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| n. 3-2006 - © copyright |
| T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 22 febbraio 2006
n. 322
Luigi Passanisi – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore
Regione Calabria (avv. I. Mauro) c. Comune di Reggio Calabria
(avv. M. De Tommasi) |
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1. Espropriazione per pubblica utilità –
Atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n. 327 del 2001 –
Competenza – E’ del Consiglio comunale.
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2. Pubblica amministrazione – Procedimento
amministrativo – Bene appartenente ad un ente pubblico –
Atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001 –
Avvio del procedi-mento – Mancato avviso – Legittimità.
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3. Espropriazione per pubblica utilità –
Atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001 –
Risarcimento – Corretta determinazione – Questione – Giurisdizione
del giudice amministrativo.
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1. L’atto di acquisizione ai sensi dell’art.43,
d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, rientra tra le com-petenze del
Consiglio comunale ai sensi dell’art.42 comma 2 lett. l),
d.lg. 18 agosto 2000 n.267, non costituendo un atto meramente
esecutivo di scelte pregresse.
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2. In caso di adozione di un atto di acquisizione
ai sensi dell’art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, che riguarda
un bene appartenente ad un ente pubblico (nella specie,
una Regione), quest’ultimo non può lamentare il mancato
avviso di avvio del procedimento, perché le norme sulla
partecipazione sono dettate essenzialmente nell’ottica di
un procedimento che vede come controparte un privato cittadino
per renderlo edotto della portata dell’intervento dell’amministrazione
e consentirgli di prospettare i propri interessi ai fini
di una adeguata composizione, in una complessiva ottica
di democratizzazione dell’azione amministrativa.
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3. In tema di adozione di un atto di acquisizione
ai sensi dell’art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, la questione
relativa alla corretta determinazione del risarcimento rientra
nella giu-risdizione del giudice amministrativo, e non in
quella del giudice ordinario ex art. 53 ult. co., non trattandosi
di determinazione e corresponsione di indennità ma di risarcimento
del danno, compreso nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ai sensi del I° comma del citato art. 53
e dell’art.35, d.lg. 31 marzo 1998 n.80.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
composto dai Magistrati:
- LUIGI PASSANISI Presidente
- GIUSEPPE CARUSO Consigliere
- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario rel. est,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 953/05 R.G. proposto da
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della
Giun-ta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Iolanda
MAURO dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata
presso la Sezione di Reggio Calabria, via Tripepi, 92
CONTRO
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro
tem-pore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario DE
TOMMASI, nel cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Castello,1
è elettivamente domicilia-to
per l’annullamento
della delibera n. 11 del 24 maggio 2005 del Consiglio
comunale di Reggio Calabria con la quale, relativamente
ai lavori di realizzazione del Teatro ex CRAL-ENAI in Gallico,
il Comune di Reggio Calabria deter-mina “di dichiarare che
l’opera riveste i caratteri di pubblica utilità, ur-genza
ed indifferibilità ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r.
327/2001; di ac-quisire,si dell’articolo 43 del d.p.r. 327
del 8 giugno 2001, l’aria interes-sata all’intervento intestata
alla ditta regione Calabria, riportata al foglio di mappa
5 sez. catastale di Gallico, particella numero 228 per una
super-ficie di mq 600 e procedere al pagamento della relativa
indennità di oc-cupazione illegittima di € 33.891,05 calcolata
secondo i dettami del comma 6 del citato DPR” e di ogni
altro atto connesso, presupposto e consequenziale al predetto,
previa sospensione, nonché per la condanna della parte resistente
alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento del danno
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio
Cala-bria;
Viste le memorie presentate nell’interesse delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006 i procuratori
delle parti come da verbale; relatore il Primo ref. Caterina
CRISCENTI;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
La Regione Calabria, proprietaria dal 1979 del terreno identificato
al N.C.E.U. alla partita 4595, particella n. 228 del fg.
5, prima di proprie-tà dell’E.N.A.L. (ente soppresso con
l. 21 ottobre 1978 n. 641), chiedeva l’annullamento del
provvedimento impugnato, meglio in epigrafe indica-to, deducendo
cinque motivi di illegittimità. Proponeva anche domanda
di restituzione dell’immobile con condanna del Comune di
Reggio Calabria al risarcimento integrale dei danni subiti,
con rivalutazione ed interessi, e, in subordine, qualora
si dovesse escludere il diritto alla restituzione, la condanna
dell’ente al risarcimento del danno secondo i parametri
di cui al comma 6 dell’art. 43, non correttamente applicati
nel provvedimento in questione.
