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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 2 febbraio 2006 n. 766
Pres. Guerrieri, Rel. Mangia
Proietti + altri (Avv. ti E. Tanno, A. D’Andrea) C. Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Avv. Stato)


Processo amministrativo – Rinuncia agli atti – Delega al difensore – Omessa notifica alle controparti – Omessa dichiarazione di rinuncia in udienza – Effetti - Improcedibilità del ricorso

La delega rilasciata al difensore per la rinuncia agli atti di causa, qualora non sia stata notificata alle controparti ed il difensore non abbia pronunciato la dichiarazione in udienza, non configura rinuncia agli effetti di legge. Tuttavia, tale atto si presta comunque a rivelare una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso del soggetto che l’ha sottoscritta, idonea a determinare la dichiarazione di improcedibilità dello stesso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sez. I Quater



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 9193/04, proposto da

Proietti Emiliano, Iacono Nicola, Canta Umberto, Di Lorenzo Pasquale, Oronzo Cotugno, Nunzella Angelo, Montagna Calogero Luca e Mottolese Mariella, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrica Tanno ed Annunziata D’Andrea ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Crescenzio n. 9;


contro




il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento
previa sospensiva, dei provvedimenti pubblicati sul sito internet www.polizia-penitenziaria.it, con cui l’Amministrazione Penitenziaria ha giudicato i ricorrenti non idonei, al termine della prova preselettiva di cui all’art. 7 del bando per il concorso pubblico per n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia Penitenziaria, pubblicato nella G.U. – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 22 del 18.3.2003, nonché degli atti della prova preselettiva di cui i ricorrenti hanno avuto contezza solo di recente, dell’intera procedura del concorso e di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore e/o successivo e/o connesso e/o presupposto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti le memorie e i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza parziale n. 6981/2005, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 14 settenbre 2005 e comunicata alle parti costituite nella medesima data;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005, il Primo Referendario Antonella Mangia; uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 16 settembre 2004, sono stati impugnati i provvedimenti con i quali i ricorrenti sono stati giudicati non idonei al termine della prova preselettiva prevista dall’art. 7 del bando di concorso pubblico per 271 posti di allievo vice ispettore nel ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nella G.U. – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 22 del 18.3.2003.
Avverso le predette inidoneità, riconducibili all’insufficiente punteggio riportato nella prova di cui trattasi (costituita da un questionario contenente ottanta domande a risposta multipla, vertenti su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale, di diritto penitenziario, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e civile nonché su elementi attinenti all’ordinamento dell’Amministrazione Penitenziaria), sono stati proposti i seguenti motivi di gravame:
Violazione e falsa applicazione del bando per il concorso pubblico per 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia Penitenziaria, pubblicato sulla G.U., IV serie speciale concorsi n. 22 del 18.3.2003 - Eccesso di potere per illogicità - contraddittorietà - difetto di presupposti – sviamento - travisamento ed erronea valutazione dei fatti. I quesiti posti ai ricorrenti nelle prove preselettive sono stati di difficoltà non compatibile con il titolo di studio richiesto per il concorso in questione (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e con la conseguente previsione del bando, che richiedeva la conoscenza di meri “elementi” di determinate materie giuridiche, i quali debbono essere identificati – secondo il dizionario della Lingua Italiana di G. Devoto e C.G. Oli – con “i principi, i primi rudimenti, le nozioni fondamentali di uno studio, di una scienza e/o di un’arte….dal latino elementum”. Per molti quesiti posti ai candidati non è stato possibile rinvenire le risposte nei manuali suggeriti per la preparazione del concorso. Le risposte si trovano, invece, nel testo suggerito per la preparazione del concorso per il conferimento di posti di vice commissario (il quale prescrive, come requisito di partecipazione, “la laurea specialistica”), nonché in testi per la preparazione di esami universitari. Sottoponendo i ricorrenti ad una prova preliminare articolata in domande aventi ad oggetto nozioni estremamente specifiche e particolari, l’Amministrazione ha disatteso l’art. 7 del bando di concorso. La non conformità della prova preselettiva alle previsioni del bando risulta evidente anche alla luce del fatto che su più di 9.000 candidati, solo 273 hanno conseguito un punteggio superiore al 6 e sono stati giudicati idonei.
