REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi nn.1081/91 e 2460/04 proposti da
Frassoni Roberto, rapp.to e difeso nel primo dagli
avv.ti Calogero Narese e Domenico Benussi e nel secondo
dagli avv.ti Calogero e Piero Narese, con elezione di domicilio
presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via dell’Oriuolo,
n.20
CONTRO
Il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro
tempore ,rapp,to e difeso originariamente dall’avv.Marco
Selvaggi e successivamente dagli avv.ti Claudio Visciola
e Annalisa Minucci, con elezione di domicilio presso l’Ufficio
dell’Avvocatura Comunale, in Firenze, piazza della Signoria(Palazzo
Vecchio)
L’Azienda Sanitaria 10 di Firenze (per il solo ricorso
n.2460/2004), in persona del legale rapp.te pro tempore,
non costituita in giudizio
Per l’annullamento
a)quanto al ricorso n.1081/91.
-dell’ordinanza dell’Assessore alla Casa , edilizia e patrimonio
del Comune di Firenze datata 31/7/91 n.05/Iu/356 con cui
è stata negata la concessione in sanatoria chiesta per un
manufatto abusivamente realizzato e ordinata la demolizione
delle opere.;
b)quanto al ricorso n.2460/04:
1) del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio tematico
del condono del comune di Firenze del 20/9/2004 prot. n.2004/DD/08282
recante diniego di condono edilizio,
2)della comunicazione di avvio del procedimento del 2 marzo
2004 nonché della nota 11 agosto2004 prot. n.38993/04;
3) del piano di settore cimiteriale di cui alla deliberazione
consiliare n.1759/260 del 1° dicembre 1998,
4)del P.R.G. comunale –variante di adeguamento al Piano
di settore cimiteriale di cui alla delibera consiliare del29
marzo1999 n.233/75 e degli atti in essa richiamati.
Visti i ricorsi con i relativi allegati,
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Firenze;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti,
Visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 22 novembre 2005, relatore
il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. Calogero Narese
per la parte ricorrente e l’avv. Annalisa Minucci per il
Comune di Firenze.
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone di essere proprietario in Comune di
Firenze, località S.Quirichino,via della Grillaia,di un
manufatto realizzato in assenza di autorizzazione, oggetto
nel 1984 di una ordinanza di demolizione.
L’interessato in data 25/1/1986 ebbe a presentare per tale
costruzione istanza di concessione in sanatoria ai sensi
dell’art.31 della legge n.47/85, ma l’Amministrazione comunale
con provvedimento dell’Assessore alla Casa, Edilizia e Patrimonio
datato 3 luglio 1991 si determinava a negare il chiesto
condono sul rilievo che l’area ospitante le opere edilizie
eseguite “sine titulo” era oltrechè soggetta alla tutela
paesaggistica ed ambientale di cui alla legge n.1497/39,altresì
sottoposta a vincolo di rispetto cimiteriale ai sensi di
quanto previsto dall’art.338 del T.U.L.S. n.1265/34, per
cui , trattandosi di opere non sanabili ai sensi degli artt.32
e 33 della legge n,47/85,la predetta Autorità ingiungeva
allo stesso sig. Frassoni di procedere alla demolizione
delle opere in questione.
L’interessato ha impugnato col ricorso n.1081/91 tale provvedimento,
deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà
manifeste, per difetto di istruttoria e travisamento dei
fatti,posto che l’esistenza del vincolo cimiteriale deve
ritenersi tutt’altro che certa vuoi perchè non riportato
nel certificato di destinazione urbanistica,vuoi in ragione
dell’avvenuta edificazione in aree poste nelle immediate
vicinanze del cimitero;
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, atteso
che è stata rilasciata licenza edilizia per un fabbricato
posto ad identica distanza dal cimitero rispetto al manufatto
del ricorrente;
3) Eccesso di potere per illogicità e perplessità della
motivazione e per difetto dei presupposti, sul rilievo che
non v’è certezza su quale tra i vincoli citati nel provvedimento
abbia concretamente condotto al diniego di condono;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art.32 della legge
n.47/85;violazione, per disapplicazione della L.R.2/11/79
n.52;ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti
di fatto e di diritto: non risulta che nel caso di specie
sia stato esperito il subprocedimento per la verifica della
compatibilità dell’opera con il vincoli ambientale ee non
v’è dubbio che l’onere di tale procedura spettasse al Comune
che, peraltro, anche a voler ammettere che abbia esperito
la relativa procedura avrebbe dovuto comunque notiziari
l’interessato in ordine all’esito eventualmente negativo
della stessa;
5) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art.32
della legge n.47/85 in relazione alle norme di cui alla
L.R.n.10/79.
