REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Sezione Prima di Lecce
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca - Componente - relatore
Carlo Dibello - Componente
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1107/04 presentato da:
- Enel Distribuzione S.p.a., in persona del l.r.
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Raffaele Nicolì, Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Libratti
e Santa Zingrillo ed elettivamente domiciliato in Lecce,
presso lo studio del primo, alla via Rubichi 6;
contro
- il Comune di Francavilla Fontana, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato in
Lecce, presso lo studio del difensore, alla via 95° Rgt.
Fanteria 9;
- l’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla
Fontana, in persona del Dirigente p.t., non costituito;
per l’annullamento
- dell’ordinanza in data 5.3.04 del Dirigente dell’U.T.C.
con la quale si ordinava ad Enel Distribuzione S.p.a. di
sospendere immediatamente i lavori di costruzione di una
linea elettrica aerea a 150 kv per l’alimentazione della
sottostante stazione elettrica delle Ferrovie dello Stato;
- del provvedimento dirigenziale prot. n. 10849 del 7.4.04,
di conferma della predetta ordinanza sospensiva;
- dell’ordinanza di demolizione delle suindicate opere edilizie
in data 19.5.04;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti i motivi aggiunti depositati il 20.7.04.
Visto l’atto di costituzione del Comune intimato.
Visti gli atti della causa.
Designato alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 il
relatore dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Nicolì e Greco,
in sostituzione di Sticchi Damiani.
Osservato quanto segue:
Fatto
1.- Nel ricorso si espone che:
1.2 in data 16.12.02 Enel Distribuzione presentava alla
Provincia di Brindisi istanza di rilascio dell’autorizzazione
a costruire ed esercire un raccordo aereo -avente tensione
nominale di 150 kv- della lunghezza di km 5,042, in
derivazione dalla già esistente linea aerea Francavilla
Fontana – Campi Salentina; ciò, allo scopo di alimentare
la stazione elettrica delle Ferrovie dello Stato del Comune
di Francavilla.
1.3 Enel chiedeva inoltre, al predetto Comune, il rilascio
del nulla osta di cui al t.u. delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell’11.12.33,
n.o. poi rilasciato in data 13.5.03.
1.4 Seguiva il parere favorevole della competente Soprintendenza
e, quindi, l’11.7.03, la conferma del n.o. comunale.
1.5 Con provvedimento n. 55/V del 3.6.03 la Provincia autorizzava
Enel S.p.a., pur se in via provvisoria, all’inizio dei lavori,
dei quali dichiarava l’indiffereibilità e l’urgenza.
1.6 L’11.11.03 interveniva, infine, il decreto di occupazione
d’urgenza.
2.- Appena avviati i lavori, tuttavia, il Comune di Francavilla
adottava l’ordinanza di sospensione degli stessi in data
5.3.04, impugnata, unitamente al successivo provvedimento
di conferma -seguito ad una istanza di revoca formulata
dalla ricorrente-, per i seguenti motivi:
A) Violazione di legge, falsa applicazione di norme ed
eccesso di potere per difetto, erroneità e contraddittorietà
della motivazione (artt. 107 ss. t.u. 1775/33 e 10
d.P.R. 380/01).
B) Violazione di legge per incompetenza e difetto di
attribuzione. Eccesso di potere per suo “straripamento”.
C) Violazione di legge per erronea interpretazione dell’art.
113 t.u. 1775 citato. Eccesso di potere per vizio della
motivazione.
3.- Successivamente alla notifica del ricorso, peraltro,
il Comune emanava l’ordinanza di demolizione n. 128 del
19.5.04, impugnata con motivi aggiunti per:
D) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art.
10 t.u. 380/01.
E) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
4.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Francavilla
Fontana chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni
che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame
proposti.
5.- All’udienza dell’8 febbraio 2006 la causa veniva introitata
per la decisione.
Diritto
1.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei
limiti che di seguito si esporranno.
2.- Deve in primo luogo rilevarsi che i provvedimenti comunali
impugnati sono unicamente ricollegati al mancato rilascio
del permesso di costruire, e, quindi, all’affermata abusività
delle opere in parola: oggetto di esame da parte
del Tribunale è, dunque, il tema della necessità
o meno del titolo ex art. 10 d.P.R 380/01 in relazione
all’intervento progettato dalla ricorrente.
3.- Ancora rileva, il Collegio, che già pronunciandosi in
sede cautelare questo T.a.r. sottolineava come “secondo
l’indirizzo giurisprudenziale prevalente la realizzazione
di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dal
t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non abbisogna di concessione
edilizia”, e come d’altronde il Comune, “esprimendosi
in sede di nulla - osta urbanistico, non abbia
rappresentato rispetto all’intervento di cui trattasi
l’esistenza di interessi di propria titolarità tali da giustificare,
sul piano sostanziale, la necessità di una nuova delibazione
in tema di permesso di costruire” (ord. n. 803/04 del
21.7.04).
3.2 Con numerose pronuncie, difatti, la giurisprudenza amministrativa
ha sottolineato che la realizzazione di un elettrodotto
tramite il procedimento previsto dagli art. 119, 120 e 121
t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non richiede il rilascio della
concessione edilizia e, quindi, il previo riscontro della
conformità della stessa alla normativa di piano regolatore
(cfr., fra le altre, T.A.R. Campania Salerno, ord. n.
369/04 del 25.3.04; T.A.R. Campania Salerno, 5 maggio 1993,
n. 303; T.A.R. Campania Salerno, 11 marzo 1993, n. 211;
Pretura Cuorgne', 9 luglio 1987; T.A.R. Valle d'Aosta, 26
maggio 1987, n. 71; T.A.R. Sicilia, 2 giugno 1982, n. 483).
3.3 A quanto fin scritto, dunque, va solo aggiunto che:
- gli artt. 107 ss. del R.D. n. 1775 citato prevedono uno
specifico procedimento per l’autorizzazione alla costruzione
ed all’impianto delle linee di trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica, tale da derogare, quindi, in ragione
della particolare tipologia delle opere de quibus
e della natura degli interessi coinvolti, alla generale
disciplina sugli interventi edilizi (nonostante la permanente
trasformazione del suolo che tali opere obiettivamente comportano:
si consideri, d’altronde, l’indirizzo che il legislatore
e la stessa giurisprudenza hanno assunto in materia di impianti
di telefonia, ove pure le potestà pianificatorie degli enti
locali sono state in parte sacrificate alle esigenze di
speditezza e semplificazione ravvisabili con riguardo alla
realizzazione delle relative reti);
- il Comune di Francavilla rilasciava, l’11.7.03, “senza
riserva alcuna, il nulla osta per l’esecuzione dei lavori
di che trattasi”;
- gli assensi previsti dal Testo Unico tuttavia, a giudizio
del Collegio, vanno ritenuti esclusivamente relativi, proprio
per il delineato carattere derogatorio della normativa in
parola, alle opere strettamente necessarie alla trasmissione
e distribuzione dell’energia elettrica, opere cioè rispetto
alle quali gli elementi di conoscenza già acquisiti al momento
del nulla osta ex art. 112 -domanda di autorizzazione,
piano tecnico, tracciato- consentano all’A.C. di esprimere
con adeguata consapevolezza la richiesta valutazione
sull’ammissibilità dell’intervento.
4.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque
accolto, con assorbimento di ogni altra questione
proposta.
5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti
le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima
Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 1107/04 indicato
in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio
2006.
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 08 marzo 2006