Con atto depositato in data 19 ottobre 2004 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale, con successiva memoria, prodotta in data 23 ottobre 2004, ha preliminarmente eccepito l’ “inammissibiità dell’impugnazione per tardività”; nel merito, ha supportato la legittimità dei provvedimenti impugnati per mezzo delle seguenti argomentazioni: - il contenuto delle locuzioni riportate per definire cosa debba intendersi per “elementi” è generico; - tale genericità richiede la presa in considerazione del contesto storico, culturale, letterale e, innanzitutto, del fine e delle circostanze di riferimento nelle quali le suddette locuzioni sono inserite ed utilizzate; - ciò premesso, dall’art. 14, comma 1, lett. b), numero 3, della legge n. 395/1990 (il quale attribuisce agli ispettori, tra l’altro, funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati perseguiti) è facile evincere la necessità per gli appartenenti al ruolo degli ispettori, compresi i vice ispettori, del possesso di conoscenze giuridiche che non possono ridursi nelle più semplici ed elementari nozioni di diritto, anche perché, se così fosse, gli appartenenti ai ruoli inferiori non dovrebbero possedere alcuna conoscenza giuridica; - gli appartenenti al ruolo ispettori svolgono anche funzioni di P.G.; - l’Amministrazione Penitenziaria non fornisce alcuna indicazione sui testi da utilizzare per la partecipazione ai concorsi; - le domande sottoposte ai candidati non possono certo dirsi estranee alle materie di esame previste dal bando di concorso né può sostenersi che le stesse siano state formulate in modo manifestamente irrazionale o da non determinare un’adeguata selezione dei candidati.
In allegato a tale memoria risulta, tra l’altro, prodotto il verbale n. 1, relativo alla riunione della Commissione Esaminatrice in data 23 gennaio 2004. In tale verbale si dà atto della partecipazione del sig. Giuliano Pasqualotto in qualità di rappresentante della Ditta CSF Consulting s.r.l., “società aggiudicataria incaricata di predisporre i questionari relativi alla prova d’esame relativa al concorso in argomento”; nello stesso verbale vengono precisati il numero dei questionari da predisporre, le modalità di materiale predisposizione delle schede, con timbro della Commissione ed etichette adesive con codici a barre, nonché la quantificazione ed i criteri per l’assegnazione dei punteggi, mentre non si riscontra alcuna indicazione in ordine ai criteri da osservare al fine della formulazione dei quesiti, di cui in questa sede si contesta la conformità alle previsioni del bando di concorso.
Con ordinanza n. 5628 del 25 ottobre 2004, questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
Con memoria depositata in data 6 giugno 2005 i ricorrenti - dopo aver fatto presente di essere stati ammessi con riserva al concorso - hanno precisato che tale circostanza deve essere attribuita all’iniziativa dell’Amministrazione e non intesa, invece, come una mera esecuzione dell’ordinanza n. 5628/2004.
Dopo aver trattenuto il ricorso in decisione all’udienza pubblica del 20 giugno 2005, la Sezione ha emanato la sentenza parziale n. 6981/2005, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 14 settembre 2005 e comunicata alle parti in medesima data, con la quale ha statuito:
- la ricevibilità del ricorso;
- la produzione da parte dell’Amministrazione di ulteriore documentazione;
- l’obbligo per i ricorrenti di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei alle prove preselettive del concorso, autorizzando – nel contempo – il ricorso alla procedura per pubblici proclami. A tal fine, ha fissato il termine di 50 giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza. Ha, altresì, disposto l’obbligo di dare prova della notifica mediante deposito degli atti relativi nella Segreteria del Tribunale entro i successivi 15 giorni;
- il rinvio all’udienza pubblica del 21 dicembre 2005.
Il Ministero della Giustizia ha provveduto agli adempimenti sullo stesso gravanti con deposito di documentazione in data 17 ottobre 2005.
In data 4 novembre 2005, sono stati depositati sei atti di delega a dichiarare verbalmente la rinuncia al ricorso, sottoscritti da altrettanti ricorrenti.
All’udienza pubblica del 21 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto nuovamente in decisione.


