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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 1158
Pres. P. Giulia - Est. F. Giordano
Battisti Giuseppe (Avv. M. Pirelli) c/ Comune di Poggio Bustone (Avv. C. Gianrosa)


Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversie sulla concessione di equo indennizzo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Non sussiste - Ragioni - Interpretazione del discrimen temporale ex art. 45 D. Lgs. 80/98

Le controversie sulla legittimità del provvedimento di diniego dell’equo indennizzo per infermità contratte in servizio rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario qualora il suddetto provvedimento sia stato adottato in epoca successiva al 30 giugno 1998. Infatti, quando la pretesa si ricollega ad un apprezzamento dell’Amministrazione, rileva, ai fini del passaggio di contenzioso ex art. 45 co. 17 D. Lgs. 80/98 (ora art. 69, co. 7 D. Lgs. 165/2001), il momento temporale in cui tale apprezzamento interviene ossia il momento dell’emanazione dell’atto lesivo ovvero quello in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II BIS


ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 10200/99 proposto da

BATTISTI Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Manlio Perelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisella Valentino in Roma, Viale Gorizia n. 20;


contro




COMUNE DI POGGIO BUSTONE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Catiuscia Giovanrosa e domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, Via Flaminia n. 189;


per l’annullamento



della delibera di Giunta comunale n. 51 del 3 aprile 1999, recante diniego di più favorevole indennizzo rispetto a quello già concesso con delibera n. 161 del 21/6/1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista la memoria prodotta dal Comune resistente a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 15 dicembre 2005, il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O




Il ricorrente, operaio generico comunale già beneficiario di equo indennizzo concessogli dall’Amministrazione di appartenenza, presentava ulteriori due domande volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di altrettante infermità contratte in servizio, nonché la liquidazione dell’equo indennizzo relativo alle predette infermità.
Il procedimento si concludeva con l’adozione del negativo provvedimento impugnato, emesso sulla base del parere contrario del C.P.P.O. alla concessione al dipendente di più favorevole equo indennizzo.
Il presente ricorso veniva affidato a censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Poggio Bustone si opponeva alla pretesa del ricorrente, chiedendo il rigetto del gravame con la refusione delle spese di lite.
La Sezione giudicante respingeva la domanda cautelare, con ordinanza n. 2579 del 25 agosto 1999.


D I R I T T O




Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Invero, al fine della corretta discriminazione del limiti temporali per l’individuazione della giurisdizione in materia di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, la suprema Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’art. 45, comma 17 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), il quale ha trasferito al giudice ordinario le controversie concernenti il pubblico impiego privatizzato ed ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando all’uopo la locuzione generica ed atecnica di “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998” ovvero “anteriore a tale data”, va interpretato nel senso che il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria, non deve essere collegato rigidamente ad un atto giuridico o all’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o al momento di insorgenza della contestazione e, quindi, di instaurazione della controversia, ma deve essere ancorato al dato storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze –così come posti a base della pretesa avanzata- in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr., Cass. Civ., SS. UU., 7 luglio 2005, n. 14258; ib., 3 maggio 2005, n. 9101; ib., 6 febbraio 2003, n. 1809. Vedi, pure, Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1914 e 20 settembre 2002, n. 4781).
Si deve, peraltro, avere riguardo al momento del verificarsi dei fatti costitutivi della pretesa azionata, qualora essi vengano in rilievo indipendentemente dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro.
Laddove, invece, alla base della pretesa giudiziale si ponga una lesione prodotta da un atto di gestione di natura provvedimentale (o negoziale), in quanto la disciplina del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un apprezzamento dell’Amministrazione medesima, deve farsi riferimento al momento in cui tale apprezzamento intervenga e, cioè, al momento dell’emanazione dell’atto lesivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 17 ottobre 2002, n. 14766; ib., 23 gennaio 2004, n. 1234), ovvero, ancora, non tanto al momento della determinazione volitiva o a quello in cui la stessa venga esternalizzata nell’ambito dell’iter procedurale, quanto al momento in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza con modalità idonee ad attestarne la definitività e l’operatività, oltre che la conoscibilità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 14258/2005, cit.).
Dalle superiori considerazioni discende che il ricorso all’esame non si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità, per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo, atteso che il complesso procedimento preordinato alla concessione dell’equo indennizzo, postula valutazioni di natura tecnico-discrezionale dell’Amministrazione competente che si pronuncia sulla relativa domanda, comportando la giurisdizione del Giudice ordinario allorché si tratti, come nella specie, di un provvedimento comunque adottato in epoca successiva al 30 giugno 1998.
Circa le spese, sussistono valide ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio.


P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2005, con l’intervento dei signori Giudici:

Patrizio GIULIA - Presidente
Francesco GIORDANO - Consigliere Rel. estensore
Renzo CONTI - Consigliere


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