| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 febbraio 2006
n. 356
G. Vacirca Pres. Est.
Carini S. (Avv. A. Pettini) contro Ministero della Pubblica
Istruzione, il Provveditorato agli Studi di Grosseto e il
Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato) |
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Giurisdizione e competenza - controversie
in materia pensionistica - calcolo dell’indennità integrativa
speciale - giurisdizione della Corte dei Conti - Sussiste
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Le controversie in materia pensionistica
anche se attinenti al calcolo dell’indennità integrativa
speciale sono devolute alla giurisdizione della Corte dei
conti
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 356 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 2289 Reg. Ric.
Anno 1994
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 2289/94 proposto da
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CARINI SUSANNA, rappresentata e difesa
dall'avv. Andrea pettini ed elettivamente domiciliata presso
lo stesso in Firenze Via Lamarmora, 26;
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c o n t r o
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il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
in persona del Ministro pro tempore, il PROVVEDITORATO
AGLI STUDI DI GROSSETO, in persona del Provveditore
pro tempore e il MINISTERO DEL TESORO, in persona
del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze,
via degli Arazzieri, 4;
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l'I.N.P.D.A.P. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Antonio Bova e Dario Marinuzzi ed elettivamente domiciliato
presso il loro studio in Firenze Via Torta, 14;
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per il riconoscimento
del diritto della ricorrente ai quarantesimi della Indennità
Integrativa speciale sulla pensione, come previsto dalle
norme vigenti in materia di prepensionamento ed in particolare
dall'art. 10 della L. 25.3.1983 n. 79;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 febbraio
2006, il Presidente dott.Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. P.Rizzo delegato da
A.Pettini e l’avv.dello Stato M.Gambini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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La ricorrente, già docente nella scuola secondaria
di II grado, ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire,
in aggiunta alla pensione, i quarantesimi di indennità integrativa
speciale ex art. 10 della legge n. 79 del 25.3.1983.
Il ricorso è inammissibile, essendo devolute alla giurisdizione
della Corte dei conti le controversie in materia pensionistica
anche se attinenti al calcolo dell’indennità integrativa
speciale (Cass., sez. un., 3.5.2005, n. 9099).
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le
parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso e annulla
il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Firenze il 7 febbraio 2006 dal Tribunale
amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera
di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Saverio Romano Consigliere
Bernardo Massari Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 FEBBRAIO 2006
Firenze, lì 13 FEBBRAIO 2006
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