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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 17 febbraio 2006 n. 2131
Pres. Guerriero, est. Pasanisi
Consorzio Nauticon (Avv.ti Cimmino e Caravita Di Toritto) c. Regione Campania (Avv.ti Buondonno, Cocozza e Visone), Ministero per i Beni e le Attività culturali e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Coop. Baios (Avv.ti Criscuolo e De Vita), Samop Serv. Aus. Orm. e Pilotaggio (Avv.ti Diaco e Gambardella), Ramazzo Gennaro (Avv.ti Diaco e Gambardella) ed altri (n.c.).


1. Giurisdizione e competenza – Richiesta di concessione demaniale marittima – E’ situazione di interesse legittimo pretensivo – Conseguenze – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.

 

2. Giurisdizione e competenza – Controversie relative ad indennità e canoni per la concessione di beni pubblici – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.

 

3. Ricorso amministrativo – Impugnativa di bando per la selezione del concessionario di area demaniale marittima – Riferita alla durata della concessione - Proposto da titolare di temporanea concessione demaniale sulla medesima area – E’ inammissibile per carenza di legittimazione.

 

4. Ricorso amministrativo - Impugnativa di bando per la selezione del concessionario di area demaniale marittima – Proposto dal partecipante alla gara – In caso di mancata deduzione di vizi comportanti l’esclusione dalla partecipazione alla gara – E’ inammissibile per carenza di interessi – Ragioni.

 

5. Atto amministrativo – Nota ex art. 10 bis della L.n.241/1990 – Impugnabilità – Esclusione – Ragioni.

 

6. Ricorso amministrativo – Ricorso per motivi aggiunti – In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale – Procedibilità – Sussiste.

 

7. Ricorso Amministrativo – Ricorso incidentale – Con cui si contesta il titolo legittimante del ricorrente principale – Natura pregiudiziale rispetto all’impugnativa principale – Sussiste.

 

8. Ricorso Amministrativo – Ricorso incidentale – Notifica oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei motivi aggiunti – Inammissibilità – Va dichiarata.

 

9. Atto Amministrativo – Acquiescenza – Configurabilità – Limiti.

 

10. Giustizia Amministrativa – Motivi di ricorso – Specificità – Sussistenza – Individuazione.

 

11. Demanio – Rilascio di concessione demaniale marittima – Su area naturale marina protetta – Competenza – E’ dello Stato e non della Regione – Ragioni – Individuazione.

 

12. Autonomia e decentramento – Fattispecie di potestà legislativa concorrente – Compiti dello Stato – Individuazione.

 

13. Autonomia e decentramento – Norme in materia di aree naturali protette nazionali –Conformità agli art. 117 e ss. della Costituzione nel testo novellato dalla legge costituzionale n.3/2001 – Sussiste – Ragioni.

1. La pretesa al conseguimento di una concessione demaniale marittima è una situazione giuridica soggettiva squisitamente configurabile come interesse legittimo (pretensivo), in quanto correlata all’esercizio di un potere autoritativo-discrezionale, per cui, in applicazione delle norme e dei criteri generali in materia di riparto della giurisdizione, come ribaditi e qualificati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004, non può che trovare naturale definizione innanzi al giudice amministrativo.

 

2. L’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, ponendo una deroga alla regola generale che vuole devolute al giudice ordinario tutte le controversie attinenti alla fase di esecuzione di un rapporto posto in essere con la P.A., ne limita la giurisdizione alle sole controversie, in materia di concessione di beni pubblici, successive alla instaurazione del rapporto concessorio, concernenti <>, in ragione dell’assoluta carenza, in tali casi, di qualsiasi connotazione autoritativo-discrezionale dell’attività della P.A. (1).

 

3. E’ inammissibile per carenza di legittimazione il ricorso proposto dal titolare di temporanea concessione di area demaniale marittima con cui si censura, sotto il profilo della durata, il bando di indizione di procedura comparativa per il rilascio di concessioni sulla medesima area nel caso in cui il concessionario non abbia impugnato l’originaria concessione temporanea di cui era titolare.

 

4. E’ inammissibile per carenza di interesse l’impugnativa avverso il bando di indizione di procedura comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima proposta in qualità di partecipante alla procedura ed aspirante all’assegnazione dell’area oggetto di gara in mancanza di deduzione di vizi comportanti l’esclusione dalla partecipazione alla gara poiché il privato non subisce alcuna lesione concreta ed attuale, che si verifica solo a seguito dell’eventuale esito finale della procedura (2).

