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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 24 febbraio 2006 n. 200
Giovanni Iannini – Presidente (f.f.) ed Estensore.


1. Processo – Processo amministrativo – Regolamento di competenza – Riassunzione – E-lemento rilevante – Individuazione.

 

2. Processo – Processo amministrativo – Notificazione in mano del portiere – Inutile ten-tativo di consegna a mani proprie per assenza del destinatario e vane ricerche delle altre persone abilitate – Relata di notifica – Mancata attestazione – Nullità.

 

3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza dei servizi – Non è organo separato – Atti posti in sede di conferenza – Immediata lesività – E’ comun-que possibile.

 

4. Servizi pubblici – Servizio di somministrazione di energia elettrica – Centrale termica - Soggetto che ha presentato una domanda di autorizzazione – Interesse verso altra iniziati-va autorizzata – Sussiste.

 

5. Servizi pubblici – Servizio di somministrazione di energia elettrica – Centrale termica – Autorizzazione – V.I.A. da acquisire – E’ la c.d. V.I.A. statale.

1. In tema di regolamento di competenza, elemento rilevante ai fini della tempestività della riassunzione è la notificazione della decisione del Consiglio di Stato che ha ritenuto la fon-datezza del regolamento di competenza, giacché in caso di mancata notifica trova applica-zione l’ordinario termine biennale di perenzione ovvero, nel caso in cui la decisione sia sta-ta solo comunicata alla parte, il termine di sei mesi di cui all’art. 50 c.p.c..

 

2. E’ nulla la notificazione nelle mani del portiere allorché la relata non contenga l’ attesta-zione dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto e non dia atto, senza usare neces-sariamente formule sacramentali, dell’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nel-le categorie di cui al comma 2 dell’art. 139 c.p.c.

 

3. La conferenza dei servizi non si identifica con un nuovo organo separato dai singoli par-tecipanti: ne consegue che l’avviso espresso in conferenza dei servizi dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è pur sempre imputabile alle stesse; tuttavia ciò non implica che gli atti posti in essere in sede di conferenza ed in relazione ad essa e, in particolare, quelli con i quali sia espresso l’avviso delle singole amministrazione, siano i-donei a ledere in modo diretto ed immediato la sfera del cittadino inciso dal provvedimen-to emanato a seguito della conferenza di servizio, perlomeno tutte le volte in cui l’esito del-la conferenza dei servizi costituisca il necessario atto di impulso di un’autonoma fase, volta all’emanazione di un nuovo provvedimento amministrativo dell’amministrazione che ha indetto la conferenza dei servizi.

 

4. Per il soggetto che ha presentato una domanda di autorizzazione alla realizzazione di una centrale termica non può essere indifferente che sia stata autorizzata l’iniziativa di al-tro soggetto, perché tale circostanza può, obiettivamente, sortire effetti preclusivi in rela-zione alle prospettive di realizzazione dell’intervento.

 

5. La valutazione di impatto ambientale da acquisire ai fini dell’autorizzazione alla costru-zione di centrali termiche è, alla stregua delle norme vigenti (DPCM 10 agosto 1988 n. 377), quella prevista dalla legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente, vale a dire la c.d. VIA statale.


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