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| n. 2-2006 - © copyright |
| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 24 febbraio
2006 n. 200
Giovanni Iannini – Presidente (f.f.) ed Estensore. |
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1. Processo – Processo amministrativo – Regolamento
di competenza – Riassunzione – E-lemento rilevante – Individuazione.
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2. Processo – Processo amministrativo – Notificazione
in mano del portiere – Inutile ten-tativo di consegna a
mani proprie per assenza del destinatario e vane ricerche
delle altre persone abilitate – Relata di notifica – Mancata
attestazione – Nullità.
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3. Pubblica amministrazione – Procedimento
amministrativo – Conferenza dei servizi – Non è organo separato
– Atti posti in sede di conferenza – Immediata lesività
– E’ comun-que possibile.
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4. Servizi pubblici – Servizio di somministrazione
di energia elettrica – Centrale termica - Soggetto che ha
presentato una domanda di autorizzazione – Interesse verso
altra iniziati-va autorizzata – Sussiste.
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5. Servizi pubblici – Servizio di somministrazione
di energia elettrica – Centrale termica – Autorizzazione
– V.I.A. da acquisire – E’ la c.d. V.I.A. statale.
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1. In tema di regolamento di competenza,
elemento rilevante ai fini della tempestività della riassunzione
è la notificazione della decisione del Consiglio di Stato
che ha ritenuto la fon-datezza del regolamento di competenza,
giacché in caso di mancata notifica trova applica-zione
l’ordinario termine biennale di perenzione ovvero, nel caso
in cui la decisione sia sta-ta solo comunicata alla parte,
il termine di sei mesi di cui all’art. 50 c.p.c..
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2. E’ nulla la notificazione nelle mani del
portiere allorché la relata non contenga l’ attesta-zione
dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza
del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone
abilitate a ricevere l’atto e non dia atto, senza usare
neces-sariamente formule sacramentali, dell’assenza del
destinatario e dei soggetti rientranti nel-le categorie
di cui al comma 2 dell’art. 139 c.p.c.
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3. La conferenza dei servizi non si identifica
con un nuovo organo separato dai singoli par-tecipanti:
ne consegue che l’avviso espresso in conferenza dei servizi
dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti
è pur sempre imputabile alle stesse; tuttavia ciò non implica
che gli atti posti in essere in sede di conferenza ed in
relazione ad essa e, in particolare, quelli con i quali
sia espresso l’avviso delle singole amministrazione, siano
i-donei a ledere in modo diretto ed immediato la sfera del
cittadino inciso dal provvedimen-to emanato a seguito della
conferenza di servizio, perlomeno tutte le volte in cui
l’esito del-la conferenza dei servizi costituisca il necessario
atto di impulso di un’autonoma fase, volta all’emanazione
di un nuovo provvedimento amministrativo dell’amministrazione
che ha indetto la conferenza dei servizi.
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4. Per il soggetto che ha presentato una
domanda di autorizzazione alla realizzazione di una centrale
termica non può essere indifferente che sia stata autorizzata
l’iniziativa di al-tro soggetto, perché tale circostanza
può, obiettivamente, sortire effetti preclusivi in rela-zione
alle prospettive di realizzazione dell’intervento.
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5. La valutazione di impatto ambientale da
acquisire ai fini dell’autorizzazione alla costru-zione
di centrali termiche è, alla stregua delle norme vigenti
(DPCM 10 agosto 1988 n. 377), quella prevista dalla legge
istitutiva del Ministero dell’Ambiente, vale a dire la c.d.
VIA statale.
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