GIURISPRUDENZA
n. 3 - 2006 © copyright
| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 9 marzo 2006 n.
1443
Aldo Ravalli – Presidente, Claudio Contessa – Estensore.
Libertini (avv. G. Iacovone) c. Comune di Lecce (avv. M.L.
De Salvo e L. Astuto), Provincia di Lecce (n.c.), Leandri
s.r.l.-Cocemer s.p.a. (n.c.). |
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1. Espropriazione per pubblica utilità –
Decreto di occupazione d’urgenza – Decreto finale di esproprio
– Aree interessate – Diversità – Procedura ablatoria – Illegittimità
- Esclusio-ne.
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2. Espropriazione per pubblica utilità –
Decreto finale di esproprio – Dichiarazione di pubblica
utilità – Espressa menzione – Mancanza – Regime anteriore
all’art.23, t.u. n.327 del 2001 – Procedura ablatoria –
Illegittimità – Esclusione – Condizioni.
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1. Attesa la diversa ratio che caratterizza
gli istituti del decreto di occupazione d’urgenza da un
lato ed il decreto finale di esproprio dall’altro, non si
individua alcun principio il quale postuli la necessaria
identità fra le aree da assoggettare all’occupazione d’urgenza
e quella da assoggettare al successivo decreto di esproprio;
pertanto, anche una volta che sia accer-tata in concreto
la non coincidenza obiettiva fra le aree interessate dal
primo provvedimen-to e quelle coinvolte dal secondo, ciò
non comporta in alcun modo l’illegittimità della pro-cedura
ablatoria, risultando piuttosto giustificata dalla circostanza
secondo cui è solo con il decreto finale di esproprio che
l’amministrazione è chiamata ad individuare in modo defi-nitivo
le aree da assoggettare al passaggio coattivo di titolarità.
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2. Se, in tema di espropriazione per pubblica
utilità, è vero che, nel decreto finale di espro-prio, l’espressa
menzione dell’atto con cui è stata dichiarata la pubblica
utilità dell’opera è volta a fornire un apporto in termini
di garanzia procedimentale e di piena conoscenza de-gli
atti prodromici al decreto di esproprio, è pur vero che
in assenza di un obbligo ex lege di effettuare siffatta
menzione (obbligo affermatosi solo con il richiamato art.
23, t.u. 8 giu-gno 2001 n. 327, non applicabile al caso
di specie), la sua assenza non può condurre all’annullamento
degli atti della procedura ablatoria quante volte sia certo
che il soggetto interessato abbia comunque avuto la piena
conoscenza dell’atto recante la d.p.u.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO D’ARPE Consigliere
CLAUDIO CONTESSA Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1650/05 proposto da:
DIANIRAMARIA LIBERTINI
rappresentata e difesa da:
AVV. GIOVANNA IACOVONE
con domicilio eletto in LECCE
VIA IV NOVEMBRE, 41
presso
AVV. LIMONGELLI
contro
COMUNE DI LECCE
(in persona del Sindaco p.t.)
rappresentato da
AVV. MARIA LUISA DE SALVO
AVV. LAURA ASTUTO
con domicilio in Lecce
PRESSO LA CASA COMUNALE
e contro
PROVINCIA DI LECCE
(in persona del Presidente p.t., n.c.)
nonché nei confronti di
LEADRI s.r.l. – COCEMER s.p.a.
(in persona dei legali rapp.ti p.t., n.c.)
per l’annullamento, previa sospensiva:
- del decreto definitivo di espropriazione n. 239 del 26
maggio 2005, recante “Progetto per la costruzione della
strada tangenziale tra strada statale 16 – asta di penetrazione
n. 613 LE-BR – 2° lotto - Espropriazioni”
- del frazionamento predisposto dalla Direzione lavori ed
approvato dall’Ufficio del Territorio
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente,
compreso lo stato di consistenza.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 22 febbraio
2006 la relazione del Referendario Claudio Contessa e udito,
altresì, l’avv. Iacovone per la ricorrente e l’avv. Astuto
per il Comune di Lecce;
Considerando in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un’antichissima
masseria di rilevante valore storico, denominata ‘Masseria
Candela’, in agro di Lecce.
Riferisce, altresì, che le peculiarità della masseria in
questione verrebbero certamente pregiudicate dalla realizzazione
del progettato tracciato della Tangenziale est di Lecce
– II° lotto, dal momento che lo svincolo, con la relativa
rampa, della Tangenziale con la strada Lecce-Frigole ricade
proprio nell’area di compendio della masseria, chiudendola
letteralmente nel raccordo e compromettendo gli antichi
muri di cinta a secco costituenti i limiti di proprietà
storicizzati e, più in generale, il rilievo storico, artistico
e culturale dell’intero complesso.