Si costituiva il Comune, eccependo preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso e, nel merito, la sua assoluta infondatez-za.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2006, sentite le parti,
la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
1. La presente controversia ha ad oggetto un provvedimento
di ac-quisizione in sanatoria adottato ai sensi dell’art.
43 D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001.
Occorre premettere che la concreta fattispecie in esame
presenta due aspetti peculiari e precisamente che: 1) la
parte nei cui confronti viene di-sposta l’acquisizione è
a sua volta un soggetto pubblico; 2) l’opera è stata realizzata
dal Comune di Reggio Calabria nella convinzione – poi rivela-tasi
errata – che la part. 228, interessata dai lavori di “Ristrutturazione
Teatro ex Cral-Enal”, appartenesse al patrimonio comunale.
2. Ciò brevemente premesso, può esaminarsi l’eccezione di
inam-missibilità del gravame formulata dal Comune per mancata
impugnazione degli atti presupposti, tra cui la dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera.
L’eccezione non coglie nel segno.
Il provvedimento impugnato – come osservato dalla difesa
della Regione – ha una sua autonomia e trova negli atti
c.d. presupposti, e se-gnatamente nella dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, solo un an-tecedente storico,
ma non logico-giuridico, sicchè l’interesse restitutorio
e risarcitorio sotteso al presente gravame potrebbe essere
soddisfatto con l’annullamento del solo atto di acquisizione,
a prescindere dalla vigenza o meno degli atti pregressi
della procedura espropriativa.
3. Può così procedersi all’esame del merito, anteponendo
la valuta-zione del quinto motivo di gravame col quale la
Regione denuncia l’incompetenza del Consiglio comunale ad
adottare l’atto di acquisizione, che sarebbe, invece, di
competenza del dirigente dell’ufficio per le espro-priazioni.
Il Tribunale ritiene di condividere sul punto le osservazioni
svolte dalla difesa del Comune, secondo cui l’atto deliberativo
impugnato ha es-senzialmente carattere acquisitivo e, pertanto,
rientra tra le competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42, co. 2, lett. l) D.lgs n. 267/00.
Nella specifica fattispecie, infatti, la procedura espropriativa
a suo tempo avviata nei riguardi dei proprietari privati
delle altre particelle di terreno interessate dai lavori
non conteneva già la scelta di acquisire an-che quest’area,
perché il Comune riteneva di esserne già proprietario. Ne
consegue che l’atto in questione, in quanto volto all’acquisizione
di un immobile, è stato correttamente adottato dal Consiglio,
non costituendo un atto meramente esecutivo di scelte pregresse.
4. Col primo motivo la Regione lamenta la mancata comunicazione
di avvio del procedimento e conseguentemente la violazione
dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza
di cui agli artt. 1 l.n. 241/90 e 2 T.U. n. 32701.
La doglianza è infondata.
La Regione era a conoscenza dell’intera procedura finalizzata
alla realizzazione dell’opera in questione e della complessa
situazione che ri-guardava la titolarità della part. 228,
per lo meno dal 2004 avendo ottenu-to – dopo un contenzioso
svoltosi innanzi a questo Tar – “l’accesso ai do-cumenti
in forza dei quali si sta provvedendo a tale realizzazione,
al fine di tutelare detto bene patrimoniale” (pag. 9 sent.
n. 59/04).
Osserva peraltro il Collegio che le norme sulla partecipazione
sono dettate essenzialmente nell’ottica di un procedimento
che vede come con-troparte un privato cittadino per renderlo
edotto della portata dell’intervento dell’amministrazione
e consentirgli di prospettare i propri interessi ai fini
di una adeguata composizione, in una complessiva ottica
di democratizzazione dell’azione amministrativa.
