Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 2-2006 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 21 febbraio 2006 n. 2188
Pres. D’Alessio, est. Perna
Garibba (Avv.ti Sergio Turrà e Giancarlo Lanna) c. Ministero del Tesoro (n.c.) e C.P.D.E.L. (n.c.).


1. Pubblico impiego – Dipendente di ente mutualistico disciolto – Richiesta di restituzione degli importi versati a titolo di contributi dopo lo scioglimento dell’ente – Fondatezza – Condizioni.

 

2. Pubblico impiego – Restituzione al dipendente di ente mutualistico degli importi versati a titolo di contributi dopo lo scioglimento dell’ente – Determinazione – Criteri – Individuazione.

1. E’ fondata la pretesa, avanzata da un dipendente di un disciolto ente mutualistico, di pagamento delle le somme versate come contributi dapprima al “Fondo Integrativo Previdenziale” e successivamente trasferite al Ministero del Tesoro a seguito dello scioglimento dell’Ente mutualistico in questione e del mancato esercizio da parte del dipendente dell’opzione per il mantenimento della posizione previdenziale pregressa, poiché tali somme hanno perso la originaria connotazione previdenziale per il venir meno sia del profilo soggettivo relativo alla natura previdenziale dell’Ente (ormai disciolto) sia del profilo oggettivo (fine mutualistico delle contribuzioni periodiche).

 

2. La determinazione delle somme da restituire al dipendente di un disciolto ente mutualistico il quale abbia effettuato versamenti al “Fondo Integrativo Previdenziale” a seguito dello scioglimento dell’ente mutualistico deve essere effettuata in base ai criteri risultanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 2 e dell’allegata tabella d) del Regolamento di previdenza e quiescenza dei soppressi enti mutualistici, ovvero mediante il calcolo dell’importo complessivamente accantonato in relazione al servizio effettivamente prestato, sulla base dei versamenti effettuati dal dipendenti (e non anche quelli effettuati dall’Amministrazione), che soli devono formare oggetto di restituzione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione quarta



con l’intervento dei signori magistrati:
Dante D’Alessio Presidente
Rosa Perna Referendario est.
Ines Immacolata Pisano Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 12667/1992 R.G., proposto da


GARRIBBA SILVANO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Giancarlo Lanna e con quest’ultimo elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Chiatamone n. 27;

contro



il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia), in persona del Ministro p.t., non costituito;

la C.P.D.E.L., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per la condanna
del Ministero del Tesoro o, in subordine, della C.P.D.E.L al pagamento in favore del ricorrente di lire 7.046.400 oltre interessi e spese, quale restituzione dei contributi versati al “Fondo Integrativo Previdenziale- ”;+

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito nella Pubblica Udienza dell’11 gennaio 2006 il relatore Referendario Rosa Perna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il ricorso in epigrafe l’odierno deducente, già dipendente fino al 31 maggio 1982 del soppresso Ente Mutualistico “INAM” e poi provvisoriamente assegnato, a far tempo al 1° giugno 1982, alla Regione Campania in attesa della istituzione dei ruoli nominativi regionali, chiede la condanna delle Amministrazioni intimate alla restituzione dei contributi dallo stesso a suo tempo versati al Fondo Integrativo Previdenziale secondo la normativa in vigore per i dipendenti “INAM”, contributi che avrebbero esaurito la loro funzione in quanto il ricorrente, all’atto del passaggio al nuovo ente, non esercitò l’opzione, come previsto dalla legge n. 482/88, per il mantenimento della pregressa posizione assicurativa nell’ambito del regime obbligatorio e dei fondi integrativi esistenti presso gli enti di provenienza, restando così definitivamente assoggettato alla regolamentazione CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali).
Precisa il ricorrente che tali fondi integrativi, all’atto della soppressione dei vari enti mutualistici, erano stati versati al Ministero del Tesoro – Ufficio liquidazione, che indebitamente dunque avrebbe trattenuto le somme di sua pertinenza, venuto meno il collegamento istituzionale con la detta finalità previdenziale.
. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato non si costituiva in giudizio.
Alla Pubblica Udienza dell’11 gennaio 2006 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che le somme in questione, versate come contributi a un ente mutualistico istituzionalmente preposto ad una funzione previdenziale e successivamente trasferite al Ministero del Tesoro a seguito della duplice circostanza dello scioglimento dell’Ente mutualistico in questione e del mancato esercizio da parte del ricorrente della richiamata opzione per il mantenimento della posizione previdenziale pregressa, hanno perso la originaria connotazione previdenziale per il venir meno sia del profilo soggettivo relativo alla natura previdenziale dell’Ente (ormai disciolto) sia del profilo oggettivo (fine mutualistico delle contribuzioni periodiche), sicché tali somme devono ritenersi definitivamente svincolate dalla destinazione previdenziale originariamente impressavi, una volta non esercitata la facoltà prevista dalla legge, col conseguente diritto del ricorrente alla restituzione delle stesse in quanto indebitamente trattenute, essendo venuto meno ogni e qualunque titolo alla detenzione delle stesse da parte dell’Amministrazione intimata.
In relazione alle suesposte considerazioni, che risultano in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ritiene in linea di principio accoglibile la domanda di restituzione delle somme in questione spiegata con il ricorso in epigrafe, il quale peraltro dovrà essere accolto, con la conseguente declaratoria del diritto del Garribba alla restituzione e della corrispondente condanna al pagamento dell’Amministrazione intimata, limitatamente ai soli contributi previdenziali versati dall’interessato e non già riscattati, in relazione al periodo di servizio effettivo prestato presso il disciolto ente.
La determinazione delle somme oggetto di restituzione dovrà avere luogo in base ai criteri risultanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 2 e dell’allegata tabella d) del Regolamento di previdenza e quiescenza dei soppressi enti mutualistici, sicché in base a tale norma andrà calcolato l’importo complessivamente accantonato in relazione al servizio effettivamente prestato, sulla base dei versamenti effettuati dal dipendenti (e non anche quelli effettuati dall’Amministrazione) , che soli dovranno formare oggetto di restituzione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV^, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12667/92 proposto da GARRIBBA Silvano, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione della contribuzione integrativa versata in costanza di servizio effettivo, con corrispondente obbligo del Ministero dell’Economia a pagare al ricorrente le somme calcolate secondo i criteri di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Economia, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di giudizio che liquida, complessivamente e forfetariamente, in euro 500,00 (=cinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2006.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento