| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 febbraio 2006 n. 253
Pres. P. Turco
Istituto di Vigilanza Il Vigile S.r.l. (Avv.ti A.M. Bernini,
B. Giacò, S. Marchi, G. Rimini) c. Comune di Sassari (Avv.
G. Giordo) e ATI costituita da Istituto di Vigilanza Executive
S.c. r.l. (Avv. G. Castelli), Istituto di Vigilanza Vigilpol
S.c.r.l. (Avv. G. Meazza) |
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1. Contratti della P.A. – appalto di servizi
– mancanza di requisiti minimi di partecipazione – introduzione
di criteri di valutazione aventi ad oggetto l’affidabilità
del concorrente – legittimità
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2. Contratti della P.A. – appalto di servizi
– D.Lgs. n. 157/1995: appalti esclusi ex art. 3, comma 2
– richiamo al D.Lgs. n. 157/1995 contenuto nel bando – autovincolo
della P.A. - legittimità
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1. L’Amministrazione, ove abbia ritenuto
di non prevedere nel bando i requisiti minimi di partecipazione,
può legittimamente valutare, in sede di attribuzione dei
punteggi, taluni profili relativi all’affidabilità dei concorrenti.
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2. Laddove l’Amministrazione rinunci all’opportunità
sancita dall’art. 3, comma 2 D.Lgs. 157/1995 –che esclude
dall’ambito di applicazione gli appalti indicati nell’allegato
2 al medesimo decreto - e preferisca procedere nel rispetto
delle garanzie procedimentali assicurate dal decreto in
questione, con ciò autovincolandosi alla sua osservanza,
non vi è ragione di ritenere illegittima tale deliberazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
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SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 795/2005 proposto
dall’Istituto di Vigilanza Il Vigile srl, in persona
del legale rappresentante sig. Angelo Marras, rappresentato
e difeso per procura in calce all’atto introduttivo del
giudizio dagli avv.ti Anna Maria Bernini, Bianca Giacò,
Silvia Marchi e Guido Rimini ed elettivamente domiciliato
in Cagliari, Piazza Giovanni XXIII n. 35, presso lo studio
dell’avv. Carlo Augusto Melis,
contro
il Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Giordo ed elettivamente
domiciliato in Cagliari, via Mameli n. 88, presso l’avv.
Debora Urru (studio Avv.ti Lippi e Cincotti),
e nei confronti
dell’ATI tra
- l’Istituto di Vigilanza Executive S.c.r.l. rappresentato
e difeso per procura in calce all’atto di costituzione dall’avv.
Gianfranco Meazza ed elettivamente domiciliato in Cagliari
presso lo studio dell’avv. Carlo Castelli in via Tuveri
n. 16,
- l’Istituto di Vigilanza Vigilpol S.c.r.l., rappresentato
e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione
dall’avv. Carlo Castelli ed elettivamente domiciliato in
Cagliari presso lo studio del medesimo legale in via Tuveri
n. 16,
per l'annullamento
del verbale del 14 luglio 2005 con il quale è stata assegnata
la gestione dei servizi di vigilanza armata degli immobili
sedi di uffici giudiziari di Sassari all’ATI controinetressata,
nonché, ove occorrente,
- del bando di gara nella parte in cui prevede che “in
caso di partecipazione in ATI i punteggi relativi ai requisiti
previsti nei punti a) b) e c) sono cumulabili; per il requisito
ex punto d) il punteggio è cumulabile, anche se posseduto
dalle diverse ditte della costituenda ATI, il punteggio
max verrà attribuito solo nel caso in cui tutte le ditte
posseggano le due certificazioni sopraindicate, altrimenti
il punteggio verrà frazionato proporzionalmente al numero
delle ditte della costituenda ATI”;
- della determinazione dirigenziale n. 50100/200 del 6 marzo
2005 indicante gli elementi da contemperare al prezzo,
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o
comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 gli avv.ti
delle parti come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con il ricorso in esame, notificato il 22 luglio 2005
e depositato il successivo giorno 26, l’Istituto ricorrente
espone di aver partecipato alla gara indetta dal Comune
di Sassari per l’affidamento del servizio triennale
di vigilanza armata degli immobili sedi di uffici giudiziari,
da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
All’esito delle operazioni di gara risultava aggiudicataria
l’ATI controinteressata mentre l’Istituto ricorrente si
classificava al secondo posto della graduatoria.
