| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 21 febbraio 2006
n. 1153
Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore
La Sicurezza s.r.l. (avv. P. Quinto) c. ENAV s.p.a. (avv.
C. Terrazza), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Avv. Stato), I.V.R.I. s.r.l. (avv. L. Nilo). |
|
Contratti della pubblica amministrazione
– Bandi ed avvisi di gara – Stazione radar - Concessione
del servizio di vigilanza – Requisiti di partecipazione
– Requisiti sicurezza ri-chiesti per gli ambiti aeroportuali.
|
|
Sono legittime le clausole del bando di gara
relativo all’affidamento in concessione del servizio di
vigilanza di una stazione radar che impongono requisiti
di sicurezza particolar-mente pregnanti richiesti per gli
ambiti aeroportuali, perché una stazione radar partecipa
dei caratteri e delle peculiarità di quei siti che, globalmente
considerati, rinvengono nella sicurezza della navigazione
civile e militare e, più in genere, del traffico aeronautico,
il loro comune denominatore.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia – Lecce
Composto dai Signori Magistrati :
Aldo Ravalli PRESIDENTE
Enrico D’Arpe COMPONENTE
Carlo Dibello COMPONENTE rel
ha pronunziato la seguente :
SENTENZA
Su ricorso n. 140/2005 presentato da :
- LA SICUREZZA S.R.L. in persona del suo legale
rappresentante p.t. Giovanni Cantore , rappresentata e difesa
dall’avv. Pietro Quinto , ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del predetto difensore in Lecce , via Garibaldi,
43 ;
contro
-ENAV SPA , in persona del suo legale rappresentante
p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio
Terrazza ed selettivamente domiciliato in Lecce , vico Storto
Carità Vecchia, 3 presso lo studio dell’Avv. Daniele Montinaro;
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , in
persona del Ministro in carica, , rappresentato e
difeso dall ’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
presso cui è per legge domiciliato ;
- I.V.R.I. S.R.L. in persona del legale rappresentate
p.t. , rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Nilo
, ed selettivamente domiciliati in Lecce, alla via 95 ^
Rgt Fanteria presso lo studio dell’Avv. Ernesto Sticchi
Damiani ;
-
per l’annullamento
-del bando di gara indetto da Enav Spa per la fornitura
del servizio di vigilanza presso Radar Masseria Origini
pubblicato il 17 novembre 2004 e di recente conosciuto;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
-per il risarcimento dei danni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Enav e dell’Ivri
;
Visti gli atti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 il relatore
dr.Carlo Dibello e uditi gli avvocati Pietro Quinto per
la ricorrente, nonché l’Avv.Ferrazza per l’ente resistente
;
FATTO
La società ricorrente, che ha prestato il servizio di
vigilanza presso la stazione radar Masseria Orimini, avendo
appreso che Enav spa ha avviato una nuova procedura di gara
per aggiudicare il medesimo servizio di vigilanza censura
i requisiti richiesti in punto di capacità tecnica.
Lamenta i seguenti vizi:
I-ECCESSO DI POTERE .VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA
DI GARE .VIOLAZIONE DI LEGGE.
II -ECCESSO DI POTERE .VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 85/99 E DEL D.M. 23.2.2000
III-ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITA’ E DI QUELLI IN MATERIA
DI GARE .
IV-ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO .
Si costituiva in giudizio l’ente intimato che chiedeva ,
con articolate deduzioni difensive, il rigetto del ricorso
. similmente alla IVRI controinteressata.
DIRITTO
I. Con il primo motivo di ricorso , la società la Sicurezza
srl lamenta l’eccesso di potere disvelato dalla violazione
dei principi in materia di gare.
Più in specie, la stazione appaltante ha illegittimamente
richiesto requisiti estranei rispetto alle modalità di espletamento
del servizio da aggiudicare.
Non è pertinente, in primis , la richiesta del requisito
inerente il possesso dell’ abilitazione del personale che
, essendo prevista dalla Circolare emanata dall’ Enac ,
serie aeroporti, si rivolge in via esclusiva al personale
che espleta vigilanza all’interno degli aeroporti , ma non
può esigersi, secondo la prospettazione della difesa della
ricorrente, nei riguardi di chi esercita analoghe funzioni
presso una stazione radar .
