REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2458/2004 proposto da:
MARIOTTI PAOLO E ACQUISTI RENATO
rappresentato e difeso da:
ANDREANI ANTONIO e D'ADDARIO FRANCESCO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA FRA' D. BUONVICINI, 21
presso
ANDREANI ANTONIO
contro
COMUNE DI ANGHIARI
rappresentato e difeso da:
MACCARI LORIANO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA PORTA ROSSA N. 6
presso la sua sede
COMUNITA' MONTANA “VALTIBERINA TOSCANA”
non costituitasi
e nei confronti di
SANTI ROBERTO
non costituitosi
per l’annullamento
della delibera del C.C. di Anghiari n. 42 del 19.11.2004,
concernente l’interpretazione del sistema elettorale per
l’elezione dei consiglieri dell’Assemblea della Comunità
montana e specificamente per l’interpretazione dell’art.4
dello Statuto della Comunità Montana Valtiberina Toscana,
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 aprile
2005, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. F.D’Addario e l’avv.
E.Brocchi delegato da L.Maccari;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. Mariotti ed il sig. Acquisti, rispettivamente, capogruppo
consiliare e consigliere comunale del Gruppo consiliare
“Libertà per Anghiari”, impugnano la delibera n. 42 del
19 novembre 2004, con la quale il Consiglio comunale di
Anghiari ha proceduto alla nomina dei rappresentanti del
Comune in seno al Consiglio della Comunità montana Valtiberina
Toscana.
Espongono i ricorrenti che, in forza della normativa vigente,
cioè dell’art. 27 del T.U. EE. LL. e della L. reg. 28.12.2000
n. 82, la detta nomina sarebbe dovuta avvenire con voto
limitato a garanzia della presenza di rappresentanti della
minoranza consiliare in seno all’organo collegiale della
Comunità.
Lo Statuto comunale, adeguato, con delibera dell’1 febbraio
2002, al nuovo T.U. EE.LL., a proposito dei rapporti con
la Comunità montana, si limiterebbe a prevedere la delega
di competenze (art.43), senza disciplinare la nomina dei
rappresentanti comunali.
Lo Statuto della Comunità montana, approvato con delibera
assembleare n. 44 del 29.11.2002, si limita a prevedere
(art. 4) il numero dei consiglieri di ciascun Comune partecipante
(per il Comune di Anghiari prevede 6 consiglieri, di cui
4 eletti dalla maggioranza e 2 dalle minoranze).
Nel Consiglio comunale di Anghiari, formato con il criterio
maggioritario, sono presenti due gruppi consiliari, corrispondenti
a due liste di minoranza: la lista “Libertà per Anghiari”
(che esprime 4 consiglieri) e la lista civica “Anghiari
agli anghiaresi” (che esprime un solo consigliere nella
persona del sig. Roberto Santi).
Espongono, ancora, i ricorrenti che, nel corso della seduta
del 19 novembre 2004, il Sindaco prima di procedere alla
elezione di cui trattasi, ha formulato (chiedendone l’inserimento
all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 43 del Regolamento
consiliare) una premessa interpretativa della disciplina
elettorale dei rappresentanti comunali nel Consiglio della
Comunità montana sostenendo che “con il termine minoranze
debbono intendersi tutte le minoranze presenti in Consiglio
comunale.”
Tale premessa, formulata come proposta dal Sindaco, è stata
approvata dalla maggioranza del Consiglio comunale il quale,
poi, ha proceduto alla votazione.
Il ricorrente consigliere Mariotti e il consigliere Acquisti
hanno ottenuto due voti ciascuno, il consigliere Santi ha
ottenuto un voto.
Il Sindaco ha ritenuto di individuare, quali consiglieri
espressi dal Comune di Anghiari per la minoranza, il consigliere
Mariotti ed il consigliere Santi.
La delibera è sta adottata nonostante che il consigliere
Mariotti avesse preannunziato la propria opposizione e dato
atto del parere contrario del Segretario della Comunità
Montana.
Successivamente, il ricorrente Mariotti ha presentato un
esposto al detto Segretario.
Quest’ultimo, con nota n. 9080 del 29.11.2004, esprimeva
il parere, da un canto, che la competenza all’adozione di
un atto interpretativo di atto precedente (Statuto della
Comunità) spetta all’organo che ha adottato l’atto da interpretare
(nel caso, quindi, dell’Assemblea della Comunità); dall’altro,
che la garanzia delle minoranze (richiamata nella motivazione
della delibera n. 42/2004) non può implicare la necessaria
rappresentanza nell’organo assembleare della Comunità di
tutte le forze di minoranza.
Queste le censure dedotte dai ricorrenti a sostegno dell’impugnazione:
I) Incompetenza.
II) Illegittimità della delibera per violazione di legge
ed eccesso di potere; contraddittorietà con atti precedenti,
sviamento di potere.
La delibera impugnata violerebbe, innanzitutto, l’art.
43 del Regolamento del Consiglio comunale, oltre che i principi
generali in materia, in quanto il Consiglio non potrebbe
essere chiamato a discutere o deliberare che su argomenti
iscritti all’ordine del giorno della seduta, salvo che non
si tratti di argomenti già iscritti in precedenti sedute.
Non si potrebbe, poi, sostenere che la parte interpretativa
della delibera sia prodromica e strumentale alla successiva
nomina dei consiglieri della Comunità montana.
Ogni atto interpretativo condividerebbe, infatti, la natura
e l’efficacia dell’atto interpretato, cosicché non sarebbe
legittimo, nel caso concreto, presentare una parte della
delibera da assumere come atto politico strumentale, per
di più adottato in via d’urgenza con lo scopo di influire
sul successivo procedimento elettorale.
La delibera interpretativa si porrebbe, infine, in contrasto
ed in termini di ingiustificata difformità rispetto ai precedenti
dello stesso Comune.
Con delibera n. 41 del 28.6.2002, infatti, nella vigenza
della stessa normativa comunale e regolamentare ed in presenza
della identica formazione politica della minoranza, il Consiglio
comunale aveva eletto i tre consiglieri della Comunità montana
espressi dallo stesso Gruppo politico.
La stessa prassi sarebbe seguita da altri Comuni e condivisa
dalla Comunità montana.
La finalità sviante della delibera emergerebbe anche dall’inserimento
della parte interpretativa nel preambolo e nella premessa
del provvedimento, quasi a voler creare la parvenza di una
statuizione formale in tema di regole per l’attività di
nomina dei consiglieri della Comunità
III) Illegittimità derivata della delibera di nomina
dei consiglieri designandi per l’Assemblea della Comunità
montana; illegittimità in via principale per violazione
di legge,violazione di norme statutarie e di regolamento;
eccesso di potere per sviamento per contrasto con precedenti.
La delibera impugnata sarebbe viziata, in via derivata,
per le illegittimità che inficiano la delibera interpretativa
ed, in via diretta, per violazione dei principi fondamentali
e delle norme di legge e regolamento in materia elettorale.
La pretesa di preservare la molteplicità delle diverse rappresentanze
politiche della minoranza confliggerebbe con diversi principi
fondamentali delle assemblee e della democrazia; né il riferimento
(al plurale) “minoranze”, termine contenuto nell’art. 4
dello Statuto della Comunità montana, potrebbe essere utilizzato
in senso contrario rispetto ad una interpretazione normale
e conforme ai principi democratici consolidati.
La disposizione di cui all’art. 27 del T.U. n. 267/2000
non implicherebbe la possibilità di ritenere corretta l’interpretazione
seguita dal Consiglio comunale di Anghiari.
Se il legislatore avesse voluto riservare alla scelta della
minoranza anche l’individuazione dei singoli membri da eleggere,
avrebbe previsto sistemi elettorali (voto separato, votazione
pubblica, designazione formale dei gruppi) idonei per garantire
tale risultato.
La garanzia che regola la votazione di cui si tratta comporterebbe
che il Consiglio comunale deve garantire il rispetto della
facoltà della minoranza di eleggere i propri rappresentanti
adottando ogni cautela, anche empirica, al fine di dividere
tra loro, per l’elezione, i raggruppamenti di maggioranza
e di minoranza eletti in Comune.
Non rientrerebbe, invece tra gli obiettivi previsti e garantiti
dalla normativa in questione la garanzia dell’elezione distinta
e separata dei rispettivi rappresentanti nell’Assemblea
della Comunità montana da parte della maggioranza e dell’opposizione
consiliare, avendo il legislatore prescelto il modello del
“voto limitato”.
