| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 22 febbraio
2006 n. 1345
Pres. Corasaniti, Est. Arzillo
A.Pellegrino c/ Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(Avv. Stato) ed altri. |
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1. Processo avverso la P.A. – Giudizio di
ottemperanza – Ricorso - Sentenza non passata in giudicato
- Erronea introduzione del ricorso “ex. art. 27 r.d. 26
giugno 1924, n. 1054” – Conversione in ricorso ex art. 33
L. 1034/71 – Ammissibilità – Sussiste
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2. Processo avverso la P.A. – Art. 33 della
L. n. 1034/71 - Ricorso per l’esecuzione delle sentenze
di primo grado – Limiti del giudice
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1. In caso di ricorso per ottemperanza introdotto
erroneamente “ex. art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054”
nei confronti di una sentenza non ancora passata in giudicato,
è ammissibile, pur in assenza di apposita e formale richiesta
proveniente da parte ricorrente, in omaggio al principio
di conservazione degli atti processuali, la conversione
in ricorso per l’esecuzione della sentenza di primo grado
di cui all’art. 33 L. n.1034/71.
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2. In sede di esecuzione delle sentenze ai
sensi dell’art. 33 della L. n. 1034/71, data la suscettività
della sentenza di primo grado di essere riformata in appello,
il giudice adito deve procedere con prudente ed equilibrato
apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti
pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sez. III – bis
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1499/2005 proposto da
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PELLEGRINO ANTONIO, POLISCA PATRIZIO,
GASPARDONE ACHILLE, TOMAI FABRIZIO, VERSACI FRANCESCO, DE
PAULIS RUGGIERO, SCAFURI ANTONIO, GIOFFRE' PIER AGOSTINO,
PENTA DE PEPPO ALFONSO, CHIARIELLO LUIGI
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Contro
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 2 “TOR
VERGATA”, in persona del Rettore p.t., rappresentata
e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
cui sede – in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia
per legge
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e nei confronti di
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REGIONE LAZIO, in persona del Presidente
p.t. della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio
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per l'ottemperanza al giudicato
formatosi sulla sentenza n. 6645/04, depositata in data
8 luglio 2004.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
udito, alla camera di consiglio del 24 novembre 2005, il
relatore dott. Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati
delle parti come da verbale d’udienza;
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FATTO E DIRITTO
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1. Con il ricorso in epigrafe, depositato
il 18 febbraio 2005, i ricorrenti - tutti medici dipendenti
dell’Università di Roma 2 “Tor Vergata”, con qualifiche
varianti da ricercatore a professore (ordinario, straordinario
o associato), strutturati presso l’ente convenzionato “European
Hospital” - hanno adito questo Tribunale amministrativo
perché venga ordinato all’Università di Roma 2 “Tor Vergata”
di disporre il compimento di tutti gli atti necessari a
dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi
a seguito della sentenza del medesimo Tribunale n. 6645
dell’8 luglio 2004.
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2. Hanno premesso, in particolare, che in
sede giudiziale, è stato riconosciuto:
- il diritto dei ricorrenti all’integrazione del trattamento
retributivo in tutte le voci che lo compongono, ai fini
dell’equiparazione al personale ospedaliero di pari funzioni,
mansioni e anzianità;
- che il soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento
economico aggiuntivo e differenziale del personale docente
e non docente universitario che presta servizio presso cliniche
e istituti di cura, ai fini dell’equiparazione al personale
del SSN, è soltanto l’amministrazione universitaria, indipendentemente
dal rapporto di provvista intercorrente con la Regione e
le Aziende sanitarie;
- che pertanto le Università degli Studi sono immediatamente
e direttamente tenute a corrispondere ai medici universitari
strutturati i compensi che ne equiparano il trattamento
economico a quello dei dipendenti del SSN, indipendentemente
dalle vicende concernenti il menzionato rapporto di provvista
finanziaria;
- che spettano agli istanti le competenze rivendicate dal
1 gennaio 1997 relativamente agli emolumenti previsti per
le corrispondenti posizioni dirigenziali del SSN, dai contratti
collettivi di categoria;
- che non è stata fornita prova dell’avvenuto integrale
pagamento di quanto dovuto, in quanto si è provveduto (stando
agli atti prodotti dall’Università) per i soli anni 1998
e 1999 (con omissione dell’anno 1997), con mero anticipo
del 44% e senza computo dell’indennità di risultato;
- che è stata accolta l’ulteriore domanda per la corresponsione
dell’indennità di posizione per tredici mensilità, nonché
l’indennità per le ore di lavoro straordinario notturno
e festivo nei turni di guardia.
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3. Hanno soggiunto che, con atto di significazione
e diffida in data 26 ottobre 2004, hanno intimato all’amministrazione
universitaria di dare piena esecuzione al giudicato, ma
che il Rettore dell’Università di Roma 2 “Tor Vergata” ha
replicato assumendo di avere adeguato i trattamenti alle
decisioni del Tar Lazio.
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4. Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso
per l’accoglimento del presente ricorso di ottemperanza,
con ordine all’Università di disporre in favore dei ricorrenti
il pagamento delle somme loro spettanti per effetto delle
statuizioni contenute nella sentenza n. 6645/2004 e contestuale
nomina di commissario ad actus che vi provveda in via sostitutiva,
in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione convenuta.
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5. Resistendo al ricorso, l’Università degli
studi “Tor Vergata”, depositando relazione, ha eccepito
in limine l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza,
come proposto, in quanto diretto all’esecuzione di una sentenza
non ancora passata in giudicato, controdeducendo, nel merito,
di avere già ottemperato a quanto statuito con la sentenza
de qua.
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6. Con articolata memoria difensiva i ricorrenti
hanno replicato agli assunti della convenuta insistendo
per l’integrale esecuzione della decisione n. 6645 del 2004.
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7. Non è controverso nel presente giudizio
il fatto che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione non
sia passata in giudicato, essendo pendente in Consiglio
di Stato il relativo appello proposto dall'Amministrazione.
Ora, non può anzitutto non osservarsi che il ricorso all’esame
è stato introdotto come “ricorso ex art. 27 r.d. 26 giugno
1924, n. 1054”, nel dichiarato presupposto processuale (risultante
dall’epigrafe del ricorso medesimo) che la sentenza, di
cui è stata chiesta l’esecuzione, fosse passata in giudicato.
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8. Un’ottica formalistica delle regole del
processo potrebbe indurre a far ritenere inammissibile il
ricorso; la Sezione propende però per una valutazione diversa
che valorizza il processo come sede di esaustiva composizione
effettiva degli interessi coinvolti nell’impugnativa.
Tale valutazione spinge a consentire, pur in assenza di
apposita e formale richiesta proveniente dalle parti ricorrenti
e in omaggio al perdurante principio di conservazione degli
atti processuali, che il ricorso per ottemperanza ex art.
37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 possa convertirsi in
ricorso ex art. 10 della l. 21 luglio 2000, n. 205 (che
ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 33 di detta legge
n. 1034) che disciplina l’esecuzione delle sentenze non
sospese dal Consiglio di Stato.
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9. Tuttavia, pur in tale diversa configurazione,
il ricorso non è meritevole di accoglimento.
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10. Con il ricorso all’esame si chiede in
sostanza che il Collegio, esercitando i poteri del giudizio
di ottemperanza – ora attribuiti al Tribunale amministrativo
regionale, in sede di esecuzione delle proprie sentenze
non sospese dal Consiglio di Stato, ai sensi del precitato
art. 33 della legge n. 1034/1971, nel testo aggiunto dall’art.
10 della legge n. 205 del 2000 - ordini all’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata” di adempiere alle statuizioni
adottate con la sentenza n. 6645/2004 implicanti condanna
al pagamento, in favore dei ricorrenti, medici con qualifica
universitaria, a percepire l’identico trattamento retributivo
dei medici con qualifica ospedaliera operanti nelle strutture
convenzionate con detta Università.
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11. La questione che pone la controversia
all’esame investe l’estensione e i limiti dei “poteri” del
giudice di prime cure “inerenti al giudizio di ottemperanza
al giudicato di cui all’art. 27, primo comma, numero 4)
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054” (secondo la formula
dispositiva indicata nel precitato art. 10 della legge n.
205/2005).
La questione non è nuova alla Sezione che ha avuto modo
di puntualizzare come i predetti “poteri” ex art. 10 della
legge n. 205 del 2000 siano diversi dai poteri esercitabili
nel giudizio di ottemperanza, e che tale ontologica diversità
si riflette sul piano delle statuizioni consentite in ordine
all’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio
di Stato.
In particolare, con la sentenza n. 413 del 16 gennaio 2002
la Sezione ha evidenziato che “l’esecuzione non è (e non
potrebbe ontologicamente essere) l’ottemperanza” e che la
suscettività della sentenza di primo grado di essere riformata
in sede di appello “deve imporre al giudice adito di procedere
con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione
di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti
necessariamente interinali del decisum.”
In altre parole, “la sentenza di primo grado non ha, quanto
agli effetti conformativi, la forza espansiva propria della
res judicata. Sicché le statuizioni con esse dettate devono
essere tali non solo da non compromettere l’assetto degli
interessi in gioco, ma di consentire – nella sopravvenienza
di un giudicato che dovesse, in ipotesi, vedere soccombente
il ricorrente già vittorioso in primo grado – la ricostituzione
della situazione quo ante.”
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12. Su tali considerazioni, qui ribadite,
si ritiene di non poter disporre misure anticipatorie della
sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Tanto nella considerazione che, all’esito di un eventuale
giudicato dissonante dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione,
potrebbe non essere agevole ripristinare la situazione pregressa.
Infatti, le diverse voci retributive che concorrono a costituire
i diritti patrimoniali rivendicati dai ricorrenti postulerebbero
la corresponsione, in favore di questi ultimi, di somme
di denaro di una certa entità, che, per essere (intuitivamente)
destinate alle esigenze familiari dei percipienti, potrebbe
rendere difficoltosa l’eventuale ripetizione da parte dell’Amministrazione
creditrice.
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13. Sotto altro verso, nella ricordata prudente
valutazione che deve sorreggere il giudice dell’esecuzione
della sentenza di primo grado (sentenza esecutiva ma ancora
non consolidata), non è privo di significato la circostanza
che l’amministrazione soccombente ha disposto dei pagamenti,
dai ricorrenti ritenuti solo parzialmente satisfattivi e
dall’amministrazione medesima ritenuti invece ottemperativi
della più volte menzionata sentenza n. 6645/2004 (cfr. la
relazione depositata il 17 marzo 2005).
Proprio in relazione a tali confliggenti assunti circa l’esatta
portata e consistenza dei pagamenti disposti dall’Università
in esecuzione della sentenza in questione, non potrebbe
escludersi l’opportunità, se non la necessità, di procedere
a puntuali accertamenti anche con il supporto di un organo
commissariale, accertamenti che potrebbero rilevarsi inutili
in caso di accoglimento (anche parziale) del gravame; considerazione
questa che ulteriormente avvalora la convinzione del Collegio
di disattendere la domanda tendente, in costanza della non
ancora conchiusa vicenda processuale, ad assicurare l’anticipata
piena e integrale esecuzione della sentenza di questo Tribunale.
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14. Alla stregua di quanto precede, il ricorso
va respinto.
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15. - Sussistono giusti motivi per compensare
le spese di giudizio
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sez. III - bis, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 24 novembre 2005, con l'intervento dei signori:
Saverio Corasaniti - Presidente
Massimo Luciano Calveri - Giudice
Francesco Arzillo - Giudice Est.
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