Al fine del migliore inquadramento delle questioni di causa,
è opportuno un breve riepilogo delle vicende che hanno condotto
all’approvazione del progetto della Tangenziale est, con
particolare riferimento ai profili di più immediato interesse
per la ricorrente.
Con una prima delibera di C.C. (la n. 165 del 9 ottobre
1989) il Comune di Lecce approvava il progetto di tracciato
generale della Tangenziale est ed i relativi progetti esecutivi
(1° e 2° stralcio), ai sensi della legge 3 gennaio 1978,
n. 1.
Il progetto in tal modo approvato veniva, quindi, sottoposto
all’esame del Comitato Urbanistico Regionale il quale, con
atto in data 9 novembre 1990, esprimeva parere contrario
sul progetto (con riferimento al II° lotto) in quanto ritenuto
incompatibile “con il disegno e l’impostazione del vigente
P.R.G. di Lecce, da poco definitivamente approvato”.
Conseguentemente, con delibera n. 593 del 13 febbraio 1993,
la Giunta regionale pugliese rimetteva gli atti al Comune
di Lecce “allo scopo di individuare un tracciato alternativo
a quello indicato, in modo tale da ricondurre l’arteria
viaria in questione alla funzione urbana prevista dal P.R.G.
(…)”.
Pertanto, il Comune di Lecce procedeva a modificare il progetto
già approvato con del. C.C. n. 165 del 1989 ed a riapprovarlo
nuovamente, ai sensi della l. 1 del 1978 (delibera di C.C.
n. 26 del 31 gennaio 1996).
Con successiva D.G.M. n. 2181 del 12 novembre 1997 il Comune
di Lecce procedeva all’approvazione del progetto esecutivo
dell’opera e del conseguente piano particellare di esproprio.
Al riguardo, l’Esecutivo comunale rilevava che l’approvazione
in questione si rendeva necessaria “a seguito delle sopravvenute
disposizioni di legge in materia di LL.PP. [che hanno] reso
necessario procedere all’adeguamento del progetto in parola,
così da renderlo esecutivo e immediatamente cantierizzabile”.
Con atto in data 158 del 8 gennaio 1999, il competente dirigente
del Settore Ecologia della Regione Puglia concludeva la
procedura di V.I.A..
In tale occasione la Regione, pur esprimendo il proprio
assenso sull’opera, forniva alcune prescrizioni progettuali
volte a salvaguardare le strutture della Masseria Candela.
Con decreto n. 730 del 14 gennaio 2000, la Provincia di
Lecce disponeva l’occupazione d’urgenza delle particelle
29, 23 e 21 del fg. 158, di proprietà della ricorrente.
Il provvedimento in questione (ben presto revocato con successivo
provvedimento in data 23 febbraio 2000) veniva impugnato
dalla sig.ra Libertini con il ricorso N.R.G. 483/2000, deciso
con sentenza in pari data.
Prima di tali eventi, era intervenuta la pubblicazione (gennaio
1998) della L.R. 3 del 1998, il cui art. 4 aveva previsto
una procedura c.d. ‘abbreviata’ per l’approvazione di progetti
di OO.PP. ricadenti in aree che negli strumenti urbanistici
approvati non fossero destinate a pubblici servizi.
Come è noto, l’articolo in questione prevedeva che in talune
ipotesi l’approvazione dei progetti in parola costituisse
adozione di variante agli strumenti urbanistici e che, a
seguito di una fase di verifica delle osservazioni svolta
in contraddittorio con i soggetti interessati, il Consiglio
comunale potesse procedere all’approvazione definitiva dei
progetti (con conseguente variazione degli strumenti urbanistici),
a prescindere dall’approvazione regionale.
Pertanto, con deliberazione di C.C. n. 68 del 15 aprile
2000 (impugnata nell’ambito del ricorso N.R.G. 2971/2000,
deciso con sentenza in pari data), il Comune di Lecce procedeva
a riapprovare il progetto di II° lotto della Tangenziale
ai sensi e per gli effetti della richiamato art. 4 della
L.R. 3 del 1998.
In tale occasione, si era proceduto ad apportare alcune
modifiche al progetto, al fine di conformarsi alle prescrizioni
recate nell’ambito del parere reso dagli Uffici regionali
all’esito della procedura di V.I.A.
Seguiva la fase di presentazione ed esame delle osservazioni
dei soggetti interessati.
