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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 15 marzo 2006 n. 941
G. Vacirca Pres. - G. Del Guzzo Est.
P. Mariotti ed altro (Avv.ti A. Andreani ed F. D’Addario) contro il Comune di Anghiari (L. Maccari) Comunià Montana “Valtiberina Toscana” (non costituita) e nei confronti di R. Santi (non costituito)


Autonomia e decentramento - Disciplina di province comuni ed enti locali – Art. 27, comma 2, ultima parte, del D. Lgs. n. 267/2000 – Principio di tutela delle minoranze - Non esclude possibili interferenze tra maggioranza e minoranza consiliare - Non comporta che ciascuna minoranza debba necessariamente essere rappresentata nel Consiglio della Comunità Montana

In mancanza di specifiche e diverse garanzie formali, il principio di tutela della minoranza sancito dall’art. 27, comma 2, ultima parte, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “i rappresentanti dei Comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze”, come non esclude possibili interferenze tra maggioranza e minoranza consiliare, così non comporta che ciascuna minoranza debba necessariamente essere rappresentata nel Consiglio della Comunità Montana



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -



ha pronunciato la seguente:


SENTENZA




sul ricorso n. 2458/2004 proposto da:

MARIOTTI PAOLO E ACQUISTI RENATO



rappresentato e difeso da:

ANDREANI ANTONIO e D'ADDARIO FRANCESCO



con domicilio eletto in FIRENZE

VIA FRA' D. BUONVICINI, 21
presso
ANDREANI ANTONIO

contro

COMUNE DI ANGHIARI
rappresentato e difeso da:
MACCARI LORIANO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA PORTA ROSSA N. 6
presso la sua sede

COMUNITA' MONTANA
VALTIBERINA TOSCANA
non costituitasi

e nei confronti di
SANTI ROBERTO
non costituitosi

per l’annullamento



della delibera del C.C. di Anghiari n. 42 del 19.11.2004, concernente l’interpretazione del sistema elettorale per l’elezione dei consiglieri dell’Assemblea della Comunità montana e specificamente per l’interpretazione dell’art.4 dello Statuto della Comunità Montana Valtiberina Toscana, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 aprile 2005, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. F.D’Addario e l’avv. E.Brocchi delegato da L.Maccari;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO




Il sig. Mariotti ed il sig. Acquisti, rispettivamente, capogruppo consiliare e consigliere comunale del Gruppo consiliare “Libertà per Anghiari”, impugnano la delibera n. 42 del 19 novembre 2004, con la quale il Consiglio comunale di Anghiari ha proceduto alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità montana Valtiberina Toscana.
Espongono i ricorrenti che, in forza della normativa vigente, cioè dell’art. 27 del T.U. EE. LL. e della L. reg. 28.12.2000 n. 82, la detta nomina sarebbe dovuta avvenire con voto limitato a garanzia della presenza di rappresentanti della minoranza consiliare in seno all’organo collegiale della Comunità.
Lo Statuto comunale, adeguato, con delibera dell’1 febbraio 2002, al nuovo T.U. EE.LL., a proposito dei rapporti con la Comunità montana, si limiterebbe a prevedere la delega di competenze (art.43), senza disciplinare la nomina dei rappresentanti comunali.
Lo Statuto della Comunità montana, approvato con delibera assembleare n. 44 del 29.11.2002, si limita a prevedere (art. 4) il numero dei consiglieri di ciascun Comune partecipante (per il Comune di Anghiari prevede 6 consiglieri, di cui 4 eletti dalla maggioranza e 2 dalle minoranze).
Nel Consiglio comunale di Anghiari, formato con il criterio maggioritario, sono presenti due gruppi consiliari, corrispondenti a due liste di minoranza: la lista “Libertà per Anghiari” (che esprime 4 consiglieri) e la lista civica “Anghiari agli anghiaresi” (che esprime un solo consigliere nella persona del sig. Roberto Santi).
Espongono, ancora, i ricorrenti che, nel corso della seduta del 19 novembre 2004, il Sindaco prima di procedere alla elezione di cui trattasi, ha formulato (chiedendone l’inserimento all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 43 del Regolamento consiliare) una premessa interpretativa della disciplina elettorale dei rappresentanti comunali nel Consiglio della Comunità montana sostenendo che “con il termine minoranze debbono intendersi tutte le minoranze presenti in Consiglio comunale.”
Tale premessa, formulata come proposta dal Sindaco, è stata approvata dalla maggioranza del Consiglio comunale il quale, poi, ha proceduto alla votazione.
Il ricorrente consigliere Mariotti e il consigliere Acquisti hanno ottenuto due voti ciascuno, il consigliere Santi ha ottenuto un voto.
Il Sindaco ha ritenuto di individuare, quali consiglieri espressi dal Comune di Anghiari per la minoranza, il consigliere Mariotti ed il consigliere Santi.
La delibera è sta adottata nonostante che il consigliere Mariotti avesse preannunziato la propria opposizione e dato atto del parere contrario del Segretario della Comunità Montana.
Successivamente, il ricorrente Mariotti ha presentato un esposto al detto Segretario.
Quest’ultimo, con nota n. 9080 del 29.11.2004, esprimeva il parere, da un canto, che la competenza all’adozione di un atto interpretativo di atto precedente (Statuto della Comunità) spetta all’organo che ha adottato l’atto da interpretare (nel caso, quindi, dell’Assemblea della Comunità); dall’altro, che la garanzia delle minoranze (richiamata nella motivazione della delibera n. 42/2004) non può implicare la necessaria rappresentanza nell’organo assembleare della Comunità di tutte le forze di minoranza.
Queste le censure dedotte dai ricorrenti a sostegno dell’impugnazione:
I) Incompetenza.
II) Illegittimità della delibera per violazione di legge ed eccesso di potere; contraddittorietà con atti precedenti, sviamento di potere.
La delibera impugnata violerebbe, innanzitutto, l’art. 43 del Regolamento del Consiglio comunale, oltre che i principi generali in materia, in quanto il Consiglio non potrebbe essere chiamato a discutere o deliberare che su argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta, salvo che non si tratti di argomenti già iscritti in precedenti sedute.
Non si potrebbe, poi, sostenere che la parte interpretativa della delibera sia prodromica e strumentale alla successiva nomina dei consiglieri della Comunità montana.