DIRITTO



1. Il ricorso è improcedibile per le ragioni che seguono.
2. Come esposto nella narrativa che precede, il Tribunale – con sentenza parziale n. 6981/2005 – aveva ravvisato la necessità (previo riconoscimento di errore scusabile per omessa notifica ad almeno un controinteressato) di integrare il contraddittorio processuale nei confronti di tutti i candidati risultati idonei alle prove preselettive in ragione del riscontro di una posizione di controinteresse di tali soggetti, desunta dalla possibilità di pronunciare i richiesti annullamenti dei giudizi di non idoneità solo per vizio di procedura invalidante l’intero svolgimento delle prove di cui trattasi e, quindi, della possibilità di ripristinare la legalità violata esclusivamente attraverso il rinnovato espletamento di quest’ultime.
A tal fine aveva ordinato ai ricorrenti di procedere, entro cinquanta (50) giorni dalla comunicazione della sentenza, alla notifica del mezzo di gravame introduttivo del presente giudizio a tutti i suddetti candidati, autorizzando il ricorso alla procedura per pubblici proclami, “fatta salva la notifica individuale ad almeno tre dei predetti soggetti”.
2.1. Ciò premesso, non risulta che i ricorrenti abbiano ottemperato al disposto incombente, provvedendo alla necessaria integrazione del contraddittorio.
Come già ricordato, per detto adempimento era stato individuato il termine di cinquanta (50) giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza n. 6981/2005.
Orbene, detto termine – di pacifico carattere perentorio – è abbondantemente scaduto ma, allo stato, non risulta fornita alcuna prova in ordine all’adempimento dell’ordine in trattazione, come, tra l’altro, richiesto nella sentenza di cui sopra.
Ciò rilevato, al Collegio non permane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per inosservanza da parte dei ricorrenti dell’obbligo d integrare il contraddittorio entro il termine all’uopo prescritto (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, sent. n. 11031/2005; TAR Lazio, Roma, sent. n. 3295/2004; TAR Campania, Napoli, sent. n. 13915/2003).
3. In relazione all’ipotesi in trattazione è da aggiungere che alla medesima conclusione conducono – ancorchè limitatamente a sette degli otto ricorrenti menzionati in epigrafe e, precisamente, i sig.ri Iacono, Montagna, Nunzella, Canta, Di Lorenzo, Proietti e Cotugno – le deleghe, prive di data, ad eccezione di una, rilasciate ai difensori “a dichiarare verbalmente, in occasione dell’udienza pubblica fissata dal Tar Lazio per il giorno 21.12.2005, la…. rinuncia gli atti del giudizio 9193/04……”, depositate in data 4 novembre 2005.
Al riguardo, appare doveroso rilevare che tali atti non costituiscono “rinunce” rilevanti ai sensi di legge: a parte la natura che li caratterizza, palese è il mancato rispetto delle modalità prescritte dall’art. 46, comma 3, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, atteso che gli stessi non risultano ritualmente notificati alla controparte.
D’altro canto, è da rilevare che i difensori non hanno provveduto a dichiarare “oralmente” la rinuncia, come risulta anche dal verbale di udienza.
Ciò premesso, è evidente l’impossibilità per il Collegio di procedere ad una semplice presa di atto.
Non appare, però, trascurabile che gli atti di delega di cui si discute si prestano, comunque, a rivelare una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso dei soggetti che li hanno sottoscritti, idonea a determinare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
4. Alla luce di quanto illustrato, il ricorso n. 9193/2004 è improcedibile.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.


P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I quater, dichiara improcedibile il ricorso n. 9193/2004.
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 gennaio 2006, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Pio GUERRIERI - Presidente
Dott.ssa Gabriella DE MICHELE - Consigliere
Dott.ssa Antonella MANGIA - I Ref. – Relatore - Estensore


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