Sebbene qui l’ente regionale sia portatore di un interesse
alla con-servazione di un proprio bene, in buona misura
sovrapponibile all’interesse di cui sarebbe portatore un
comune cittadino, non può non rilevarsi che gli obblighi
posti dalla normativa sul procedimento ai fini di un intervento
partecipato da parte del soggetto destinatario del provvedi-mento
assumano consistenza diversa in virtù della natura pubblica
del de-stinatario, sul quale pure istituzionalmente gravano
obblighi di buon an-damento e leale collaborazione.
L’amministrazione ha per di più invocato l’art. 21 octies,
co. 2, II parte, a tenore del quale “il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio
del proce-dimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concre-to adottato”.
Deve però osservarsi che l’art. 43 prevede a sua volta una
normativa speciale sugli effetti dell’illegittimità dell’atto,
che appare prevalente ri-spetto a quella generale, pur successiva,
rintracciabile nella legge sul pro-cedimento e richiamata
dalla difesa del Comune.
Il III co. del cit. art. 43 stabilisce, infatti, che “Qualora
sia impugna-to uno dei provvedimenti indicati nei commi
1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione
di un bene utilizzato per scopi di inte-resse pubblico,
l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il
bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso
di fondatezza del ri-corso o della domanda, disponga la
condanna al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza limiti di tempo”.
Il legislatore ha così ipotizzato non solo che l’acquisizione
possa es-sere comunque disposta senza che venga seguita
la via maestra del proce-dimento, con tutte le garanzie
per esso previste, ma ha anche previsto che nel caso di
fondatezza del ricorso, proposto anche avverso un atto di
ac-quisizione, sia esclusa comunque la restituzione del
bene.
Da ciò si desume in conclusione, in relazione al vizio dedotto,
che, avuto riguardo alla specifica fattispecie in esame,
l’obbligo di comunica-zione poteva ritenersi superato dalla
conoscenza comunque acquisita dal-la Regione e che in ogni
caso l’illegittimità dedotta non potrebbe dar luo-go ad
annullamento dell’atto o alla restituzione del bene.
5. Col secondo e terzo motivo – lett. a) e b) - la Regione
lamenta l’inadeguatezza della motivazione e la violazione
dell’art. 43, in quanto, non essendo ancora ultimata l’opera
in questione, il bene non può dirsi u-tilizzato dall’amministrazione
comunale e mancherebbe comunque una valutazione comparativa
degli interessi in conflitto.
Le censure sono infondate.
5.1. Sotto il primo profilo è evidente che il presupposto
dell’utilizzazione è dal legislatore riferito non all’opera,
ma all’immobile il quale deve, in virtù di tale utilizzazione
per scopi di interesse pubblico, risultare “modificato”.
Come già osservato dalla I sezione del Tar Catanzaro in
una recente pronuncia, la n. 984 del 7 giugno 2005, “il
riferimento all'utilizzazione del bene ed alla sua modifica
appare finalizzato, in aderenza alla ratio della norma,
a delimitare la portata della previsione, onde restringerne
l'applicabilità al caso in cui si tratti di sanare situazioni
nelle quali l'Am-ministrazione, in difetto di valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della
pubblica utilità, utilizzi un bene per finalità di pubbli-co
interesse e lo abbia modificato in misura tale da far considerare
la mancata acquisizione uno spreco di risorse pubbliche.
Occorre, quindi, da un lato, che sia in atto un rapporto
di carattere materiale tra l'Amministrazione ed il bene
immobile di cui si tratta e, dall'altro, che l'entità della
modifica, che è senz'altro cosa diversa dall'irreversibile
tra-sformazione, sia tale da giustificare, in considerazione
dell'indicata ratio della norma, l'adozione di un provvedimento
autoritativo che implichi l'acquisto del bene, pur in assenza
di valido ed efficace provvedimento di espropriazione o
dichiarativo di pubblica utilità”.
Nel caso in esame i presupposti sussistono, essendo già
stati intra-presi i lavori i quali, ormai in uno stadio
avanzato (vd. documentazione in atti), sono stati anche
preceduti dalla demolizione di un preesistente vetu-sto
fabbricato, che insisteva sulla part. 228.
5.2. Sotto il secondo aspetto si evidenzia ancora una volta
la partico-larità della vicenda, caratterizzata dal fatto
che le altre particelle interes-sate dai lavori di “Ristrutturazione
Teatro ex Cral-Enal” erano di proprie-tà privata e per esse
l’ente ha già completato l’iter della procedu-ra
ablatoria (vd. nota n. 3527 del 20 maggio 2004 del dirigente
del settore programmazione e progettazione LL.PP.), che
non aveva invece attivato nei riguardi della part. 228,
non avendo a suo tempo individuato corret-tamente la proprietà
del bene.
