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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 febbraio 2006 n. 392
G. Vacirca Pres. - B. Massari Est.
Verzoni C. (Avv. G. Giorgi) contro il Ministero dell’istruzione, dell’università ed il Centro servizi amministrativi (Avvocatura dello Stato) nonchè l’Ufficio regionale scolastico per la Toscana (non costituito) e nei confronti di Giannetti R. ed altre (non costituite)


Pubblico impiego – Formazione delle graduatorie permanenti definitive relative al personale educativo della scuola - D.l. 7 aprile 2004, n. 97 e s.m.i. - Stabilisce nuovi criteri di valutazione del servizio prestato- Assegna un punteggio doppio a chi abbia reso tale servizio nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari – Violazione dell’art. 3 Cost. - Non sussiste

In tema di graduatorie permanenti definitive relative al personale educativo della scuola le disposizioni del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004, n. 143 e ulteriormente modificato con norma di interpretazione autentica dal d.l. n. 136/2004, convertito nella l. 27 luglio 2004 n. 186, e la allegata tabella, pur nella parte in cui stabiliscono nuovi criteri di valutazione del servizio prestato, assegnando un punteggio doppio a chi abbia reso tale servizio nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, non contrastano con l’art. 3 della Costituzione. Difatti la disciplina in questione non agisce retroattivamente limitandosi a stabilire criteri di valutazione differenziati di circostanze pregresse, sia pure con effetti proiettati nel futuro. In ogni caso, deve rammentarsi che il principio della non retroattività della legge, fissato dall'art. 11 disp. prel., costituisce una direttiva di carattere generale che, salvo il limite costituzionale dell'irretroattività della legge penale, dell'intangibilità dei diritti soggettivi garantiti dall'ordinamento, ben può essere derogato, rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore il potere di regolare diversamente nel tempo situazioni analoghe, ove ciò risponda all'interesse pubblico nella sua costante evoluzione





REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:


S E N T E N Z A




sul ricorso n. 1807/04 proposto da

VERZONI Cristina rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Giorgi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Trieste n. 5,


c o n t r o




- il Ministero dell’istruzione, dell’università in persona del Ministro pro tempore, e il Centro servizi amministrativi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege;

- l’Ufficio regionale scolastico per la Toscana, in persona del Direttore pro tempore, non costituito in giudizio;


e nei confronti




di Giannetti Rossella, Tassitano Maria Pia e Tersetti Simonetta, non costituite in giudizio;


per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,



in parte qua
delle graduatorie permanenti definitive per la provincia di Livorno relative al personale docente ed educativo, pubblicate nell’anno 2004 per la classe AD01, AD02, A036 e A039.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza n. 1054/04 di rigetto della domanda cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2006, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


F A T T O




Riferisce la ricorrente di essere laureata in scienze dell’educazione e di avere conseguito, a seguito delle sessioni riservate disposte dalla l. 3 maggio 1999, n. 124, l’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A036 e A039 e sostegno AD01 e AD02, risultando iscritta, per la terza fascia, al n. 1 della graduatoria della provincia di Livorno della classe AD01, al n. 24 della graduatoria della provincia di Livorno della classe AD02 umanistica, linguistica, musicale (sostegno), al n. 41 della graduatoria della terza fascia della provincia di Livorno classe A036 (filosofia, psicologia e scienza dell’educazione) Matematica e Fisica) e al n. 5 (seconda della terza fascia) della graduatoria della provincia di Livorno classe A039 geografia.
Peraltro, per effetto dell’introduzione, con effetto retroattivo, della nuova disciplina disposta dal d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004, n. 143 e ulteriormente modificato con norma di interpretazione autentica dal d.l. n. 136/2004, convertito nella l. 27 luglio 2004 n. 186, la deducente è risultata pregiudicata nelle sue aspettative di assunzione come fissate dalle suddette graduatorie.
Contro gli atti in epigrafe ricorre perciò la sig.ra Verzoni chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
- Illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1 e 2, dell’art. 3 bis del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004, n. 143 e in particolare delle lettere A.2-a), B.3-b bis), B.3-c), B.3-e) e B.3-h) della “Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 1054, depositata il 19 ottobre 2004, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