Infine, i ricorrenti pongono in rilievo come l’Assemblea
della Comunità non abbia preso posizione al fine di modificare
il contenuto delle norme elettorali per la designazione
dei rappresentanti comunali nel suo seno.
Concludono i ricorrenti per l’accoglimento delle proprie
ragioni.
Il Comune di Anghiari, con la memoria di costituzione (14.12.2004)
ha svolto difese e contestato gli assunti avversari.
Con successive memorie (10.1. e 8.4.2005) ha sollevato eccezione
di inammissibilità ed insistito negli argomenti difensivi.
I ricorrenti, con memoria 5.4.2005, hanno confermato tesi
e conclusioni.
Alla pubblica Udienza, tenuta in data 19 aprile 2005, la
causa è passata in decisione.
DIRITTO
In primo luogo, il Collegio deve farsi carico dell’eccezione
di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale
nel presupposto che nessun interesse sia riconoscibile in
capo ai ricorrenti, in quanto il consigliere Mariotti è
stato eletto ed il consigliere Acquisti non potrebbe aspirare
all’elezione perché la scelta del consigliere Santi operata
dal Consiglio comunale sarebbe obbligata.
L’eccezione è infondata, atteso, da un canto, che il consigliere
Acquisti aspira all’elezione al posto del controinteressato
Santi e, dall’altro, che la ragione, ritenuta dalla difesa
comunale ostativa all’ammissibilità del ricorso proposto
dal sig. Acquisti, è, in effetti, la questione di merito
sulla quale dovrà esprimersi il Collegio.
Come emerge dalla narrativa in fatto, la questione all’
esame consiste nello stabilire la portata del principio
di tutela della minoranza del consiglio comunale nell'elezione
dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della
Comunità montana.
L’art. 4, comma 3, dello Statuto della Comunità Montana
dispone che la rappresentanza del Comune di Anghiari deve
essere di sei consiglieri (“4 eletti dalla maggioranza e
2 eletti dalle minoranze”), computandosi il Sindaco – membro
di diritto del Consiglio - nel numero dei membri di maggioranza
assegnati a ciascun Comune (art. 4, comma 5, dello Statuto).
Dispone, ancora (art. 4, comma 4) che “i consiglieri sono
eletti dai rispettivi Consigli comunali secondo le procedure
previste dalla legge e dal presente Statuto”.
Nella fattispecie la votazione, diretta all’elezione di
3 membri per la maggioranza e di 2 membri per le minoranze,
è stata effettuata da un unico collegio elettorale con voto
segreto e limitato.
Per quanto concerne le minoranze consiliari, il sig. Mariotti
ed il sig. Acquisti hanno ottenuto due voti ciascuno, il
sig. Santi ha ottenuto un voto.
Il Consiglio comunale, a maggioranza, ha eletto rappresentanti
delle minoranze il sig. Mariotti ed il sig. Santi, avendo
ritenuto che la salvaguardia delle minoranze comportasse
necessariamente la presenza nel Consiglio della Comunità
Montana di rappresentanti di entrambe le minoranze presenti
nel Consiglio comunale.
Tanto ricordato, il Collegio passa al vaglio delle censure
proposte.
Non sono condivisibili la prima e la seconda, volte a contestare
la “premessa interpretativa” proposta dal Sindaco all’inizio
dell’esame del punto all’o.d.g. ed approvata dal Consiglio
comunale nonché a rilevare la contradditorietà della stessa
e dei risultati elettorali rispetto alle precedenti elezioni
dei rappresentanti comunali.
Il Collegio ritiene, in proposito, che, al di là della terminologia
usata dal proponente per qualificare la sua iniziativa,
la riflessione proposta ai membri del Consiglio comunale
sull’esito da dare ai risultati della votazione non esuli
dalla competenza spettante al Consiglio stesso in ordine
all’argomento inserito all’ordine del giorno.