Sennonchè, a suo avviso, le determinazioni assunte dalla
stazione appaltante sarebbero illegittime per i seguenti
motivi:
1) Violazione di legge (artt. 13, 23 del D.Lgvo n. 157/1995
in relazione all’art. 11 del medesimo testo normativo):
con riguardo alla mancata indicazione di un limite massimo
al numero di imprese partecipanti alle associazioni temporanee
ed alla previsione del cumulo del punteggio previsto per
i requisiti a,b,c e d, del bando per le concorrenti costituite
in ATI. Inoltre, in sede di attribuzione dei punteggi, sarebbero
stati prevalentemente valorizzati i requisiti finanziari
e tecnici in luogo di quelli più strettamente attinenti
al servizio da svolgere.
2) Violazione di legge (art. 3 del D.Lgvo n. 157/1995
e artt. 8 e 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773): in
quanto per la natura dell’appalto in questione non sarebbe
stata ammissibile la partecipazione di associazioni di imprese.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle
spese.
Contestualmente alla domanda caducatoria il ricorrente ha
chiesto, la condanna dell’Amministrazione comunale intimata
al risarcimento del danno subito ove possibile in forma
specifica, altrimenti per equivalente.
Per resistere al ricorso si sono costituite le parti intimate
che, con articolate memorie, ne hanno chiesto il rigetto
con favore di spese.
Con ordinanza n. 360/2005 del 3 agosto 2005, il Tribunale,
senza sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, ha fissato
l’udienza di trattazione del merito della causa.
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
Con la prima censura l’Istituto ricorrente si duole
che l’Amministrazione intimata abbia consentito la partecipazione
alla gara per cui è causa alle associazioni temporanee di
imprese senza delimitare il numero massimo di associate
e prevedendo, nel contempo, la cumulabilità dei punteggi
relativi ai requisiti tecnici e finanziari.
In tal modo, sempre ad avviso del ricorrente, si sarebbero
illegittimamente determinate condizioni di gara tali da
rendere impossibile l’aggiudicazione in favore delle imprese
non partecipanti alla procedura concorsuale in forma associata.
L’assunto non convince.
In linea generale, infatti, l’ordinamento comunitario ed
il diritto interno manifestano uno spiccato apprezzamento
per i raggruppamenti temporanei di imprese (e di professionisti)
costituiti per ottenere l’affidamento di servizi pubblici.
Tali aggregazioni svolgono, sul piano economico, una obiettiva
funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento della
dinamica concorrenziale e favorendo l’ingresso sul mercato
di imprese di minore dimensione, o specializzate in particolari
settori produttivi e tecnologici.
Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa
impone di assoggettare le ATI ad un trattamento tendenzialmente
uguale a quello previsto per gli altri soggetti ammessi
alle gara, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione.
In questa prospettiva, la disciplina di rango comunitario
e nazionale si articola in un complesso di regole che realizza
un ragionevole punto di equilibrio fra due diverse esigenze,
potenzialmente contrapposte:
a) la scelta del modulo associativo non deve comportare
un trattamento indiscriminatamente deteriore rispetto a
quello previsto, in generale, per tutti i concorrenti singoli;
b) lo schema dell’ATI non deve tradursi in uno strumento
elusivo delle regole dirette ad imporre alle imprese particolari
requisiti minimi necessari per partecipare
alla gara d’appalto.
Fermi restando tali principi, rientra nella discrezionalità
dell’Amministrazione l’individuazione dei criteri di aggiudicazione
ritenuti più pertinenti rispetto alla specificità dell’oggetto
dell’appalto.
