Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2006 - © copyright

T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 22 febbraio 2006 n. 322
Luigi Passanisi – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore
Regione Calabria (avv. I. Mauro) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi)


1. Espropriazione per pubblica utilità – Atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n. 327 del 2001 – Competenza – E’ del Consiglio comunale.

 

2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Bene appartenente ad un ente pubblico – Atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Avvio del procedi-mento – Mancato avviso – Legittimità.

 

3. Espropriazione per pubblica utilità – Atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Risarcimento – Corretta determinazione – Questione – Giurisdizione del giudice amministrativo.

1. L’atto di acquisizione ai sensi dell’art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, rientra tra le com-petenze del Consiglio comunale ai sensi dell’art.42 comma 2 lett. l), d.lg. 18 agosto 2000 n.267, non costituendo un atto meramente esecutivo di scelte pregresse.

 

2. In caso di adozione di un atto di acquisizione ai sensi dell’art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, che riguarda un bene appartenente ad un ente pubblico (nella specie, una Regione), quest’ultimo non può lamentare il mancato avviso di avvio del procedimento, perché le norme sulla partecipazione sono dettate essenzialmente nell’ottica di un procedimento che vede come controparte un privato cittadino per renderlo edotto della portata dell’intervento dell’amministrazione e consentirgli di prospettare i propri interessi ai fini di una adeguata composizione, in una complessiva ottica di democratizzazione dell’azione amministrativa.

 

3. In tema di adozione di un atto di acquisizione ai sensi dell’art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, la questione relativa alla corretta determinazione del risarcimento rientra nella giu-risdizione del giudice amministrativo, e non in quella del giudice ordinario ex art. 53 ult. co., non trattandosi di determinazione e corresponsione di indennità ma di risarcimento del danno, compreso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del I° comma del citato art. 53 e dell’art.35, d.lg. 31 marzo 1998 n.80.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA



composto dai Magistrati:
- LUIGI PASSANISI Presidente
- GIUSEPPE CARUSO Consigliere
- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario rel. est,
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso N. 953/05 R.G. proposto da

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giun-ta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Iolanda MAURO dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la Sezione di Reggio Calabria, via Tripepi, 92

CONTRO



Comune di Reggio Calabria
, in persona del Sindaco pro tem-pore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario DE TOMMASI, nel cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Castello,1 è elettivamente domicilia-to


per l’annullamento



della delibera n. 11 del 24 maggio 2005 del Consiglio comunale di Reggio Calabria con la quale, relativamente ai lavori di realizzazione del Teatro ex CRAL-ENAI in Gallico, il Comune di Reggio Calabria deter-mina “di dichiarare che l’opera riveste i caratteri di pubblica utilità, ur-genza ed indifferibilità ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 327/2001; di ac-quisire,si dell’articolo 43 del d.p.r. 327 del 8 giugno 2001, l’aria interes-sata all’intervento intestata alla ditta regione Calabria, riportata al foglio di mappa 5 sez. catastale di Gallico, particella numero 228 per una super-ficie di mq 600 e procedere al pagamento della relativa indennità di oc-cupazione illegittima di € 33.891,05 calcolata secondo i dettami del comma 6 del citato DPR” e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale al predetto, previa sospensione, nonché per la condanna della parte resistente alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento del danno

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Cala-bria;
Viste le memorie presentate nell’interesse delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006 i procuratori delle parti come da verbale; relatore il Primo ref. Caterina CRISCENTI;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


F A T T O




La Regione Calabria, proprietaria dal 1979 del terreno identificato al N.C.E.U. alla partita 4595, particella n. 228 del fg. 5, prima di proprie-tà dell’E.N.A.L. (ente soppresso con l. 21 ottobre 1978 n. 641), chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, meglio in epigrafe indica-to, deducendo cinque motivi di illegittimità. Proponeva anche domanda di restituzione dell’immobile con condanna del Comune di Reggio Calabria al risarcimento integrale dei danni subiti, con rivalutazione ed interessi, e, in subordine, qualora si dovesse escludere il diritto alla restituzione, la condanna dell’ente al risarcimento del danno secondo i parametri di cui al comma 6 dell’art. 43, non correttamente applicati nel provvedimento in questione.
Si costituiva il Comune, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua assoluta infondatez-za.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2006, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.


