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n. 3 -2006 - © copyright

GIURISPRUDENZA


n. 3 - 2006 © copyright

T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 9 marzo 2006 n. 1443
Aldo Ravalli – Presidente, Claudio Contessa – Estensore.
Libertini (avv. G. Iacovone) c. Comune di Lecce (avv. M.L. De Salvo e L. Astuto), Provincia di Lecce (n.c.), Leandri s.r.l.-Cocemer s.p.a. (n.c.).


1. Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di occupazione d’urgenza – Decreto finale di esproprio – Aree interessate – Diversità – Procedura ablatoria – Illegittimità - Esclusio-ne.

 

2. Espropriazione per pubblica utilità – Decreto finale di esproprio – Dichiarazione di pubblica utilità – Espressa menzione – Mancanza – Regime anteriore all’art.23, t.u. n.327 del 2001 – Procedura ablatoria – Illegittimità – Esclusione – Condizioni.

1. Attesa la diversa ratio che caratterizza gli istituti del decreto di occupazione d’urgenza da un lato ed il decreto finale di esproprio dall’altro, non si individua alcun principio il quale postuli la necessaria identità fra le aree da assoggettare all’occupazione d’urgenza e quella da assoggettare al successivo decreto di esproprio; pertanto, anche una volta che sia accer-tata in concreto la non coincidenza obiettiva fra le aree interessate dal primo provvedimen-to e quelle coinvolte dal secondo, ciò non comporta in alcun modo l’illegittimità della pro-cedura ablatoria, risultando piuttosto giustificata dalla circostanza secondo cui è solo con il decreto finale di esproprio che l’amministrazione è chiamata ad individuare in modo defi-nitivo le aree da assoggettare al passaggio coattivo di titolarità.

 

2. Se, in tema di espropriazione per pubblica utilità, è vero che, nel decreto finale di espro-prio, l’espressa menzione dell’atto con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera è volta a fornire un apporto in termini di garanzia procedimentale e di piena conoscenza de-gli atti prodromici al decreto di esproprio, è pur vero che in assenza di un obbligo ex lege di effettuare siffatta menzione (obbligo affermatosi solo con il richiamato art. 23, t.u. 8 giu-gno 2001 n. 327, non applicabile al caso di specie), la sua assenza non può condurre all’annullamento degli atti della procedura ablatoria quante volte sia certo che il soggetto interessato abbia comunque avuto la piena conoscenza dell’atto recante la d.p.u.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE

PRIMA SEZIONE



nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO D’ARPE Consigliere

CLAUDIO CONTESSA Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Visto il ricorso 1650/05 proposto da:

DIANIRAMARIA LIBERTINI



rappresentata e difesa da:

AVV. GIOVANNA IACOVONE



con domicilio eletto in LECCE

VIA IV NOVEMBRE, 41
presso
AVV. LIMONGELLI

contro
COMUNE DI LECCE
(in persona del Sindaco p.t.)
rappresentato da
AVV. MARIA LUISA DE SALVO
AVV. LAURA ASTUTO
con domicilio in Lecce
PRESSO LA CASA COMUNALE

e contro
PROVINCIA DI LECCE
(in persona del Presidente p.t., n.c.)

nonché nei confronti di
LEADRI s.r.l. – COCEMER s.p.a.
(in persona dei legali rapp.ti p.t., n.c.)




per l’annullamento, previa sospensiva:
- del decreto definitivo di espropriazione n. 239 del 26 maggio 2005, recante “Progetto per la costruzione della strada tangenziale tra strada statale 16 – asta di penetrazione n. 613 LE-BR – 2° lotto - Espropriazioni
- del frazionamento predisposto dalla Direzione lavori ed approvato dall’Ufficio del Territorio
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, compreso lo stato di consistenza.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2006 la relazione del Referendario Claudio Contessa e udito, altresì, l’avv. Iacovone per la ricorrente e l’avv. Astuto per il Comune di Lecce;
Considerando in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO



La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un’antichissima masseria di rilevante valore storico, denominata ‘Masseria Candela’, in agro di Lecce.
Riferisce, altresì, che le peculiarità della masseria in questione verrebbero certamente pregiudicate dalla realizzazione del progettato tracciato della Tangenziale est di Lecce – II° lotto, dal momento che lo svincolo, con la relativa rampa, della Tangenziale con la strada Lecce-Frigole ricade proprio nell’area di compendio della masseria, chiudendola letteralmente nel raccordo e compromettendo gli antichi muri di cinta a secco costituenti i limiti di proprietà storicizzati e, più in generale, il rilievo storico, artistico e culturale dell’intero complesso.
Al fine del migliore inquadramento delle questioni di causa, è opportuno un breve riepilogo delle vicende che hanno condotto all’approvazione del progetto della Tangenziale est, con particolare riferimento ai profili di più immediato interesse per la ricorrente.
Con una prima delibera di C.C. (la n. 165 del 9 ottobre 1989) il Comune di Lecce approvava il progetto di tracciato generale della Tangenziale est ed i relativi progetti esecutivi (1° e 2° stralcio), ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Il progetto in tal modo approvato veniva, quindi, sottoposto all’esame del Comitato Urbanistico Regionale il quale, con atto in data 9 novembre 1990, esprimeva parere contrario sul progetto (con riferimento al II° lotto) in quanto ritenuto incompatibile “con il disegno e l’impostazione del vigente P.R.G. di Lecce, da poco definitivamente approvato”.
Conseguentemente, con delibera n. 593 del 13 febbraio 1993, la Giunta regionale pugliese rimetteva gli atti al Comune di Lecce “allo scopo di individuare un tracciato alternativo a quello indicato, in modo tale da ricondurre l’arteria viaria in questione alla funzione urbana prevista dal P.R.G. (…)”.
Pertanto, il Comune di Lecce procedeva a modificare il progetto già approvato con del. C.C. n. 165 del 1989 ed a riapprovarlo nuovamente, ai sensi della l. 1 del 1978 (delibera di C.C. n. 26 del 31 gennaio 1996).
Con successiva D.G.M. n. 2181 del 12 novembre 1997 il Comune di Lecce procedeva all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera e del conseguente piano particellare di esproprio.
Al riguardo, l’Esecutivo comunale rilevava che l’approvazione in questione si rendeva necessaria “a seguito delle sopravvenute disposizioni di legge in materia di LL.PP. [che hanno] reso necessario procedere all’adeguamento del progetto in parola, così da renderlo esecutivo e immediatamente cantierizzabile”.
Con atto in data 158 del 8 gennaio 1999, il competente dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia concludeva la procedura di V.I.A..
In tale occasione la Regione, pur esprimendo il proprio assenso sull’opera, forniva alcune prescrizioni progettuali volte a salvaguardare le strutture della Masseria Candela.
Con decreto n. 730 del 14 gennaio 2000, la Provincia di Lecce disponeva l’occupazione d’urgenza delle particelle 29, 23 e 21 del fg. 158, di proprietà della ricorrente.
Il provvedimento in questione (ben presto revocato con successivo provvedimento in data 23 febbraio 2000) veniva impugnato dalla sig.ra Libertini con il ricorso N.R.G. 483/2000, deciso con sentenza in pari data.
Prima di tali eventi, era intervenuta la pubblicazione (gennaio 1998) della L.R. 3 del 1998, il cui art. 4 aveva previsto una procedura c.d. ‘abbreviata’ per l’approvazione di progetti di OO.PP. ricadenti in aree che negli strumenti urbanistici approvati non fossero destinate a pubblici servizi.