D I R I T T O




Con il ricorso in esame vengono impugnate le graduatorie permanenti definitive per la provincia di Livorno relative al personale docente ed educativo, pubblicate nell’anno 2004 per le classi indicate in epigrafe e, in particolare, per la classe A039 geografia.
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Deduce la ricorrente che, per effetto dell’introduzione delle disposizioni recate dal d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004, n. 143 e ulteriormente modificato con norma di interpretazione autentica dal d.l. n. 136/2004, convertito nella l. 27 luglio 2004 n. 186, la graduatoria pubblicata per l’anno 2003, nella quale risultava già consolidata la sua posizione di seconda classificata con conseguente aspettativa di assunzione, veniva ingiustamente sovvertita, discendendone la pretermissione della medesima in favore della controinteressata Tassitano Maria.
In particolare la ricorrente deduce di essere pregiudicata dalle norme contenute nel punto B lett. h) della tabella allegata al suddetto decreto legge, nella parte in cui stabiliscono, con effetto retroattivo, nuovi criteri di valutazione del servizio prestato, assegnando un punteggio doppio a chi abbia reso tale servizio nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari.
Le suddette norme sono censurate sotto il profilo della loro illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 35 della Carta fondamentale.
La doglianza non coglie nel segno.
Dispone l’art. 1, comma 1, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”, convertito con modificazione in l. 4 giugno 2004, n. 143, dettando la nuova disciplina in materia di graduatorie permanenti che “a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,….sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 3 luglio 2001, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella”.
A sua volta la predetta “Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione”, stabilisce, al punto B, lett. h) che “il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare”.
Giova, in primo luogo, rilevare che la disciplina in questione non agisce retroattivamente, come preteso da parte ricorrente, limitandosi a stabilire criteri di valutazione differenziati di circostanze pregresse, sia pure con effetti proiettati nel futuro.
L’art. 8-nonies del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, dettando norme di interpretazione autentica della disciplina in parola ha, infatti, stabilito che “L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004”.
Né, d'altro canto, può ragionevolmente ritenersi che possa essersi consolidata in capo all’interessata un'aspettativa qualificata o, addirittura un diritto quesito in merito alla qualificazione da attribuire, in regime precario, al servizio prestato prima dell’inserimento in graduatoria.
In ogni caso, deve rammentarsi che il principio della non retroattività della legge, fissato dall'art. 11 disp. prel., costituisce una direttiva di carattere generale che, salvo il limite costituzionale dell'irretroattività della legge penale, dell'intangibilità dei diritti soggettivi garantiti dall'ordinamento, ben può essere derogato, rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore il potere di regolare diversamente nel tempo situazioni analoghe, ove ciò risponda all'interesse pubblico nella sua costante evoluzione (Consiglio Stato, sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 380; id. Sez. IV, 12 novembre 2001, n. 5783).
Quanto alla questione della mancata definizione del concetto di isole minori, da un lato occorre rilevare che nessuna incertezza può sussistere in materia, in considerazione del fatto che il Ministero intimato ha specificato in un apposito elenco le scuole da considerare a tal fine, il servizio prestato presso le quali dà diritto all'attribuzione contestata del doppio punteggio; dall’altro non pare, in proposito, necessaria alcuna specificazione in sede di normazione primaria di tali isole.
Ciò sia perché tale concetto rimanda ad una incontroversa nozione consuetudinaria che esclude dalla definizione di isola minore solo la Sicilia e la Sardegna, sia perché tale definizione appare legata ad un criterio obiettivo che è dato dalla difficoltà e dal disagio, in termini economici e temporali, che è necessario sopportare per il raggiungimento dalla terraferma dei luoghi di lavoro ivi situati utilizzando di necessità, nella quasi totalità dei casi, un mezzo di trasporto marittimo.
E’ del tutto evidente, sotto tale profilo, l'insussistenza della violazione del principio di uguaglianza e del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione atteso che, per consolidata giurisprudenza, tale principio risulta violato solo quando situazioni omogenee sono trattate in modo difforme, ciò che non può dirsi di una disciplina che, regolando la materia della sistemazione di personale precario, detta una disciplina complessa che si informa a criteri differenziati in dipendenza della diversità delle situazioni da regolare.
Manifestamente infondata si palesa, altresì, la prospettata illegittimità costituzionale delle norme impugnate con riferimento all’art. 35 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
Invero, le norme costituzionali configurano il lavoro quale espressione del fondamentale diritto di libertà della persona e perciò non creano in capo al cittadino posizioni di tutela diretta in ordine al conseguimento o al mantenimento di un'occupazione; in secondo luogo, esse non escludono che il legislatore possa imporre condizioni di limiti per l'esercizio del relativo diritto (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 aprile 2003, n. 3999).
D’altro canto, i modi e le forme dell'attuazione della tutela costituzionale sono ovviamente rimessi alla discrezionalità del legislatore, cosicché le leggi attraverso le quali di volta in volta si realizza la tutela del lavoro, nelle sue diverse manifestazioni, ancorché costituzionalmente necessarie, non sono a contenuto vincolato, ed in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dal legislatore modificate o sostituite con altre discipline (Corte costituzionale, 7 febbraio 2000, n. 49).
Lamenta, ulteriormente, la ricorrente che alle controinteressate (ma non viene precisato a quali) sia stato attribuito un punteggio ulteriore in forza di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 97/2004, per l’abilitazione conseguita presso scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), mentre tale abilitazione costituirebbe titolo solo per l’accesso all’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
La censura si palesa inammissibile, mancando la specificazione del danno in concreto subito dalla ricorrente in riferimento a ciascuna delle posizioni conseguite nelle graduatorie impugnate e rispetto al punteggio che, per effetto di tale norma, sarebbe stato attribuito alle controinteressate.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, l’11 gennaio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 FEBBRAIO 2006


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