REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE II BIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10200/99 proposto da
BATTISTI Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv.
Manlio Perelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Luisella Valentino in Roma, Viale Gorizia n. 20;
contro
COMUNE DI POGGIO BUSTONE, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Catiuscia Giovanrosa
e domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in
Roma, Via Flaminia n. 189;
per l’annullamento
della delibera di Giunta comunale n. 51 del 3 aprile
1999, recante diniego di più favorevole indennizzo rispetto
a quello già concesso con delibera n. 161 del 21/6/1996;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista la memoria prodotta dal Comune resistente a sostegno
della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 15 dicembre 2005,
il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il ricorrente, operaio generico comunale già beneficiario
di equo indennizzo concessogli dall’Amministrazione di appartenenza,
presentava ulteriori due domande volte ad ottenere il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio di altrettante infermità
contratte in servizio, nonché la liquidazione dell’equo
indennizzo relativo alle predette infermità.
Il procedimento si concludeva con l’adozione del negativo
provvedimento impugnato, emesso sulla base del parere contrario
del C.P.P.O. alla concessione al dipendente di più favorevole
equo indennizzo.
Il presente ricorso veniva affidato a censure di violazione
di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Poggio Bustone si
opponeva alla pretesa del ricorrente, chiedendo il rigetto
del gravame con la refusione delle spese di lite.
La Sezione giudicante respingeva la domanda cautelare, con
ordinanza n. 2579 del 25 agosto 1999.
D I R I T T O
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Invero, al fine della corretta discriminazione del limiti
temporali per l’individuazione della giurisdizione in materia
di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti, la suprema Corte di Cassazione ha più volte
precisato che l’art. 45, comma 17 del D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 80 (ora art. 69, comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165), il quale ha trasferito al giudice
ordinario le controversie concernenti il pubblico impiego
privatizzato ed ha dettato la relativa disciplina transitoria,
utilizzando all’uopo la locuzione generica ed atecnica di
“questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998” ovvero “anteriore a
tale data”, va interpretato nel senso che il discrimine
temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione
ordinaria, non deve essere collegato rigidamente ad un atto
giuridico o all’arco temporale di riferimento degli effetti
di tale atto o al momento di insorgenza della contestazione
e, quindi, di instaurazione della controversia, ma deve
essere ancorato al dato storico dell’avverarsi dei fatti
materiali e delle circostanze –così come posti a base della
pretesa avanzata- in relazione alla cui giuridica rilevanza
sia insorta la controversia (cfr., Cass. Civ., SS. UU.,
7 luglio 2005, n. 14258; ib., 3 maggio 2005, n. 9101;
ib., 6 febbraio 2003, n. 1809. Vedi, pure, Cons.
Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1914 e 20 settembre 2002,
n. 4781).
Si deve, peraltro, avere riguardo al momento del verificarsi
dei fatti costitutivi della pretesa azionata, qualora essi
vengano in rilievo indipendentemente dal loro collegamento
con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro
da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro.
Laddove, invece, alla base della pretesa giudiziale si ponga
una lesione prodotta da un atto di gestione di natura provvedimentale
(o negoziale), in quanto la disciplina del rapporto preveda
che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata
ad un apprezzamento dell’Amministrazione medesima, deve
farsi riferimento al momento in cui tale apprezzamento intervenga
e, cioè, al momento dell’emanazione dell’atto lesivo (cfr.
Cass. Civ., SS.UU., 17 ottobre 2002, n. 14766; ib.,
23 gennaio 2004, n. 1234), ovvero, ancora, non tanto al
momento della determinazione volitiva o a quello in cui
la stessa venga esternalizzata nell’ambito dell’iter
procedurale, quanto al momento in cui il destinatario ne
sia venuto a conoscenza con modalità idonee ad attestarne
la definitività e l’operatività, oltre che la conoscibilità
(cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 14258/2005, cit.).
Dalle superiori considerazioni discende che il ricorso all’esame
non si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità, per
difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo,
atteso che il complesso procedimento preordinato alla concessione
dell’equo indennizzo, postula valutazioni di natura tecnico-discrezionale
dell’Amministrazione competente che si pronuncia sulla relativa
domanda, comportando la giurisdizione del Giudice ordinario
allorché si tratti, come nella specie, di un provvedimento
comunque adottato in epoca successiva al 30 giugno 1998.
Circa le spese, sussistono valide ragioni per disporne l’integrale
compensazione fra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
Seconda bis, dichiara inammissibile, per difetto
di giurisdizione, il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio
del 15 dicembre 2005, con l’intervento dei signori Giudici:
Patrizio GIULIA - Presidente
Francesco GIORDANO - Consigliere Rel. estensore
Renzo CONTI - Consigliere