D I R I T T O




1. La presente controversia ha ad oggetto un provvedimento di ac-quisizione in sanatoria adottato ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001.
Occorre premettere che la concreta fattispecie in esame presenta due aspetti peculiari e precisamente che: 1) la parte nei cui confronti viene di-sposta l’acquisizione è a sua volta un soggetto pubblico; 2) l’opera è stata realizzata dal Comune di Reggio Calabria nella convinzione – poi rivela-tasi errata – che la part. 228, interessata dai lavori di “Ristrutturazione Teatro ex Cral-Enal”, appartenesse al patrimonio comunale.

2. Ciò brevemente premesso, può esaminarsi l’eccezione di inam-missibilità del gravame formulata dal Comune per mancata impugnazione degli atti presupposti, tra cui la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
L’eccezione non coglie nel segno.
Il provvedimento impugnato – come osservato dalla difesa della Regione – ha una sua autonomia e trova negli atti c.d. presupposti, e se-gnatamente nella dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, solo un an-tecedente storico, ma non logico-giuridico, sicchè l’interesse restitutorio e risarcitorio sotteso al presente gravame potrebbe essere soddisfatto con l’annullamento del solo atto di acquisizione, a prescindere dalla vigenza o meno degli atti pregressi della procedura espropriativa.

3. Può così procedersi all’esame del merito, anteponendo la valuta-zione del quinto motivo di gravame col quale la Regione denuncia l’incompetenza del Consiglio comunale ad adottare l’atto di acquisizione, che sarebbe, invece, di competenza del dirigente dell’ufficio per le espro-priazioni.
Il Tribunale ritiene di condividere sul punto le osservazioni svolte dalla difesa del Comune, secondo cui l’atto deliberativo impugnato ha es-senzialmente carattere acquisitivo e, pertanto, rientra tra le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. l) D.lgs n. 267/00.
Nella specifica fattispecie, infatti, la procedura espropriativa a suo tempo avviata nei riguardi dei proprietari privati delle altre particelle di terreno interessate dai lavori non conteneva già la scelta di acquisire an-che quest’area, perché il Comune riteneva di esserne già proprietario. Ne consegue che l’atto in questione, in quanto volto all’acquisizione di un immobile, è stato correttamente adottato dal Consiglio, non costituendo un atto meramente esecutivo di scelte pregresse.

4. Col primo motivo la Regione lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e conseguentemente la violazione dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 1 l.n. 241/90 e 2 T.U. n. 32701.
La doglianza è infondata.
La Regione era a conoscenza dell’intera procedura finalizzata alla realizzazione dell’opera in questione e della complessa situazione che ri-guardava la titolarità della part. 228, per lo meno dal 2004 avendo ottenu-to – dopo un contenzioso svoltosi innanzi a questo Tar – “l’accesso ai do-cumenti in forza dei quali si sta provvedendo a tale realizzazione, al fine di tutelare detto bene patrimoniale” (pag. 9 sent. n. 59/04).
Osserva peraltro il Collegio che le norme sulla partecipazione sono dettate essenzialmente nell’ottica di un procedimento che vede come con-troparte un privato cittadino per renderlo edotto della portata dell’intervento dell’amministrazione e consentirgli di prospettare i propri interessi ai fini di una adeguata composizione, in una complessiva ottica di democratizzazione dell’azione amministrativa.
Sebbene qui l’ente regionale sia portatore di un interesse alla con-servazione di un proprio bene, in buona misura sovrapponibile all’interesse di cui sarebbe portatore un comune cittadino, non può non rilevarsi che gli obblighi posti dalla normativa sul procedimento ai fini di un intervento partecipato da parte del soggetto destinatario del provvedi-mento assumano consistenza diversa in virtù della natura pubblica del de-stinatario, sul quale pure istituzionalmente gravano obblighi di buon an-damento e leale collaborazione.
L’amministrazione ha per di più invocato l’art. 21 octies, co. 2, II parte, a tenore del quale “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del proce-dimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concre-to adottato”.
Deve però osservarsi che l’art. 43 prevede a sua volta una normativa speciale sugli effetti dell’illegittimità dell’atto, che appare prevalente ri-spetto a quella generale, pur successiva, rintracciabile nella legge sul pro-cedimento e richiamata dalla difesa del Comune.
Il III co. del cit. art. 43 stabilisce, infatti, che “Qualora sia impugna-to uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di inte-resse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ri-corso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo”.
Il legislatore ha così ipotizzato non solo che l’acquisizione possa es-sere comunque disposta senza che venga seguita la via maestra del proce-dimento, con tutte le garanzie per esso previste, ma ha anche previsto che nel caso di fondatezza del ricorso, proposto anche avverso un atto di ac-quisizione, sia esclusa comunque la restituzione del bene.
Da ciò si desume in conclusione, in relazione al vizio dedotto, che, avuto riguardo alla specifica fattispecie in esame, l’obbligo di comunica-zione poteva ritenersi superato dalla conoscenza comunque acquisita dal-la Regione e che in ogni caso l’illegittimità dedotta non potrebbe dar luo-go ad annullamento dell’atto o alla restituzione del bene.