Ogni atto interpretativo condividerebbe, infatti, la natura e l’efficacia dell’atto interpretato, cosicché non sarebbe legittimo, nel caso concreto, presentare una parte della delibera da assumere come atto politico strumentale, per di più adottato in via d’urgenza con lo scopo di influire sul successivo procedimento elettorale.
La delibera interpretativa si porrebbe, infine, in contrasto ed in termini di ingiustificata difformità rispetto ai precedenti dello stesso Comune.
Con delibera n. 41 del 28.6.2002, infatti, nella vigenza della stessa normativa comunale e regolamentare ed in presenza della identica formazione politica della minoranza, il Consiglio comunale aveva eletto i tre consiglieri della Comunità montana espressi dallo stesso Gruppo politico.
La stessa prassi sarebbe seguita da altri Comuni e condivisa dalla Comunità montana.
La finalità sviante della delibera emergerebbe anche dall’inserimento della parte interpretativa nel preambolo e nella premessa del provvedimento, quasi a voler creare la parvenza di una statuizione formale in tema di regole per l’attività di nomina dei consiglieri della Comunità
III) Illegittimità derivata della delibera di nomina dei consiglieri designandi per l’Assemblea della Comunità montana; illegittimità in via principale per violazione di legge,violazione di norme statutarie e di regolamento; eccesso di potere per sviamento per contrasto con precedenti.
La delibera impugnata sarebbe viziata, in via derivata, per le illegittimità che inficiano la delibera interpretativa ed, in via diretta, per violazione dei principi fondamentali e delle norme di legge e regolamento in materia elettorale.
La pretesa di preservare la molteplicità delle diverse rappresentanze politiche della minoranza confliggerebbe con diversi principi fondamentali delle assemblee e della democrazia; né il riferimento (al plurale) “minoranze”, termine contenuto nell’art. 4 dello Statuto della Comunità montana, potrebbe essere utilizzato in senso contrario rispetto ad una interpretazione normale e conforme ai principi democratici consolidati.
La disposizione di cui all’art. 27 del T.U. n. 267/2000 non implicherebbe la possibilità di ritenere corretta l’interpretazione seguita dal Consiglio comunale di Anghiari.
Se il legislatore avesse voluto riservare alla scelta della minoranza anche l’individuazione dei singoli membri da eleggere, avrebbe previsto sistemi elettorali (voto separato, votazione pubblica, designazione formale dei gruppi) idonei per garantire tale risultato.
La garanzia che regola la votazione di cui si tratta comporterebbe che il Consiglio comunale deve garantire il rispetto della facoltà della minoranza di eleggere i propri rappresentanti adottando ogni cautela, anche empirica, al fine di dividere tra loro, per l’elezione, i raggruppamenti di maggioranza e di minoranza eletti in Comune.
Non rientrerebbe, invece tra gli obiettivi previsti e garantiti dalla normativa in questione la garanzia dell’elezione distinta e separata dei rispettivi rappresentanti nell’Assemblea della Comunità montana da parte della maggioranza e dell’opposizione consiliare, avendo il legislatore prescelto il modello del “voto limitato”.
Infine, i ricorrenti pongono in rilievo come l’Assemblea della Comunità non abbia preso posizione al fine di modificare il contenuto delle norme elettorali per la designazione dei rappresentanti comunali nel suo seno.
Concludono i ricorrenti per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Il Comune di Anghiari, con la memoria di costituzione (14.12.2004) ha svolto difese e contestato gli assunti avversari.
Con successive memorie (10.1. e 8.4.2005) ha sollevato eccezione di inammissibilità ed insistito negli argomenti difensivi.
I ricorrenti, con memoria 5.4.2005, hanno confermato tesi e conclusioni.
Alla pubblica Udienza, tenuta in data 19 aprile 2005, la causa è passata in decisione.


