REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1807/04 proposto da
VERZONI Cristina rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanni Giorgi ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del medesimo, in Firenze, via Trieste n. 5,
c o n t r o
- il Ministero dell’istruzione, dell’università in
persona del Ministro pro tempore, e il Centro
servizi amministrativi, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex
lege;
- l’Ufficio regionale scolastico per la Toscana,
in persona del Direttore pro tempore, non costituito
in giudizio;
e nei confronti
di Giannetti Rossella, Tassitano Maria Pia e Tersetti
Simonetta, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
in parte qua delle graduatorie permanenti definitive
per la provincia di Livorno relative al personale docente
ed educativo, pubblicate nell’anno 2004 per la classe AD01,
AD02, A036 e A039.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Vista l’ordinanza n. 1054/04 di rigetto della domanda cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’11 gennaio
2006, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori,
come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Riferisce la ricorrente di essere laureata in scienze dell’educazione
e di avere conseguito, a seguito delle sessioni riservate
disposte dalla l. 3 maggio 1999, n. 124, l’abilitazione
all’insegnamento per le classi di concorso A036 e A039 e
sostegno AD01 e AD02, risultando iscritta, per la terza
fascia, al n. 1 della graduatoria della provincia di Livorno
della classe AD01, al n. 24 della graduatoria della provincia
di Livorno della classe AD02 umanistica, linguistica, musicale
(sostegno), al n. 41 della graduatoria della terza fascia
della provincia di Livorno classe A036 (filosofia, psicologia
e scienza dell’educazione) Matematica e Fisica) e al n.
5 (seconda della terza fascia) della graduatoria della provincia
di Livorno classe A039 geografia.
Peraltro, per effetto dell’introduzione, con effetto retroattivo,
della nuova disciplina disposta dal d.l. 7 aprile 2004,
n. 97, convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004,
n. 143 e ulteriormente modificato con norma di interpretazione
autentica dal d.l. n. 136/2004, convertito nella l. 27 luglio
2004 n. 186, la deducente è risultata pregiudicata nelle
sue aspettative di assunzione come fissate dalle suddette
graduatorie.
Contro gli atti in epigrafe ricorre perciò la sig.ra Verzoni
chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria
di spese e deducendo i motivi che seguono:
- Illegittimità costituzionale, per contrasto con
gli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell’art. 1, comma
1 e 2, dell’art. 3 bis del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito
con modificazioni nella l. 4 giugno 2004, n. 143 e in particolare
delle lettere A.2-a), B.3-b bis), B.3-c), B.3-e) e B.3-h)
della “Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione
dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 1054, depositata il 19 ottobre 2004, veniva
respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia
dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2006 il ricorso è
stato trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame vengono impugnate le graduatorie
permanenti definitive per la provincia di Livorno relative
al personale docente ed educativo, pubblicate nell’anno
2004 per le classi indicate in epigrafe e, in particolare,
per la classe A039 geografia.
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Deduce la ricorrente che, per effetto dell’introduzione
delle disposizioni recate dal d.l. 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004, n.
143 e ulteriormente modificato con norma di interpretazione
autentica dal d.l. n. 136/2004, convertito nella l. 27 luglio
2004 n. 186, la graduatoria pubblicata per l’anno 2003,
nella quale risultava già consolidata la sua posizione di
seconda classificata con conseguente aspettativa di assunzione,
veniva ingiustamente sovvertita, discendendone la pretermissione
della medesima in favore della controinteressata Tassitano
Maria.
In particolare la ricorrente deduce di essere pregiudicata
dalle norme contenute nel punto B lett. h) della tabella
allegata al suddetto decreto legge, nella parte in cui stabiliscono,
con effetto retroattivo, nuovi criteri di valutazione del
servizio prestato, assegnando un punteggio doppio a chi
abbia reso tale servizio nei comuni di montagna di cui alla
legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti
penitenziari.
Le suddette norme sono censurate sotto il profilo della
loro illegittimità costituzionale per violazione degli articoli
3 e 35 della Carta fondamentale.
La doglianza non coglie nel segno.
Dispone l’art. 1, comma 1, del decreto legge 7 aprile 2004
n. 97 recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia
di esami di Stato e di Università”, convertito con modificazione
in l. 4 giugno 2004, n. 143, dettando la nuova disciplina
in materia di graduatorie permanenti che “a decorrere
dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti
di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,….sono
rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto
dall’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 3 luglio
2001, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al
presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione
del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta
Tabella”.
A sua volta la predetta “Tabella di valutazione dei titoli
per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione”, stabilisce,
al punto B, lett. h) che “il servizio prestato nelle scuole
di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di
cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori
e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno
una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri
dal livello del mare”.