Successivamente,il ricorrente ha realizzato,sempre “sine
titulo” un ulteriore intervento edilizio consistente in
una nuova porzione del preesistente edificio e per tali
altre opere ha presentato in data 15/5/1995 al Comune di
Firenze istanza di concessione edilizia in sanatoria ai
sensi dell’art.39 della legge n.724 del 1994.
L’Amministrazione comunale in relazione a tale domanda inviava
all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento;
quindi,dopo aver acquisito le osservazioni dello stesso
Frassoni, con decreto dirigenziale del 21 settembre 2004
si determinava a denegare il chiesto condono per le opere
edilizie abusivamente eseguite, sul rilievo che le stesse,
consistenti in una nuova edificazione,”ricadono in area
sottoposta al vincolo cimiteriale ai sensi dell’art.338
comma 1 del T.U.LL.SS approvato con R.D. n.1265/34,come
confermato dalla delibera di Consiglio Comunale n.223/75
del 29/3/99 con la quale viene data attuazione al piano
di settore cimiteriale già approvato con delibera n.1759/260
dell’1/12/1998 dal Consiglio Comunale”
Il Frassoni ha impugnato col ricorso n.2460/2004 tale provvedimento
di diniego e gli altri atti in epigrafe indicati, deducendone
la illegittimità per i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art.33 della legge
n.47/85 come richiamato dall’art.39 della legge n.724/94,
nonché dell’art.338 del R.D. n.1265 del 1934 in relazione
agli artt.96 e ss. del D.P.R. n.285 del 1990- Eccesso di
potere per difetto di istruttoria , travisamento dei fatti,
difetto dei presupposti, contraddittorietà manifesta
Secondo parte ricorrente non può ritenersi operativo il
divieto di condono ex art.33 della legge n.47/85 opposto
dal Comune per essere venuto meno il vincolo di rispetto
cimiteriale e tanto per effetto della soppressione del cimitero
di S:Quirico a Marignolle deliberata dal Comune di Firenze
nel 1964 e dal trascorrere di 15 anni senza che tale cimitero
sia stato utilizzato, con la conseguenza che avendo perso
l’area cimiteriale la sua naturale funzione la limitazione
derivante dal vincolo di rispetto della fascia di terreno
posta a ridosso del perimetro del cimitero ha perso la sua
efficacia;
2)Violazione e falsa applicazione dell’art.338 del R,D.
2777/1934 n.1265 in relazione agli artt.96 e segg. Del D.P
R. n.285 del 1990, sotto altro profilo-Violazione del principio
di irretroattività dei provvedimenti amministrativi-Eccesso
di potere per difetto di istruttoria,travisamento dei fatti,difetto
dei presupposti, contraddittorietà manifesta,sotto altro
profilo:l’Amministrazione negli anni 1998/99 ha disposto
la conferma della zona di rispetto, ma questa già da tempo
aveva perso la sua efficacia, sicchè alcunché in tal senso
poteva essere confermato nè gli atti di conferma possono
negativamente incidere su situazioni già consolidate prima
della loro adozione;
3)eccesso di potere per disparità di trattamento, ovvero
per contraddittorietà manifesta, giacchè è stata rilasciata
una concessione edilizia per un fabbricato sito nelle immediate
vicinanze del cimitero, posto, rispetto alla costruzione
del ricorrente , nella stessa posizione.
Il Comune di Firenze costituitosi in giudizio per entrambi
i ricorsi ha contestato la fondatezza dei proposti gravami
dei quali ha chiesto la reiezione.
Tanto premesso, va, in primo luogo, disposta la riunione
dei ricorsi all’epigrafe in ragione degli evidenti profili
di connessione sia soggettivi che oggettivi esistenti fra
gli stessi.
Passando all’esame del primo ricorso,appare utile osservare
che il diniego opposto col provvedimento assessorile del
3 luglio 1991 si fonda, come rilevasi dalla lettura della
parte narrativa dell’atto “de quo” su tre ordini di ragioni
e cioè l’esistenza di un vincolo paesaggistico,l’ostativa
previsione di destinazione agricola dell’area in cui esiste
il manufatto abusivo e la sottoposizione dell’area stessa
a vincolo cimiteriale.Ora ,come precisato dalla difesa della
parte resistente il Comune con l’atto impugnato ha deciso
il diniego di condono sulla scorta del solo e sufficiente
motivo della non osservanza della zona di rispetto cimiteriale.Preso
atto di ciò diventa decisiva ai fini della verifica della
legittimità del provvedimento impugnato l’indagine in ordine
alla esistenza, portata e limiti del vincolo cimiteriale
dedotto dall’Amministrazione come esclusiva ragione della
non sanabilità delle opere edilizie realizzate dal Frassoni.