Naturalmente, come ogni espressione di potere connotata
da ampi margini di discrezionalità tecnica, il suo esercizio
si sottrae al sindacato del giudice amministrativo salvo
che le relative determinazioni siano palesemente irragionevoli,
illogiche o contraddittorie.
Orbene, con riguardo al caso di specie il bando di gara
prevedeva un punteggio massimo di 100 punti ripartito nei
seguenti termini:
1) Offerta tecnica max 60 punti così suddivisi:
A) anni di esperienza nel ramo dei servizi di vigilanza
armata (2 punti per ogni anno di servizio) max punti 20;
B) volume d’affari conseguito negli ultimi 3 anni: max punti
10;
C) importo commesse eseguite per conto di P.A.: max punti
10;
D) possesso di certificazione ISO 9001: max punti 10 di
cui 6 per il possesso di un sistema di qualità aziendale
certificato per l’attività di vigilanza armata e 4 per il
possesso di un sistema di qualità aziendale certificato
per attività di progettazione ed erogazione dei servizi
in appalto;
E) eventuali servizi accessori offerti rispetto a quelli
previsti nel capitolato a costo zero per l’Amministrazione:
max punti 4
F) attività formative e di aggiornamento professionale relative
alle specifiche attività da svolgere effettuate dal personale
che verrà impiegato nel servizio: max punti 3;
G) ulteriore attività formative e di aggiornamento professionale
relative alle specifiche attività da svolgere effettuate
dal personale che verrà impiegato nel servizio attestante
l’uso delle armi: max punti 3.
In caso di partecipazione in ATI il punteggio relativo ai
requisiti previsti nei punti A)B) e C) erano cumulabili;
per il requisito D) il punteggio era cumulabile con attribuzione
del punteggio massimo solo nel caso in cui tutte le ditte
fossero in possesso delle certificazioni indicate, con riduzione
proporzionale del punteggio in relazione al numero delle
imprese associate in caso contrario.
2) Offerta economica : max punti 40.
Come sopra detto, il ricorrente lamenta che la cumulabilità
dei punteggi previsti per i requisiti a,b,c e d comporterebbe
un ingiustificato privilegio in favore delle ATI in danno
delle imprese partecipanti individualmente alla gara, tanto
più in mancanza di un limite massimo al numero delle imprese
associabili.
La censura in esame, oltre a non trovare riscontro nel quadro
normativo di settore che, al contrario, contiene norme di
favore per il fenomeno associativo, si rivela peraltro infondata
anche rispetto all’invocato principio di concorrenza giacchè,
tenuto conto della fissazione di limiti massimi di punteggio
per ciascun requisito, non si ravvisano profili di illegittimità
nella ragionevole valorizzazione delle esperienze e delle
capacità maturate dalle singole imprese che, indubbiamente,
anche se partecipanti alla gara in forma associata, assicurano
all’Amministrazione destinataria del servizio un valore
aggiunto in punto di affidabilità.
Pertanto, anche a prescindere dai rilievi che il ricorrente
avrebbe anch’egli potuto beneficiare del favor riconosciuto
per le partecipazioni alla gara in forma associata e che
nel caso di specie l’ATI controinteressata era composta
da due sole imprese, non sussiste nessuna discriminazione
nella previsione di un criterio di attribuzione dei punteggi
che tenga conto dei requisiti individuali dimostrativi di
una complessiva maggiore affidabilità del contraente.
Sempre nella prima censura, il ricorrente lamenta che in
sede di valutazione dell’offerta sarebbe stato attribuito
valore prevalente ai requisiti finanziari e tecnici in luogo
di quelli più strettamente attinenti al servizio da svolgere.
Rileva il Collegio che la direttiva comunitaria 92/50/CEE
del 18 giugno 1992, la quale coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi, al capitolo 2 indica
i “criteri di selezione qualitativa” degli
aspiranti - come lo stesso capitolo 2 li definisce - e fissa
quindi una serie di previsioni (artt. 29 – 35) in gran parte
corrispondenti a quelli esposti negli artt. 12 e seguenti
del d. lgs. 157/95, il quale ha recepito tale direttiva.