5. Col secondo e terzo motivo – lett. a) e b) - la Regione lamenta l’inadeguatezza della motivazione e la violazione dell’art. 43, in quanto, non essendo ancora ultimata l’opera in questione, il bene non può dirsi u-tilizzato dall’amministrazione comunale e mancherebbe comunque una valutazione comparativa degli interessi in conflitto.
Le censure sono infondate.
5.1. Sotto il primo profilo è evidente che il presupposto dell’utilizzazione è dal legislatore riferito non all’opera, ma all’immobile il quale deve, in virtù di tale utilizzazione per scopi di interesse pubblico, risultare “modificato”.
Come già osservato dalla I sezione del Tar Catanzaro in una recente pronuncia, la n. 984 del 7 giugno 2005, “il riferimento all'utilizzazione del bene ed alla sua modifica appare finalizzato, in aderenza alla ratio della norma, a delimitare la portata della previsione, onde restringerne l'applicabilità al caso in cui si tratti di sanare situazioni nelle quali l'Am-ministrazione, in difetto di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, utilizzi un bene per finalità di pubbli-co interesse e lo abbia modificato in misura tale da far considerare la mancata acquisizione uno spreco di risorse pubbliche. Occorre, quindi, da un lato, che sia in atto un rapporto di carattere materiale tra l'Amministrazione ed il bene immobile di cui si tratta e, dall'altro, che l'entità della modifica, che è senz'altro cosa diversa dall'irreversibile tra-sformazione, sia tale da giustificare, in considerazione dell'indicata ratio della norma, l'adozione di un provvedimento autoritativo che implichi l'acquisto del bene, pur in assenza di valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo di pubblica utilità”.
Nel caso in esame i presupposti sussistono, essendo già stati intra-presi i lavori i quali, ormai in uno stadio avanzato (vd. documentazione in atti), sono stati anche preceduti dalla demolizione di un preesistente vetu-sto fabbricato, che insisteva sulla part. 228.
5.2. Sotto il secondo aspetto si evidenzia ancora una volta la partico-larità della vicenda, caratterizzata dal fatto che le altre particelle interes-sate dai lavori di “Ristrutturazione Teatro ex Cral-Enal” erano di proprie-tà privata e per esse l’ente ha già completato l’iter della procedu-ra ablatoria (vd. nota n. 3527 del 20 maggio 2004 del dirigente del settore programmazione e progettazione LL.PP.), che non aveva invece attivato nei riguardi della part. 228, non avendo a suo tempo individuato corret-tamente la proprietà del bene.
A fronte dell’evidente interesse del Comune ad acquisire tutta l’area necessaria per completare l’opera pubblica, non emerge peraltro, neppure in questa sede, alcun interesse della Regione, diverso dal mero manteni-mento della titolarità della proprietà di un’area che, peraltro, fino all’intervento comunale risultava in stato d’abbandono, come si evince dalla stessa relazione di stima predisposta nel marzo 2000 in sede di rico-gnizione periodica dei beni di proprietà regionale.

6. Col terzo motivo lett. d) la Regione lamenta l’omessa notificazio-ne dell’atto nelle forme degli atti processuali civili, prescritta dall’art. 43.
Il Tribunale ritiene che da tale irregolarità non possa farsi discende-re l’illegittimità e dunque la caducazione dell’atto, anche in virtù del principio posto dall’art. 156 c.p.c., essendosi raggiunto lo scopo cui quel-la prescrizione formale era destinata.

7. Col quarto motivo la Regione deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, essendo illogica e contraddittoria la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell’art. 12 DPR n. 327/01 contenuta nell’atto deliberativo, perché il Comune da un lato sembrerebbe voler avviare un procedimento espropriativo, dichiarando così l’opera di pubblica utilità, e dall’altro sembra invece voler ovviare alla sua mancanza od illegittimità, acquisendo l’immobile occupato.
La censura è infondata.
Appare convincente, infatti, la difesa del comune laddove sostiene che il riferimento all’art. 12 non debba essere letto come inizio di una nuova procedura, ma piuttosto come espressa conferma della presenza at-tuale di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e pertanto il ri-chiamo – per quanto invero impreciso – andrebbe a completare il corredo motivazionale dell’atto di acquisizione, proprio nella parte in cui si evi-denziano gli interessi in gioco.

