REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sez. I Quater
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9193/04, proposto da
Proietti Emiliano, Iacono Nicola, Canta Umberto, Di Lorenzo
Pasquale, Oronzo Cotugno, Nunzella Angelo, Montagna Calogero
Luca e Mottolese Mariella, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Enrica Tanno ed Annunziata D’Andrea ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dei difensori, situato in Roma,
via Crescenzio n. 9;
contro
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensiva, dei provvedimenti pubblicati sul
sito internet www.polizia-penitenziaria.it, con cui
l’Amministrazione Penitenziaria ha giudicato i ricorrenti
non idonei, al termine della prova preselettiva di cui all’art.
7 del bando per il concorso pubblico per n. 271 posti di
allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo
della Polizia Penitenziaria, pubblicato nella G.U. – 4^
serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 22 del 18.3.2003,
nonché degli atti della prova preselettiva di cui i ricorrenti
hanno avuto contezza solo di recente, dell’intera procedura
del concorso e di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore
e/o successivo e/o connesso e/o presupposto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti le memorie e i documenti prodotti dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Vista la sentenza parziale n. 6981/2005, pubblicata mediante
deposito in Segreteria in data 14 settenbre 2005 e comunicata
alle parti costituite nella medesima data;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005, il
Primo Referendario Antonella Mangia; uditi, altresì, i difensori
delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso il ricorso in esame, notificato in data
16 settembre 2004, sono stati impugnati i provvedimenti
con i quali i ricorrenti sono stati giudicati non idonei
al termine della prova preselettiva prevista dall’art. 7
del bando di concorso pubblico per 271 posti di allievo
vice ispettore nel ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia
Penitenziaria, pubblicato nella G.U. – 4^ Serie speciale
“Concorsi ed esami” n. 22 del 18.3.2003.
Avverso le predette inidoneità, riconducibili all’insufficiente
punteggio riportato nella prova di cui trattasi (costituita
da un questionario contenente ottanta domande a risposta
multipla, vertenti su elementi di diritto penale, di diritto
processuale penale, di diritto penitenziario, di diritto
costituzionale, di diritto amministrativo e civile nonché
su elementi attinenti all’ordinamento dell’Amministrazione
Penitenziaria), sono stati proposti i seguenti motivi di
gravame:
Violazione e falsa applicazione del bando per il concorso
pubblico per 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo
degli ispettori del Corpo della Polizia Penitenziaria, pubblicato
sulla G.U., IV serie speciale concorsi n. 22 del 18.3.2003
- Eccesso di potere per illogicità - contraddittorietà -
difetto di presupposti – sviamento - travisamento ed erronea
valutazione dei fatti. I quesiti posti ai ricorrenti
nelle prove preselettive sono stati di difficoltà non compatibile
con il titolo di studio richiesto per il concorso in questione
(diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e con
la conseguente previsione del bando, che richiedeva la conoscenza
di meri “elementi” di determinate materie giuridiche, i
quali debbono essere identificati – secondo il dizionario
della Lingua Italiana di G. Devoto e C.G. Oli – con “i principi,
i primi rudimenti, le nozioni fondamentali di uno studio,
di una scienza e/o di un’arte….dal latino elementum”.
Per molti quesiti posti ai candidati non è stato possibile
rinvenire le risposte nei manuali suggeriti per la preparazione
del concorso. Le risposte si trovano, invece, nel testo
suggerito per la preparazione del concorso per il conferimento
di posti di vice commissario (il quale prescrive, come requisito
di partecipazione, “la laurea specialistica”), nonché
in testi per la preparazione di esami universitari. Sottoponendo
i ricorrenti ad una prova preliminare articolata in domande
aventi ad oggetto nozioni estremamente specifiche e particolari,
l’Amministrazione ha disatteso l’art. 7 del bando di concorso.
La non conformità della prova preselettiva alle previsioni
del bando risulta evidente anche alla luce del fatto che
su più di 9.000 candidati, solo 273 hanno conseguito un
punteggio superiore al 6 e sono stati giudicati idonei.
