| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 17 febbraio
2006 n. 2131
Pres. Guerriero, est. Pasanisi
Consorzio Nauticon (Avv.ti Cimmino e Caravita Di Toritto)
c. Regione Campania (Avv.ti Buondonno, Cocozza e Visone),
Ministero per i Beni e le Attività culturali e Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti (Avvocatura Distrettuale
dello Stato), Coop. Baios (Avv.ti Criscuolo e De Vita),
Samop Serv. Aus. Orm. e Pilotaggio (Avv.ti Diaco e Gambardella),
Ramazzo Gennaro (Avv.ti Diaco e Gambardella) ed altri (n.c.).
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1. Giurisdizione e competenza – Richiesta
di concessione demaniale marittima – E’ situazione di interesse
legittimo pretensivo – Conseguenze – Giurisdizione amministrativa
– Sussiste.
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2. Giurisdizione e competenza – Controversie
relative ad indennità e canoni per la concessione di beni
pubblici – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.
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3. Ricorso amministrativo – Impugnativa di
bando per la selezione del concessionario di area demaniale
marittima – Riferita alla durata della concessione - Proposto
da titolare di temporanea concessione demaniale sulla medesima
area – E’ inammissibile per carenza di legittimazione.
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4. Ricorso amministrativo - Impugnativa di
bando per la selezione del concessionario di area demaniale
marittima – Proposto dal partecipante alla gara – In caso
di mancata deduzione di vizi comportanti l’esclusione dalla
partecipazione alla gara – E’ inammissibile per carenza
di interessi – Ragioni.
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5. Atto amministrativo – Nota ex art. 10
bis della L.n.241/1990 – Impugnabilità – Esclusione – Ragioni.
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6. Ricorso amministrativo – Ricorso per motivi
aggiunti – In caso di declaratoria di inammissibilità del
ricorso principale – Procedibilità – Sussiste.
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7. Ricorso Amministrativo – Ricorso incidentale
– Con cui si contesta il titolo legittimante del ricorrente
principale – Natura pregiudiziale rispetto all’impugnativa
principale – Sussiste.
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8. Ricorso Amministrativo – Ricorso incidentale
– Notifica oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito dei motivi aggiunti – Inammissibilità
– Va dichiarata.
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9. Atto Amministrativo – Acquiescenza – Configurabilità
– Limiti.
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10. Giustizia Amministrativa – Motivi di
ricorso – Specificità – Sussistenza – Individuazione.
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11. Demanio – Rilascio di concessione demaniale
marittima – Su area naturale marina protetta – Competenza
– E’ dello Stato e non della Regione – Ragioni – Individuazione.
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12. Autonomia e decentramento – Fattispecie
di potestà legislativa concorrente – Compiti dello Stato
– Individuazione.
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13. Autonomia e decentramento – Norme in
materia di aree naturali protette nazionali –Conformità
agli art. 117 e ss. della Costituzione nel testo novellato
dalla legge costituzionale n.3/2001 – Sussiste – Ragioni.
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1. La pretesa al conseguimento di una concessione
demaniale marittima è una situazione giuridica soggettiva
squisitamente configurabile come interesse legittimo (pretensivo),
in quanto correlata all’esercizio di un potere autoritativo-discrezionale,
per cui, in applicazione delle norme e dei criteri generali
in materia di riparto della giurisdizione, come ribaditi
e qualificati dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 204/2004, non può che trovare naturale definizione innanzi
al giudice amministrativo.
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2. L’art. 5 della legge n. 1034 del 1971,
ponendo una deroga alla regola generale che vuole devolute
al giudice ordinario tutte le controversie attinenti alla
fase di esecuzione di un rapporto posto in essere con la
P.A., ne limita la giurisdizione alle sole controversie,
in materia di concessione di beni pubblici, successive alla
instaurazione del rapporto concessorio, concernenti <>, in ragione dell’assoluta carenza, in tali casi, di qualsiasi
connotazione autoritativo-discrezionale dell’attività della
P.A. (1).
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3. E’ inammissibile per carenza di legittimazione
il ricorso proposto dal titolare di temporanea concessione
di area demaniale marittima con cui si censura, sotto il
profilo della durata, il bando di indizione di procedura
comparativa per il rilascio di concessioni sulla medesima
area nel caso in cui il concessionario non abbia impugnato
l’originaria concessione temporanea di cui era titolare.
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4. E’ inammissibile per carenza di interesse
l’impugnativa avverso il bando di indizione di procedura
comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima
proposta in qualità di partecipante alla procedura ed aspirante
all’assegnazione dell’area oggetto di gara in mancanza di
deduzione di vizi comportanti l’esclusione dalla partecipazione
alla gara poiché il privato non subisce alcuna lesione concreta
ed attuale, che si verifica solo a seguito dell’eventuale
esito finale della procedura (2).