8. Col terzo motivo lett. c) la Regione si duole che la deliberazione impugnata si è limitata a disporre che venga corrisposta una “indennità di occupazione illegittima” quantificata in € 33.891,05. Tale profilo di do-glianza viene poi ulteriormente ribadito nella formulazione della doman-da risarcitoria.
Premesso che deve essere respinta la domanda risarcitoria formulata come richiesta conseguente all’invalidità del provvedimento – attesa l’infondatezza dei motivi proposti -, non essendovi spazio per una con-danna al risarcimento del danno ulteriore e diversa rispetto a quella già contemplata dalla legge per il caso di acquisizione in sanatoria, l’esame della pretesa risarcitoria deve, dunque, essere calibrato solo sulla confor-mità o meno del deliberato al disposto del co. 6 dell’art. 43, così come richiesto dal ricorrente in via subordinata.
Sul punto è indubbio, fra l’altro, che anche la questione relativa alla corretta determinazione del quantum rientra nella giurisdizione di questo giudice, e non in quella del giudice ordinario ex art. 53 ult. co., come invece eccepito dal Comune, non trattandosi di determinazione e corresponsione di indennità ma di risarcimento del danno, compreso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del I co del ci-tato art. 53 e dell’art. 35 D.lvo n. 80/98.
8.1. Nel merito il Tribunale rileva che ai sensi del comma 6 dell’art. 43 “il risarcimento del danno è determinato: a) nella misura corrispon-dente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'oc-cupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi mora-tori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza tito-lo”.
Intanto non v’è dubbio che – come riconosciuto dallo stesso resi-stente – già la qualificazione dell’importo come indennità d’occupazione è errata, trattandosi, come testualmente previsto dal disposto normativo, di risarcimento del danno.
Ma dalla tabella di calcolo predisposta dall’unità organizzativa e-spropri in fase istruttoria ed allegata in atti si evince che l’errore non è stato solo formale-terminologico, in quanto l’importo liquidato di € 33.891,05 per 600 mq. di terreno rappresenta non già il valore venale del bene e gli interessi moratori, come previsto dall’art. 43, ma si basa sull’indennità espropriativa calcolata ai sensi del co. 1 dell’art. 37, ossia “nella misura pari all'importo, diviso per due … pari alla somma del valo-re venale del bene e del reddito dominicale netto … e moltiplicato per dieci”.
L’art. 43 richiama invece solo i co. 3 e seguenti per quanto attiene alla natura edificatoria o meno del terreno, ma non già i primi due commi dell’art. 37 che riguardano appunto l’indennità di espropriazione, che in nessun modo rileva nel caso di acquisizione in sanatoria.
8.2. Il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo solo nella parte in cui dispone di procedere al pagamento della indennità di occupa-zione illegittima, quantificata in € 33.891,05.
Il Comune di Reggio Calabria deve, dunque, essere condannato al risarcimento del danno da determinarsi secondo i parametri posti dall’art. 43, co. 6, che il Tribunale, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 35, II co., D.lgs. n. 80/98, così ulteriormente specifica: - corresponsione dell'inte-grale valore venale del bene perduto (area e fabbricato), che comunque non potrà essere inferiore a € 92,96 al mq. - già riconosciuto dal Comune - cui va aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data di occupazione del bene (26 marzo 2001) sino alla data di deposito della presente decisione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, calcolati sulla somma non ri-valutata; - corresponsione degli interessi moratori, da computarsi con de-correnza dalla medesima data di cui sopra sino all’effettivo soddisfo, ma calcolati sul solo capitale, alla predetta data determinato e non rivaluta-to.
Il Comune di Reggio Calabria dovrà proporre a favore della Regio-ne Calabria il pagamento della somma, determinata in base ai criteri di cui sopra, entro e non oltre venti giorni dal notificazione della presente decisione, disponendone il pagamento entro e non oltre i successivi trenta giorni dalla proposta, in conformità al disposto del II co., lett. c, dell’art. 43.
Ricorrono giusti motivi, stante anche la novità della questione, per compensare integralmente tra le parti le spese della lite.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 953/05 R.G., lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e per l’effetto condanna il Comune di Reggio Calabria a corrispondere alla Regione Ca-labria il risarcimento del danno da determinarsi secondo i parametri posti dall’art. 43, co. 6, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed in ossequio ai criteri ed alle modalità fissate in motivazione.
Rigetta tutte le altre domande.
Spese compensate.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente senten-za.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006.