A fronte dell’evidente interesse del Comune ad acquisire
tutta l’area necessaria per completare l’opera pubblica,
non emerge peraltro, neppure in questa sede, alcun interesse
della Regione, diverso dal mero manteni-mento della titolarità
della proprietà di un’area che, peraltro, fino all’intervento
comunale risultava in stato d’abbandono, come si evince
dalla stessa relazione di stima predisposta nel marzo 2000
in sede di rico-gnizione periodica dei beni di proprietà
regionale.
6. Col terzo motivo lett. d) la Regione lamenta l’omessa
notificazio-ne dell’atto nelle forme degli atti processuali
civili, prescritta dall’art. 43.
Il Tribunale ritiene che da tale irregolarità non possa
farsi discende-re l’illegittimità e dunque la caducazione
dell’atto, anche in virtù del principio posto dall’art.
156 c.p.c., essendosi raggiunto lo scopo cui quel-la prescrizione
formale era destinata.
7. Col quarto motivo la Regione deduce i vizi di violazione
di legge ed eccesso di potere, essendo illogica e contraddittoria
la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
ai sensi dell’art. 12 DPR n. 327/01 contenuta nell’atto
deliberativo, perché il Comune da un lato sembrerebbe voler
avviare un procedimento espropriativo, dichiarando così
l’opera di pubblica utilità, e dall’altro sembra invece
voler ovviare alla sua mancanza od illegittimità, acquisendo
l’immobile occupato.
La censura è infondata.
Appare convincente, infatti, la difesa del comune laddove
sostiene che il riferimento all’art. 12 non debba essere
letto come inizio di una nuova procedura, ma piuttosto come
espressa conferma della presenza at-tuale di un interesse
pubblico alla realizzazione dell’opera e pertanto il ri-chiamo
– per quanto invero impreciso – andrebbe a completare il
corredo motivazionale dell’atto di acquisizione, proprio
nella parte in cui si evi-denziano gli interessi in gioco.
8. Col terzo motivo lett. c) la Regione si duole che la
deliberazione impugnata si è limitata a disporre che venga
corrisposta una “indennità di occupazione illegittima” quantificata
in € 33.891,05. Tale profilo di do-glianza viene poi ulteriormente
ribadito nella formulazione della doman-da risarcitoria.
Premesso che deve essere respinta la domanda risarcitoria
formulata come richiesta conseguente all’invalidità del
provvedimento – attesa l’infondatezza dei motivi proposti
-, non essendovi spazio per una con-danna al risarcimento
del danno ulteriore e diversa rispetto a quella già contemplata
dalla legge per il caso di acquisizione in sanatoria, l’esame
della pretesa risarcitoria deve, dunque, essere calibrato
solo sulla confor-mità o meno del deliberato al disposto
del co. 6 dell’art. 43, così come richiesto dal ricorrente
in via subordinata.
Sul punto è indubbio, fra l’altro, che anche la questione
relativa alla corretta determinazione del quantum
rientra nella giurisdizione di questo giudice, e non in
quella del giudice ordinario ex art. 53 ult. co., come invece
eccepito dal Comune, non trattandosi di determinazione e
corresponsione di indennità ma di risarcimento del danno,
compreso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
ai sensi del I co del ci-tato art. 53 e dell’art. 35 D.lvo
n. 80/98.
8.1. Nel merito il Tribunale rileva che ai sensi del comma
6 dell’art. 43 “il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispon-dente al valore del bene utilizzato
per scopi di pubblica utilità e, se l'oc-cupazione riguarda
un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo
37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi
mora-tori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia
stato occupato senza tito-lo”.
Intanto non v’è dubbio che – come riconosciuto dallo stesso
resi-stente – già la qualificazione dell’importo come indennità
d’occupazione è errata, trattandosi, come testualmente previsto
dal disposto normativo, di risarcimento del danno.