Con atto depositato in data 19 ottobre 2004 si è costituita
l’Amministrazione intimata, la quale, con successiva memoria,
prodotta in data 23 ottobre 2004, ha preliminarmente eccepito
l’ “inammissibiità dell’impugnazione per tardività”;
nel merito, ha supportato la legittimità dei provvedimenti
impugnati per mezzo delle seguenti argomentazioni: - il
contenuto delle locuzioni riportate per definire cosa debba
intendersi per “elementi” è generico; - tale genericità
richiede la presa in considerazione del contesto storico,
culturale, letterale e, innanzitutto, del fine e delle circostanze
di riferimento nelle quali le suddette locuzioni sono inserite
ed utilizzate; - ciò premesso, dall’art. 14, comma 1, lett.
b), numero 3, della legge n. 395/1990 (il quale attribuisce
agli ispettori, tra l’altro, funzioni di direzione, di indirizzo
e di coordinamento di unità operative e la responsabilità
per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati
perseguiti) è facile evincere la necessità per gli appartenenti
al ruolo degli ispettori, compresi i vice ispettori, del
possesso di conoscenze giuridiche che non possono ridursi
nelle più semplici ed elementari nozioni di diritto, anche
perché, se così fosse, gli appartenenti ai ruoli inferiori
non dovrebbero possedere alcuna conoscenza giuridica; -
gli appartenenti al ruolo ispettori svolgono anche funzioni
di P.G.; - l’Amministrazione Penitenziaria non fornisce
alcuna indicazione sui testi da utilizzare per la partecipazione
ai concorsi; - le domande sottoposte ai candidati non possono
certo dirsi estranee alle materie di esame previste dal
bando di concorso né può sostenersi che le stesse siano
state formulate in modo manifestamente irrazionale o da
non determinare un’adeguata selezione dei candidati.
In allegato a tale memoria risulta, tra l’altro, prodotto
il verbale n. 1, relativo alla riunione della Commissione
Esaminatrice in data 23 gennaio 2004. In tale verbale si
dà atto della partecipazione del sig. Giuliano Pasqualotto
in qualità di rappresentante della Ditta CSF Consulting
s.r.l., “società aggiudicataria incaricata di predisporre
i questionari relativi alla prova d’esame relativa al concorso
in argomento”; nello stesso verbale vengono precisati
il numero dei questionari da predisporre, le modalità di
materiale predisposizione delle schede, con timbro della
Commissione ed etichette adesive con codici a barre, nonché
la quantificazione ed i criteri per l’assegnazione dei punteggi,
mentre non si riscontra alcuna indicazione in ordine ai
criteri da osservare al fine della formulazione dei quesiti,
di cui in questa sede si contesta la conformità alle previsioni
del bando di concorso.
Con ordinanza n. 5628 del 25 ottobre 2004, questo Tribunale
ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
Con memoria depositata in data 6 giugno 2005 i ricorrenti
- dopo aver fatto presente di essere stati ammessi con riserva
al concorso - hanno precisato che tale circostanza deve
essere attribuita all’iniziativa dell’Amministrazione e
non intesa, invece, come una mera esecuzione dell’ordinanza
n. 5628/2004.
Dopo aver trattenuto il ricorso in decisione all’udienza
pubblica del 20 giugno 2005, la Sezione ha emanato la sentenza
parziale n. 6981/2005, pubblicata mediante deposito in Segreteria
in data 14 settembre 2005 e comunicata alle parti in medesima
data, con la quale ha statuito:
- la ricevibilità del ricorso;
- la produzione da parte dell’Amministrazione di ulteriore
documentazione;
- l’obbligo per i ricorrenti di procedere all’integrazione
del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati
idonei alle prove preselettive del concorso, autorizzando
– nel contempo – il ricorso alla procedura per pubblici
proclami. A tal fine, ha fissato il termine di 50 giorni,
decorrenti dalla comunicazione della sentenza. Ha, altresì,
disposto l’obbligo di dare prova della notifica mediante
deposito degli atti relativi nella Segreteria del Tribunale
entro i successivi 15 giorni;
- il rinvio all’udienza pubblica del 21 dicembre 2005.
Il Ministero della Giustizia ha provveduto agli adempimenti
sullo stesso gravanti con deposito di documentazione in
data 17 ottobre 2005.
In data 4 novembre 2005, sono stati depositati sei atti
di delega a dichiarare verbalmente la rinuncia al ricorso,
sottoscritti da altrettanti ricorrenti.