 

5. E’ inammissibile il ricorso avverso la nota, redatta ai sensi dell’art. 10 bis della L.n.241/1990, nel testo introdotto dalla L.n.80/2005, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza avanzata dal privato attesa la natura non provvedimentale di tale atto.

 

6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio non travolge anche i motivi aggiunti concernenti l’impugnazione dei successivi provvedimenti intervenuti tra le parti (3).

 

7. Il ricorso incidentale con il quale la parte mette in discussione il titolo legittimante del ricorrente principale deve essere esaminati prioritariamente rispetto al ricorso principale, in quanto dal loro accoglimento deriverebbe la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente principale all’annullamento di provvedimenti impugnati (4).

 

8. E’inammissibile il ricorso incidentale sui motivi aggiunti notificato oltre la scadenza del termine perentorio di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso principale all’uopo previsto dall’art. 22, comma I. della legge n.1034/1971, in combinato disposto con l’art. 37 del regio decreto n.1054/1924 (5).

 

9. Ai fini della configurazione dell’acquiescenza, che comporta decadenza dal diritto di impugnazione (la cui ricorrenza in concreto deve essere verificata con il massimo rigore, determinando la soppressione del diritto di agire in giudizio, costituzionalmente garantito), occorre che la P.A. eserciti un’attività provvedimentale di contenuto ed effetto lesivo nei confronti di un determinato soggetto e che questi rimanga assolutamente e consapevolmente inerte nell’assunzione delle iniziative giurisdizionali riconosciutegli dall’ordinamento.

 

10. L'onere della specificità dei motivi di ricorso può dirsi assolto laddove sia possibile desumere dal contenuto dello stesso, sul piano sostanziale (al di là del dato meramente estrinseco e formale della precisa indicazione della norma violata), la natura e la portata delle doglianze avanzate (6), mentre l’indeterminatezza dei motivi, alla quale consegue l'inammissibilità del ricorso, sussiste solo nell’ipotesi estrema in cui il giudice non sia stato posto in grado di comprendere quali vizi il ricorrente abbia inteso denunciare a carico del provvedimento impugnato e di quali norme abbia lamentato la violazione.

 

11. L’organo competente a rilasciare concessioni relative ad “aree demaniali marittime protette” – che rappresentano una species del genus “aree naturali protette” ex lege 394/1991 – è lo Stato dal momento che, se da un lato l’articolo 77 del D.Lgs. n.112/1998 configura come di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve naturali, marine e terrestri attribuiti allo Stato dalla legge 394/1991, dall’altro l’art. 69 dello stesso D.Lgs. 112/98 ha incluso tra i compiti di rilievo nazionale anche quelli relativi alla “conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine” e che il successivo articolo 70, nel conferire alle Regioni le funzioni amministrative non espressamente contemplate negli artt. 68 e 69, ha riservato allo Stato le funzioni amministrative relative alle aree de quibus (7).

 

12. Nelle ipotesi in cui sussiste la potestà legislativa concorrente non può escludersi la potestà legislativa dello Stato al quale spetta il compito di determinare i principi fondamentali della materia ed al quale possono essere conferite funzioni amministrative (in deroga alla regola generale dettata dal novellato art. 118 Cost., che le attribuisce in via ordinaria ai Comuni), allorché sussistano esigenze di carattere unitario “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”(8).

 

13. Il quadro normativo in tema di “aree naturali protette nazionali” (l.n.394/1991 ed artt. 69, 70 77 e 78 del D.Lgs. n.112/1998) è conforme all’assetto costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni delineato dalla legge costituzionale n.3/2001, atteso la l.n.394/1991 prevede la necessità di una forme di collaborazione tra Stato e Regioni nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette (artt. 1, 2 e 18 della L.n.394/91) e quindi legittima l’assunzione, da parte dello Stato, elle funzioni amministrative in generale nella materia delle aree naturali protette ed in particolare in quelle marine, in cui è maggiormente presente la rilevanza nazionale che ne giustifica la sottoposizione ad un più accentuato regime di protezione e tutela.

 

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1. Cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 31 marzo 2005, n. 6744;
2. Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 3 aprile 2003, n. 1716;
3. Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 22 giugno 2004, n. 4448;
4. Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 agosto 2005, n. 4407;
5. Cfr. TAR Lazio, sez. II, sent. 15 giugno 2005, n. 4935;
6. Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 maggio 2004, n. 2715.
7. Cfr. Consiglio di Stato, sez. II, par. 16 ottobre 2002, 2194/2001;
8. Cfr. Corte Costituzionale, sent. 1 ottobre 2003, n. 303.


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