La pretesa di estendere detto requisito in tema di capacità
tecnica al personale che deve vigilare il sito ove è ubicata
la stazione radar Masseria Orimini si risolve in una indebita
restrizione del novero dei partecipanti alla gara .
II. Ci si duole, altresì, della falsa applicazione dei DD.MM.
85/99 e 23.2.2000
In dettaglio, è inconferente, rispetto all’oggetto del servizio
di vigilanza da aggiudicare, richiedere il possesso di una
formazione, nel personale addetto alla sicurezza del sito,
che includa la perfetta conoscenza delle materie professionali
con riguardo all’uso legittimo delle armi; al diritto e
alla procedura penale; all’ordinamento del servizio e agli
obblighi nei confronti delle autorità di P.s.
Ancora una volta si tratta di requisiti di formazione che
sono previsti dalle sopra richiamate fonti regolamentari
le quali disciplinano, da un canto le modalità di accertamento
dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza
e degli addetti, dall’altro , chiariscono l’ambito di applicazione
della suddetta normativa stabilendo che essa opera con riguardo
ai servizi di controllo in ambito aeroportuale che
possono essere affidati in concessione.( vedi art 1 d.m.
29-1-1999, n 85).
Risulta, perciò, evidente la delimitazione dell’ambito di
applicazione del possesso di specifiche certificazioni solo
ed esclusivamente con riferimento alla vigilanza dei siti
aeroportuali.
III. Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta il
carattere esorbitante del requisito inerente la disponibilità
di un numero di guardie giurate non inferiore a 50 rispetto
alle esigenze di un ottimale servizio.
Del pari, è sproporzionato richiedere il possesso di apparati
radio portatili in numero non inferiore alle 20 unità; ciò
specie se si considera che attualmente il servizio viene
svolto da tre guardie giurate con uso di un apparato radio
portatile.
IV. Infine , costituisce specifico motivo di doglianza l’avere
predisposto un bando di gara dai contenuti assolutamente
innovativi rispetto alle precedenti edizioni che risulta
censurabile nella sua globalità per gli effetti di restringimento
del novero dei partecipanti alla gara che esso comporta
Il ricorso è infondato.
Deve intanto dirsi che, in linea generale, la stazione appaltante
gode di un notevole ambito di discrezionalità nel prevedere
che i partecipanti alla gara da essa indetta debbano possedere
determinati requisiti in punto di capacità tecnica.
Ciò riflette l’ovvia esigenza di assicurarsi la scelta del
miglior contraente possibile che , se immune da profili
di irragionevolezza, costituisce autovincolo della amministrazione
non censurabile in sede giurisdizionale.
Naturalmente non si tratta di una sfera libera dell’azione
amministrativa ma , più semplicemente , la riaffermazione
di un ambito entro il quale si esercita più propriamente
la facoltà di scelta dell’amministrazione che costituisce
l’in se della discrezionalità amministrativa.
Ciò detto, si osserva che il bando di gara riguarda l’affidamento
in concessione del servizio di vigilanza di una stazione
radar .
A tal proposito , il Collegio ritiene di dover evidenziare
che, sebbene la collocazione del sito in questione non ne
consenta la inclusione pacifica nel concetto di ambito
aeroportuale , è però del tutto evidente che una stazione
radar partecipa dei caratteri e delle peculiarità di quei
siti che , globalmente considerati, rinvengono nella sicurezza
della navigazione civile e militare e, più in genere, del
traffico aeronautico, il loro comune denominatore.
E, sotto tale aspetto, è innegabile che una stazione radar
sia strumentale al perseguimento dell’interesse pubblico
alla sicurezza della navigazione aerea tout court proprio
in quanto destinata ad ospitare servizi di controllo del
traffico aeronautico attraverso la predisposizione di un
costante collegamento terra aria., come si usa dire in gergo.
Tanto deve dirsi anche alla luce dei noti eventi di terrorismo
internazionale che hanno riportato alla ribalta l’esigenza
di scongiurare, attraverso un idoneo sistema di sicurezza,
atti di pirateria aerea capaci di ledere , come già rilevato,
l’interesse pubblico preponderante alla sicurezza della
navigazione nei cieli .