All’udienza pubblica del 21 dicembre 2005 il ricorso è stato
trattenuto nuovamente in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per le ragioni che seguono.
2. Come esposto nella narrativa che precede, il Tribunale
– con sentenza parziale n. 6981/2005 – aveva ravvisato la
necessità (previo riconoscimento di errore scusabile per
omessa notifica ad almeno un controinteressato) di integrare
il contraddittorio processuale nei confronti di tutti i
candidati risultati idonei alle prove preselettive in ragione
del riscontro di una posizione di controinteresse di tali
soggetti, desunta dalla possibilità di pronunciare i richiesti
annullamenti dei giudizi di non idoneità solo per vizio
di procedura invalidante l’intero svolgimento delle prove
di cui trattasi e, quindi, della possibilità di ripristinare
la legalità violata esclusivamente attraverso il rinnovato
espletamento di quest’ultime.
A tal fine aveva ordinato ai ricorrenti di procedere, entro
cinquanta (50) giorni dalla comunicazione della sentenza,
alla notifica del mezzo di gravame introduttivo del presente
giudizio a tutti i suddetti candidati, autorizzando il ricorso
alla procedura per pubblici proclami, “fatta salva la
notifica individuale ad almeno tre dei predetti soggetti”.
2.1. Ciò premesso, non risulta che i ricorrenti abbiano
ottemperato al disposto incombente, provvedendo alla necessaria
integrazione del contraddittorio.
Come già ricordato, per detto adempimento era stato individuato
il termine di cinquanta (50) giorni, decorrente dalla comunicazione
della sentenza n. 6981/2005.
Orbene, detto termine – di pacifico carattere perentorio
– è abbondantemente scaduto ma, allo stato, non risulta
fornita alcuna prova in ordine all’adempimento dell’ordine
in trattazione, come, tra l’altro, richiesto nella sentenza
di cui sopra.
Ciò rilevato, al Collegio non permane che dichiarare l’improcedibilità
del ricorso per inosservanza da parte dei ricorrenti dell’obbligo
d integrare il contraddittorio entro il termine all’uopo
prescritto (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, sent. n.
11031/2005; TAR Lazio, Roma, sent. n. 3295/2004; TAR Campania,
Napoli, sent. n. 13915/2003).
3. In relazione all’ipotesi in trattazione è da aggiungere
che alla medesima conclusione conducono – ancorchè limitatamente
a sette degli otto ricorrenti menzionati in epigrafe e,
precisamente, i sig.ri Iacono, Montagna, Nunzella, Canta,
Di Lorenzo, Proietti e Cotugno – le deleghe, prive di data,
ad eccezione di una, rilasciate ai difensori “a dichiarare
verbalmente, in occasione dell’udienza pubblica fissata
dal Tar Lazio per il giorno 21.12.2005, la…. rinuncia gli
atti del giudizio 9193/04……”, depositate in data 4 novembre
2005.
Al riguardo, appare doveroso rilevare che tali atti
non costituiscono “rinunce” rilevanti ai sensi di legge:
a parte la natura che li caratterizza, palese è il mancato
rispetto delle modalità prescritte dall’art. 46, comma 3,
del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, atteso che gli stessi non
risultano ritualmente notificati alla controparte.
D’altro canto, è da rilevare che i difensori non hanno provveduto
a dichiarare “oralmente” la rinuncia, come risulta anche
dal verbale di udienza.
Ciò premesso, è evidente l’impossibilità per il Collegio
di procedere ad una semplice presa di atto.
Non appare, però, trascurabile che gli atti di delega di
cui si discute si prestano, comunque, a rivelare una sopravvenuta
carenza di interesse a coltivare il ricorso dei soggetti
che li hanno sottoscritti, idonea a determinare la dichiarazione
di improcedibilità del ricorso.
4. Alla luce di quanto illustrato, il ricorso n. 9193/2004
è improcedibile.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, si ravvisano
giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione
tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
Sez. I quater, dichiara improcedibile il ricorso n. 9193/2004.
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 gennaio
2006, con l'intervento dei Magistrati:
Dott. Pio GUERRIERI - Presidente
Dott.ssa Gabriella DE MICHELE - Consigliere
Dott.ssa Antonella MANGIA - I Ref. – Relatore - Estensore