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5. E’ inammissibile il ricorso avverso la
nota, redatta ai sensi dell’art. 10 bis della L.n.241/1990,
nel testo introdotto dalla L.n.80/2005, di comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza avanzata
dal privato attesa la natura non provvedimentale di tale
atto.
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6. La declaratoria di inammissibilità del
ricorso introduttivo del giudizio non travolge anche i motivi
aggiunti concernenti l’impugnazione dei successivi provvedimenti
intervenuti tra le parti (3).
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7. Il ricorso incidentale con il quale la
parte mette in discussione il titolo legittimante del ricorrente
principale deve essere esaminati prioritariamente rispetto
al ricorso principale, in quanto dal loro accoglimento deriverebbe
la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente principale
all’annullamento di provvedimenti impugnati (4).
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8. E’inammissibile il ricorso incidentale
sui motivi aggiunti notificato oltre la scadenza del termine
perentorio di trenta giorni successivi a quello assegnato
per il deposito del ricorso principale all’uopo previsto
dall’art. 22, comma I. della legge n.1034/1971, in combinato
disposto con l’art. 37 del regio decreto n.1054/1924 (5).
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9. Ai fini della configurazione dell’acquiescenza,
che comporta decadenza dal diritto di impugnazione (la cui
ricorrenza in concreto deve essere verificata con il massimo
rigore, determinando la soppressione del diritto di agire
in giudizio, costituzionalmente garantito), occorre che
la P.A. eserciti un’attività provvedimentale di contenuto
ed effetto lesivo nei confronti di un determinato soggetto
e che questi rimanga assolutamente e consapevolmente inerte
nell’assunzione delle iniziative giurisdizionali riconosciutegli
dall’ordinamento.
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10. L'onere della specificità dei motivi
di ricorso può dirsi assolto laddove sia possibile desumere
dal contenuto dello stesso, sul piano sostanziale (al di
là del dato meramente estrinseco e formale della precisa
indicazione della norma violata), la natura e la portata
delle doglianze avanzate (6), mentre l’indeterminatezza
dei motivi, alla quale consegue l'inammissibilità del ricorso,
sussiste solo nell’ipotesi estrema in cui il giudice non
sia stato posto in grado di comprendere quali vizi il ricorrente
abbia inteso denunciare a carico del provvedimento impugnato
e di quali norme abbia lamentato la violazione.
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11. L’organo competente a rilasciare concessioni
relative ad “aree demaniali marittime protette” – che rappresentano
una species del genus “aree naturali protette” ex lege 394/1991
– è lo Stato dal momento che, se da un lato l’articolo 77
del D.Lgs. n.112/1998 configura come di rilievo nazionale
i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e
riserve naturali, marine e terrestri attribuiti allo Stato
dalla legge 394/1991, dall’altro l’art. 69 dello stesso
D.Lgs. 112/98 ha incluso tra i compiti di rilievo nazionale
anche quelli relativi alla “conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, terrestri e marine” e che
il successivo articolo 70, nel conferire alle Regioni le
funzioni amministrative non espressamente contemplate negli
artt. 68 e 69, ha riservato allo Stato le funzioni amministrative
relative alle aree de quibus (7).
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12. Nelle ipotesi in cui sussiste la potestà
legislativa concorrente non può escludersi la potestà legislativa
dello Stato al quale spetta il compito di determinare i
principi fondamentali della materia ed al quale possono
essere conferite funzioni amministrative (in deroga alla
regola generale dettata dal novellato art. 118 Cost., che
le attribuisce in via ordinaria ai Comuni), allorché sussistano
esigenze di carattere unitario “sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”(8).
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13. Il quadro normativo in tema di “aree
naturali protette nazionali” (l.n.394/1991 ed artt. 69,
70 77 e 78 del D.Lgs. n.112/1998) è conforme all’assetto
costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni delineato
dalla legge costituzionale n.3/2001, atteso la l.n.394/1991
prevede la necessità di una forme di collaborazione tra
Stato e Regioni nella tutela e nella gestione delle aree
naturali protette (artt. 1, 2 e 18 della L.n.394/91) e quindi
legittima l’assunzione, da parte dello Stato, elle funzioni
amministrative in generale nella materia delle aree naturali
protette ed in particolare in quelle marine, in cui è maggiormente
presente la rilevanza nazionale che ne giustifica la sottoposizione
ad un più accentuato regime di protezione e tutela.
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1. Cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 31 marzo
2005, n. 6744;
2. Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 3 aprile 2003,
n. 1716;
3. Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 22 giugno 2004,
n. 4448;
4. Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 agosto 2005,
n. 4407;
5. Cfr. TAR Lazio, sez. II, sent. 15 giugno 2005, n. 4935;
6. Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 maggio 2004,
n. 2715.
7. Cfr. Consiglio di Stato, sez. II, par. 16 ottobre 2002,
2194/2001;
8. Cfr. Corte Costituzionale, sent. 1 ottobre 2003, n. 303.
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