Appare utile,se non necessario, allora, ripercorrere la
“storia” del cimitero di S.Quirico a Marignolle ,nelle cui
immediate vicinanze si trova il terreno su cui insiste l’opera
edilizia oggetto del diniego di sanatoria.
Trattasi di un piccolo cimitero che sulla base di notizie
e dati emergenti dalla documentazione versata in giudizio
venne dismesso nel lontano 1964 con un decreto del Medico
Provinciale del 30 giugno di quell’anno, dismissione preceduta
dalla deliberazione n.60731/C del 18 febbraio 1964 del consiglio
Comunale di Firenze con cui il civico consesso ha deciso
la soppressione del cimitero stesso.
In quella sede si stabilì che il cimitero fosse custodito
e non destinato ad altro uso per 15 anni e solo dopo che
fossero state esperite le operazioni di bonifica.
Per gli anni successivi, dunque,fatta eccezione per un’unica
tumulazione effettuata nel 1975 in un sepolcreto privato,
il cimitero non venne utilizzato ed è rimasto in disuso
anche negli anni successivi alla data di adozione del provvedimento
impugnato.Ebbene,la cessazione di fatto del cimitero è circostanza
che ha una sua significativa incidenza sul regime giuridico
da tenere a riferimento per la definizione della domanda
di sanatoria per cui è causa.
Invero, l’art.338 del Testo unico delle leggi sanitarie
n.1265 del 1934 impone che i cimiteri siano collocati alla
distanza di almeno 200 metri dal centro abitato ed inoltre
prevede il divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare
quelli preesistenti entro il raggio di 200metri dal perimetro
dell’impianto cimiteriale.
Trattasi,quest’ultimo del cosiddetto vincolo di rispetto
cimiteriale che ha chiare finalità di tutela igienico-sanitaria
(evitare la vicinanza di edifici al luogo preposto alle
sepolture) (cfr Cons.Stato Sez.V 7 maggio 1996 n.519;TAR:Lombardia
SeIi 28/2/1999 n.16779, ma è del tutto ragionevole ritenere
che l’esigenza di preservare dall’edificazione l’area posta
a ridosso del muro di cinta di un cimitero ha una sua ineludibile
giustificazione se ed in quanto il cimitero stesso esplichi
la sua naturale funzione, sia cioè “operativo”.
Sicchè, quid iuris, nell’ipotesi in cui, come nel caso di
specie viene in rilievo la situazione in cui il terreno
di un cimitero, per il quale è stata deliberata dai competenti
organi la soppressione e che risulta da notevole lasso di
tempo non più utilizzato per le sepolture?
Può soccorrere “alla bisogna” la normativa recata dal Regolamento
di Polizia Mortuaria come riprodotta nel D.P.R. n.285 del
12/10/1990 e, in particolare la disposizione prevista dal
capo XIX(soppressione dei ciimiteri) lì dove all’art.97
è espressamente contemplato (punto1) che “il terreno di
un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione
non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi
almeno quindici anni dall’ultima inumazione” ed inoltre(punto2)
“trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato
ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere
diligentemente dissodato per la profondità di due metri
e le ossa che si rinvengono devono essere depositate nell’ossario
comune del nuovo cimitero”.
Dal tenore logico oltrechè letterale di siffatte disposizioni
si deduce agevolmente che la soppressione di un cimitero
è propedeutica ad una diversa , regolare utilizzazione del
suolo già adibito a pio luogo delle sepolture ferma restando
l’osservanza dei tempi e delle procedure sopra indicate.Tali
ulteriori precauzioni di conservazione e di bonifica riguardano
però, a ben vedere, il solo suolo cimiteriale e cioè unicamente
il terreno del cimitero”tout court”, quello destinato in
concreto alla tumulazione delle salme, come delimitato e
racchiuso dalla recinzione; ma allora,se così è non v’è
ragione di attrarre nell’orbita della salvaguardia di tipo
igienico-sanitario l’area circostante il perimetro del cimitero,una
volta decretata la soppressione dello stesso e accertato,dopo
il decorso di quindici anni di disuso, l’avvenuto esaurimento
della funzione naturale del cimitero.