Il capitolo 3 della direttiva, invece, è intitolato ai “criteri
di aggiudicazione per gli appalti” ed all’art. 36
dispone che “i criteri sui quali l’amministrazione si fonda
per l’aggiudicazione degli appalti”, oltre a quello del
prezzo più basso (sub b), sono, qualora l’appalto
sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa sotto il profilo
economico, “vari criteri relativi all’appalto quali ad esempio
qualità, merito tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali,
assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura
e termine di consegna o di esecuzione, prezzo”: una previsione
di cui l’art. 23 del d. lgs. 157/95 costituisce la parafrasi.
Secondo le disposizioni ora richiamate, dunque, in linea
di massima la procedura d’aggiudicazione deve seguire due
distinte fasi, nella prima delle quali l’Amministrazione
individua tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti
tecnici ed economici minimi e sufficienti ad assicurare,
secondo esperienza, lo svolgimento del servizio da affidare.
Successivamente si procede alla scelta della migliore offerta
presentata degli ammessi, avvalendosi di parametri che si
riferiscano essenzialmente al contenuto della proposta come
tale e non ai concorrenti (già ritenuti tutti adeguati).
Sennonchè nel caso di specie è accaduto che il Comune di
Sassari, al fine di favorire la massima partecipazione delle
imprese, non ha previsto alcuno sbarramento con riguardo
alla sussistenza di requisiti soggettivi e di limiti di
partecipazione alla gara inserendo, però, in sede di attribuzione
dei punteggi, la previsione di uno speciale riconoscimento
per i partecipanti in grado di dimostrare requisiti attinenti
la capacità tecnica dell’impresa.
Il Collegio ritiene che, avuto riguardo alla delicatezza
del servizio da assegnare (vigilanza armata di sedi giudiziarie),
l’Amministrazione, una volta ritenuto di non procedere alla
verifica preliminare dei requisiti minimi di partecipazione
– determinazione peraltro sul punto non impugnata dal ricorrente
– ben potesse cautelarsi in ordine all’affidamento del servizio
valutando nell’attribuzione dei punteggi taluni profili
relativi all’affidabilità dei concorrenti.
Inoltre, e tale notazione assume valore decisivo, il rilievo
attribuito in sede di valutazione delle offerte ai contestati
requisiti soggettivi ben mantiene, nell’ambito dei 60 punti
complessivamente da assegnare per l’offerta tecnica, una
ragionevole proporzione, restando nei limiti di 10 punti
per ciascun requisito.
E ciò anche nel rilievo che i requisiti tecnici autenticamente
soggettivi sono solo quelli di cui alle lettere B (volume
d’affari conseguito negli ultimi 3 anni) e C (importo commesse
eseguite per conto di P.A.), laddove agli ulteriori requisiti
contestati dal ricorrente (anni di esperienza nel ramo dei
servizi di vigilanza armata, possesso della certificazione
ISO 9001, svolgimento attività formative e di aggiornamento
professionale del personale impiegato) ben può riconoscersi
un diretto collegamento funzionale, in termini di migliore
espletamento, con la prestazione oggetto del servizio
Anche tale censura dev’essere, dunque, respinta.
Con l’ultimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta
la violazione delle disposizioni del decreto legislativo
n. 157/1995 (in particolare dell’art. 3, comma 2°) che escludono
la partecipazione dei raggruppamenti di imprese alle selezioni
per l’affidamento di appalti relativi ad attività che, per
la loro delicatezza, devono necessariamente riferirsi ad
imprese singole.
Inoltre il divieto di costituzioni di raggruppamenti di
imprese nel settore dell’attività di vigilanza sarebbe confermato
dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), ed in particolare
dagli articoli 8 e 134, i quali sanciscono la natura strettamente
personale della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività.
