| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 23 febbraio 2006 n.
1372
Pres. de Lise; Rel. Martino
ETI s.p.a. (Avv.ti G. Scassellati Sforzolini, L. De Sanctis
e A. Clarizia) e British American Tobacco Italia s.p.a.
(Avv. M. Sanino e S. D’Alberti) + altri c. Autorità garante
della concorrenza e del mercato (Avvocatura generale dello
Stato) + altri |
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1. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole
- Autorità garante – Valutazioni – Effetti - sulle azioni
di risarcimento danni dei consumatori – Insussistenza.
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2. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole
- Autorità garante – Prova dell’elemento soggettivo di colpevolezza
dell’autore del messaggio – Irrilevanza – Conseguenze.
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3. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole
funzionale alla tutela della salute - Soggetto da proteggere
– Consumatore sprovveduto – Ragioni – Conseguenze.
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4. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole
– Immodificabilità delle avvertenze sanitarie – Giudizio
di ingannevolezza - Irrilevanza – Valutazione della sussistenza
e/o misura della responsabilità nella diffusione del messaggio
– Incidenza.
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5. Concorrenza e mercato – Pubblicità Ingannevole
– Competenze dell’Authority – Competenze dell’Ufficio Italiano
Marchi e Brevetti – Differenze.
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6. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole
– Divieto di propaganda dei prodotti da fumo - Differenze
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1. Le valutazioni dell’Autorità in ordine
al carattere ingannevole della pubblicità operano sul piano
specifico che le è proprio, ma non esplicano alcun effetto
diretto in ordine alla responsabilità civile per i danni
personali e patrimoniali asseritamene subiti dai consumatori.
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2. Ai fini del giudizio di ingannevolezza,
l’Autorità non deve fornire la prova di un comportamento
omissivo colpevole dell’autore, poiché rileva l’idoneità
obbiettiva del messaggio a pregiudicare la libera scelta
del consumatore. Pertanto è legittimo il provvedimento sulla
natura ingannevole della dicitura lights nel pacchetto di
sigarette, dicitura per sè veritiera per il minore contenuto
di nicotina e catrame, ma potenzialmente fuorviante per
i consumatori più sprovveduti o disattenti, a seguito del
mutato orientamento della comunità scientifica e delle politiche
delle autorità sanitarie internazionali.
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3. Nelle ipotesi in cui la repressione della
pubblicità ingannevole da parte dell’Autorità è funzionale
alla tutela della salute, l’individuazione del soggetto
degno di essere protetto dagli effetti ingannevoli della
pubblicità non può essere il modello astratto del consumatore
medio, poiché la tutela deve essere assicurata anche ai
consumatori sprovveduti o non particolarmente vigili. Pertanto
è legittimo a tal fine ricorrere al metodo di indagine empirica
al fine di stabilire se una determinata percentuale, ancorché
esigua, di consumatori siano indotti in errore dalla dicitura.
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4. Ai fini del giudizio di ingannevolezza
di competenza dell’Autorità, è irrilevante il fatto che
le avvertenze sanitarie non possono essere modificate, o
comunque modulate in modo tale da richiamare l’attenzione
dei consumatori sulla non minore pericolosità delle sigarette
“lights”, potendo questo influire sulla valutazione della
sussistenza e/o della misura della responsabilità civile
nella diffusione del messaggio.
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5. La verifica in ordine ad eventuali profili
di ingannevolezza (ai sensi degli artt. 18, 11 e 41 r.d.
n. 929/1942) da parte dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti
(cristallizzata al momento della registrazione e soggetta
a decadenza solo a seguito di impugnazione da parte di chi
abbia un interesse concreto) non preclude il diverso controllo
dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole, espressione
di una potestà amministrativa, svolta in via istituzionale
e permanente per la protezione del consumatore e degli interessi
concorrenziali delle imprese.
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6. Il divieto di propaganda dei prodotti
da fumo (l. n. 165/72), che presuppone la verifica degli
estremi della propaganda pubblicitaria vietata dei prodotti
anche nelle forme occulte di pubblicità, si differenzia
dalla normativa in tema di pubblicità ingannevole di competenza
dell’Autorità, che è diretta a valutare unicamente, sul
piano obbiettivo, se un determinato prodotto possa ingenerare
confusione nel consumatore e trarlo in errore inducendolo
all’acquisto con pregiudizio per il prodotto concorrenziale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
Sede di Roma, Sez. I^
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composto dai signori magistrati: Pasquale
de Lise Presidente; Antonino Savo Amodio Componente; Silvia
Martino Componente rel.;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti:
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I
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n. 5441/2003 proposto da
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Società Ente Tabacchi Italiani – ETI s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv. ti Giuseppe Scassellati Sforzolini,
Laura De Sanctis e Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata
in Roma presso lo studio Clarizia alla via Principessa Clotilde
n. n. 2;
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CONTRO
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- Autorità Garante della Concorrenza e
del mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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- Associazione Il Difensore del Cittadino
e del Malato, in persona del Presidente p.t., n.c.;
- con l’intervento ad opponendum di
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- Codacons (Coordinamento delle Associazioni
per la Tutela dell’Ambiente e per la Difesa dei Diritti
degli Utenti e dei Consumatori), in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti
Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente
domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le
Mazzini n. 73;
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per l’annullamento
- della delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato assunta nell’adunanza del 13 marzo 2003, comunicata
con nota prot. n. 16106/03 del 27.3.2003, e di ogni altro
atto presupposto, connesso e conseguenziale
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II
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n. 5517/2003, proposto da
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British American Tobacco Italia s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., e British American
Tobacco Germany GmbH, in persona del legale rappresentante
p.t., entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Mario
Sanino e Silvia D’Alberti, ed elettivamente domiciliate
in Roma presso lo studio dell’avv. D’Alberti al Corso Vittorio
Emanuele II n. 284;
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CONTRO
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- Autorità Garante della Concorrenza e
del mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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- Associazione Il Difensore del Cittadino
e del Malato, in persona del Presidente p.t., n.c.;
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con l’intervento ad opponendum di
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- Codacons, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti
Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente
domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le
Mazzini n. 73;
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per l’annullamento e/o la riforma
1) del provvedimento n. 11809 adottato dall’AGCM nella sua
Adunanza del 13 marzo 2003, notificato alle società ricorrenti
il successivo 28 marzo 2003 e pubblicato sul bollettino
dell’AGCM n. 11/2003, a conclusione del procedimento istruttoria
P13952 – Sigarette Lights – varie marche;
2) di ogni altro atto connesso, preordinato e/o collegato,
tra cui in particolare: a) la comunicazione dell’avvio del
procedimento, inviata alle parti in data 11 ottobre 2002;
b) la decisione dell’AGCM assunta in data 21 ottobre 2002,
di acquisire agli atti del procedimento i sondaggi relativi
alla decodifica “Lights” da parte dei consumatori, commissionati
dall’Autorità nell’ambito del procedimento P13741 – Malrboro
Lights, alle società AC Nielsen CRA ed Eurisko;
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III
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- n. 5713/2003 proposto da
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- Soc. Philip Morris Holland BV, società
di diritto olandese, in persona del legale rappresentante
p.t., Philip Morris GmbH, società di diritto tedesco, in
persona del legale rappresentante p.t., Philip Morris Product
Inc., società di diritto statunitense, in persona del legale
rappresentante p.t., tutte rappresentate e difese dagli
avv.ti Mario Sanino, Gian Battista Origoni Della Croce,
Nino Di Bella e Daniele Vecchi, ed elettivamente domiciliate
in Roma presso lo studio Sanino al V.le Parioli n. 180;
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CONTRO
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- Autorità Garante della Concorrenza e
del mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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- Associazione Il Difensore del Cittadino
e del Malato, in persona del Presidente p.t., n.c.;
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- Società Gallaher Italia, in persona
del legale rappresentante p.t., n.c.;
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con l’intervento ad opponendum di
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- Codacons, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti
Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente
domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le
Mazzini n. 73;
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per l’annullamento
- del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato del 13 marzo 2003, prot. PI/3952, comunicato
in data 27 marzo 2003, avente ad oggetto l’accertamento
dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario consistente
nelle diciture apposte sulle confezioni di sigarette a marchio
“Merit Ultra Lights”, “Diana Leggere”, ed altre (come descritte
al punto 2 del provvedimento), nonché per l’annullamento
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente a quello
impugnato in via principale e, segnatamente, della comunicazione
di avvio del procedimento in data 11 ottobre 2002, per le
sigaratte a marchio “Merit Ultra Lights”, e in data 19 novembre
2002, per quelle a marchio “Diana Leggere”;
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IV
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- n. 5761/2003 proposto da
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- Soc. Seita s.a. e Soc. Altadis s.a.,
in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., entrambe
rappresentate e difese dagli avv. ti Luca Simonetti e Corrado
Scivoletto ed elettivamente domiciliate in Roma presso lo
studio dei difensori, alla via Bertoloni n. 19;
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CONTRO
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- Autorità Garante della Concorrenza e
del mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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- Associazione Il Difensore del Cittadino
e del Malato, in persona del Presidente p.t., n.c.;
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con l’intervento ad opponendum di
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- Codacons, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti
Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente
domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le
Mazzini n. 73;
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per l’annullamento
del provvedimento dell’Autorità n. 11809 emesso in data
13.3.2003, comunicato ai ricorrenti in data 28.3.2003, a
conclusione del procedimento PI3952, avente ad oggetto l’ingannevolezza
del messaggio pubblicitario rappresentato dalle diciture
apposte sulle confezioni di sigarette “Gauloises Blondes
Ultra Light”, nonché di ogni atto presupposto, connesso
e conseguente a quello impugnato in via principale;
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V
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n. 5763/2003, proposto da
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Soc. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
e Soc. Reemtsma Distribution Company Italy s.r.l., ciascuna
in persona del proprio legale rappresentante p.t., entrambe
rappresentate e difese dagli avv.ti Teodosio Luciano Monaco
e Andrea Trotta, e presso il loro studio in Roma, alla via
Bertoloni n. 19, elettivamente domiciliate;
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|
CONTRO
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|
- Autorità Garante della Concorrenza e
del mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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- Associazione Il Difensore del Cittadino
e del Malato, in persona del Presidente p.t., n.c.;
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con l’intervento ad opponendum di
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- Codacons, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti
Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente
domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le
Mazzini n. 73;
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per l’annullamento
- del provvedimento dell’Autorità n. 11809 emesso in data
13.3.2003, comunicato ai ricorrenti in data 28.3.2003, a
conclusione del procedimento PI3952, avente ad oggetto l’ingannevolezza
del messaggio pubblicitario rappresentato dalle diciture
apposte sulle confezioni di sigarette “Davidoff Lights”,
nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente
a quello impugnato in via principale;
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VI
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n. 5833/2003 proposto da
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JT International S.A., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Fabrizio Arossa, Tommaso Salonico e Carolyn Frances
Giordano, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo
studio dei difensori alla P.zza di Monte Citorio n. 115;
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CONTRO
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- Autorità Garante della Concorrenza e
del mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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- Associazione Il Difensore del Cittadino
e del Malato, in persona del Presidente p.t., n.c.;
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con l’intervento ad opponendum di
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|
- Codacons, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti
Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente
domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le
Mazzini n. 73;
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per l’annullamento
- del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato n. 11809, adottato a chiusura del procedimento
PI/3952 nell’adunanza del 13 marzo 2003, e comunicato alla
società ricorrente in data 28 marzo 2003, avente ad oggetto
la dichiarazione di ingannevolezza, ai sensi del d.lgs.
