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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 17 febbraio 2006 n. 458
G. Petruzzelli Pres. - R. Pupilella Est.
Ditta F.lli Cambi srl (Avv.ti F. B. Campagni e A. Palazzo) contro l’ Azienda USL n.4 di Prato (Avv. P. Federigi)


Accesso agli atti amministrativi – Ricorso volto ad ottenere una decisione dichiarativa dell'obbligo dell'amministrazione della esibizione di atti fondato su 'notizie' che si assumono negative o prodromiche ad atti negativi per l’istante - Inammissibilità

In tema di accesso agli atti, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere una decisione dichiarativa dell'obbligo dell'amministrazione della esibizione degli stessi ove fondata su 'notizie' che si assumono negative o prodromiche ad atti negativi per l’istante. L' accesso, infatti, non può ritenersi consentito tutte le volte in cui l'attività prodromica non sia ancora confluita in atti e consista nella materiale acquisizione di notizie o informazioni, in chiave ispettiva.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -



ha pronunciato la seguente:


S E N T E N Z A




sul ricorso n. 1600\2005 proposto da

ditta F.lli Cambi srl. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Bruno Campagni e Antonio Palazzo ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Firenze via Toscanelli,6;


c o n t r o




-Azienda USL n.4 di Prato, in persona del Direttore Generale in carica, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall’ avv. Paolo Federigi ed elettivamente domiciliata nello studio in Firenze dell’avv. Francesco Grignolino in via Bonaini, 10;


PER L’ANNULLAMENTO



della nota del Direttore della U.F. Igiene e Sanità Pubblica 24\8\2005 n. 5813;
del punto sub n.3 della deliberazione del D.G. 17\10\1997 n.1828;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Azienda USL n.4 di Prato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 novembre 2005, relatore il Consigliere Roberto Pupilella, gli avv.ti F.B. Campagni, A. Palazzo e P. Federigi per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


F A T T O




Con ricorso ex art. 25 l. n. 241\90, regolarmente notificato e depositato la ditta ricorrente impugna il diniego di accesso agli atti e la deliberazione del Direttore della USL n.4 del 17\10\1997 che individuava gli atti sottratti all’accesso ed inserendo tra questi le denunce e gli esposti relativi a violazioni di igiene pubblica e sanitaria.
Il ricorso è affidato a due articolati motivi di censura dell’operato dell’amministrazione che avrebbe violato i principi in materia di accesso ai documenti incorrendo altresì nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della irragionevolezza e della violazione del principio di proporzionalità.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale che replicava su tutti i motivi di ricorso e chiedeva la reiezione del gravame.
All’udienza del 16\11\2005, dopo una breve discussione, la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.


D I R I T T O




Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato una serie di principi per contemperare i principi di trasparenza della condotta amministrativa e l’efficienza della pubblica amministrazione che non può diventare ostaggio di qualunque richiesta del cittadino a procedimento non ancora iniziato come in questo caso.
E’ stato così affermato che “È generica, e pertanto è legittimamente non evasa, la richiesta di accesso ove non siano indicati i documenti di cui si chiede il rilascio ("chiede di avere accesso e di ottenere copia di tutta la documentazione richiesta"), essendo principio fermo nella giurisprudenza del g.a. che non può imporsi all'amministrazione un onere di ricerca dei documenti utili al richiedente attraverso la selezione e l'indagine del relativo contenuto. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 16 giugno 2005, n. 1017; Tar Liguria sez. I 28\4\2005 n.531).
Ed ancora più incisivamente il Consiglio di Stato (IV 31\1\2005 n.218) ha affermato che “:La richiesta di esibizione di documenti deve essere corredata con la prova dell'esistenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare in essi contenute, non potendo ammettersi laddove la stessa si basa sull'eventualità che tali notizie possano solamente esistere, trasformandosi in tal caso in un inammissibile strumento di controllo sull'attività stessa.”
È pertanto inammissibile la domanda di accesso ai documenti amministrativi quando l’oggetto (rectius: il documento) non sia determinato, come appunto nel caso di specie in cui si fa generico riferimento ad esposti di terzi poiché in tale evenienza si realizza una richiesta generalizzata ed indifferenziata di documenti dei quali non viene indicata la materia, elemento necessario affinché l'attività amministrativa non si risolva in un vuoto appesantimento, lungi dall'essere impostato al criterio di utilità. ( In termini:T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 13 gennaio 2005, n. 26).
Nel caso di specie infatti la normativa in materia di accesso ai documenti è stata utilizzata impropriamente per accertare l’esistenza di informazioni in possesso della PA che avrebbero potuto in un tempo successivo dare origine ad un procedimento amministrativo.
Anche in questo caso è stato puntualmente ricordato dalla giurisprudenza che “L'istanza di accesso agli atti della p.a. deve indicare esattamente gli atti oggetto della richiesta e deve riguardare atti della cui esistenza si è certi non potendo risolversi nella mera richiesta di informazioni riguardanti la pendenza di pratiche eventualmente in corso. T.A.R. Lazio, sez. II, 11 gennaio 2005, n. 168
In tema di accesso agli atti, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere una decisione dichiarativa dell'obbligo dell'amministrazione della esibizione degli stessi ove fondata su "notizie" che si assumono negative o prodromiche ad atti negativi per l’istante.
L' accesso, infatti, non può ritenersi consentito tutte le volte in cui l'attività prodromica non sia ancora confluita in atti e consista nella materiale acquisizione di notizie o informazioni, in chiave ispettiva. Ciò per l'evidente ragione che non vi è in queste circostanze, un documento già formato, per cui la richiesta si appalesa come tentativo di ottenere dall'amministrazione informazioni circa la sua attività materiale o elaborazioni di dati in suo possesso. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 26 novembre 2004, n. 3488
Il ricorso pertanto va conclusivamente dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti in lite..


P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 16 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Roberto PUPILELLA - Consigliere, est.
Stefano TOSCHEI - Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 febbraio 2006


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