Come è noto, l’articolo in questione prevedeva che in talune ipotesi l’approvazione dei progetti in parola costituisse adozione di variante agli strumenti urbanistici e che, a seguito di una fase di verifica delle osservazioni svolta in contraddittorio con i soggetti interessati, il Consiglio comunale potesse procedere all’approvazione definitiva dei progetti (con conseguente variazione degli strumenti urbanistici), a prescindere dall’approvazione regionale.
Pertanto, con deliberazione di C.C. n. 68 del 15 aprile 2000 (impugnata nell’ambito del ricorso N.R.G. 2971/2000, deciso con sentenza in pari data), il Comune di Lecce procedeva a riapprovare il progetto di II° lotto della Tangenziale ai sensi e per gli effetti della richiamato art. 4 della L.R. 3 del 1998.
In tale occasione, si era proceduto ad apportare alcune modifiche al progetto, al fine di conformarsi alle prescrizioni recate nell’ambito del parere reso dagli Uffici regionali all’esito della procedura di V.I.A.
Seguiva la fase di presentazione ed esame delle osservazioni dei soggetti interessati.
Nell’occasione, la ricorrente (con molti altri proprietari di fondi parimenti interessati dal progetto) presentava al Comune di Lecce un’articolata nota di osservazioni con cui si contestava nel metodo e nel merito l’operato posto in essere nella specie dal Comune di Lecce.
Con la successiva del. C.C. n. 106 del 23 giugno 2000 (anch’essa impugnata nell’ambito del ricorso N.R.G. 2971/2000, deciso con sentenza in pari data), il Comune provvedeva ai sensi del richiamato art. 4, L.R. 3 del 1998 all’approvazione definitiva della variante urbanistica relativa alla costruzione del II° lotto della Tangenziale est.
In tale occasione, il Comune riteneva di respingere integralmente le osservazioni presentate dall’odierna ricorrente.
In data 29 settembre 2000 veniva notificato alla ricorrente il decreto di occupazione n. 754 del 4 settembre 2000 a firma del Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni della Provincia di Lecce, allegato alla nota dell’A.T.I. affidataria dei lavori prot. 378/E2000 del 27 settembre 2000, contenente l'individuazione delle particelle oggetto della procedura ablatoria.
La ricorrente riferisce di aver avuto conoscenza del menzionato decreto a seguito dell’impugnata delibera n. 313 del 29 giugno 2000, con la quale la Giunta comunale di Lecce ha riapprovato il progetto esecutivo avente ad oggetto il secondo lotto della Tangenziale est ed ha dichiarato l'opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile ai sensi dell’art. 1, comma 1 della l. 1 del 1978, fissando al contempo i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Tanto il decreto di occupazione, quanto la richiamata delibera di G.M. n. 313 del 2000 venivano impugnate (ricorso N.R.G. 4273/2000, deciso con sentenza in pari data) dalla ricorrente, che ne censurava la presunta illegittimità per un verso in via derivata rispetto ai vizi già dedotti nell'ambito del ricorso N.R.G. 3971/2000 e per altro verso in via autonoma, sotto due distinti profili.
Questo Tribunale prima (ord. n. 14/2001) ed il Consiglio di Stato poi (ord. 1914/2001) respingevano l’invocata tutela cautelare avverso i provvedimenti da ultimo richiamati.
Pertanto, con l’impugnato decreto n. 239 del 26 maggio 2005 il Comune di Lecce provvedeva ad espropriare definitivamente le porzioni di terreno riportate in Catasto al Fg. 168, particelle numm. 218, 219, 221, 227 e 228.
Il provvedimento in questione veniva gravato dalla ricorrente che ne deduceva l’illegittimità sotto due distinti profili.
Inoltre, la ricorrente riproponeva nella specie i dieci motivi di ricorso complessivamente già proposti nell’ambito del ricorso N.R.G. 3971/2000 e del ricorso N.R.G. 4273/2000 (ambedue decisi con sentenze in pari data).