74/92, di un asserito messaggio pubblicitario rappresentato
dalla dicitura “Super Lights” riportata sulle confezioni
delle sigarette “Camel Super Lights”; nonché, per quanto
occorrer possa, di ogni altro atto prodromico, presupposto,
connesso o conseguente a quello impugnato.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e del Codacons;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 11 gennaio 2006
la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli
avv.ti Clarizia, Sanino, Simonetti, Trotta, Salonico, Giordano,
Ramadori, nonchè gli avv.ti dello Stato Arena e Aiello per
le parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con richiesta di intervento pervenuta
in data 7 ottobre 2002 l’associazione “Il Difensore del
Cittadino e del Malato”, in qualità di associazione di consumatori,
segnalava all’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
la presunta ingannevolezza, ai sensi del d.lgs. n. 74/92,
delle diciture “Lights”, “Ultra Lights”, “Ultra Slim Leggera”
e “Superlights” riportate sulle confezioni delle sigarette
Merit Ultra Lights, Kim Ultra Slim Leggera, Davidoff Lights,
Gauloises Blondes Ultra Lights, MS Lights, e Camel Super
Lights, in quanto tali diciture indurrebbero, contrariamente
al vero - di trovarsi di fronte ad un prodotto meno pericoloso
e nocivo per la salute delle normali sigarette. In data
15 novembre 2002 perveniva una nuova segnalazione, della
medesima associazione e di un consumatore, con quale gli
stessi rilievi venivano svolti in relazione alla dicitura
“Leggera”, riportata sulle confezioni delle sigarette Diana
Leggera. In data 11 ottobre 2002 l’Autorità comunicava alle
società Philip Morris GmbH, Philip Morris Holland BV, Philip
Morris Product Inc., ETI s.p.a., British American Tobacco
Italia s.p.a., British American Tobacco Germany GmbH, JT
International S.A., JT International Italia s.r.l.,
Altadis Italia Srl, Altadis S.A., SEITA S.A., Reemtsma Distribution
Company Italy Srl e Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, in
qualità di operatori pubblicitari, e all'associazione segnalante,
l'avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del
messaggio sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli
1, 2, 3 e 5 del citato Decreto Legislativo, in relazione
alle caratteristiche del prodotto e alla possibile induzione
in errore dei consumatori circa la pericolosità e nocività
dello stesso con riguardo alla dicitura “Lights/ Leggera/
Ultra Lights/ Super Lights/ Légères”. Contestualmente alla
comunicazione di avvio del procedimento, veniva richiesto
agli operatori pubblicitari, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire indicazioni
in merito a: - la composizione del prodotto con particolare
riferimento all'effettivo tenore di condensato e di nicotina
contenuto nello stesso; - indicazione dei metodi e dei protocolli
sperimentali adottati per il compimento di tale valutazione;
- studi in merito alle caratteristiche del prodotto in relazione
alle differenze in termini di minore pericolosità e danno
alla salute rispetto ad altri tipi di sigarette non “lights”;
- risultati di eventuali ricerche di mercato, che rivelino
il profilo degli utilizzatori delle sigarette "lights",
nonché la valenza attribuita dai consumatori a tale qualificazione
e le caratteristiche da essi attribuite ai prodotti che
rechino tale qualifica.
Successivamente, in data 21 ottobre 2002, venivano acquisiti
agli atti del procedimento i sondaggi, relativi alla decodifica
“lights” da parte dei consumatori, commissionati dall'Autorità,
nell'ambito del procedimento PI3741-Marlboro Ligths, alle
società AC Nielsen CRA ed Eurisko.
Le parti depositavano memorie, evidenziando l’inapplicabilità,
sotto vari profili, del d.lgs. n. 74/92. L’Autorità, tuttavia,
ritenendo che i messaggi pubblicitari in esame siano idonei
ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche
delle sigarette e che, conseguentemente, siano suscettibili
di porre in pericolo la salute dei consumatori inducendoli
a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;
deliberava che i messaggi segnalati costituiscono “una fattispecie
di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2,
3, e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92”. Relativamente
all'adeguamento delle confezioni, faceva invece espresso
riferimento alla direttiva 2001/37/CE la quale, intervenendo
specificamente sugli stessi profili oggetto del procedimento
svoltosi innanzi all’Autorità, e prendendo in considerazione
le medesime esigenze di tutela del consumatore di cui al
Decreto Legislativo n. 74/92, prevedeva espressamente che,
con effetto a partire dal 30 settembre 2003, le diciture
“lights” o equivalenti non avrebbero più potuto essere usate
sulle confezioni dei prodotti del tabacco.
Avverso siffatta deliberazione le ricorrenti hanno dedotto
molteplici censure che possono essere così sintetizzate:
a) la dicitura lights è parte di un marchio e non si traduce
in un vanto idoneo ad orientare le scelte dei consumatori.
Un marchio utilizzato in funzione meramente distintiva non
è un messaggio pubblicitario costituendo, per contro, modalità
indispensabile e strettamente connessa alla liceità del
commercio del prodotto da fumo. L’utilizzo del marchio integra
esclusivamente una modalità di vendita, minima ed essenziale,
riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione (in particolare,
sentenza n. 10508/1995). Inoltre, ove la dicitura "lights"
costituisse un messaggio pubblicitario, ricadrebbe nel divieto
di pubblicità dei prodotti da fumo, la cui violazione va
accertata dal Prefetto, ai sensi della legge n. 165/62;
b) anche qualora integrassero un messaggio pubblicitario,
i marchi in esame e le confezioni di sigarette sulle quali
sono apposti, sono stati assentiti preventivamente dall'Ufficio
Italiano Marchi e Brevetti e dall'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato, anche in relazione ad eventuali profili
di ingannevolezza. Ricordano ad esempio il diniego all’iscrizione
in tariffa opposto da AAMS alla marca di sigarette denominata
“Trussardi”, proprio a causa del ritenuto effetto pubblicitario
del nome del prodotto. Inoltre, l’esistenza di un effetto
compensativo, nelle abitudini dei fumatori di sigarette
a più basso contenuto di nicotina, è ben conosciuto e oggetto
di dibattito scientifico da decenni;
c) la valenza della dicitura “lights” è oggetto della direttiva
2001/37/CE che attribuisce agli Stati membri la competenza
a vietarne eventualmente l'uso; pertanto la questione dell'applicabilità
dell'articolo 7 di detta direttiva da parte dell'Autorità
è assolutamente contestabile, anche alla luce dell'ordinanza
del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee del
10 settembre 2002, causa T-223/01 JTI c. Parlamento e Consiglio.
