REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 902/2005 proposto dalla
Impresa Paolo Pireddu rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Luca e Antonella De Angelis, con elezione di domicilio
in Cagliari, via Einaudi n. 11, presso lo studio dei medesimi;
contro
ERSAT (Ente regionale di sviluppo e assistenza
tecnica in agricoltura), in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Corona ed
elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente
in via Caprera 8;
Regione autonoma della Sardegna, non costituita in
giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 12 maggio 2005 con cui il direttore del
servizio territoriale del basso Campidano e del Sarrabus
ha pronunciato la decadenza totale delle domande di adesione
dell'impresa ricorrente nonché l'obbligo di restituzione
delle somme indebitamente erogate;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell'Ersat;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 8 febbraio
2006 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;
UDITI gli avvocati Silvio Pinna, su delega, per la ricorrente
e l’avvocato Elisabetta Corona per l’E.R.S.A.T.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
A seguito di una verifica operata nei confronti dell'impresa
individuale Paolo Pireddu, l'Ersat contestò l'uso di prodotti
non biologici nella produzione agricola, considerati incompatibili
con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura
dello spazio naturale.
Poiché la ditta Pireddu aveva ottenuto dei finanziamenti
a seguito della adesione al programma agro alimentare regionale
di cui al regolamento CEE 2078/1992, l'Ersat accertava l'inadempienza
della ditta agli obblighi scaturenti da tale programma e
pronunciava la decadenza totale dal beneficio con l'obbligo
di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Avverso tale atto l’impresa Paolo Pireddu propone ricorso
deducendo censure di incompetenza e sostenendo nel merito
la mancanza dei presupposti per la pronuncia di decadenza.
L'Ersat si è costituito in giudizio controdeducendo nel
merito ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo sulla controversia.
L'eccezione è fondata.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato,
il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche
vanta nei confronti dell'autorità concedente una posizione
tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione
di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità,
ovvero di revoca per contrasto originario con l'interesse
pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla
concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento
e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere).
Da questo deriva che, nell'ipotesi in cui si controverta
della legittimità della decadenza e/o della revoca del contributo
già concesso, ovvero della ripetizione degli importi erogati,
la competenza è del giudice ordinario, dovendosi riconoscere
al privato una situazione di diritto soggettivo a fronte
della mancata erogazione di quanto allo stesso spetta in
conseguenza di un provvedimento di attribuzione (da ultimo,
Cons. St., sez. sesta, 16 febbraio 2005, n. 502; Sez. VI,
n. 570/2004; Sez. VI, 3672/2003; Sez. IV, 11.4.2002, n.
1989; Cass. SS.UU. 20.4.2003, n. 5617; id. 14 aprile 2003,
n. 5617).
Nel caso di specie, è stata pronunciata la decadenza della
ditta Pireddu dai contributi comunitari in quanto alla ricorrente
è stato contestato dall'Ersat l'inadempimento degli obblighi
correlati ai benefici economici attribuiti per l'adesione
al programma agro alimentare regionale per l'introduzione
e il mantenimento dell'agricoltura biologica.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra si tratta dunque
di una questione che riguarda il diritto soggettivo della
ricorrente a mantenere o meno i contributi ottenuti, perciò
la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
In definitiva si dovrà dichiarare il difetto di giurisdizione
sulla controversia in esame.
Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti
le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso in
epigrafe.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno
8 febbraio 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l'intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere – estensore.
Depositata in segreteria oggi: 22/02/2006