Con atto in data 13 ottobre 2005 si costituiva in giudizio il Comune di Lecce il quale concludeva per l’integrale reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 22 febbraio 2006 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI



Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che illegittimamente l’amministrazione procedente avrebbe incluso nel decreto di esproprio anche una particella (la n. 219 – di estensione pari a 1.370 mq -, derivante dal frazionamento della particella n. 29 indicata negli allegati grafici al decreto di occupazione d’urgenza) che non sarebbe stata inclusa né nello stato di consistenza, né nel decreto di occupazione d’urgenza.
Ora, se è vero che la porzione da ultimo espropriata risulta estesa solo 4.960 mq. (a fronte dei 5.070 indicati negli allegati grafici al decreto di occupazione d’urgenza), nondimeno tale discrasia evidenzierebbe un’assoluta mancanza di coincidenza fra le aree occupate e quelle espropriate, idonea a determinare l’illegittimità dell’impugnato decreto di esproprio.
Illegittima sarebbe anche l’individuazione delle aree da espropriare nell’ambito della particella 23 (successivamente frazionata nelle particelle numm. 220, 221, 222 e 223 – la seconda delle quali effettivamente espropriata -), in quanto, a fronte di una consistenza complessiva dell’area da espropriare indicata nel decreto di occupazione d’urgenza pari a 5.110 mq., avrebbe infine espropriato una porzione di consistenza pari a 5.690 mq.
Illegittima sarebbe, da ultimo, l’individuazione della porzione da espropriare relativamente alla particella n. 21 (successivamente frazionata nelle particelle numm. 226, 227 e 228 – le ultime due effettivamente espropriate -).
Anche in questo caso, infatti, se è vero che la porzione infine espropriata risulta estesa solo 1.695 mq. (a fronte dei 1.995 indicati negli allegati grafici al decreto di occupazione d’urgenza), nondimeno tale discrasia evidenzierebbe ancora una volta la non coincidenza fra le aree occupate e quelle espropriate.
Il motivo, nel suo complesso, non può essere condiviso.
Ed infatti, per quanto concerne l’espropriazione delle particelle in precedenza (i.e.: prima del frazionamento) contrassegnate dai numm. 29 e 21, si osserva che le lamentate diversità derivino unicamente dal frazionamento medesimo e pertanto non possano assumere rilievo ai fini della declaratoria di illegittimità del decreto di esproprio (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 99 del 2005).
Dal momento che il decreto di occupazione d’urgenza indicava le vecchie (e più ampie) particelle, mentre il decreto di esproprio si limita alle nuove (e più ridotte) particelle, non si ravvisa in concreto alcuna lesività nei confronti della ricorrente a seguito della finale individuazione delle aree in concreto espropriate, atteso che la loro consistenza complessiva risulta comunque inferiore a quanto a suo tempo fatto oggetto dell’occupazione d’urgenza.
Per quanto concerne in particolare la ‘nuova’ particella 219, poi, si osserva che la sola circostanza che lo stato di consistenza non abbia descritto il muro che ne costituisce la delimitazione (separandola dalle vicine particelle numm. 125, 126, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 143), non sia di per sé sufficiente a dedurre che l’intenzione dell’amministrazione fosse quella di “lascia[re] libera la relativa area a ridosso” (pag. 7 del ricorso).
Ne consegue che la mancata inclusione del predetto muro nell’ambito dello stato di consistenza non testimoni in alcun modo che la porzione della precedente particella 29 compresa fra la sede della Tangenziale ed il confine delimitato dal muro dovesse restare esclusa dalla procedura ablatoria
Per quanto concerne, poi, la ‘vecchia’ particella n. 23 (divisa, a seguito del frazionamento, in quattro particelle, una delle quali – la n. 221 – assoggettata in concreto al decreto di esproprio di cui è causa), il Collegio osserva che, in ogni caso, la rilevata differenza dimensionale fra la porzione di fondo a suo tempo assoggettata all’occupazione d’urgenza e quella da ultimo fatta oggetto del decreto di esproprio non conduca di per sé alla declaratoria di illegittimità del decreto medesimo.
Ed infatti, attesa la diversa ratio che caratterizza gli istituti del decreto di occupazione d’urgenza da un lato ed il decreto finale di esproprio dall’altro, non si individua alcun principio il quale postuli la necessaria identità fra le aree da assoggettare all’occupazione d’urgenza e quella da assoggettare al successivo decreto di esproprio.
Ne consegue che, anche una volta che sia accertata in concreto la non coincidenza obiettiva fra le aree interessate dal primo provvedimento e quelle coinvolte dal secondo, ciò non comporti in alcun modo l’illegittimità della procedura ablatoria, risultando piuttosto giustificata dalla circostanza secondo cui è solo con il decreto finale di esproprio che l’amministrazione è chiamata ad individuare in modo definitivo le aree da assoggettare al passaggio coattivo di titolarità.
