REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1600\2005 proposto da
ditta F.lli Cambi srl. , in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Bruno Campagni
e Antonio Palazzo ed elettivamente domiciliata nel loro
studio in Firenze via Toscanelli,6;
c o n t r o
-Azienda USL n.4 di Prato, in persona del Direttore
Generale in carica, costituitosi in giudizio, rappresentata
e difesa dall’ avv. Paolo Federigi ed elettivamente domiciliata
nello studio in Firenze dell’avv. Francesco Grignolino in
via Bonaini, 10;
PER L’ANNULLAMENTO
della nota del Direttore della U.F. Igiene e Sanità
Pubblica 24\8\2005 n. 5813;
del punto sub n.3 della deliberazione del D.G. 17\10\1997
n.1828;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Azienda
USL n.4 di Prato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 novembre 2005, relatore
il Consigliere Roberto Pupilella, gli avv.ti F.B. Campagni,
A. Palazzo e P. Federigi per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso ex art. 25 l. n. 241\90, regolarmente notificato
e depositato la ditta ricorrente impugna il diniego di accesso
agli atti e la deliberazione del Direttore della USL n.4
del 17\10\1997 che individuava gli atti sottratti all’accesso
ed inserendo tra questi le denunce e gli esposti relativi
a violazioni di igiene pubblica e sanitaria.
Il ricorso è affidato a due articolati motivi di censura
dell’operato dell’amministrazione che avrebbe violato i
principi in materia di accesso ai documenti incorrendo altresì
nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento
dei fatti, della irragionevolezza e della violazione del
principio di proporzionalità.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale che
replicava su tutti i motivi di ricorso e chiedeva la reiezione
del gravame.
All’udienza del 16\11\2005, dopo una breve discussione,
la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.
D I R I T T O
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato una serie
di principi per contemperare i principi di trasparenza della
condotta amministrativa e l’efficienza della pubblica amministrazione
che non può diventare ostaggio di qualunque richiesta del
cittadino a procedimento non ancora iniziato come in questo
caso.
E’ stato così affermato che “È generica, e pertanto è legittimamente
non evasa, la richiesta di accesso ove non siano indicati
i documenti di cui si chiede il rilascio ("chiede di avere
accesso e di ottenere copia di tutta la documentazione richiesta"),
essendo principio fermo nella giurisprudenza del g.a. che
non può imporsi all'amministrazione un onere di ricerca
dei documenti utili al richiedente attraverso la selezione
e l'indagine del relativo contenuto. T.A.R. Sicilia Catania,
sez. II, 16 giugno 2005, n. 1017; Tar Liguria sez. I 28\4\2005
n.531).
Ed ancora più incisivamente il Consiglio di Stato (IV 31\1\2005
n.218) ha affermato che “:La richiesta di esibizione di
documenti deve essere corredata con la prova dell'esistenza
delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante
è titolare in essi contenute, non potendo ammettersi laddove
la stessa si basa sull'eventualità che tali notizie possano
solamente esistere, trasformandosi in tal caso in un inammissibile
strumento di controllo sull'attività stessa.”
È pertanto inammissibile la domanda di accesso ai documenti
amministrativi quando l’oggetto (rectius: il documento)
non sia determinato, come appunto nel caso di specie in
cui si fa generico riferimento ad esposti di terzi poiché
in tale evenienza si realizza una richiesta generalizzata
ed indifferenziata di documenti dei quali non viene indicata
la materia, elemento necessario affinché l'attività amministrativa
non si risolva in un vuoto appesantimento, lungi dall'essere
impostato al criterio di utilità. ( In termini:T.A.R. Campania
Salerno, sez. II, 13 gennaio 2005, n. 26).
Nel caso di specie infatti la normativa in materia di accesso
ai documenti è stata utilizzata impropriamente per accertare
l’esistenza di informazioni in possesso della PA che avrebbero
potuto in un tempo successivo dare origine ad un procedimento
amministrativo.
Anche in questo caso è stato puntualmente ricordato dalla
giurisprudenza che “L'istanza di accesso agli atti della
p.a. deve indicare esattamente gli atti oggetto della richiesta
e deve riguardare atti della cui esistenza si è certi non
potendo risolversi nella mera richiesta di informazioni
riguardanti la pendenza di pratiche eventualmente in corso.
T.A.R. Lazio, sez. II, 11 gennaio 2005, n. 168
In tema di accesso agli atti, deve essere dichiarato inammissibile
il ricorso volto ad ottenere una decisione dichiarativa
dell'obbligo dell'amministrazione della esibizione degli
stessi ove fondata su "notizie" che si assumono negative
o prodromiche ad atti negativi per l’istante.
L' accesso, infatti, non può ritenersi consentito tutte
le volte in cui l'attività prodromica non sia ancora confluita
in atti e consista nella materiale acquisizione di notizie
o informazioni, in chiave ispettiva. Ciò per l'evidente
ragione che non vi è in queste circostanze, un documento
già formato, per cui la richiesta si appalesa come tentativo
di ottenere dall'amministrazione informazioni circa la sua
attività materiale o elaborazioni di dati in suo possesso.
T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 26 novembre 2004, n. 3488
Il ricorso pertanto va conclusivamente dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti
in lite..
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 16 novembre 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Roberto PUPILELLA - Consigliere, est.
Stefano TOSCHEI - Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 febbraio 2006