Nell’occasione, la ricorrente (con molti altri proprietari
di fondi parimenti interessati dal progetto) presentava
al Comune di Lecce un’articolata nota di osservazioni con
cui si contestava nel metodo e nel merito l’operato posto
in essere nella specie dal Comune di Lecce.
Con la successiva del. C.C. n. 106 del 23 giugno 2000 (anch’essa
impugnata nell’ambito del ricorso N.R.G. 2971/2000, deciso
con sentenza in pari data), il Comune provvedeva ai sensi
del richiamato art. 4, L.R. 3 del 1998 all’approvazione
definitiva della variante urbanistica relativa alla costruzione
del II° lotto della Tangenziale est.
In tale occasione, il Comune riteneva di respingere integralmente
le osservazioni presentate dall’odierna ricorrente.
In data 29 settembre 2000 veniva notificato alla ricorrente
il decreto di occupazione n. 754 del 4 settembre 2000 a
firma del Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni della Provincia
di Lecce, allegato alla nota dell’A.T.I. affidataria dei
lavori prot. 378/E2000 del 27 settembre 2000, contenente
l'individuazione delle particelle oggetto della procedura
ablatoria.
La ricorrente riferisce di aver avuto conoscenza del menzionato
decreto a seguito dell’impugnata delibera n. 313 del 29
giugno 2000, con la quale la Giunta comunale di Lecce ha
riapprovato il progetto esecutivo avente ad oggetto il secondo
lotto della Tangenziale est ed ha dichiarato l'opera di
pubblica utilità, urgente ed indifferibile ai sensi dell’art.
1, comma 1 della l. 1 del 1978, fissando al contempo i termini
di inizio e di ultimazione dei lavori.
Tanto il decreto di occupazione, quanto la richiamata delibera
di G.M. n. 313 del 2000 venivano impugnate (ricorso N.R.G.
4273/2000, deciso con sentenza in pari data) dalla ricorrente,
che ne censurava la presunta illegittimità per un verso
in via derivata rispetto ai vizi già dedotti nell'ambito
del ricorso N.R.G. 3971/2000 e per altro verso in via autonoma,
sotto due distinti profili.
Questo Tribunale prima (ord. n. 14/2001) ed il Consiglio
di Stato poi (ord. 1914/2001) respingevano l’invocata tutela
cautelare avverso i provvedimenti da ultimo richiamati.
Pertanto, con l’impugnato decreto n. 239 del 26 maggio 2005
il Comune di Lecce provvedeva ad espropriare definitivamente
le porzioni di terreno riportate in Catasto al Fg. 168,
particelle numm. 218, 219, 221, 227 e 228.
Il provvedimento in questione veniva gravato dalla ricorrente
che ne deduceva l’illegittimità sotto due distinti profili.
Inoltre, la ricorrente riproponeva nella specie i dieci
motivi di ricorso complessivamente già proposti nell’ambito
del ricorso N.R.G. 3971/2000 e del ricorso N.R.G. 4273/2000
(ambedue decisi con sentenze in pari data).
Con atto in data 13 ottobre 2005 si costituiva in giudizio
il Comune di Lecce il quale concludeva per l’integrale reiezione
del ricorso.
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2006 le parti costituite
rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva
trattenuto in decisione.
MOTIVI
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che illegittimamente
l’amministrazione procedente avrebbe incluso nel decreto
di esproprio anche una particella (la n. 219 – di estensione
pari a 1.370 mq -, derivante dal frazionamento della particella
n. 29 indicata negli allegati grafici al decreto di occupazione
d’urgenza) che non sarebbe stata inclusa né nello stato
di consistenza, né nel decreto di occupazione d’urgenza.
Ora, se è vero che la porzione da ultimo espropriata risulta
estesa solo 4.960 mq. (a fronte dei 5.070 indicati negli
allegati grafici al decreto di occupazione d’urgenza), nondimeno
tale discrasia evidenzierebbe un’assoluta mancanza di coincidenza
fra le aree occupate e quelle espropriate, idonea a determinare
l’illegittimità dell’impugnato decreto di esproprio.
Illegittima sarebbe anche l’individuazione delle aree da
espropriare nell’ambito della particella 23 (successivamente
frazionata nelle particelle numm. 220, 221, 222 e 223 –
la seconda delle quali effettivamente espropriata -), in
quanto, a fronte di una consistenza complessiva dell’area
da espropriare indicata nel decreto di occupazione d’urgenza
pari a 5.110 mq., avrebbe infine espropriato una porzione
di consistenza pari a 5.690 mq.