E nel caso di S.Quirico a Marignolle ricorrono alla data
di adozione dell’atto impugnato(luglio 1991) entrambe le
condizioni di fatto e di diritto(la disposta ,formale cessazione
e l’avvenuto esaurimento di fatto della sua funzione dopo
il non uso almeno a far data dal 1976) con la conseguenza
che deve considerarsi non più sussistente, per la fascia
di terreno adiacente il perimetro cimiteriale “stricto sensu”,
il divieto connesso al perseguimento delle esigenze igienico-sanitarie
Ciò comporta altresì che l’Amministrazione comunale non
può opporre in sede di definizione della domanda di condono
il vincolo di rispetto cimiteriale che,se fosse stato sussistente
avrebbe potuto precludere, ai sensi dell’art.33 della legge
n.47/85 l’accoglimento della istanza di sanatoria.
Per quanto sopra esposto le censure di eccesso di potere
per erroneità e travisamento dei presupposti dedotte col
primo mezzo d’impugnazione, più dettagliatamente precisate
ed illustrate con la memoria difensiva depositata il 10
novembre 2005 si appalesano fondate, così come condivisibili
sono le doglianze rivolte nei confronti delle altre ragioni
pure addotte a sostegno del diniego atteso che come specificatamente
ammesso dal patrocinio del Comune con memoria difensiva
del2 luglio 1993,”non si è provveduto ad attendere i pareri
previsti per la tutela degli altri vincoli”.
In forza di quanto suesposto il ricorso n.1081/91 va accolto
con conseguente annullamento del provvedimento comunale
in epigrafe indicato.
Passando all’esame del ricorso n.2460/2004 proposto avverso
il diniego di cui al provvedimento dirigenziale del 21 settembre
2004 trovano fondamento i vizi di legittimità di cui al
primo motivo di impugnazione, lì dove parte ricorrente si
sofferma diffusamente a denunciare i profili di illegittimità
sopra già evidenziati, sicchè non possono qui non valere
le osservazioni in precedenza formulate e le già prese conclusioni,
attesa la circostanza per cui anche per tale diniego è stata
di nuovo opposta la sussistenza del vincolo di rispetto
cimiteriale.
I profili di illegittimità dedotti in ricorso poi valgono
anche nei confronti delle statuizioni assunte dal Comune
con le deliberazioni consiliari nn.44 dell’1/12/1998 e14
del 29/3/99 con cui il civico consesso si è determinato
rispettivamente ad approvare il Piano di Settore cimiteriale
con la conferma di alcuni cimiteri tra cui quello di S.Quirico
a Marignolle e a recepire nel piano regolatore generale
le previsioni del Piano cimiteriale apportando per il cimitero
in questione la variazione della fascia di rispetto da 200
a 100metri.
Invero, anche a voler ammettere il mantenimento del cimitero
ai fini della definitiva dismissione dello stesso a seguito
delle pur necessarie operazioni di bonifica, gli atti di
pianificazione sopra descritti (impugnati regolarmente dall’interessato
con il gravame all’esame) effettuano una illegittima,ingiustificata
reintroduzione della fascia di rispetto che, come già evidenziato,non
sopravvive al cimitero cui accede una volta che questo,
per quanto emerso dalla documentazione depositata è stato
dichiarato soppresso ed è altresì trascorso il periodo di
tempo durante il quale si è potuto registrare il disuso
del terreno cimiteriale destinato alle sepolture( nella
specie sarebbero trascorsi dall’ultima inumazione,avvenuta
nel 1975, ventitre anni e dalla dichiarata soppressione,decisa
nel 1964, ben trentatre anni).
Gli atti deliberativi in questione, quindi, si appalesano
illegittimi in parte qua e vanno perciò, limitatamente alle
previsioni che qui interessano, annullati,così come illegittimo
si rivela il provvedimento di diniego di cui al provvedimento
dirigenziale 20/9/2004 anch’esso da annullare.
La fondatezza dei primi due mezzi d’impugnazione comporta
l’accoglimento del ricorso senza che sia necessario pronunciarsi
in ordine al terzo motivo di gravame.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
I, definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe,
li Riunisce e li Accoglie nei sensi e per gli effetti di
cui in motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le pareti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità
Così deciso in Firenze, in camera di consiglio il 22 novembre
2005 amministrativa.
Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
Avv. Saverio Romano - Consigliere
Dott. Andrea Migliozzi - Consigliere,est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 FEBBRAIO 2006