Prima di tale momento, l’amministrazione può fare ricorso allo strumento dell’occupazione d’urgenza al fine di acquisire l’immediata disponibilità delle aree le quali risultino nell’immediato necessarie per la realizzazione delle attività connesse alla realizzazione dell’intervento finale. Ciò non implica, tuttavia, che l’occupazione d’urgenza per essere legittima debba necessariamente riguardare per intero le aree che saranno fatte oggetto del decreto di esproprio (nel senso che le prime debbano interamente coincidere con le seconde), né che le aree che saranno assoggettate al decreto finale di esproprio non possano discostarsi neppure in parte da quelle a suo tempo fatte oggetto del decreto d’occupazione d’urgenza.
Con il secondo motivo di ricorso la sig.ra Libertini lamenta che illegittimamente il Comune di Lecce abbia omesso, nel corpo dell’impugnato decreto di esproprio, di fare espressa menzione della D.G.M. 313 del 29 giugno 2000, con la quale l’amministrazione intimata ha riapprovato il progetto esecutivo, dando atto del fatto che la stessa costituisse dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere di cui è causa.
Secondo la ricorrente, la menzione nel decreto finale di esproprio dell’atto con cui l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità appartiene al contenuto minimo obbligatorio del decreto medesimo (come enucleata dapprima dalla dottrina e successivamente dall’art. 23 del d.P.R. 327 del 2001) e la sua assenza determinerebbe un’insanabile illegittimità idonea ad inficiare insanabilmente il medesimo atto.
Il motivo non può essere condiviso.
In primo luogo, si osserva che alle vicende di causa non può essere applicata la disposizione di cui all’art. 23 del d.P.R. 327 del 2001, richiamata dalla ricorrente (ciò, in base alla previsione di cui al rinnovellato art. 57 del medesimo d.P.R., secondo cui “le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”), bensì la disposizione generale di cui all’art. 48 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, nonché il disposto di cui all’art. 13 della legge n. 22 ottobre 1971, n. 865.
In particolare, si osserva che la prima delle disposizioni da ultimo menzionate non contempla un contenuto minimo ed essenziale del decreto in questione, ragione per cui è stato compito della giurisprudenza, nel corso degli anni, quello di conferire contenuto concreto allo scarno dettato legislativo, individuando gli elementi essenziali che devono essere necessariamente contenuti nel decreto medesimo.
Ebbene, se è vero che la giurisprudenza ha talora ritenuto che l’indicazione della d.p.u. rientri fra i contenuti che in generale devono essere indicati nell’ambito del decreto di esproprio, è pur vero che il requisito in questione è stato solitamente riguardato nel corso degli anni con un approccio sostanziale, volto a respingere la tesi della radicale illegittimità del decreto di esproprio per meri motivi formali (sul punto, cfr. – ex plurimis -: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 17 dicembre 1974, n. 1605).
Ora, se è vero che l’espressa menzione dell’atto con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera è volta a fornire un apporto in termini di garanzia procedimentale e di piena conoscenza degli atti prodromici al decreto di esproprio, è pur vero che in assenza di un obbligo ex lege di effettuare siffatta menzione (obbligo affermatosi solo con il richiamato art. 23 del T.U. 327 del 2001, non applicabile – come si è detto - al caso di specie), la sua assenza non possa condurre all’annullamento degli atti della procedura ablatoria quante volte sia certo che il soggetto interessato avesse comunque avuto la piena conoscenza dell’atto recante la d.p.u.
Ora, risulta agli atti che la ricorrente avesse avuto notizia dell’atto in questione (la più volte richiamata D.G.M. 313 del 2000) e che esso fosse ben noto alla ricorrente medesima la quale – fra l’altro – l’aveva fatto oggetto di apposito ricorso (procedimento N.R.G. 4273/2000, deciso con sentenza in pari data).
Del pari, non possono trovare accoglimento i sei motivi di impugnativa riportati dalla pag. 11 alla pag. 22 del ricorso: si tratta, infatti, di motivi che riproducono in toto i sei argomenti già articolati nell’ambito del ricorso N.R.G. 2971/2000 - deciso con sentenza in pari data – e che devono essere integralmente respinti per i motivi compiutamente esposti nell’ambito della richiamata sentenza.
Neppure possono trovare accoglimento i quattro ulteriori motivi di impugnativa riportati dalla pag. 23 alla pag. 28 del ricorso: si tratta, infatti, di motivi che riproducono in toto i due argomenti già articolati nell’ambito del ricorso N.R.G. 4273/2000 - deciso con sentenza in pari data – (nonché gli ulteriori due motivi proposti nel medesimo ricorso con lo strumento dei motivi aggiunti) e che devono a loro volta essere integralmente respinti per i motivi compiutamente esposti nell’ambito della richiamata sentenza.

In base a quanto esposto, il ricorso in questione deve essere respinto.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1650/2005, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2006.
Aldo Ravalli – Presidente
Claudio Contessa – Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 09 marzo 2006




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