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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 21 febbraio 2006 n. 1153
Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore
La Sicurezza s.r.l. (avv. P. Quinto) c. ENAV s.p.a. (avv. C. Terrazza), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), I.V.R.I. s.r.l. (avv. L. Nilo).


Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Stazione radar - Concessione del servizio di vigilanza – Requisiti di partecipazione – Requisiti sicurezza ri-chiesti per gli ambiti aeroportuali.

Sono legittime le clausole del bando di gara relativo all’affidamento in concessione del servizio di vigilanza di una stazione radar che impongono requisiti di sicurezza particolar-mente pregnanti richiesti per gli ambiti aeroportuali, perché una stazione radar partecipa dei caratteri e delle peculiarità di quei siti che, globalmente considerati, rinvengono nella sicurezza della navigazione civile e militare e, più in genere, del traffico aeronautico, il loro comune denominatore.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia – Lecce





Composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Enrico D’Arpe COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel


ha pronunziato la seguente :


SENTENZA



Su ricorso n. 140/2005 presentato da :

- LA SICUREZZA S.R.L
. in persona del suo legale rappresentante p.t. Giovanni Cantore , rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Lecce , via Garibaldi, 43 ;

contro




-ENAV SPA ,
in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Terrazza ed selettivamente domiciliato in Lecce , vico Storto Carità Vecchia, 3 presso lo studio dell’Avv. Daniele Montinaro;

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , in persona del Ministro in carica, , rappresentato e difeso dall ’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato ;

- I.V.R.I. S.R.L. in persona del legale rappresentate p.t. , rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Nilo , ed selettivamente domiciliati in Lecce, alla via 95 ^ Rgt Fanteria presso lo studio dell’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ;
-
per l’annullamento
-del bando di gara indetto da Enav Spa per la fornitura del servizio di vigilanza presso Radar Masseria Origini pubblicato il 17 novembre 2004 e di recente conosciuto;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
-per il risarcimento dei danni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Enav e dell’Ivri ;
Visti gli atti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 il relatore dr.Carlo Dibello e uditi gli avvocati Pietro Quinto per la ricorrente, nonché l’Avv.Ferrazza per l’ente resistente ;

FATTO



La società ricorrente, che ha prestato il servizio di vigilanza presso la stazione radar Masseria Orimini, avendo appreso che Enav spa ha avviato una nuova procedura di gara per aggiudicare il medesimo servizio di vigilanza censura i requisiti richiesti in punto di capacità tecnica.
Lamenta i seguenti vizi:
I-ECCESSO DI POTERE .VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GARE .VIOLAZIONE DI LEGGE.
II -ECCESSO DI POTERE .VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 85/99 E DEL D.M. 23.2.2000
III-ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO .VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITA’ E DI QUELLI IN MATERIA DI GARE .
IV-ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO .
Si costituiva in giudizio l’ente intimato che chiedeva , con articolate deduzioni difensive, il rigetto del ricorso . similmente alla IVRI controinteressata.