L’intervento dell’Autorità ha in pratica anticipato illegittimamente
l’applicazione delle prescrizioni della direttiva i cui
divieti sarebbero entrati in vigore solo a far data dal
30 settembre 2003.
d) il provvedimento si pone in vistosa contraddizione con
le conclusioni alla quali l’Autorità è pervenuta nel caso
“Rothmans Leggere” in cui la dicitura “leggere” non è stata
ritenuta ingannevole in quanto riferita al minor contenuto
di condensato e nicotina e perché il potenziale aspetto
fuorviante era compensato dalle avvertenze sul pacchetto
secondo cui il fumo nuoce gravemente alla salute;
e) rispetto a tale pronuncia non risulta che studi scientifici
successivi abbiano apportato nuove informazioni in merito
alla pari o minor pericolosità del fumo sulla base delle
quali l'Autorità possa aver deliberato diversamente nel
caso “Marlboro Lights”;
f) lo stesso dicasi in relazione all'adozione della direttiva
comunitaria 2001/37/CE, una Proposta della quale era stata
già pubblicata nella GUCE precedentemente all'adozione del
provvedimento “Rothmans Leggere”;
g) la conclusione del provvedimento sul fatto che le sigarette
“lights” non sono meno dannose delle “full flavour”, è immotivata
e priva di riscontri. La stessa “Monograph 13”, redatta
dall’U.S. National Cancer Institute, sulla quale l’Autorità,
nel caso Marlboro Lights, ha fondato le proprie conclusioni,
analoghe a quelle di cui si oggi si controverte, non ha
raggiunto certezze definitive, essendosi limitata a dimostrare
che non vi è prova né della minore nocività delle sigarette
“Lights” né di un effettivo decremento del numero di malattie
conseguenti al consumo di sigarette, e non già che le stesse
siano sicuramente pericolose quanto le “full flavour”;
h) dai sondaggi Nielsen ed Eurisko non può ricavarsi che
i consumatori siano effettivamente indotti in errore dalla
dicitura “lights”. La circostanza per cui nei sondaggi Nielsen
ed Eurisko una parte dei consumatori associ la decodifica
di meno pericoloso al descrittore “light” non è dirimente,
in quanto non è sufficiente che tale decodifica sia effettuata
da una piccola percentuale di consumatori ma è necessario,
secondo un principio di proporzionalità, prendere in considerazione
l'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente
informato, ragionevolmente attento ed avveduto (così ad
esempio si è espressa la Corte di Giustizia CE, sentenza
del 13 gennaio 2000, causa C-220/98 Estée Lauder). Le percentuali
rilevate dai sondaggi Nielsen ed Eurisko, divergono poi
sensibilmente da quelle scaturenti dai sondaggi commissionati
dalla Japan Tobacco, pur essi acquisiti nel corso del procedimento,
dai quali si ricava che solo il 6% dei fumatori, corrispondente
al 2% della popolazione, fuma sigarette lights perché ritiene
che le stesse possano essere meno dannose per la propria
salute. Le ricorrenti ritengono peraltro complessivamente
non condivisibile la metodologia dei sondaggi commissionati
dall’Autorità in quanto le domande poste agli intervistati
vertevano sulle caratteristiche del prodotto anziché sulla
sola espressione “light”. L’Autorità, inoltre, avrebbe dovuto
verificare quale fosse la causa effettiva dell’opinione
dei consumatori, posto che dagli stessi sondaggi emerge
come le principali associazioni fatte con il termine “light”,
attengano al gusto delle sigarette in questione e ad una
minore presenza di condensato e nicotina. E’ quindi possibile
che tale opinione non dipenda affatto dalla dicitura ma
da fattori esterni quali le informazioni scientifiche, la
legislazione in materia di riduzione del tenore di condensato
e nicotina presente nelle sigarette e comunque le public
policy mondiali che, fino a tempo recenti, hanno sollecitato
i consumatori non in grado di smettere di fumare, a passare
alle sigarette c.d. leggere. I pacchetti di sigarette in
questione riportano comunque chiaramente le avvertenze per
cui il prodotto nuoce gravemente alla salute e quindi un'eventuale
decodifica di “lights” come meno dannose dovrebbe essere
evitata dalla presenza delle avvertenze sanitarie obbligatorie
per legge. L’Autorità non ha poi spiegato perché le avvertenze
obbligatorie presenti sulle confezioni di sigarette non
sarebbero in grado di bilanciare la valenza potenzialmente
fuorviante della dicitura “lights”;
i) non è possibile rintracciare nella stessa Direttiva 2001/37/CE
un riscontro probatorio sull’ingannevolezza delle diciture
in questione. Infatti, ammesso che, a fini di tutela della
salute, e a fronte di dubbi sull’attendibilità di un’ipotesi
scientifica, il legislatore comunitario abbia optato per
l’eliminazione di tali diciture, diversa è invece la valutazione
rimessa all’Autorità la quale non può limitarsi a formulare
opinioni astratte ma deve fondarsi su adeguare certezze
scientifiche;
l) non vi è alcuna prova che le ricorrenti abbiano tenuto
un comportamento omissivo, tale da indurre i consumatori
a violare le regole di ordinaria diligenza e prudenza.
m) la dicitura “lights” non può essere ritenuta ingannevole
ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92,
in quanto l'Autorità ha sempre interpretato tale norma nel
senso che la stessa non vada applicata nei casi in cui la
pericolosità, anche potenziale, sia una caratteristica intrinseca
del prodotto o di comune esperienza o immediatamente percepibile
da parte del consumatore.
BAT Italia, in particolare, ha poi dedotto di essere stata
erroneamente annoverata dall’Autorità quale “operatore pubblicitario”
e, pertanto, non essendo produttore né distributore delle
sigarette “Kim Ultra Slim Leggera” avrebbe dovuto essere
esclusa dall’istruttoria. Ha stigmatizzato, inoltre, il
carattere atipico del provvedimento impugnato, in quanto
privo di un puntuale contenuto precettivo.
Philip Morris ha ricordato che le sigarette a basso tenore
di condensato e di nicotina sono state poste sul mercato
non solo per venire incontro ad un mutamento di gusto del
pubblico ma anche su richiesta della comunità scientifica
internazionale a partire dagli anni ‘50. Inoltre, sin dal
1998, sul proprio sito web, la società chiarisce che il
fumatore non deve presupporre che le sigarette siano innocue
o più innocue rispetto ad altre sigarette. Ha sottolineato
l’effetto distorsivo e destabilizzante del mercato, derivante
dal provvedimento, ancorché meramente dichiarativo, emesso
nei confronti di alcuni soltanto dei produttori di sigarette
lights, nei confronti dei quali il procedimento avrebbe
dovuto parimenti essere avviato. Contesta ancora la decisione
dell’Autorità di acquisire al procedimento i sondaggi acquisiti
nel caso Marlboro Lights e la conseguente violazione del
diritto al contraddittorio e di difesa dei produttori che
non erano parte in quel procedimento.
Le società Altadis, Seita e Reemtsma hanno evidenziato,
tra l’altro, che l’argomento del fumo compensativo è di
dubbia pregnanza giacché esso si applica solo ai fumatori
che passano dalle sigarette normali a quelle “lights”, ma
non anche ai neo – fumatori. I produttori di sigarette,
inoltre, non possono liberamente determinare il contenuto
dei messaggi di avvertenza sanitaria, che è stabilito per
legge, sia per le sigarette “lights” che per quelle “full
flavour”, e, quindi, non hanno alcuna possibilità di circostanziare
e/o bilanciare il messaggio. Non esistono poi regole di
prudenza o vigilanza (secondo la formulazione dell’art.
5, d.lgs. n. 74/92) capaci di proteggere dai rischi alla
salute il consumatore che abbia già deciso di fumare. L’Autorità
avrebbe implicitamente avallato ipotesi di responsabilità
oggettiva dei produttori, in contrasto con quanto stabilito
dalla stessa direttiva 2001/37/CE, relativamente alla liceità,
sino al 30 settembre 2003, delle commercializzazione delle
sigarette recanti le diciture in esame.
Japan Tobacco International, in particolare, ha invocato
il proprio difetto di legittimazione passiva nel procedimento
condotto dall’Autorità in quanto società di diritto svizzero
che non ha in Italia sedi o stabilimenti, né ivi svolge
attività di produzione e/o distribuzione delle sigarette
“Camel Superlights”. Ha pur essa contestato la decisione
di acquisire al procedimento i sondaggi effettuati nel caso
Marlboro Lights, e quindi di una perizia già “confezionata”,
alla cui stesura e preparazione il consulente di parte non
ha potuto assistere, così come invece disposto dall’art.
9, comma 3, del D.M. n. 627 del 1996. Ha chiesto infine,
ove ritenuto necessario, che venga rinviata in via pregiudiziale
alla Corte di Giustizia la questione relativa alla corretta
interpretazione della Direttiva 84/450/CEE in rapporto alla
nozione di “consumatore medio, normalmente informato, e
ragionevolmente attento ed avveduto”, sovente utilizzata
nelle decisioni comunitarie in materia di pubblicità ingannevole.
Si è costituita per resistere l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, depositando ampie e articolate difese.
E’ quindi intervenuto ad opponendum il Codacons, il quale,
in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori,
ha sostenuto le ragioni dell’Autorità, insistendo per il
rigetto del ricorso.
Con le memorie conclusive, le ricorrenti hanno richiamato
l’attenzione sul sopravvenuto d.lgs. 24 giugno 2003, n.
184, il cui art. 8 ha espressamente stabilito che a decorrere
dal 30 settembre 2003, è vietato l'uso sulle confezioni
dei prodotti del tabacco di diciture quali «basso tenore
di catrame», «light», «ultra light», «mild», nonché di denominazioni,
marchi, immagini ed altri elementi figurativi o simboli
comunque suscettibili di suggerire che un particolare prodotto
del tabacco è meno nocivo di altri.
Tale disposizione comproverebbe, a loro dire, che all’epoca
del provvedimento impugnato la norma comunitaria invocata
dall’Autorità non era ancora in vigore e quindi non poteva
fungere da parametro di riscontro della decettività di un
presunto messaggio pubblicitario.
Hanno anche precisato che permane intatto il loro interesse
alla decisione dei ricorsi, in quanto il provvedimento impugnato
continua ad essere impropriamente strumentalizzato nell’ambito
di giudizi risarcitori civili esperiti da singoli consumatori
che assumono di essere stati lesi nei loro diritti personali
e patrimoniali dall’utilizzo della dicitura “Lights”.
Hanno infine fatto riferimento alla nota, recente sentenza
della Corte Suprema dell’Illinois la quale escluso che Philip
Morris abbia usato della fiducia dei consumatori, nell’utilizzo
delle diciture “lights”, in quanto queste ultime risultavano
precedentemente autorizzate dalla Federal Trade Commissione.
Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza
del 11 gennaio 2006
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DIRITTO
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1. E’ impugnato il provvedimento n. 11809,
assunto nell’adunanza del 13 marzo 2003, con cui l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che
i messaggi diffusi dalle ricorrenti, consistenti nelle diciture
apposte sulla confezioni delle sigarette Merit Ultra Lights,
Kim Ultra Slim Leggera, Davidoff Lights, Gauloises Blondes
Ultra Lights, MS Lights, Camel Super Lights e Diana Leggera,
costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi degli articoli 1, 2 3, e 5 del Decreto Legislativo
n. 74/92.
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2. In via preliminare, ai sensi dell’art.
52 r.d. n. 642/1907, data l’evidente connessione oggettiva
e (parzialmente) soggettiva dei ricorsi, se ne dispone la
riunione al fine di un’unica decisione.
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2.a Vanno in primo luogo respinti i motivi
con cui BAT Italia e JT International hanno affermato che
l’Autorità avrebbe dovuto escluderle dall’istruttoria, in
quanto non producono né distribuiscono in Italia i prodotti
oggetto della segnalazione. Entrambe le società non si sono
infatti limitate a dedurre il proprio difetto di legittimazione
passiva, ma hanno contestato il merito del provvedimento,
palesando così il loro chiaro interesse sostanziale
alla diffusione dei messaggi nella forma ritenuta ingannevole
dell’Autorità.
Ad ogni buon conto la circostanza, allegata in particolare
da JT International s.a., secondo la quale essa non svolge
direttamente attività commerciale in Italia, è di per sé
irrilevante in quanto la società avrebbe dovuto concretamente
dimostrare di non essere neppure il committente del messaggio
(ai sensi dell’art. 2, lett. c, del d.lgs. n. 74/92), e
cioè il soggetto nel cui interesse il messaggio pubblicitario
- peraltro nella fattispecie incorporato nello stesso marchio
- è concepito e diffuso (cfr. AGCM, 25 agosto 1999, n. 7498).
Anche l’omologa eccezione sollevata da BAT Italia è rimasta
del tutto indeterminata. La società, inoltre, successivamente
ai fatti per cui è causa, ha acquisito il pacchetto azionario
di E.T.I., s.p.a. di talché deve ritenersi venuto meno anche
l’interesse a coltivare il mezzo, formale, in esame.
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3. Nel merito, le ricorrenti hanno in primo
luogo posto in dubbio la natura pubblicitaria delle diciture
“lights”, e simili, apposte sui pacchetti di sigarette,
in quanto parte integrante dei marchi con cui i prodotti
vengono commercializzati
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3.a Il motivo non può essere condiviso.
Ai sensi dell’art. 2, lett. a), del d.gls.n. 74/92 (oggi
trasfuso nell’art. 20, lett. a, del d.lgs. 6 settembre 2005,
n. 206), per pubblicità deve intendersi “qualsiasi forma
di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio
di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili,
la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi
su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”.
L’art. 7, comma 7, del cit.d.lgs. (oggi art. 26, comma 8,
d.lgs. n. 206/2005) considera poi espressamente quali messaggi
pubblicitari le indicazioni inserite sulla confezione dei
prodotti, prevedendo in tal caso l’assegnazione di un termine
per l’esecuzione dei provvedimenti sospensivi o inibitori
adottati dall’Autorità “che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l'adeguamento”.
La definizione accolta dal legislatore (in armonia con l’art.
2 della direttiva 84/450/CEE) non prevede forme tipiche
di pubblicità in quanto, come noto, il mondo della comunicazione
commerciale è variegato e multiforme. Spetta pertanto alla
stessa Autorità l’apprezzamento dell’effettiva valenza promozionale
di un messaggio, indipendentemente dalla forma e dalle modalità
attraverso le quali venga diffuso. In particolare, l’insieme
delle indicazioni riportate nella confezione di un prodotto,
e nella sua etichettatura, contribuiscono alla definizione
dell’identità del prodotto, costituendo pertanto un importante
strumento concorrenziale, capace di influenzare in maniera
determinante i consumatori, al pari della tradizionale reclame.
Merita perciò piena condivisione il canone interpretativo,
elaborato dall’Autorità anche sulla scorta dell’elaborazione
giurisprudenziale, in base al quale, nelle ipotesi in cui
i segni distintivi dell’impresa ssumano, in funzione del
contesto in cui sono inseriti, del rilievo grafico, o del
collegamento con i vanti prestazionali in esso contenuti,
una vera e propria centralità nel messaggio, l’Autorità
è chiamata a valutarne l’eventuale ingannevolezza.
Sono poi le stesse ricorrenti a ricordare l’orientamento
della Corte di Cassazione, la quale, pur escludendo che,
di per sé, l’uso del marchio di un prodotto da fumo possa
integrare la violazione del divieto di pubblicità di cui
alla l.n. 165/62 - in quanto non costituente propaganda
in senso tecnico -ne ha tuttavia espressamente riconosciuto
la potenziale valenza promozionale (cfr., da ultimo, Cass.,
14.9.2004, n. 18431).
Del resto, il controllo affidato all’Autorità riguarda ogni
forma di pubblicità e quindi anche quella posta in essere
mediante l'omissione di elementi informativi idonei a porre
il consumatore nella condizione per potersi liberamente
determinare nel proprio comportamento economico (cfr. sul
punto T.a.r. Lazio, sez.I, 17 settembre 1999, n. 2077).
Così, anche nella fattispecie, l’Autorità non è stata chiamata
a verificare la violazione del divieto di cui alla n. 165
del 1962, bensì a valutare la completezza dell’informazione
codificata nella presentazione del marchio.
In particolare, relativamente alla natura pubblicitaria
del messaggio, ha osservato che il collegamento tra la dicitura
“light” e l’indicazione del tenore di condensato e di nicotina
prevista dalla legge, si traduce in “un preciso vanto in
ordine ad una caratteristica del prodotto, apparendo pertanto
volta a promuoverne l’acquisto”. La dicitura in questione,
ancorché parte integrante del marchio, comunica con immediatezza
al consumatore una caratteristica qualitativa del prodotto
che, diversamente, potrebbe essere desunta solo dall’attenta
e analitica disamina delle indicazioni tecniche relative
al tenore di condensato e di nicotina. Si tratta perciò
non già di un’espressione neutra o meramente ripetitiva
di tali indicazioni, bensì di una forma di comunicazione
commerciale, volta a facilitare e orientare le scelte d’acquisto
del consumatore.
In definitiva, correttamente l’Autorità considera messaggi
pubblicitari tutte le indicazioni comunque riferite ai contenuti
e ai caratteri dei prodotti offerti dall'impresa (cfr.,
sul punto, Cons. St., Sez. I, parere n. 132 del 17.3.2004).
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4. Con un ulteriore ordine di censure le
ricorrenti hanno evidenziato che, anche qualora integrassero
un messaggio pubblicitario, i marchi in esame e le confezioni
di sigarette sulle quali sono apposti sono stati assentiti
preventivamente dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti
e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, anche
in relazione ad eventuali profili di ingannevolezza. In
particolare, gli accertamenti in materia di validità dei
marchi, anche in relazione al divieto dell’utilizzo decettivo
stabilito dall’art. 11 del r.d. n. 928/42, sono riservati
all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 56 dello stesso
r.d..
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4.a Giova in primo luogo ricordare che questo
stesso T.a.r. ha da tempo chiarito che non vi è inconciliabilità
bensì convergenza tra la disciplina regolante l’uso dei
marchi e quella relativa al contrasto della pubblicità ingannevole,
convergenza dimostrata proprio dall'introduzione nel testo
del r.d. n. 929 del 1942 - modificato in data successiva
(d.lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992) a quella di emanazione
delle norme poste a tutela della pubblicità ingannevole
d.lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992) - di specifiche prescrizioni
volte a tutelare specificamente “il pubblico” da un'utilizzazione
ingannevole del marchio di impresa (cfr. T.a.r. Lazio, n.
2077/99, cit.).
La piena compatibilità tra le due discipline deriva peraltro
dalla stessa formulazione della direttiva n. 84/450/CEE
(così come modificata dalla direttiva 97/55/CE), in materia
di pubblicità ingannevole, e della direttiva n. 89/104/CEE
del 21 dicembre 1988, in tema di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dalle
quali si ricava che le rispettive disposizioni non sono
alternative, bensì concorrenti nella complessiva tutela
degli interessi competitivi delle imprese e nella protezione
dei consumatori sotto ogni possibile aspetto. Il 6° considerando
della direttiva n. 89/104 afferma infatti che “la presente
direttiva non esclude che siano applicate ai marchi di impresa
norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme
del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni
sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la
tutela dei consumatori”, mentre l’ultimo considerando, della
direttiva n. 84/450/CEE, stabilisce che “la presente direttiva
non deve opporsi al mantenimento o all'adozione da parte
degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo
di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle
persone che esercitano un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale”.
Nella normativa interna in materia di contrasto della pubblicità
ingannevole,
l’unica preclusione all’esercizio del controllo affidato
ad AGCM si verifica nell’ipotesi in cui la legge preveda
un controllo obbligatorio da parte di un’altra autorità
amministrativa, da esercitarsi prima della diffusione di
un messaggio pubblicitario, che sia preordinato anche alla
verifica del carattere non ingannevole della stessa. Tale
è ad esempio il controllo delle pubblicità concernenti presidi
medico–chirurgici effettuato in via esclusiva dal Ministero
della Salute il quale rilascia all’uopo apposita autorizzazione
(cfr. T.a.r. Lazio, Sez.I, 23.6.2003, n. 5519).
Il controllo dell’Autorità riguarda poi non già il marchio
in quanto tale, bensì il contesto comunicativo in cui si
inserisce e, in particolare, l’intera confezione del prodotto
che, nella fattispecie, diversamente da quanto ritenuto
dalla ricorrenti, è stata puntualmente analizzata e descritta
dall’Autorità sia al paragrafo II (“I Messaggi”) nella parte
conclusiva del provvedimento (paragrafo V.4), in cui viene
apprezzata la valenza informativa dei c.d. “health warnings”
e cioè delle avvertenze sanitarie che, in quanto obbligatorie
per legge, figurano sia sulle confezioni delle sigarette
“lights” che su quelle c.d. “full flavour”.
In definitiva, la circostanza che l’Ufficio Italiano Marchi
e Brevetti verifichi anche, ai sensi dell’art. 18, comma
1, lett. e) del r.d. n. 929/42, che il segno distintivo
di cui si chiede la registrazione non sia idoneo “ad ingannare
il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica,
sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”, che
ne sia vietato l’uso decettivo (art. 11 del cit. r.d.),
e che comunque sia prescritta la “decadenza” del marchio
che sia divenuto idoneo ad ingannare il pubblico (art. 41,
lett.b del ripetuto r.d. n. 929/1942), non esclude la specifica
competenza dell’Autorità, intesa all'applicazione della
disciplina generale in materia di pubblicità ingannevole.
Analoghe considerazioni valgono per i controlli effettuati
dall’ l’Amministrazione dei Monopoli di Stato. Infatti,
anche l’accertamento effettuato da AAMS, al momento dell’iscrizione
in tariffa, in ordine alla rispondenza della confezione
e dell’etichettatura alla normativa comunitaria e nazionale,
comporta unicamente una verifica di tipo settoriale, non
essendo tale Amministrazione specificamente e istituzionalmente
preposta ad esercitare le competenze previste dall’art.
4 della direttiva 84/450/CEE.
Va ancora chiarito che il controllo dell’Autorità ha carattere
permanente, ben potendo accadere che una comunicazione commerciale,
originariamente priva di valenza ingannevole, assuma tale
carattere in un momento successivo a quello dell’immissione
in commercio del prodotto cui si riferisce. A tale riguardo,
peraltro, le ricorrenti ritengono sufficiente la disposizione
dell’art. 41 della legge marchi, secondo la quale il marchio
d’impresa decade, tra l’altro, ove divenga “idoneo a indurre
in inganno il pubblico, in particolare circa la natura,
qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del
modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare
o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali
è registrato”.
Tuttavia, in disparte la già rilevata compatibilità delle
due normative, la norma sulla decadenza del marchio non
prevede alcuna mediazione da parte di un’autorità amministrativa
di settore e comunque l’accertamento giudiziale in questione
rimane solo eventuale in quanto affidato all’impugnativa
di chi abbia un concreto interesse ad agire, da intendersi
nel significato, strettamente processuale, della “necessità
di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale
del proprio diritto e il conseguente danno alla propria
sfera giuridica” (così Cass. 15 aprile 2002, n. 5420). Invece,
il controllo affidato all’Autorità è espressione di una
potestà amministrativa, volta in via istituzionale e permanente
alla protezione del consumatore e degli interessi concorrenziali
delle imprese.
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5. Quanto al rapporto tra il divieto di propaganda
dei prodotti da fumo (l. n. 165/62, nel testo sostituito
dall'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito nella
legge 22 febbraio 1983, n. 52) e la disciplina di tutela
contro la pubblicità ingannevole, la Cassazione ha chiarito
(a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 10508/1995)
che si tratta di sistemi sanzionatori autonomi in quanto,
in materia di tutela della salute pubblica contro la propaganda
pubblicitaria dei prodotti da fumo, occorre verificare non
già se un determinato prodotto possa ingenerare confusione
nel consumatore e trarlo in errore inducendolo all'acquisto
con pregiudizio per il prodotto concorrenziale, ma solo
se un messaggio pubblicitario abbia una tale portata da
integrare gli estremi della propaganda pubblicitaria vietata
dei prodotti da fumo. Il divieto di propaganda dei prodotti
da fumo colpisce peraltro anche le forme occulte di pubblicità,
le quali costituiscono effettivamente una sottospecie della
pubblicità ingannevole. Tale possibile qualificazione non
esclude però la competenza dell’Autorità, la quale è chiamata
a valutare unicamente detta ingannevolezza, sul piano obiettivo,
e non anche la sussistenza di un illecito per infrazione
del divieto di propaganda dei prodotti da fumo.
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6. Le ricorrenti hanno poi contestato all’Autorità
di essersi sostituita al legislatore e di avere sostanzialmente
anticipato l’attuazione della direttiva 2001/37/CE (sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione,
alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco),
la quale spettava invece, ai sensi dell’art. 1, l. 1 marzo
2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) alla valutazione discrezionale
del Legislatore delegato.
Come noto tale direttiva, all’art. 7, prescrive che “Con
effetto a partire dal 30 settembre 2003 e fatto salvo l'articolo
5, paragrafo 1, le diciture, denominazioni, marchi, immagini
e altri elementi figurativi o altri simboli che suggeriscono
che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di
altri non sono usati sulle confezioni dei prodotti del tabacco”.
Nel considerando n. 27 è precisato che “L'uso sulle confezioni
dei prodotti del tabacco di diciture quali "basso tenore
di catrame", "ultra-light", "light", "mild", di nomi, immagini
ed elementi figurativi o altri segni può trarre in inganno
il consumatore dando la falsa impressione che i suddetti
prodotti siano meno nocivi, e portare ad un aumento dei
consumi. Le abitudini di fumo e la dipendenza, e non solo
il contenuto di talune sostanze nel prodotto prima del consumo,
determinano il livello delle sostanze inalate. Di tale fatto
non si tiene conto nell'uso di tali termini e può minare
il sistema di requisiti per l'etichettatura stabilito nella
presente direttiva. Per assicurare il corretto funzionamento
del mercato interno, e dato lo sviluppo delle norme internazionali
proposte, il divieto di tale utilizzazione dovrebbe avvenire
a livello comunitario concedendo tempo sufficiente per introdurre
tale norma”.
Successivamente è entrato in vigore il d.lgs. 24 giugno
2003, n. 184, recante “Attuazione della direttiva 2001/37/CE
in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti
del tabacco”, il cui art. 8 dispone “A decorrere dal 30
settembre 2003, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
6, comma 1, è vietato l'uso sulle confezioni dei prodotti
del tabacco di diciture quali: «basso tenore di catrame»,
«light», «ultra light», «mild», nonché di denominazioni,
marchi, immagini ed altri elementi figurativi o simboli
comunque suscettibili di suggerire che un particolare prodotto
del tabacco è meno nocivo di altri.”.
Le ricorrenti, nelle memorie conclusive, hanno sottolineato
come le disposizioni sopravvenute rafforzino quanto ab origine
sostenuto circa la l’indebita sostituzione dell’Autorità
al legislatore.
Si sono soprattutto richiamate all’ordinanza del Tribunale
di I Grado (10 settembre 2002, in causa - 223/01, JTI c.
Parlamento e Consiglio), il quale, nel pronunciarsi sull’inammissibilità
dell’impugnativa della direttiva 2001/37/CE proposta da
due società del gruppo Japan Tobacco (tra cui l’odierna
ricorrente JT International), evidenziava che l’art. 7 non
avrebbe comportato alcuna modificazione della situazione
giuridica delle ricorrenti fino alla sua trasposizione nell’ordinamento
nazionale di almeno uno Stato membro, o fino alla scadenza
del termine previsto per la sua trasposizione, fissato al
30 settembre 2003. In particolare, secondo il TPG, la decisione
di includere, o non includere, nel diritto nazionale, sia
a titolo di esempio che in relazione ad un divieto specifico,
termini o segni come quelli riportati al ventisettesimo
considerando, rientrava, conformemente all’art. 249 del
Trattato, nella competenza degli Stati membri “quanto alle
forme e ai mezzi”. Tale pronuncia, secondo le ricorrenti,
conferma il valore meramente esemplificativo delle diciture
elencate dalla direttiva, e quindi l’inesistenza di un preciso
vincolo per gli Stati membri di darvi attuazione nel senso
di proibire specificamente la dicitura “Lights”. L’Autorità
avrebbe inoltre frainteso il Tribunale di I grado – nella
parte in cui affermava che non si potesse escludere che
uno Stato membro decidesse di attuare l’art. 7, recependone
direttamente il testo, e quindi affidando “ai giudizi nazionali
competenti o alle altre autorità incaricate di far rispettare
la normativa di cui trattasi, il compito di decidere caso
per caso se i termini figuranti su una particolare confezione
rientrino nel campo di applicazione del divieto” – là dove
ha ritenuto di potere ricavare da tale espressione la sussistenza
della propria competenza in ordine all’accertamento dell’ingannevolezza
di tale forma di pubblicità indipendentemente dall’attuazione
della direttiva (paragrafo V.4, pag. 20).
In definitiva, non era assolutamente scontato che il Legislatore,
al quale l’Autorità si è indebitamente sostituita, decidesse
di vietare direttamente le diciture in esame.
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6.a Il Collegio osserva che le censure appena
sintetizzate si fondano su un travisamento dello sviluppo
logico dell’argomentazioni dell’Autorità, la quale ha preliminarmente
chiarito (paragrafo V. 2, in fine) che il proprio giudizio
è incentrato sull’applicazione del d.lgs. n. 74/92 e non
mira a dare attuazione al disposto della direttiva in questione,
i cui contenuti vengono richiamati unicamente quale “parametro
interpretativo”.
Il riferimento alla decisione del Tribunale di I Grado è
contenuto in un passo successivo del ragionamento che riguarda
invece la valenza del termine del 30 settembre 2003, a decorrere
dal quale non avrebbero più potuto essere commercializzate
confezioni di sigarette recanti “diciture, denominazioni,
marchi, immagini e altri elementi figurativi o altri simboli
che suggeriscono che un particolare prodotto del tabacco
è meno nocivo di altri”. Come già ricordato, l’ordinanza
del Tribunale di I Grado, fra le possibili ipotesi di trasposizione,
indicava anche quella del recepimento, sic et simpliciter,
del cit. art. 7 della direttiva. In questo caso, la vigilanza
sull’applicazione del divieto non avrebbe potuto che essere
affidata direttamente alla decisione di una autorità amministrativa
e/o giurisdizionale, chiamata a stabilire caso per caso
se un certo termine o segno rientrasse nel campo di applicazione
del divieto. Poichè tuttavia un simile giudizio coincide
con quello di ingannevolezza, l’espressione utilizzata nel
provvedimento impugnato in questa sede (“tale decisione,
nel presente caso, viene qui assunta dall’Autorità”) rimanda,
ancora una volta, alle attuali competenze di quest’ultima
in materia di pubblicità ingannevole e non comporta una
indebita anticipazione di decisioni riservate al legislatore
nazionale. E’ poi facile rilevare che, sebbene, la decorrenza
del divieto di utilizzo di diciture ingannevoli, nel senso
precisato dalla direttiva, sia stato fissato da quest’ultima
al 30 settembre 2003, al fine di consentire a tutti i produttori
di procedere in maniera uniforme all’adeguamento delle confezioni
e conseguentemente per evitare effetti distorsivi all’interno
del mercato comunitario, al momento in cui AGCM ha emesso
il provvedimento impugnato era però già scaduto il termine
del 30 settembre 2002, stabilito dall’art. 14 della direttiva
per l’adozione da parte degli Stati membri delle “disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie”
per conformarsi alla direttiva. Poiché dunque quest’ultima
aveva ormai acquistato forza obbligatoria per tutti i soggetti
dell’ordinamento (comunitario), legittimamente l’Autorità
l’ha considerata parte integrante del diritto comune, assumendola
a parametro applicativo e interpretativo nell’esercizio
delle proprie attribuzioni in materia di contrasto alla
pubblicità ingannevole. E’ poi evidente che AGCM ha fatto
riferimento non già semplicemente al solo divieto di cui
all’art. 7, bensì all’impianto complessivo della direttiva
quale espressione della policy comunitaria in materia, fondata
sull’ “l'obbligo della Comunità di garantire un elevato
livello di protezione della salute umana” (considerando
n. 23). Tale obbligo, inoltre, non è stato definito in astratto,
bensì sulla base degli “sviluppi fondati su riscontri scientifici”
(così il considerando n. 4), i quali hanno dimostrato che
“Le abitudini di fumo e la dipendenza, e non solo il contenuto
di talune sostanze nel prodotto prima del consumo, determinano
il livello delle sostanze inalate”(così ancora il cit. considerando
n. 27).
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7. Le ricorrenti si sono poi soffermate sulla
contraddizione esistente tra la presente decisione e le
conclusioni (di non ingannevolezza), alla quali l’Autorità
era pervenuta nel caso “Rothmans Leggere”.
L’Autorità ammette che tale provvedimento - incentrato peraltro
soprattutto sulle caratteristiche del prodotto, ai sensi
dell’art. 3 e sulla verifica dell’effettiva presenza di
un minore tenore di condensato e di nicotina in tale tipo
di sigarette rispetto alle sigarette normali - possa avere
ingenerato
l’affidamento degli operatori di settore in merito alla
legittimità dell’utilizzazione del descrittore “lights”.
Nel presente caso essa si è tuttavia basata sui nuovi elementi
di fatto e di diritto emersi nell’istruttoria che ha condotto
all’adozione del provvedimento “Marlboro Lights”. I nuovi
elementi sono innanzitutto rappresentati dal fatto che gli
ultimi studi e il relativo dibattito scientifico “hanno
messo maggiormente in luce che non sono minori i danni alla
salute provocati dal fumo di sigarette leggere rispetto
a quelli prodotti da sigarette normali”. Inoltre “si sono
meglio evidenziate la sussistenza e la rilevanza dei comportamenti
c.d. compensativi assunti dai fumatori di sigarette “lighs”,
in quanto risulta che il minor contenuto di condensato e
di nicotina non comporta automaticamente come conseguenza
che i fumatori non ne inalino i medesimi quantitativi che
trarrebbero da una sigaretta normale”. L’accresciuta consapevolezza
in merito alla non minore nocività delle sigarette “lights”
è stata fatta propria dal Legislatore comunitario e “trova
compiuta espressione nei contenuti della direttiva 2001/37/CE,
adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 giugno
2001 e recepita a livello nazionale nella legge comunitaria
2001 (l. 1 marzo 2002, n. 39)”.
Le ricorrenti hanno contestato che, successivamente al caso
“Rothmans Leggere”, vi siano stati studi scientifici successivi
veramente innovativi, e che tali possano considerarsi quelli
esaminati nel caso “Marlboro Lights”. Lo stesso è a dirsi
in relazione all'adozione della direttiva comunitaria 2001/37/CE,
una proposta della quale era stata già pubblicata nella
GUCE precedentemente all'adozione del provvedimento “Rothmans
Leggere”.
In particolare, hanno sottolineato che l’esistenza di un
effetto compensativo nella abitudini dei fumatori di sigarette
leggere, ed in generale la loro pericolosità, sono oggetto
di dibattito scientifico da decenni. Inoltre, se è ammissibile
che il Legislatore comunitario, al fine di tutelare la salute,
a fronte di dubbi in merito alla condivisibilità di un’ipotesi
scientifica (come quella relativa alla non minore pericolosità
delle sigarette light), adotti specifiche misure legislative,
l’Autorità deve invece basare le proprie determinazioni
su adeguate evidenze scientifiche.
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7.a Al riguardo il Collegio osserva quanto
segue.
La circostanza che i c.d. effetti compensativi riscontrati
nelle abitudini dei fumatori delle sigarette formino oggetto
di studi risalenti nel tempo o che, in passato, le politiche
sanitarie di molti paesi abbiano puntato, ovviamente in
un’ottica di “second best”, sullo sviluppo di sigarette
aventi un ridotto contenuto di condensato e di nicotina,
non ha alcun rapporto con il giudizio di ingannevolezza
formulato dall’Autorità, la quale, come tutti gli organi
amministrativi, è tenuta a determinarsi sulla base del quadro,
normativo e fattuale, del momento in cui provvede.
Inoltre, anche sul piano empirico, è ben nota l’importanza
del “fattore tempo” richiesto dal metodo scientifico per
il controllo e la sperimentazione. Pertanto, il fatto che
l’ipotesi inizialmente formulata da una parte della comunità
scientifica circa la minore pericolosità delle sigarette
leggere (pur nella piena consapevolezza dell’esistenza di
“effetti compensativi”) non sia stata nel tempo convalidata
da sicure evidenze sperimentali, ha introdotto un forte
elemento di criticità in tale opinione, efficacemente sintetizzata
nelle conclusioni dello studio condotto dall’U.S. National
Cancer Institute sul quale l’Autorità si è basata nel caso
“Marlboro Lights” e la cui autorevolezza è riconosciuta
dalle stesse ricorrenti.
Del resto l’Autorità, nel provvedimento impugnato, fa espresso
riferimento all’ “accresciuta consapevolezza” e non già
ad una consapevolezza acquisita solo di recente, circa la
non minore nocività delle sigarette lights (Sez. V., 2,
pag. 16), nonché ad una maggiore e migliore “evidenziazione”
in ordine ai comportamenti c.d. compensativi assunti dai
fumatori di sigarette lights.
Va ancora soggiunto che, in materia pubblicità ingannevole,
ciò che rileva non è tanto la consapevolezza di un fenomeno
da parte della comunità scientifica, ma la ben diversa percezione
che ne possano avere i consumatori, a prescindere dal rispettivo
grado di informazione e vigilanza.
Ai fini del giudizio di ingannevolezza è poi irrilevante
stabilire quale sia l’effettiva causa della valenza positiva
del messaggio connesso al descrittore “lights”, e cioè se
tale effetto sia dovuto al termine in sé, o ad eventuali
fattori esterni, quali ad esempio le pregresse politiche
sanitarie pubbliche o le informazioni scientifiche disponibili.
E’ infatti noto che il comportamento del consumatore è determinato
da una molteplicità di fattori socio – culturali, e che
i messaggi pubblicitari tanto più sono efficaci quanto più
sono in grado di evocare e di convogliare sul prodotto o
il servizio da promuovere connotazioni positive.
Nemmeno è condivisibile l’affermazione delle ricorrenti
secondo cui alcun rilievo avrebbe dovuto essere attribuito
alla direttiva 2001/37/CE, in quanto fondata su una scelta
discrezionale del legislatore comunitario dettata dal principio
di precauzione, là dove invece l’Autorità è tenuta a determinarsi
esclusivamente sulla base di solide evidenze scientifiche,
allo stato non ancora raggiunte, circa la possibilità che
le sigarette “leggere” producano danni minori di quelle
normali.
Gli standard in materia di protezione della salute non rappresentano
infatti soltanto un obiettivo programmatico ma contribuiscono
a definire il contenuto dei diritti soggettivi individuali
riconosciuti al singolo dall’ordinamento comunitario, ivi
compreso quello all’informazione, trasparente e completa,
alla quale i consumatori debbono poter accedere in condizioni
di parità con le imprese (cfr. art. 153 ex art. 129 A del
Trattato). Del pari irrilevante è la circostanza che la
proposta di Direttiva fosse già nota all’epoca del caso
“Rothmans Leggere” e che tuttavia non abbia influito su
tale decisione. L’adozione della direttiva segna infatti
il passaggio dalla fase di elaborazione politico – istituzionale
a quella della vera e propria innovazione ordinamentale,
con i conseguenti effetti obbligatori sia in senso “verticale”
che “orizzontale” (questi ultimi operanti alla scadenza
del termine prescritto per il recepimento).
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8. Le ricorrenti hanno poi stigmatizzato
la decisione dell’Autorità di acquisire al procedimento
le ricerche di mercato commissionate alle società Nielsen
ed Eurisko nell’ambito del procedimento “Marlboro Lights”,
e hanno sostenuto che, comunque, i dati emergenti dai predetti
sondaggi, non siano stati correttamente interpretati. In
particolare imputano all’Autorità di non avere spiegato
il motivo per cui, anche a volere ritenere attendibile i
risultati di tali sondaggi - secondo i quali una percentuale
di poco superiore al 10% dei soggetti consultati decodifica
la dicitura “lights” nel senso che le sigarette leggere
sarebbero meno nocive di quelle normali -, reputi idonea
una simile percentuale a sorreggere un giudizio di ingannevolezza,
là dove, a livello comunitario, la Corte di giustizia impone
invece di prendere in considerazione le aspettative di un
“consumatore medio, normalmente informato, e ragionevolmente
attento ed avveduto”. Inoltre, nel terzo sondaggio preso
in esame dall’Autorità (quello commissionato dalla Japan
Tobacco), è risultato che solo il 6% dei fumatori (corrispondente
al 2% della popolazione), fuma sigarette “lights” perché
ritiene che le stesse possano essere meno dannoso per la
propria salute.
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8.a Sul piano procedimentale, reputa il Collegio
che non vi sia stata alcuna violazione delle garanzie del
contraddittorio in quanto le ricorrenti sono state previamente
informate della decisione dell’Autorità di acquisire i test
già utilizzati nel caso Marlboro e hanno quindi avuto ampio
modo di svolgere le proprie difese. Tale circostanza è in
particolare dimostrata dal fatto che una delle ricorrenti,
Japan Tobacco, ha non soltanto commissionato un’ulteriore
indagine di mercato ad un proprio perito (la società statunitense
Research/Strategy/Management), ma ha anche rielaborato criticamente
gli stessi dati emergenti dai sondaggi Eurisko e Nielsen.
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8.b Circa l’attendibilità dei risultati dei
tre sondaggi esaminati, il Collegio rileva che l’Autorità
non ne ha prescelto uno in particolare, ma, piuttosto, ritenendoli
compatibili tra loro, ne ha dato una valutazione complessiva,
giungendo alla conclusione che tutti confermino l’esistenza
di una fascia di consumatori che interpreta la dicitura
“lights” come indice di una minore dannosità del prodotto
rispetto alle sigarette normali.
E’ pertanto irrilevante, in questa sede, analizzare quale
sia la metodologia più corretta d’indagine e quale l’esatta
percentuale dei consumatori indotti in errore dalla dicitura
“lights”.
Per completezza, il Collegio osserva che non appare contestabile
il metodo utilizzato nei sondaggi commissionati nell’ambito
del procedimento Marlboro Lights, incentrato sulle caratteristiche
del prodotto e non già sul solo “descriptor”, in quanto
l’Autorità è chiamata, come più volte chiarito, a valutare
il complessivo contesto comunicativo nel quale un messaggio
venga utilizzato. Per lo stesso motivo, non occorreva anche
verificare se il convincimento dei consumatori circa la
minore pericolosità delle sigarette lights derivi dal termine
in sé, dal collegamento con le altre diciture presenti sul
pacchetto, ovvero dal dibattito scientifico e dal quadro
normativo in materia. Il valore evocativo del termine è
infatti probabilmente determinato da tutti questi fattori
messi insieme, nonché da altri ancora, individuabili (come
sottolineato dal Codacons, che cita il caso dei cibi c.d.
“light”) nella stessa naturale propensione dell’uomo-consumatore
medio a dare connotazione positiva al “descriptor” in esame
e, conseguentemente, ai prodotti ai quali venga associato.
Circa la pretesa necessità di individuare una soglia “critica”
di consumatori indotti in errore, il Collegio osserva quanto
segue.
Va premesso che, da un punto di vista meramente empirico,
nemmeno la società JT ha sostenuto che le percentuali rilevate
da RSM, sebbene più modeste di quelle risultanti dalle ricerche
Nielsen ed Eurisko, non siano statisticamente significative.
Orbene, le ricorrenti mettono in rapporto tale percentuale
critica con il modello del “consumatore medio, normalmente
informato e ragionevolmente attento ed avveduto” al quale
si richiamano numerose sentenze della Corte di giustizia
in materia di pubblicità ingannevole (le ricorrenti citano
in particolare la sentenza del 13 gennaio 2000, causa C-220/98,
Estée Lauder). Ma tra i due parametri, a parere del Collegio,
vi è non già un rapporto di convergenza bensì, semmai, di
alternatività. Infatti, mentre il “consumatore medio” corrisponde
ad un modello giuridico astratto, il secondo è un metodo
di indagine empirica al quale, secondo la stessa Corte di
giustizia, in mancanza di specifiche e uniformi disposizioni
comunitarie, i giudici nazionali possono ricorrere al fine
di stabilire se una determinata percentuale, ancorché esigua,
di consumatori indotti in errore da una determinata dicitura
pubblicitaria, rilevi o meno ai fini del giudizio di ingannevolezza
(così ancora la Corte di Giustizia nella sentenza resa nel
caso Estée Lauder). E’ dunque evidente che, a livello comunitario,
non vi è una decisa e chiara opzione in ordine al profilo
del soggetto degno di essere protetto dagli effetti ingannevoli
della pubblicità. Il modello astratto del consumatore medio
appare poi idoneo, ai fini del giudizio di ingannevolezza,
soprattutto nelle ipotesi in cui è sufficiente operare un
bilanciamento, secondo il principio di proporzionalità,
tra l’esigenza di libera circolazione delle merci e il diritto
del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato
concorrenziale, ma non già in quelle in cui la repressione
della pubblicità ingannevole è funzionale alla protezione
di più rilevante bene giuridico, quale, in particolare,
il diritto alla salute, la cui tutela deve essere ovviamente
assicurata anche ai consumatori più sprovveduti o non particolarmente
vigili.
La giurisprudenza di questo Tribunale ha poi costantemente
osservato che con il decreto legislativo n. 74/1992 il legislatore
ha voluto garantire la libertà del destinatario di un messaggio
pubblicitario di autodeterminarsi al riparo da ogni possibile
influenza, anche indiretta, che possa anche solo teoricamente
incidere sulle sue scelte economiche. In coerenza con questa
premessa, poiché la normativa in materia non ha la mera
funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate
dalla pubblicità ingannevole agli interessi del consumatore,
ma si colloca su di un più avanzato fronte di prevenzione,
essendo tesa ad evitare effetti dannosi anche soltanto ipotetici,
è stata esclusa la necessità sia che rispetto ad un dato
comunicato venga accertata la condizione soggettiva media
di intelligenza del consumatore, sia che risulti un pregiudizio
economico derivante dalla pubblicità ingannevole. La violazione,
nell'informazione pubblicitaria, del dovere di rispettare
i parametri di correttezza fissati dalla normativa vigente
sussiste, pertanto, anche quando la carenza di uno dei requisiti
voluti dalla legge sia solo potenzialmente idonea a ledere
la libertà di autodeterminazione del consumatore (così T.a.r.
Lazio, sez. I, 18 giugno 2003, n. 5424 ed i precedenti ivi
richiamati).
La scelta della fascia di collettività sulla quale appuntare
la tutela (perché considerata particolarmente vulnerabile)
costituisce perciò determinazione di merito insindacabilmente
devoluta all'Autorità (cfr. T.a.r. Lazio, sez. I, 13 ottobre
2003, n. 8321). Questa, nella fattispecie, ha ragionevolmente
individuato nei fumatori lights la categoria che costituisce
“la più immediata destinataria del messaggio” (Sezione V.4,
pag. 19) e rispetto alla quale la percentuale di consumatori
che associano alla dicitura “lights” un significato positivo
aumenta sensibilmente.
Parimenti corretto, infine, è il richiamo agli elevati standard
comunitari di protezione della salute, ispirati dal principio
di precauzione e logicamente prescelti dall’Autorità quale
parametro dell’obbligo di informazione sancito a carico
dei degli operatori pubblicitari (cfr. il più volte cit.
art. 5 del d.lgs. n. 74/92).
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9. Quanto al bilanciamento del potenziale
carattere fuorviante della dicitura “lights”, che, secondo
le ricorrenti, dovrebbe riconoscersi alle avvertenze sanitarie
obbligatoriamente presenti su tutte le confezioni di sigarette
(“il fumo uccide”) e che l’Autorità avrebbe trascurato di
valutare, una diretta confutazione di tale assunto è rinvenibile
proprio nei risultati dei sondaggi analizzati dal provvedimento.
L’esistenza di una fascia di consumatori che ritiene le
sigarette lights meno nocive di quelle normali, rappresenta
infatti un indizio concreto del fatto che la valenza informativa
degli “health warnings” può essere vanificata da quella,
positiva, del “descriptor” in esame. Sono poi le stesse
ricorrenti a ricordare che l’Autorità ha sempre interpretato
la disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/92 nel
senso che la stessa non vada applicata nei casi in cui la
pericolosità, anche potenziale, sia una caratteristica intrinseca
del prodotto o di comune esperienza o immediatamente percepibile
da parte del consumatore. Tale immediata percepibilità,
nella fattispecie, è però evidentemente ostacolata dai messaggi
segnalati, i quali depotenziano o, quantomeno, rendono ambigua
l’informazione codificata nelle avvertenze sanitarie obbligatorie.
Le ricorrenti hanno ancora fatto osservare di non avere
(o di non avere avuto) la possibilità di differenziare o
puntualizzare i propri messaggi in quanto il contenuto delle
avvertenze obbligatorie è stabilito per legge.
Tuttavia, il fatto che le avvertenze sanitarie non possano
essere modificate, o comunque modulate in modo tale da richiamare
l’attenzione dei consumatori sulla non minore pericolosità
delle sigarette lights, è irrilevante ai fini del giudizio
di ingannevolezza, potendo semmai influire sulla valutazione
della sussistenza e/o della misura della responsabilità
delle ricorrenti nella diffusione del messaggio.
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10. E’ stato ancora sostenuto che l’Autorità
non avrebbe dato alcuna prova che le ricorrenti abbiano
colpevolmente tenuto un comportamento omissivo, tale da
indurre i consumatori a violare le regole di ordinaria diligenza
e prudenza.
In proposito va però ricordato che la tutela del consumatore,
nei confronti della pubblicità che non sia palese, veritiera
e corretta, ha riguardo non tanto all'elemento soggettivo
dell'autore del messaggio, ma all’idoneità obiettiva di
quest'ultimo a pregiudicare la libera scelta del consumatore
stesso (cfr. sul punto, Cons. St., sez. VI, 6 marzo 2001,
n. 1254).
Così, anche nella fattispecie, la dicitura light, in quanto
contraddistingue una prodotto che ha un minor contenuto
di nicotina e catrame rispetto alle sigarette normali, è
di per sé veritiera, oltre ad essere rispondente all’iniziale
convincimento della comunità scientifica circa la minore
pericolosità di questo tipo di prodotto. La dicitura è invece
divenuta potenzialmente fuorviante nel momento in cui l’informazione
nella stessa codificata non ha più trovato piena rispondenza
nelle evidenze scientifiche e nelle politiche delle autorità
sanitarie internazionali, divenendo pertanto ingannevole,
almeno per i consumatori più sprovveduti o disattenti.
Occorre anche precisare, circa le preoccupazioni manifestate
dalle ricorrenti in ordine alla possibile strumentalizzazione
del provvedimento dell’Autorità, che le valutazioni di quest’ultima
operano sul piano specifico che è loro proprio, senza pertanto
esplicare, di per sé, alcun effetto diretto in ordine all’accertamento
della responsabilità civile per i danni personali e patrimoniali
asseritamente subiti da singoli consumatori.
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11. Non può condividersi, infine, l’assunto
secondo il quale l’Autorità avrebbe dovuto attentamente
considerare che l’avvio del procedimento nei confronti di
alcuni soltanto dei produttori di sigarette lights avrebbe
potuto avere effetti destabilizzanti sul mercato di tale
prodotto.
In primo luogo, da un punto di vista procedimentale, l’art.
7, comma 2, del d.lgs. n. 74/92 (oggi art. 26, comma 2,
d.lgs. n. 206/2005), stabilisce che condizione di procedibilità
per l’avvio di un procedimento in materia di pubblicità
ingannevole, è esclusivamente la segnalazione ad opera dei
soggetti specificamente indicati da tale norma e cioè i
“concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni,
il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra
pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione
ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico”
i quali “possono chiedere all'autorità garante che siano
inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità
comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione,
la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti”.
Nella fattispecie, l’Autorità ha avviato il procedimento
nei confronti di tutti gli operatori pubblicitari riconducibili
ai messaggi indicati nella segnalazione del 7 ottobre 2002.
Inoltre, il potenziale effetto distorsivo lamentato dalle
ricorrenti avrebbe semmai potuto derivare da un provvedimento
inibitorio con effetti anticipati rispetto alla data stabilita
in sede comunitaria per l’adeguamento delle confezioni,
data alla quale però l’Autorità si è pienamente conformata.
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12. Circa, infine, la richiesta di JTI, di
sollecitare, mediante una richiesta di rinvio pregiudiziale,
l’interpretazione della Corte di Giustizia in ordine alla
definizione di “consumatore medio”, reputa il Collegio che,
dal momento che il criterio “empirico”, nella fattispecie
utilizzato dall’Autorità ai fini della formulazione del
giudizio di ingannevolezza, è stato pure esso ritenuto valido
dalla Corte di giustizia, non vi sia alcuna effettiva necessità
di promuovere un’ulteriore interpretazione delle norme comunitarie
in materia.
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13. Per tutto quanto sopra argomentato, i
ricorsi debbono essere respinti. Sussistono giusti motivi
per compensare tra le parti le spese di giudizio.
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PQM
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando
sui ricorsi riuniti di cui in premessa, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 11 gennaio 2006.
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