Ma dalla tabella di calcolo predisposta dall’unità organizzativa
e-spropri in fase istruttoria ed allegata in atti si evince
che l’errore non è stato solo formale-terminologico, in
quanto l’importo liquidato di € 33.891,05 per 600 mq. di
terreno rappresenta non già il valore venale del bene e
gli interessi moratori, come previsto dall’art. 43, ma si
basa sull’indennità espropriativa calcolata ai sensi del
co. 1 dell’art. 37, ossia “nella misura pari all'importo,
diviso per due … pari alla somma del valo-re venale del
bene e del reddito dominicale netto … e moltiplicato per
dieci”.
L’art. 43 richiama invece solo i co. 3 e seguenti per quanto
attiene alla natura edificatoria o meno del terreno, ma
non già i primi due commi dell’art. 37 che riguardano appunto
l’indennità di espropriazione, che in nessun modo rileva
nel caso di acquisizione in sanatoria.
8.2. Il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo solo
nella parte in cui dispone di procedere al pagamento della
indennità di occupa-zione illegittima, quantificata in €
33.891,05.
Il Comune di Reggio Calabria deve, dunque, essere condannato
al risarcimento del danno da determinarsi secondo i parametri
posti dall’art. 43, co. 6, che il Tribunale, avvalendosi
dei poteri di cui all’art. 35, II co., D.lgs. n. 80/98,
così ulteriormente specifica: - corresponsione dell'inte-grale
valore venale del bene perduto (area e fabbricato), che
comunque non potrà essere inferiore a € 92,96 al mq. - già
riconosciuto dal Comune - cui va aggiunta la rivalutazione
monetaria dalla data di occupazione del bene (26 marzo 2001)
sino alla data di deposito della presente decisione, oltre
interessi legali dal dovuto al soddisfo, calcolati sulla
somma non ri-valutata; - corresponsione degli interessi
moratori, da computarsi con de-correnza dalla medesima data
di cui sopra sino all’effettivo soddisfo, ma calcolati sul
solo capitale, alla predetta data determinato e non rivaluta-to.
Il Comune di Reggio Calabria dovrà proporre a favore della
Regio-ne Calabria il pagamento della somma, determinata
in base ai criteri di cui sopra, entro e non oltre venti
giorni dal notificazione della presente decisione, disponendone
il pagamento entro e non oltre i successivi trenta giorni
dalla proposta, in conformità al disposto del II co., lett.
c, dell’art. 43.
Ricorrono giusti motivi, stante anche la novità della questione,
per compensare integralmente tra le parti le spese della
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione
Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 953/05 R.G., lo accoglie nei limiti precisati
in motivazione e per l’effetto condanna il Comune di Reggio
Calabria a corrispondere alla Regione Ca-labria il risarcimento
del danno da determinarsi secondo i parametri posti dall’art.
43, co. 6, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed in ossequio ai
criteri ed alle modalità fissate in motivazione.
Rigetta tutte le altre domande.
Spese compensate.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente
senten-za.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio
del 25 gennaio 2006.
Depositata Il 22 febbraio 2006
BIAGIO DELFINO
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| Sull’obbligo di
comunicare l’avvio del procedimento all’ente pubblico
destinatario del provvedimento amministrativo
| Il
caso risolto dal Tar Calabria, Reggio Calabria,
con la sentenza n.322 del 2006, pre-senta
alcune peculiarità che sollecitano una sia
pur breve riflessione. Esso ha ad oggetto
un atto di acquisizione ex art.43, d.P.R.
8 giugno 2001 n.327, posto da un Comune
riguardo ad un bene di proprietà dell’Ente
Regione.
Tra le affermazioni del tribunale calabrese
che meritano attenzione vi è quella che
at-tribuisce alla cognizione del giudice
amministrativo la questione relativa alla
corretta quantificazione del ristoro dovuto
al destinatario di un atto di acquisizione
ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001, non trovando
spazio la giurisdizione del giudice ordinario
sulla determina-zione e corresponsione delle
indennità in conseguenza dell’adozione di
atti di natura e-spropriativa o ablativa,
come sancita dall’art.53 ult. comma del
medesimo decreto presi-denziale.
In verità, l’opera dell’interprete è sul
punto agevolata dal legislatore che definisce
e-spressamente risarcimento del danno il
ristoro di cui tratta il sesto comma del
richiamato art.43, d.P.R. n.327 del 2001.