DIRITTO




In primo luogo, il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale nel presupposto che nessun interesse sia riconoscibile in capo ai ricorrenti, in quanto il consigliere Mariotti è stato eletto ed il consigliere Acquisti non potrebbe aspirare all’elezione perché la scelta del consigliere Santi operata dal Consiglio comunale sarebbe obbligata.
L’eccezione è infondata, atteso, da un canto, che il consigliere Acquisti aspira all’elezione al posto del controinteressato Santi e, dall’altro, che la ragione, ritenuta dalla difesa comunale ostativa all’ammissibilità del ricorso proposto dal sig. Acquisti, è, in effetti, la questione di merito sulla quale dovrà esprimersi il Collegio.
Come emerge dalla narrativa in fatto, la questione all’ esame consiste nello stabilire la portata del principio di tutela della minoranza del consiglio comunale nell'elezione dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità montana.
L’art. 4, comma 3, dello Statuto della Comunità Montana dispone che la rappresentanza del Comune di Anghiari deve essere di sei consiglieri (“4 eletti dalla maggioranza e 2 eletti dalle minoranze”), computandosi il Sindaco – membro di diritto del Consiglio - nel numero dei membri di maggioranza assegnati a ciascun Comune (art. 4, comma 5, dello Statuto).
Dispone, ancora (art. 4, comma 4) che “i consiglieri sono eletti dai rispettivi Consigli comunali secondo le procedure previste dalla legge e dal presente Statuto”.
Nella fattispecie la votazione, diretta all’elezione di 3 membri per la maggioranza e di 2 membri per le minoranze, è stata effettuata da un unico collegio elettorale con voto segreto e limitato.
Per quanto concerne le minoranze consiliari, il sig. Mariotti ed il sig. Acquisti hanno ottenuto due voti ciascuno, il sig. Santi ha ottenuto un voto.
Il Consiglio comunale, a maggioranza, ha eletto rappresentanti delle minoranze il sig. Mariotti ed il sig. Santi, avendo ritenuto che la salvaguardia delle minoranze comportasse necessariamente la presenza nel Consiglio della Comunità Montana di rappresentanti di entrambe le minoranze presenti nel Consiglio comunale.
Tanto ricordato, il Collegio passa al vaglio delle censure proposte.
Non sono condivisibili la prima e la seconda, volte a contestare la “premessa interpretativa” proposta dal Sindaco all’inizio dell’esame del punto all’o.d.g. ed approvata dal Consiglio comunale nonché a rilevare la contradditorietà della stessa e dei risultati elettorali rispetto alle precedenti elezioni dei rappresentanti comunali.
Il Collegio ritiene, in proposito, che, al di là della terminologia usata dal proponente per qualificare la sua iniziativa, la riflessione proposta ai membri del Consiglio comunale sull’esito da dare ai risultati della votazione non esuli dalla competenza spettante al Consiglio stesso in ordine all’argomento inserito all’ordine del giorno.
Quanto all’affermata difformità del metodo di elezione seguito dal Consiglio nella riunione del 19.11.2004 rispetto alla precedente elezione dei rappresentanti nel Consiglio della Comunità, il Collegio osserva che, in tale occasione, come emerge dalla memoria comunale e dall’allegato alla delibera n. 41 del 28.6.2002 (atti non contestati sul punto con idonei elementi dai ricorrenti) la fattispecie risultava caratterizzata da uno specifico intervento dello stesso consigliere Santi, il quale, prima della votazione, aveva affermato “Vista la posizione presa in occasione di quella riunione anche dall’altra minoranza, metterò la mia scheda bianca nell’urna, al fine di evitare equivoci e franchi tiratori che mi vedrebbero eventuale eletto.”
Fondata, invece, appare la terza censura.
Il Collegio ritiene utili alcuni cenni concernenti la disciplina normativa dell’elezione di cui trattasi.
Il metodo del voto limitato, prescelto dal legislatore nazionale con la previsione dell’art. 27, comma 2, ultima parte, del D. Lgs. n. 267/2000 (“I rappresentanti dei Comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze”) non assicura, infatti, a tutte le minoranze eventualmente presenti nel Consiglio comunale un proprio rappresentante nel Consiglio della Comunità Montana e neppure è idoneo ad escludere che i rappresentanti delle minoranze possano venire eletti anche con i voti della maggioranza.
La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha rilevato che, nel caso in cui la normativa (che disciplina l’elezione) si limiti ad indicare l’obiettivo (eleggere un rappresentante delle minoranze) senza indicare il metodo di elezione, è inevitabile giudicare legittima solo la designazione espressa autonomamente dalle stesse minoranze senza intervento della maggioranza.
Qualora, invece, il legislatore prescriva un determinato metodo di elezione e, precisamente, il metodo del “voto limitato”, il contenuto precettivo complessivo allude implicitamente, ma univocamente, ad una elezione effettuata da un corpo elettorale unico, non da due (o più) corpi elettorali, altrimenti il “voto limitato” non avrebbe senso. .
Nel caso di utilizzazione del sistema del “voto separato”, questo Collegio ritiene che, dovendosi tutelare compiutamente i diritti delle minoranze, sia praticabile una soluzione elettorale che, ove le minoranze siano più di una, consenta alle stesse di eleggere propri diretti rappresentanti.
Nel caso di specie, tuttavia, si è già detto che lo Statuto della Comunità Montana si limita, quanto al metodo elettorale, ad un mero rinvio alle norme di legge vigenti.
Quindi, deve affermarsi che l’elezione per cui è controversia, avvenuta ad opera di un unico corpo elettorale, con voto segreto e limitato, sia da considerare corretta quanto al rispetto del metodo previsto dalla normativa.
Tuttavia, l’ulteriore fase, cioè quella della individuazione degli eletti a seguito dello scrutinio dei voti espressi, non appare coerente con il sistema elettorale previsto dalla normativa, sistema che, come osservato, non prevede che i rappresentanti delle minoranze siano eletti esclusivamente dalle minoranze stesse.
Se, infatti, deve convenirsi che il sistema del voto limitato non esclude possibili interferenze della maggioranza sulle scelte della minoranza e che l’unico sistema elettorale che garantisce tutte le minoranze è quello del voto separato, deve, anche, convenirsi che, ove si utilizzi il primo metodo, la regola da seguire nella nomina degli eletti deve fare riferimento solo al numero dei voti riportati e non già alla finalità, estranea al detto metodo di elezione, di garantire rappresentanti a tutte le minoranze presenti nel Consiglio comunale.
In definitiva, in mancanza di specifiche e diverse garanzie formali, il principio di tutela della minoranza apprestato con il “voto limitato”, come non esclude possibili interferenze tra maggioranza e minoranza consiliare, così non comporta che ciascuna minoranza debba necessariamente essere rappresentata nel Consiglio della Comunità Montana (cfr., sul punto, T.A.R. Toscana, I Sez., 5.10.2000, n. 2098).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso é fondato e va accolto.
Sussistono motivi per compensare fra le parti spese e onorari di giudizio.


P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 2458/2004 e annulla il provvedimento impugnato.
Compensa fra le parti spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 19.4.2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
Dott. Ssa Giacinta del Guzzo - Consigliere est.
Dott Bernardo Massari - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 marzo 2006


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