola, ove la LR n. 24/85 consentiva l’edificazione residenziale soltanto in funzione alla conduzione del fondo.
Con provvedimento 22.5.1997 n. 27878, notificato all’interessato il successivo 27 maggio, il Comune di Padova denegava il richiesto condono affermando che l’originario fabbricato, peraltro privo dei requisiti strutturali di stabilità e funzionali all’uso abitativo, era stato demolito e sostituito da uno diverso.
Con provvedimento 3.7.1997 n. 152, pertanto, il Comune, dato atto che la costruzione abusiva era in contrasto con l’art. 20 delle NTA al PRG, con l’art. 3 della LR n. 24/85 e con l’art. 18 della legge n. 47/85, ne ordinava la demolizione.
Avversava entrambi i predetti provvedimenti l’interessato affermando di non aver mai demolito la costruzione di cui aveva chiesto il condono, ma di averla soltanto ristrutturata ed ampliata: ciò stante, il diniego si appalesava illegittimo per illogicità, incongruità e insufficienza della motivazione (non poteva, invero, negarsi il condono per motivi di stabilità; se, poi, si riteneva che fosse stata aggiunta una parte del fabbricato, si doveva sanare quella originaria e sanzionare quella aggiunta), e l’ordine di demolizione per illegittimità derivata, incompetenza e difetto di motivazione.
Resisteva in giudizio il Comune di Padova eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per violazione del principio che consente l’impugnazione congiunta di più provvedimenti soltanto se questi sono connessi o consequenziali, e, comunque, l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione del diniego di sanatoria: nel merito, peraltro, ne rilevava l’infondatezza, chiedendone, conseguentemente, la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 9.2.2006.


DIRITTO




1.- E’ infondata l’eccezione del Comune di inammissibilità del formulato ricorso cumulativo: a prescindere, invero, dalla considerazione che l’ammissibilità del ricorso cumulativo deve essere valutata in termini di ragionevolezza, dovendosi ritenere precluso un tale gravame soltanto ove con lo stesso si introducano controversie oggettivamente prive di qualsiasi collegamento tra di loro (cfr., da ultimo, CdS, VI, 20.10.2004 n. 6896), nel caso di specie esiste certamente un nesso di consequenzialità, quanto meno fattuale, tra il diniego di condono (avente ad oggetto un determinato manufatto, ancorché successivamente sostituito con uno diverso) e il successivo ordine di demolizione (avente ad oggetto il manufatto che ha sostituito quello originario).

2.- E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso nella parte in cui viene impugnato il diniego di condono.
Il diniego di condono, infatti, risulta notificato a mani del ricorrente in data 27.5.1997, mentre il ricorso è stato notificato al Comune di Padova il 17.9.1997, e cioè oltre il prescritto termine decadenziale (tenuto conto, ovviamente, del periodo feriale).
Né possono condividersi le perplessità espresse dalla difesa del ricorrente - fondate su ammissibili, ma per ciò stesso affatto irrilevanti discrepanze tra il documento originale e la copia - circa l’autenticità del documento e della relata di notifica, la cui sottoscrizione del ricorrente non è mai stata formalmente contestata dal medesimo.
Ritiene, dunque, il collegio, che nel caso di specie ed allo stato attuale del giudizio non ricorrano le condizioni di ammissibilità della querela di falso: querela che oltre tutto la parte, qualora avesse voluto, avrebbe potuto proporre (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 41 del RD n. 642/07 e 221 c.p.c.) già da tempo, avendola (inutilmente) “minacciata” fin dal deposito della memoria 3.4.1998 (pag. 4, penultimo capoverso).
Ad abundantiam, comunque, va detto che il manufatto non era suscettibile di sanatoria: appare arduo, infatti, pensare che una costruzione in legno di 44 mq di superficie, non ancorata al suolo e priva di finestre (cfr. la documentazione fotografica in atti) a cui siano stati sostituiti i “pannelli perimetrali” e la “copertura” (e, quindi, tutto) e che ha subito un “ampliamento di circa 40 mq” (cfr. memoria del ricorrente dd. 3.4.1998, pag. 5), non sia una costruzione nuova e diversa rispetto a quella originaria (smantellata) per la quale era stato chiesto il condono.

3.- Avverso l’ordine di demolizione il ricorrente deduce tre censure: illegittimità derivata (dall’illegittimità del presupposto atto di diniego di condono), incompetenza (del dirigente ad adottare l’atto) e difetto di motivazione (in ordine all’interesse pubblico a demolire).
La prima censura è, evidentemente, infondata: si è appena affermato (sopra, sub 2.-), invero, che il diniego di condono è divenuto inimpugnabile per inutile decorso del termine decadenziale, e che, comunque, è stato correttamente adottato.
Analogamente infondata è la terza censura: il provvedimento che irroga la sanzione demolitoria di opere edilizie realizzate in difetto della concessione edilizia non necessita di alcuna motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico a disporre la sanzione stessa (l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso è, infatti, in re ipsa: cfr., per tutte, CdS, IV, 3.2.1996 n. 95) e, costituendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l’indicazione degli interventi ritenuti abusivi e delle norme di legge violate (cfr., da ultimo, TAR Lazio, II bis, 22.5.2005 n. 4128).
E’ fondata, invece, la seconda censura con cui si afferma che la competenza ad adottare il provvedimento demolitorio era non già del dirigente, bensì del Sindaco.
L’art. 51 della legge n. 142/90 (che si applica alla fattispecie in virtù del principio tempus regit actum), infatti, nell’attribuire competenza generale ai dirigenti, mantiene ferme le incombenze del Sindaco previste dalla legge: orbene, sia l’art. 7 della legge n. 47/85, sia l’art. 91 della LR n. 61/85 assegnano al Sindaco la potestà di ordinare la demolizione dell’abuso edilizio.
Soltanto con la novella introdotta (al predetto art. 51) dall’art. 2 della legge 16.6.1998 n. 191 i provvedimenti di vigilanza in campo edilizio e di irrogazione delle relative sanzioni sono affidati ai dirigenti: tale spostamento di competenze, peraltro, non è automatico, ma resta subordinato alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari atte a determinare le modalità per l’espletamento delle relative funzioni (CdS, V, 23.6.2003 n. 3717).
E’ invece con l’art. 117 del TU 18.8.2000 n. 267 che il dirigente acquista competenza generale ed incondizionata all’adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi.

4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è inammissibile nella parte ove si impugna il diniego di condono, ed è fondato nella parte ove si censura l’ordine di demolizione.
Le spese possono essere compensate.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie come in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento 3.7.1997 n. 152 di demolizione di opere abusive.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 9.2.2006.


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