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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 febbraio 2006 n. 356
G. Vacirca Pres. Est.
Carini S. (Avv. A. Pettini) contro Ministero della Pubblica Istruzione, il Provveditorato agli Studi di Grosseto e il Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato)


Giurisdizione e competenza - controversie in materia pensionistica - calcolo dell’indennità integrativa speciale - giurisdizione della Corte dei Conti - Sussiste

Le controversie in materia pensionistica anche se attinenti al calcolo dell’indennità integrativa speciale sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 356 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 2289 Reg. Ric.
Anno 1994

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2289/94 proposto da

 

CARINI SUSANNA, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea pettini ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze Via Lamarmora, 26;

 

c o n t r o

 

il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GROSSETO, in persona del Provveditore pro tempore e il MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

l'I.N.P.D.A.P. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Bova e Dario Marinuzzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze Via Torta, 14;

 

per il riconoscimento
del diritto della ricorrente ai quarantesimi della Indennità Integrativa speciale sulla pensione, come previsto dalle norme vigenti in materia di prepensionamento ed in particolare dall'art. 10 della L. 25.3.1983 n. 79;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006, il Presidente dott.Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. P.Rizzo delegato da A.Pettini e l’avv.dello Stato M.Gambini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

La ricorrente, già docente nella scuola secondaria di II grado, ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire, in aggiunta alla pensione, i quarantesimi di indennità integrativa speciale ex art. 10 della legge n. 79 del 25.3.1983.
Il ricorso è inammissibile, essendo devolute alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie in materia pensionistica anche se attinenti al calcolo dell’indennità integrativa speciale (Cass., sez. un., 3.5.2005, n. 9099).
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Firenze il 7 febbraio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Saverio Romano Consigliere
Bernardo Massari Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 FEBBRAIO 2006
Firenze, lì 13 FEBBRAIO 2006

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