Fatte queste precisazioni, è agevole comprendere che i requisiti
richiesti dalla stazione appaltante non appaiono irragionevoli
proprio perché si tratta di pretendere una competenza ed
una abilità professionali del tutto congrue rispetto all’obiettivo
generale del servizio da aggiudicare.
Infatti, il possesso di una peculiare abilitazione inerente
alla frequenza di corsi organizzati dall’Enav riflette l’esigenza
di dotare il personale addetto alla sicurezza di quelle
cognizioni tecniche che rappresentano il bagaglio minimo
inderogabile per l’esecuzione puntuale del servizio.
D’altronde, pur essendo vero che una stazione radar registra
un flusso di “utenti” e di merci decisamente diverso e più
ristretto di un vero e proprio aeroporto, non è men vero
che essa è zona di transito la cui messa in sicurezza richiede
capacità tecniche non dissimili da quelle che si esigono
in ambito aeroportuale
Va poi sottolineato che i corsi volti al conseguimento della
abilitazione ritenuta sproporzionata dal ricorrente sono
organizzati in maniera tale da non pregiudicare l’interesse
alla continuità dell’attività di impresa dei partecipanti
alla gara perché, per quanto dedotto dalla difesa dell’Enav
, si risolvono in un breve arco di tempo .
Anche sotto tale ultimo profilo non coglie nel segno la
censura per quel che concerne la lamentata restrizione al
novero dei partecipanti alla gara a motivo della impossibilità
di munirsi della peculiare abilitazione richiesta in sede
di lex specialis
In merito alla ritenuta estraneità, rispetto al servizio
da affidare in appalto, del requisito inerente il possesso
di una formazione professionale che include la conoscenza
di alcune materie come la procedura penale, l’uso legittimo
delle armi ecc, deve rilevarsi che la analisi , come correttamente
argomentato dalla difesa dell’ente resistente , va incentrata
sulla utilità concreta che il requisito finisce con l’arrecare
all’espletamento del servizio e, correlativamente, sul rispetto
del parametro della adeguatezza dell’azione amministrativa
in sede di predisposizione di un bando di gara.
E’ innegabile, da questo punto di vista, che la conoscenza
delle materie sopra citate da parte degli addetti è non
solo utile ad espletare un servizio di vigilanza di un sito
del tutto particolare come una stazione radar, ma è anche
auspicabile dato che si tratta di svolgere funzioni che
possono tradursi, in concreto, nell’impiego di armi allo
scopo di scongiurare il pericolo di attentati alla sicurezza
della navigazione– la qual cosa richiede certamente la conoscenza
dei limiti entro i quali ciò può avvenire legalmente ex
art 53 cp- ; nonché nella stretta collaborazione con agenti
di polizia giudiziaria e finanche nella possibilità, prevista
in generale dall’ordinamento ex art 383 c.p.p- di procedere
all’arresto di soggetti colti in flagranza di reato nella
veste di poliziotti privati ormai riconosciuta alle guardie
giurate nel panorama ordinamentale.
Quanto alla richiesta esorbitante di un numero di guardie
giurate pari ad almeno 50 unità , si tratta di requisito
che tiene conto della necessità di organizzare il servizio
in turni e in relazione a postazioni differenziate che non
si limitano all’immobile che ospita i sistemi di controllo
radar del traffico aeronautico.
Né può ritenersi centrata la censura che attiene al mutato
orientamento che la stazione appaltante ha ritenuto di dover
metter in atto in tema di capacità tecnica dei partecipanti
alla gara da essa indetta perché non esiste nell’ordinamento
un principio di immutabilità dei bandi di gara capace di
vincolare una amministrazione a requisiti esigibili a tempo
indeterminato
Per le suddette ragioni, il ricorso va respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente
giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
sezione I di Lecce, pronunciando definitivamente sul ricorso
in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio del 6 luglio
2005
ALDO RAVALLI- PRESIDENTE
CARLO DIBELLO-COMPONENTE EST.
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 21 febbraio 2006
|
|