Ma il maggior interesse è suscitato dal
mancato avviso di avvio del procedimento
di cui l’Ente Regione si duole rispetto
all’atto impugnato e che i giudici hanno
ritenuto legit-timo sulla base di un motivo
fattuale, che in questa sede ovviamente
non rileva, e di due ragioni di diritto.
Per la sentenza in esame, l’art.43, d.lg.
n.327 del 2001, prevede una normativa specia-le
sugli effetti dell’illegittimità dell’atto
che è prevalente su quella generale posta
dalla legge sul procedimento, perché il
terzo comma dell’articolo anzidetto ammette
la possibilità, in caso di azione promossa
per la restituzione del bene, per la p.a.
o per il soggetto che utilizza il bene stesso
di chiedere che il giudice amministrativo,
nel caso di fondatezza del ricorso o della
domanda, disponga la condanna al risarcimento
del danno, con esclusione della resti-tuzione
del bene senza limiti di tempo.
Da ciò i giudici calabresi desumono che
«il legislatore ha così ipotizzato non solo
che l'acquisizione possa essere comunque
disposta senza che venga seguita la via
maestra del procedimento, con tutte le garanzie
per esso previste, ma ha anche previsto
che nel caso di fondatezza del ricorso,
proposto anche avverso un atto di acquisizione,
sia esclusa comun-que la restituzione del
bene».
Ora, non appare convincente che dalla previsione
che l’acquisizione possa essere di-sposta
in sede giurisdizionale si riesca ad evincere
che l’acquisizione in via amministrativa
sia adottabile senza rispettare le garanzie
procedimentali stabilite dalla l. 7 agosto
1990 n.241.
Ed infatti altra giurisprudenza ha affermato
condivisibilmente che le esigenze sottese
all’art.7, l. n.241 del 1990, e cioè che
si instauri un contraddittorio nei confronti
dei soggetti che possono subire gli effetti
diretti e pregiudizievoli di un provvedimento
in corso di ema-nazione, al duplice scopo
di offrire a tutti gli interessati l’opportunità
di esprimere le pro-prie ragioni e di sollecitarne
la collaborazione, «assumono un rilievo
pregnante allorché si tratti dello svolgimento
di una funzione caratterizzata da un alto
tasso di discrezionalità, quale quella esercitata
in attuazione dei poteri disciplinati dall’art.43
del vigente Testo U-nico sulle espropriazioni»
(T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 febbraio
2006 n.84, in www.giustizia-amministrativa.it.).
In tema di acquisizione sanante, quello
contemplato dall’art.7, l. n.241 del 1990,
ap-pare, in effetti, un valido strumento
per la piena emersione degli interessi in
conflitto, il cui contemperamento va trasfuso
in una motivazione che, come ha precisato
l'Adunanza ple-naria del Consiglio di Stato,
deve essere particolarmente esaustiva (Cons.
Stato, ad. plen., 29 aprile 2005 n.2, in
Cons. Stato, 2005, I, 621).
Ma la seconda ragione addotta per giustificare
la legittimità del mancato avviso di av-vio
del procedimento lascia, in verità, ancora
più perplessi.
Sostiene la sentenza in esame che «le norme
sulla partecipazione sono dettate essen-zialmente
nell’ottica di un procedimento che vede
come controparte un privato cittadino per
renderlo edotto della portata dell’intervento
dell’amministrazione e consentirgli di pro-spettare
i propri interessi ai fini di una adeguata
composizione, in una complessiva ottica
di democratizzazione dell’azione amministrativa»,
aggiungendo che sebbene nella fattispe-cie
«l’ente regionale sia portatore di un interesse
alla conservazione di un proprio bene, in
buona misura sovrapponibile all’interesse
di cui sarebbe portatore un comune cittadino,
non può non rilevarsi che gli obblighi posti
dalla normativa sul procedimento ai fini
di un intervento partecipato da parte del
soggetto destinatario del provvedimento
assumano consistenza diversa in virtù della
natura pubblica del destinatario, sul quale
pure istituzio-nalmente gravano obblighi
di buon andamento e leale collaborazione».