Quanto all’affermata difformità del metodo di elezione seguito
dal Consiglio nella riunione del 19.11.2004 rispetto alla
precedente elezione dei rappresentanti nel Consiglio della
Comunità, il Collegio osserva che, in tale occasione, come
emerge dalla memoria comunale e dall’allegato alla delibera
n. 41 del 28.6.2002 (atti non contestati sul punto con idonei
elementi dai ricorrenti) la fattispecie risultava caratterizzata
da uno specifico intervento dello stesso consigliere Santi,
il quale, prima della votazione, aveva affermato “Vista
la posizione presa in occasione di quella riunione anche
dall’altra minoranza, metterò la mia scheda bianca nell’urna,
al fine di evitare equivoci e franchi tiratori che mi vedrebbero
eventuale eletto.”
Fondata, invece, appare la terza censura.
Il Collegio ritiene utili alcuni cenni concernenti la disciplina
normativa dell’elezione di cui trattasi.
Il metodo del voto limitato, prescelto dal legislatore nazionale
con la previsione dell’art. 27, comma 2, ultima parte, del
D. Lgs. n. 267/2000 (“I rappresentanti dei Comuni della
comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti
con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza
delle minoranze”) non assicura, infatti, a tutte le minoranze
eventualmente presenti nel Consiglio comunale un proprio
rappresentante nel Consiglio della Comunità Montana e neppure
è idoneo ad escludere che i rappresentanti delle minoranze
possano venire eletti anche con i voti della maggioranza.
La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza amministrativa,
la quale ha rilevato che, nel caso in cui la normativa (che
disciplina l’elezione) si limiti ad indicare l’obiettivo
(eleggere un rappresentante delle minoranze) senza indicare
il metodo di elezione, è inevitabile giudicare legittima
solo la designazione espressa autonomamente dalle stesse
minoranze senza intervento della maggioranza.
Qualora, invece, il legislatore prescriva un determinato
metodo di elezione e, precisamente, il metodo del “voto
limitato”, il contenuto precettivo complessivo allude implicitamente,
ma univocamente, ad una elezione effettuata da un corpo
elettorale unico, non da due (o più) corpi elettorali, altrimenti
il “voto limitato” non avrebbe senso. .
Nel caso di utilizzazione del sistema del “voto separato”,
questo Collegio ritiene che, dovendosi tutelare compiutamente
i diritti delle minoranze, sia praticabile una soluzione
elettorale che, ove le minoranze siano più di una, consenta
alle stesse di eleggere propri diretti rappresentanti.
Nel caso di specie, tuttavia, si è già detto che lo Statuto
della Comunità Montana si limita, quanto al metodo elettorale,
ad un mero rinvio alle norme di legge vigenti.
Quindi, deve affermarsi che l’elezione per cui è controversia,
avvenuta ad opera di un unico corpo elettorale, con voto
segreto e limitato, sia da considerare corretta quanto al
rispetto del metodo previsto dalla normativa.
Tuttavia, l’ulteriore fase, cioè quella della individuazione
degli eletti a seguito dello scrutinio dei voti espressi,
non appare coerente con il sistema elettorale previsto dalla
normativa, sistema che, come osservato, non prevede che
i rappresentanti delle minoranze siano eletti esclusivamente
dalle minoranze stesse.
Se, infatti, deve convenirsi che il sistema del voto limitato
non esclude possibili interferenze della maggioranza sulle
scelte della minoranza e che l’unico sistema elettorale
che garantisce tutte le minoranze è quello del voto separato,
deve, anche, convenirsi che, ove si utilizzi il primo metodo,
la regola da seguire nella nomina degli eletti deve fare
riferimento solo al numero dei voti riportati e non già
alla finalità, estranea al detto metodo di elezione, di
garantire rappresentanti a tutte le minoranze presenti nel
Consiglio comunale.
In definitiva, in mancanza di specifiche e diverse garanzie
formali, il principio di tutela della minoranza apprestato
con il “voto limitato”, come non esclude possibili interferenze
tra maggioranza e minoranza consiliare, così non comporta
che ciascuna minoranza debba necessariamente essere rappresentata
nel Consiglio della Comunità Montana (cfr., sul punto, T.A.R.
Toscana, I Sez., 5.10.2000, n. 2098).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso é fondato e va
accolto.
Sussistono motivi per compensare fra le parti spese e onorari
di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.
2458/2004 e annulla il provvedimento impugnato.
Compensa fra le parti spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 19.4.2005, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei signori:
Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
Dott. Ssa Giacinta del Guzzo - Consigliere est.
Dott Bernardo Massari - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 marzo 2006