REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione quarta
con l’intervento dei signori magistrati:
Dante D’Alessio Presidente
Rosa Perna Referendario est.
Ines Immacolata Pisano Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12667/1992 R.G., proposto da
GARRIBBA SILVANO, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Sergio Turrà e Giancarlo Lanna e con quest’ultimo elettivamente
domiciliato in Napoli, alla via Chiatamone n. 27;
contro
il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia),
in persona del Ministro p.t., non costituito;
la C.P.D.E.L., in persona del legale rappresentante
p.t., non costituita;
per la condanna
del Ministero del Tesoro o, in subordine, della C.P.D.E.L
al pagamento in favore del ricorrente di lire 7.046.400
oltre interessi e spese, quale restituzione dei contributi
versati al “Fondo Integrativo Previdenziale- ”;+
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito nella Pubblica Udienza dell’11 gennaio 2006 il relatore
Referendario Rosa Perna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno deducente, già
dipendente fino al 31 maggio 1982 del soppresso Ente Mutualistico
“INAM” e poi provvisoriamente assegnato, a far tempo al
1° giugno 1982, alla Regione Campania in attesa della istituzione
dei ruoli nominativi regionali, chiede la condanna delle
Amministrazioni intimate alla restituzione dei contributi
dallo stesso a suo tempo versati al Fondo Integrativo Previdenziale
secondo la normativa in vigore per i dipendenti “INAM”,
contributi che avrebbero esaurito la loro funzione in quanto
il ricorrente, all’atto del passaggio al nuovo ente, non
esercitò l’opzione, come previsto dalla legge n. 482/88,
per il mantenimento della pregressa posizione assicurativa
nell’ambito del regime obbligatorio e dei fondi integrativi
esistenti presso gli enti di provenienza, restando così
definitivamente assoggettato alla regolamentazione CPDEL
(Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali).
Precisa il ricorrente che tali fondi integrativi, all’atto
della soppressione dei vari enti mutualistici, erano stati
versati al Ministero del Tesoro – Ufficio liquidazione,
che indebitamente dunque avrebbe trattenuto le somme di
sua pertinenza, venuto meno il collegamento istituzionale
con la detta finalità previdenziale.
. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato non si costituiva
in giudizio.
Alla Pubblica Udienza dell’11 gennaio 2006 il ricorso è
passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che le somme in questione, versate come
contributi a un ente mutualistico istituzionalmente preposto
ad una funzione previdenziale e successivamente trasferite
al Ministero del Tesoro a seguito della duplice circostanza
dello scioglimento dell’Ente mutualistico in questione e
del mancato esercizio da parte del ricorrente della richiamata
opzione per il mantenimento della posizione previdenziale
pregressa, hanno perso la originaria connotazione previdenziale
per il venir meno sia del profilo soggettivo relativo alla
natura previdenziale dell’Ente (ormai disciolto) sia del
profilo oggettivo (fine mutualistico delle contribuzioni
periodiche), sicché tali somme devono ritenersi definitivamente
svincolate dalla destinazione previdenziale originariamente
impressavi, una volta non esercitata la facoltà prevista
dalla legge, col conseguente diritto del ricorrente alla
restituzione delle stesse in quanto indebitamente trattenute,
essendo venuto meno ogni e qualunque titolo alla detenzione
delle stesse da parte dell’Amministrazione intimata.
In relazione alle suesposte considerazioni, che risultano
in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa,
il Collegio ritiene in linea di principio accoglibile la
domanda di restituzione delle somme in questione spiegata
con il ricorso in epigrafe, il quale peraltro dovrà essere
accolto, con la conseguente declaratoria del diritto del
Garribba alla restituzione e della corrispondente condanna
al pagamento dell’Amministrazione intimata, limitatamente
ai soli contributi previdenziali versati dall’interessato
e non già riscattati, in relazione al periodo di servizio
effettivo prestato presso il disciolto ente.
La determinazione delle somme oggetto di restituzione dovrà
avere luogo in base ai criteri risultanti dall’applicazione
dell’art. 32, comma 2 e dell’allegata tabella d) del Regolamento
di previdenza e quiescenza dei soppressi enti mutualistici,
sicché in base a tale norma andrà calcolato l’importo complessivamente
accantonato in relazione al servizio effettivamente prestato,
sulla base dei versamenti effettuati dal dipendenti (e non
anche quelli effettuati dall’Amministrazione) , che soli
dovranno formare oggetto di restituzione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,
sede di Napoli sez. IV^, definitivamente pronunciando sul
ricorso n. 12667/92 proposto da GARRIBBA Silvano, lo accoglie
e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla
restituzione della contribuzione integrativa versata in
costanza di servizio effettivo, con corrispondente obbligo
del Ministero dell’Economia a pagare al ricorrente le somme
calcolate secondo i criteri di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Economia, in persona del Ministro
pro-tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente delle
spese di giudizio che liquida, complessivamente e forfetariamente,
in euro 500,00 (=cinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11
gennaio 2006.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale
che provvederà a darne comunicazione alle parti.