Illegittima sarebbe, da ultimo, l’individuazione della porzione
da espropriare relativamente alla particella n. 21 (successivamente
frazionata nelle particelle numm. 226, 227 e 228 – le ultime
due effettivamente espropriate -).
Anche in questo caso, infatti, se è vero che la porzione
infine espropriata risulta estesa solo 1.695 mq. (a fronte
dei 1.995 indicati negli allegati grafici al decreto di
occupazione d’urgenza), nondimeno tale discrasia evidenzierebbe
ancora una volta la non coincidenza fra le aree occupate
e quelle espropriate.
Il motivo, nel suo complesso, non può essere condiviso.
Ed infatti, per quanto concerne l’espropriazione delle particelle
in precedenza (i.e.: prima del frazionamento) contrassegnate
dai numm. 29 e 21, si osserva che le lamentate diversità
derivino unicamente dal frazionamento medesimo e pertanto
non possano assumere rilievo ai fini della declaratoria
di illegittimità del decreto di esproprio (in tal senso:
Cons. Stato, Sez. IV, sent. 99 del 2005).
Dal momento che il decreto di occupazione d’urgenza indicava
le vecchie (e più ampie) particelle, mentre il decreto di
esproprio si limita alle nuove (e più ridotte) particelle,
non si ravvisa in concreto alcuna lesività nei confronti
della ricorrente a seguito della finale individuazione delle
aree in concreto espropriate, atteso che la loro consistenza
complessiva risulta comunque inferiore a quanto a suo tempo
fatto oggetto dell’occupazione d’urgenza.
Per quanto concerne in particolare la ‘nuova’ particella
219, poi, si osserva che la sola circostanza che lo stato
di consistenza non abbia descritto il muro che ne costituisce
la delimitazione (separandola dalle vicine particelle numm.
125, 126, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 143), non sia di
per sé sufficiente a dedurre che l’intenzione dell’amministrazione
fosse quella di “lascia[re] libera la relativa area a
ridosso” (pag. 7 del ricorso).
Ne consegue che la mancata inclusione del predetto muro
nell’ambito dello stato di consistenza non testimoni in
alcun modo che la porzione della precedente particella 29
compresa fra la sede della Tangenziale ed il confine delimitato
dal muro dovesse restare esclusa dalla procedura ablatoria
Per quanto concerne, poi, la ‘vecchia’ particella n. 23
(divisa, a seguito del frazionamento, in quattro particelle,
una delle quali – la n. 221 – assoggettata in concreto al
decreto di esproprio di cui è causa), il Collegio osserva
che, in ogni caso, la rilevata differenza dimensionale fra
la porzione di fondo a suo tempo assoggettata all’occupazione
d’urgenza e quella da ultimo fatta oggetto del decreto di
esproprio non conduca di per sé alla declaratoria di illegittimità
del decreto medesimo.
Ed infatti, attesa la diversa ratio che caratterizza
gli istituti del decreto di occupazione d’urgenza da un
lato ed il decreto finale di esproprio dall’altro, non si
individua alcun principio il quale postuli la necessaria
identità fra le aree da assoggettare all’occupazione d’urgenza
e quella da assoggettare al successivo decreto di esproprio.
Ne consegue che, anche una volta che sia accertata in concreto
la non coincidenza obiettiva fra le aree interessate dal
primo provvedimento e quelle coinvolte dal secondo, ciò
non comporti in alcun modo l’illegittimità della procedura
ablatoria, risultando piuttosto giustificata dalla circostanza
secondo cui è solo con il decreto finale di esproprio che
l’amministrazione è chiamata ad individuare in modo definitivo
le aree da assoggettare al passaggio coattivo di titolarità.
Prima di tale momento, l’amministrazione può fare ricorso
allo strumento dell’occupazione d’urgenza al fine di acquisire
l’immediata disponibilità delle aree le quali risultino
nell’immediato necessarie per la realizzazione delle attività
connesse alla realizzazione dell’intervento finale. Ciò
non implica, tuttavia, che l’occupazione d’urgenza per essere
legittima debba necessariamente riguardare per intero le
aree che saranno fatte oggetto del decreto di esproprio
(nel senso che le prime debbano interamente coincidere con
le seconde), né che le aree che saranno assoggettate al
decreto finale di esproprio non possano discostarsi neppure
in parte da quelle a suo tempo fatte oggetto del decreto
d’occupazione d’urgenza.
Con il secondo motivo di ricorso la sig.ra Libertini lamenta
che illegittimamente il Comune di Lecce abbia omesso, nel
corpo dell’impugnato decreto di esproprio, di fare espressa
menzione della D.G.M. 313 del 29 giugno 2000, con la quale
l’amministrazione intimata ha riapprovato il progetto esecutivo,
dando atto del fatto che la stessa costituisse dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere
di cui è causa.
Secondo la ricorrente, la menzione nel decreto finale di
esproprio dell’atto con cui l’opera è stata dichiarata di
pubblica utilità appartiene al contenuto minimo obbligatorio
del decreto medesimo (come enucleata dapprima dalla dottrina
e successivamente dall’art. 23 del d.P.R. 327 del 2001)
e la sua assenza determinerebbe un’insanabile illegittimità
idonea ad inficiare insanabilmente il medesimo atto.
Il motivo non può essere condiviso.
In primo luogo, si osserva che alle vicende di causa non
può essere applicata la disposizione di cui all’art. 23
del d.P.R. 327 del 2001, richiamata dalla ricorrente (ciò,
in base alla previsione di cui al rinnovellato art. 57 del
medesimo d.P.R., secondo cui “le disposizioni del presente
testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla
data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative
vigenti a tale data”), bensì la disposizione generale
di cui all’art. 48 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, nonché
il disposto di cui all’art. 13 della legge n. 22 ottobre
1971, n. 865.
In particolare, si osserva che la prima delle disposizioni
da ultimo menzionate non contempla un contenuto minimo ed
essenziale del decreto in questione, ragione per cui è stato
compito della giurisprudenza, nel corso degli anni, quello
di conferire contenuto concreto allo scarno dettato legislativo,
individuando gli elementi essenziali che devono essere necessariamente
contenuti nel decreto medesimo.
Ebbene, se è vero che la giurisprudenza ha talora ritenuto
che l’indicazione della d.p.u. rientri fra i contenuti che
in generale devono essere indicati nell’ambito del decreto
di esproprio, è pur vero che il requisito in questione è
stato solitamente riguardato nel corso degli anni con un
approccio sostanziale, volto a respingere la tesi della
radicale illegittimità del decreto di esproprio per meri
motivi formali (sul punto, cfr. – ex plurimis -:
Cons. Stato, Sez. IV, sent. 17 dicembre 1974, n. 1605).
Ora, se è vero che l’espressa menzione dell’atto con cui
è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera è volta
a fornire un apporto in termini di garanzia procedimentale
e di piena conoscenza degli atti prodromici al decreto di
esproprio, è pur vero che in assenza di un obbligo ex
lege di effettuare siffatta menzione (obbligo affermatosi
solo con il richiamato art. 23 del T.U. 327 del 2001, non
applicabile – come si è detto - al caso di specie), la sua
assenza non possa condurre all’annullamento degli atti della
procedura ablatoria quante volte sia certo che il soggetto
interessato avesse comunque avuto la piena conoscenza dell’atto
recante la d.p.u.
Ora, risulta agli atti che la ricorrente avesse avuto notizia
dell’atto in questione (la più volte richiamata D.G.M. 313
del 2000) e che esso fosse ben noto alla ricorrente medesima
la quale – fra l’altro – l’aveva fatto oggetto di apposito
ricorso (procedimento N.R.G. 4273/2000, deciso con sentenza
in pari data).
Del pari, non possono trovare accoglimento i sei motivi
di impugnativa riportati dalla pag. 11 alla pag. 22 del
ricorso: si tratta, infatti, di motivi che riproducono in
toto i sei argomenti già articolati nell’ambito del
ricorso N.R.G. 2971/2000 - deciso con sentenza in pari data
– e che devono essere integralmente respinti per i motivi
compiutamente esposti nell’ambito della richiamata sentenza.
Neppure possono trovare accoglimento i quattro ulteriori
motivi di impugnativa riportati dalla pag. 23 alla pag.
28 del ricorso: si tratta, infatti, di motivi che riproducono
in toto i due argomenti già articolati nell’ambito
del ricorso N.R.G. 4273/2000 - deciso con sentenza in pari
data – (nonché gli ulteriori due motivi proposti nel medesimo
ricorso con lo strumento dei motivi aggiunti) e che devono
a loro volta essere integralmente respinti per i motivi
compiutamente esposti nell’ambito della richiamata sentenza.
In base a quanto esposto, il ricorso in questione deve essere
respinto.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi
per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite
fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia,
I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso
N.R.G. 1650/2005, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità
amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio
2006.
Aldo Ravalli – Presidente
Claudio Contessa – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 09 marzo 2006
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