Recita testualmente l’art. 3, comma 2°, del D.Lgvo n. 157/1995:
“Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per
quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto
a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente
decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma
3, 20 e 21”.
L’allegato 2 sopra menzionato include i servizi di investigazione
e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati.
Nell’appalto in questione, dunque, ad avviso del ricorrente,
non troverebbe applicazione l’art. 11 del D.Lgvo n. 157/1995
per il quale “Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti
di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare
offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate”.
Osserva il Collegio che il bando di gara adottato dall’Amministrazione,
oltre a richiamare genericamente il D.Lgvo n. 157/1995,
espressamente prevede e consente la partecipazione di associazioni
temporanee di imprese, disciplinandone in più punti le modalità
di presentazione delle offerte e, come sopra esposto, le
modalità di attribuzione dei punteggi.
Il Comune di Sassari, dunque, si è volontariamente assoggettato,
nell’espletamento della gara in questione, alla generale
applicazione delle norme del menzionato decreto legislativo
n. 157/1995.
Orbene, anche a voler ricondurre l’oggetto dell’appalto
per cui è causa nella categoria 23 dell’allegato 2 invocato
dal ricorrente (servizi di investigazione e di sicurezza,
eccettuati i servizi con furgoni blindati) l’argomento del
ricorrente non è fondato.
E’ invero decisivo considerare che i «soggetti aggiudicatori»
possono non applicare le disposizioni del predetto decreto
legislativo solo quando si tratti di uno degli «appalti
esclusi» dall’art. 3, comma 2°, ferma restando per gli
altri appalti, non compresi nella tassativa elencazione
dell’allegato 2, l’applicabilità delle altre disposizioni
del decreto legislativo
Pertanto, laddove l’Amministrazione autovincolandosi alla
sua osservanza, rinunci a tale opportunità e preferisca
procedere nel rispetto delle garanzie procedimentali assicurate
dal decreto in questione, non vi è ragione di ritenere illegittima
tale deliberazione che, tra l’altro, consentendo la partecipazione
alla gara alle associazioni temporanee di imprese, ha favorito
la libera espressione del principio della concorrenza.
Quanto all’ultimo rilievo, concernente il richiamo agli
artt. 8 e 134 del R.D. 773 del 1931 i quali sanciscono la
natura strettamente personale della titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di sicurezza, a sancirne l’infondatezza
vale il richiamo a quanto precisato nella circolare del
Ministero dell’Interno n. 557B11947 10089D del 6 dicembre
2002 in ordine alla possibilità di partecipazione di associazioni
di imprese agli appalti di servizi di vigilanza armata.
In tale atto, infatti, in risposta ad espressa richiesta
di chiarimenti inoltrata da alcune amministrazioni pubbliche,
si precisa che “…la rappresentanza conferita all’istituto
“capogruppo” non incide…sul principio della personalità
della licenza e sul divieto di rappresentanza sanciti dall’art.
8 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza…infatti
l’attribuzione da parte delle imprese associate di un mandato
con rappresentanza all’impresa capogruppo concerne esclusivamente
la fase della gara ed i rapporti con l’appaltante e non
riguarda la diretta riferibilità dei servizi alle singole
imprese che li hanno assunti…applicando i cennati principi
agli istituti di vigilanza si può quindi legittimamente
concludere che i vincoli del citato art. 8 del TULPS non
trovano ostacolo nella contrattualistica in esame…”.
Non vale, infatti, in contrario l’obiezione del ricorrente
fondata sull’asserita limitata riferibilità del predetto
enunciato alle sole fattispecie indicate nella stessa circolare,
trattandosi evidentemente di affermazione di principio ben
suscettibile di generale applicazione oltre tale esemplificativa
elencazione.
Per tutte le suesposte ragioni il ricorso si rivela dunque
infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2000,00 (duemila//00)
in favore di ciascuna delle tre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno
8 febbraio 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere .
Depositata in segreteria oggi 22/02/2006
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