Depositata Il 22 febbraio 2006



 

BIAGIO DELFINO

Sull’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento all’ente pubblico destinatario del provvedimento amministrativo


Il caso risolto dal Tar Calabria, Reggio Calabria, con la sentenza n.322 del 2006, pre-senta alcune peculiarità che sollecitano una sia pur breve riflessione. Esso ha ad oggetto un atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, posto da un Comune riguardo ad un bene di proprietà dell’Ente Regione.
Tra le affermazioni del tribunale calabrese che meritano attenzione vi è quella che at-tribuisce alla cognizione del giudice amministrativo la questione relativa alla corretta quantificazione del ristoro dovuto al destinatario di un atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001, non trovando spazio la giurisdizione del giudice ordinario sulla determina-zione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura e-spropriativa o ablativa, come sancita dall’art.53 ult. comma del medesimo decreto presi-denziale.
In verità, l’opera dell’interprete è sul punto agevolata dal legislatore che definisce e-spressamente risarcimento del danno il ristoro di cui tratta il sesto comma del richiamato art.43, d.P.R. n.327 del 2001.
Ma il maggior interesse è suscitato dal mancato avviso di avvio del procedimento di cui l’Ente Regione si duole rispetto all’atto impugnato e che i giudici hanno ritenuto legit-timo sulla base di un motivo fattuale, che in questa sede ovviamente non rileva, e di due ragioni di diritto.
Per la sentenza in esame, l’art.43, d.lg. n.327 del 2001, prevede una normativa specia-le sugli effetti dell’illegittimità dell’atto che è prevalente su quella generale posta dalla legge sul procedimento, perché il terzo comma dell’articolo anzidetto ammette la possibilità, in caso di azione promossa per la restituzione del bene, per la p.a. o per il soggetto che utilizza il bene stesso di chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della resti-tuzione del bene senza limiti di tempo.
Da ciò i giudici calabresi desumono che «il legislatore ha così ipotizzato non solo che l'acquisizione possa essere comunque disposta senza che venga seguita la via maestra del procedimento, con tutte le garanzie per esso previste, ma ha anche previsto che nel caso di fondatezza del ricorso, proposto anche avverso un atto di acquisizione, sia esclusa comun-que la restituzione del bene».
Ora, non appare convincente che dalla previsione che l’acquisizione possa essere di-sposta in sede giurisdizionale si riesca ad evincere che l’acquisizione in via amministrativa sia adottabile senza rispettare le garanzie procedimentali stabilite dalla l. 7 agosto 1990 n.241.
Ed infatti altra giurisprudenza ha affermato condivisibilmente che le esigenze sottese all’art.7, l. n.241 del 1990, e cioè che si instauri un contraddittorio nei confronti dei soggetti che possono subire gli effetti diretti e pregiudizievoli di un provvedimento in corso di ema-nazione, al duplice scopo di offrire a tutti gli interessati l’opportunità di esprimere le pro-prie ragioni e di sollecitarne la collaborazione, «assumono un rilievo pregnante allorché si tratti dello svolgimento di una funzione caratterizzata da un alto tasso di discrezionalità, quale quella esercitata in attuazione dei poteri disciplinati dall’art.43 del vigente Testo U-nico sulle espropriazioni» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 febbraio 2006 n.84, in www.giustizia-amministrativa.it.).
In tema di acquisizione sanante, quello contemplato dall’art.7, l. n.241 del 1990, ap-pare, in effetti, un valido strumento per la piena emersione degli interessi in conflitto, il cui contemperamento va trasfuso in una motivazione che, come ha precisato l'Adunanza ple-naria del Consiglio di Stato, deve essere particolarmente esaustiva (Cons. Stato, ad. plen., 29 aprile 2005 n.2, in Cons. Stato, 2005, I, 621).
Ma la seconda ragione addotta per giustificare la legittimità del mancato avviso di av-vio del procedimento lascia, in verità, ancora più perplessi.
Sostiene la sentenza in esame che «le norme sulla partecipazione sono dettate essen-zialmente nell’ottica di un procedimento che vede come controparte un privato cittadino per renderlo edotto della portata dell’intervento dell’amministrazione e consentirgli di pro-spettare i propri interessi ai fini di una adeguata composizione, in una complessiva ottica di democratizzazione dell’azione amministrativa», aggiungendo che sebbene nella fattispe-cie «l’ente regionale sia portatore di un interesse alla conservazione di un proprio bene, in buona misura sovrapponibile all’interesse di cui sarebbe portatore un comune cittadino, non può non rilevarsi che gli obblighi posti dalla normativa sul procedimento ai fini di un intervento partecipato da parte del soggetto destinatario del provvedimento assumano consistenza diversa in virtù della natura pubblica del destinatario, sul quale pure istituzio-nalmente gravano obblighi di buon andamento e leale collaborazione».
La prima affermazione costituisce una conseguenza dell’opinione secondo cui la l. n. 241 del 1990 rappresenta una sorta di «Statuto del cittadino nei confronti della p.a.»; opi-nione non solo largamente diffusa in dottrina anche per le molte suggestioni che evoca in termini di rafforzamento della tutela dell’individuo, ma che sembra ricevere avallo dalla stessa normativa, come dimostra, in materia di imposte, la legge, che racchiudendo alcune garanzie già introdotte dalla l. n.241 del 1990 (conoscenza degli atti, motivazione), è ap-punto denominata Statuto del contribuente (l. 27 luglio 2000 n.212).
E’ un’opinione, però, che non va assolutizzata, ma che è corretta ove sia intesa quale riflesso di una legge pensata e strutturata per disciplinare la scansione delle fasi in cui l'a-zione amministrativa si traduce in atto amministrativo. Che la l. n.241 del 1990 possa esse-re qualificata come «Statuto del cittadino nei confronti della p.a.» solo attraverso un pro-cesso intellettivo di tal genere è importante da tener presente anche quando si affrontano problematiche molto delicate come la responsabilità per contatto amministrativo qualifica-to.
Entrando nel vivo dell’istituto dell’avviso di avvio del procedimento (art.7 ss., l. n.241 del 1990), non ci sembra casuale che il legislatore non abbia mai usato i termini «cittadi-no/i», nemmeno ove parla di portatore di interessi pubblici o privati ovvero di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, preferendo quello di «soggetto» (art.9).
Il Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, trascura poi che tra i soggetti considerati dal-l'art.7 comma 1, l. n.241 del 1990, cui va comunicato l’avvio del procedimento, il legislatore ha ricompreso quelli che per legge devono intervenirvi ed è noto che esistono varie norme che obbligano la p.a. procedente ad osservare l’obbligo di comunicazione nei confronti di enti pubblici, basta ricordare l’ipotesi del procedimento di dichiarazione di notevole inte-resse pubblico disciplinato dall’art.139, d.lg. 22 gennaio 2004 n.42, in cui la Regione co-munica l’avvio anche alla città metropolitana o al comune interessato.
La seconda affermazione della sentenza in esame persuade ancora meno quando si ri-tiene, specie in una controversia come la presente, che gli obblighi posti dalla normativa sul procedimento ai fini di un intervento partecipato da parte del soggetto destinatario del provvedimento assumano consistenza diversa in virtù della natura pubblica di quest'ulti-mo.
Invero, non si può negare che la Regione proprietaria di un immobile sottoposto ad un atto di acquisizione sanante ex art.43, d.lg. n.327 del 2001, sia titolare di un interesse legittimo oppositivo al pari di un privato proprietario di un immobile che si trovi nella me-desima situazione.
Ora, se tra ente pubblico e soggetto privato, in tale fattispecie, esiste perfetta simme-tria quanto alla titolarità della posizione giuridica incisa e quanto al rimedio giurisdiziona-le da esperire, perché tale simmetria dovrebbe venir meno in ordine alle garanzie procedi-mentali contemplate dalla l. n.241 del 1990?
Infine, dall’analisi della giurisprudenza si traggono conferme in favore dell’esistenza dell’obbligo della p.a. procedente di comunicare l’avvio del procedimento anche quando destinatario del provvedimento sia un ente pubblico: così, nel caso del procedimento di prelazione nei confronti dell’alienante ente pubblico proprietario di un immobile sottopo-sto a vincolo storico-artistico (Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2001 n.923, in Foro amm., 2001, 590); così nel caso di modifica dello statuto di un’i.p.a.b. consistente nel trasferimento da un ente pubblico ad un altro del potere di nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell’istituzione (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 17 ottobre 2003 n.2115, in Foro amm.-TAR, 2003, 3097); così nel caso del procedimento per la realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti nei confronti dei comuni il cui territorio è limitrofo all’area dei lavori (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 12 dicembre 1997 n.633, in Ragiusan, 1997, fasc. 170-1, 145).





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento