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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 febbraio 2006 n. 256
Pres. P. Turco Est. S. I. Silvestri
P. Pireddu (Avv.ti L. e A. De Angelis) c. ERSAT (Avv. E. Corona) e Regione Sardegna (n.c.)


Giurisdizione e competenza - Contributi e provvidenze – revoca o decadenza da contributi già erogati – giurisdizione dell’AGO – sussiste.

In materia di contributi e provvidenze, nell'ipotesi in cui si controverta della legittimità della decadenza e/o della revoca del contributo già concesso, ovvero della ripetizione degli importi erogati, la competenza è del giudice ordinario, dovendosi riconoscere al privato una situazione di diritto soggettivo a fronte della mancata erogazione di quanto allo stesso spetta in conseguenza di un provvedimento di attribuzione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 902/2005 proposto dalla

Impresa Paolo Pireddu rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca e Antonella De Angelis, con elezione di domicilio in Cagliari, via Einaudi n. 11, presso lo studio dei medesimi;


contro



ERSAT (Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Corona ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in via Caprera 8;

Regione autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento 12 maggio 2005 con cui il direttore del servizio territoriale del basso Campidano e del Sarrabus ha pronunciato la decadenza totale delle domande di adesione dell'impresa ricorrente nonché l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente erogate;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell'Ersat;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 8 febbraio 2006 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;
UDITI gli avvocati Silvio Pinna, su delega, per la ricorrente e l’avvocato Elisabetta Corona per l’E.R.S.A.T.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



A seguito di una verifica operata nei confronti dell'impresa individuale Paolo Pireddu, l'Ersat contestò l'uso di prodotti non biologici nella produzione agricola, considerati incompatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.
Poiché la ditta Pireddu aveva ottenuto dei finanziamenti a seguito della adesione al programma agro alimentare regionale di cui al regolamento CEE 2078/1992, l'Ersat accertava l'inadempienza della ditta agli obblighi scaturenti da tale programma e pronunciava la decadenza totale dal beneficio con l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Avverso tale atto l’impresa Paolo Pireddu propone ricorso deducendo censure di incompetenza e sostenendo nel merito la mancanza dei presupposti per la pronuncia di decadenza.
L'Ersat si è costituito in giudizio controdeducendo nel merito ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
L'eccezione è fondata.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell'autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità, ovvero di revoca per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere).
Da questo deriva che, nell'ipotesi in cui si controverta della legittimità della decadenza e/o della revoca del contributo già concesso, ovvero della ripetizione degli importi erogati, la competenza è del giudice ordinario, dovendosi riconoscere al privato una situazione di diritto soggettivo a fronte della mancata erogazione di quanto allo stesso spetta in conseguenza di un provvedimento di attribuzione (da ultimo, Cons. St., sez. sesta, 16 febbraio 2005, n. 502; Sez. VI, n. 570/2004; Sez. VI, 3672/2003; Sez. IV, 11.4.2002, n. 1989; Cass. SS.UU. 20.4.2003, n. 5617; id. 14 aprile 2003, n. 5617).
Nel caso di specie, è stata pronunciata la decadenza della ditta Pireddu dai contributi comunitari in quanto alla ricorrente è stato contestato dall'Ersat l'inadempimento degli obblighi correlati ai benefici economici attribuiti per l'adesione al programma agro alimentare regionale per l'introduzione e il mantenimento dell'agricoltura biologica.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra si tratta dunque di una questione che riguarda il diritto soggettivo della ricorrente a mantenere o meno i contributi ottenuti, perciò la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
In definitiva si dovrà dichiarare il difetto di giurisdizione sulla controversia in esame.
Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA



dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 febbraio 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere – estensore.


Depositata in segreteria oggi: 22/02/2006

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