Giova, in primo luogo, rilevare che la disciplina in questione
non agisce retroattivamente, come preteso da parte ricorrente,
limitandosi a stabilire criteri di valutazione differenziati
di circostanze pregresse, sia pure con effetti proiettati
nel futuro.
L’art. 8-nonies del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito
nella legge 27 luglio 2004, n. 186, dettando norme di interpretazione
autentica della disciplina in parola ha, infatti, stabilito
che “L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione
delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne
i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati
a partire dall'anno scolastico 2003-2004”.
Né, d'altro canto, può ragionevolmente ritenersi che possa
essersi consolidata in capo all’interessata un'aspettativa
qualificata o, addirittura un diritto quesito in merito
alla qualificazione da attribuire, in regime precario, al
servizio prestato prima dell’inserimento in graduatoria.
In ogni caso, deve rammentarsi che il principio della non
retroattività della legge, fissato dall'art. 11 disp. prel.,
costituisce una direttiva di carattere generale che, salvo
il limite costituzionale dell'irretroattività della legge
penale, dell'intangibilità dei diritti soggettivi garantiti
dall'ordinamento, ben può essere derogato, rientrando nella
sfera di discrezionalità del legislatore il potere di regolare
diversamente nel tempo situazioni analoghe, ove ciò risponda
all'interesse pubblico nella sua costante evoluzione (Consiglio
Stato, sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 380; id. Sez. IV, 12
novembre 2001, n. 5783).
Quanto alla questione della mancata definizione del
concetto di isole minori, da un lato occorre rilevare che
nessuna incertezza può sussistere in materia, in considerazione
del fatto che il Ministero intimato ha specificato in un
apposito elenco le scuole da considerare a tal fine, il
servizio prestato presso le quali dà diritto all'attribuzione
contestata del doppio punteggio; dall’altro non pare, in
proposito, necessaria alcuna specificazione in sede di normazione
primaria di tali isole.
Ciò sia perché tale concetto rimanda ad una incontroversa
nozione consuetudinaria che esclude dalla definizione di
isola minore solo la Sicilia e la Sardegna, sia perché tale
definizione appare legata ad un criterio obiettivo che è
dato dalla difficoltà e dal disagio, in termini economici
e temporali, che è necessario sopportare per il raggiungimento
dalla terraferma dei luoghi di lavoro ivi situati utilizzando
di necessità, nella quasi totalità dei casi, un mezzo di
trasporto marittimo.
E’ del tutto evidente, sotto tale profilo, l'insussistenza
della violazione del principio di uguaglianza e del canone
di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione atteso
che, per consolidata giurisprudenza, tale principio risulta
violato solo quando situazioni omogenee sono trattate in
modo difforme, ciò che non può dirsi di una disciplina che,
regolando la materia della sistemazione di personale precario,
detta una disciplina complessa che si informa a criteri
differenziati in dipendenza della diversità delle situazioni
da regolare.
Manifestamente infondata si palesa, altresì, la prospettata
illegittimità costituzionale delle norme impugnate con riferimento
all’art. 35 della Costituzione secondo cui “La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
Invero, le norme costituzionali configurano il lavoro quale
espressione del fondamentale diritto di libertà della persona
e perciò non creano in capo al cittadino posizioni di tutela
diretta in ordine al conseguimento o al mantenimento di
un'occupazione; in secondo luogo, esse non escludono che
il legislatore possa imporre condizioni di limiti per l'esercizio
del relativo diritto (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17
aprile 2003, n. 3999).
D’altro canto, i modi e le forme dell'attuazione della tutela
costituzionale sono ovviamente rimessi alla discrezionalità
del legislatore, cosicché le leggi attraverso le quali di
volta in volta si realizza la tutela del lavoro, nelle sue
diverse manifestazioni, ancorché costituzionalmente necessarie,
non sono a contenuto vincolato, ed in quanto dirette a rendere
effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta
venute ad esistenza possono essere dal legislatore modificate
o sostituite con altre discipline (Corte costituzionale,
7 febbraio 2000, n. 49).
Lamenta, ulteriormente, la ricorrente che alle controinteressate
(ma non viene precisato a quali) sia stato attribuito un
punteggio ulteriore in forza di quanto disposto dall’art.
1, comma 3, del d.l. n. 97/2004, per l’abilitazione conseguita
presso scuole di specializzazione all’insegnamento secondario
(SISS), mentre tale abilitazione costituirebbe titolo solo
per l’accesso all’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti
di cui al comma 1.
La censura si palesa inammissibile, mancando la specificazione
del danno in concreto subito dalla ricorrente in riferimento
a ciascuna delle posizioni conseguite nelle graduatorie
impugnate e rispetto al punteggio che, per effetto di tale
norma, sarebbe stato attribuito alle controinteressate.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto
essere rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Firenze, l’11 gennaio 2006, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 FEBBRAIO 2006