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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 22 febbraio 2006 n. 1345
Pres. Corasaniti, Est. Arzillo
A.Pellegrino c/ Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Avv. Stato) ed altri.


1. Processo avverso la P.A. – Giudizio di ottemperanza – Ricorso - Sentenza non passata in giudicato - Erronea introduzione del ricorso “ex. art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054” – Conversione in ricorso ex art. 33 L. 1034/71 – Ammissibilità – Sussiste

 

2. Processo avverso la P.A. – Art. 33 della L. n. 1034/71 - Ricorso per l’esecuzione delle sentenze di primo grado – Limiti del giudice

1. In caso di ricorso per ottemperanza introdotto erroneamente “ex. art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054” nei confronti di una sentenza non ancora passata in giudicato, è ammissibile, pur in assenza di apposita e formale richiesta proveniente da parte ricorrente, in omaggio al principio di conservazione degli atti processuali, la conversione in ricorso per l’esecuzione della sentenza di primo grado di cui all’art. 33 L. n.1034/71.

 

2. In sede di esecuzione delle sentenze ai sensi dell’art. 33 della L. n. 1034/71, data la suscettività della sentenza di primo grado di essere riformata in appello, il giudice adito deve procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sez. III – bis

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1499/2005 proposto da

 

PELLEGRINO ANTONIO, POLISCA PATRIZIO, GASPARDONE ACHILLE, TOMAI FABRIZIO, VERSACI FRANCESCO, DE PAULIS RUGGIERO, SCAFURI ANTONIO, GIOFFRE' PIER AGOSTINO, PENTA DE PEPPO ALFONSO, CHIARIELLO LUIGI

 

Contro

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 2 “TOR VERGATA”, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge

 

e nei confronti di

 

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio

 

per l'ottemperanza al giudicato
formatosi sulla sentenza n. 6645/04, depositata in data 8 luglio 2004.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
udito, alla camera di consiglio del 24 novembre 2005, il relatore dott. Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale d’udienza;

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 18 febbraio 2005, i ricorrenti - tutti medici dipendenti dell’Università di Roma 2 “Tor Vergata”, con qualifiche varianti da ricercatore a professore (ordinario, straordinario o associato), strutturati presso l’ente convenzionato “European Hospital” - hanno adito questo Tribunale amministrativo perché venga ordinato all’Università di Roma 2 “Tor Vergata” di disporre il compimento di tutti gli atti necessari a dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi a seguito della sentenza del medesimo Tribunale n. 6645 dell’8 luglio 2004.

 

2. Hanno premesso, in particolare, che in sede giudiziale, è stato riconosciuto:
- il diritto dei ricorrenti all’integrazione del trattamento retributivo in tutte le voci che lo compongono, ai fini dell’equiparazione al personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità;
- che il soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento economico aggiuntivo e differenziale del personale docente e non docente universitario che presta servizio presso cliniche e istituti di cura, ai fini dell’equiparazione al personale del SSN, è soltanto l’amministrazione universitaria, indipendentemente dal rapporto di provvista intercorrente con la Regione e le Aziende sanitarie;
- che pertanto le Università degli Studi sono immediatamente e direttamente tenute a corrispondere ai medici universitari strutturati i compensi che ne equiparano il trattamento economico a quello dei dipendenti del SSN, indipendentemente dalle vicende concernenti il menzionato rapporto di provvista finanziaria;
- che spettano agli istanti le competenze rivendicate dal 1 gennaio 1997 relativamente agli emolumenti previsti per le corrispondenti posizioni dirigenziali del SSN, dai contratti collettivi di categoria;
- che non è stata fornita prova dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto, in quanto si è provveduto (stando agli atti prodotti dall’Università) per i soli anni 1998 e 1999 (con omissione dell’anno 1997), con mero anticipo del 44% e senza computo dell’indennità di risultato;
- che è stata accolta l’ulteriore domanda per la corresponsione dell’indennità di posizione per tredici mensilità, nonché l’indennità per le ore di lavoro straordinario notturno e festivo nei turni di guardia.

 

3. Hanno soggiunto che, con atto di significazione e diffida in data 26 ottobre 2004, hanno intimato all’amministrazione universitaria di dare piena esecuzione al giudicato, ma che il Rettore dell’Università di Roma 2 “Tor Vergata” ha replicato assumendo di avere adeguato i trattamenti alle decisioni del Tar Lazio.

 

4. Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del presente ricorso di ottemperanza, con ordine all’Università di disporre in favore dei ricorrenti il pagamento delle somme loro spettanti per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 6645/2004 e contestuale nomina di commissario ad actus che vi provveda in via sostitutiva, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione convenuta.

 

5. Resistendo al ricorso, l’Università degli studi “Tor Vergata”, depositando relazione, ha eccepito in limine l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza, come proposto, in quanto diretto all’esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato, controdeducendo, nel merito, di avere già ottemperato a quanto statuito con la sentenza de qua.

 

6. Con articolata memoria difensiva i ricorrenti hanno replicato agli assunti della convenuta insistendo per l’integrale esecuzione della decisione n. 6645 del 2004.