DIRITTO



I. Con il primo motivo di ricorso , la società la Sicurezza srl lamenta l’eccesso di potere disvelato dalla violazione dei principi in materia di gare.
Più in specie, la stazione appaltante ha illegittimamente richiesto requisiti estranei rispetto alle modalità di espletamento del servizio da aggiudicare.
Non è pertinente, in primis , la richiesta del requisito inerente il possesso dell’ abilitazione del personale che , essendo prevista dalla Circolare emanata dall’ Enac , serie aeroporti, si rivolge in via esclusiva al personale che espleta vigilanza all’interno degli aeroporti , ma non può esigersi, secondo la prospettazione della difesa della ricorrente, nei riguardi di chi esercita analoghe funzioni presso una stazione radar .
La pretesa di estendere detto requisito in tema di capacità tecnica al personale che deve vigilare il sito ove è ubicata la stazione radar Masseria Orimini si risolve in una indebita restrizione del novero dei partecipanti alla gara .
II. Ci si duole, altresì, della falsa applicazione dei DD.MM. 85/99 e 23.2.2000
In dettaglio, è inconferente, rispetto all’oggetto del servizio di vigilanza da aggiudicare, richiedere il possesso di una formazione, nel personale addetto alla sicurezza del sito, che includa la perfetta conoscenza delle materie professionali con riguardo all’uso legittimo delle armi; al diritto e alla procedura penale; all’ordinamento del servizio e agli obblighi nei confronti delle autorità di P.s.
Ancora una volta si tratta di requisiti di formazione che sono previsti dalle sopra richiamate fonti regolamentari le quali disciplinano, da un canto le modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti, dall’altro , chiariscono l’ambito di applicazione della suddetta normativa stabilendo che essa opera con riguardo ai servizi di controllo in ambito aeroportuale che possono essere affidati in concessione.( vedi art 1 d.m. 29-1-1999, n 85).
Risulta, perciò, evidente la delimitazione dell’ambito di applicazione del possesso di specifiche certificazioni solo ed esclusivamente con riferimento alla vigilanza dei siti aeroportuali.
III. Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta il carattere esorbitante del requisito inerente la disponibilità di un numero di guardie giurate non inferiore a 50 rispetto alle esigenze di un ottimale servizio.
Del pari, è sproporzionato richiedere il possesso di apparati radio portatili in numero non inferiore alle 20 unità; ciò specie se si considera che attualmente il servizio viene svolto da tre guardie giurate con uso di un apparato radio portatile.
IV. Infine , costituisce specifico motivo di doglianza l’avere predisposto un bando di gara dai contenuti assolutamente innovativi rispetto alle precedenti edizioni che risulta censurabile nella sua globalità per gli effetti di restringimento del novero dei partecipanti alla gara che esso comporta
Il ricorso è infondato.
Deve intanto dirsi che, in linea generale, la stazione appaltante gode di un notevole ambito di discrezionalità nel prevedere che i partecipanti alla gara da essa indetta debbano possedere determinati requisiti in punto di capacità tecnica.
Ciò riflette l’ovvia esigenza di assicurarsi la scelta del miglior contraente possibile che , se immune da profili di irragionevolezza, costituisce autovincolo della amministrazione non censurabile in sede giurisdizionale.
Naturalmente non si tratta di una sfera libera dell’azione amministrativa ma , più semplicemente , la riaffermazione di un ambito entro il quale si esercita più propriamente la facoltà di scelta dell’amministrazione che costituisce l’in se della discrezionalità amministrativa.
Ciò detto, si osserva che il bando di gara riguarda l’affidamento in concessione del servizio di vigilanza di una stazione radar .
A tal proposito , il Collegio ritiene di dover evidenziare che, sebbene la collocazione del sito in questione non ne consenta la inclusione pacifica nel concetto di ambito aeroportuale , è però del tutto evidente che una stazione radar partecipa dei caratteri e delle peculiarità di quei siti che , globalmente considerati, rinvengono nella sicurezza della navigazione civile e militare e, più in genere, del traffico aeronautico, il loro comune denominatore.
E, sotto tale aspetto, è innegabile che una stazione radar sia strumentale al perseguimento dell’interesse pubblico alla sicurezza della navigazione aerea tout court proprio in quanto destinata ad ospitare servizi di controllo del traffico aeronautico attraverso la predisposizione di un costante collegamento terra aria., come si usa dire in gergo.
Tanto deve dirsi anche alla luce dei noti eventi di terrorismo internazionale che hanno riportato alla ribalta l’esigenza di scongiurare, attraverso un idoneo sistema di sicurezza, atti di pirateria aerea capaci di ledere , come già rilevato, l’interesse pubblico preponderante alla sicurezza della navigazione nei cieli .
Fatte queste precisazioni, è agevole comprendere che i requisiti richiesti dalla stazione appaltante non appaiono irragionevoli proprio perché si tratta di pretendere una competenza ed una abilità professionali del tutto congrue rispetto all’obiettivo generale del servizio da aggiudicare.
Infatti, il possesso di una peculiare abilitazione inerente alla frequenza di corsi organizzati dall’Enav riflette l’esigenza di dotare il personale addetto alla sicurezza di quelle cognizioni tecniche che rappresentano il bagaglio minimo inderogabile per l’esecuzione puntuale del servizio.
D’altronde, pur essendo vero che una stazione radar registra un flusso di “utenti” e di merci decisamente diverso e più ristretto di un vero e proprio aeroporto, non è men vero che essa è zona di transito la cui messa in sicurezza richiede capacità tecniche non dissimili da quelle che si esigono in ambito aeroportuale
Va poi sottolineato che i corsi volti al conseguimento della abilitazione ritenuta sproporzionata dal ricorrente sono organizzati in maniera tale da non pregiudicare l’interesse alla continuità dell’attività di impresa dei partecipanti alla gara perché, per quanto dedotto dalla difesa dell’Enav , si risolvono in un breve arco di tempo .
Anche sotto tale ultimo profilo non coglie nel segno la censura per quel che concerne la lamentata restrizione al novero dei partecipanti alla gara a motivo della impossibilità di munirsi della peculiare abilitazione richiesta in sede di lex specialis
In merito alla ritenuta estraneità, rispetto al servizio da affidare in appalto, del requisito inerente il possesso di una formazione professionale che include la conoscenza di alcune materie come la procedura penale, l’uso legittimo delle armi ecc, deve rilevarsi che la analisi , come correttamente argomentato dalla difesa dell’ente resistente , va incentrata sulla utilità concreta che il requisito finisce con l’arrecare all’espletamento del servizio e, correlativamente, sul rispetto del parametro della adeguatezza dell’azione amministrativa in sede di predisposizione di un bando di gara.
E’ innegabile, da questo punto di vista, che la conoscenza delle materie sopra citate da parte degli addetti è non solo utile ad espletare un servizio di vigilanza di un sito del tutto particolare come una stazione radar, ma è anche auspicabile dato che si tratta di svolgere funzioni che possono tradursi, in concreto, nell’impiego di armi allo scopo di scongiurare il pericolo di attentati alla sicurezza della navigazione– la qual cosa richiede certamente la conoscenza dei limiti entro i quali ciò può avvenire legalmente ex art 53 cp- ; nonché nella stretta collaborazione con agenti di polizia giudiziaria e finanche nella possibilità, prevista in generale dall’ordinamento ex art 383 c.p.p- di procedere all’arresto di soggetti colti in flagranza di reato nella veste di poliziotti privati ormai riconosciuta alle guardie giurate nel panorama ordinamentale.
Quanto alla richiesta esorbitante di un numero di guardie giurate pari ad almeno 50 unità , si tratta di requisito che tiene conto della necessità di organizzare il servizio in turni e in relazione a postazioni differenziate che non si limitano all’immobile che ospita i sistemi di controllo radar del traffico aeronautico.
Né può ritenersi centrata la censura che attiene al mutato orientamento che la stazione appaltante ha ritenuto di dover metter in atto in tema di capacità tecnica dei partecipanti alla gara da essa indetta perché non esiste nell’ordinamento un principio di immutabilità dei bandi di gara capace di vincolare una amministrazione a requisiti esigibili a tempo indeterminato
Per le suddette ragioni, il ricorso va respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione I di Lecce, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio del 6 luglio 2005

ALDO RAVALLI- PRESIDENTE
CARLO DIBELLO-COMPONENTE EST.

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 21 febbraio 2006






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