La prima affermazione costituisce una conseguenza
dell’opinione secondo cui la l. n. 241 del
1990 rappresenta una sorta di «Statuto del
cittadino nei confronti della p.a.»; opi-nione
non solo largamente diffusa in dottrina
anche per le molte suggestioni che evoca
in termini di rafforzamento della tutela
dell’individuo, ma che sembra ricevere avallo
dalla stessa normativa, come dimostra, in
materia di imposte, la legge, che racchiudendo
alcune garanzie già introdotte dalla l.
n.241 del 1990 (conoscenza degli atti, motivazione),
è ap-punto denominata Statuto del contribuente
(l. 27 luglio 2000 n.212).
E’ un’opinione, però, che non va assolutizzata,
ma che è corretta ove sia intesa quale riflesso
di una legge pensata e strutturata per disciplinare
la scansione delle fasi in cui l'a-zione
amministrativa si traduce in atto amministrativo.
Che la l. n.241 del 1990 possa esse-re qualificata
come «Statuto del cittadino nei confronti
della p.a.» solo attraverso un pro-cesso
intellettivo di tal genere è importante
da tener presente anche quando si affrontano
problematiche molto delicate come la responsabilità
per contatto amministrativo qualifica-to.
Entrando nel vivo dell’istituto dell’avviso
di avvio del procedimento (art.7 ss., l.
n.241 del 1990), non ci sembra casuale che
il legislatore non abbia mai usato i termini
«cittadi-no/i», nemmeno ove parla di portatore
di interessi pubblici o privati ovvero di
interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, preferendo quello di «soggetto»
(art.9).
Il Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, trascura
poi che tra i soggetti considerati dal-l'art.7
comma 1, l. n.241 del 1990, cui va comunicato
l’avvio del procedimento, il legislatore
ha ricompreso quelli che per legge devono
intervenirvi ed è noto che esistono varie
norme che obbligano la p.a. procedente ad
osservare l’obbligo di comunicazione nei
confronti di enti pubblici, basta ricordare
l’ipotesi del procedimento di dichiarazione
di notevole inte-resse pubblico disciplinato
dall’art.139, d.lg. 22 gennaio 2004 n.42,
in cui la Regione co-munica l’avvio anche
alla città metropolitana o al comune interessato.
La seconda affermazione della sentenza in
esame persuade ancora meno quando si ri-tiene,
specie in una controversia come la presente,
che gli obblighi posti dalla normativa sul
procedimento ai fini di un intervento partecipato
da parte del soggetto destinatario del provvedimento
assumano consistenza diversa in virtù della
natura pubblica di quest'ulti-mo.
Invero, non si può negare che la Regione
proprietaria di un immobile sottoposto ad
un atto di acquisizione sanante ex art.43,
d.lg. n.327 del 2001, sia titolare di un
interesse legittimo oppositivo al pari di
un privato proprietario di un immobile che
si trovi nella me-desima situazione.
Ora, se tra ente pubblico e soggetto privato,
in tale fattispecie, esiste perfetta simme-tria
quanto alla titolarità della posizione giuridica
incisa e quanto al rimedio giurisdiziona-le
da esperire, perché tale simmetria dovrebbe
venir meno in ordine alle garanzie procedi-mentali
contemplate dalla l. n.241 del 1990?
Infine, dall’analisi della giurisprudenza
si traggono conferme in favore dell’esistenza
dell’obbligo della p.a. procedente di comunicare
l’avvio del procedimento anche quando destinatario
del provvedimento sia un ente pubblico:
così, nel caso del procedimento di prelazione
nei confronti dell’alienante ente pubblico
proprietario di un immobile sottopo-sto
a vincolo storico-artistico (Cons. Stato,
sez. VI, 21 febbraio 2001 n.923, in Foro
amm., 2001, 590); così nel caso di modifica
dello statuto di un’i.p.a.b. consistente
nel trasferimento da un ente pubblico ad
un altro del potere di nomina di un componente
del consiglio di amministrazione dell’istituzione
(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 17 ottobre
2003 n.2115, in Foro amm.-TAR, 2003,
3097); così nel caso del procedimento per
la realizzazione di una discarica per lo
smaltimento di rifiuti nei confronti dei
comuni il cui territorio è limitrofo all’area
dei lavori (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 12
dicembre 1997 n.633, in Ragiusan,
1997, fasc. 170-1, 145). |
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