 

7. Non è controverso nel presente giudizio il fatto che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione non sia passata in giudicato, essendo pendente in Consiglio di Stato il relativo appello proposto dall'Amministrazione.
Ora, non può anzitutto non osservarsi che il ricorso all’esame è stato introdotto come “ricorso ex art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054”, nel dichiarato presupposto processuale (risultante dall’epigrafe del ricorso medesimo) che la sentenza, di cui è stata chiesta l’esecuzione, fosse passata in giudicato.

 

8. Un’ottica formalistica delle regole del processo potrebbe indurre a far ritenere inammissibile il ricorso; la Sezione propende però per una valutazione diversa che valorizza il processo come sede di esaustiva composizione effettiva degli interessi coinvolti nell’impugnativa.
Tale valutazione spinge a consentire, pur in assenza di apposita e formale richiesta proveniente dalle parti ricorrenti e in omaggio al perdurante principio di conservazione degli atti processuali, che il ricorso per ottemperanza ex art. 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 possa convertirsi in ricorso ex art. 10 della l. 21 luglio 2000, n. 205 (che ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 33 di detta legge n. 1034) che disciplina l’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato.

 

9. Tuttavia, pur in tale diversa configurazione, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

 

10. Con il ricorso all’esame si chiede in sostanza che il Collegio, esercitando i poteri del giudizio di ottemperanza – ora attribuiti al Tribunale amministrativo regionale, in sede di esecuzione delle proprie sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, ai sensi del precitato art. 33 della legge n. 1034/1971, nel testo aggiunto dall’art. 10 della legge n. 205 del 2000 - ordini all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” di adempiere alle statuizioni adottate con la sentenza n. 6645/2004 implicanti condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, medici con qualifica universitaria, a percepire l’identico trattamento retributivo dei medici con qualifica ospedaliera operanti nelle strutture convenzionate con detta Università.

 

11. La questione che pone la controversia all’esame investe l’estensione e i limiti dei “poteri” del giudice di prime cure “inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 27, primo comma, numero 4) del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054” (secondo la formula dispositiva indicata nel precitato art. 10 della legge n. 205/2005).
La questione non è nuova alla Sezione che ha avuto modo di puntualizzare come i predetti “poteri” ex art. 10 della legge n. 205 del 2000 siano diversi dai poteri esercitabili nel giudizio di ottemperanza, e che tale ontologica diversità si riflette sul piano delle statuizioni consentite in ordine all’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato.
In particolare, con la sentenza n. 413 del 16 gennaio 2002 la Sezione ha evidenziato che “l’esecuzione non è (e non potrebbe ontologicamente essere) l’ottemperanza” e che la suscettività della sentenza di primo grado di essere riformata in sede di appello “deve imporre al giudice adito di procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum.”
In altre parole, “la sentenza di primo grado non ha, quanto agli effetti conformativi, la forza espansiva propria della res judicata. Sicché le statuizioni con esse dettate devono essere tali non solo da non compromettere l’assetto degli interessi in gioco, ma di consentire – nella sopravvenienza di un giudicato che dovesse, in ipotesi, vedere soccombente il ricorrente già vittorioso in primo grado – la ricostituzione della situazione quo ante.”

 

12. Su tali considerazioni, qui ribadite, si ritiene di non poter disporre misure anticipatorie della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Tanto nella considerazione che, all’esito di un eventuale giudicato dissonante dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione, potrebbe non essere agevole ripristinare la situazione pregressa.
Infatti, le diverse voci retributive che concorrono a costituire i diritti patrimoniali rivendicati dai ricorrenti postulerebbero la corresponsione, in favore di questi ultimi, di somme di denaro di una certa entità, che, per essere (intuitivamente) destinate alle esigenze familiari dei percipienti, potrebbe rendere difficoltosa l’eventuale ripetizione da parte dell’Amministrazione creditrice.

 

13. Sotto altro verso, nella ricordata prudente valutazione che deve sorreggere il giudice dell’esecuzione della sentenza di primo grado (sentenza esecutiva ma ancora non consolidata), non è privo di significato la circostanza che l’amministrazione soccombente ha disposto dei pagamenti, dai ricorrenti ritenuti solo parzialmente satisfattivi e dall’amministrazione medesima ritenuti invece ottemperativi della più volte menzionata sentenza n. 6645/2004 (cfr. la relazione depositata il 17 marzo 2005).
Proprio in relazione a tali confliggenti assunti circa l’esatta portata e consistenza dei pagamenti disposti dall’Università in esecuzione della sentenza in questione, non potrebbe escludersi l’opportunità, se non la necessità, di procedere a puntuali accertamenti anche con il supporto di un organo commissariale, accertamenti che potrebbero rilevarsi inutili in caso di accoglimento (anche parziale) del gravame; considerazione questa che ulteriormente avvalora la convinzione del Collegio di disattendere la domanda tendente, in costanza della non ancora conchiusa vicenda processuale, ad assicurare l’anticipata piena e integrale esecuzione della sentenza di questo Tribunale.

 

14. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va respinto.

 

15. - Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III - bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2005, con l'intervento dei signori:
Saverio Corasaniti - Presidente
Massimo Luciano Calveri - Giudice
Francesco Arzillo - Giudice Est.

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